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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga ha pronunciato, nella causa iscritta al n. 9265/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi di primo grado, la seguente
SENTENZA
tra n persona del proprio rappresentante legale pro-tempore – rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Nedo Corti
Attrice
e
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Saetta Controparte_1
Convenuto
Oggetto: convenzione assistenza minori, corrispettivo, interessi ex d.lgs. 231/2002
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza di trattazione scritta del 26.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il esponendo di essere divenuta Parte_1 Controparte_1 cessionaria (con atto notiziato alla debitrice) del credito vantato dall'associazione “Federico II di Svevia” nei confronti dell'amministrazione convenuta e derivante dagli accordi di accreditamento del 13.12.2016 e del 10.1.2017 aventi ad oggetto i servizi dei centri collettivi di accoglienza (presso le comunità alloggio di Costanza d'Altavilla, Federico II e Guglielmo I) rese in favore di minori.
Ha dedotto che il è rimasto debitore in relazione al tale servizio per l' importo Controparte_1 di € 157.536,00 a titolo di capitale e € 70.924,80 per interessi ex d.lgs. 231/2002, oltre l'indennizzo previsto dall'art. 6 del medesimo decreto.
Ha quindi domandato la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle somme indicate.
Il si è costituito in giudizio eccependo la mancanza di valido impegno di spesa Controparte_1 secondo la prescrizione di cui all'art. 191 del d.lgs. 267/2000 e che le somme portate dalle fatture indicate erano già state corrisposte;
il ritardo nel pagamento era imputabile allo stesso ente cedente in quanto non aveva tempestivamente rendicontato, come invece previsto nella convenzione,
l'attività di assistenza effettivamente svolta.
Ha poi contestato la quantificazione del credito effettuata da parte attrice non avendo la creditrice tenuto conto di una serie di note di credito emesse dall'associazione cedente e dei pagamenti meglio indicati in comparsa, di modo che il credito sarebbe da quantificare nel minor importo € 42.550,75. La somma non era poi stata corrisposta perché nelle more era intervenuto tra l'attrice e l'associazione cedente atto di risoluzione del 14.4.2019 della precedente cessione dei crediti, per effetto della quale le fatture ancora da corrispondere rimanevano nella titolarità della cessionaria
(odierna attrice) mentre le note di credito emesse dalla cedente, ed il conseguente credito del costituivano posizioni gravanti sulla cessionaria, verso la quale il avrebbe dovuto CP_1 CP_1 poi agire per il relativo recupero.
Ha infine escluso l'applicabilità degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 in quanto il credito non scaturiva da transazione commerciale.
***
Così ricostruiti le difese delle parti, deve preliminarmente osservarsi come effettivamente la risoluzione per mutuo dissenso del 19.4.2019 della precedente cessione dei credito del 22.5.2017 conclusa tra e l'Associazione Federico II di Svevia ha: 1) riassegnato i crediti Parte_1 meglio ivi descritti alla cedente;
2) escluso dalla “retrocessione” i crediti già oggetto della precedente cessione qualificati come “perfezionati”, che sono dunque rimasti in capo a
[...]
Parte_1
Per “crediti perfezionati” previsti all'art. 2 del contratto di risoluzione per mutuo dissenso, devono intendersi quelli già oggetto della comunicazione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., ed i cui effetti si sono quindi cristallizzati per il debitore ceduto. Ne consegue che, come evidenziato da parte attrice, i crediti oggetto di lite, per i quali non è in discussione l'avvenuta notifica della cessione, sono nella titolarità di Banca Intesa s.p.a.
Nel merito si osserva che la pretesa fatta valere si fonda, secondo l'allegazione attorea, sui “patti di accreditamento” riferiti alle tre strutture di accoglienza (“Costanza d'Altavilla; “Federico II” e
“Guglielmo I”) con cui sono stati disciplinate le condizioni di gestione dell'attività di accoglienza in favore di “minori, femmine, età 15/18 anni, destinatari di decreto del Tribunale per i minorenni, minori stranieri non accompagnati”, e la successiva attività compiuta in esecuzione di detti patti, come certificata dalle fatture depositate.
