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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 13/01/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 480/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
GL SO, RE
RICCARDI GIUSEPPE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7041/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Centro Di Fisiokinesiterapia E Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N. 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0442888288 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17897/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SALUS CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE DI Nominativo_1 E C. S.R.L impugna, nei confronti del Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli controllo formale n. T2160011676988
3 codice atto n. 0442888288 effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 del modello di dichiarazione dei UNICO Società_3 per l'anno di imposta 2021 notificato a mezzo pec in data 11.02.2025 ed avente ad oggetto una maggiore IRES, sanzioni e interessi per complessivi euro 23.119,24.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma
344 della l. N. 296/2006 in combinato con il d.m. attuativo del 19.02.2007 in relazione ai costi indetraibili per le opere provvisionali e accessorie ai lavori di efficientamento energetico eseguiti presso la sede di Marigliano;
ii. infondatezza e contraddittorietà del disconoscimento dei costi indetraibili per lavori di efficientamento energetico eseguiti presso la sede di Nola.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «Voglia codesta On.le Corte, contrariis rejectis, accogliere le antescritte motivazioni, e provvedere: In via principale e nel merito - accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del controllo formale n. T2160011676988 effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D. P.R. n. 600/1973 del modello di dichiarazione dei UNICO Società_3 per l'anno di imposta 2021 notificato in data 11.02.2025; - per l'effetto, riconoscere le agevolazioni fiscali per spese di efficientamento energetico sostenute dalla Società; - condannare l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese e compensi di lite, oltre accessori, così come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, calcolati ai sensi del D.M. n. 55/2014,
o nell'ammontare che si riterrà di giustizia..».
Si è costituita la DP Napoli 1, la quale nega il diritto all'agevolazione, deposita documenti e chiede volersi rigettare il ricorso.
Con memoria illustrativa, la ricorrente rappresentava l'avvenuta decisione di altra annualità con annullamento del controllo formale, integrava i motivi e la documentazione esibita e ribadiva le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di discussione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato conformemente alla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto precisato, il ricorso è fondato e va accolto.
Con il controllo formale impugnato l'Ade ha disconosciuto integralmente le detrazioni per interventi di efficientamento energetico eseguiti presso la struttura di Nola;
tuttavia, la motivazione di tale diniego è
l'apodittica affermazione di insussistenza del presupposto della detrazione, ovvero la pregressa presenza nell'edificio di un impianto termico.
Tale motivazione non solo è carente di qualsiasi riferimento oggettivo, ma è altresì illogica;
è difatti incontroverso che il cespite era adibito ad albergo, come emerge dalla categoria catastale D/2, ed era gestito dalla società il Società_4 srl la quale deteneva il cespite in locazione dal 2011. Dal contratto emerge che tra gli oneri a carico della parte conduttrice vi erano le spese di riscaldamento. Dalla corposa documentazione depositata e richiamata, può, quindi, dirsi provato che la struttura di Nola, prima della SCIA di maggio 2018, era già operativa come casa albergo per anziani e di conseguenza era dotata di tutti gli impianti necessari all'apertura al pubblico, ivi incluso quello di riscaldamento mediante caldaia GPL.
Il ricorso va, sotto tale profilo, accolto.
Venendo al parziale disconoscimento delle detrazioni previste per gli interventi eseguiti sull'immobile sito in
Marigliano, Ade, con il controllo formale impugnato, da un lato ha riconosciuto che l'intervento coibentazione della struttura orizzontale del fabbricato ha migliorato la trasmittanza termica del fabbricato mentre, dall'altro lato, ha insistito nel disconoscere la detraibilità delle opere cd. provvisionali, ossia accessorie e funzionali a quelle di efficientamento energetico.
Anche tale conclusione non appare condivisibile. Giova preliminarmente ricordare che la normativa tributaria istitutiva delle agevolazioni contenuta nell'art. 1, comma 344 della l. n. 296/2006 prevede che per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici spetta una detrazione dall'imposta lorda. L'attuazione di tale normativa
è stata demandata dal successivo comma 349 a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) il quale ha adottato il D.m. 19 febbraio 2007, e poi il D.m. 26 ottobre 2007.
L'art. 14 del d.l. n. 63/2013 convertito dalla l. n. 90/2013 è intervenuto in materia aumentando la percentuale di detrazione al 65% da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Il citato Decreto ministeriale del 19.02.2007 ha espressamente previsto il tipo di opere per cui spetta la detrazione.
