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Ordinanza 6 aprile 2025
Ordinanza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità operativa in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., la seguente:
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 9471-1/21 R.G.;
TRA
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ) rappresentati ai sensi dell'art. 320 c.c. dalla madre signora C.F._2
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 C.F._3
Emilio Bollea;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Francesco La Rocca;
RESISTENTE
* * *
1. Con ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. depositato in data 19.12.2024 nel corso della causa n. 9471/21 la signora , in qualità di genitore Parte_3 esercente la responsabilità genitoriale la potestà sui figli minori e stante il Pt_1 Pt_2 conflitto d'interessi con il padre esordiva richiamando il giudizio di Controparte_1 merito nell'ambito del quale i minori avevano esperito azione di riduzione al fine di veder accertata la lesione della legittima previo accertamento dell'autografia del testamento olografo pubblicato per atto di Notaio . In particolare, nel giudizio Per_1 di merito i ricorrenti avevano rassegnato le seguenti conclusioni:
Accertata l'autografia del testamento olografo pubblicato, dichiarare e accertare il diritto dei minori e – quali subentranti per rappresentazione del padre Parte_1 Parte_2 [...] decaduto dalla facoltà di accettare e di impugnare l'eredità de quo – alla quota di legittima CP_1 del padre pretermesso dal testamento olografo del loro nonno e per l'effetto ai fini di Parte_1
1 constatare la lesione per preterizione degli stessi, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria del de cuius comprensiva di beni immobili e mobili, e ordinare la reintegrazione nella quota di legittima dell'erede pretermesso e/o leso per la quota di legge, con conseguente accettazione dell'eredità, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre. Con condanna alle spese, competenze e onorari”.
Precisava la ricorrente che nelle more del giudizio, in data 24.02.2024, con atto per Notaio il convenuto aveva alienato a soggetti terzi Persona_2 Controparte_1
– i signori e i beni oggetto di reintegrazione della Controparte_2 Parte_4 legittima.
L'atto di compravendita, in cui si dava atto del giudizio in corso, prevedeva quale modalità di pagamento, oltre ad una parte già incassata, pari alla metà (€ 160.000 non oggetto della causa ereditaria), il rilascio di n. 3 (tre) cambiali emesse dal signor
[...]
e avallate dalla signora all'ordine del venditore Pt_4 Controparte_2 [...]
per il complessivo restante importo di € 160.000,00. Le prime due di € CP_1
80.000,00 e € 40.000,00 con scadenza al 28.02.2025 e la sola terza dell'importo di
€40.000,00 con scadenza al 28.02.2026 rinnovabile in funzione dell'esito del giudizio.
Nello specifico l'atto notarile prevedeva che: “in riferimento alla domanda giudiziale, le parti hanno stabilito che la somma di € 40.000,00 presuntivamente pari alla quota lesa, è supportata dall'effetto cambiario con scadenza in data 28.02.2026, precisando che in caso di esito sfavorevole del giudizio per il venditore una cifra superiore a quella indicata rimane a carico del venditore medesimo, che manleva la parte acquirente da ogni onere e responsabilità al riguardo”.
Precisava la ricorrente che la tutela prevista dalla trascrizione della domanda non avrebbe garantito i minori, sia in relazione alla valutazione dell'immobile (probabilmente inferiore al prezzo di mercato) sia in relazione all'eventuale occultamento delle somme incassate medio tempore.
Pertanto, con il ricorso in trattazione si chiedeva, all'interno del giudizio in corso per lesione della legittima, l'emissione di un provvedimento cautelare idoneo ad impedire lo svuotamento del patrimonio ereditario (rectius lo svuotamento quantomeno dell'attuale controvalore in denaro fissato dalla compravendita tra l'erede apparente e i terzi), posto che il diritto dei minori sarebbe destinato a sfociare in un diritto di credito.
La ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
A) In via principale, affinché voglia:
1) autorizzare il sequestro conservativo, anche presso terzi, sui beni, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà e/o titolarità del, e/o dovuti al, sig. fino alla concorrenza della somma di Euro 160.000,00, Controparte_1 comprensivi di sorte, interessi e spese legali, ed in particolare sul diritto di credito incorporato nelle cambiali indicate nell'atto di compravendita in possesso del signor a garanzia del pagamento del prezzo per la parte non Controparte_1 ancora adempiuta dalla parte acquirente, anche al fine di evitarne la circolazione;
2) autorizzare la parte attrice ed i suoi
2 difensori a partecipare alle operazioni di esecuzione del sequestro ed autorizzare l'esecuzione del sequestro anche presso terzi ai sensi dell'art. 513, comma III, c.p.c.; 3) nominare il custode dei beni sequestrati, determinando i criteri e i limiti dell'amministrazione degli stessi e le particolari cautele idonee a renderne più sicura la custodia;
4) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione.
B) In via subordinata - nella denegata ipotesi di non accoglimento del sequestro conservativo di cui sopra – affinché voglia:
1) autorizzare il provvedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c., anche presso terzi, sui beni, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà e/o titolarità del, e/o dovuti a, sig. fino alla concorrenza della somma di Controparte_1
Euro 160.000,00, comprensivi di sorte, interessi e spese legali, e in particolare sul diritto di credito incorporato nelle cambiali in possesso del signor indicate nell'atto di compravendita a garanzia del pagamento del prezzo Controparte_1 per la parte di prezzo non ancora adempiuta dalla parte acquirente, anche al fine di evitarne la circolazione;
2) autorizzare la parte attrice ed i suoi difensori a partecipare alle operazioni di esecuzione del sequestro ed autorizzare l'esecuzione del sequestro anche presso terzi ai sensi dell'art. 513, comma III, c.p.c.; 3) nominare il custode dei beni sequestrati, determinando i criteri e i limiti dell'amministrazione degli stessi e le particolari cautele idonee a renderne più sicura la custodia;
4) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali anche della presente fase cautelare.”
Con memoria depositata in data 3.2.2025 si costituiva il resistente che instava per il rigetto del ricorso. Il resistente rassegnava le seguenti conclusioni: rigettare la domanda cautelare in corso di causa proposta dagli attori e , a mezzo Parte_1 Parte_2 della loro rappresentante , essendo la stessa inammissibile e del tutto infondata, sia in fatto che in diritto, Parte_3 nonché del tutto carente dei requisiti necessari, fumus boni iuris e periculum in mora, richiesta dalla legge per la sua concessione, il tutto in considerazione dei motivi innanzi esposti. Con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e compensi professionali del presente procedimento in favore del resistente con attribuzione ai sottoscritti Controparte_1 procuratori antistatari.
Il giudice riservava la decisione.
2. Deve, preliminarmente, osservarsi che il sequestro conservativo appartiene al genus dei provvedimenti cautelari, pertanto, è soggetto alle regole del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis c.p.c. ss..
L'art. 669 bis c.p.c. rubricato “forma della domanda” prevede che la domanda debba proporsi con ricorso al giudice competente. La norma, in quanto appartenente alla sezione I del capo III del libro IV del c.p.c., che disciplina il procedimento cautelare uniforme, applicabile alle diverse misure cautelari previste dal codice di rito, è considerata una previsione generale a cui fare riferimento per qualsivoglia istanza cautelare. La norma tace in merito al contenuto della domanda, tuttavia, si è ritenuto che debba farsi riferimento all'art. 125 c.p.c. che, in quanto norma contenuta nelle disposizioni generali del Libro I, è applicabile alle fattispecie contemplate nei libri successivi.
3 Il ricorso cautelare dovrà, pertanto, contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale si propone la domanda, delle parti, dell'oggetto, delle ragioni della domanda, unitamente alle conclusioni che la parte sottopone al giudice e alla procura.
