Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Valeria ALBINO - Presidente
Dott. Lorenzo FABRIS - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 624/2024 del Tribunale di Savona promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Scalmana, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Savona, Via Gramsci n. 6/6, come da mandato in atti
Appellante contro rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Incorvaia, ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio in Savona, in Via Paleocapa 8/8, come da mandato in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette - previa ogni più opportuna pronuncia di rito e di merito in riforma dell'impugnata Sentenza n. 624/2024 del Tribunale di Savona, emessa in data 31/7/2024,
e dichiarare idonei quelli individuati dal geom. e conseguentemente Persona_1 accertare e dichiarare adeguate le spese dal medesimo individuate, complessivamente pari ad €. 752,32 da porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna - In via di estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui le spese indicate nella CTU redatta dal geom. nel corso del procedimento di ATP dovessero ritenersi giustificate, Persona_2 accertare e dichiarare la sig.ra tenuta ad una compartecipazione non Parte_1 superiore alla misura del 50%, previo scomputo delle somme erogate dalla compagnia assicurativa del caseggiato per il ripristino del danno occorso nel locale bagno, pari ad €.
2.080,00 e/o pari alla diversa somma emergenda in corso di causa nonché delle spese di pulitura di mobili ed arredi indicata in €. 994,24. - In ogni caso vinte le spese ed il compenso professionale del procedimento del primo grado di giudizio oltre spese generali, iva e cpa come per legge nonché oltre spese ed onorari del procedimento di ATP. Con conseguente condanna di parte appellata alla restituzione in favore di parte appellante di quanto eventualmente dalla quest'ultima pagato per compulsum in esecuzione dell'impugnata
Sentenza. - In ogni caso vinte le spese ed il compenso professionale del presente grado di giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge”
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, reiectis contrariis, - respingere l'appello avanzato dalla sig.ra , poiché infondato e pretestuoso, con conferma integrale della Pt_1 sentenza n. 624/24 emessa dal Tribunale di Savona in data il 31/7/24. - per l'effetto condannare la alle spese e ai compensi professionali del presente grado d'appello. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. conveniva in giudizio, dinanzi il Controparte_1
Tribunale di Savona, per sentire accertare la sua responsabilità per aver Parte_1 consegnato al ricorrente, in forza del decreto del Tribunale di Savona rg. 4455/2019 del
22.03.2021, l'appartamento sito in Savona via Guidobono 19/4, di comproprietà delle parti, in condizioni di abbandono e con un deterioramento eccedente ad un uso conforme ad un contratto di comodato e, conseguentemente, condannarla a rifondere a le Controparte_1 spese sostenute per il suo ripristino, oltre ai canoni di locazione che lo stesso ha dovuto corrispondere per l'appartamento in questione, nonché le spese condominiali per l'esercizio
2021/2022.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -era comproprietario insieme con dell'appartamento assegnatogli con decreto del Tribunale di Savona Parte_1 nell'ambito del procedimento rg. 4455/2019, emesso in data 22.03.2021 e rilasciato dalla
, che lo occupava dal 2012, in data 30.04.2021; -ricevute le chiavi Pt_1 dell'appartamento in data 05.05.2021, invitava la alla verifica in contraddittorio Pt_1 delle condizioni di conservazione e manutenzione dell'immobile e della mobilia ma costei comunicava di non voler parteciparvi sostenendo che lo stato dell'immobile fosse esattamente quello del momento della separazione, avvenuta il 05.12.2012, all'esito della quale l'immobile le era stato assegnato;
-a seguito del sopralluogo effettuato dall'Arch.
erano stati riscontrati una serie di rilevanti danni sia all'immobile che agli arredi CP_2 per incuria ed omessa manutenzione, con degrado e compromissione della funzionalità di mobili, arredi e complementi, che venivano quantificati in complessivi € 11.393,91; - successivamente, radicava un procedimento portante rg. 1924/2021 per la quantificazione di tali danni nel contraddittorio delle parti, che in questa sede venivano quantificati in €
6.464,70.