Una volta chiarito il quadro normativo, si condivide l'assunto secondo cui la circostanza che la Società abbia effettivamente realizzato opere provvisionali e accessorie a quelle di efficientamento energetico emerge con tutta evidenza dai titoli abilitativi (CILA e SCIA) e, soprattutto, dalla comunicazione tecnica resa dal professionista incaricato della trasmissione della comunicazione all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Società_5), il quale, nel presentare la Scheda descrittiva dell'intervento di riqualificazione energetica, ha specificamente individuato tali opere provvisionali e accessorie funzionali alla realizzazione degli interventi.
Al riguardo, l'art. 14, comma 2-quinquies del d.l. n. 63/2013, convertito dalla l. n.90/2013 prevede che la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali è asseverata da professionisti abilitati alla redazione degli APE e alla trasmissione della documentazione all'Società_5 al quale è inoltre demandato il potere di effettuare controlli, anche a campione, su tali attestazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) adottato di concerto con il MEF l'11 maggio 2018.
Ai sensi dell'art. 4 di tale Decreto l'Società_5, ricevuta la documentazione procede alla verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell'intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione e, nel termine di novanta giorni, comunica l'esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica.
Invero le attività di controllo eseguite dall'Società_5 in merito alla documentazione sui lavori in Marigliano esibita dalla Centro Salus non hanno evidenziato alcun esito negativo.
Tale ultima circostanza appare significativamente avvalorare l'assunto di parte ricorrente in quanto si condivide l'assunto che è l'Società_5 l'organismo deputato a valutare, anche in ragione di adeguate competenze tecniche, la natura degli interventi concretamente eseguiti e la conseguente detraibilità in conformità alla normativa fiscale invocata.
Conclusivamente va dichiarata l'illegittimità del controllo formale n.T2160011676988 effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 del modello di dichiarazione dei UNICO Società_3 per l'anno di imposta 2021 e, per l'effetto, vanno riconosciute le agevolazioni fiscali per spese di efficientamento energetico sostenute dalla Società ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza di ADE e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente, alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in euro
1800,00, oltre cut se versato, rimborso spese generali al 15% ed oneri di legge, se dovuti
Così deciso in Napoli il 21 ottobre 2025.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
GL SO, RE
RICCARDI GIUSEPPE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7041/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Centro Di Fisiokinesiterapia E Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N. 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0442888288 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17897/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SALUS CENTRO DI FISIOKINESITERAPIA E RIABILITAZIONE DI Nominativo_1 E C. S.R.L impugna, nei confronti del Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli controllo formale n. T2160011676988
3 codice atto n. 0442888288 effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 del modello di dichiarazione dei UNICO Società_3 per l'anno di imposta 2021 notificato a mezzo pec in data 11.02.2025 ed avente ad oggetto una maggiore IRES, sanzioni e interessi per complessivi euro 23.119,24.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma
344 della l. N. 296/2006 in combinato con il d.m. attuativo del 19.02.2007 in relazione ai costi indetraibili per le opere provvisionali e accessorie ai lavori di efficientamento energetico eseguiti presso la sede di Marigliano;
ii. infondatezza e contraddittorietà del disconoscimento dei costi indetraibili per lavori di efficientamento energetico eseguiti presso la sede di Nola.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «Voglia codesta On.le Corte, contrariis rejectis, accogliere le antescritte motivazioni, e provvedere: In via principale e nel merito - accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del controllo formale n. T2160011676988 effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D. P.R. n. 600/1973 del modello di dichiarazione dei UNICO Società_3 per l'anno di imposta 2021 notificato in data 11.02.2025; - per l'effetto, riconoscere le agevolazioni fiscali per spese di efficientamento energetico sostenute dalla Società; - condannare l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese e compensi di lite, oltre accessori, così come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, calcolati ai sensi del D.M. n. 55/2014,
o nell'ammontare che si riterrà di giustizia..».
Si è costituita la DP Napoli 1, la quale nega il diritto all'agevolazione, deposita documenti e chiede volersi rigettare il ricorso.
Con memoria illustrativa, la ricorrente rappresentava l'avvenuta decisione di altra annualità con annullamento del controllo formale, integrava i motivi e la documentazione esibita e ribadiva le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di discussione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato conformemente alla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto precisato, il ricorso è fondato e va accolto.