Il sistema di accoglienza dei soggetti fragili, come disciplinato dalla L. R. 22/1986 ed il cui onere è posto a carico del nei termini ivi stabiliti, prevede l'accreditamento che costituisce secondo CP_1 quanto previsto dall'art. 26 L.R. 22/1986 l'atto con il quale l'amministrazione riconosce in capo alla singola associazione la sussistenza dei presupposti di idoneità allo svolgimento delle funzioni ivi indicate.
L'iscrizione all'albo è poi preordinata alla stipula, da parte delle enti iscritti, delle convenzioni con i comuni singoli od associati previste dall'art. 20 della medesima legge, volte a disciplinare a) le prestazioni da erogare agli utenti;
b) i corrispettivi dei costi per i servizi resi;
c) adeguati strumenti di controllo. Nella specie i tre atti depositati dall'attrice sono quindi da qualificare come convenzioni ai sensi dell'art. 20 della l.r. citata e diretti a disciplinare lo svolgimento del servizio. Secondo quanto ivi previsto “l'accesso al servizio” poteva poi avvenire a seguito di decreto del Tribunale per i minorenni o del Giudice tutelare in situazioni di emergenza ex art. 403 c.c. convalidato con successivo decreto dell'autorità giudiziaria minorile”.
Ciò posto, l'amministrazione convenuta ha contestato la pretesa sul rilievo della mancanza del corrispondente impegno di spesa.
L'eccezione risulta smentita dalla produzione effettuata dal all'esito dell'ordine Controparte_1 ex art. 210 c.p.c. ed in particolare dalla determinazione dirigenziale n. 835/2018 del 26.7.2018 del
Servizio Infanzia, Adolescenza e Servizi per la famiglia del (produzione Controparte_1 del14.7.2022 del Comune convenuto), nonché dalle determine n. 5007/2021 del 10.5.2021 e n. 6706 del 21.6.2021 del dirigente dell'Area della cittadinanza settore cittadinanza solidale, Servizio residenzialita' e servizi di base -contributi ordinari e straordinari nelle quali l'amministrazione ha dato atto dei relativi impegni di spesa.
Con le due determine indicate ha poi riconosciuto che all'esito dell'attestata Controparte_1
“regolare esecuzione della prestazione - Effettuato il controllo amministrativo-contabile delle presenze-assenze dei minori inseriti nelle strutture residenziali” il credito vantato dall'ente attore è pari a € 154.213,32 euro per i mesi da gennaio a giugno 2018 e pari a € 81.990,00 per i mesi da agosto-dicembre 2017.
Risulta altresì che detti importo sono stati corrisposti con mandati di pagamento del 21.6.2021 e del
9.7.2021, il primo quindi in data di poco antecedente alla notifica dell'atto di citazione del
29.6.2021 ed il secondo in data successiva.
Richiamata la modalità di gestione del servizio da parte dell'ente accreditato, che fa sorgere il diritto al pagamento delle prestazioni rese solo all'esito dell'attività di rendicontazione, e ritenuto che le sole fatture non possono costituire prova del credito, deve concludersi che l'attrice non ha comprovato la debenza dell'ulteriore somma pari alla differenza tra il credito come quantificato dall'attrice nelle fatture richiamate (€ 286.940,50) e quanto effettivamente corrisposto dal CP_1
(pari a € 233.008,32).
Il mancato deposito dei documenti necessari a svolgere la rendicontazione prevista (attestanti la permanenza dei minori presso le due strutture indicate, i relativi periodi e le attività compiute), esclude poi che tale verifica possa essere svolta in questa sede.
Poiché quindi il credito per il quale può ritenersi assolto l'onere probatorio corrisponde alle somme già corrisposte dall'amministrazione convenuta, la domanda di pagamento per la sorte capitale va rigettata.