Si costituiva in giudizio chiedendo, previa dichiarazione di improcedibilità Parte_1 delle avversarie domande per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, rigettare integralmente tutte le domande di in Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e, in subordine, dichiarare idonei i lavori di bonifica individuati dal Geom. , dichiarando adeguate le Persona_1 spese dal medesimo individuate o, in ulteriore subordine, nella ipotesi in cui le spese indicate nella CTU redatta dal geom. nel corso del procedimento di ATP Persona_2 dovessero ritenersi giustificate, accertare e dichiarare tenuta ad una Parte_1 compartecipazione non superiore alla misura del 50%. Rilevava che l'immobile oggetto di causa era stato da lei restituito in buone condizioni, pulito, ordinato e perfettamente vivibile, descrivendolo privo di difetti e/o danni di particolare rilevanza e/o segnali di trascuratezza, ed evidenziava che l'appartamento era stato ristrutturato dalla precedente proprietaria nel
1998 e che da allora non erano stati eseguiti altri interventi.
Il Giudice di primo grado, disposta l'acquisizione degli atti del procedimento di ATP senza necessità di procedere ad ulteriore attività istruttoria, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “CONDANNA al risarcimento a favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 6.191,38= oltre I.V.A, oltre interessi legali dalla data del 16.7.2021 fino al saldo effettivo;
CONDANNA al risarcimento a favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 3.501,50=, oltre interessi legali dalla data del 20.2.2024 fino al saldo effettivo;
CONDANNA al pagamento a favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente giudizio in € 264,00= per esborsi e € 3.397,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A; CONDANNA
al pagamento a favore di delle spese processuali della Parte_1 Controparte_1 fase di A.T.P. che liquida in € 1.560,18= per esborsi e € 1.123,20= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando, previa sospensione Parte_1 della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, rigettare integralmente tutte le domande avanzate da perché infondate in fatto e in diritto. Controparte_1
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
L'omessa pronuncia in ordine all'inesistenza in capo a di un diritto che lo CP_1 legittimasse a richiedere un accertamento tecnico preventivo e, conseguentemente, sulla sussistenza di un diritto da far valere nella presente sede ordinaria;
2) L'insussistenza del diritto fatto valere da – violazione dell'art. 115 c.p.c. – violazione dell'art. Controparte_1
2697 c.c.; 3) L'insussistenza dell'interesse ad agire in capo a – violazione Controparte_1 dell'art. 100 c.p.c.; 4) L'omesso esame di documenti rilevanti – violazione dell'art. 115 c.p.c;
5) L'accoglimento parziale della domanda di volta ad ottenere il pagamento dei CP_1 canoni di locazione per non essersi potuto trasferire nell'immobile oggetto di causa;
6) La statuizione relativa alle spese e onorari del procedimento di ATP;
7) La condanna di Pt_1
al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio.
[...]
Si costituiva in giudizio chiedendo respingere l'appello avverso poiché Controparte_1 infondato e pretestuoso, confermando l'impugnata sentenza, con condanna di Pt_1
alle spese e ai compensi.
[...]
La pronuncia appellata non veniva sospesa.
Indi, con provvedimento del 28.5.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 27.05.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante lamenta anzitutto l'insussistenza del diritto fatto valere da in Controparte_1 violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.
Assume che non ha mai provato né si è offerto di provare le condizioni in cui si CP_1 trovava l'immobile nel mese di dicembre 2012, quando era stato assegnato alla appellata
. Ne fa derivare la mancanza di prova del presunto deterioramento del bene, oltre Pt_1 la normale usura.
Non sussisterebbe inoltre l'interesse ad agire in capo al alla luce del contenuto CP_1 della mail del 24.3.2021. Mentre la sentenza ha focalizzato l'attenzione sulla mail inviata dal all'odierna appellante in data 5/5/2021, con l'invito a quest'ultima a verificare nel CP_1 contraddittorio lo stato dell'immobile, il provvedimento impugnato non avrebbe dato adeguato risalto alla precedente mail del 24/3/2021, con la quale il – dopo avere CP_1 ottenuto l'assegnazione della casa coniugale - invitava la a rilasciarla libera dai Pt_1 beni, stante il progetto di ristrutturare l'alloggio, a prescindere dalle condizioni dell'immobile stesso.
