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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona d e l g i u d i c e d o t t . s s a M a r g h e r i t a
L o j o d i c e , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10054 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
P.IV in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IV_1
dall'avv. Vincenzo Pansini e dall'avv. Rossana Velardi in virtù di procura in atti, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli
Nord;
parte attrice
CONTRO
P.IV , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IV_2
difesa dall'avv. Maria Verdisco in virtù di procura in atti, domiciliata per quanto possa occorrere,
ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
parte convenuta
1 , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.;
terzo pignorato
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione al Parte_1
pignoramento eseguito, ai sensi dell'art. 72bis d.P.R. 602/1973, procedimento n. 1439/2023
R.G.Esec., notificato dalla eccependo l'inesistenza del credito azionato. Controparte_1
Con ordinanza resa in data 05.09.2023, il giudice dell'esecuzione, nel dichiarare non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione, ha assegnato alle parti il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
La ha, quindi, introdotto tempestivamente il giudizio di merito, riproponendo le Parte_1
doglianze formulate dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Con memoria difensiva ritualmente depositata si è costituita la eccependo in Controparte_1
primis il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Attesa la natura documentale del procedimento, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente, quindi, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in quanto la cartella esattoriale, su cui è fondato l'atto di pignoramento impugnato, ha ad oggetto un credito
TARI - TARES.
Il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del
1992, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, che ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, che “restano
2 escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione
forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui
all'art. 50 del D.P.R. 602/ 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
E' l'art. 19 del d.P.R. n. 546/1992 a contenere l'elenco al primo comma degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva,
mentre al terzo comma stabilisce che gli “atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente…..impugnabili solo per vizi propri….”.
A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.
114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è
costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602
del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel
sistema del combinato disposto del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973,
artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione
ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto
esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di
ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla
pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla
notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute,
o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
3 inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma
e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti
all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una
situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini
della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle
questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia
se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate
come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della
notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché
dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al
momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di
nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la
funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione dunque avesse legittimato ad
impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Esaminato il quadro interpretativo delineatosi in materia di giurisdizione del giudice tributario relativamente alle questioni eccepite, nell'ipotesi in esame l'eccezione di inesistenza del credito,
anche in relazione alla omessa notifica del titolo, va dedotta dinanzi al Giudice Tributario.
Per i motivi sopra esposti, questo Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della presente controversia.
Le spese vanno compensate, alla luce della decisione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
4 - dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
- assegna il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al giudice competente;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Aversa, così deciso nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.
Il giudice monocratico
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona d e l g i u d i c e d o t t . s s a M a r g h e r i t a
L o j o d i c e , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10054 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
P.IV in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IV_1
dall'avv. Vincenzo Pansini e dall'avv. Rossana Velardi in virtù di procura in atti, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli
Nord;
parte attrice
CONTRO
P.IV , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IV_2
difesa dall'avv. Maria Verdisco in virtù di procura in atti, domiciliata per quanto possa occorrere,
ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
parte convenuta
1 , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.;
terzo pignorato
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione al Parte_1
pignoramento eseguito, ai sensi dell'art. 72bis d.P.R. 602/1973, procedimento n. 1439/2023
R.G.Esec., notificato dalla eccependo l'inesistenza del credito azionato. Controparte_1
Con ordinanza resa in data 05.09.2023, il giudice dell'esecuzione, nel dichiarare non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione, ha assegnato alle parti il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
La ha, quindi, introdotto tempestivamente il giudizio di merito, riproponendo le Parte_1
doglianze formulate dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Con memoria difensiva ritualmente depositata si è costituita la eccependo in Controparte_1
primis il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Attesa la natura documentale del procedimento, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente, quindi, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in quanto la cartella esattoriale, su cui è fondato l'atto di pignoramento impugnato, ha ad oggetto un credito
TARI - TARES.
Il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del
1992, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, che ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, che “restano
2 escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione
forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui
all'art. 50 del D.P.R. 602/ 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
E' l'art. 19 del d.P.R. n. 546/1992 a contenere l'elenco al primo comma degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva,
mentre al terzo comma stabilisce che gli “atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente…..impugnabili solo per vizi propri….”.
A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.
114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è
costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602
del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel
sistema del combinato disposto del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973,
artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione
ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto
esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di
ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla
pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla
notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute,
o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
3 inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma
e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti
all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una
situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini
della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle
questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia
se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate
come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della
notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché
dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al
momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di
nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la
funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione dunque avesse legittimato ad
impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Esaminato il quadro interpretativo delineatosi in materia di giurisdizione del giudice tributario relativamente alle questioni eccepite, nell'ipotesi in esame l'eccezione di inesistenza del credito,
anche in relazione alla omessa notifica del titolo, va dedotta dinanzi al Giudice Tributario.
Per i motivi sopra esposti, questo Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della presente controversia.
Le spese vanno compensate, alla luce della decisione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
4 - dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
- assegna il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al giudice competente;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Aversa, così deciso nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.
Il giudice monocratico
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