Deve poi rilevarsi, quanto alla domanda di pagamento degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002, che l'obbligazione dedotta non scaturisce da una transazione commerciale nei termini previsti dal decreto citato, ma da un rapporto che sorge per effetto dell'accreditamento e della successiva convenzione con il mentre il diritto al pagamento del corrispettivo sussiste solo all'esito CP_1 della rendicontazione e verifica dell'attività effettivamente svolta dalla struttura accreditata. Quest'ultima poi agisce per adempiere un servizio proprio dell'ente locale nei termini sopra esposti, e non quindi quale operatore economico posto in regime di concorrenza con gli altri soggetti del mercato.
In relazione al periodo di ritardato pagamento dovranno quindi applicarsi gli interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dal 30^ giorno dalla presentazione dei documenti contabili riconosciuti regolari, così come previsto dall'art. 7 della convenzione disciplinante le modalità di liquidazione delle somme dovute da parte del e sino all'effettivo soddisfo come sopra CP_1 ricostruito.
In ragione del complessivo esito del giudizio sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite con condanna del convenuto al pagamento della quota parte CP_1 del 40% delle spese di lite sostenute da parte attrice, tenuto conto della data di effettivo pagamento delle somme dovute, che si liquidano, nella misura già ridotta, in € 5.641,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge oltre le spese vive pari a € 393,00.
Pqm
Rigetta la domanda avanzata da volta alla condanna del Parte_1 CP_1
al pagamento della somma di € 157.536,00 oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002;
[...]
dichiara che sugli importi delle fatture indicate nelle determine n. 5007/2021 del 10.5.2021 e n.
6706 del 21.6.2021 sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dal 30^ giorno dalla presentazione dei documenti contabili riconosciuti regolari;
dichiara parzialmente compensate tra le parti le spese di lite e condanna il al Controparte_1 pagamento delle quota parte del 40% delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano, nella misura già ridotta, in € 5.641,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge oltre le spese vive pari a € 393,00.
Palermo, 21.3.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga ha pronunciato, nella causa iscritta al n. 9265/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi di primo grado, la seguente
SENTENZA
tra n persona del proprio rappresentante legale pro-tempore – rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Nedo Corti
Attrice
e
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Saetta Controparte_1
Convenuto
Oggetto: convenzione assistenza minori, corrispettivo, interessi ex d.lgs. 231/2002
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza di trattazione scritta del 26.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il esponendo di essere divenuta Parte_1 Controparte_1 cessionaria (con atto notiziato alla debitrice) del credito vantato dall'associazione “Federico II di Svevia” nei confronti dell'amministrazione convenuta e derivante dagli accordi di accreditamento del 13.12.2016 e del 10.1.2017 aventi ad oggetto i servizi dei centri collettivi di accoglienza (presso le comunità alloggio di Costanza d'Altavilla, Federico II e Guglielmo I) rese in favore di minori.
Ha dedotto che il è rimasto debitore in relazione al tale servizio per l' importo Controparte_1 di € 157.536,00 a titolo di capitale e € 70.924,80 per interessi ex d.lgs. 231/2002, oltre l'indennizzo previsto dall'art. 6 del medesimo decreto.
Ha quindi domandato la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle somme indicate.
Il si è costituito in giudizio eccependo la mancanza di valido impegno di spesa Controparte_1 secondo la prescrizione di cui all'art. 191 del d.lgs. 267/2000 e che le somme portate dalle fatture indicate erano già state corrisposte;
il ritardo nel pagamento era imputabile allo stesso ente cedente in quanto non aveva tempestivamente rendicontato, come invece previsto nella convenzione,
l'attività di assistenza effettivamente svolta.