Si duole quindi della condivisione da parte della sentenza delle conclusioni cui è giunto il ctu, mentre invece la perizia era inficiata da errori. In particolare il ctu, nell'attribuire agli arredi ed elettrodomestici un'età inferiore a quella effettiva (di circa 5-9 anni), ha ritenuto la sussistenza di incuria da parte della , causativa di un' usura superiore alla norma. Pt_1
Lo stesso veva dichiarato che lo stato di fatto dell'immobile era conforme a quello CP_1 risultante dal precedente intervento edilizio del 1998. Inoltre, a titolo esemplificativo, la tinteggiatura delle pareti sarebbe stata, quindi, comunque necessaria in conseguenza di interventi di cui al progetto dell'appellato.
Aggiunge che la consulenza tecnica si è rivela alquanto generica nella parte relativa all'accertamento delle condizioni del vecchio locale bagno interessato da un problema di infiltrazioni di origine condominiale.
Assume che l'appartamento risultava perfettamente vivibile ed idoneo all'uso e, di fatto, sino al giorno della messa a disposizione delle chiavi da parte della sig. era abitato, Pt_1 offrendosi di provare anche in via testimoniale che la figlia andava nell'immobile con amici senza sorveglianza di adulti successivamente al rilascio.
Contesta altresì il riconoscimento del danno derivante dall'asserita corresponsione da parte del di canoni di locazione con riferimento al diverso alloggio nelle more utilizzato, CP_1 lamentando la mancata prova del pagamento dei canoni. Rileva poi che effettivamente sono stati svolti anche lavori non collegati alla situazione rilevata dagli accertamenti peritali. Parte appellata rileva che tre giorni dopo la consegna delle chiavi già il perito incaricato aveva constatato l'incuria, emersa anche in sede di ATP, e che comunque era onere dell'appellante, quale comodataria, dimostrare in via di eccezione e quale fatto impeditivo della sua responsabilità, che il deterioramento si era verificato per fatto a lei non imputabile.
Da' atto che il contenuto della mail del 24/3/2021 era da interpretarsi nel senso di richiedere il rilascio dell'immobile “libero da beni” con ciò intendendosi beni personali dell'appellante, oltre al fatto che l'esigenza di ristrutturare l'immobile era derivata dalle condizioni in cui versava all'accesso del 6.5.21 e che il mancato trasferimento era determinato dai tempi tecnici per la necessaria ATP. Aggiunge che il mobilio e gli elettrodomestici avevano la stessa età dei lavori di manutenzione dell'immobile; di avere presentato in data 18/11/21 una CILA per la rimozione di una tramezza tra l'ingresso e la camera buia, poichè la figlia desiderava avere una sala, essendone l'appartamento sprovvisto, poi rinunciando CP_3 all'intervento; che il ctu correttamente ha attribuito alla precedente ristrutturazione una datazione risalente a circa 15/20 anni prima, con una differenza minima e irrilevante di due anni circa. Contesta le fotografie allegate dalla controparte, asserendo che, seppure rappresentano un appartamento apparentemente in ordine, in quanto prive di data, non rilevano ai fini decisori.
Orbene, sono pacifici e documentali i seguenti dati: e (ex Controparte_1 Parte_1 coniugi) sono comproprietari dell'appartamento sito in Savona, Via Guidobono n. 19/4 , detto immobile, in passato abitato dal 2012 dalla , in forza di assegnazione intervenuta Pt_1 in sede di procedimento di separazione di coniugi, è stato poi poi assegnato al con CP_1 decreto del Tribunale di Savona emesso nell'ambito del procedimento R.G n. 4455.2019, in data 22.3.2021 e la lo ha rilasciato il 30.4.2021. Pt_1
La sentenza appellata ha dato rilievo al fatto che una volta ottenuta la disponibilità dell'appartamento, il già in data 5.5.2021, con email inviata al legale della , CP_1 Pt_1 la invitava ad una constatazione dello stato dell'immobile nel contraddittorio, non ottenendo la partecipazione di quest'ultima.
Richiamava quindi il sopralluogo dell'arch. e la conseguente relazione successiva CP_2 di 20 giorni al rilascio, corredata da fotografie con indicazioni attestanti l'incuria e l'omessa manutenzione da parte della negli anni in cui era ivi residente e la successiva Pt_1 instaurazione in data 16.7.2021 del procedimento per A.T.P. per pervenire nel contradditorio alla quantificazione di tali danni.