In particolare, poi, dovrà indicarsi il provvedimento cautelare che si vuole ottenere dal giudice, il cd. petitum immediato. Anche nel caso di domanda cautelare proposta ante causam, si ritiene che debbano indicarsi, da parte del ricorrente, le conclusioni che saranno oggetto della successiva domanda di merito. Tale soluzione poggia sul rapporto di strumentalità esistente tra il giudizio cautelare e il giudizio principale ed è utile anche al fine di individuare la competenza cautelare, nonché la presenza del requisito del fumus boni iuris.
Invero, l'indicazione nel ricorso cautelare dell'azione sostanziale che si intende proporre è funzionale a consentire al giudice di verificare la propria giurisdizione e competenza, di accertare l'esistenza del fumus boni iuris, di permettergli di emanare un provvedimento cautelare che attribuisca una tutela che non sia più ampia di quella ottenibile con la sentenza di merito, di verificare se nel termine di cui all'art. 669 octies c.p.c. venga iniziato il giudizio di merito, quindi, nel procedimento cautelare ante causam è necessario che il soggetto che invoca la tutela espliciti la causa petendi e il petitum che formeranno oggetto del giudizio di merito.
La mancata indicazione, dunque, della domanda di merito comporta, secondo l'orientamento maggioritario, la nullità del ricorso, che non è sanabile attraverso l'applicazione dell'art. 164 c.p.c., in quanto tale norma, dettata per l'ordinario processo di cognizione, non è compatibile con la rapidità e la semplicità che caratterizzano il processo cautelare.
Per quanto attiene all'oggetto del sequestro conservativo, deve considerarsi che i singoli beni immobili del debitore non vengono in rilievo per la loro individualità, ma in relazione al loro valore e alla loro attitudine ad essere trasformati in denaro, tant'è che il Giudice nel concedere il provvedimento, non si riferisce a specifici beni, ma si limita a determinare il valore fino a concorrenza del quale il sequestro può essere eseguito sui beni del debitore.
La giurisprudenza ritiene, inoltre, che, poiché il sequestro conservativo è uno strumento volto a tutelare il pericolo per il creditore di perdere la garanzia del proprio credito mediante l'imposizione di un vincolo sul patrimonio complessivamente inteso, esso non può avere ad oggetto uno o più beni specifici singolarmente individuati, poiché con il provvedimento di sequestro conservativo il giudice può determinare soltanto il valore del credito fino a concorrenza del quale esso può essere eseguito su qualsiasi bene del debitore.
4 Nel caso di specie parte ricorrente chiede il sequestro conservativo in corso di causa fino alla concorrenza dell'importo di €160.000,00 corrispondente alla parte del prezzo dovuta a saldo dagli acquirenti e all'alienante , Parte_4 Controparte_2 Controparte_1 in relazione all'atto di compravendita stipulato in data 24.02.2024 dal Notaio Dott.
avente ad oggetto la vendita dell'immobile sito in Eboli (SA) al Viale Persona_2
G. Amendola n.84.
In ultimo, presupposti del sequestro conservativo sono il fumus boni iuris e il periculum in mora. Come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, “a norma dell'art. 671 c.p.c., l'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l'esistenza sia del fumus boni iuris - cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione - sia del periculum in mora, ossia del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, cosicché la carenza di una soltanto di queste condizioni impedisce la concessione della misura cautelare” (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6336/98, 8729/97, 927/96), rendendo contestualmente superfluo l'accertamento sotteso alla individuazione dell'altra.
Nel caso che ci occupa, la descritta domanda cautelare è proposta in un giudizio di merito nell'ambito del quale è stata formulata, dall'attrice, un'azione di riduzione della disposizione testamentaria riferita a in favore della moglie . Parte_1 CP_3
Il tutto sul presupposto che i minori , e siano subentrati nella CP_1 Pt_1 Pt_2 posizione ereditaria del padre, nonché attuale convenuto, , per effetto Controparte_1 dell'intervenuta rinuncia di quest'ultimo a seguito di actio interrogatoria.
Quale presupposto indefettibile della domanda di merito, l'attrice ha espressamente richiesto l'accertamento dell'autografia del testamento olografo contenente le disposizioni che si assumono lesive della legittima spettante ai minori.