Ha poi contestato la quantificazione del credito effettuata da parte attrice non avendo la creditrice tenuto conto di una serie di note di credito emesse dall'associazione cedente e dei pagamenti meglio indicati in comparsa, di modo che il credito sarebbe da quantificare nel minor importo € 42.550,75. La somma non era poi stata corrisposta perché nelle more era intervenuto tra l'attrice e l'associazione cedente atto di risoluzione del 14.4.2019 della precedente cessione dei crediti, per effetto della quale le fatture ancora da corrispondere rimanevano nella titolarità della cessionaria
(odierna attrice) mentre le note di credito emesse dalla cedente, ed il conseguente credito del costituivano posizioni gravanti sulla cessionaria, verso la quale il avrebbe dovuto CP_1 CP_1 poi agire per il relativo recupero.
Ha infine escluso l'applicabilità degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 in quanto il credito non scaturiva da transazione commerciale.
***
Così ricostruiti le difese delle parti, deve preliminarmente osservarsi come effettivamente la risoluzione per mutuo dissenso del 19.4.2019 della precedente cessione dei credito del 22.5.2017 conclusa tra e l'Associazione Federico II di Svevia ha: 1) riassegnato i crediti Parte_1 meglio ivi descritti alla cedente;
2) escluso dalla “retrocessione” i crediti già oggetto della precedente cessione qualificati come “perfezionati”, che sono dunque rimasti in capo a
[...]
Parte_1
Per “crediti perfezionati” previsti all'art. 2 del contratto di risoluzione per mutuo dissenso, devono intendersi quelli già oggetto della comunicazione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., ed i cui effetti si sono quindi cristallizzati per il debitore ceduto. Ne consegue che, come evidenziato da parte attrice, i crediti oggetto di lite, per i quali non è in discussione l'avvenuta notifica della cessione, sono nella titolarità di Banca Intesa s.p.a.
Nel merito si osserva che la pretesa fatta valere si fonda, secondo l'allegazione attorea, sui “patti di accreditamento” riferiti alle tre strutture di accoglienza (“Costanza d'Altavilla; “Federico II” e
“Guglielmo I”) con cui sono stati disciplinate le condizioni di gestione dell'attività di accoglienza in favore di “minori, femmine, età 15/18 anni, destinatari di decreto del Tribunale per i minorenni, minori stranieri non accompagnati”, e la successiva attività compiuta in esecuzione di detti patti, come certificata dalle fatture depositate.
Il sistema di accoglienza dei soggetti fragili, come disciplinato dalla L. R. 22/1986 ed il cui onere è posto a carico del nei termini ivi stabiliti, prevede l'accreditamento che costituisce secondo CP_1 quanto previsto dall'art. 26 L.R. 22/1986 l'atto con il quale l'amministrazione riconosce in capo alla singola associazione la sussistenza dei presupposti di idoneità allo svolgimento delle funzioni ivi indicate.
L'iscrizione all'albo è poi preordinata alla stipula, da parte delle enti iscritti, delle convenzioni con i comuni singoli od associati previste dall'art. 20 della medesima legge, volte a disciplinare a) le prestazioni da erogare agli utenti;
b) i corrispettivi dei costi per i servizi resi;
c) adeguati strumenti di controllo. Nella specie i tre atti depositati dall'attrice sono quindi da qualificare come convenzioni ai sensi dell'art. 20 della l.r. citata e diretti a disciplinare lo svolgimento del servizio. Secondo quanto ivi previsto “l'accesso al servizio” poteva poi avvenire a seguito di decreto del Tribunale per i minorenni o del Giudice tutelare in situazioni di emergenza ex art. 403 c.c. convalidato con successivo decreto dell'autorità giudiziaria minorile”.
Ciò posto, l'amministrazione convenuta ha contestato la pretesa sul rilievo della mancanza del corrispondente impegno di spesa.
L'eccezione risulta smentita dalla produzione effettuata dal all'esito dell'ordine Controparte_1 ex art. 210 c.p.c. ed in particolare dalla determinazione dirigenziale n. 835/2018 del 26.7.2018 del
Servizio Infanzia, Adolescenza e Servizi per la famiglia del (produzione Controparte_1 del14.7.2022 del Comune convenuto), nonché dalle determine n. 5007/2021 del 10.5.2021 e n. 6706 del 21.6.2021 del dirigente dell'Area della cittadinanza settore cittadinanza solidale, Servizio residenzialita' e servizi di base -contributi ordinari e straordinari nelle quali l'amministrazione ha dato atto dei relativi impegni di spesa.
