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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/03/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CC, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 4643/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vergine, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Viola Stefania Messa, procuratore domiciliatario;
- convenuta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proprietaria del terreno ubicato in Parte_1
agro di Casarano (LE) e censito in N.C.T. fgl. 14, p.lla 994, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di CC , proprietaria del suolo confinante catastalmente distinto al fgl. 14 p.lla 555, Controparte_1
al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:“1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
di accedere nella proprietà immobiliare della sig.ra al fine di installare il ponteggio
[...] Controparte_1 metallico indispensabile all'esecuzione delle opere di intonacatura;
2) accertare e dichiarare che gli alberi di alloro insistenti nella proprietà della convenuta a ridosso del muro di confine eccedono la sommità del muro divisorio e che le medesime piante impediscono l'esecuzione in totale sicurezza dei lavori di intonacatura sulla parte di fabbricato confinante con la proprietà della resistente;
3) per l'effetto, ordinare alla convenuta di consentire alle maestranze della ditta incaricata dei lavori di accedere nel proprio immobile;
4) ordinare altresì il taglio della siepe all'altezza massima pari alla sommità del muro di confine;
5) condannare la sig.ra al pagamento Controparte_1 in favore dell'attrice dell'importo di € 960,00 per la volontaria inerzia protrattasi nel tempo della resistente e in ragione dell'aumento dei prezzi unitari dell'opera appaltata;
6) condannare inoltre la sig.ra al Controparte_1 pagamento della somma di € 50,00 al giorno ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia per ogni violazione
o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardi nell'esecuzione del provvedimento giudiziale ovvero dei citati ordini ai sensi dell'art. 614 cpc;
7) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva della CTU della CTP della sig.ra e delle spese legali. Con vittoria di spese e competenze di Parte_1 lite del presente procedimento”.
Con comparsa depositata in data 20.10.2022 si è costituita in giudizio al fine di opporsi Controparte_1
alla domanda attorea, ed insistere in via riconvenzionale per “4) accertare e dichiarare che l'immobile assentito attraverso un permesso per la ristrutturazione di un manufatto esistente fin dal 1967 è abusivo dal momento che almeno fino al 29.11.1968, data di approvazione del Programma di Fabbricazione del Comune di
Casarano, il terreno di proprietà era libero da alcuna costruzione;
…”. Parte_1
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 18.09.2023 il
Tribunale ha preliminarmente disposto l'acquisizione del fascicolo n. 933/21 R.G presso l'Ufficio del
Giudice di Pace di Casarano e con successiva ordinanza del 07.06.2024, stante l'agevole soluzione in diritto delle questioni proposte, ha fissato udienza per la comparizione personale delle parti ai fini di cui all'art. 185bis c.p.c..
Successivamente, stante il fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22.01.2025 ha fissato l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., all'esito della quale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che le domande formulate in via principale meritino integrale accoglimento.
Premessa l'inammissibilità della riconvenzionale avanzata dalla convenuta, tardivamente costituitasi rispetto all'udienza dell'08.11.2022, risulta documentalmente accertato all'esito della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio n. 933/2021 R.G. celebratosi dinanzi al Giudice di Pace di
Casarano, su ricorso ex art. 696 c.p.c. depositato il 23.6.2021 da , che “le proprietà Parte_1
di parte ricorrente e parte resistente sono divise da un muro di confine dell'altezza di circa 2,50 ml (Foto 1). Nella proprietà della ricorrente è presente un fabbricato allo stato rustico adiacente, per un lato, al suddetto muro di confine tra le due proprietà (Foto 2). Sullo stesso muro di confine e precisamente nella parte che ricade nella proprietà della resistente, sono presenti piante di alloro la cui altezza supera visibilmente quella del muro (Foto 1-
2-3) e un tubo metallico per l'acqua. Inoltre, le suddette piante eccedono anche la sommità del fabbricato di proprietà della ricorrente (Foto 4) impedendo le operazioni di intonacatura nel rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal Testo Unico – D. Lgs. n.81/2008. Infatti, l'intervento di intonacatura del fabbricato trattandosi di lavorazione eseguita in quota prevede l'installazione di adeguato ponteggio metallico.
Secondo l'art. 107 D.Lgs. 81/2008 (TU), per lavoro in quota si intende l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. E, secondo l'art. 122 D.Lgs. 81/2008 (TU), nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII”.