Nel corso dell'istruttoria del giudizio di merito è stato nominato un consulente d'ufficio grafologo al fine di accertare la riconducibilità al defunto del testamento olografo pubblicato dal Notaio Persona_2
In data 06.06.2024 il CTU, nella perizia definitiva, stabiliva che “la firma apposta in calce al testamento in oggetto non è grafometricamente riconducibile al signor ed è apocrifa”. Parte_1
Sulla base di tali conclusioni, può formularsi, nell'ambito del giudizio di merito, una prognosi positiva in ordine all'accertamento della natura apocrifa del testamento olografo per cui è causa e, quindi, una prognosi negativa in ordine all'effettivo accertamento, nel merito, di una qualsivoglia lesione di legittima.
L'attrice ha richiesto esclusivamente di essere reintegrata nella quota di legittima lesa per effetto della disposizione testamentaria apparentemente riferibile al sig. Parte_1
, previo accertamento dell'autografia del testamento olografo pubblicato. In
[...] particolare, l'attrice non ha introdotto, quindi, una domanda subordinata all'ipotesi in cui
5 il testamento olografo venisse accertato come apocrifo e, segnatamente, una domanda di scioglimento della comunione ereditaria, eventualmente previa ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius . Parte_1
Poiché l'esito della CTU espletata nel giudizio di merito lascia presagire che non si arriverà, nell'ambito del suddetto giudizio, all'esame del merito della domanda principale esperita, il su richiamato rapporto di strumentalità esistente tra il giudizio cautelare e il giudizio principale induce al rigetto del ricorso e di tutte le domande cautelari ivi formulate e ciò in ragione della carenza del requisito del fumus boni iuris, risultando, peraltro, superfluo l'esame del requisito del periculum in mora.
Trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa la regolamentazione delle spese è differita alla decisione sul merito della controversia
P.Q.M.
letti gli artt. 671, 669 bis e ss c.p.c., rigetta il ricorso. spese al merito;
Si comunichi.
Salerno, 01.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
6
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità operativa in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., la seguente:
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 9471-1/21 R.G.;
TRA
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ) rappresentati ai sensi dell'art. 320 c.c. dalla madre signora C.F._2
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 C.F._3
Emilio Bollea;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Francesco La Rocca;
RESISTENTE
* * *
1. Con ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. depositato in data 19.12.2024 nel corso della causa n. 9471/21 la signora , in qualità di genitore Parte_3 esercente la responsabilità genitoriale la potestà sui figli minori e stante il Pt_1 Pt_2 conflitto d'interessi con il padre esordiva richiamando il giudizio di Controparte_1 merito nell'ambito del quale i minori avevano esperito azione di riduzione al fine di veder accertata la lesione della legittima previo accertamento dell'autografia del testamento olografo pubblicato per atto di Notaio . In particolare, nel giudizio Per_1 di merito i ricorrenti avevano rassegnato le seguenti conclusioni:
Accertata l'autografia del testamento olografo pubblicato, dichiarare e accertare il diritto dei minori e – quali subentranti per rappresentazione del padre Parte_1 Parte_2 [...] decaduto dalla facoltà di accettare e di impugnare l'eredità de quo – alla quota di legittima CP_1 del padre pretermesso dal testamento olografo del loro nonno e per l'effetto ai fini di Parte_1
1 constatare la lesione per preterizione degli stessi, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria del de cuius comprensiva di beni immobili e mobili, e ordinare la reintegrazione nella quota di legittima dell'erede pretermesso e/o leso per la quota di legge, con conseguente accettazione dell'eredità, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre. Con condanna alle spese, competenze e onorari”.
Precisava la ricorrente che nelle more del giudizio, in data 24.02.2024, con atto per Notaio il convenuto aveva alienato a soggetti terzi Persona_2 Controparte_1
– i signori e i beni oggetto di reintegrazione della Controparte_2 Parte_4 legittima.