Con le due determine indicate ha poi riconosciuto che all'esito dell'attestata Controparte_1
“regolare esecuzione della prestazione - Effettuato il controllo amministrativo-contabile delle presenze-assenze dei minori inseriti nelle strutture residenziali” il credito vantato dall'ente attore è pari a € 154.213,32 euro per i mesi da gennaio a giugno 2018 e pari a € 81.990,00 per i mesi da agosto-dicembre 2017.
Risulta altresì che detti importo sono stati corrisposti con mandati di pagamento del 21.6.2021 e del
9.7.2021, il primo quindi in data di poco antecedente alla notifica dell'atto di citazione del
29.6.2021 ed il secondo in data successiva.
Richiamata la modalità di gestione del servizio da parte dell'ente accreditato, che fa sorgere il diritto al pagamento delle prestazioni rese solo all'esito dell'attività di rendicontazione, e ritenuto che le sole fatture non possono costituire prova del credito, deve concludersi che l'attrice non ha comprovato la debenza dell'ulteriore somma pari alla differenza tra il credito come quantificato dall'attrice nelle fatture richiamate (€ 286.940,50) e quanto effettivamente corrisposto dal CP_1
(pari a € 233.008,32).
Il mancato deposito dei documenti necessari a svolgere la rendicontazione prevista (attestanti la permanenza dei minori presso le due strutture indicate, i relativi periodi e le attività compiute), esclude poi che tale verifica possa essere svolta in questa sede.
Poiché quindi il credito per il quale può ritenersi assolto l'onere probatorio corrisponde alle somme già corrisposte dall'amministrazione convenuta, la domanda di pagamento per la sorte capitale va rigettata.
Deve poi rilevarsi, quanto alla domanda di pagamento degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002, che l'obbligazione dedotta non scaturisce da una transazione commerciale nei termini previsti dal decreto citato, ma da un rapporto che sorge per effetto dell'accreditamento e della successiva convenzione con il mentre il diritto al pagamento del corrispettivo sussiste solo all'esito CP_1 della rendicontazione e verifica dell'attività effettivamente svolta dalla struttura accreditata. Quest'ultima poi agisce per adempiere un servizio proprio dell'ente locale nei termini sopra esposti, e non quindi quale operatore economico posto in regime di concorrenza con gli altri soggetti del mercato.
In relazione al periodo di ritardato pagamento dovranno quindi applicarsi gli interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dal 30^ giorno dalla presentazione dei documenti contabili riconosciuti regolari, così come previsto dall'art. 7 della convenzione disciplinante le modalità di liquidazione delle somme dovute da parte del e sino all'effettivo soddisfo come sopra CP_1 ricostruito.
In ragione del complessivo esito del giudizio sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite con condanna del convenuto al pagamento della quota parte CP_1 del 40% delle spese di lite sostenute da parte attrice, tenuto conto della data di effettivo pagamento delle somme dovute, che si liquidano, nella misura già ridotta, in € 5.641,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge oltre le spese vive pari a € 393,00.
Pqm
Rigetta la domanda avanzata da volta alla condanna del Parte_1 CP_1
al pagamento della somma di € 157.536,00 oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002;
[...]
dichiara che sugli importi delle fatture indicate nelle determine n. 5007/2021 del 10.5.2021 e n.
6706 del 21.6.2021 sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dal 30^ giorno dalla presentazione dei documenti contabili riconosciuti regolari;
dichiara parzialmente compensate tra le parti le spese di lite e condanna il al Controparte_1 pagamento delle quota parte del 40% delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano, nella misura già ridotta, in € 5.641,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge oltre le spese vive pari a € 393,00.
Palermo, 21.3.2025
Il Giudice
Claudia Spiga