Con il controllo formale impugnato l'Ade ha disconosciuto integralmente le detrazioni per interventi di efficientamento energetico eseguiti presso la struttura di Nola;
tuttavia, la motivazione di tale diniego è
l'apodittica affermazione di insussistenza del presupposto della detrazione, ovvero la pregressa presenza nell'edificio di un impianto termico.
Tale motivazione non solo è carente di qualsiasi riferimento oggettivo, ma è altresì illogica;
è difatti incontroverso che il cespite era adibito ad albergo, come emerge dalla categoria catastale D/2, ed era gestito dalla società il Società_4 srl la quale deteneva il cespite in locazione dal 2011. Dal contratto emerge che tra gli oneri a carico della parte conduttrice vi erano le spese di riscaldamento. Dalla corposa documentazione depositata e richiamata, può, quindi, dirsi provato che la struttura di Nola, prima della SCIA di maggio 2018, era già operativa come casa albergo per anziani e di conseguenza era dotata di tutti gli impianti necessari all'apertura al pubblico, ivi incluso quello di riscaldamento mediante caldaia GPL.
Il ricorso va, sotto tale profilo, accolto.
Venendo al parziale disconoscimento delle detrazioni previste per gli interventi eseguiti sull'immobile sito in
Marigliano, Ade, con il controllo formale impugnato, da un lato ha riconosciuto che l'intervento coibentazione della struttura orizzontale del fabbricato ha migliorato la trasmittanza termica del fabbricato mentre, dall'altro lato, ha insistito nel disconoscere la detraibilità delle opere cd. provvisionali, ossia accessorie e funzionali a quelle di efficientamento energetico.
Anche tale conclusione non appare condivisibile. Giova preliminarmente ricordare che la normativa tributaria istitutiva delle agevolazioni contenuta nell'art. 1, comma 344 della l. n. 296/2006 prevede che per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici spetta una detrazione dall'imposta lorda. L'attuazione di tale normativa
è stata demandata dal successivo comma 349 a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) il quale ha adottato il D.m. 19 febbraio 2007, e poi il D.m. 26 ottobre 2007.
L'art. 14 del d.l. n. 63/2013 convertito dalla l. n. 90/2013 è intervenuto in materia aumentando la percentuale di detrazione al 65% da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Il citato Decreto ministeriale del 19.02.2007 ha espressamente previsto il tipo di opere per cui spetta la detrazione.
Una volta chiarito il quadro normativo, si condivide l'assunto secondo cui la circostanza che la Società abbia effettivamente realizzato opere provvisionali e accessorie a quelle di efficientamento energetico emerge con tutta evidenza dai titoli abilitativi (CILA e SCIA) e, soprattutto, dalla comunicazione tecnica resa dal professionista incaricato della trasmissione della comunicazione all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Società_5), il quale, nel presentare la Scheda descrittiva dell'intervento di riqualificazione energetica, ha specificamente individuato tali opere provvisionali e accessorie funzionali alla realizzazione degli interventi.
Al riguardo, l'art. 14, comma 2-quinquies del d.l. n. 63/2013, convertito dalla l. n.90/2013 prevede che la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali è asseverata da professionisti abilitati alla redazione degli APE e alla trasmissione della documentazione all'Società_5 al quale è inoltre demandato il potere di effettuare controlli, anche a campione, su tali attestazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) adottato di concerto con il MEF l'11 maggio 2018.
Ai sensi dell'art. 4 di tale Decreto l'Società_5, ricevuta la documentazione procede alla verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell'intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione e, nel termine di novanta giorni, comunica l'esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica.
Invero le attività di controllo eseguite dall'Società_5 in merito alla documentazione sui lavori in Marigliano esibita dalla Centro Salus non hanno evidenziato alcun esito negativo.
Tale ultima circostanza appare significativamente avvalorare l'assunto di parte ricorrente in quanto si condivide l'assunto che è l'Società_5 l'organismo deputato a valutare, anche in ragione di adeguate competenze tecniche, la natura degli interventi concretamente eseguiti e la conseguente detraibilità in conformità alla normativa fiscale invocata.
Conclusivamente va dichiarata l'illegittimità del controllo formale n.T2160011676988 effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 del modello di dichiarazione dei UNICO Società_3 per l'anno di imposta 2021 e, per l'effetto, vanno riconosciute le agevolazioni fiscali per spese di efficientamento energetico sostenute dalla Società ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza di ADE e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente, alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in euro
1800,00, oltre cut se versato, rimborso spese generali al 15% ed oneri di legge, se dovuti
Così deciso in Napoli il 21 ottobre 2025.