TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1657 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 5.9.2023
da
- e Parte_1 Parte_2
(avv. NASTARI DOMENICO)
contro
- Controparte_1
(avv. CAPPELLETTO MARCO)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, dipendenti di , entrambi inquadrati come Macchinisti ex CCNL Attività CP_1
Ferroviarie e svolgenti le mansioni proprie della qualifica attribuita, lamentano la mancata corresponsione durante i periodi di ferie di voci variabili della retribuzione, strettamente correlate alla mansione svolta, ed in particolare del compenso “assenza dalla residenza” e dell'indennità di utilizzazione professionale, oltre la misura forfettaria. Richiamando il principio ermeneutico giurisprudenziale di matrice europea, secondo cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo da coincidere sostanzialmente con la retribuzione ordinaria del lavoratore, i ricorrenti chiedono la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate,
accertata la nullità delle disposizioni della contrattazione nazionale e aziendale che non prevedono l'inclusione nella retribuzione dovuta durante i periodi di ferie delle voci indicate.
in via preliminare eccepisce la inammissibilità del ricorso per carenza di allegazione e CP_1
prova. Sempre in via preliminare eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione in relazione ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso perfezionatasi il 13.9.2023. Nel merito rileva che l'individuazione della retribuzione spettante per le giornate di ferie, effettuata dalle parti sociali, non può essere sindacata dall'autorità giudiziaria e non contrasta, di per sé, con il disposto dell'art. 36 Cost.. Parte convenuta nega in ogni caso che,
con riferimento alle indennità elencate in ricorso, sussistano i presupposti indicati dalla giurisprudenza comunitaria per l'inclusione nella retribuzione per i giorni di ferie e contesta le modalità con le quali sono stati quantificati gli importi dovuti ai ricorrenti. richiama la CP_1
pronuncia della Corte d'Appello di Torino e il principio di inscindibilità delle clausole negoziali, di cui viene chiesta la declaratoria di nullità. Chiede conclusivamente l'integrale reiezione del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, viene ora decisa.
Il ricorso è fondato.
Deve, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per carenza di sufficiente allegazione e prova: il ricorso consente di comprendere le pretese azionate in giudizio e le ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle stesse, come del resto risulta evidente dall'ampia ed articolata difesa di . CP_1
Nel merito le domande attoree sono da accogliersi. Deve muoversi dalle recenti pronunce della S.C., che facendo propria la giurisprudenza della CGUE,
hanno esaminato compiutamente la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo europeo. A queste decisioni il Giudicante si riporta integralmente. La S.C. ha evidenziato:
“ Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_1
citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12
giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, CP_2
punto 60; del 15 settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24). … Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento"
a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_2
l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto CP_2
58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Maggiori e più incisive Controparte_3 Persona_3
precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-
155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v.
sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit.,
punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro"
(v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). … In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.…..In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza,
tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che Per_4
intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.” (Cass.
22401/20; Cass., 13425/19).
In base a detto orientamento, vincolante per il giudice interno, posta la tendenziale omogeneità
fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria spettante al lavoratore, le voci pur variabili,
da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie sono quelle erogate per “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e correlate
“allo status personale e professionale del lavoratore”. In sostanza devono essere valorizzati solo i compensi intrinsecamente legati alle mansioni affidate ai ricorrenti, in quanto espressioni della loro specifica professionalità. La circostanza che la contrattazione collettiva, per alcune voci, ed in particolare per quella denominata IUP variabile, abbia previsto solo una decurtazione parziale durante il periodo di ferie non esclude affatto la valutazione della sua rispondenza alla sovraordinata normativa eurocomunitaria, inderogabile anche su accordo delle parti.
E' dunque necessario esaminare le singole voci, così come rideterminate da parte ricorrente, al fine di valutare se le stesse siano intrinsecamente destinate a coprire un disagio del personale mobile,
costretto a prestare l'attività senza un luogo fisso di lavoro e lontano dalla residenza.
