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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/11/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI RG 2599 del 2023 Il Tribunale di Asti, in persona del dott. Perfetti ha emesso SENTENZA sulla citazione di
, iscritta al n. 00233610047 nel Registro Imprese di Cuneo, con Parte_1 sede in Alba (CN), Via Ognissanti n. 42, CAP 12051, in persona del Liquidatore e Rappresentante Legale Dott. Arch. , (C.F. ), Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Rescaldina (MI), via Piave n. 17, presso lo Studio dell'avv. Angela Lupo del Foro di Milano (C.F. ) che la rappresenta e difende, C.F._2 come da procura Avverso
avv. CO CA (C.F. , residente in [...], corso Fratelli C.F._3 Bandiera n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano de Filippi (C.F.
) e presso di lui ed il di lui studio in Torino Via Vassalli Eandi 38 C.F._4 elettivamente domiciliato giusta procura allegata con la chiamata in giudizio di
(P.I. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale e direzione in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del procuratore ad negotia dr.ssa
, munita dei poteri di rappresentanza legale in forza della Controparte_2 procura del 24.05.2023 in autentica di Notaio Dr. di Milano ai numeri 54.207 Persona_1 di rep. 25.241 racc., rappresentata e difesa dall'Avv. Furio De Palma del Foro di Milano (C.F. ; Pec: C.F._5 Email_1
OSSERVATO
Parte attrice propone domanda risarcitoria avverso CO Avv. CA, in relazione alla opera prestata in occasione della stipula di contratto di subappalto, chiedendo:
“In via principale nel merito: Accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale dell'Avv. CO CA, in relazione alla specifica attività di assistenza e consulenza, nella formazione e redazione del Contratto di Subappalto 3-4 settembre 2015 e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni, come indicati al punto sub C5 (danno emergente, lucro cessante e perdita di chance), oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 31/2002 dalla domanda al saldo, ovvero secondo quanto Codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, alla luce della documentazione prodotta e all'esito dell'espletanda istruttoria. In via subordinata: Accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale dell'Avv. CO CA, in relazione alla specifica attività di assistenza e consulenza, nella formazione e redazione del Contratto di Subappalto 3-4 settembre 2015 e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni, come indicati al punto sub C5 (danno emergente, lucro cessante e perdita di chance), in misura maggiore o minore, ovvero quantificati in via equitativa, ai sensi dell'Art. 1226 Cod. Civ., oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 31/2002 dalla domanda al saldo. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre oneri fiscali e rimborso forfettario.” Premessa fattuale e giuridica della ritenuta responsabilità è la consulenza prestata Parte_ in occasione della sigla di contratto di subappalto, tra e la società CP_3
[...]
Deduce parte attrice:
“A1- L'intera vicenda, che fa da cornice alla narrativa dei fatti per cui è causa, trae origine dall' per la realizzazione, in Roma, del Tempio della Chiesa di Gesù Pt_3
Cristo dei S i Ultimi Giorni (luogo di culto della comunità Mormone), composto da un complesso di edifici e di sedimi pubblici: il Tempio, la Cappella, il Centro Visitatori, l'Edificio di accoglienza per i pellegrini e il siteworks. Per la costruzione del suddetto complesso, sin da giugno 2011, l'Ente patrimoniale della Chiesa aveva concesso l'appalto al quest'ultimo Controparte_4 aveva dapprima desig AR S.C.P.A. che, a sua volta, affidava alla l'esecuzione di una parte dei Parte_4 lavori. Il , per conto dell'Ente Patrimoniale della Chiesa, designava l'americana CP_4
VCBO Architecture, con sede in South 600 East, Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America (società legata alla Committente LDS Church di Salt Lake City, di seguito, per semplicità, solo Committente americana), a provvedere alla supervisione di tutti i lavori sul Progetto Mormon Complex. Con ulteriori contratti di subappalto, rispettivamente del 2011 e del 2012, entrambe le società, MA e Pt_4 Parte_ affidavano a la realizzazione di collocazione di pavimenti, rivestimenti e finiture in materiale eo naturale, nonchè di progettazione esecutiva engineering dei sistemi applicativi ad altissima tecnologia. Senonchè, a causa del protrarsi, da parte delle società MA e di incresciosi e reiterati ritardi nei pagamenti maturati Pt_4 Parte_ da ed, in seguit ement agreement (Transazione 9 marzo 2015), si rese necessaria la revisione del (precedente) Contratto d'appalto e la redazione di un nuovo Contratto di Subappalto tra società subappaltatrice dei lavori Parte_1 di realizzazione del Tempio, e società individuata (dalla Controparte_3
Committente americana) quale Esecutrice dei Lavori. La domanda giudiziale, pertanto, verte sull'analisi del Contratto di Subappalto (di Parte_ seguito anche solo Contratto), siglato ad inizio settembre 2015, tra e
[...]
(anche questa società legata alla Committente am a Controparte_3
City), Contratto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori per la costruzione, in Roma, del Tempio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Prima di dare corso alla formazione del Contratto di Subappalto, Controparte_3
(su input della Committente americana) faceva eseguire una due diligence in
[...] Parte_
alla solidità di in funzione dell'attività che avrebbe posto in essere, due diligence che dava esito positivo. A2 - Il Contratto prevedeva:
1) lavori da eseguirsi in 24 mesi a fronte di un corrispettivo di Euro 3.852.000,00; Parte_
2) veniva riconosciuta ad un'anticipazione di pagamento pari al 15% Parte_ dell'importo contrattuale (Eur .800,00), anticipazione che avrebbe potuto impiegare per la realizzazione del cantiere e ammortizzare, nel corso dei lavori subappaltati, “una volta decorsi nove mesi completi dall'inizio degli stessi” (così l'Art.
6.01 del Contratto - Doc. 2). A3 - Dopo la sottoscrizione del Contratto di Subappalto ad inizio settembre 2015, Parte_
- pur preoccupata per la mancanza di un Cronoprogramma per scadenziare le tà di cantiere, Cronoprogramma reiteratamente richiesto e mai consegnato dall'altro contraente - dava inizio ai lavori subappaltati, che si protraevano senza alcuna contestazione e/o rilievo, da parte di solo dopo la Controparte_3 successiva rescissione unilaterale del Contrat Controparte_3 veniva lamentato un “grave difetto” sul rivestimento in materiale lapideo dell'edificio del Tempio (un fenomeno di “idrofobizzazione” nella fascia perimetrale delle lastre per effetto del quale sulla superficie esterna dell'immobile si veniva a determinare una discromia non voluta dalla Committente americana). Parte_ A4 - Più precisamente il suddetto lamentato difetto, mai contestato prima ad nel corso della gestione cantieristica, diveniva motivo pretestuoso, per CP_3 per esercitare, in forza dell'Art. 23 del Contratto, il 20 ma
[...] recesso unilaterale e richiedere (successivamente) la risoluzione contrattuale per inadempimento.
Parte_ rispondeva negando l'esistenza di difetti dell'opera e contestando addebiti, pretestuosi e strumentali, nonchè del tutto generici e vaghi, che gli venivano mossi. intraprendeva procedura arbitrale, ai sensi dell'art. 26 Controparte_5
Parte_ oprio arbitro, il Prof. Avv. Guido Alpa, mentre nominava, proprio arbitro, il Prof. Avv. Paolo Montalenti;
infine veniva designato Presidente del Collegio il Prof. Avv. Franco Anelli), chiedendo al Collegio Arbitrale di accertare la legittimità del recesso (Art. 23 del Contratto) e, conseguentemente, di
Parte_ condannare alla restituzione dell'anticipazione, nel suo intero ammontare di
Parte_ Euro 577.80 nonché di dichiarare responsabile dei vizi dell'opera e del ritardo nell'esecuzione dei lavori (Artt. 3, 9 e 11 del Contratto), con condanna al risarcimento dei danni e al pagamento della penale.
Parte_ A6 - si costituiva nel giudizio arbitrale, chiedendo il rigetto di ogni domanda e formulando richieste di pagamento somme. A7 - Nel giudizio arbitrale, si dava corso all'espletamento di TU (chiesta da
[...]
“sull'esatto adempimento del contratto inter partes, ed in Controparte_3 ttinenti alle caratteristiche obiettive dell'opera eseguita e alla conformità della stessa alle previsioni contrattuali nonché al rispetto delle regole tecniche”. A8 - Una approfonditissima TU (veniva nominato TU il Prof. Ing. Persona_2
Ordinario di Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura al Politecnico di Milano), depositata, in data 15 aprile 2019, ha escluso in toto la sussistenza dei Con vizi dell'opera contestati da (Doc. 3). Controparte_3
A9 - Con Lodo, sottoscritto il 2 ), il Collegio arbitrale così decideva:
si accertava la legittimità del recesso unilaterale del contratto operato da
[...] Parte_
con conseguentemente condanna di alla restituzione Controparte_3 dell'anticipazione di Euro 577.800,00 oltre interessi;
esclusi i difetti dell'opera ed esclusa la violazione degli obblighi contrattuali, da Parte_ parte di all'esito della TU, si condannava a pagare, Controparte_3 Parte_ in favor le somme (oltre interessi comm ri a Euro 108.199,99 uro 81.602,81 e ad Euro € 44.591,98, a titolo di corrispettivi non corrisposti fino alla data del recesso, oltre all'importo di Euro 60.000,00 per la Con mancata predisposizione del Cronoprogramma, da parte di Controparte_3 Parte_
si respingeva ogni altra domanda di sia in ordine alla richiesta di pagamento dei costi organizzativi (quantificati in Euro 1.008.000,00) e ciò sul presupposto che Parte_
“non ha diritto di percepire l'intera somma del costi organizzativi stimati per l'esecuzione del lavori subappaltati ma solo quelli maturati fino alla data del recesso del 25 maggio 2016” (pag. 76 - Doc. 4), sia in ordine alla richiesta di Pt_5 risarcimento del “danno per ma guadagno” e ciò sul presupposto che, nel Contratto, “nulla è previsto in ordine alla risarcibilità del mancato guadagno (pag. 78
- Doc. 4). Pt_5 Parte_
- Il Lodo veniva impugnato da avanti la Corte di Appello di Milano: la Parte_ sentenza (Doc. 5) respingeva l'impugnazione sotto tutti i profili fatti valere da sul presupposto che “l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 ha carattere di impugnazione limitata”, e consente al giudice dell'impugnazione un solo mero controllo degli “errori in procedendo o in iudicando” (così a pag. 8 della Sentenza). A11 - AMG ricorre avanti la Corte di Cassazione (Doc. 6): pende pertanto il relativo giudizio. Parte_ A12 - Nel giudizio arbitrale è stata assistita dagli Avvocati CO CA e Dario Gramaglia, mentre, pe dizi avanti la Corte d'Appello di Milano e avanti la Suprema Corte di Cassazione la Società attrice si è avvalsa del patrocinio del Prof. Avv. Giuliano Scarselli…” Lamenta inoltre parte attrice:
“Tanto premesso in fatto, si osserva in Diritto C - Alla luce dei fatti sopra descritti ai punti sub A e sub B, dopo aver evidenziato taluni elementi di fatto relativi alla complessa formazione del Contratto di Subappalto, valgano, in questa sede, alcune preliminari riflessioni. C1 - In primis, dallo studio della copiosa documentazione che, per semplificare la lettura e in considerazione della complessità della vicenda, si è preferito talora Parte_ riportare, nel presente Atto difensivo (email del Legale Rappresentante di e dell'Avv. CA), emergono elementi di grave importanza: Parte_
da un lato, (nella persona del Legale Rappresentante e dei Parte_2 suoi collaboratori) ha puntualmente fatto richiesta all'Avv. CA di precise tutele, soprattutto relativamente alla fase esecutiva (tecnica e di pagamento) e alla fase di uscita del Contratto;
Parte_
dalla lettura puntuale del punto sub B6 (relativo alla corrispondenza tra e il convenuto) emerge che insistentemente la Società attrice (nella persona Pt_2
) chiedeva maggiore tutela giuridica per l'eventuale interruzione/sospensione
[...] ri;
sin dalla comunicazione 17 marzo 2015 (Doc. 7 riportata in parte al punto sub B6), ancor prima che giungesse la prima Bozza del Contratto, aveva Parte_2 manifestato all'Avv. CA di farsi trovare pronto al fin miglior Parte_ Contratto possibile che tutelasse la posizione di addirittura, nella comunicazione del 27 luglio 2015 (Doc. 16 al punto sub B6), in un tempo già consumato di formazione del Contratto, , rileggendo la Parte_2
Bozza di revisione, inviata da precisava come la bozza Controparte_3 contenesse la “peggiore” revi lmente in guardia l'Avv. CA delle molte criticità e mancanze tra cui le problematiche dei pagamenti, l'uscita dal Contratto, l'assenza di un Cronoprogramma che controparte doveva redigere e allegare al Testo contrattuale;
per converso, stante quanto emerge dalla documentazione in atti ed in particolare nella email 28 luglio 2015 (Doc. 18), l'Avv. CA informava la Cliente che avrebbe provveduto ad inserire le opportune modifiche, secondo quanto ricevuto da Pt_2
e dai suoi collaboratori;
[...] sieguo della lettura delle email, sconcerta non poco che last minute - a quasi 20 giorni dalla conclusione definitiva del Contratto di Subfornitura - il Legale Rappresentante della Società attrice, Dott. Arch. , scriva l'email del Parte_2
17 agosto 2015 (Doc. 19 riportata al punto sub e all'Avv. Dodaro, Legale della Committente americana (a latere, non essendo parte del Contratto), al fine di fare chiarezza su alcune questioni contrattuali;
il fatto in sé, pur nell'assoluta irritualità, per le regole deontologiche, stigmatizza quanto meno la non presenza di un supporto legale che si contrapponga alle istanze dell'altro contraente, a prescindere dalla presenza a latere della Committente americana. Va detto che, con la presenza (a latere) della Committente americana - che, lo si ripete ancora una volta, non era parte ufficiale del Contratto di Subappalto - non è stato certamente una passeggiata l'iter di formazione e redazione di un articolato di clausole, scritte in lingua italiana e in lingua inglese, ma con riferimenti esclusivamente alla Legislazione italiana. Almeno così apparentemente. Di fatto, ci sia consentito ribadire, in questa sede, che, forse la complessità delle clausole del Contratto è stata anche originata dalla (non ufficiale) presenza della Committente americana, assoggettata a prassi commerciali e Legislazione appartenenti al sistema di Common Law che, come noto, si contrappone ai sistemi di Civil Law, a cui pure appartiene il modello legislativo italiano. Parte_ Dalle conversazioni email tra , Legale Rappresentante di e l'Avv. Parte_2
CO CA, emerge inc la difficoltà, formale e so iale, di interfacciarsi con una controparte americana che non era parte del Contratto di Subappalto: per questo la Società attrice si era rivolta ad un Legale, per essere assistita nella formazione e redazione di un Elaborato di clausole giuridiche non di facile comprensione, tanto più con un interlocutore straniero, assoggettato e
“abituato” a prassi e clausole commerciali differenti. Fatte queste riflessioni, certamente non si può ignorare che il Contratto è stato redatto secondo la Legge italiana in vigore e, pertanto, non si poteva non rispettare la normativa che il Codice Civile fa riferire al contratto di Appalto, normativa, che si applica anche al contratto di Subappalto. Né si potrebbe ritenere che, per il caso de quo, si possa invocare il principio del “ne bis in idem”, solamente perché pende un giudizio di Cassazione che prende origine da un Lodo arbitrale che ha statuito (tra Parti processuali diverse) sul Contratto di Subappalto 4-7 settembre 2015. Semmai si potrebbe evidenziare che proprio, in conseguenza del Lodo arbitrale e dei successivi gradi di impugnazione, la Società attrice si è accorta delle mancanze di tutele ricevute all'interno del Contratto de quo, nonostante si sia avvalsa dell'assistenza e della consulenza dell'Avv. CA. D'altro canto, è evidente che, Parte_ se avesse avuto, nella propria divisione societaria, un Ufficio di Consulenti legali int di certo non si sarebbe servita, per la redazione di un contratto, di un Legale esterno a cui ha dovuto riconoscere il compenso per l'opera professionale per l'assistenza in materia contrattuale. C2 - Tre essenzialmente le questioni giuridiche:
La responsabilità professionale dell'avvocato e la Giurisprudenza
L'attività di assistenza stragiudiziale per la redazione del Contratto di Subappalto Nesso di causalità e danno patito (con relativo calcolo) Di seguito l'analisi dei singoli punti. C3 - La responsabilità professionale dell'avvocato e la Giurisprudenza Alla base della responsabilità professionale dell'avvocato c'è il contratto che lega il Legale al Cliente: in forza di tale contratto, l'avvocato si impegna a prestare, in favore del proprio Assistito, opera professionale (che potrà essere sia giudiziale che stragiudiziale). La responsabilità professionale dell'avvocato - la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato (per una migliore disamina, in tema di obbligazioni, M. BIANCA, Diritto civile. L'obbligazione, 4, Milano, Giuffrè, 1993, 71 ss.) - presuppone la violazione di un dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, Cod. Civ., alla natura dell'attività esercitata (in tal senso Cass. Civ. 1/10/2018 n. 23740). La responsabilità professionale dell'avvocato trova la sua fonte negli artt. 1176, 1218 e 2236 del Codice Civile: in particolare, l'imperizia del Legale è configurabile allorchè egli ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolva in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità; e così anche la provata scelta di una determinata strategia processuale può essere fonte di responsabilità (Cass. Civ. 10/06/2016 n. 11906). Recita l'art. 1176, comma 2, Cod. Civ.: “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. Per individuare, dunque, la diligenza dell'avvocato occorre fare riferimento, non alla diligenza del buon padre di famiglia, bensì a quanto stabilito dall'art. 1176, comma 2, Cod. Civ. (Cass. Civ. 16/02/2016 n. 2954): la violazione di tale Articolo comporta inadempimento contrattuale del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per colpa lieve, fatta eccezione, nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (Cass. Civ. 22/03/2017 n. 7309; Cass. Civ. 15/12/2016 n. 21894), posto che, in tale ipotesi, la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi solo in caso di dolo o colpa grave. Ed ancora: la responsabilità dell'avvocato non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, ma sussiste solo nel caso in cui “l'inadempienza dello stesso sia causalmente rilevante sull'esito della controversia“(ex pluribus, Cass. Civ. 16/05/2017 n. 12038; Cass. Civ. 15/12/2016 n. 25894; Cass. Civ. 13/11/2015 n. 23209). Più concretamente, la prova del nesso di causalità non deve essere raggiunta in termini di certezza e neppure di alta probabilità: è sufficiente, invece, che, l'esito favorevole della controversia, nell'ipotesi di condotta adempiente dell'avvocato, risulti “più probabile che non”. Non basterebbe, pertanto il mero errore o l'omissione ad integrare la responsabilità dell'avvocato, in quanto il Cliente deve dare la prova che, in assenza di quella condotta (colpevole), si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e più favorevole della lite (Cass. Civ. 10/11/2016 n. 22882). Per poter essere risarcito da un avvocato che ha svolto, con poca diligenza, il mandato, quindi, il Cliente non può limitarsi a dimostrare tale circostanza ma deve provare che dal “non adempimento dell'attività professionale gli è derivato un danno” (Cass. Civ. 16/05/2017 n. 12038). Il danno risarcibile, pertanto, non può essere confuso con l'inadempimento: per converso, è onere del Cliente dimostrare che la sua domanda giudiziale, ove correttamente formulata e sostenuta dall'avvocato, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento. Occorre evidenziare che può costituire fonte di responsabilità professionale, dando luogo al risarcimento del conseguente danno, anche la scelta processuale del legale (Cass. Civ. 2/07/2010, n. 17506). In tema di responsabilità dell'avvocato, l'attività stragiudiziale si valuta allo stesso modo in cui è valutata l'attività giudiziale. Vero è che sia nell'attività giudiziale che in quella stragiudiziale, è il Cliente a dolersi con il Legale di non avergli procurato o di non avere conseguito un risultato prognosticamente utile e ciò quale conseguenza di una prestazione negligente: non vi è pertanto differenza fra le due ipotesi (Cass. Civ. 29/09/2017 n. 22849). Questo, in estrema sintesi, l'orientamento consolidato della Suprema Corte che talora ha ispirato i Giudici di Tribunali e di Corti d'Appello. C4 - L'attività di assistenza stragiudiziale per la redazione del Contratto di Subappalto Avendo riguardo al caso che ci occupa, dall'esame della copiosa documentazione, Parte_ con focus specifico sul Contratto di Subappalto per la cui stesura la società si è avvalsa dell'assistenza e della consulenza dell'Avv. CA, sono emer une criticità di natura professionale. Come già ricordato, la domanda di responsabilità professionale non può che vertere sull'esame del Contratto di Subappalto, in relazione all'assistenza ricevuta dall'odierno convenuto. Giova ricordare come la valutazione di eventuali condotte professionalmente negligenti non potrebbe prescindere dall'esame anche dell'intera vicenda processuale (non ancora conclusa, pendendo giudizio in Cassazione), pur tuttavia, in siffatto contesto, l'indagine per verificare l'inadempimento professionale dovrà essere espletata indipendentemente dalle risultanze procedurali, già emerse e che emergeranno nell'attuale impugnativa in Cassazione, senza sovrapposizione di sorta Parte_ e valutando esclusivamente il rapporto professionale intercorso tra e l'Avv. CA. Fatte queste premesse metodologiche, di seguito qualche precisazione in ordine alla tipologia di Contratto redatto e sottoscritto dalle Parti. Come noto, il Subappalto è un contratto derivato dall'originario contratto di Appalto, con il quale l'appaltatore affida ad un terzo l'esecuzione dell'opera o del servizio, a lui direttamente ordinata dal committente. Per avere un contratto di Subappalto è necessario preliminarmente che vi sia l'Appalto originario, dal quale il subcontratto si distingue perché autonomo, pur se ad esso correlato e accessorio, tanto da seguirne le sorti anche in termini di validità. Pur derivato e accessorio rispetto al contratto principale, il Subappalto conserva una propria autonomia e identità in base alla quale non esistono rapporti diretti tra il committente principale e il subappaltatore, non potendo l'uno agire direttamente nei confronti dell'altro e rimanendo a carico dell'appaltatore la responsabilità per il compimento dell'opera o del servizio nei confronti dell'appaltante originario. Il contratto di Subappalto non determina il sorgere di diritti od obblighi reciproci tra committente originario e subappaltatore, nemmeno a volerne ipoteticamente ritenere la sussistenza per via del consenso espresso dal primo all'esecuzione delegata dei lavori, necessaria soltanto a rendere valido ed efficace il Subappalto nell'ambito del quale il subappaltatore deve rispondere del proprio operato solo all'appaltatore- committente. Pur ricevendo attenzione dal Legislatore in un'unica disposizione (Art. 1656 Cod. Civ.), il contratto di Subappalto segue la disciplina codicistica prevista per il contratto d'Appalto, disciplina contenuta nel Codice Civile, Libro IV Delle obbligazioni, Titolo III, Capo VII, Artt. 1655-1677. Nel caso che ci occupa, come già rilevato alla narrativa dei fatti sub A e sub B, sono emerse alcune criticità di un certo rilievo principalmente con riguardo specificamente all'Art. 6 (Pagamenti) e all'Art. 23 (Recesso unilaterale clausola risolutiva espressa) del Contratto di Subappalto. Nella descrizione dei fatti, si ricorda che oltre ad esercitare Controparte_3 il recesso, in data 20 maggio 2016, ha ata restituzione di quanto anticipato, in forza dell'Art. 6, pari “al 15% (quindici per cento) del prezzo Contrattuale”: su come concepire tale “Anticipazione di prezzo”, l'interpretazione data, nel Lodo, è di un mero “acconto sul prezzo”. Non giovano, al riguardo, digressioni interpretative tra “acconto sul prezzo” o somma Parte_ data “a titolo di caparra”: una cosa è certa e cioè che che pensava fossero state appuntate tutele giuridiche ad hoc, ha subito il recesso unilaterale, da parte della contraente italiana e, all'esito del Lodo, ha dovuto restituire la somma incamerata a titolo di “Anticipazione sul prezzo”. E non solo! Prima della sottoscrizione del Contratto de quo, in relazione alla suddetta Parte_
“Anticipazione sul prezzo”, ha dovuto consegnare a una Controparte_3
Fideiussione (per Euro 57 ,00) a “garanzia del ri ” e
“valevole per tutto il tempo in cui l'Anticipazione resterà in essere” (Art.
6.2 Contratto Subappalto - Doc. 2). Giova, in questa sede, riportare la Comunicazione via email 24/05/2016, ore 11:01 (Doc. 24), da parte dell'avv. CO CA, e diretta a (e ai Parte_2 Parte_ collaboratori di il Direttore Tecnico , Controparte_6 Per_3 all'indomani, si fa per dire, del recesso unilaterale comunicato, con Pec 20/05/2016, da Controparte_3
“ Pt_2
Dal mio punto di vista, come detto, l'obiettivo realistico nostro deve essere quello di ostacolare la loro richiesta di recupero dell'anticipazione e di usare la leva dei Costi Organizzativi/interpretazione autentica del 6.04 al fine della compensazione tra le due voci;
se dovesse arrivare qualcosa in più tanto meglio;
è ovviamente ambiremo a recuperare aprile e maggio. Pur avendo chiesto nella Pec, abbiamo pochissimo spazio per chiedere danni diversi (mancato utile, e altro) in quanto il contratto non lo prevede. Ribadisco che a mio modo di vedere la tattica deve essere quella di attendere che siano loro a intraprendere la procedura arbitrale, non noi. Anche perché sono loro a doverla avviare se vogliono incassare la garanzia”. La sopra riportata Comunicazione dell'Avv. CA si inserisce nella fase di uscita del Contratto, in un tempo successivo alla formazione e redazione del Contratto di Subappalto che, come ricordato, è avvenuta da marzo a settembre 2015. Rileggendo questa Comunicazione, emerge inconfutabilmente che l'odierno convenuto era ben consapevole che non presentasse margini di tutela legale l'articolato di clausole contrattuali, per la cui redazione, un anno prima, nel 2015, la Parte_ società si era avvalsa dell'assistenza e consulenza dell'Avv. CA. A dire il vero, ril do il testo della suindicata Comunicazione 24/05/2016, sembra quasi che, all'esito del recesso unilaterale esercitato da l'odierno Controparte_3 convenuto esaminasse un Contratto “diverso”, re to per cui Parte_ pure aveva svolto, un anno prima, l'opera di assistenza, in favore di Questo almeno appare da una banale lettura del testo della Comunicazione di maggio 2016. Di sicuro la Comunicazione/email 24/05/2016 - ex post factum - appare alla stregua Parte_ di parere interpretativo sulle clausole del Contratto di Subappalto per cui si era avvalsa, un anno prima, dell'opera professionale dell'Avv. CA. Parte_ Non si comprende come il convenuto non possa aver avvertito la Cliente un anno prima, sulle conseguenze di una (non adeguata) tutela legale: perché solo il 24 Parte_ maggio 2016 l'Avv. CA evidenzia ad di precise mancanze di tutela e dell'impossibilità a vedersi riconosciute so a vario titolo dovute? Perché un (quasi) parere ex post e non, per contro, ex ante ovverossia in un tempo precedente la redazione e sottoscrizione del Contratto di Subappalto, siglato ad inizio settembre 2015? E tanto più vale un siffatto assunto, se si pensa che la complessa operazione di realizzazione del Progetto Mormon Complex avesse la presenza di una controparte americana che non era Parte del Contratto medesimo: al riguardo, forse, sarebbe stata più utile una maggiore diligenza e informazione, non solo in relazione alla conoscenza della normativa italiana, in materia di Appalto (e Subappalto), bensì con un surplus di attenzione alle prassi commerciali oltreoceano. Senza voler cadere nei bizantinismi del diritto, stupisce non poco come l'Anticipazione del Prezzo sia stata tradotta in inglese semplicemente “advance payments” cioè acconto pagamento e non sia stata individuata, in italiano, una formulazione che giuridicamente comprendesse altro istituto. Ex post sicuramente l'Art. 6 del Contratto de quo appare contraddittorio e inefficace Parte_ a tutelare il contraente che pure doveva ricevere, da Controparte_3
Euro 577. 0, somma data a titolo di “Anticipazione su previsione contrattuale stride ancor più laddove, proprio al termine del comma di cui all'Art.
6.02 del Contratto, si legge “L'Anticipazione è rimborsabile immediatamente in caso di cessazione degli effetti del presente contratto”. Va, tuttavia, rilevato come tale disposizione contrattuale (l'intera disposizione dell'Art. 6 del Contratto Subappalto) stride ancor di più se solo si legge il successivo Art. 23 (Recesso unilaterale Clausola risolutiva espressa): proprio in forza di tale Articolo, ha esercitato il recesso unilaterale. Controparte_3
Nel Cont gge testualmente:
Art. 23.01- L'Esecutrice dei Lavori ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente subappalto con preavviso scritto di 5 giorni;
Art. 23.02 - Nei casi previsti dall'Art. 23.01 l'Impresa Subappaltatrice avrà diritto al solo pagamento dei Costi Organizzativi e dei corrispettivi per i Lavori eseguiti sul Cantiere o già acquistati come da appropriata documentazione approvata dall'Esecutrice dei Lavori, fino al momento del recesso. Il recesso unilaterale, previsto all'Art. 23.01, è legittimo ed è previsto dalla Legge, in particolare, dall'Art. 1671 Cod. Civ., disposizione quest'ultima che individua un'ipotesi di diritto potestativo. In un contratto di Appalto (e di Subappalto) il committente è sempre libero, anche se i lavori sono già iniziati, di esercitare il diritto di recesso che l'Art. 1671 Cod. Civ. gli riconosce. Si rammenta che l'esercizio del diritto di recesso è svincolato da qualsiasi ipotesi di inadempimento dell'appaltatore e “può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente a porre fine al rapporto non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera” (Corte Appello Roma, sez. III, 09/04/2021, n. 2601). Se non diversamente regolato all'interno del contratto di Appalto, il recesso unilaterale del committente costituisce esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento che, come tale, non richiede la presenza di una giusta causa. Il committente può recedere dal contratto, anche se è stato dato avvio ai lavori (Tribunale Palermo, sez. III, 05/06/2020, n.1638). Per contro, l'Art. 1671 Cod. Civ., pur prevedendo un diritto potestativo (recesso ad nutum), aggiunge una locuzione la cui ratio è finalizzata a contemperare (rectius controbilanciare), in qualche modo, gli effetti derivanti dall'interruzione unilaterale del contratto d'appalto, ad opera del committente: “purchè tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”. Vero è che, nel nostro ordinamento, nelle prassi contrattuali e commerciali, secondo il diritto italiano, il buon senso insegna che, prima di redigere e sottoscrivere il contratto d'Appalto (e di Subappalto), sarebbe prudente ovvero consigliabile verificare se e come sia stato disciplinato l'esercizio del diritto di recesso. Certamente i contraenti possono espressamente escludere l'applicazione dell'Art. 1671 Cod. Civ.
o comunque regolare, in maniera diversa, le ipotesi in cui il recesso da parte del committente sia ammesso. Tutto questo in teoria. Ebbene, avendo riguardo al caso de quo, non si può non evidenziare come sia stata instancabile l'opera scrupolosa e fattiva di sollecitazione, sia da parte del Legale Parte_ Rappresentante di Dott. Arch. sia da parte dei collaboratori e Parte_2 dei tecnici della Società attrice, per chiedere all'Avv. CA (e ricevere) adeguate tutele per la fase di esecuzione (tecnica e per i pagamenti) e per la fase di uscita dal Contratto: si rimanda in tal senso alla lettura della copiosa documentazione già offerta, in questa sede, in riferimento alle soprarichiamate clausole contrattuali (punto sub B6 nonché i Docc. 7-9-10-12-13-16). Alla luce della normativa italiana in tema di Appalto (e Subappalto), non si può negare che l'aspetto più importante della sopracitata previsione normativa (Art. 1671 Cod. Civ.) è sicuramente quello riguardante l'indennizzo cui ha diritto l'appaltatore, indennizzo che, ex lege, dovrebbe essere calcolato complessivamente sulla base delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Conseguentemente, non potrebbe neppure andare dimenticato proprio quell'Art. 23 del Contratto di Subappalto che ha regolato l'ipotesi di un diritto potestativo (recesso ad nutum) e che, anche alla luce di tutte le Bozze di revisione (Doc. 25) del Contratto de quo, mai ha incluso il riferimento all'indennizzo da mancato guadagno. Più precisamente, in relazione alla previsione dell'Art. 1671 Cod. Civ., si ricorda che per le c.d. spese sostenute si fa riferimento solitamente ai costi sopportati dall'appaltatore, costi che non si siano tradotti in lavori eseguiti. In questa voce potrebbero rientrare, a titolo di esempio: le spese di acquisto e trasporto di materiali che non sono stati utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto e che, a seguito del rimborso, diventano di proprietà del committente;
le spese per sopralluoghi;
le spese per impianti di sorveglianza del cantiere. I lavori già eseguiti devono essere pagati integralmente dal committente in base ai prezzi pattuiti, già comprensivi del guadagno dell'appaltatore: trattasi, ovviamente, di lavori eseguiti fino al momento del recesso. Più problematica l'individuazione del c.d. indennizzo “da mancato guadagno”: per tale fattispecie la Giurisprudenza della Suprema Corte e la Giurisprudenza di Merito hanno delineato, nel tempo, una serie di criteri. Ebbene, per la Giurisprudenza consolidata, l'indennizzo” da mancato guadagno” si riferisce ai lavori non eseguiti e corrisponderebbe all'utile netto che l'appaltatore avrebbe avuto da essi (dai lavori non eseguiti), se avesse potuto portare a termine l'opera: l'utile netto è costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere. Sono esclusi i guadagni ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte (Cass. Civ., 17/07/2020, n. 15304; Cass. Civ., 11/10/2018, n. 25160, Cass. Civ., 8/03/2018, n. 5613, Cass. Civ., 3/12/2015 n. 24632; Tribunale Latina, Sez. I, 27/07/2018). A questo criterio, consolidato in Giurisprudenza, la Dottrina aziendalista ha aggiunto un ulteriore criterio di calcolo - il cd. margine di contribuzione - stimabile in via forfettaria in una misura oscillante tra l'8% e il 10% del valore del contratto. Ebbene: dalla lettura dell'Art. 23.02 del Contratto di Subappalto emerge, in modo inequivocabile, che nessuna previsione di indennizzo “da mancato guadagno” è stata inserita, né vi è traccia alcuna di possibile indennizzo forfettario o calcolabile al futuro. Vero è che i contraenti hanno, in generale, il potere di derogare alla normativa di riferimento: in caso di clausole contrattuali ben precise, le pattuizioni contrattuali prevalgono sulla Legge. All'interno del Contratto, dunque, la normativa italiana del recesso unilaterale non viene presa in considerazione, né con previsione esplicita, né indirettamente con clausole di rimando generico all'Art. 1671 Cod. Civ. o, come nella prassi commerciale, con locuzioni “Per tutto quanto non previsto, si rimanda all'Art. 1671 Cod. Civ.”. Parte_ E proprio in tal senso si è pronunciato il Lodo, non riconoscendo alla il “mancato guadagno”, atteso che, nel Contratto, “nulla è previsto in ordine all rcibilità del mancato guadagno (pag. 78 - Doc. 4). Pt_5
La mancata previsione di u nnizzo da mancato guadagno non è cosa di poco conto, visto che le conseguenze di un'interruzione di rapporto contrattuale, a seguito di recesso ad nutum, possono cagionare cadute di lavoro e di prestigio all'interno della vita di una impresa: senza un paracadute legale - come l'indennizzo da mancato guadagno - difficile affrontare le conseguenze di un recesso unilaterale. Firmato Da: Angela Lupo Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: be434f 25 D'altro canto, come insegna la Suprema Corte, non è sostenibile un recesso ad nutum senza previsione di un indennizzo da mancato guadagno, in quanto contrastante con i canoni di comune ermeneutica contrattuale: in tal senso, proprio in virtù dello scopo di controbilanciare quello che costituisce un indubbio privilegio, in favore del committente, il “mancato guadagno” è stato concepito alla stregua di un debito di valore sul quale deve poi essere determinata la rivalutazione (Cass. Civ. 13/10/2014 n. 21595). Ed ancora: nel caso di recesso dal contratto di Appalto da parte del committente, l'indennità che questi deve versare all'appaltatore comprende le spese sostenute, l'importo dei lavori già eseguiti ed il mancato guadagno, cioè lucro cessante e danno emergente. In sostanza, detta indennità comprende tutti i danni che sarebbero risarcibili in caso di risoluzione per inadempimento, cosicché gli effetti del recesso unilaterale si riconducono sostanzialmente a quelli di un inadempimento e non eccedono, quanto alla misura del danno risarcibile, quello dovuto in caso di inadempimento (Corte d'Appello Milano Sez. IV, 01/07/2021, n. 2042). D'altro canto, proprio la Comunicazione (Parere) 24/05/2016, redatta dall'Avv. CA, stigmatizza questa assenza: “abbiamo pochissimo margine per chiedere danni diversi (mancato utile, e altro) in quanto il contratto non lo prevede” (Doc. 24). E, dunque, verrebbe da domandare: perché non è stata inserita la locuzione
“mancato guadagno”? Si ribadisce che non vi è neppure traccia di tale previsione contrattuale neppure in talune Bozze di revisione al Contratto, da parte del convenuto, bozze per estratto qui prodotte (Doc. 25), limitatamente all'Art 6 e all'Art. 23. Dall'esame delle due previsioni contrattuali - Art. 6 Pagamenti e Art. 23 Recesso unilaterale Clausola Risolutiva - emerge la poca diligenza e, soprattutto, l'assenza di tutela anche laddove è la stessa Legge (Art. 1671 Cod. Civ.) a controbilanciare situazioni di diritto potestativo che rendono onerosa, come nel caso de quo, la vita della società subappaltatrice. E che dire dell'infelice locuzione “Anticipazione sul prezzo”, che quasi sembra la traduzione letterale di advance payments, piuttosto che il riferimento specifico ad istituti di diritto italiano (come ad esempio la caparra), più inclini a tutelare, nello specifico, il contraente (più debole), all'interno di un Contratto apparentemente bilaterale, ma che ha la presenza di una Parte americana (non ufficiale)? E che dire del punto 6.04 del Contratto relativamente al pagamento dei lavori subappaltati Parte_ che non sarebbe stata in grado di realizzare “per ragioni diverse dalla Parte_ propria esclusiva responsabilità” e che solo, in sede di Lodo arbitrale, scopre non essere riconosciuti in quanto non previsti dal Contratto? Al riguardo, ci sia nuovamente consentito ricordare, secondo quanto già esposto ai punti sub C3 e sub 4, come l'imperizia del Legale è configurabile allorchè egli ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolva in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità (così Cass. Civ. 10 giugno 2016 n. 11906). Parte_ In fondo aveva chiesto poche e precise tutele: una caparra che aiutasse la messa in atto dei lavoro;
un ristoro per costi organizzativi e adeguate tutele, in caso di uscita dal contratto e, tenendo conto dello specifico caso de quo, l'eventuale risarcimento in caso di inadempimento della controparte (come per il Cronoprogramma mai consegnato dalla Contraente italiana). E' evidente che spetta al Legale, incaricato dell'assistenza contrattuale, la scelta delle migliori clausole, clausole che non stridano con la Legge (italiana) e, nel contempo, tutelino il Cliente. Non è forse vero che il rapporto professionale dell'avvocato si fonda (anche) sul principio di affidamento del Cliente e di diligenza e rispetto delle leggi, da parte del Legale? Non è forse vero che il Cliente che sceglie di farsi assistere da un Legale debba ricevere, in qualche modo, tutte le possibili tutele, tanto più in ipotesi, come nel caso de quo, in cui ad un contraente italiano si è affiancati da una Committente americana, più incline a modus procedendi (prassi contrattuali) differente per l'appartenenza a sistemi di Common Law? Parte_ Né consta che ex ante il convenuto abbia puntualmente informato formalmente o informalmente, delle conseguenze di eventuale assenza di le specifiche, all'interno del Contratto. Assenza, dunque, di diligenza e di informazione specifica, da parte del convenuto, Parte_ nei confronti della Cliente C5 - Nesso di causalità no patito (con relativo calcolo) Da quanto emerso dalla narrativa dei fatti e da quanto precisato al punto sub C1, Parte_ sub C2, sub C3 e sub C4, non si può non rilevare come avrebbe potuto ricevere una più adeguata tutela, soprattutto in considerazione c lla lettura delle diverse previsioni contrattuali, pur concordate con la controparte italiana (e con la controparte americana a latere), appaiono, da un lato, talune clausole (come ad esempio l'Art. 6 del Contratto), prive di sufficiente tutela, e, dall'altro, clausole (come ad esempio l'Art. 23 del Contratto) prive del quasi totale controbilanciamento (rectius tutele) rispetto a diritti potestativi ampiamente raffigurati nel Contratto di Subappalto. Parte_ Vero è che nella persona del Legale Rappresentante, Dott. Arch. Pt_2
, ha rito alla stesura definitiva del Contratto de quo m
[...] zione ad inizio settembre 2015: in tal senso, il Contratto è esclusivamente riferibile alla Società attrice e non, per contro, all'Avv. CA. Ebbene, se tutte le conseguenze giuridiche degli atti - per la cui redazione, come nel caso de quo, ci si fa assistere da un Legale (a cui pure viene pagato il relativo onorario) - sono ascrivibili solo alla persona (giuridica) che sottoscrive il Contratto, non dovrebbero esserci né Legali, né Consulenti legali, in ambito commerciale e per la contrattualistica. Nel Contratto di Subappalto de quo, la previsione di cui all'Art. 6.01-6.02 (in cui emerge l'infelice locuzione “Anticipazione del prezzo” e relativa regolazione dello stesso, con consegna di Fideiussione ad hoc e restituzione della somma in caso di cessazione del contratto), nonché al successivo Art. 6.04 (in cui emerge la non tutela in ipotesi di interruzione lavori per cause indipendenti dal subappaltatore) e infine all'Art. 23 (in cui emerge l'assenza di indicazione per l'indennizzo del mancato Parte_ guadagno ex Art. 1671 Cod. Civ.), ha derivato danni ad a seguito del recesso unilaterale esercitato dalla contraente italiana. Parte_ Né il convenuto ha mai informato ex ante preventivamente in ordine alle varie criticità del Contratto de quo, con riferimento all'Art. 6 e soprattutto all'Art. 23: non una comunicazione, non l'appunto sulle Bozze revisionate del Contratto, non un Parere pro veritate. Dopo otto mesi dalla sottoscrizione del Contratto ed in seguito alla dichiarazione di recesso della contraente italiana, l'odierno convenuto, con Comunicazione Parte_ 24/05/2016 (Doc. 24), informa dei (pochi) margini di tutela che la Società Parte_ attrice, in base alle clausole di un Contratto di Subappalto per cui si era avvalsa dell'opera professionale dell'Avv. CA. Se non vengono appuntate specifiche tutele contrattuali, che pure la Legge riconnette, il contraente più debole potrebbe ricevere nocumento per l'interruzione di un rapporto Parte_ contrattuale, a seguito di recesso ad nutum, e, come nel caso occorso ad derivare cadute di lavoro, perdita di chance e di prestigio, all'interno della vita dell'impresa. Analizzando la copiosa documentazione già prodotta e secondo quanto risulterà dall'espletanda istruttoria, non vi è dubbio alcuno come, dall'intera vicenda, emerga la pochezza di diligenza, di perizia e di puntuale informazione, nell'opera di assistenza e consulenza contrattuale, da parte del convenuto, nei confronti della Società attrice.
*** Fatte queste premesse in ordine al nesso di causalità, due le voci di danno da imputare: 1) danno emergente e lucro cessante;
2) danno da perdita di chance. Nel nostro ordinamento la valutazione del danno, derivante da inadempimento di un obbligo contrattuale ovvero da fatto illecito, presuppone in ogni caso due ordini di verifiche. Il primo, diretto ad accertare esistenza del danno (an debatur), il secondo diretto invece alla determinazione dello stesso in valori monetari (quantum debeatur). Questo secondo ordine di verifiche, che è poi quello che, in questa sede, rileva, va svolto muovendo dalla premessa che, in generale il risarcimento deve mirare a ripristinare la stessa situazione in cui il danneggiato si trovava prima dell'inadempimento o del fatto illecito, dovendo a tal fine ricomprendere - secondo quanto previsto dall'Art. 1223 Cod. Civ. - oltre che la diminuzione patrimoniale subita (c.d. danno emergente), anche il mancato guadagno che il creditore o il danneggiato avrebbero potuto percepire, se non fosse stato posto in essere l'inadempimento o l'illecito (c.d. lucro cessante). Queste due componenti di danno assolvono ad una funzione descrittiva del contenuto del danno risarcibile, identificandone gli aspetti economici. Tra le due figure non esiste una linea netta di demarcazione, e, da un punto di vista pratico, la principale loro differenza risiede nella maggiore difficoltà di prova che tipicamente caratterizza il lucro cessante, che, tra le due figure, è quella che più si presta ad una valutazione equitativa da parte del Giudice (per tutti, , in Parte_6
Diritto Civile, La responsabilità, Giuffrè Ed., 1994, pagg. 112-127). Stante questi principi generali, e, venendo al caso de quo, non dovrebbero esserci dubbi che l'avvocato - che non assista adeguatamente e con diligenza il proprio cliente ovvero ometta di informare il cliente del rischio e delle conseguenze rispetto all'assenza di idonee tutele che pure la Legge riconnette - debba essere tenuto a risarcire il cliente delle perdite subite e del mancato guadagno, se e nei limiti in cui
“ne siano conseguenza immediata e diretta“, salvo che non provi l'impossibilità dell'esecuzione della propria opera professionale. Avendo riguardo, nello specifico, al c.d. danno emergente (la perdita subita), derivante alla Società attrice, dalla condotta poco diligente del convenuto, non si può non annoverare, nella categoria delle perdite subite, proprio quell'indennizzo da mancato guadagno, assente sia nel Contratto di Subappalto (Doc.2), siglato ad inizio settembre 2015, sia nelle Bozze di revisione del Contratto (Doc. 25). Ebbene, nonostante la locuzione “indennizzo da mancato guadagno”, farebbe pensare nominativamente al c.d. lucro cessante, di fatto, nella fattispecie che ci occupa, va considerato proprio come un danno emergente ovverosia la perdita Parte_ immediata che ha patito, nel momento in cui il Contratto è cessato e la controparte italia esercitato il recesso. Se fosse stata prevista l'esatta articolazione della disposizione ex art. 1671 Cod. Parte_ Civ., avrebbe avuto diritto a ricevere l'indennizzo ”da mancato guadagno”, indennizzo per il cui calcolo, come già esposto al punto Sub C2, secondo la Giurisprudenza consolidata, si riferisce ai lavori non eseguiti (a eseguito dell'interruzione derivante da recesso unilaterale) e corrisponde all'utile netto che l'appaltatore avrebbe avuto da essi (dai lavori non eseguiti), se avesse potuto portare a termine l'opera: l'utile netto è costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere. Prendendo spunto da quanto introdotto dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina (in ambito societario), e, tenendo conto che il prezzo o corrispettivo dei lavori (Art.
4.01 Contratto - Doc. 2) è pari a Euro 3.852.000,00 “comprensivo di materiale, attrezzature e prestazioni per consegnare i Lavori Subappaltati perfettamente ultimati a regola d'arte”, in relazione alla durata di 24 mesi dei Lavori (Art.
6.04 Contratto - Doc. 2), si potrebbe ipotizzare il seguente criterio di calcolo: la somma suindicata, divisa per 24 mesi, reca l'importo mensile di Euro 160.500,00, importo questo da moltiplicare per 16 (ovvero i mesi di interruzione dopo il recesso); dai complessivi Euro 2.568.000,00, va sottratto il 30% (Euro 770.400,00, somma con calcolo presunto, riferito ai costi e spese, già inserite nell'importo del corrispettivo, per i Lavori a corpo e non a misura, come indicato in Art.
4.01 del Contratto) e così per totali Euro 1.797.600,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 31/2002 dalla domanda al saldo. Con riferimento al c.d. lucro cessante, considerato in sé, si chiede invece a Codesto Ill.mo Tribunale di valutare la legittimità di tale voce di danno, in relazione all'importo dell'Anticipazione del prezzo pari a Euro 577.800,00, a cui vanno aggiunte la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 31/2002 dalla domanda al saldo: se la formulazione dell'Art.
6.01 del Contratto avesse ricevuto una Parte_ migliore connotazione giuridica, avrebbe evitato ad conseguenze quali, da un lato, la restituzione di un'ingente somma (ap l'Anticipazione di Euro 577.800,00), per giunta congelata (e, dunque, non utilizzabile) e, dall'altro, avrebbe Parte_ evitato per l'obbligo di sottoscrizione di polizza fideiussoria (e conseguente messa a disposizione di somme) per l'equivalente importo suindicato, con perdita di liquidità, nel tempo, per la Società attrice. Infine, va considerato anche il c.d. danno da perdita di chance che, come noto, soprattutto in ambito societario concorsuale, viene concepito per dare voce all'esigenza di tutelare, non già le probabilità perdute, bensì la “valutazione” di un certo comportamento che la Legge riconnette, quale, ad esempio, il dovere di correttezza e buona fede nelle obbligazioni, ex Art. 1175 Cod. Civ., e nelle trattative, ex Art. 1337 Cod.Civ., o l'ordinaria diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni, e Art. 1176 Cod.Civ., con riguardo alla colpa professionale ed, in particolare, con riguardo all'obbligo che aveva il professionista d'informare il proprio assistito sulle possibilità che questi aveva di conseguire o meno un risultato. Il danno da perdita di chance è un danno riguardante la perdita di un'occasione e, in tal senso, esso si identifica con la perdita di un risultato utile e certo, bensì con il semplice venir meno di un'apprezzabile possibilità di conseguirlo (Cass. Civ. n. 2014/1672 e Cass. Civ. n. 2014/4674). Come già rilevato ai punti sub C3 e C4, per evitare una prova gravosa a carico del soggetto, relativamente ad un danno che si prospetta nel futuro, Dottrina e Giurisprudenza hanno sostituito al criterio della “certezza” degli effetti della condotta dannosa il principio di “probabilità”, con l'espressione “più probabile che non” e ciò, in considerazione della regola di giudizio, integrata dai dati della comune esperienza (Cass. Civ. n. 2014/4674 e Cass. Civ. n. 2013/21255). In buona sostanza, ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance, il Giudice, riscontrata la esistenza del nesso causale tra la lesione e la perdita di opportunità favorevole, dovrà esaminare se sia stata dimostrata, anche con presunzioni, la ragionevole probabilità di verificazione della chance. Più precisamente: “posto che la chance è un'entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale), a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni la sussistenza” (Cass. Civ. n. 11322/2003). Per questa voce di danno, pertanto, si deve procedere alla relativa quantificazione attraverso un criterio prognostico fondato sulla possibilità del risultato utile assumendo, come parametro di valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, ricavabile dagli elementi della singola fattispecie dedotta in giudizio. Diversamente, la Giurisprudenza ammette l'applicazione del criterio equitativo, ex art. 1226 Cod. Civ. In relazione al caso de quo, tenendo conto che il non adeguato grado di tutele legali e di informazione specifica (sull'assenza di tutele), soprattutto in riferimento agli Articoli 6 (Pagamenti) e 23 (Recesso unilaterale Clausola Risolutiva) del Contratto, ha Parte_ derivato conseguenze dannose ad sia in termini di perdita di occasione lavorativa (commessa di lavoro in sé) sia in termini di perdita di relativo prestigio, tanto che, nel 2017 la Società è stata messa in liquidazione (Doc. 1), si potrebbe ipotizzare un danno da perdita di chance calcolato, sulla base delle risultanze del lucro cessante e del danno emergente (come sopra indicate) cui andrebbe applicato un coefficiente temporale (10 anni): Euro 1.797.000,00 (danno emergente) ed Euro 577.800,00, per totali Euro 2.375.400,00, somma al quale si applica il coefficiente 10 (anni), e così per un importo di Euro 237.540,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 31/2002 dalla domanda al saldo. D - Conclusioni Alla luce di quanto esposto ai punti Sub A, Sub B, Sub C, avendo riguardo al testo del Contratto di Subappalto 4-7 settembre 2015, nonché tenendo conto di talune Parte_ indicazioni contenute nel carteggio intercorso tra e l'Avv. CA (in particolare, il punto sub B6 e il Doc. 24), emergono criticità in ordine alla Parte_ condotta professionale del convenuto rispetto all'opera prestata, in favore di per la redazione/formazione del Contratto. Vero è che non è facile provare l'inadempimento per responsabilità professionale dell'avvocato, in particolare, nello svolgimento dell'attività stragiudiziale, attività che si presta più facilmente a criteri di discrezionalità e di interpretazione del “detto o non detto”. Parte_ All'interno del carteggio curato da (in particolare, dal Dott. Arch. Parte_2
e dai suoi collaboratori) e tenuto c i talune dichiarazioni del con Doc. 24), certamente emergono le reiterate e puntuali sollecitazioni al Legale per una migliore tutela e proficua stesura delle clausole contrattuali. D'altro canto, dalla copiosissima documentazione già prodotta emerge un dato di fatto: l'assenza, da parte dell'avv. CA, nel corso dell'attività stragiudiziale di redazione del Contratto di Subappalto, di pareri o riflessioni (scritte e documentate) Parte_ che abbiano informato e adeguatamente messo in guardia sulle conseguenze e gli effetti di alcune clausole del Contratto, avendo riguardo, in particolare, all'Art. 6 e all'Art. 23. Né si potrebbe negare che il Contratto - redatto in lingua italiana e sottoscritto da imprese italiane - sia stato assoggettato alla Legislazione italiana con focus in materia d'Appalto. Ciò che appare meno chiaro è l'omissis sia in relazione alla normativa contrattuale, in tema di caparra e più in generale sui pagamenti contrattualmente tutelabili e sui costi organizzativi, sia in relazione all'appalto, in punto di recesso ad nutum, tanto più che il nostro ordinamento contempla - all'Art. 1671 Cod. Civ. - un diritto potestativo per il committente e l'indennizzo per l'appaltatore. In forza dell'Art. 1671 Cod. Civ., l'appaltatore soggiace al diritto potestativo, attributo dalla Legge al committente - recesso ad nutum - con volontà di interrompere unilateralmente il contratto e ciò trova giustificazione nella peculiarità dell'appalto caratterizzato, da una parte, dall'interesse del committente alla consegna dell'opera come da capitolato e, dall'altra parte, dall'accollo del rischio economico dell'affare in capo all'appaltatore. Per porre rimedio a tale diritto potestativo, la Legge ha riconnesso, a favore dell'appaltatore, un diritto all'indennizzo per spese sostenute, per lavori eseguiti e per mancato guadagno. Solitamente la parte più cospicua dell'indennizzo è proprio quella riferita al “mancato guadagno”: per questo la mancata previsione, all'interno della clausola di recesso ad nutum, va concepita alla stregua di una vera violazione di Legge. Nel caso de quo, oltre all'infelice stesura dell'Art. 6 (Pagamenti) del Contratto, è emerso un collegamento tra la suddetta diposizione contrattuale e l'Art. 23 (Recesso unilaterale Clausole risolutiva espressa): tanto più varrebbe un siffatto assunto, se solo si ponesse a confronto il Contratto definitivo, siglato ad inizio settembre 2015, in relazione alle Bozze del Contratto. Si ricorda che, nella prassi, in tema di appalto, il c.d. “mancato guadagno” viene talora quantificato ex ante, in modo forfettario: questa soluzione parrebbe anche il modo per paralizzare eventuali future iniziative di recesso ad nutum. In ogni caso, neppure è stato appuntato, da parte del convenuto, nelle numerose stesure del Contratto, il rimando generico all'Art. 1671 Cod. Civ. Sarebbe stato utile (e non solo prudente) la previsione contrattuale del “mancato guadagno”, tanto più dopo reiterate stesure di testo, dipanatesi per oltre sei mesi, da marzo a settembre 2015. Per il che si chiede che si accerti la responsabilità professionale, in capo al convenuto, con conseguente condanna al risarcimento del danno come precisato al punto sub C5…” Così come strutturata, la azione non pare accoglibile. Dalla lunga narrativa attorea, e tenuto conto, per gli effetti dell'art. 2236 cc, della particolare complessità della vicenda negoziale, sia sotto un profilo meramente tecnico, sia quanto alle difficoltà operative legate al coinvolgimento di parti, ricadenti sotto la giurisdizione di ordinamenti esteri – neppure affini al sistema civilistico nostrano – elemento, questo, di cui dà conto la stessa attrice, non è dato di comprendere quali palesi e ingiustificabili errori, il convenuto abbia commesso, nell'ambito delle valutazioni di spettanza (ovvero, le sole valutazioni a carattere giuridico, non potendosi al legale contestare profili di diversa natura, in Parte_ difetto di un know how specifico) nell'ambito della opera prestata in favore di
– avente ad oggetto la predisposizione di clausole contrattuali utili alla parte, tempo stesso conformi a legge, rimettendosi poi del tutto agli organi amministrativi della compagine la valutazione circa la convenienza o meno, di “entrare” nell'affare, nonché la successiva fase della corretta esecuzione del contratto – che certo non poteva esser di spettanza del legale qui convenuto. In particolare, posto che le doglianze attoree sembrano appuntarsi in modo speciale su due clausole, predisposte, con la consulenza del convenuto: ovvero gli articoli Parte_ 6 [nell'ambito del quale era prevista la corresponsione in favore di di un'anticipazione di valore pari al 15% del corrispettivo a fronte della consegna da parte della Società di una polizza fideiussoria a garanzia dell'importo corrisposto, e contenente la previsione del diritto della CGE ad ottenere la restituzione dell'Anticipazione in caso di 'cessazione degli effetti del Contratto'] e 23 [recante la previsione del diritto di recesso in capo alla committente, a fronte del pagamento in favore della Società dei 'Costi Organizzativi' sostenuti per i Parte_ materiali già acquistati o i lavori eseguiti, ma non, lamenta , il mancato guadagno dipendente dalla conclusione anticipata del rapporto;
punto su cui, come sopra visto, il Lodo reso tra i contraenti ha statuito, ritenendo non accoglibile la pretesa afferente a detta voce, non inserita nel testo contrattuale] deve osservarsi: nessuna delle censurate statuizioni pare recare il segno di negligenza inescusabile Parte_ del professionista – a maggior ragione avendo la stessa riconosciuto la particolare difficoltà, e la delicatezza, insite nello svolgimento delle trattative, anche in conseguenza del coinvolgimento di enti aventi sede legale all'estero. Tenuto conto che le clausole in contestazione: a) Non palesano errori in diritto, da parte del legale, essendo questi, per l'appunto, figura specialistica quanto ai soli profili giuridici, e non già sul piano della negoziazione tout court;
b) Si inseriscono in un più ampio quadro, come evincibile dalle stesse difese di parte attrice, di contrapposte richieste, concernenti la formulazione del testo, non potendosi poi ignorare il “peso politico” della Committente, rispetto ad Parte_ ente di ben più modeste potenzialità economiche, quale;
c) Ed infine, e con specifico collegamento al punto B) che precede, deve rilevarsi aver il legale qui convenuto formulato delle ipotesi contrattuali, che non integravano (e non potevano integrare) un opus perfectum, in sé compiuto ed idoneo e sufficiente a produrre ex se effetti giuridici;
esse costituivano delle proposte, da sottoporre a soggetti altri, ed al gradimento di questi, onde appare ragionevole quanto dedotto dallo CA, circa la necessità di adottare un approccio “mediatorio e diplomatico”, al fine di ottenere non già le migliori condizioni ASSOLUTE, bensì le migliori condizioni POSSIBILI, Parte_ tenuto anche conto della debolezza contrattuale di , rispetto all'ente straniero, economicamente ben più prestante, che sovraintendeva alla conclusione del subappalto. Infine, per quanto dato evincere in atti, deve affermarsi essere i danni, qui lamentati dalla parte attrice, frutto di un patologico andamento dei lavori, di cui al subappalto, e di una burrascosa gestione dei rapporti con la controparte, aspetto che va semmai imputato agli organi Parte_ amministrativi della , e certamente non allo CA. La domanda avverso il quale, riguardata sotto i parametri di cui agli artt. 1223, 1176, 2236 cc, manca dunque dei necessari requisiti: sia perché non riscontrabili, a carico del convenuto, inescusabili negligenze professionali, nella fase della contrattazione preliminare alla conclusione dell'accordo; sia perché da negarsi un nesso causale diretto ed immediato, in relazione ai nocumenti dedotti da parte attrice. Parte_ La reiezione delle domande di importa l'assorbimento della domanda di manleva, svolta dallo CA, avverso la assicuratrice, le cui spese di lite
[essendosi la chiamata del terzo resa necessaria, in conseguenza della tipologia di Parte_ domanda dell'attore] debbono esser allocate in danno di . Lo CA ha per suo conto svolto domanda riconvenzionale. In particolare, nella propria comparsa di risposta, ha dedotto:
“6. In via riconvenzionale (tanto in via di azione quanto di eccezione): la mancata corresponsione dei compensi spettanti all'avvocato CA. Parte_ ha intrapreso il presente procedimento avanzando pesanti accuse nei confronti dell'avvocato CA, senza però aver ottemperato al pagamento del corrispettivo per le diverse attività da questi prestate. Specificamente, non risulta corrisposto il compenso concordato in relazione a: i. Attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale prestata per il recupero del credito contro la MA e la ulminata nel raggiungimento della Transazione (dedotto CP_7
l'acconto pagato e fatturato con ft. n. 323 del 12/12/2014. Per tale attività, su proposta dell'1/04/2015 era stato concordato in data 11-15/09/2015 (doc. 22) l'importo di € 22.500,00 oltre a rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA come da pro forma n. 85 del 4 maggio 2015 della oggi disciolta associazione professionale si produce (doc. 23). Parte_7 CP_8 Parte_ La ha co %, CPA ed IVA (per un tot € 9.218,40), come da fattura 275 del 30/12/2015 della disciolta
[...] che si produce (doc. 24): residua, pertanto, un credito a favore Parte_7
4.436,79 al netto della ritenuta d'acconto. Con le e-mail 11- 15/09/2015 il legale rappresentante di , riconoscendo il Controparte_9 debito, ne aveva proposto il pagamento itarsi a saldare soltanto la prima a dicembre 2015, poi fatturata appunto dall'associazione. ii. Attività di assistenza nell'ambito del procedimento arbitrale: le parti hanno pattuito un compenso fisso ((art. 4.1. (i) Componente fissa di onorario) pari ad € 25.000,00 oltre a rimborso forfettario spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22% da ripartirsi al 50% con il co-difensore avv. Gramaglia e pertanto pari ad € 12.500,00, oltre a spese generali e oneri accessori e un compenso variabile (c.d. palmario) di natura premiale (art. 4.1. (i) Componente variabile o premiale di onorario) pari al 12% Parte_ di qualsiasi somma riconosciuta a favore di nel Lodo Arbitrale, oltre a spese generali e oneri accessori come da incarico sottoscritto in data 4/08/2016 che si produce (doc. 25). Nulla è stato pagato al professionista, che ha svolto un'imponente mole di lavoro redigendo insieme al collega tutti gli atti del procedimento. Parte_ Il ha riconosciuto dovuti ad € 234.314,78 oltre ad € 60.000,00 per Pt_5 complessivi € 294.314,78 il cui 12% corrisponde ad € 35.317,17: 2 = 17.658,89 oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA. (doc. avv. n. 4). Sono pertanto dovuti Parte_ da all'avv. CO CA l'importo di € 14.436,79 a saldo delle attività svolte ante Transazione 2015, al netto di ritenuta d'acconto; l'importo di € 12.500,00 oltre oneri quale componente fissa di onorario per l'attività svolta in sede arbitrale;
€ 17.658,89 a titolo di compenso premiale all'esito dell'arbitrato; e quindi al complessivo importo di € 30.158,89 oltre spese generali e oneri accessori, e complessivi € 37.068,90 al netto di ritenuta fiscale. L'esponente, peraltro, ha già avanzato tale richiesta di pagamento in sede di Parte_ negoziazione assistita, senza ottenere alcun riconoscimento da parte di nonostante le convenzioni stipulate. In questa sede, dunque, l'esponente, in via riconvenzionale, tanto di azione quanto Parte_ di eccezione, domanda l'accertamento dell'inadempimento di all'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto all'avvocato CO iola per le sue prestazioni professionali e la conseguente condanna della società a pagare la somma complessivamente dovuta di € 51.505,69 al netto di ritenute fiscali, ed oltre a interessi sino al saldo.” Parte_ Sul punto, ritiene inesistente la pretesa creditoria avanzata dallo CA, deducendo:
“Vero è che il convenuto ha prodotto le pratiche relative alle azioni, promosse nei confronti delle società, MA e (già descritti nella prima parte della odierna Pt_4 narrazione): qui ricordiamo solo trambe le imprese, nel 2011, affidavano a Parte_ la realizzazione di collocazione di pavimenti, rivestimenti e finiture in materiale eo naturale, nonchè la progettazione esecutiva engineering dei sistemi applicativi ad altissima tecnologia;
senonchè, a causa del protrarsi, da parte delle Parte_ suindicate società, di incresciosi e reiterati ritardi nei pagamenti, maturati da si resero necessarie talune azioni di recupero, terminate poi culminate con l'atto di Transazione 9 marzo 2015. Invero, proprio da una verifica contabile, stante anche alle comunicazioni intercorse tra l' Avv. CO CA e , Rappresentante Legale e Liquidatore di Parte_2 Parte_
si ha modo di com le richieste, avanzate dal convenuto, iono alquanto destituite di fondamento per l'avvenuto previo pagamento delle parcelle. Sembra davvero che l' Avv. CO CA abbia richiesto due volte gli stessi importi oppure, per dimenticanza, ha omesso di ricordare di aver ricevuto il puntuale pagamento dalla Società Controparte_10 Parte_ partecipata da Sul punto ci corre l'obbligo di ricordare come, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta e secondo quanto emergerà, all'esito dell'espletanda istruttoria, fu proprio l'Avv. CA a chiedere al Dott. Arch. di poter far Pt_2 fatturare a compagine societaria londinese taluni compensi, p svolte (per Parte_ Parte_ conto di , ad altra società che non fosse Appaiono davvero confuse (con relativa dimenticanza) le richieste, da parte dell'Avv. CO CA, di pagamenti, già avvenuti, in ordine a parcelle, riferite direttamente all'Avv. CO CA, con versamenti eseguiti, da parte della Società partecipata Controparte_10 Parte_ da in sterline (che al cambio con l'Euro hanno generato una discrasia in eccesso di Euro 200 a favore dell'Avv. CA), a far tempo dal 28 aprile 2015 al 25 gennaio 2016, di complessivi Euro 28.426,30 (maggiore dei richiesti 28.268,81 come Parte_ da Nota Pro Forma n. 85 del 4 maggio 2015 (Doc. 39 Fascicolo della
[...]
(Associazione professionale disciolta a dice 2020). Parte_7
Precedentemente alla Nota del 4 maggio 2015, con email del 1 aprile 2015 Per_4
(Doc. 40 Fascicolo AMG), l' CA dava indicazioni - così almeno appare
- in ordine al pagamento sia per le pratiche MA e CA.RI sia per la consulenza e redazione del Contratto, inerente il Progetto Mormon Complex, precisando versamenti e soggetti cui fatturare (tra questi anche la che, pur Controparte_10 non essendo propriamente mai stata assistita dall'Avv. CO CA, tra l'altro, in qualità di membro dello ha eseguito a Parte_7 compagine societaria londine ttività eseguite, Parte_ di fatto, in favore di (Doc. 41 Fascicolo AMG). Dai rilievi contabili rge pure che allo Parte_7
(all'epoca partecipata anche dall'Avv. CO CA), per le attività rivendicate dal convenuto, nella Comparsa di Costituzione, sono stati complessivamente versati, a dicembre 2014, Euro 4.561,39, nonché Euro 10.943, 40 da aprile a dicembre 2015 (Doc. 42 Fascicolo AMG). Alla luce di quanto sopra emerge chiaramente l'avvenuto pagamento di tutte le spettanze richieste: da un lato, Euro 28.426,30, direttamente all' Avv. CO CA, con pagamento in sterline da parte di Società terza (pur se mai assistita dal convenuto) cui sono state imputate le fatture;
dall'altro, Euro 15.487,69 alla (di cui pure faceva parte l' Avv. CA). Parte_7 e della produzione offerta, il compenso richiesto dal convenuto: se così non fosse, significherebbe che l'Avv. CO CA doveva essere pagato doppiamente per le medesime attività svolte, in spregio sia alla legge fiscale, nazionale e internazionale, sia alla Legge Professionale e al Codice Deontologico. Ci si trova in presenza, perciò, di una vera confusione sulle ragioni di credito che controparte vorrebbe far valere, per giunta in presenza di un conclamato pagamento già eseguito, sia pure fatturato all'estero, da compagine (estera) sconosciuta a società (italiana), in relazione alla quale l'Avv. CA non ha mai svolto, in alcun modo, attività professionale. Non si vuole gridare allo scandalo. Talora ci si può confondere con fatti avvenuti nel passato. Parte_ Permane, tuttavia, la perplessità con cui si è sviluppato il rapporto tra (e il Liquidatore ) e l' Avv. CO CA. Parte_2
La medesi i ravvede nell'altra richiesta di compensi per la pratica Arbitrato laddove l'Avv. CO CA è stato affiancato da altro Difensore: gli esiti dell'Arbitrato sono stati ampiamente descritti nell'Atto di Citazione cui si rimanda. Anche alla luce degli esiti del giudizio arbitrale, emerge come la richiesta di compenso dell'Avv. CO CA sia, in qualche modo, sfornita di fondamento e ciò in considerazione della puntuale interpretazione di quanto concordato ab origine. L'assoluta confusione delle richieste di pagamento, l'incapienza dei diritti di credito per cui si eccepisce da un lato la prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli Artt. 2956 e 2943 c.c., e dall'altro l'avvenuto pagamento anzitempo dei compensi: tutto ciò lascia a dir poco perplessi in ordine ad una vicenda - il pagamento dei compensi professionali e la verifica puntuale dei pagamenti ricevuti - per cui ogni singolo professionista è tenuto a rispettare, tenendo conto sia il rapporto precipuo con il proprio assistito sia le prescrizioni che Legge professionale e Deontologia impongono. E tanto più vale un siffatto assunto se si pensa che le pretese creditorie sono state fatte valere, da parte dell'Avv. CA, per la prima volta, solo, all'interno di una Causa Ordinaria di responsabilità professionale, pretese creditorie che, in qualche modo, proverebbero la poca cura del convenuto nel non aver richiesto, nel tempo giusto, al Cliente somme per presunti compensi mai avanzati neppure al momento delle dismissioni del mandato;
compensi di cui si chiede il pagamento “doppiamente”, poichè già pagati, in Italia e in Inghilterra, secondo la volontà espressa dal convenuto, visto che, con il cambio in Parte_ sterline, ha dovuto sborsare somme maggiori. Assenza, dunque del diritto di credito dell'Avv. CO CA rispetto a compensi che abbiamo dimostrato per tabulas pagati e/o per cui è intervenuta la prescrizione ex art. 2956 in considerazione della quasi totale confusione della richiesta avanzata, in via riconvenzionale…” Ancora una volta, a parere dello scrivente, la prospettazione attorea non è convincente.
E' anzi pacifico esser intercorsi tra le parti plurimi rapporti giuridici, esulanti dalla sola attività di consulenza prestata ai fini della conclusione del Contratto di subappalto di cui alla citazione.
Lo CA ha tuttavia in questa sede azionato i soli crediti afferenti alla detta attività di consulenza, escluso il riferimento a prestazioni altre (che pacificamente Parte_ furono rese, anche in sede giudiziale, in favore di ).
Indicando anche con precisione i parametri economici di riferimento.
Parte attrice ha invocato pagamenti, perfezionatisi in favore dello CA, ma non è in grado di ricollegare con certezza e precisione i detti spostamenti di denaro al credito qui azionato – piuttosto che agli altri rapporti intercorsi tra le parti.
Onere gravante sulla asserita debitrice, ex art. 1218 cc, essendo:
a) Pacifico che il convenuto abbia svolto la attività stragiudiziale invocata, che Parte_ invero è descritta proprio da nel suo atto introduttivo, sebbene per fini giuridici differenti;
b) Necessario che, sussistendo differenti rapporti tra le parti, il debitore provi con assoluta precisione la imputabilità dei pagamenti dedotti, alla opera professionale qui in discussione, e non ad altre, date le varie prestazioni svolte dallo CA nel corso del tempo, e la lunga collaborazione venuta a Parte_ maturare tra ed il professionista convenuto;
prova dell'esatto adempimento monetario che, a parere di chi scrive, NON è stata fornita nella presente sede;
peraltro incorrendosi da parte attrice in giuridica contraddizione, laddove, da un lato, si svolge contestazione sull'an e sul quamtum della avversa pretesa (vedi pag. Parte_ 10 di memoria n. 1, art.171-ter cpc, di ) e dall'altro, invocandosi prescrizione presuntiva [tanto essendo incompatibile con le contestazioni di cui sopra] in riferimento, peraltro, a crediti, discendenti da atto scritto, ciò che vale in sé ad escludere la operatività della prescrizione presuntiva stessa. In ultima analisi, l'avv. CA chiede qui soddisfazione delle spettanze, afferenti alla attività stragiudiziale resa nell'ambito delle trattative finalizzate alla conclusione del Contratto, laddove Controparte non ha potuto provare di aver soddisfatto, specificamente, dette voci di credito dello CA, la cui domanda riconvenzionale va dunque accolta.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
ogni altra istanza, difesa, eccezione, conclusione disattesa,
Rigetta le domande attoree;
In accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna la attrice al pagamento, in favore dell'avv. CA CO, di € 51.505,69, al netto di ritenute fiscali, ed oltre agli interessi come dovuti sino al saldo effettivo;
Dichiara assorbita la domanda di manleva, avverso parte terza;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite di:
avv. CO CA (C.F. , che liquida in € 26.200 per compenso, oltre C.F._3 accessori tutti;
(P.I. ), che liquida in € 14.000 Controparte_1 P.IVA_1 per compenso, oltre accessori tutti.
Asti, 10.11.2025 il gi dott Perfetti
, iscritta al n. 00233610047 nel Registro Imprese di Cuneo, con Parte_1 sede in Alba (CN), Via Ognissanti n. 42, CAP 12051, in persona del Liquidatore e Rappresentante Legale Dott. Arch. , (C.F. ), Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Rescaldina (MI), via Piave n. 17, presso lo Studio dell'avv. Angela Lupo del Foro di Milano (C.F. ) che la rappresenta e difende, C.F._2 come da procura Avverso
avv. CO CA (C.F. , residente in [...], corso Fratelli C.F._3 Bandiera n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano de Filippi (C.F.
) e presso di lui ed il di lui studio in Torino Via Vassalli Eandi 38 C.F._4 elettivamente domiciliato giusta procura allegata con la chiamata in giudizio di
(P.I. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale e direzione in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del procuratore ad negotia dr.ssa
, munita dei poteri di rappresentanza legale in forza della Controparte_2 procura del 24.05.2023 in autentica di Notaio Dr. di Milano ai numeri 54.207 Persona_1 di rep. 25.241 racc., rappresentata e difesa dall'Avv. Furio De Palma del Foro di Milano (C.F. ; Pec: C.F._5 Email_1
OSSERVATO
Parte attrice propone domanda risarcitoria avverso CO Avv. CA, in relazione alla opera prestata in occasione della stipula di contratto di subappalto, chiedendo:
“In via principale nel merito: Accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale dell'Avv. CO CA, in relazione alla specifica attività di assistenza e consulenza, nella formazione e redazione del Contratto di Subappalto 3-4 settembre 2015 e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni, come indicati al punto sub C5 (danno emergente, lucro cessante e perdita di chance), oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 31/2002 dalla domanda al saldo, ovvero secondo quanto Codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, alla luce della documentazione prodotta e all'esito dell'espletanda istruttoria. In via subordinata: Accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale dell'Avv. CO CA, in relazione alla specifica attività di assistenza e consulenza, nella formazione e redazione del Contratto di Subappalto 3-4 settembre 2015 e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni, come indicati al punto sub C5 (danno emergente, lucro cessante e perdita di chance), in misura maggiore o minore, ovvero quantificati in via equitativa, ai sensi dell'Art. 1226 Cod. Civ., oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 31/2002 dalla domanda al saldo. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre oneri fiscali e rimborso forfettario.” Premessa fattuale e giuridica della ritenuta responsabilità è la consulenza prestata Parte_ in occasione della sigla di contratto di subappalto, tra e la società CP_3
[...]
Deduce parte attrice:
“A1- L'intera vicenda, che fa da cornice alla narrativa dei fatti per cui è causa, trae origine dall' per la realizzazione, in Roma, del Tempio della Chiesa di Gesù Pt_3
Cristo dei S i Ultimi Giorni (luogo di culto della comunità Mormone), composto da un complesso di edifici e di sedimi pubblici: il Tempio, la Cappella, il Centro Visitatori, l'Edificio di accoglienza per i pellegrini e il siteworks. Per la costruzione del suddetto complesso, sin da giugno 2011, l'Ente patrimoniale della Chiesa aveva concesso l'appalto al quest'ultimo Controparte_4 aveva dapprima desig AR S.C.P.A. che, a sua volta, affidava alla l'esecuzione di una parte dei Parte_4 lavori. Il , per conto dell'Ente Patrimoniale della Chiesa, designava l'americana CP_4
VCBO Architecture, con sede in South 600 East, Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America (società legata alla Committente LDS Church di Salt Lake City, di seguito, per semplicità, solo Committente americana), a provvedere alla supervisione di tutti i lavori sul Progetto Mormon Complex. Con ulteriori contratti di subappalto, rispettivamente del 2011 e del 2012, entrambe le società, MA e Pt_4 Parte_ affidavano a la realizzazione di collocazione di pavimenti, rivestimenti e finiture in materiale eo naturale, nonchè di progettazione esecutiva engineering dei sistemi applicativi ad altissima tecnologia. Senonchè, a causa del protrarsi, da parte delle società MA e di incresciosi e reiterati ritardi nei pagamenti maturati Pt_4 Parte_ da ed, in seguit ement agreement (Transazione 9 marzo 2015), si rese necessaria la revisione del (precedente) Contratto d'appalto e la redazione di un nuovo Contratto di Subappalto tra società subappaltatrice dei lavori Parte_1 di realizzazione del Tempio, e società individuata (dalla Controparte_3
Committente americana) quale Esecutrice dei Lavori. La domanda giudiziale, pertanto, verte sull'analisi del Contratto di Subappalto (di Parte_ seguito anche solo Contratto), siglato ad inizio settembre 2015, tra e
[...]
(anche questa società legata alla Committente am a Controparte_3
City), Contratto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori per la costruzione, in Roma, del Tempio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Prima di dare corso alla formazione del Contratto di Subappalto, Controparte_3
(su input della Committente americana) faceva eseguire una due diligence in
[...] Parte_
alla solidità di in funzione dell'attività che avrebbe posto in essere, due diligence che dava esito positivo. A2 - Il Contratto prevedeva:
1) lavori da eseguirsi in 24 mesi a fronte di un corrispettivo di Euro 3.852.000,00; Parte_
2) veniva riconosciuta ad un'anticipazione di pagamento pari al 15% Parte_ dell'importo contrattuale (Eur .800,00), anticipazione che avrebbe potuto impiegare per la realizzazione del cantiere e ammortizzare, nel corso dei lavori subappaltati, “una volta decorsi nove mesi completi dall'inizio degli stessi” (così l'Art.
6.01 del Contratto - Doc. 2). A3 - Dopo la sottoscrizione del Contratto di Subappalto ad inizio settembre 2015, Parte_
- pur preoccupata per la mancanza di un Cronoprogramma per scadenziare le tà di cantiere, Cronoprogramma reiteratamente richiesto e mai consegnato dall'altro contraente - dava inizio ai lavori subappaltati, che si protraevano senza alcuna contestazione e/o rilievo, da parte di solo dopo la Controparte_3 successiva rescissione unilaterale del Contrat Controparte_3 veniva lamentato un “grave difetto” sul rivestimento in materiale lapideo dell'edificio del Tempio (un fenomeno di “idrofobizzazione” nella fascia perimetrale delle lastre per effetto del quale sulla superficie esterna dell'immobile si veniva a determinare una discromia non voluta dalla Committente americana). Parte_ A4 - Più precisamente il suddetto lamentato difetto, mai contestato prima ad nel corso della gestione cantieristica, diveniva motivo pretestuoso, per CP_3 per esercitare, in forza dell'Art. 23 del Contratto, il 20 ma
[...] recesso unilaterale e richiedere (successivamente) la risoluzione contrattuale per inadempimento.
Parte_ rispondeva negando l'esistenza di difetti dell'opera e contestando addebiti, pretestuosi e strumentali, nonchè del tutto generici e vaghi, che gli venivano mossi. intraprendeva procedura arbitrale, ai sensi dell'art. 26 Controparte_5
Parte_ oprio arbitro, il Prof. Avv. Guido Alpa, mentre nominava, proprio arbitro, il Prof. Avv. Paolo Montalenti;
infine veniva designato Presidente del Collegio il Prof. Avv. Franco Anelli), chiedendo al Collegio Arbitrale di accertare la legittimità del recesso (Art. 23 del Contratto) e, conseguentemente, di
Parte_ condannare alla restituzione dell'anticipazione, nel suo intero ammontare di
Parte_ Euro 577.80 nonché di dichiarare responsabile dei vizi dell'opera e del ritardo nell'esecuzione dei lavori (Artt. 3, 9 e 11 del Contratto), con condanna al risarcimento dei danni e al pagamento della penale.
Parte_ A6 - si costituiva nel giudizio arbitrale, chiedendo il rigetto di ogni domanda e formulando richieste di pagamento somme. A7 - Nel giudizio arbitrale, si dava corso all'espletamento di TU (chiesta da
[...]
“sull'esatto adempimento del contratto inter partes, ed in Controparte_3 ttinenti alle caratteristiche obiettive dell'opera eseguita e alla conformità della stessa alle previsioni contrattuali nonché al rispetto delle regole tecniche”. A8 - Una approfonditissima TU (veniva nominato TU il Prof. Ing. Persona_2
Ordinario di Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura al Politecnico di Milano), depositata, in data 15 aprile 2019, ha escluso in toto la sussistenza dei Con vizi dell'opera contestati da (Doc. 3). Controparte_3
A9 - Con Lodo, sottoscritto il 2 ), il Collegio arbitrale così decideva:
si accertava la legittimità del recesso unilaterale del contratto operato da
[...] Parte_
con conseguentemente condanna di alla restituzione Controparte_3 dell'anticipazione di Euro 577.800,00 oltre interessi;
esclusi i difetti dell'opera ed esclusa la violazione degli obblighi contrattuali, da Parte_ parte di all'esito della TU, si condannava a pagare, Controparte_3 Parte_ in favor le somme (oltre interessi comm ri a Euro 108.199,99 uro 81.602,81 e ad Euro € 44.591,98, a titolo di corrispettivi non corrisposti fino alla data del recesso, oltre all'importo di Euro 60.000,00 per la Con mancata predisposizione del Cronoprogramma, da parte di Controparte_3 Parte_
si respingeva ogni altra domanda di sia in ordine alla richiesta di pagamento dei costi organizzativi (quantificati in Euro 1.008.000,00) e ciò sul presupposto che Parte_
“non ha diritto di percepire l'intera somma del costi organizzativi stimati per l'esecuzione del lavori subappaltati ma solo quelli maturati fino alla data del recesso del 25 maggio 2016” (pag. 76 - Doc. 4), sia in ordine alla richiesta di Pt_5 risarcimento del “danno per ma guadagno” e ciò sul presupposto che, nel Contratto, “nulla è previsto in ordine alla risarcibilità del mancato guadagno (pag. 78
- Doc. 4). Pt_5 Parte_
- Il Lodo veniva impugnato da avanti la Corte di Appello di Milano: la Parte_ sentenza (Doc. 5) respingeva l'impugnazione sotto tutti i profili fatti valere da sul presupposto che “l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 ha carattere di impugnazione limitata”, e consente al giudice dell'impugnazione un solo mero controllo degli “errori in procedendo o in iudicando” (così a pag. 8 della Sentenza). A11 - AMG ricorre avanti la Corte di Cassazione (Doc. 6): pende pertanto il relativo giudizio. Parte_ A12 - Nel giudizio arbitrale è stata assistita dagli Avvocati CO CA e Dario Gramaglia, mentre, pe dizi avanti la Corte d'Appello di Milano e avanti la Suprema Corte di Cassazione la Società attrice si è avvalsa del patrocinio del Prof. Avv. Giuliano Scarselli…” Lamenta inoltre parte attrice:
“Tanto premesso in fatto, si osserva in Diritto C - Alla luce dei fatti sopra descritti ai punti sub A e sub B, dopo aver evidenziato taluni elementi di fatto relativi alla complessa formazione del Contratto di Subappalto, valgano, in questa sede, alcune preliminari riflessioni. C1 - In primis, dallo studio della copiosa documentazione che, per semplificare la lettura e in considerazione della complessità della vicenda, si è preferito talora Parte_ riportare, nel presente Atto difensivo (email del Legale Rappresentante di e dell'Avv. CA), emergono elementi di grave importanza: Parte_
da un lato, (nella persona del Legale Rappresentante e dei Parte_2 suoi collaboratori) ha puntualmente fatto richiesta all'Avv. CA di precise tutele, soprattutto relativamente alla fase esecutiva (tecnica e di pagamento) e alla fase di uscita del Contratto;
Parte_
dalla lettura puntuale del punto sub B6 (relativo alla corrispondenza tra e il convenuto) emerge che insistentemente la Società attrice (nella persona Pt_2
) chiedeva maggiore tutela giuridica per l'eventuale interruzione/sospensione
[...] ri;
sin dalla comunicazione 17 marzo 2015 (Doc. 7 riportata in parte al punto sub B6), ancor prima che giungesse la prima Bozza del Contratto, aveva Parte_2 manifestato all'Avv. CA di farsi trovare pronto al fin miglior Parte_ Contratto possibile che tutelasse la posizione di addirittura, nella comunicazione del 27 luglio 2015 (Doc. 16 al punto sub B6), in un tempo già consumato di formazione del Contratto, , rileggendo la Parte_2
Bozza di revisione, inviata da precisava come la bozza Controparte_3 contenesse la “peggiore” revi lmente in guardia l'Avv. CA delle molte criticità e mancanze tra cui le problematiche dei pagamenti, l'uscita dal Contratto, l'assenza di un Cronoprogramma che controparte doveva redigere e allegare al Testo contrattuale;
per converso, stante quanto emerge dalla documentazione in atti ed in particolare nella email 28 luglio 2015 (Doc. 18), l'Avv. CA informava la Cliente che avrebbe provveduto ad inserire le opportune modifiche, secondo quanto ricevuto da Pt_2
e dai suoi collaboratori;
[...] sieguo della lettura delle email, sconcerta non poco che last minute - a quasi 20 giorni dalla conclusione definitiva del Contratto di Subfornitura - il Legale Rappresentante della Società attrice, Dott. Arch. , scriva l'email del Parte_2
17 agosto 2015 (Doc. 19 riportata al punto sub e all'Avv. Dodaro, Legale della Committente americana (a latere, non essendo parte del Contratto), al fine di fare chiarezza su alcune questioni contrattuali;
il fatto in sé, pur nell'assoluta irritualità, per le regole deontologiche, stigmatizza quanto meno la non presenza di un supporto legale che si contrapponga alle istanze dell'altro contraente, a prescindere dalla presenza a latere della Committente americana. Va detto che, con la presenza (a latere) della Committente americana - che, lo si ripete ancora una volta, non era parte ufficiale del Contratto di Subappalto - non è stato certamente una passeggiata l'iter di formazione e redazione di un articolato di clausole, scritte in lingua italiana e in lingua inglese, ma con riferimenti esclusivamente alla Legislazione italiana. Almeno così apparentemente. Di fatto, ci sia consentito ribadire, in questa sede, che, forse la complessità delle clausole del Contratto è stata anche originata dalla (non ufficiale) presenza della Committente americana, assoggettata a prassi commerciali e Legislazione appartenenti al sistema di Common Law che, come noto, si contrappone ai sistemi di Civil Law, a cui pure appartiene il modello legislativo italiano. Parte_ Dalle conversazioni email tra , Legale Rappresentante di e l'Avv. Parte_2
CO CA, emerge inc la difficoltà, formale e so iale, di interfacciarsi con una controparte americana che non era parte del Contratto di Subappalto: per questo la Società attrice si era rivolta ad un Legale, per essere assistita nella formazione e redazione di un Elaborato di clausole giuridiche non di facile comprensione, tanto più con un interlocutore straniero, assoggettato e
“abituato” a prassi e clausole commerciali differenti. Fatte queste riflessioni, certamente non si può ignorare che il Contratto è stato redatto secondo la Legge italiana in vigore e, pertanto, non si poteva non rispettare la normativa che il Codice Civile fa riferire al contratto di Appalto, normativa, che si applica anche al contratto di Subappalto. Né si potrebbe ritenere che, per il caso de quo, si possa invocare il principio del “ne bis in idem”, solamente perché pende un giudizio di Cassazione che prende origine da un Lodo arbitrale che ha statuito (tra Parti processuali diverse) sul Contratto di Subappalto 4-7 settembre 2015. Semmai si potrebbe evidenziare che proprio, in conseguenza del Lodo arbitrale e dei successivi gradi di impugnazione, la Società attrice si è accorta delle mancanze di tutele ricevute all'interno del Contratto de quo, nonostante si sia avvalsa dell'assistenza e della consulenza dell'Avv. CA. D'altro canto, è evidente che, Parte_ se avesse avuto, nella propria divisione societaria, un Ufficio di Consulenti legali int di certo non si sarebbe servita, per la redazione di un contratto, di un Legale esterno a cui ha dovuto riconoscere il compenso per l'opera professionale per l'assistenza in materia contrattuale. C2 - Tre essenzialmente le questioni giuridiche:
La responsabilità professionale dell'avvocato e la Giurisprudenza
L'attività di assistenza stragiudiziale per la redazione del Contratto di Subappalto Nesso di causalità e danno patito (con relativo calcolo) Di seguito l'analisi dei singoli punti. C3 - La responsabilità professionale dell'avvocato e la Giurisprudenza Alla base della responsabilità professionale dell'avvocato c'è il contratto che lega il Legale al Cliente: in forza di tale contratto, l'avvocato si impegna a prestare, in favore del proprio Assistito, opera professionale (che potrà essere sia giudiziale che stragiudiziale). La responsabilità professionale dell'avvocato - la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato (per una migliore disamina, in tema di obbligazioni, M. BIANCA, Diritto civile. L'obbligazione, 4, Milano, Giuffrè, 1993, 71 ss.) - presuppone la violazione di un dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, Cod. Civ., alla natura dell'attività esercitata (in tal senso Cass. Civ. 1/10/2018 n. 23740). La responsabilità professionale dell'avvocato trova la sua fonte negli artt. 1176, 1218 e 2236 del Codice Civile: in particolare, l'imperizia del Legale è configurabile allorchè egli ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolva in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità; e così anche la provata scelta di una determinata strategia processuale può essere fonte di responsabilità (Cass. Civ. 10/06/2016 n. 11906). Recita l'art. 1176, comma 2, Cod. Civ.: “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. Per individuare, dunque, la diligenza dell'avvocato occorre fare riferimento, non alla diligenza del buon padre di famiglia, bensì a quanto stabilito dall'art. 1176, comma 2, Cod. Civ. (Cass. Civ. 16/02/2016 n. 2954): la violazione di tale Articolo comporta inadempimento contrattuale del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per colpa lieve, fatta eccezione, nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (Cass. Civ. 22/03/2017 n. 7309; Cass. Civ. 15/12/2016 n. 21894), posto che, in tale ipotesi, la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi solo in caso di dolo o colpa grave. Ed ancora: la responsabilità dell'avvocato non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, ma sussiste solo nel caso in cui “l'inadempienza dello stesso sia causalmente rilevante sull'esito della controversia“(ex pluribus, Cass. Civ. 16/05/2017 n. 12038; Cass. Civ. 15/12/2016 n. 25894; Cass. Civ. 13/11/2015 n. 23209). Più concretamente, la prova del nesso di causalità non deve essere raggiunta in termini di certezza e neppure di alta probabilità: è sufficiente, invece, che, l'esito favorevole della controversia, nell'ipotesi di condotta adempiente dell'avvocato, risulti “più probabile che non”. Non basterebbe, pertanto il mero errore o l'omissione ad integrare la responsabilità dell'avvocato, in quanto il Cliente deve dare la prova che, in assenza di quella condotta (colpevole), si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e più favorevole della lite (Cass. Civ. 10/11/2016 n. 22882). Per poter essere risarcito da un avvocato che ha svolto, con poca diligenza, il mandato, quindi, il Cliente non può limitarsi a dimostrare tale circostanza ma deve provare che dal “non adempimento dell'attività professionale gli è derivato un danno” (Cass. Civ. 16/05/2017 n. 12038). Il danno risarcibile, pertanto, non può essere confuso con l'inadempimento: per converso, è onere del Cliente dimostrare che la sua domanda giudiziale, ove correttamente formulata e sostenuta dall'avvocato, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento. Occorre evidenziare che può costituire fonte di responsabilità professionale, dando luogo al risarcimento del conseguente danno, anche la scelta processuale del legale (Cass. Civ. 2/07/2010, n. 17506). In tema di responsabilità dell'avvocato, l'attività stragiudiziale si valuta allo stesso modo in cui è valutata l'attività giudiziale. Vero è che sia nell'attività giudiziale che in quella stragiudiziale, è il Cliente a dolersi con il Legale di non avergli procurato o di non avere conseguito un risultato prognosticamente utile e ciò quale conseguenza di una prestazione negligente: non vi è pertanto differenza fra le due ipotesi (Cass. Civ. 29/09/2017 n. 22849). Questo, in estrema sintesi, l'orientamento consolidato della Suprema Corte che talora ha ispirato i Giudici di Tribunali e di Corti d'Appello. C4 - L'attività di assistenza stragiudiziale per la redazione del Contratto di Subappalto Avendo riguardo al caso che ci occupa, dall'esame della copiosa documentazione, Parte_ con focus specifico sul Contratto di Subappalto per la cui stesura la società si è avvalsa dell'assistenza e della consulenza dell'Avv. CA, sono emer une criticità di natura professionale. Come già ricordato, la domanda di responsabilità professionale non può che vertere sull'esame del Contratto di Subappalto, in relazione all'assistenza ricevuta dall'odierno convenuto. Giova ricordare come la valutazione di eventuali condotte professionalmente negligenti non potrebbe prescindere dall'esame anche dell'intera vicenda processuale (non ancora conclusa, pendendo giudizio in Cassazione), pur tuttavia, in siffatto contesto, l'indagine per verificare l'inadempimento professionale dovrà essere espletata indipendentemente dalle risultanze procedurali, già emerse e che emergeranno nell'attuale impugnativa in Cassazione, senza sovrapposizione di sorta Parte_ e valutando esclusivamente il rapporto professionale intercorso tra e l'Avv. CA. Fatte queste premesse metodologiche, di seguito qualche precisazione in ordine alla tipologia di Contratto redatto e sottoscritto dalle Parti. Come noto, il Subappalto è un contratto derivato dall'originario contratto di Appalto, con il quale l'appaltatore affida ad un terzo l'esecuzione dell'opera o del servizio, a lui direttamente ordinata dal committente. Per avere un contratto di Subappalto è necessario preliminarmente che vi sia l'Appalto originario, dal quale il subcontratto si distingue perché autonomo, pur se ad esso correlato e accessorio, tanto da seguirne le sorti anche in termini di validità. Pur derivato e accessorio rispetto al contratto principale, il Subappalto conserva una propria autonomia e identità in base alla quale non esistono rapporti diretti tra il committente principale e il subappaltatore, non potendo l'uno agire direttamente nei confronti dell'altro e rimanendo a carico dell'appaltatore la responsabilità per il compimento dell'opera o del servizio nei confronti dell'appaltante originario. Il contratto di Subappalto non determina il sorgere di diritti od obblighi reciproci tra committente originario e subappaltatore, nemmeno a volerne ipoteticamente ritenere la sussistenza per via del consenso espresso dal primo all'esecuzione delegata dei lavori, necessaria soltanto a rendere valido ed efficace il Subappalto nell'ambito del quale il subappaltatore deve rispondere del proprio operato solo all'appaltatore- committente. Pur ricevendo attenzione dal Legislatore in un'unica disposizione (Art. 1656 Cod. Civ.), il contratto di Subappalto segue la disciplina codicistica prevista per il contratto d'Appalto, disciplina contenuta nel Codice Civile, Libro IV Delle obbligazioni, Titolo III, Capo VII, Artt. 1655-1677. Nel caso che ci occupa, come già rilevato alla narrativa dei fatti sub A e sub B, sono emerse alcune criticità di un certo rilievo principalmente con riguardo specificamente all'Art. 6 (Pagamenti) e all'Art. 23 (Recesso unilaterale clausola risolutiva espressa) del Contratto di Subappalto. Nella descrizione dei fatti, si ricorda che oltre ad esercitare Controparte_3 il recesso, in data 20 maggio 2016, ha ata restituzione di quanto anticipato, in forza dell'Art. 6, pari “al 15% (quindici per cento) del prezzo Contrattuale”: su come concepire tale “Anticipazione di prezzo”, l'interpretazione data, nel Lodo, è di un mero “acconto sul prezzo”. Non giovano, al riguardo, digressioni interpretative tra “acconto sul prezzo” o somma Parte_ data “a titolo di caparra”: una cosa è certa e cioè che che pensava fossero state appuntate tutele giuridiche ad hoc, ha subito il recesso unilaterale, da parte della contraente italiana e, all'esito del Lodo, ha dovuto restituire la somma incamerata a titolo di “Anticipazione sul prezzo”. E non solo! Prima della sottoscrizione del Contratto de quo, in relazione alla suddetta Parte_
“Anticipazione sul prezzo”, ha dovuto consegnare a una Controparte_3
Fideiussione (per Euro 57 ,00) a “garanzia del ri ” e
“valevole per tutto il tempo in cui l'Anticipazione resterà in essere” (Art.
6.2 Contratto Subappalto - Doc. 2). Giova, in questa sede, riportare la Comunicazione via email 24/05/2016, ore 11:01 (Doc. 24), da parte dell'avv. CO CA, e diretta a (e ai Parte_2 Parte_ collaboratori di il Direttore Tecnico , Controparte_6 Per_3 all'indomani, si fa per dire, del recesso unilaterale comunicato, con Pec 20/05/2016, da Controparte_3
“ Pt_2
Dal mio punto di vista, come detto, l'obiettivo realistico nostro deve essere quello di ostacolare la loro richiesta di recupero dell'anticipazione e di usare la leva dei Costi Organizzativi/interpretazione autentica del 6.04 al fine della compensazione tra le due voci;
se dovesse arrivare qualcosa in più tanto meglio;
è ovviamente ambiremo a recuperare aprile e maggio. Pur avendo chiesto nella Pec, abbiamo pochissimo spazio per chiedere danni diversi (mancato utile, e altro) in quanto il contratto non lo prevede. Ribadisco che a mio modo di vedere la tattica deve essere quella di attendere che siano loro a intraprendere la procedura arbitrale, non noi. Anche perché sono loro a doverla avviare se vogliono incassare la garanzia”. La sopra riportata Comunicazione dell'Avv. CA si inserisce nella fase di uscita del Contratto, in un tempo successivo alla formazione e redazione del Contratto di Subappalto che, come ricordato, è avvenuta da marzo a settembre 2015. Rileggendo questa Comunicazione, emerge inconfutabilmente che l'odierno convenuto era ben consapevole che non presentasse margini di tutela legale l'articolato di clausole contrattuali, per la cui redazione, un anno prima, nel 2015, la Parte_ società si era avvalsa dell'assistenza e consulenza dell'Avv. CA. A dire il vero, ril do il testo della suindicata Comunicazione 24/05/2016, sembra quasi che, all'esito del recesso unilaterale esercitato da l'odierno Controparte_3 convenuto esaminasse un Contratto “diverso”, re to per cui Parte_ pure aveva svolto, un anno prima, l'opera di assistenza, in favore di Questo almeno appare da una banale lettura del testo della Comunicazione di maggio 2016. Di sicuro la Comunicazione/email 24/05/2016 - ex post factum - appare alla stregua Parte_ di parere interpretativo sulle clausole del Contratto di Subappalto per cui si era avvalsa, un anno prima, dell'opera professionale dell'Avv. CA. Parte_ Non si comprende come il convenuto non possa aver avvertito la Cliente un anno prima, sulle conseguenze di una (non adeguata) tutela legale: perché solo il 24 Parte_ maggio 2016 l'Avv. CA evidenzia ad di precise mancanze di tutela e dell'impossibilità a vedersi riconosciute so a vario titolo dovute? Perché un (quasi) parere ex post e non, per contro, ex ante ovverossia in un tempo precedente la redazione e sottoscrizione del Contratto di Subappalto, siglato ad inizio settembre 2015? E tanto più vale un siffatto assunto, se si pensa che la complessa operazione di realizzazione del Progetto Mormon Complex avesse la presenza di una controparte americana che non era Parte del Contratto medesimo: al riguardo, forse, sarebbe stata più utile una maggiore diligenza e informazione, non solo in relazione alla conoscenza della normativa italiana, in materia di Appalto (e Subappalto), bensì con un surplus di attenzione alle prassi commerciali oltreoceano. Senza voler cadere nei bizantinismi del diritto, stupisce non poco come l'Anticipazione del Prezzo sia stata tradotta in inglese semplicemente “advance payments” cioè acconto pagamento e non sia stata individuata, in italiano, una formulazione che giuridicamente comprendesse altro istituto. Ex post sicuramente l'Art. 6 del Contratto de quo appare contraddittorio e inefficace Parte_ a tutelare il contraente che pure doveva ricevere, da Controparte_3
Euro 577. 0, somma data a titolo di “Anticipazione su previsione contrattuale stride ancor più laddove, proprio al termine del comma di cui all'Art.
6.02 del Contratto, si legge “L'Anticipazione è rimborsabile immediatamente in caso di cessazione degli effetti del presente contratto”. Va, tuttavia, rilevato come tale disposizione contrattuale (l'intera disposizione dell'Art. 6 del Contratto Subappalto) stride ancor di più se solo si legge il successivo Art. 23 (Recesso unilaterale Clausola risolutiva espressa): proprio in forza di tale Articolo, ha esercitato il recesso unilaterale. Controparte_3
Nel Cont gge testualmente:
Art. 23.01- L'Esecutrice dei Lavori ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente subappalto con preavviso scritto di 5 giorni;
Art. 23.02 - Nei casi previsti dall'Art. 23.01 l'Impresa Subappaltatrice avrà diritto al solo pagamento dei Costi Organizzativi e dei corrispettivi per i Lavori eseguiti sul Cantiere o già acquistati come da appropriata documentazione approvata dall'Esecutrice dei Lavori, fino al momento del recesso. Il recesso unilaterale, previsto all'Art. 23.01, è legittimo ed è previsto dalla Legge, in particolare, dall'Art. 1671 Cod. Civ., disposizione quest'ultima che individua un'ipotesi di diritto potestativo. In un contratto di Appalto (e di Subappalto) il committente è sempre libero, anche se i lavori sono già iniziati, di esercitare il diritto di recesso che l'Art. 1671 Cod. Civ. gli riconosce. Si rammenta che l'esercizio del diritto di recesso è svincolato da qualsiasi ipotesi di inadempimento dell'appaltatore e “può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente a porre fine al rapporto non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera” (Corte Appello Roma, sez. III, 09/04/2021, n. 2601). Se non diversamente regolato all'interno del contratto di Appalto, il recesso unilaterale del committente costituisce esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento che, come tale, non richiede la presenza di una giusta causa. Il committente può recedere dal contratto, anche se è stato dato avvio ai lavori (Tribunale Palermo, sez. III, 05/06/2020, n.1638). Per contro, l'Art. 1671 Cod. Civ., pur prevedendo un diritto potestativo (recesso ad nutum), aggiunge una locuzione la cui ratio è finalizzata a contemperare (rectius controbilanciare), in qualche modo, gli effetti derivanti dall'interruzione unilaterale del contratto d'appalto, ad opera del committente: “purchè tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”. Vero è che, nel nostro ordinamento, nelle prassi contrattuali e commerciali, secondo il diritto italiano, il buon senso insegna che, prima di redigere e sottoscrivere il contratto d'Appalto (e di Subappalto), sarebbe prudente ovvero consigliabile verificare se e come sia stato disciplinato l'esercizio del diritto di recesso. Certamente i contraenti possono espressamente escludere l'applicazione dell'Art. 1671 Cod. Civ.
o comunque regolare, in maniera diversa, le ipotesi in cui il recesso da parte del committente sia ammesso. Tutto questo in teoria. Ebbene, avendo riguardo al caso de quo, non si può non evidenziare come sia stata instancabile l'opera scrupolosa e fattiva di sollecitazione, sia da parte del Legale Parte_ Rappresentante di Dott. Arch. sia da parte dei collaboratori e Parte_2 dei tecnici della Società attrice, per chiedere all'Avv. CA (e ricevere) adeguate tutele per la fase di esecuzione (tecnica e per i pagamenti) e per la fase di uscita dal Contratto: si rimanda in tal senso alla lettura della copiosa documentazione già offerta, in questa sede, in riferimento alle soprarichiamate clausole contrattuali (punto sub B6 nonché i Docc. 7-9-10-12-13-16). Alla luce della normativa italiana in tema di Appalto (e Subappalto), non si può negare che l'aspetto più importante della sopracitata previsione normativa (Art. 1671 Cod. Civ.) è sicuramente quello riguardante l'indennizzo cui ha diritto l'appaltatore, indennizzo che, ex lege, dovrebbe essere calcolato complessivamente sulla base delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Conseguentemente, non potrebbe neppure andare dimenticato proprio quell'Art. 23 del Contratto di Subappalto che ha regolato l'ipotesi di un diritto potestativo (recesso ad nutum) e che, anche alla luce di tutte le Bozze di revisione (Doc. 25) del Contratto de quo, mai ha incluso il riferimento all'indennizzo da mancato guadagno. Più precisamente, in relazione alla previsione dell'Art. 1671 Cod. Civ., si ricorda che per le c.d. spese sostenute si fa riferimento solitamente ai costi sopportati dall'appaltatore, costi che non si siano tradotti in lavori eseguiti. In questa voce potrebbero rientrare, a titolo di esempio: le spese di acquisto e trasporto di materiali che non sono stati utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto e che, a seguito del rimborso, diventano di proprietà del committente;
le spese per sopralluoghi;
le spese per impianti di sorveglianza del cantiere. I lavori già eseguiti devono essere pagati integralmente dal committente in base ai prezzi pattuiti, già comprensivi del guadagno dell'appaltatore: trattasi, ovviamente, di lavori eseguiti fino al momento del recesso. Più problematica l'individuazione del c.d. indennizzo “da mancato guadagno”: per tale fattispecie la Giurisprudenza della Suprema Corte e la Giurisprudenza di Merito hanno delineato, nel tempo, una serie di criteri. Ebbene, per la Giurisprudenza consolidata, l'indennizzo” da mancato guadagno” si riferisce ai lavori non eseguiti e corrisponderebbe all'utile netto che l'appaltatore avrebbe avuto da essi (dai lavori non eseguiti), se avesse potuto portare a termine l'opera: l'utile netto è costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere. Sono esclusi i guadagni ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte (Cass. Civ., 17/07/2020, n. 15304; Cass. Civ., 11/10/2018, n. 25160, Cass. Civ., 8/03/2018, n. 5613, Cass. Civ., 3/12/2015 n. 24632; Tribunale Latina, Sez. I, 27/07/2018). A questo criterio, consolidato in Giurisprudenza, la Dottrina aziendalista ha aggiunto un ulteriore criterio di calcolo - il cd. margine di contribuzione - stimabile in via forfettaria in una misura oscillante tra l'8% e il 10% del valore del contratto. Ebbene: dalla lettura dell'Art. 23.02 del Contratto di Subappalto emerge, in modo inequivocabile, che nessuna previsione di indennizzo “da mancato guadagno” è stata inserita, né vi è traccia alcuna di possibile indennizzo forfettario o calcolabile al futuro. Vero è che i contraenti hanno, in generale, il potere di derogare alla normativa di riferimento: in caso di clausole contrattuali ben precise, le pattuizioni contrattuali prevalgono sulla Legge. All'interno del Contratto, dunque, la normativa italiana del recesso unilaterale non viene presa in considerazione, né con previsione esplicita, né indirettamente con clausole di rimando generico all'Art. 1671 Cod. Civ. o, come nella prassi commerciale, con locuzioni “Per tutto quanto non previsto, si rimanda all'Art. 1671 Cod. Civ.”. Parte_ E proprio in tal senso si è pronunciato il Lodo, non riconoscendo alla il “mancato guadagno”, atteso che, nel Contratto, “nulla è previsto in ordine all rcibilità del mancato guadagno (pag. 78 - Doc. 4). Pt_5
La mancata previsione di u nnizzo da mancato guadagno non è cosa di poco conto, visto che le conseguenze di un'interruzione di rapporto contrattuale, a seguito di recesso ad nutum, possono cagionare cadute di lavoro e di prestigio all'interno della vita di una impresa: senza un paracadute legale - come l'indennizzo da mancato guadagno - difficile affrontare le conseguenze di un recesso unilaterale. Firmato Da: Angela Lupo Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: be434f 25 D'altro canto, come insegna la Suprema Corte, non è sostenibile un recesso ad nutum senza previsione di un indennizzo da mancato guadagno, in quanto contrastante con i canoni di comune ermeneutica contrattuale: in tal senso, proprio in virtù dello scopo di controbilanciare quello che costituisce un indubbio privilegio, in favore del committente, il “mancato guadagno” è stato concepito alla stregua di un debito di valore sul quale deve poi essere determinata la rivalutazione (Cass. Civ. 13/10/2014 n. 21595). Ed ancora: nel caso di recesso dal contratto di Appalto da parte del committente, l'indennità che questi deve versare all'appaltatore comprende le spese sostenute, l'importo dei lavori già eseguiti ed il mancato guadagno, cioè lucro cessante e danno emergente. In sostanza, detta indennità comprende tutti i danni che sarebbero risarcibili in caso di risoluzione per inadempimento, cosicché gli effetti del recesso unilaterale si riconducono sostanzialmente a quelli di un inadempimento e non eccedono, quanto alla misura del danno risarcibile, quello dovuto in caso di inadempimento (Corte d'Appello Milano Sez. IV, 01/07/2021, n. 2042). D'altro canto, proprio la Comunicazione (Parere) 24/05/2016, redatta dall'Avv. CA, stigmatizza questa assenza: “abbiamo pochissimo margine per chiedere danni diversi (mancato utile, e altro) in quanto il contratto non lo prevede” (Doc. 24). E, dunque, verrebbe da domandare: perché non è stata inserita la locuzione
“mancato guadagno”? Si ribadisce che non vi è neppure traccia di tale previsione contrattuale neppure in talune Bozze di revisione al Contratto, da parte del convenuto, bozze per estratto qui prodotte (Doc. 25), limitatamente all'Art 6 e all'Art. 23. Dall'esame delle due previsioni contrattuali - Art. 6 Pagamenti e Art. 23 Recesso unilaterale Clausola Risolutiva - emerge la poca diligenza e, soprattutto, l'assenza di tutela anche laddove è la stessa Legge (Art. 1671 Cod. Civ.) a controbilanciare situazioni di diritto potestativo che rendono onerosa, come nel caso de quo, la vita della società subappaltatrice. E che dire dell'infelice locuzione “Anticipazione sul prezzo”, che quasi sembra la traduzione letterale di advance payments, piuttosto che il riferimento specifico ad istituti di diritto italiano (come ad esempio la caparra), più inclini a tutelare, nello specifico, il contraente (più debole), all'interno di un Contratto apparentemente bilaterale, ma che ha la presenza di una Parte americana (non ufficiale)? E che dire del punto 6.04 del Contratto relativamente al pagamento dei lavori subappaltati Parte_ che non sarebbe stata in grado di realizzare “per ragioni diverse dalla Parte_ propria esclusiva responsabilità” e che solo, in sede di Lodo arbitrale, scopre non essere riconosciuti in quanto non previsti dal Contratto? Al riguardo, ci sia nuovamente consentito ricordare, secondo quanto già esposto ai punti sub C3 e sub 4, come l'imperizia del Legale è configurabile allorchè egli ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolva in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità (così Cass. Civ. 10 giugno 2016 n. 11906). Parte_ In fondo aveva chiesto poche e precise tutele: una caparra che aiutasse la messa in atto dei lavoro;
un ristoro per costi organizzativi e adeguate tutele, in caso di uscita dal contratto e, tenendo conto dello specifico caso de quo, l'eventuale risarcimento in caso di inadempimento della controparte (come per il Cronoprogramma mai consegnato dalla Contraente italiana). E' evidente che spetta al Legale, incaricato dell'assistenza contrattuale, la scelta delle migliori clausole, clausole che non stridano con la Legge (italiana) e, nel contempo, tutelino il Cliente. Non è forse vero che il rapporto professionale dell'avvocato si fonda (anche) sul principio di affidamento del Cliente e di diligenza e rispetto delle leggi, da parte del Legale? Non è forse vero che il Cliente che sceglie di farsi assistere da un Legale debba ricevere, in qualche modo, tutte le possibili tutele, tanto più in ipotesi, come nel caso de quo, in cui ad un contraente italiano si è affiancati da una Committente americana, più incline a modus procedendi (prassi contrattuali) differente per l'appartenenza a sistemi di Common Law? Parte_ Né consta che ex ante il convenuto abbia puntualmente informato formalmente o informalmente, delle conseguenze di eventuale assenza di le specifiche, all'interno del Contratto. Assenza, dunque, di diligenza e di informazione specifica, da parte del convenuto, Parte_ nei confronti della Cliente C5 - Nesso di causalità no patito (con relativo calcolo) Da quanto emerso dalla narrativa dei fatti e da quanto precisato al punto sub C1, Parte_ sub C2, sub C3 e sub C4, non si può non rilevare come avrebbe potuto ricevere una più adeguata tutela, soprattutto in considerazione c lla lettura delle diverse previsioni contrattuali, pur concordate con la controparte italiana (e con la controparte americana a latere), appaiono, da un lato, talune clausole (come ad esempio l'Art. 6 del Contratto), prive di sufficiente tutela, e, dall'altro, clausole (come ad esempio l'Art. 23 del Contratto) prive del quasi totale controbilanciamento (rectius tutele) rispetto a diritti potestativi ampiamente raffigurati nel Contratto di Subappalto. Parte_ Vero è che nella persona del Legale Rappresentante, Dott. Arch. Pt_2
, ha rito alla stesura definitiva del Contratto de quo m
[...] zione ad inizio settembre 2015: in tal senso, il Contratto è esclusivamente riferibile alla Società attrice e non, per contro, all'Avv. CA. Ebbene, se tutte le conseguenze giuridiche degli atti - per la cui redazione, come nel caso de quo, ci si fa assistere da un Legale (a cui pure viene pagato il relativo onorario) - sono ascrivibili solo alla persona (giuridica) che sottoscrive il Contratto, non dovrebbero esserci né Legali, né Consulenti legali, in ambito commerciale e per la contrattualistica. Nel Contratto di Subappalto de quo, la previsione di cui all'Art. 6.01-6.02 (in cui emerge l'infelice locuzione “Anticipazione del prezzo” e relativa regolazione dello stesso, con consegna di Fideiussione ad hoc e restituzione della somma in caso di cessazione del contratto), nonché al successivo Art. 6.04 (in cui emerge la non tutela in ipotesi di interruzione lavori per cause indipendenti dal subappaltatore) e infine all'Art. 23 (in cui emerge l'assenza di indicazione per l'indennizzo del mancato Parte_ guadagno ex Art. 1671 Cod. Civ.), ha derivato danni ad a seguito del recesso unilaterale esercitato dalla contraente italiana. Parte_ Né il convenuto ha mai informato ex ante preventivamente in ordine alle varie criticità del Contratto de quo, con riferimento all'Art. 6 e soprattutto all'Art. 23: non una comunicazione, non l'appunto sulle Bozze revisionate del Contratto, non un Parere pro veritate. Dopo otto mesi dalla sottoscrizione del Contratto ed in seguito alla dichiarazione di recesso della contraente italiana, l'odierno convenuto, con Comunicazione Parte_ 24/05/2016 (Doc. 24), informa dei (pochi) margini di tutela che la Società Parte_ attrice, in base alle clausole di un Contratto di Subappalto per cui si era avvalsa dell'opera professionale dell'Avv. CA. Se non vengono appuntate specifiche tutele contrattuali, che pure la Legge riconnette, il contraente più debole potrebbe ricevere nocumento per l'interruzione di un rapporto Parte_ contrattuale, a seguito di recesso ad nutum, e, come nel caso occorso ad derivare cadute di lavoro, perdita di chance e di prestigio, all'interno della vita dell'impresa. Analizzando la copiosa documentazione già prodotta e secondo quanto risulterà dall'espletanda istruttoria, non vi è dubbio alcuno come, dall'intera vicenda, emerga la pochezza di diligenza, di perizia e di puntuale informazione, nell'opera di assistenza e consulenza contrattuale, da parte del convenuto, nei confronti della Società attrice.
*** Fatte queste premesse in ordine al nesso di causalità, due le voci di danno da imputare: 1) danno emergente e lucro cessante;
2) danno da perdita di chance. Nel nostro ordinamento la valutazione del danno, derivante da inadempimento di un obbligo contrattuale ovvero da fatto illecito, presuppone in ogni caso due ordini di verifiche. Il primo, diretto ad accertare esistenza del danno (an debatur), il secondo diretto invece alla determinazione dello stesso in valori monetari (quantum debeatur). Questo secondo ordine di verifiche, che è poi quello che, in questa sede, rileva, va svolto muovendo dalla premessa che, in generale il risarcimento deve mirare a ripristinare la stessa situazione in cui il danneggiato si trovava prima dell'inadempimento o del fatto illecito, dovendo a tal fine ricomprendere - secondo quanto previsto dall'Art. 1223 Cod. Civ. - oltre che la diminuzione patrimoniale subita (c.d. danno emergente), anche il mancato guadagno che il creditore o il danneggiato avrebbero potuto percepire, se non fosse stato posto in essere l'inadempimento o l'illecito (c.d. lucro cessante). Queste due componenti di danno assolvono ad una funzione descrittiva del contenuto del danno risarcibile, identificandone gli aspetti economici. Tra le due figure non esiste una linea netta di demarcazione, e, da un punto di vista pratico, la principale loro differenza risiede nella maggiore difficoltà di prova che tipicamente caratterizza il lucro cessante, che, tra le due figure, è quella che più si presta ad una valutazione equitativa da parte del Giudice (per tutti, , in Parte_6
Diritto Civile, La responsabilità, Giuffrè Ed., 1994, pagg. 112-127). Stante questi principi generali, e, venendo al caso de quo, non dovrebbero esserci dubbi che l'avvocato - che non assista adeguatamente e con diligenza il proprio cliente ovvero ometta di informare il cliente del rischio e delle conseguenze rispetto all'assenza di idonee tutele che pure la Legge riconnette - debba essere tenuto a risarcire il cliente delle perdite subite e del mancato guadagno, se e nei limiti in cui
“ne siano conseguenza immediata e diretta“, salvo che non provi l'impossibilità dell'esecuzione della propria opera professionale. Avendo riguardo, nello specifico, al c.d. danno emergente (la perdita subita), derivante alla Società attrice, dalla condotta poco diligente del convenuto, non si può non annoverare, nella categoria delle perdite subite, proprio quell'indennizzo da mancato guadagno, assente sia nel Contratto di Subappalto (Doc.2), siglato ad inizio settembre 2015, sia nelle Bozze di revisione del Contratto (Doc. 25). Ebbene, nonostante la locuzione “indennizzo da mancato guadagno”, farebbe pensare nominativamente al c.d. lucro cessante, di fatto, nella fattispecie che ci occupa, va considerato proprio come un danno emergente ovverosia la perdita Parte_ immediata che ha patito, nel momento in cui il Contratto è cessato e la controparte italia esercitato il recesso. Se fosse stata prevista l'esatta articolazione della disposizione ex art. 1671 Cod. Parte_ Civ., avrebbe avuto diritto a ricevere l'indennizzo ”da mancato guadagno”, indennizzo per il cui calcolo, come già esposto al punto Sub C2, secondo la Giurisprudenza consolidata, si riferisce ai lavori non eseguiti (a eseguito dell'interruzione derivante da recesso unilaterale) e corrisponde all'utile netto che l'appaltatore avrebbe avuto da essi (dai lavori non eseguiti), se avesse potuto portare a termine l'opera: l'utile netto è costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere. Prendendo spunto da quanto introdotto dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina (in ambito societario), e, tenendo conto che il prezzo o corrispettivo dei lavori (Art.
4.01 Contratto - Doc. 2) è pari a Euro 3.852.000,00 “comprensivo di materiale, attrezzature e prestazioni per consegnare i Lavori Subappaltati perfettamente ultimati a regola d'arte”, in relazione alla durata di 24 mesi dei Lavori (Art.
6.04 Contratto - Doc. 2), si potrebbe ipotizzare il seguente criterio di calcolo: la somma suindicata, divisa per 24 mesi, reca l'importo mensile di Euro 160.500,00, importo questo da moltiplicare per 16 (ovvero i mesi di interruzione dopo il recesso); dai complessivi Euro 2.568.000,00, va sottratto il 30% (Euro 770.400,00, somma con calcolo presunto, riferito ai costi e spese, già inserite nell'importo del corrispettivo, per i Lavori a corpo e non a misura, come indicato in Art.
4.01 del Contratto) e così per totali Euro 1.797.600,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 31/2002 dalla domanda al saldo. Con riferimento al c.d. lucro cessante, considerato in sé, si chiede invece a Codesto Ill.mo Tribunale di valutare la legittimità di tale voce di danno, in relazione all'importo dell'Anticipazione del prezzo pari a Euro 577.800,00, a cui vanno aggiunte la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 31/2002 dalla domanda al saldo: se la formulazione dell'Art.
6.01 del Contratto avesse ricevuto una Parte_ migliore connotazione giuridica, avrebbe evitato ad conseguenze quali, da un lato, la restituzione di un'ingente somma (ap l'Anticipazione di Euro 577.800,00), per giunta congelata (e, dunque, non utilizzabile) e, dall'altro, avrebbe Parte_ evitato per l'obbligo di sottoscrizione di polizza fideiussoria (e conseguente messa a disposizione di somme) per l'equivalente importo suindicato, con perdita di liquidità, nel tempo, per la Società attrice. Infine, va considerato anche il c.d. danno da perdita di chance che, come noto, soprattutto in ambito societario concorsuale, viene concepito per dare voce all'esigenza di tutelare, non già le probabilità perdute, bensì la “valutazione” di un certo comportamento che la Legge riconnette, quale, ad esempio, il dovere di correttezza e buona fede nelle obbligazioni, ex Art. 1175 Cod. Civ., e nelle trattative, ex Art. 1337 Cod.Civ., o l'ordinaria diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni, e Art. 1176 Cod.Civ., con riguardo alla colpa professionale ed, in particolare, con riguardo all'obbligo che aveva il professionista d'informare il proprio assistito sulle possibilità che questi aveva di conseguire o meno un risultato. Il danno da perdita di chance è un danno riguardante la perdita di un'occasione e, in tal senso, esso si identifica con la perdita di un risultato utile e certo, bensì con il semplice venir meno di un'apprezzabile possibilità di conseguirlo (Cass. Civ. n. 2014/1672 e Cass. Civ. n. 2014/4674). Come già rilevato ai punti sub C3 e C4, per evitare una prova gravosa a carico del soggetto, relativamente ad un danno che si prospetta nel futuro, Dottrina e Giurisprudenza hanno sostituito al criterio della “certezza” degli effetti della condotta dannosa il principio di “probabilità”, con l'espressione “più probabile che non” e ciò, in considerazione della regola di giudizio, integrata dai dati della comune esperienza (Cass. Civ. n. 2014/4674 e Cass. Civ. n. 2013/21255). In buona sostanza, ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance, il Giudice, riscontrata la esistenza del nesso causale tra la lesione e la perdita di opportunità favorevole, dovrà esaminare se sia stata dimostrata, anche con presunzioni, la ragionevole probabilità di verificazione della chance. Più precisamente: “posto che la chance è un'entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale), a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni la sussistenza” (Cass. Civ. n. 11322/2003). Per questa voce di danno, pertanto, si deve procedere alla relativa quantificazione attraverso un criterio prognostico fondato sulla possibilità del risultato utile assumendo, come parametro di valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, ricavabile dagli elementi della singola fattispecie dedotta in giudizio. Diversamente, la Giurisprudenza ammette l'applicazione del criterio equitativo, ex art. 1226 Cod. Civ. In relazione al caso de quo, tenendo conto che il non adeguato grado di tutele legali e di informazione specifica (sull'assenza di tutele), soprattutto in riferimento agli Articoli 6 (Pagamenti) e 23 (Recesso unilaterale Clausola Risolutiva) del Contratto, ha Parte_ derivato conseguenze dannose ad sia in termini di perdita di occasione lavorativa (commessa di lavoro in sé) sia in termini di perdita di relativo prestigio, tanto che, nel 2017 la Società è stata messa in liquidazione (Doc. 1), si potrebbe ipotizzare un danno da perdita di chance calcolato, sulla base delle risultanze del lucro cessante e del danno emergente (come sopra indicate) cui andrebbe applicato un coefficiente temporale (10 anni): Euro 1.797.000,00 (danno emergente) ed Euro 577.800,00, per totali Euro 2.375.400,00, somma al quale si applica il coefficiente 10 (anni), e così per un importo di Euro 237.540,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di cui al D.lgs. n. 31/2002 dalla domanda al saldo. D - Conclusioni Alla luce di quanto esposto ai punti Sub A, Sub B, Sub C, avendo riguardo al testo del Contratto di Subappalto 4-7 settembre 2015, nonché tenendo conto di talune Parte_ indicazioni contenute nel carteggio intercorso tra e l'Avv. CA (in particolare, il punto sub B6 e il Doc. 24), emergono criticità in ordine alla Parte_ condotta professionale del convenuto rispetto all'opera prestata, in favore di per la redazione/formazione del Contratto. Vero è che non è facile provare l'inadempimento per responsabilità professionale dell'avvocato, in particolare, nello svolgimento dell'attività stragiudiziale, attività che si presta più facilmente a criteri di discrezionalità e di interpretazione del “detto o non detto”. Parte_ All'interno del carteggio curato da (in particolare, dal Dott. Arch. Parte_2
e dai suoi collaboratori) e tenuto c i talune dichiarazioni del con Doc. 24), certamente emergono le reiterate e puntuali sollecitazioni al Legale per una migliore tutela e proficua stesura delle clausole contrattuali. D'altro canto, dalla copiosissima documentazione già prodotta emerge un dato di fatto: l'assenza, da parte dell'avv. CA, nel corso dell'attività stragiudiziale di redazione del Contratto di Subappalto, di pareri o riflessioni (scritte e documentate) Parte_ che abbiano informato e adeguatamente messo in guardia sulle conseguenze e gli effetti di alcune clausole del Contratto, avendo riguardo, in particolare, all'Art. 6 e all'Art. 23. Né si potrebbe negare che il Contratto - redatto in lingua italiana e sottoscritto da imprese italiane - sia stato assoggettato alla Legislazione italiana con focus in materia d'Appalto. Ciò che appare meno chiaro è l'omissis sia in relazione alla normativa contrattuale, in tema di caparra e più in generale sui pagamenti contrattualmente tutelabili e sui costi organizzativi, sia in relazione all'appalto, in punto di recesso ad nutum, tanto più che il nostro ordinamento contempla - all'Art. 1671 Cod. Civ. - un diritto potestativo per il committente e l'indennizzo per l'appaltatore. In forza dell'Art. 1671 Cod. Civ., l'appaltatore soggiace al diritto potestativo, attributo dalla Legge al committente - recesso ad nutum - con volontà di interrompere unilateralmente il contratto e ciò trova giustificazione nella peculiarità dell'appalto caratterizzato, da una parte, dall'interesse del committente alla consegna dell'opera come da capitolato e, dall'altra parte, dall'accollo del rischio economico dell'affare in capo all'appaltatore. Per porre rimedio a tale diritto potestativo, la Legge ha riconnesso, a favore dell'appaltatore, un diritto all'indennizzo per spese sostenute, per lavori eseguiti e per mancato guadagno. Solitamente la parte più cospicua dell'indennizzo è proprio quella riferita al “mancato guadagno”: per questo la mancata previsione, all'interno della clausola di recesso ad nutum, va concepita alla stregua di una vera violazione di Legge. Nel caso de quo, oltre all'infelice stesura dell'Art. 6 (Pagamenti) del Contratto, è emerso un collegamento tra la suddetta diposizione contrattuale e l'Art. 23 (Recesso unilaterale Clausole risolutiva espressa): tanto più varrebbe un siffatto assunto, se solo si ponesse a confronto il Contratto definitivo, siglato ad inizio settembre 2015, in relazione alle Bozze del Contratto. Si ricorda che, nella prassi, in tema di appalto, il c.d. “mancato guadagno” viene talora quantificato ex ante, in modo forfettario: questa soluzione parrebbe anche il modo per paralizzare eventuali future iniziative di recesso ad nutum. In ogni caso, neppure è stato appuntato, da parte del convenuto, nelle numerose stesure del Contratto, il rimando generico all'Art. 1671 Cod. Civ. Sarebbe stato utile (e non solo prudente) la previsione contrattuale del “mancato guadagno”, tanto più dopo reiterate stesure di testo, dipanatesi per oltre sei mesi, da marzo a settembre 2015. Per il che si chiede che si accerti la responsabilità professionale, in capo al convenuto, con conseguente condanna al risarcimento del danno come precisato al punto sub C5…” Così come strutturata, la azione non pare accoglibile. Dalla lunga narrativa attorea, e tenuto conto, per gli effetti dell'art. 2236 cc, della particolare complessità della vicenda negoziale, sia sotto un profilo meramente tecnico, sia quanto alle difficoltà operative legate al coinvolgimento di parti, ricadenti sotto la giurisdizione di ordinamenti esteri – neppure affini al sistema civilistico nostrano – elemento, questo, di cui dà conto la stessa attrice, non è dato di comprendere quali palesi e ingiustificabili errori, il convenuto abbia commesso, nell'ambito delle valutazioni di spettanza (ovvero, le sole valutazioni a carattere giuridico, non potendosi al legale contestare profili di diversa natura, in Parte_ difetto di un know how specifico) nell'ambito della opera prestata in favore di
– avente ad oggetto la predisposizione di clausole contrattuali utili alla parte, tempo stesso conformi a legge, rimettendosi poi del tutto agli organi amministrativi della compagine la valutazione circa la convenienza o meno, di “entrare” nell'affare, nonché la successiva fase della corretta esecuzione del contratto – che certo non poteva esser di spettanza del legale qui convenuto. In particolare, posto che le doglianze attoree sembrano appuntarsi in modo speciale su due clausole, predisposte, con la consulenza del convenuto: ovvero gli articoli Parte_ 6 [nell'ambito del quale era prevista la corresponsione in favore di di un'anticipazione di valore pari al 15% del corrispettivo a fronte della consegna da parte della Società di una polizza fideiussoria a garanzia dell'importo corrisposto, e contenente la previsione del diritto della CGE ad ottenere la restituzione dell'Anticipazione in caso di 'cessazione degli effetti del Contratto'] e 23 [recante la previsione del diritto di recesso in capo alla committente, a fronte del pagamento in favore della Società dei 'Costi Organizzativi' sostenuti per i Parte_ materiali già acquistati o i lavori eseguiti, ma non, lamenta , il mancato guadagno dipendente dalla conclusione anticipata del rapporto;
punto su cui, come sopra visto, il Lodo reso tra i contraenti ha statuito, ritenendo non accoglibile la pretesa afferente a detta voce, non inserita nel testo contrattuale] deve osservarsi: nessuna delle censurate statuizioni pare recare il segno di negligenza inescusabile Parte_ del professionista – a maggior ragione avendo la stessa riconosciuto la particolare difficoltà, e la delicatezza, insite nello svolgimento delle trattative, anche in conseguenza del coinvolgimento di enti aventi sede legale all'estero. Tenuto conto che le clausole in contestazione: a) Non palesano errori in diritto, da parte del legale, essendo questi, per l'appunto, figura specialistica quanto ai soli profili giuridici, e non già sul piano della negoziazione tout court;
b) Si inseriscono in un più ampio quadro, come evincibile dalle stesse difese di parte attrice, di contrapposte richieste, concernenti la formulazione del testo, non potendosi poi ignorare il “peso politico” della Committente, rispetto ad Parte_ ente di ben più modeste potenzialità economiche, quale;
c) Ed infine, e con specifico collegamento al punto B) che precede, deve rilevarsi aver il legale qui convenuto formulato delle ipotesi contrattuali, che non integravano (e non potevano integrare) un opus perfectum, in sé compiuto ed idoneo e sufficiente a produrre ex se effetti giuridici;
esse costituivano delle proposte, da sottoporre a soggetti altri, ed al gradimento di questi, onde appare ragionevole quanto dedotto dallo CA, circa la necessità di adottare un approccio “mediatorio e diplomatico”, al fine di ottenere non già le migliori condizioni ASSOLUTE, bensì le migliori condizioni POSSIBILI, Parte_ tenuto anche conto della debolezza contrattuale di , rispetto all'ente straniero, economicamente ben più prestante, che sovraintendeva alla conclusione del subappalto. Infine, per quanto dato evincere in atti, deve affermarsi essere i danni, qui lamentati dalla parte attrice, frutto di un patologico andamento dei lavori, di cui al subappalto, e di una burrascosa gestione dei rapporti con la controparte, aspetto che va semmai imputato agli organi Parte_ amministrativi della , e certamente non allo CA. La domanda avverso il quale, riguardata sotto i parametri di cui agli artt. 1223, 1176, 2236 cc, manca dunque dei necessari requisiti: sia perché non riscontrabili, a carico del convenuto, inescusabili negligenze professionali, nella fase della contrattazione preliminare alla conclusione dell'accordo; sia perché da negarsi un nesso causale diretto ed immediato, in relazione ai nocumenti dedotti da parte attrice. Parte_ La reiezione delle domande di importa l'assorbimento della domanda di manleva, svolta dallo CA, avverso la assicuratrice, le cui spese di lite
[essendosi la chiamata del terzo resa necessaria, in conseguenza della tipologia di Parte_ domanda dell'attore] debbono esser allocate in danno di . Lo CA ha per suo conto svolto domanda riconvenzionale. In particolare, nella propria comparsa di risposta, ha dedotto:
“6. In via riconvenzionale (tanto in via di azione quanto di eccezione): la mancata corresponsione dei compensi spettanti all'avvocato CA. Parte_ ha intrapreso il presente procedimento avanzando pesanti accuse nei confronti dell'avvocato CA, senza però aver ottemperato al pagamento del corrispettivo per le diverse attività da questi prestate. Specificamente, non risulta corrisposto il compenso concordato in relazione a: i. Attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale prestata per il recupero del credito contro la MA e la ulminata nel raggiungimento della Transazione (dedotto CP_7
l'acconto pagato e fatturato con ft. n. 323 del 12/12/2014. Per tale attività, su proposta dell'1/04/2015 era stato concordato in data 11-15/09/2015 (doc. 22) l'importo di € 22.500,00 oltre a rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA come da pro forma n. 85 del 4 maggio 2015 della oggi disciolta associazione professionale si produce (doc. 23). Parte_7 CP_8 Parte_ La ha co %, CPA ed IVA (per un tot € 9.218,40), come da fattura 275 del 30/12/2015 della disciolta
[...] che si produce (doc. 24): residua, pertanto, un credito a favore Parte_7
4.436,79 al netto della ritenuta d'acconto. Con le e-mail 11- 15/09/2015 il legale rappresentante di , riconoscendo il Controparte_9 debito, ne aveva proposto il pagamento itarsi a saldare soltanto la prima a dicembre 2015, poi fatturata appunto dall'associazione. ii. Attività di assistenza nell'ambito del procedimento arbitrale: le parti hanno pattuito un compenso fisso ((art. 4.1. (i) Componente fissa di onorario) pari ad € 25.000,00 oltre a rimborso forfettario spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22% da ripartirsi al 50% con il co-difensore avv. Gramaglia e pertanto pari ad € 12.500,00, oltre a spese generali e oneri accessori e un compenso variabile (c.d. palmario) di natura premiale (art. 4.1. (i) Componente variabile o premiale di onorario) pari al 12% Parte_ di qualsiasi somma riconosciuta a favore di nel Lodo Arbitrale, oltre a spese generali e oneri accessori come da incarico sottoscritto in data 4/08/2016 che si produce (doc. 25). Nulla è stato pagato al professionista, che ha svolto un'imponente mole di lavoro redigendo insieme al collega tutti gli atti del procedimento. Parte_ Il ha riconosciuto dovuti ad € 234.314,78 oltre ad € 60.000,00 per Pt_5 complessivi € 294.314,78 il cui 12% corrisponde ad € 35.317,17: 2 = 17.658,89 oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA. (doc. avv. n. 4). Sono pertanto dovuti Parte_ da all'avv. CO CA l'importo di € 14.436,79 a saldo delle attività svolte ante Transazione 2015, al netto di ritenuta d'acconto; l'importo di € 12.500,00 oltre oneri quale componente fissa di onorario per l'attività svolta in sede arbitrale;
€ 17.658,89 a titolo di compenso premiale all'esito dell'arbitrato; e quindi al complessivo importo di € 30.158,89 oltre spese generali e oneri accessori, e complessivi € 37.068,90 al netto di ritenuta fiscale. L'esponente, peraltro, ha già avanzato tale richiesta di pagamento in sede di Parte_ negoziazione assistita, senza ottenere alcun riconoscimento da parte di nonostante le convenzioni stipulate. In questa sede, dunque, l'esponente, in via riconvenzionale, tanto di azione quanto Parte_ di eccezione, domanda l'accertamento dell'inadempimento di all'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto all'avvocato CO iola per le sue prestazioni professionali e la conseguente condanna della società a pagare la somma complessivamente dovuta di € 51.505,69 al netto di ritenute fiscali, ed oltre a interessi sino al saldo.” Parte_ Sul punto, ritiene inesistente la pretesa creditoria avanzata dallo CA, deducendo:
“Vero è che il convenuto ha prodotto le pratiche relative alle azioni, promosse nei confronti delle società, MA e (già descritti nella prima parte della odierna Pt_4 narrazione): qui ricordiamo solo trambe le imprese, nel 2011, affidavano a Parte_ la realizzazione di collocazione di pavimenti, rivestimenti e finiture in materiale eo naturale, nonchè la progettazione esecutiva engineering dei sistemi applicativi ad altissima tecnologia;
senonchè, a causa del protrarsi, da parte delle Parte_ suindicate società, di incresciosi e reiterati ritardi nei pagamenti, maturati da si resero necessarie talune azioni di recupero, terminate poi culminate con l'atto di Transazione 9 marzo 2015. Invero, proprio da una verifica contabile, stante anche alle comunicazioni intercorse tra l' Avv. CO CA e , Rappresentante Legale e Liquidatore di Parte_2 Parte_
si ha modo di com le richieste, avanzate dal convenuto, iono alquanto destituite di fondamento per l'avvenuto previo pagamento delle parcelle. Sembra davvero che l' Avv. CO CA abbia richiesto due volte gli stessi importi oppure, per dimenticanza, ha omesso di ricordare di aver ricevuto il puntuale pagamento dalla Società Controparte_10 Parte_ partecipata da Sul punto ci corre l'obbligo di ricordare come, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta e secondo quanto emergerà, all'esito dell'espletanda istruttoria, fu proprio l'Avv. CA a chiedere al Dott. Arch. di poter far Pt_2 fatturare a compagine societaria londinese taluni compensi, p svolte (per Parte_ Parte_ conto di , ad altra società che non fosse Appaiono davvero confuse (con relativa dimenticanza) le richieste, da parte dell'Avv. CO CA, di pagamenti, già avvenuti, in ordine a parcelle, riferite direttamente all'Avv. CO CA, con versamenti eseguiti, da parte della Società partecipata Controparte_10 Parte_ da in sterline (che al cambio con l'Euro hanno generato una discrasia in eccesso di Euro 200 a favore dell'Avv. CA), a far tempo dal 28 aprile 2015 al 25 gennaio 2016, di complessivi Euro 28.426,30 (maggiore dei richiesti 28.268,81 come Parte_ da Nota Pro Forma n. 85 del 4 maggio 2015 (Doc. 39 Fascicolo della
[...]
(Associazione professionale disciolta a dice 2020). Parte_7
Precedentemente alla Nota del 4 maggio 2015, con email del 1 aprile 2015 Per_4
(Doc. 40 Fascicolo AMG), l' CA dava indicazioni - così almeno appare
- in ordine al pagamento sia per le pratiche MA e CA.RI sia per la consulenza e redazione del Contratto, inerente il Progetto Mormon Complex, precisando versamenti e soggetti cui fatturare (tra questi anche la che, pur Controparte_10 non essendo propriamente mai stata assistita dall'Avv. CO CA, tra l'altro, in qualità di membro dello ha eseguito a Parte_7 compagine societaria londine ttività eseguite, Parte_ di fatto, in favore di (Doc. 41 Fascicolo AMG). Dai rilievi contabili rge pure che allo Parte_7
(all'epoca partecipata anche dall'Avv. CO CA), per le attività rivendicate dal convenuto, nella Comparsa di Costituzione, sono stati complessivamente versati, a dicembre 2014, Euro 4.561,39, nonché Euro 10.943, 40 da aprile a dicembre 2015 (Doc. 42 Fascicolo AMG). Alla luce di quanto sopra emerge chiaramente l'avvenuto pagamento di tutte le spettanze richieste: da un lato, Euro 28.426,30, direttamente all' Avv. CO CA, con pagamento in sterline da parte di Società terza (pur se mai assistita dal convenuto) cui sono state imputate le fatture;
dall'altro, Euro 15.487,69 alla (di cui pure faceva parte l' Avv. CA). Parte_7 e della produzione offerta, il compenso richiesto dal convenuto: se così non fosse, significherebbe che l'Avv. CO CA doveva essere pagato doppiamente per le medesime attività svolte, in spregio sia alla legge fiscale, nazionale e internazionale, sia alla Legge Professionale e al Codice Deontologico. Ci si trova in presenza, perciò, di una vera confusione sulle ragioni di credito che controparte vorrebbe far valere, per giunta in presenza di un conclamato pagamento già eseguito, sia pure fatturato all'estero, da compagine (estera) sconosciuta a società (italiana), in relazione alla quale l'Avv. CA non ha mai svolto, in alcun modo, attività professionale. Non si vuole gridare allo scandalo. Talora ci si può confondere con fatti avvenuti nel passato. Parte_ Permane, tuttavia, la perplessità con cui si è sviluppato il rapporto tra (e il Liquidatore ) e l' Avv. CO CA. Parte_2
La medesi i ravvede nell'altra richiesta di compensi per la pratica Arbitrato laddove l'Avv. CO CA è stato affiancato da altro Difensore: gli esiti dell'Arbitrato sono stati ampiamente descritti nell'Atto di Citazione cui si rimanda. Anche alla luce degli esiti del giudizio arbitrale, emerge come la richiesta di compenso dell'Avv. CO CA sia, in qualche modo, sfornita di fondamento e ciò in considerazione della puntuale interpretazione di quanto concordato ab origine. L'assoluta confusione delle richieste di pagamento, l'incapienza dei diritti di credito per cui si eccepisce da un lato la prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli Artt. 2956 e 2943 c.c., e dall'altro l'avvenuto pagamento anzitempo dei compensi: tutto ciò lascia a dir poco perplessi in ordine ad una vicenda - il pagamento dei compensi professionali e la verifica puntuale dei pagamenti ricevuti - per cui ogni singolo professionista è tenuto a rispettare, tenendo conto sia il rapporto precipuo con il proprio assistito sia le prescrizioni che Legge professionale e Deontologia impongono. E tanto più vale un siffatto assunto se si pensa che le pretese creditorie sono state fatte valere, da parte dell'Avv. CA, per la prima volta, solo, all'interno di una Causa Ordinaria di responsabilità professionale, pretese creditorie che, in qualche modo, proverebbero la poca cura del convenuto nel non aver richiesto, nel tempo giusto, al Cliente somme per presunti compensi mai avanzati neppure al momento delle dismissioni del mandato;
compensi di cui si chiede il pagamento “doppiamente”, poichè già pagati, in Italia e in Inghilterra, secondo la volontà espressa dal convenuto, visto che, con il cambio in Parte_ sterline, ha dovuto sborsare somme maggiori. Assenza, dunque del diritto di credito dell'Avv. CO CA rispetto a compensi che abbiamo dimostrato per tabulas pagati e/o per cui è intervenuta la prescrizione ex art. 2956 in considerazione della quasi totale confusione della richiesta avanzata, in via riconvenzionale…” Ancora una volta, a parere dello scrivente, la prospettazione attorea non è convincente.
E' anzi pacifico esser intercorsi tra le parti plurimi rapporti giuridici, esulanti dalla sola attività di consulenza prestata ai fini della conclusione del Contratto di subappalto di cui alla citazione.
Lo CA ha tuttavia in questa sede azionato i soli crediti afferenti alla detta attività di consulenza, escluso il riferimento a prestazioni altre (che pacificamente Parte_ furono rese, anche in sede giudiziale, in favore di ).
Indicando anche con precisione i parametri economici di riferimento.
Parte attrice ha invocato pagamenti, perfezionatisi in favore dello CA, ma non è in grado di ricollegare con certezza e precisione i detti spostamenti di denaro al credito qui azionato – piuttosto che agli altri rapporti intercorsi tra le parti.
Onere gravante sulla asserita debitrice, ex art. 1218 cc, essendo:
a) Pacifico che il convenuto abbia svolto la attività stragiudiziale invocata, che Parte_ invero è descritta proprio da nel suo atto introduttivo, sebbene per fini giuridici differenti;
b) Necessario che, sussistendo differenti rapporti tra le parti, il debitore provi con assoluta precisione la imputabilità dei pagamenti dedotti, alla opera professionale qui in discussione, e non ad altre, date le varie prestazioni svolte dallo CA nel corso del tempo, e la lunga collaborazione venuta a Parte_ maturare tra ed il professionista convenuto;
prova dell'esatto adempimento monetario che, a parere di chi scrive, NON è stata fornita nella presente sede;
peraltro incorrendosi da parte attrice in giuridica contraddizione, laddove, da un lato, si svolge contestazione sull'an e sul quamtum della avversa pretesa (vedi pag. Parte_ 10 di memoria n. 1, art.171-ter cpc, di ) e dall'altro, invocandosi prescrizione presuntiva [tanto essendo incompatibile con le contestazioni di cui sopra] in riferimento, peraltro, a crediti, discendenti da atto scritto, ciò che vale in sé ad escludere la operatività della prescrizione presuntiva stessa. In ultima analisi, l'avv. CA chiede qui soddisfazione delle spettanze, afferenti alla attività stragiudiziale resa nell'ambito delle trattative finalizzate alla conclusione del Contratto, laddove Controparte non ha potuto provare di aver soddisfatto, specificamente, dette voci di credito dello CA, la cui domanda riconvenzionale va dunque accolta.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
ogni altra istanza, difesa, eccezione, conclusione disattesa,
Rigetta le domande attoree;
In accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna la attrice al pagamento, in favore dell'avv. CA CO, di € 51.505,69, al netto di ritenute fiscali, ed oltre agli interessi come dovuti sino al saldo effettivo;
Dichiara assorbita la domanda di manleva, avverso parte terza;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite di:
avv. CO CA (C.F. , che liquida in € 26.200 per compenso, oltre C.F._3 accessori tutti;
(P.I. ), che liquida in € 14.000 Controparte_1 P.IVA_1 per compenso, oltre accessori tutti.
Asti, 10.11.2025 il gi dott Perfetti