L'atto di compravendita, in cui si dava atto del giudizio in corso, prevedeva quale modalità di pagamento, oltre ad una parte già incassata, pari alla metà (€ 160.000 non oggetto della causa ereditaria), il rilascio di n. 3 (tre) cambiali emesse dal signor
[...]
e avallate dalla signora all'ordine del venditore Pt_4 Controparte_2 [...]
per il complessivo restante importo di € 160.000,00. Le prime due di € CP_1
80.000,00 e € 40.000,00 con scadenza al 28.02.2025 e la sola terza dell'importo di
€40.000,00 con scadenza al 28.02.2026 rinnovabile in funzione dell'esito del giudizio.
Nello specifico l'atto notarile prevedeva che: “in riferimento alla domanda giudiziale, le parti hanno stabilito che la somma di € 40.000,00 presuntivamente pari alla quota lesa, è supportata dall'effetto cambiario con scadenza in data 28.02.2026, precisando che in caso di esito sfavorevole del giudizio per il venditore una cifra superiore a quella indicata rimane a carico del venditore medesimo, che manleva la parte acquirente da ogni onere e responsabilità al riguardo”.
Precisava la ricorrente che la tutela prevista dalla trascrizione della domanda non avrebbe garantito i minori, sia in relazione alla valutazione dell'immobile (probabilmente inferiore al prezzo di mercato) sia in relazione all'eventuale occultamento delle somme incassate medio tempore.
Pertanto, con il ricorso in trattazione si chiedeva, all'interno del giudizio in corso per lesione della legittima, l'emissione di un provvedimento cautelare idoneo ad impedire lo svuotamento del patrimonio ereditario (rectius lo svuotamento quantomeno dell'attuale controvalore in denaro fissato dalla compravendita tra l'erede apparente e i terzi), posto che il diritto dei minori sarebbe destinato a sfociare in un diritto di credito.
La ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
A) In via principale, affinché voglia:
1) autorizzare il sequestro conservativo, anche presso terzi, sui beni, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà e/o titolarità del, e/o dovuti al, sig. fino alla concorrenza della somma di Euro 160.000,00, Controparte_1 comprensivi di sorte, interessi e spese legali, ed in particolare sul diritto di credito incorporato nelle cambiali indicate nell'atto di compravendita in possesso del signor a garanzia del pagamento del prezzo per la parte non Controparte_1 ancora adempiuta dalla parte acquirente, anche al fine di evitarne la circolazione;
2) autorizzare la parte attrice ed i suoi
2 difensori a partecipare alle operazioni di esecuzione del sequestro ed autorizzare l'esecuzione del sequestro anche presso terzi ai sensi dell'art. 513, comma III, c.p.c.; 3) nominare il custode dei beni sequestrati, determinando i criteri e i limiti dell'amministrazione degli stessi e le particolari cautele idonee a renderne più sicura la custodia;
4) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione.
B) In via subordinata - nella denegata ipotesi di non accoglimento del sequestro conservativo di cui sopra – affinché voglia:
1) autorizzare il provvedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c., anche presso terzi, sui beni, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà e/o titolarità del, e/o dovuti a, sig. fino alla concorrenza della somma di Controparte_1
Euro 160.000,00, comprensivi di sorte, interessi e spese legali, e in particolare sul diritto di credito incorporato nelle cambiali in possesso del signor indicate nell'atto di compravendita a garanzia del pagamento del prezzo Controparte_1 per la parte di prezzo non ancora adempiuta dalla parte acquirente, anche al fine di evitarne la circolazione;
2) autorizzare la parte attrice ed i suoi difensori a partecipare alle operazioni di esecuzione del sequestro ed autorizzare l'esecuzione del sequestro anche presso terzi ai sensi dell'art. 513, comma III, c.p.c.; 3) nominare il custode dei beni sequestrati, determinando i criteri e i limiti dell'amministrazione degli stessi e le particolari cautele idonee a renderne più sicura la custodia;
4) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali anche della presente fase cautelare.”
Con memoria depositata in data 3.2.2025 si costituiva il resistente che instava per il rigetto del ricorso. Il resistente rassegnava le seguenti conclusioni: rigettare la domanda cautelare in corso di causa proposta dagli attori e , a mezzo Parte_1 Parte_2 della loro rappresentante , essendo la stessa inammissibile e del tutto infondata, sia in fatto che in diritto, Parte_3 nonché del tutto carente dei requisiti necessari, fumus boni iuris e periculum in mora, richiesta dalla legge per la sua concessione, il tutto in considerazione dei motivi innanzi esposti. Con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e compensi professionali del presente procedimento in favore del resistente con attribuzione ai sottoscritti Controparte_1 procuratori antistatari.
Il giudice riservava la decisione.
2. Deve, preliminarmente, osservarsi che il sequestro conservativo appartiene al genus dei provvedimenti cautelari, pertanto, è soggetto alle regole del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis c.p.c. ss..
L'art. 669 bis c.p.c. rubricato “forma della domanda” prevede che la domanda debba proporsi con ricorso al giudice competente. La norma, in quanto appartenente alla sezione I del capo III del libro IV del c.p.c., che disciplina il procedimento cautelare uniforme, applicabile alle diverse misure cautelari previste dal codice di rito, è considerata una previsione generale a cui fare riferimento per qualsivoglia istanza cautelare. La norma tace in merito al contenuto della domanda, tuttavia, si è ritenuto che debba farsi riferimento all'art. 125 c.p.c. che, in quanto norma contenuta nelle disposizioni generali del Libro I, è applicabile alle fattispecie contemplate nei libri successivi.
3 Il ricorso cautelare dovrà, pertanto, contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale si propone la domanda, delle parti, dell'oggetto, delle ragioni della domanda, unitamente alle conclusioni che la parte sottopone al giudice e alla procura.
In particolare, poi, dovrà indicarsi il provvedimento cautelare che si vuole ottenere dal giudice, il cd. petitum immediato. Anche nel caso di domanda cautelare proposta ante causam, si ritiene che debbano indicarsi, da parte del ricorrente, le conclusioni che saranno oggetto della successiva domanda di merito. Tale soluzione poggia sul rapporto di strumentalità esistente tra il giudizio cautelare e il giudizio principale ed è utile anche al fine di individuare la competenza cautelare, nonché la presenza del requisito del fumus boni iuris.
Invero, l'indicazione nel ricorso cautelare dell'azione sostanziale che si intende proporre è funzionale a consentire al giudice di verificare la propria giurisdizione e competenza, di accertare l'esistenza del fumus boni iuris, di permettergli di emanare un provvedimento cautelare che attribuisca una tutela che non sia più ampia di quella ottenibile con la sentenza di merito, di verificare se nel termine di cui all'art. 669 octies c.p.c. venga iniziato il giudizio di merito, quindi, nel procedimento cautelare ante causam è necessario che il soggetto che invoca la tutela espliciti la causa petendi e il petitum che formeranno oggetto del giudizio di merito.
La mancata indicazione, dunque, della domanda di merito comporta, secondo l'orientamento maggioritario, la nullità del ricorso, che non è sanabile attraverso l'applicazione dell'art. 164 c.p.c., in quanto tale norma, dettata per l'ordinario processo di cognizione, non è compatibile con la rapidità e la semplicità che caratterizzano il processo cautelare.
Per quanto attiene all'oggetto del sequestro conservativo, deve considerarsi che i singoli beni immobili del debitore non vengono in rilievo per la loro individualità, ma in relazione al loro valore e alla loro attitudine ad essere trasformati in denaro, tant'è che il Giudice nel concedere il provvedimento, non si riferisce a specifici beni, ma si limita a determinare il valore fino a concorrenza del quale il sequestro può essere eseguito sui beni del debitore.