Orbene, parte ricorrente chiede innanzitutto l'integrale corresponsione della IUP variabile, nelle sue diverse declinazioni previste dall'art. 31, comma 4 tabella B e comma 5, Contratto Integrativo del prestazioni proprie dei macchinisti, vale a dire l'attività di condotta dei treni, e modulata in diversi importi a seconda delle caratteristiche del servizio di conduzione richiesto e del chilometraggio percorso. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche quanto a quelle attività di carattere accessorio che sono richieste ai macchinisti in specifici turni, come durante la cd. riserva, quando il macchinista rimane presso l'impianto per eventuali necessità che possano presentarsi e richiedano la sua attivazione. Evidente che si tratta di voci retributive caratteristiche della mansione dei macchinisti, ad essi solo riservate e riferite a mansioni specialistiche proprie del profilo in questione.
La circostanza che le stesse siano indicate in importi variabili non è ragione sufficiente per escluderle dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie (v. Cass. 13932/2024).
Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, l'art. 77 co 2 CCNL 2012 (e 2016) la attribuisce al solo personale mobile, parametrandola alle ore di assenza della residenza dall'ora di partenza del treno all'ora di arrivo nelle residenza di lavoro. Anche l'indennità di assenza dalla residenza è
intrinsecamente legata alla mansione del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), essendo volta a compensare quel particolare “incomodo” tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività
lavorativa lontani dall'impianto di titolarità. Non si tratta di un esborso occasionale né di un compenso per una modalità temporanea della prestazione, così come viceversa accade per la trasferta, ma di emolumento corrisposto proprio per il disagio intrinseco della mansione. E tale è l'unico criterio utilizzato dalla giurisprudenza eurocomunitaria nell'individuazione della retribuzione per cui è causa.
Né rileva il particolare regime contributivo e fiscale, omologato a quello della trasferta, che non modifica la natura sostanziale dell'emolumento.
*
La difesa di , richiamando la decisione della Corte d'Appello di Torino, sostiene che CP_1
l'accoglimento della domanda non può prescindere dalla valutazione concreta dell'asserita decurtazione nel periodo feriale, poiché solo una decurtazione rilevante potrebbe essere intrinsecamente dissuasiva per il lavoratore dal fruire delle ferie. Le più recenti decisioni della S.C.
(sentenze n. 13972 e n. 13932 del 20 maggio 2024 e n. 14089 del 21 maggio 2024) avvallano questo principio, rilevando che “nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è
stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire affettivamente del riposo annuale” (così
il punto 24 della sentenza n. 13392 del 2024). La S.C. aggiunge peraltro che “tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”. Ed ancora: “(…) non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.” (così Cass. n. 13392/2024, punto 27). Parte
ricorrente ha ampiamente dimostrato l'effetto dissuasivo, confrontando la retribuzione mensile nei periodi lavorativi e nei periodi di ferie. Così, prendendo ad esempio il cedolino paga del sig.
di gennaio 2023, mese nel quale lo stesso ha lavorato 20 giorni, risulta che la media delle Parte_1
indennità oggetto di causa per ciascun giorno lavorato è pari a € 71,10, con uno scarto del 53,02%
della retribuzione del singolo giorno di ferie. Analogamente, utilizzando lo stesso schema per il sig.
, è stato considerato il mese di marzo 2018, da cui risulta che il singolo giorno di ferie viene Pt_2
così retribuito: € (137,67+12,80) = € 150,47. Anche in tal caso il confronto tra la media delle indennità
oggetto di causa e la retribuzione del singolo giorno di ferie (privo di tali indennità) è significativo: €
64,68 / € 150,47 = 43,0%.
Risulta dunque pienamente dimostrato l'effetto dissuasivo.
* Conclusivamente i ricorrenti hanno diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area
Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto
5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di €12,80. La contrattazione collettiva sul punto deve essere disapplicata, con la precisazione che le giornate di ferie da prendersi in considerazione sono esclusivamente quelle minime annuali di quattro settimane, imposte dalla normativa europea, ossia 4 settimane, da intendersi non come 4 settimane di calendario, ma come pari a 28 giorni (v. Cass. n. 2016/2022,
punto 30; v. anche sul tema Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 621 del 31/10/2024, ove la Corte
- in relazione alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 13/2024 che si è pronunciata nel senso di quattro settimane non pari a 28 giorni bensì “al lordo” dei riposi – oltre a rigettare l'appello di
, accoglie l'appello incidentale svolto dai lavoratori (macchinisti e capitreno), accogliendo CP_1
la loro tesi delle quattro settimane da intendersi proprio come 28 giorni, e non come 20). Ed infatti se il “diritto alle ferie annuali retribuite”, previsto dalla normativa dell'Unione, come sopra precisato,
non può essere derogato dalle disposizioni dei singoli Stati, lo stesso è circoscritto al periodo di ferie minimo e, per l'appunto inderogabile, al di fuori del quale gli Stati membri possono dettare una diversa disciplina. Per tali giornate di ferie “eccedenti”, che sfuggono alla regolamentazione del diritto dell'Unione, vi è quindi spazio per la previsione da parte della contrattazione collettiva di una riduzione della base stipendiale: né potrebbe sostenersi sussista una violazione dell'art. 36 Cost.,
risultando comunque garantito un trattamento economico sufficiente.
La convenuta deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo. E' infatti infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte della convenuta. Come già osservato da questo Tribunale, a seguito dell'entrata in vigore della L.92/12 e delle modifiche apportate all'art. 18 St. Lav., la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto, anche ove sia applicabile il novellato art. 18, ravvisandosi la sussistenza di quella condizione di metus del lavoratore che, in base a principi consolidati della giurisprudenza di costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale durante tutto il corso del rapporto di lavoro. Il principio ha trovato conferma nella recente pronuncia della S.C. n. 26246/2022. Né a diversa soluzione possono indurre le due sentenze n. 128/2024 e n. 129/2024 della Corte Costituzionale, con cui da un lato è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, dall'altro viene statuito il diritto alla reintegrazione in caso di mancanze disciplinari tipicizzate dal CCNL con sanzione conservativa. Se è vero che con tali pronunce la Corte Costituzionale ha esteso la tutela reale, le decisioni riguardano solo il JOBS ACT
e non viceversa la cd. Legge Fornero, applicabile nel caso di specie, e non incidono dunque sul principio espresso dalla S.C. nella sentenza citata.
Sono dovute le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, disapplicata ogni diversa norma contrattuale, accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di quattro settimane di ferie retribuite, di una retribuzione media comprensiva delle indennità previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area
Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto
5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80. Condanna a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive CP_1 conseguenti, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Condanna parte resistente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 5.000,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 259,00.
Venezia, 12.2.2025.
Il GL 1. DA COMPARE OO PAGES
2012 (previsione reiterata nel 2016). Si tratta di indennità, come dice la sua denominazione, riferita a
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1657 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 5.9.2023
da
- e Parte_1 Parte_2
(avv. NASTARI DOMENICO)
contro
- Controparte_1
(avv. CAPPELLETTO MARCO)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, dipendenti di , entrambi inquadrati come Macchinisti ex CCNL Attività CP_1
Ferroviarie e svolgenti le mansioni proprie della qualifica attribuita, lamentano la mancata corresponsione durante i periodi di ferie di voci variabili della retribuzione, strettamente correlate alla mansione svolta, ed in particolare del compenso “assenza dalla residenza” e dell'indennità di utilizzazione professionale, oltre la misura forfettaria. Richiamando il principio ermeneutico giurisprudenziale di matrice europea, secondo cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo da coincidere sostanzialmente con la retribuzione ordinaria del lavoratore, i ricorrenti chiedono la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate,
accertata la nullità delle disposizioni della contrattazione nazionale e aziendale che non prevedono l'inclusione nella retribuzione dovuta durante i periodi di ferie delle voci indicate.
in via preliminare eccepisce la inammissibilità del ricorso per carenza di allegazione e CP_1
prova. Sempre in via preliminare eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione in relazione ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso perfezionatasi il 13.9.2023. Nel merito rileva che l'individuazione della retribuzione spettante per le giornate di ferie, effettuata dalle parti sociali, non può essere sindacata dall'autorità giudiziaria e non contrasta, di per sé, con il disposto dell'art. 36 Cost.. Parte convenuta nega in ogni caso che,
con riferimento alle indennità elencate in ricorso, sussistano i presupposti indicati dalla giurisprudenza comunitaria per l'inclusione nella retribuzione per i giorni di ferie e contesta le modalità con le quali sono stati quantificati gli importi dovuti ai ricorrenti. richiama la CP_1
pronuncia della Corte d'Appello di Torino e il principio di inscindibilità delle clausole negoziali, di cui viene chiesta la declaratoria di nullità. Chiede conclusivamente l'integrale reiezione del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, viene ora decisa.
Il ricorso è fondato.
Deve, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per carenza di sufficiente allegazione e prova: il ricorso consente di comprendere le pretese azionate in giudizio e le ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle stesse, come del resto risulta evidente dall'ampia ed articolata difesa di . CP_1
Nel merito le domande attoree sono da accogliersi. Deve muoversi dalle recenti pronunce della S.C., che facendo propria la giurisprudenza della CGUE,
hanno esaminato compiutamente la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo europeo. A queste decisioni il Giudicante si riporta integralmente. La S.C. ha evidenziato:
“ Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_1
citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12
giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, CP_2
punto 60; del 15 settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24). … Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento"
a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_2
l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto CP_2
58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Maggiori e più incisive Controparte_3 Persona_3
precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-
155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v.
sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit.,
punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro"
(v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). … In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.…..In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza,
tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che Per_4
intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.” (Cass.
22401/20; Cass., 13425/19).
In base a detto orientamento, vincolante per il giudice interno, posta la tendenziale omogeneità
fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria spettante al lavoratore, le voci pur variabili,
da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie sono quelle erogate per “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e correlate
“allo status personale e professionale del lavoratore”. In sostanza devono essere valorizzati solo i compensi intrinsecamente legati alle mansioni affidate ai ricorrenti, in quanto espressioni della loro specifica professionalità. La circostanza che la contrattazione collettiva, per alcune voci, ed in particolare per quella denominata IUP variabile, abbia previsto solo una decurtazione parziale durante il periodo di ferie non esclude affatto la valutazione della sua rispondenza alla sovraordinata normativa eurocomunitaria, inderogabile anche su accordo delle parti.
E' dunque necessario esaminare le singole voci, così come rideterminate da parte ricorrente, al fine di valutare se le stesse siano intrinsecamente destinate a coprire un disagio del personale mobile,
costretto a prestare l'attività senza un luogo fisso di lavoro e lontano dalla residenza.
Orbene, parte ricorrente chiede innanzitutto l'integrale corresponsione della IUP variabile, nelle sue diverse declinazioni previste dall'art. 31, comma 4 tabella B e comma 5, Contratto Integrativo del prestazioni proprie dei macchinisti, vale a dire l'attività di condotta dei treni, e modulata in diversi importi a seconda delle caratteristiche del servizio di conduzione richiesto e del chilometraggio percorso. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche quanto a quelle attività di carattere accessorio che sono richieste ai macchinisti in specifici turni, come durante la cd. riserva, quando il macchinista rimane presso l'impianto per eventuali necessità che possano presentarsi e richiedano la sua attivazione. Evidente che si tratta di voci retributive caratteristiche della mansione dei macchinisti, ad essi solo riservate e riferite a mansioni specialistiche proprie del profilo in questione.
La circostanza che le stesse siano indicate in importi variabili non è ragione sufficiente per escluderle dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie (v. Cass. 13932/2024).
Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, l'art. 77 co 2 CCNL 2012 (e 2016) la attribuisce al solo personale mobile, parametrandola alle ore di assenza della residenza dall'ora di partenza del treno all'ora di arrivo nelle residenza di lavoro. Anche l'indennità di assenza dalla residenza è
intrinsecamente legata alla mansione del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), essendo volta a compensare quel particolare “incomodo” tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività
lavorativa lontani dall'impianto di titolarità. Non si tratta di un esborso occasionale né di un compenso per una modalità temporanea della prestazione, così come viceversa accade per la trasferta, ma di emolumento corrisposto proprio per il disagio intrinseco della mansione. E tale è l'unico criterio utilizzato dalla giurisprudenza eurocomunitaria nell'individuazione della retribuzione per cui è causa.
Né rileva il particolare regime contributivo e fiscale, omologato a quello della trasferta, che non modifica la natura sostanziale dell'emolumento.
*
La difesa di , richiamando la decisione della Corte d'Appello di Torino, sostiene che CP_1
l'accoglimento della domanda non può prescindere dalla valutazione concreta dell'asserita decurtazione nel periodo feriale, poiché solo una decurtazione rilevante potrebbe essere intrinsecamente dissuasiva per il lavoratore dal fruire delle ferie. Le più recenti decisioni della S.C.
(sentenze n. 13972 e n. 13932 del 20 maggio 2024 e n. 14089 del 21 maggio 2024) avvallano questo principio, rilevando che “nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è
stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire affettivamente del riposo annuale” (così
il punto 24 della sentenza n. 13392 del 2024). La S.C. aggiunge peraltro che “tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”. Ed ancora: “(…) non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.” (così Cass. n. 13392/2024, punto 27). Parte
ricorrente ha ampiamente dimostrato l'effetto dissuasivo, confrontando la retribuzione mensile nei periodi lavorativi e nei periodi di ferie. Così, prendendo ad esempio il cedolino paga del sig.
di gennaio 2023, mese nel quale lo stesso ha lavorato 20 giorni, risulta che la media delle Parte_1
indennità oggetto di causa per ciascun giorno lavorato è pari a € 71,10, con uno scarto del 53,02%
della retribuzione del singolo giorno di ferie. Analogamente, utilizzando lo stesso schema per il sig.
, è stato considerato il mese di marzo 2018, da cui risulta che il singolo giorno di ferie viene Pt_2
così retribuito: € (137,67+12,80) = € 150,47. Anche in tal caso il confronto tra la media delle indennità
oggetto di causa e la retribuzione del singolo giorno di ferie (privo di tali indennità) è significativo: €
64,68 / € 150,47 = 43,0%.
Risulta dunque pienamente dimostrato l'effetto dissuasivo.
* Conclusivamente i ricorrenti hanno diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area
Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto
5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di €12,80. La contrattazione collettiva sul punto deve essere disapplicata, con la precisazione che le giornate di ferie da prendersi in considerazione sono esclusivamente quelle minime annuali di quattro settimane, imposte dalla normativa europea, ossia 4 settimane, da intendersi non come 4 settimane di calendario, ma come pari a 28 giorni (v. Cass. n. 2016/2022,
punto 30; v. anche sul tema Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 621 del 31/10/2024, ove la Corte
- in relazione alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 13/2024 che si è pronunciata nel senso di quattro settimane non pari a 28 giorni bensì “al lordo” dei riposi – oltre a rigettare l'appello di
, accoglie l'appello incidentale svolto dai lavoratori (macchinisti e capitreno), accogliendo CP_1
la loro tesi delle quattro settimane da intendersi proprio come 28 giorni, e non come 20). Ed infatti se il “diritto alle ferie annuali retribuite”, previsto dalla normativa dell'Unione, come sopra precisato,
non può essere derogato dalle disposizioni dei singoli Stati, lo stesso è circoscritto al periodo di ferie minimo e, per l'appunto inderogabile, al di fuori del quale gli Stati membri possono dettare una diversa disciplina. Per tali giornate di ferie “eccedenti”, che sfuggono alla regolamentazione del diritto dell'Unione, vi è quindi spazio per la previsione da parte della contrattazione collettiva di una riduzione della base stipendiale: né potrebbe sostenersi sussista una violazione dell'art. 36 Cost.,
risultando comunque garantito un trattamento economico sufficiente.
La convenuta deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo. E' infatti infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte della convenuta. Come già osservato da questo Tribunale, a seguito dell'entrata in vigore della L.92/12 e delle modifiche apportate all'art. 18 St. Lav., la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto, anche ove sia applicabile il novellato art. 18, ravvisandosi la sussistenza di quella condizione di metus del lavoratore che, in base a principi consolidati della giurisprudenza di costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale durante tutto il corso del rapporto di lavoro. Il principio ha trovato conferma nella recente pronuncia della S.C. n. 26246/2022. Né a diversa soluzione possono indurre le due sentenze n. 128/2024 e n. 129/2024 della Corte Costituzionale, con cui da un lato è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, dall'altro viene statuito il diritto alla reintegrazione in caso di mancanze disciplinari tipicizzate dal CCNL con sanzione conservativa. Se è vero che con tali pronunce la Corte Costituzionale ha esteso la tutela reale, le decisioni riguardano solo il JOBS ACT
e non viceversa la cd. Legge Fornero, applicabile nel caso di specie, e non incidono dunque sul principio espresso dalla S.C. nella sentenza citata.
Sono dovute le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, disapplicata ogni diversa norma contrattuale, accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di quattro settimane di ferie retribuite, di una retribuzione media comprensiva delle indennità previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area
Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto
5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80. Condanna a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive CP_1 conseguenti, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Condanna parte resistente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 5.000,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 259,00.
Venezia, 12.2.2025.
Il GL 1. DA COMPARE OO PAGES
2012 (previsione reiterata nel 2016). Si tratta di indennità, come dice la sua denominazione, riferita a