L'incuria dell'utilizzatore e quindi della , che lo ha abitato dal 2012 al 2021, è stata Pt_1 ritenuta dal ctu causativa di danni i cui costi di ripristino sono stati così quantificati: danno per ovviare alla situazione in complessivi € 6.463,70= oltre I.V.A, di cui € 5.197,14= per le opere necessarie al ripristino delle pareti e per l'adeguamento dell'impiantistica elettrica ed idraulica, € 272,32= per sostituzione dei beni mobili deteriorati già tenuto conto della loro vetustà (esclusi dal Tribunale alla luce della raccomandata del 24.3.2021 con la quale aveva richiesto all'appellante la restituzione dell'immobile “libero da beni), € CP_1
994,24= per costi di pulizia. Dalla somma complessivamente riconosciuta il Tribunale ha anche dedotto l'importo ricevuto a titolo di indennizzo dall'appellato per danni all'immobile di 400,00=, in quanto pacificamente poi non reimpiegato per gli interventi manutentivi, oltre a riconoscere la minor somma, rispetto alla richiesta di dodici mesi, pari al periodo di sei mesi, di corresponsione di canone di locazione per un diverso appartamento.
La sentenza appellata ha dato particolare rilievo al fatto che la non abbia Pt_1 partecipato al sopralluogo congiunto del 6.5.2021 (“avvenuto solo 6 giorno dopo il rilascio e
3 giorni dopo il ritiro delle chiavi da parte del avvenuto il 3.5.2021) in occasione del CP_1 quale l'arch. già aveva evidenziato la situazione in essere”). CP_2
Ha invece operato una presunzione in ordine allo stato dell'immobile nell'anno 2012, derivante dall'assenza di questioni sollevate dalla , quale assegnataria Pt_1 dell'immobile già coniugale. La presunzione, in assenza di elementi di segno contrario, è quindi che l'immobile si trovasse in buono stato.
L'assunto non è condiviso da questa Corte.
Si deve sottolineare che nella fattispecie si trattava di un'assegnazione dell'immobile prima adibito ad abitazione della famiglia, del quale pertanto la conosceva lo stato e del Pt_1 quale evidentemente era interessata a richiedere l'assegnazione nelle condizioni in cui si trovava. Diversa è la posizione, ad esempio, di un conduttore di immobile. Nel caso non risultino contestate problematiche alla sottoscrizione del contratto di locazione, dopo che è stato visionato il bene, è consentito, infatti, presumere l'assenza di vizi, anche correlati alla vetustà, altrimenti il conduttore avrebbe avuto interesse ad evidenziarli, onde ad esempio non incorrere in future responsabilità. Viceversa, nel caso di assegnazione dell'alloggio ad uno dei due coniugi, questi sostanzialmente ha interesse a continuare ad occuparlo, senza dolersi dell'eventuale non ottimale stato dello stesso.
Ne consegue che l'assenza di contestazioni o comunque riferimenti allo stato dell'immobile al momento della assegnazione in sede di separazione non sono circostanze idonee a fare presumere il buono stato dello stesso.
L'assenza di elementi di segno contrario non è sufficiente ad integrare la prova che l'immobile al momento dell'assegnazione alla si trovasse in buono stato. Pt_1 Tale considerazione risulta dirimente in ordine al mancato raggiungimento della prova di un danno maturato in capo all'appellato: non essendo note le condizioni dell'appartamento al momento dell'assegnazione a favore della , non è consentito affermare che le Pt_1 condizioni al momento del rilascio in favore del ossero peggiori (dovendosi peraltro CP_1 escludere la normale usura derivante dal non breve periodo di utilizzo, dal 2012 al 2021, da parte dell'appellante).
Alla statuizione che precede consegue l'assorbimento delle restanti doglianze dell'appellante.
Conclusivamente, in riforma della sentenza appellata, deve essere rigettata la domanda risarcitoria formulata da Controparte_1
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in conformità al DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale prestato, seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di per entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
Per le stesse ragioni le spese di atp sono poste definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza N. 624/2024 del
Tribunale di Savona così decide:
-in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, rigetta la domanda di Controparte_1
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da , Controparte_1 Parte_1 che liquida: per il primo grado di giudizio in € 3397,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet gen, iva e cpa come per legge;
per il presente grado di giudizio in € 2906,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet gen, iva e cpa come per legge;
Pone definitivamente le spese di atp come già liquidate a carico di Controparte_1
Genova, 29.5.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott Valeria Albino