La giurisprudenza ritiene, inoltre, che, poiché il sequestro conservativo è uno strumento volto a tutelare il pericolo per il creditore di perdere la garanzia del proprio credito mediante l'imposizione di un vincolo sul patrimonio complessivamente inteso, esso non può avere ad oggetto uno o più beni specifici singolarmente individuati, poiché con il provvedimento di sequestro conservativo il giudice può determinare soltanto il valore del credito fino a concorrenza del quale esso può essere eseguito su qualsiasi bene del debitore.
4 Nel caso di specie parte ricorrente chiede il sequestro conservativo in corso di causa fino alla concorrenza dell'importo di €160.000,00 corrispondente alla parte del prezzo dovuta a saldo dagli acquirenti e all'alienante , Parte_4 Controparte_2 Controparte_1 in relazione all'atto di compravendita stipulato in data 24.02.2024 dal Notaio Dott.
avente ad oggetto la vendita dell'immobile sito in Eboli (SA) al Viale Persona_2
G. Amendola n.84.
In ultimo, presupposti del sequestro conservativo sono il fumus boni iuris e il periculum in mora. Come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, “a norma dell'art. 671 c.p.c., l'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l'esistenza sia del fumus boni iuris - cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione - sia del periculum in mora, ossia del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, cosicché la carenza di una soltanto di queste condizioni impedisce la concessione della misura cautelare” (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6336/98, 8729/97, 927/96), rendendo contestualmente superfluo l'accertamento sotteso alla individuazione dell'altra.
Nel caso che ci occupa, la descritta domanda cautelare è proposta in un giudizio di merito nell'ambito del quale è stata formulata, dall'attrice, un'azione di riduzione della disposizione testamentaria riferita a in favore della moglie . Parte_1 CP_3
Il tutto sul presupposto che i minori , e siano subentrati nella CP_1 Pt_1 Pt_2 posizione ereditaria del padre, nonché attuale convenuto, , per effetto Controparte_1 dell'intervenuta rinuncia di quest'ultimo a seguito di actio interrogatoria.
Quale presupposto indefettibile della domanda di merito, l'attrice ha espressamente richiesto l'accertamento dell'autografia del testamento olografo contenente le disposizioni che si assumono lesive della legittima spettante ai minori.
Nel corso dell'istruttoria del giudizio di merito è stato nominato un consulente d'ufficio grafologo al fine di accertare la riconducibilità al defunto del testamento olografo pubblicato dal Notaio Persona_2
In data 06.06.2024 il CTU, nella perizia definitiva, stabiliva che “la firma apposta in calce al testamento in oggetto non è grafometricamente riconducibile al signor ed è apocrifa”. Parte_1
Sulla base di tali conclusioni, può formularsi, nell'ambito del giudizio di merito, una prognosi positiva in ordine all'accertamento della natura apocrifa del testamento olografo per cui è causa e, quindi, una prognosi negativa in ordine all'effettivo accertamento, nel merito, di una qualsivoglia lesione di legittima.
L'attrice ha richiesto esclusivamente di essere reintegrata nella quota di legittima lesa per effetto della disposizione testamentaria apparentemente riferibile al sig. Parte_1
, previo accertamento dell'autografia del testamento olografo pubblicato. In
[...] particolare, l'attrice non ha introdotto, quindi, una domanda subordinata all'ipotesi in cui
5 il testamento olografo venisse accertato come apocrifo e, segnatamente, una domanda di scioglimento della comunione ereditaria, eventualmente previa ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius . Parte_1
Poiché l'esito della CTU espletata nel giudizio di merito lascia presagire che non si arriverà, nell'ambito del suddetto giudizio, all'esame del merito della domanda principale esperita, il su richiamato rapporto di strumentalità esistente tra il giudizio cautelare e il giudizio principale induce al rigetto del ricorso e di tutte le domande cautelari ivi formulate e ciò in ragione della carenza del requisito del fumus boni iuris, risultando, peraltro, superfluo l'esame del requisito del periculum in mora.
Trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa la regolamentazione delle spese è differita alla decisione sul merito della controversia
P.Q.M.
letti gli artt. 671, 669 bis e ss c.p.c., rigetta il ricorso. spese al merito;
Si comunichi.
Salerno, 01.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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