Alla stregua di siffatte risultanze di fatto ed in difetto di contestazioni dell'esito dell'accertamento - mai proposte nel presente giudizio -, atteso il disposto degli artt. 843 e 892 u.c. c.c. meritano accoglimento le domande formulate in citazione rispettivamente subb 1-3 e 2-4: escluso infatti qualsiasi effetto preclusivo della ventilata assenza dei presupposti di fatto dichiarati al fine di ottenere da parte dell'attrice il permesso di costruire n. 97/2017, così come dell'anteriorità della piantumazione della siepe di alloro rispetto all'edificazione del manufatto da intonacare ed ancora della praticabilità di modalità alternative con cui detta manutenzione potrebbe essere realizzata, nel persistente vigore dell'art. 843 c.c. ed in assenza di prospettazione della benchè minima circostanza che potrebbe fondare un plausibile timore della convenuta a consentire l'accesso alle maestranze dell'attrice, sussiste il diritto di e/o di maestranze dalla medesima designate di fare ingresso alla proprietà Parte_1
limitrofa di al fine di procedere all'installazione del ponteggio necessario alla Controparte_1
pitturazione della porzione di parete perimetrale del proprio manufatto sovrastante l'altezza del muro divisorio, così come di conseguire il taglio della siepe fino alla sommità di esso ex art. 892 c.c., autonomamente invocato sin dal 29.9.2020, ed anche per agevolare la collocazione dei ponteggi e l'esecuzione dei lavori nella sicurezza prevista dalle norme vigenti.
Inoltre, evidenziato il persistente rifiuto serbato dalla convenuta sin dall'ottobre del 2020 alla potatura della siepe entro i limiti della sommità del muro divisorio onde consentire l'esecuzione dei lavori, di fatto impediti, reiterato nelle more delle operazioni di consulenza nel giudizio n. 933/2021 R.G.
Giudice di Pace di Casarano (cfr. due tentativi di conciliazione eseguiti dal Consulente), ed ostinatamente opposto nonostante i numerosi tentativi, naufragati senza alcuna fondata giustificazione, anche durante il presente giudizio, a fronte, da ultimo, di quello effettuato dal Tribunale all'udienza del 17.12.2024 in cui è stata stesa una bozza di transazione che la convenuta non ha ritenuto di sottoscrivere, ricorrono i presupposti per l'accoglimento altresì della pretesa risarcitoria limitata in citazione all'aumento dal 27.8.2020 al 05.8.2022 (cfr. preventivi in atti) dei prezzi dell'appalto, nella misura di complessivi € 960,00, in alcun modo contestata nella comparsa di risposta, da maggiorare di interessi legali dalla domanda al saldo.
Per le medesime ragioni, merita di essere accolta la pretesa formulata in citazione ex art. 614bis c.p.c., condannando la convenuta al pagamento della somma di € 50,00 al giorno per il ritardo nell'esecuzione delle statuizioni subb 1 e 2 di cui al dispositivo che segue, da calcolarsi a decorrere dal quinto giorno successivo alla trasmissione a mezzo pec, od alla ricezione della raccomandata a.r. con cui viene indicata la data dell'avvio dei lavori e della necessità dell'accesso, nonché gli orari e la durata di essi, da limitare in ogni caso entro il numero di venti giorni lavorativi, purchè meteorologicamente compatibili con l'esecuzione di essi in sicurezza.
Le spese di lite, anche del procedimento ex art. 696 c.p.c. e quelle della consulenza , seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore indeterminato - bassa complessità della controversia, ed in ossequio al disposto di condiviso il disposto di Cassazione civile sez. II, 19/04/2023, n.10438 (“Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”).
P.Q.M.
Il Tribunale di CC, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio de quo:
1) Accoglie le domande formulate da e per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
a potare la siepe esistente in prossimità del muro divisorio tra la sua proprietà ubicata CP_1
in Casarano (LE) e quella dell'attrice fino alla sommità di esso;
Parte_1
2) Condanna a consentire a e/o a maestranze dalla Controparte_1 Parte_1
medesima designate l'accesso alla sua proprietà onde procedere all'installazione dei ponteggi ed all'intonacatura della parte del fabbricato dell'attrice sovrastante il muro di confine, per la durata dei lavori previamente comunicata, comunque da esaurire nel tempo indicato in parte motiva;
3) Condanna al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno della somma di € 960,00, da maggiorare di interessi legali dalla domanda al saldo;
4) Condanna al pagamento in favore di ex art. 614bis Controparte_1 Parte_1
c.p.c. della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle prescrizioni di cui ai capi 1 e 2, con decorrenza come in parte motiva;
5) Rigetta ogni altra domanda;
6) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite occorse per il procedimento ex art. 696 c.p.c. nonché per il presente, che liquida ex D.M.
55/2014 in € 1.528,00 per il primo ed in € 7.616,00 per il secondo, oltre € 529,50 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge;
7) Condanna alla refusione in favore di dell'esborso Controparte_1 Parte_1
sostenuto per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento n. 933/2021 R.G. celebratosi dinanzi al Giudice di Pace di Casarano.
CC, 11/03/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CC, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 4643/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vergine, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Viola Stefania Messa, procuratore domiciliatario;
- convenuta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proprietaria del terreno ubicato in Parte_1
agro di Casarano (LE) e censito in N.C.T. fgl. 14, p.lla 994, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di CC , proprietaria del suolo confinante catastalmente distinto al fgl. 14 p.lla 555, Controparte_1
al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:“1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
di accedere nella proprietà immobiliare della sig.ra al fine di installare il ponteggio
[...] Controparte_1 metallico indispensabile all'esecuzione delle opere di intonacatura;
2) accertare e dichiarare che gli alberi di alloro insistenti nella proprietà della convenuta a ridosso del muro di confine eccedono la sommità del muro divisorio e che le medesime piante impediscono l'esecuzione in totale sicurezza dei lavori di intonacatura sulla parte di fabbricato confinante con la proprietà della resistente;
3) per l'effetto, ordinare alla convenuta di consentire alle maestranze della ditta incaricata dei lavori di accedere nel proprio immobile;
4) ordinare altresì il taglio della siepe all'altezza massima pari alla sommità del muro di confine;
5) condannare la sig.ra al pagamento Controparte_1 in favore dell'attrice dell'importo di € 960,00 per la volontaria inerzia protrattasi nel tempo della resistente e in ragione dell'aumento dei prezzi unitari dell'opera appaltata;
6) condannare inoltre la sig.ra al Controparte_1 pagamento della somma di € 50,00 al giorno ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia per ogni violazione
o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardi nell'esecuzione del provvedimento giudiziale ovvero dei citati ordini ai sensi dell'art. 614 cpc;
7) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva della CTU della CTP della sig.ra e delle spese legali. Con vittoria di spese e competenze di Parte_1 lite del presente procedimento”.
Con comparsa depositata in data 20.10.2022 si è costituita in giudizio al fine di opporsi Controparte_1
alla domanda attorea, ed insistere in via riconvenzionale per “4) accertare e dichiarare che l'immobile assentito attraverso un permesso per la ristrutturazione di un manufatto esistente fin dal 1967 è abusivo dal momento che almeno fino al 29.11.1968, data di approvazione del Programma di Fabbricazione del Comune di
Casarano, il terreno di proprietà era libero da alcuna costruzione;
…”. Parte_1
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 18.09.2023 il
Tribunale ha preliminarmente disposto l'acquisizione del fascicolo n. 933/21 R.G presso l'Ufficio del
Giudice di Pace di Casarano e con successiva ordinanza del 07.06.2024, stante l'agevole soluzione in diritto delle questioni proposte, ha fissato udienza per la comparizione personale delle parti ai fini di cui all'art. 185bis c.p.c..
Successivamente, stante il fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22.01.2025 ha fissato l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., all'esito della quale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che le domande formulate in via principale meritino integrale accoglimento.
Premessa l'inammissibilità della riconvenzionale avanzata dalla convenuta, tardivamente costituitasi rispetto all'udienza dell'08.11.2022, risulta documentalmente accertato all'esito della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio n. 933/2021 R.G. celebratosi dinanzi al Giudice di Pace di
Casarano, su ricorso ex art. 696 c.p.c. depositato il 23.6.2021 da , che “le proprietà Parte_1
di parte ricorrente e parte resistente sono divise da un muro di confine dell'altezza di circa 2,50 ml (Foto 1). Nella proprietà della ricorrente è presente un fabbricato allo stato rustico adiacente, per un lato, al suddetto muro di confine tra le due proprietà (Foto 2). Sullo stesso muro di confine e precisamente nella parte che ricade nella proprietà della resistente, sono presenti piante di alloro la cui altezza supera visibilmente quella del muro (Foto 1-
2-3) e un tubo metallico per l'acqua. Inoltre, le suddette piante eccedono anche la sommità del fabbricato di proprietà della ricorrente (Foto 4) impedendo le operazioni di intonacatura nel rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal Testo Unico – D. Lgs. n.81/2008. Infatti, l'intervento di intonacatura del fabbricato trattandosi di lavorazione eseguita in quota prevede l'installazione di adeguato ponteggio metallico.
Secondo l'art. 107 D.Lgs. 81/2008 (TU), per lavoro in quota si intende l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. E, secondo l'art. 122 D.Lgs. 81/2008 (TU), nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII”.
Alla stregua di siffatte risultanze di fatto ed in difetto di contestazioni dell'esito dell'accertamento - mai proposte nel presente giudizio -, atteso il disposto degli artt. 843 e 892 u.c. c.c. meritano accoglimento le domande formulate in citazione rispettivamente subb 1-3 e 2-4: escluso infatti qualsiasi effetto preclusivo della ventilata assenza dei presupposti di fatto dichiarati al fine di ottenere da parte dell'attrice il permesso di costruire n. 97/2017, così come dell'anteriorità della piantumazione della siepe di alloro rispetto all'edificazione del manufatto da intonacare ed ancora della praticabilità di modalità alternative con cui detta manutenzione potrebbe essere realizzata, nel persistente vigore dell'art. 843 c.c. ed in assenza di prospettazione della benchè minima circostanza che potrebbe fondare un plausibile timore della convenuta a consentire l'accesso alle maestranze dell'attrice, sussiste il diritto di e/o di maestranze dalla medesima designate di fare ingresso alla proprietà Parte_1
limitrofa di al fine di procedere all'installazione del ponteggio necessario alla Controparte_1
pitturazione della porzione di parete perimetrale del proprio manufatto sovrastante l'altezza del muro divisorio, così come di conseguire il taglio della siepe fino alla sommità di esso ex art. 892 c.c., autonomamente invocato sin dal 29.9.2020, ed anche per agevolare la collocazione dei ponteggi e l'esecuzione dei lavori nella sicurezza prevista dalle norme vigenti.
Inoltre, evidenziato il persistente rifiuto serbato dalla convenuta sin dall'ottobre del 2020 alla potatura della siepe entro i limiti della sommità del muro divisorio onde consentire l'esecuzione dei lavori, di fatto impediti, reiterato nelle more delle operazioni di consulenza nel giudizio n. 933/2021 R.G.
Giudice di Pace di Casarano (cfr. due tentativi di conciliazione eseguiti dal Consulente), ed ostinatamente opposto nonostante i numerosi tentativi, naufragati senza alcuna fondata giustificazione, anche durante il presente giudizio, a fronte, da ultimo, di quello effettuato dal Tribunale all'udienza del 17.12.2024 in cui è stata stesa una bozza di transazione che la convenuta non ha ritenuto di sottoscrivere, ricorrono i presupposti per l'accoglimento altresì della pretesa risarcitoria limitata in citazione all'aumento dal 27.8.2020 al 05.8.2022 (cfr. preventivi in atti) dei prezzi dell'appalto, nella misura di complessivi € 960,00, in alcun modo contestata nella comparsa di risposta, da maggiorare di interessi legali dalla domanda al saldo.
Per le medesime ragioni, merita di essere accolta la pretesa formulata in citazione ex art. 614bis c.p.c., condannando la convenuta al pagamento della somma di € 50,00 al giorno per il ritardo nell'esecuzione delle statuizioni subb 1 e 2 di cui al dispositivo che segue, da calcolarsi a decorrere dal quinto giorno successivo alla trasmissione a mezzo pec, od alla ricezione della raccomandata a.r. con cui viene indicata la data dell'avvio dei lavori e della necessità dell'accesso, nonché gli orari e la durata di essi, da limitare in ogni caso entro il numero di venti giorni lavorativi, purchè meteorologicamente compatibili con l'esecuzione di essi in sicurezza.
Le spese di lite, anche del procedimento ex art. 696 c.p.c. e quelle della consulenza , seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore indeterminato - bassa complessità della controversia, ed in ossequio al disposto di condiviso il disposto di Cassazione civile sez. II, 19/04/2023, n.10438 (“Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”).
P.Q.M.
Il Tribunale di CC, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio de quo:
1) Accoglie le domande formulate da e per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
a potare la siepe esistente in prossimità del muro divisorio tra la sua proprietà ubicata CP_1
in Casarano (LE) e quella dell'attrice fino alla sommità di esso;
Parte_1
2) Condanna a consentire a e/o a maestranze dalla Controparte_1 Parte_1
medesima designate l'accesso alla sua proprietà onde procedere all'installazione dei ponteggi ed all'intonacatura della parte del fabbricato dell'attrice sovrastante il muro di confine, per la durata dei lavori previamente comunicata, comunque da esaurire nel tempo indicato in parte motiva;
3) Condanna al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno della somma di € 960,00, da maggiorare di interessi legali dalla domanda al saldo;
4) Condanna al pagamento in favore di ex art. 614bis Controparte_1 Parte_1
c.p.c. della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle prescrizioni di cui ai capi 1 e 2, con decorrenza come in parte motiva;
5) Rigetta ogni altra domanda;
6) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite occorse per il procedimento ex art. 696 c.p.c. nonché per il presente, che liquida ex D.M.
55/2014 in € 1.528,00 per il primo ed in € 7.616,00 per il secondo, oltre € 529,50 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge;
7) Condanna alla refusione in favore di dell'esborso Controparte_1 Parte_1
sostenuto per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento n. 933/2021 R.G. celebratosi dinanzi al Giudice di Pace di Casarano.
CC, 11/03/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore