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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Simon Tschager, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3217/2024 promossa da:
con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA), in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv. Autariello Gabriella, presso il cui studio in Roccaraniola (NA), in via A. De Gasperi n. 17 ha eletto domicilio
– appellante –
contro
, in Controparte_1 persona del Commissario del Governo pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è ex lege domiciliato
– appellato –
in punto: appello avverso la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di n. 99/2024 CP_1
causa discussa all'udienza del 17/04/2025 in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI
formulate da ll'udienza del 17/04/2025: Parte_1
“La parte appellante insiste affinché, in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, l'ill.mo Giudice adito annulli i verbali impugnati per tutte le motivazioni addotte, perché nulli, inammissibili, illegittimi ed infondati dichiarando l'inefficacia delle sanzioni pecuniarie comminate a mezzo dei medesimi.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito confermi le sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale.” pagina 1 di 12 formulate da el ricorso in appello: Parte_1
“Ricorre in appello a codesto Ecc.mo Tribunale affinché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti ed all'esito della relativa trattazione, in accoglimento delle seguenti conclusioni, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia
1) in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, annullare i verbali n.. n. 1260001011160 n. 1260001017457 n. 1260001017458 n. 1260001017463 n.
1260001017493 n. 1260001017491 n. 1260001017492 n. 1260001017444 n. 1260001017440 n.
1260001017461 n. 1260001017460 n. 1260001017441 n. 1260001017459 n. 1260001017442 n.
1260001017443 per tutte le motivazioni addotte e per l'effetto le sanzioni accessorie della decurtazione di punti due dalla patente di guida dei conducenti, e annullare la condanna alle spese di lite disposta nei confronti dell'odierna appellante.
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, confermare le sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale (€ 87,00 per ciascun v.d.s.).
3) condannare la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.” formulate dal COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA
[...]
come da memoria di costituzione depositata in data 15/01/2025: CP_1
“Contrariis reiectis,
rigettare l'appello siccome inammissibile e/o manifestamente infondato. Compensi e spese di causa integralmente refusi o in subordine con loro compensazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso inviato a mezzo del servizio postale in data 04/10/2022 l'odierna appellante – la società
(di seguito indicata anche solo ”) – proponeva Parte_2 Pt_1
ricorso dinanzi al Giudice di Pace di avverso ai seguenti verbali di contestazione elevati CP_1 dalla Polizia Stradale di per violazione dell'articolo 126 bis codice della strada per CP_1 mancata comunicazione dei dati dell'effettivo conducente nel termine di 60 giorni dalla notifica dei verbali prodromici emessi per violazione dell'art. 176, commi 11 e 21 codice della strada:
- Verbale n. 1260001011160 del 19.07.2022- notificato il 05.08.2022
- Verbale n. 1260001017457 del 12.07.2022- notificato il 23.08.2022
- Verbale n. 1260001017458 del 12.07.2022- notificato il 23.08.2022
- Verbale n. 1260001017463 del 12.07.2022- notificato il 23.08.2022
pagina 2 di 12 - Verbale n. 1260001017493 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017491 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017492 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017444 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017440 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017461 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017460 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017441 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017459 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017442 del 12.07.2022- notificato il 26.08.2022
- Verbale n. 1260001017443 del 12.07.2022- notificato il 29 .08.2022
Il giudizio veniva incardinato presso il giudice di Pace di con n. r.g. n. 4407/2022. Alla CP_1
prima udienza di comparizione del 29/03/2023 la Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Giudice di Pace di Trento relativamente al verbale n.
1260001011160 del 19/07/2022, elevato dalla Polizia Stradale di Trento.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sosteneva che i verbali contestanti la Pt_1 violazione dell'art. 126 bis c.d.s. sarebbero stati illegittimamente emessi, in quanto, avendo la ricorrente proposto ricorso avverso ai verbali emessi per la violazione presupposto (violazione dell'art. 176 c.d.s.) ed essendo ancora pendenti i relativi procedimenti, l'obbligo di comunicazione dei dati dell'effettivo conducente entro 60 giorni sancito all'art. 126 bis c.d.s. doveva decorrere dalla notifica del provvedimento con cui si sarebbero conclusi i rimedi giurisdizionali proposti, così come indicato nella relazione di notificazione allegata ai verbali notificati per violazione dell'art. 176 c.d.s.; non vi sarebbe dunque violazione dell'obbligo specifico di comunicazione previsto dall'art. 126 bis c.d.s. poiché sospeso dalla presentazione dei ricorsi in opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 28/03/2023 il Commissariato del Governo per la si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con sentenza n. 99/2024, depositata in data 10/04/2024 il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, confermando i verbali di contestazione.
pagina 3 di 12 2. Tale sentenza è stata appellata dalla nel presente procedimento di secondo grado con Pt_1
ricorso in appello depositato in data 11/11/2024, adducendo i seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo di appello l'appellante denuncia l'omessa pronuncia su un motivo principale di ricorso. Il giudice di prime cure non si sarebbe espresso sulla circostanza documentata dalla ricorrente per cui “proprio nel corpo dei rispettivi verbali allegati al ricorso si legge testualmente che «l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2 del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla notifica del provvedimento con cui sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti per legge»”(cit. pag. 3 del ricorso in appello); non vi sarebbe stato quindi alcun obbligo della di comunicare alla Polizia Stradale i dati del conducente al momento del verificarsi Pt_1 dell'infrazione.
Con il secondo motivo di appello la ricorrente censura la sentenza di primo grado per
“contraddittorietà della pronuncia relativamente al merito dell'opposizione”, sottolineando come, per stessa dichiarazione del giudice di prime cure, la Circolare Ministeriale del 31/10/2022
(volendo intendere verosimilmente del 27/10/2022) – su cui il giudice fonda il rigetto del ricorso avverso ai verbali di accertamento – ha modificato la precedente prassi secondo cui la comunicazione dei dati del conducente doveva essere effettuata soltanto all'esito dei procedimenti di opposizione;
la detta circolare, invero, risulta emanata in data 31/10/22 (rectius 27/10/2022), ovvero successivamente alla notifica dei verbali di cui si converte, dovendosi quindi ritenere al momento della violazione contestata ancora sussistente la prassi precedente. Inoltre, l'appellante afferma di aver eccepito la nullità dei verbali impugnati sia per la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto l'opposizione ai verbali prodromici, che per prescrizione.
L'appellante introduce con il terzo motivo un'ulteriore doglianza di omessa pronuncia su un motivo principale dell'opposizione; in particolare il Giudice di prime cure avrebbe mancato di argomentare sull'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 2401/2022, Cass. n. 3022/2024) allegato dalla ricorrente, secondo il quale l'obbligo di comunicare entro 60 giorni i dati personali della patente di guida del conducente inizia a decorrere con il rigetto dell'opposizione proposta contro il verbale che contesta l'infrazione presupposta.
Con il quarto motivo di appello l'appellante ribadisce che i verbali per violazione dell'art. 126 bis c.d.s. sono stati elevati in pendenza dei giudizi in opposizione ai verbali contestanti la violazione presupposto;
afferma inoltre che taluni di questi si sono conclusi in senso favorevole all'appellante, quindi con accoglimento dell'opposizione ai verbali elevati per violazione dell'art. 176 c.d.s. e pagina 4 di 12 conseguente annullamento della sanzione pecuniaria, nonché di quella accessoria di decurtazione dei punti dalla patente di giuda che fa sorgere l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 126 bis c.d.s.
Il giudice fissava con decreto la prima udienza del presente procedimento di appello in data
15/01/2025. L'appellato Commissariato del si costituiva nella medesima data Controparte_1
del 15/01/2025 con deposito di memoria di costituzione, rassegnando le suesposte conclusioni e chiedendo il rigetto dell'appello. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la discussione, nonché lettura dispositivo l'udienza del 17/04/2025.
3. In diritto.
Va rilevato che i primi tre motivi di appello sono all'evidenza connessi poiché incentrati sulla medesima questione giuridica attinente all'errata applicazione da parte del Giudice di prime cure dell'articolo 162 bis c.d.s.; le relative doglianze posso pertanto essere esaminate congiuntamente. I motivi sono fondati, per le ragioni che seguono, con assorbimento degli altri motivi di appello e delle eccezioni e delle difese dell'appellato.
Non essendosi l'appellato Commissariato del di costituito tempestivamente (cfr. CP_1 CP_1
art. 436 c.p.c.), le sue difese, qualora integrino vero e proprio appello incidentale, devono ritenersi in ogni caso tardive e dunque inammissibili.
3.1. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso dinanzi al
Giudice di Pace per inammissibilità del ricorso cumulativo. L'articolo 104 c.p.c. consente di proporre contro la stessa parte e nel medesimo processo “più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma”; a maggior ragione, dunque, deve ritenersi ammessa la trattazione unitaria di controversie pendenti tra le medesime parti e coinvolgenti – come nella presente causa – identiche questioni di fatto e di diritto;
quest'ultime sono peraltro valorizzate al fine della trattazione unitaria di molteplici cause nella disposizione sancita al comma primo, ultimo periodo dell'articolo 103 c.p.c come modalità impropria di connessione. Inoltre, non si può non rilevare che vi sia un generale e dirimente favor legislativo per ragioni di economicità processuale al cumulo oggettivo di domande. In tal senso non è improprio citare l'articolo 151 disp. att. c.p.c. che – sebbene non sia direttamente applicabile al caso di specie in quanto disciplinante il diverso istituto della riunione dei procedimenti – esprime in maniera chiara la volontà del legislatore di favorire, specificatamente dinanzi al Giudice di Pace, il simultaneus processus in caso di procedimenti relativi a controversie “connesse anche soltanto per identità di questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente la loro pagina 5 di 12 decisione” (in tali casi è infatti previsto che il Giudice di Pace debba sempre disporre la riunione dei procedimenti).
3.2. Va premesso che l'articolo 126 bis, comma 2 codice della strada prevede che “L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166.
La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica”.
La tabella allegata allo stesso articolo 126 bis c.d.s. prevede in caso di violazione dell'articolo 176 comma 21 c.d.s. – violazione per cui sono stati emessi nei confronti di i verbali Pt_1
prodromici a quelli impugnati in questa sede – una decurtazione di 2 punti dalla patente di guida.
Sul tema è stata emessa la recente Circolare n.300/STRAD/1/0000036010.U/2022 del
[...]
dd. 27 ottobre 2022 in sostituzione della precedente circolare n. CP_2
300/A/3971/11/109/16 del 29 aprile 2011. Secondo quest'ultima circolare – risalente all'anno 2011
– la presentazione del ricorso avverso al verbale di contestazione della violazione principale costituiva giustificato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente, ne pagina 6 di 12 conseguiva che l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2 c.d.s. decorreva dalla data di notifica del provvedimento conclusivo dei rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge. A tale circolare ministeriale succedeva la circolare datata 27/10/2022 con l'intento di fornire indicazioni operative a fronte di un contrario orientamento giurisprudenziale che si andava consolidando;
in modifica della precedente prassi, la circolare del 27 ottobre 2022 dispone, quindi, che “[…] l'obbligo di comunicare i dati del conducente all'organo accertatore permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale di accertamento della violazione che prevede la decurtazione del punteggio della patente,
e deve essere adempiuto entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione”.
4. Nel caso di specie si ritiene rilevante la circostanza per cui nella relazione di notifica allegata ai verbali redatti per la violazione di cui all'art. 176, comma 21 c.d.s. – sotto la voce “ULTERIORI
AVVISI IMPORTANTI” – è esplicitamente riportato che “Le ricordiamo che l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2 del
Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla notifica del provvedimento con cui sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti per legge.”(cit. verbali e relative relazioni di notifica prodotti con memoria di costituzione di parte appellata); tale circostanze rileva sotto un duplice ordine di questioni.
4.1. In primo luogo, la citata indicazione allegata al verbale di contestazione è espressiva di una prassi applicativa attuata dalla Polizia Stradale di sino alla redazione dei verbali di cui CP_1
è causa. Invero, si può dedurre che l'organo di polizia non si fosse (ancora) allineato alle nuove disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale del 27 ottobre 2022, tenuto conto del fatto che la circolare è stata emanata successivamente all'adozione dei verbali in esame (risalenti da ultimo a luglio 2022). Come è noto, le circolari interpretative sono atti meramente interni all'amministrazione attraverso cui gli organi di vertice intendono veicolare agli organi periferici e/o subordinati criteri direttivi di interpretazione ed applicazione di norme di legge, non assurgendo tuttavia a fonte normativa. A questo proposito si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 23031 del 2007– i cui principi, sebbene espressi in ambito tributario, sono in questa sede applicabili – affermando il seguente principio di diritto: “Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, ne' acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei
pagina 7 di 12 confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario […]”( conf. Cass.
n. 20819/2020, Cass. n. 18618/2019, Cass. n. 10195/2016).
La circolare non ha, quindi, valore vincolante per soggetti terzi ma neppure costituisce vincolo assoluto per gli uffici gerarchicamente sotto-ordinati (ai quali non è vietato disattenderla se illegittima) e – come è noto – neppure per l'autorità giudicante, in quanto l'ordinamento affida al giudice il compito di interpretare la norma. Ne consegue che le circolari ministeriali non possono costituire presupposto normativo per provvedimenti lesivi e sanzionatori nei confronti di cittadini e imprese. Non si poteva, pertanto, pretendere da parte di che si Pt_1
uniformasse alle indicazioni interpretative contenute nella Circolare Ministeriale del 27/10/22, peraltro successiva alla notifica dei verbali impugnati e in contrasto con le indicazioni fornite dalla stessa Polizia Stradale. Si può ritenere piuttosto che abbia agito in coerenza con Pt_1
l'indirizzo interpretativo espresso nella Circolare del del 29 aprile 2011, Controparte_2
a cui la Polizia Stradale ha inteso allinearsi per espressa dichiarazione contenuta nella relazione di notifica dei verbali, secondo cui il decorrere dei termini per la comunicazione di cui all'art. 126 bis c.d.s. individua quale dies a quo la notifica del provvedimento conclusivo dei ricorsi proposti avverso i verbali di accertamento dell'infrazione principale.
D'altronde tale interpretazione non è contra legem; infatti, come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità a cui questo giudice intende – alla luce dei fatti di causa – aderire, vanno “[…] valorizzate sia l'interpretazione del dato letterale dell'art. 126-bis, comma 2,
c.d.s., sia la “ratio” della violazione da detta norma prevista (che si pone, peraltro, in linea anche con la circolare – in materia - del n. 3971 del 29 aprile 2011, Controparte_2 opportunamente richiamata dal ricorrente) […]. Va osservato che - pur se la natura di illecito istantaneo della violazione contemplata da detta norma e la tutela pubblicistica dalla stessa perseguita sono indiscutibili - la sola valorizzazione degli stessi comporta un'elisione del dato letterale della norma in questione ed un'obliterazione del suo fondamento logico-razionale, oltre a trascurare la necessaria correlazione, di cui bisogna tener conto, tra il procedimento di opposizione avverso il verbale riferito alla violazione presupposta e l'insorgenza della effettiva cogenza dell'obbligo di comunicazione imposto dallo stesso art. 126-bis, comma 2, c.d.s”.
Prosegue inoltre la Suprema Corte affermando che“Questo approccio ermeneutico si pone in sintonia anche con il portato della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, secondo la quale «in nessun caso ... il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per
pagina 8 di 12 l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione»” (cit. Cass. n. 24012/2022, v. anche da ultimo Cass. n. 26553/2024).
4.2. Si dà atto che sul tema non esiste una posizione univoca della Suprema Corte. Secondo altro indirizzo giurisprudenziale la qualifica di illecito istantaneo della mancata comunicazione prevista all'articolo 126 bis comma 2 c.d.s. – del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito – comporta che il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all'organo di polizia non decorra dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, bensì dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità (cfr. in tal senso Cass. n. 18027/2018, n.
15542/2015, n. 22881/2010). Di avviso contrario invece il contrapposto orientamento per cui l'obbligo di comunicare alla P.A. i dati del conducente rimane sospeso e condizionato in pendenza dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi proposti avverso ai verbali prodromici, riattivandosi in caso di esito sfavorevole di questi, con nuova decorrenza dei termini (v. le già menzionate Cass. n. 2401/2022 conforme a Cass. n. 20974/2014).
Un tanto premesso risulta dirimente nel caso di specie la circostanza, già evidenziata, per cui nella relazione di notifica allegata ai verbali redatti per la violazione di cui all'art. 176, comma
21 c.d.s. lo stesso organo di polizia fornisce indicazione attinenti alla decorrenza dei termini per la comunicazione dei dati del conducente, indicando quale dies a quo la definizione dei ricorsi eventualmente proposti. Posto che è in via generale tutelata l'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà riposta dal privato nel comportamento della Pubblica Amministrazione
(fondata sui doveri di correttezza e buona fede), si può ritenere che tale circostanza rilevi ai fini dell'integrazione a favore di dell'esimente della buona fede. L'articolo 3 della legge Pt_1
1981 numero 689 dispone che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. La giurisprudenza di legittimità oramai consolidata ravvisa in tale disposizione di legge una presunzione semplice di colpevolezza a carico del destinatario della sanzione, superabile nei seguenti termini:
“l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al
pagina 9 di 12 precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. nn. 4927/1998,
1873/1995, 10508/1995, 10893/1996).
Nel presente caso, anche a fronte del particolare grado di affidabilità che la relazione di notifica ai sensi dal 148 c.p.c. può ingenerare nel destinatario essendo un atto coperto da pubblica fede, si può ritenere che l'appallante – consapevole di aver proposto ricorso giudiziario Pt_1 avverso ai verbali di accertamento della violazione dell'art. 176 comma 21 – non abbia adempiuto all'obbligo di comunicazione dei dati del conducente poiché ritenuto senza colpa sospeso il termine per adempiere sino alla definizione dei giudizi di opposizione;
sicché si può ritenere che abbia ritenuto di aver tenuto una condotta conforme al precetto di legge e, Pt_1 dunque, che non sia in ogni caso responsabile per la violazione dell'articolo 126 bis comma 2
c.d.s.
5. In conclusione, è errato – nel caso di specie – l'assunto per cui “è irrilevante la circostanza che siano ancora in corso i procedimenti in opposizione avverso i verbali prodromici sottesi alla violazione di cui all'art. 126 bis c.d. relativa ai verbali qui impugnati” espresso nella sentenza n.
99/2024 emessa dal Giudice di Pace di con cui è stato rigettato il ricorso in opposizione ai CP_1
verbali impugnati;
a fronte della proposizione dei ricorsi e della loro pendenza risulta piuttosto sospeso – come sopra argomentato –, sino alla definizione dei procedimenti pendenti, l'obbligo in capo al proprietario, ovvero ad altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 c.d.s., di fornire all'organo di polizia competente i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Si precisa, tra l'altro, che con la recente sentenza del Tribunale di Bolzano n. 164/2025 – prodotta da parte ricorrente con le note autorizzate depositate in data 15/04/2024 in quanto la detta sentenza
è stata pubblicata solamente in data 13/02/2025 – sono stati in parte annullati i verbali di contestazione prodromici a quelli impugnati nel presente procedimento (in particolare sono stati annullati i verbali identificati con i numeri: 176/0391886 - 176/0391887 - 176/0391842 -
176/0391884 - 176/0387859 - 176/0391860 - 176/0397640 - 176/0397645 - 176/0397646), potendosi così applicare, in riferimento a detti verbali, il principio espresso dalla citata sentenza n.
24012/2022 della Corte Suprema di Cassazione secondo cui “ove l'esito dei citati rimedi sia favorevole al ricorrente (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista all'art. 126-bis c.d.s. a carico dell'obbligato in esso individuato (proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 c.d.s.)”. Non muta in ogni caso l'esito della presente vertenza – anche in merito ai pagina 10 di 12 verbali qui impugnati ma collegati a verbali prodromici la cui opposizione risulta tutt'ora pendente innanzi agli organi competenti – per le ragioni esposte nei punti precedenti della presente sentenza.
6. Spese di lite
Alla luce del mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (cfr. art. 92 c.p.c.) si giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Simon Tschager definitivamente pronunciando sull'appello promosso da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 99/2024 depositata in data 10/04/2924 (n. R.G. n. 4407/2022), ogni CP_1
diversa domanda ed eccezione reietta o assorbita,
così dispone:
1. Accoglie l'appello e, in riforma integrale dell'appellata sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
99/2024 dd. 10/04/2024, annulla i seguenti verbali della Polizia Stradale di : CP_1
- Verbale n. 1260001017457 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017458 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017463 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017493 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017491 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017492 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017444 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017440 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017461 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017460 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017441 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017459 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017442 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017443 del 12.07.2022
pagina 11 di 12 2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in , lì 17/04/2025 CP_1
Il Giudice
Simon Tschager
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Simon Tschager, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3217/2024 promossa da:
con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA), in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv. Autariello Gabriella, presso il cui studio in Roccaraniola (NA), in via A. De Gasperi n. 17 ha eletto domicilio
– appellante –
contro
, in Controparte_1 persona del Commissario del Governo pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è ex lege domiciliato
– appellato –
in punto: appello avverso la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di n. 99/2024 CP_1
causa discussa all'udienza del 17/04/2025 in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI
formulate da ll'udienza del 17/04/2025: Parte_1
“La parte appellante insiste affinché, in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, l'ill.mo Giudice adito annulli i verbali impugnati per tutte le motivazioni addotte, perché nulli, inammissibili, illegittimi ed infondati dichiarando l'inefficacia delle sanzioni pecuniarie comminate a mezzo dei medesimi.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito confermi le sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale.” pagina 1 di 12 formulate da el ricorso in appello: Parte_1
“Ricorre in appello a codesto Ecc.mo Tribunale affinché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti ed all'esito della relativa trattazione, in accoglimento delle seguenti conclusioni, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia
1) in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, annullare i verbali n.. n. 1260001011160 n. 1260001017457 n. 1260001017458 n. 1260001017463 n.
1260001017493 n. 1260001017491 n. 1260001017492 n. 1260001017444 n. 1260001017440 n.
1260001017461 n. 1260001017460 n. 1260001017441 n. 1260001017459 n. 1260001017442 n.
1260001017443 per tutte le motivazioni addotte e per l'effetto le sanzioni accessorie della decurtazione di punti due dalla patente di guida dei conducenti, e annullare la condanna alle spese di lite disposta nei confronti dell'odierna appellante.
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, confermare le sanzioni pecuniarie nella misura del minimo edittale (€ 87,00 per ciascun v.d.s.).
3) condannare la parte appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.” formulate dal COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA
[...]
come da memoria di costituzione depositata in data 15/01/2025: CP_1
“Contrariis reiectis,
rigettare l'appello siccome inammissibile e/o manifestamente infondato. Compensi e spese di causa integralmente refusi o in subordine con loro compensazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso inviato a mezzo del servizio postale in data 04/10/2022 l'odierna appellante – la società
(di seguito indicata anche solo ”) – proponeva Parte_2 Pt_1
ricorso dinanzi al Giudice di Pace di avverso ai seguenti verbali di contestazione elevati CP_1 dalla Polizia Stradale di per violazione dell'articolo 126 bis codice della strada per CP_1 mancata comunicazione dei dati dell'effettivo conducente nel termine di 60 giorni dalla notifica dei verbali prodromici emessi per violazione dell'art. 176, commi 11 e 21 codice della strada:
- Verbale n. 1260001011160 del 19.07.2022- notificato il 05.08.2022
- Verbale n. 1260001017457 del 12.07.2022- notificato il 23.08.2022
- Verbale n. 1260001017458 del 12.07.2022- notificato il 23.08.2022
- Verbale n. 1260001017463 del 12.07.2022- notificato il 23.08.2022
pagina 2 di 12 - Verbale n. 1260001017493 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017491 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017492 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017444 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017440 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017461 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017460 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017441 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017459 del 12.07.2022- notificato il 25.08.2022
- Verbale n. 1260001017442 del 12.07.2022- notificato il 26.08.2022
- Verbale n. 1260001017443 del 12.07.2022- notificato il 29 .08.2022
Il giudizio veniva incardinato presso il giudice di Pace di con n. r.g. n. 4407/2022. Alla CP_1
prima udienza di comparizione del 29/03/2023 la Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Giudice di Pace di Trento relativamente al verbale n.
1260001011160 del 19/07/2022, elevato dalla Polizia Stradale di Trento.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sosteneva che i verbali contestanti la Pt_1 violazione dell'art. 126 bis c.d.s. sarebbero stati illegittimamente emessi, in quanto, avendo la ricorrente proposto ricorso avverso ai verbali emessi per la violazione presupposto (violazione dell'art. 176 c.d.s.) ed essendo ancora pendenti i relativi procedimenti, l'obbligo di comunicazione dei dati dell'effettivo conducente entro 60 giorni sancito all'art. 126 bis c.d.s. doveva decorrere dalla notifica del provvedimento con cui si sarebbero conclusi i rimedi giurisdizionali proposti, così come indicato nella relazione di notificazione allegata ai verbali notificati per violazione dell'art. 176 c.d.s.; non vi sarebbe dunque violazione dell'obbligo specifico di comunicazione previsto dall'art. 126 bis c.d.s. poiché sospeso dalla presentazione dei ricorsi in opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 28/03/2023 il Commissariato del Governo per la si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con sentenza n. 99/2024, depositata in data 10/04/2024 il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, confermando i verbali di contestazione.
pagina 3 di 12 2. Tale sentenza è stata appellata dalla nel presente procedimento di secondo grado con Pt_1
ricorso in appello depositato in data 11/11/2024, adducendo i seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo di appello l'appellante denuncia l'omessa pronuncia su un motivo principale di ricorso. Il giudice di prime cure non si sarebbe espresso sulla circostanza documentata dalla ricorrente per cui “proprio nel corpo dei rispettivi verbali allegati al ricorso si legge testualmente che «l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2 del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla notifica del provvedimento con cui sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti per legge»”(cit. pag. 3 del ricorso in appello); non vi sarebbe stato quindi alcun obbligo della di comunicare alla Polizia Stradale i dati del conducente al momento del verificarsi Pt_1 dell'infrazione.
Con il secondo motivo di appello la ricorrente censura la sentenza di primo grado per
“contraddittorietà della pronuncia relativamente al merito dell'opposizione”, sottolineando come, per stessa dichiarazione del giudice di prime cure, la Circolare Ministeriale del 31/10/2022
(volendo intendere verosimilmente del 27/10/2022) – su cui il giudice fonda il rigetto del ricorso avverso ai verbali di accertamento – ha modificato la precedente prassi secondo cui la comunicazione dei dati del conducente doveva essere effettuata soltanto all'esito dei procedimenti di opposizione;
la detta circolare, invero, risulta emanata in data 31/10/22 (rectius 27/10/2022), ovvero successivamente alla notifica dei verbali di cui si converte, dovendosi quindi ritenere al momento della violazione contestata ancora sussistente la prassi precedente. Inoltre, l'appellante afferma di aver eccepito la nullità dei verbali impugnati sia per la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto l'opposizione ai verbali prodromici, che per prescrizione.
L'appellante introduce con il terzo motivo un'ulteriore doglianza di omessa pronuncia su un motivo principale dell'opposizione; in particolare il Giudice di prime cure avrebbe mancato di argomentare sull'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 2401/2022, Cass. n. 3022/2024) allegato dalla ricorrente, secondo il quale l'obbligo di comunicare entro 60 giorni i dati personali della patente di guida del conducente inizia a decorrere con il rigetto dell'opposizione proposta contro il verbale che contesta l'infrazione presupposta.
Con il quarto motivo di appello l'appellante ribadisce che i verbali per violazione dell'art. 126 bis c.d.s. sono stati elevati in pendenza dei giudizi in opposizione ai verbali contestanti la violazione presupposto;
afferma inoltre che taluni di questi si sono conclusi in senso favorevole all'appellante, quindi con accoglimento dell'opposizione ai verbali elevati per violazione dell'art. 176 c.d.s. e pagina 4 di 12 conseguente annullamento della sanzione pecuniaria, nonché di quella accessoria di decurtazione dei punti dalla patente di giuda che fa sorgere l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 126 bis c.d.s.
Il giudice fissava con decreto la prima udienza del presente procedimento di appello in data
15/01/2025. L'appellato Commissariato del si costituiva nella medesima data Controparte_1
del 15/01/2025 con deposito di memoria di costituzione, rassegnando le suesposte conclusioni e chiedendo il rigetto dell'appello. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la discussione, nonché lettura dispositivo l'udienza del 17/04/2025.
3. In diritto.
Va rilevato che i primi tre motivi di appello sono all'evidenza connessi poiché incentrati sulla medesima questione giuridica attinente all'errata applicazione da parte del Giudice di prime cure dell'articolo 162 bis c.d.s.; le relative doglianze posso pertanto essere esaminate congiuntamente. I motivi sono fondati, per le ragioni che seguono, con assorbimento degli altri motivi di appello e delle eccezioni e delle difese dell'appellato.
Non essendosi l'appellato Commissariato del di costituito tempestivamente (cfr. CP_1 CP_1
art. 436 c.p.c.), le sue difese, qualora integrino vero e proprio appello incidentale, devono ritenersi in ogni caso tardive e dunque inammissibili.
3.1. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso dinanzi al
Giudice di Pace per inammissibilità del ricorso cumulativo. L'articolo 104 c.p.c. consente di proporre contro la stessa parte e nel medesimo processo “più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma”; a maggior ragione, dunque, deve ritenersi ammessa la trattazione unitaria di controversie pendenti tra le medesime parti e coinvolgenti – come nella presente causa – identiche questioni di fatto e di diritto;
quest'ultime sono peraltro valorizzate al fine della trattazione unitaria di molteplici cause nella disposizione sancita al comma primo, ultimo periodo dell'articolo 103 c.p.c come modalità impropria di connessione. Inoltre, non si può non rilevare che vi sia un generale e dirimente favor legislativo per ragioni di economicità processuale al cumulo oggettivo di domande. In tal senso non è improprio citare l'articolo 151 disp. att. c.p.c. che – sebbene non sia direttamente applicabile al caso di specie in quanto disciplinante il diverso istituto della riunione dei procedimenti – esprime in maniera chiara la volontà del legislatore di favorire, specificatamente dinanzi al Giudice di Pace, il simultaneus processus in caso di procedimenti relativi a controversie “connesse anche soltanto per identità di questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente la loro pagina 5 di 12 decisione” (in tali casi è infatti previsto che il Giudice di Pace debba sempre disporre la riunione dei procedimenti).
3.2. Va premesso che l'articolo 126 bis, comma 2 codice della strada prevede che “L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166.
La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica”.
La tabella allegata allo stesso articolo 126 bis c.d.s. prevede in caso di violazione dell'articolo 176 comma 21 c.d.s. – violazione per cui sono stati emessi nei confronti di i verbali Pt_1
prodromici a quelli impugnati in questa sede – una decurtazione di 2 punti dalla patente di guida.
Sul tema è stata emessa la recente Circolare n.300/STRAD/1/0000036010.U/2022 del
[...]
dd. 27 ottobre 2022 in sostituzione della precedente circolare n. CP_2
300/A/3971/11/109/16 del 29 aprile 2011. Secondo quest'ultima circolare – risalente all'anno 2011
– la presentazione del ricorso avverso al verbale di contestazione della violazione principale costituiva giustificato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente, ne pagina 6 di 12 conseguiva che l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2 c.d.s. decorreva dalla data di notifica del provvedimento conclusivo dei rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge. A tale circolare ministeriale succedeva la circolare datata 27/10/2022 con l'intento di fornire indicazioni operative a fronte di un contrario orientamento giurisprudenziale che si andava consolidando;
in modifica della precedente prassi, la circolare del 27 ottobre 2022 dispone, quindi, che “[…] l'obbligo di comunicare i dati del conducente all'organo accertatore permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale di accertamento della violazione che prevede la decurtazione del punteggio della patente,
e deve essere adempiuto entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione”.
4. Nel caso di specie si ritiene rilevante la circostanza per cui nella relazione di notifica allegata ai verbali redatti per la violazione di cui all'art. 176, comma 21 c.d.s. – sotto la voce “ULTERIORI
AVVISI IMPORTANTI” – è esplicitamente riportato che “Le ricordiamo che l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2 del
Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla notifica del provvedimento con cui sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti per legge.”(cit. verbali e relative relazioni di notifica prodotti con memoria di costituzione di parte appellata); tale circostanze rileva sotto un duplice ordine di questioni.
4.1. In primo luogo, la citata indicazione allegata al verbale di contestazione è espressiva di una prassi applicativa attuata dalla Polizia Stradale di sino alla redazione dei verbali di cui CP_1
è causa. Invero, si può dedurre che l'organo di polizia non si fosse (ancora) allineato alle nuove disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale del 27 ottobre 2022, tenuto conto del fatto che la circolare è stata emanata successivamente all'adozione dei verbali in esame (risalenti da ultimo a luglio 2022). Come è noto, le circolari interpretative sono atti meramente interni all'amministrazione attraverso cui gli organi di vertice intendono veicolare agli organi periferici e/o subordinati criteri direttivi di interpretazione ed applicazione di norme di legge, non assurgendo tuttavia a fonte normativa. A questo proposito si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 23031 del 2007– i cui principi, sebbene espressi in ambito tributario, sono in questa sede applicabili – affermando il seguente principio di diritto: “Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, ne' acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei
pagina 7 di 12 confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario […]”( conf. Cass.
n. 20819/2020, Cass. n. 18618/2019, Cass. n. 10195/2016).
La circolare non ha, quindi, valore vincolante per soggetti terzi ma neppure costituisce vincolo assoluto per gli uffici gerarchicamente sotto-ordinati (ai quali non è vietato disattenderla se illegittima) e – come è noto – neppure per l'autorità giudicante, in quanto l'ordinamento affida al giudice il compito di interpretare la norma. Ne consegue che le circolari ministeriali non possono costituire presupposto normativo per provvedimenti lesivi e sanzionatori nei confronti di cittadini e imprese. Non si poteva, pertanto, pretendere da parte di che si Pt_1
uniformasse alle indicazioni interpretative contenute nella Circolare Ministeriale del 27/10/22, peraltro successiva alla notifica dei verbali impugnati e in contrasto con le indicazioni fornite dalla stessa Polizia Stradale. Si può ritenere piuttosto che abbia agito in coerenza con Pt_1
l'indirizzo interpretativo espresso nella Circolare del del 29 aprile 2011, Controparte_2
a cui la Polizia Stradale ha inteso allinearsi per espressa dichiarazione contenuta nella relazione di notifica dei verbali, secondo cui il decorrere dei termini per la comunicazione di cui all'art. 126 bis c.d.s. individua quale dies a quo la notifica del provvedimento conclusivo dei ricorsi proposti avverso i verbali di accertamento dell'infrazione principale.
D'altronde tale interpretazione non è contra legem; infatti, come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità a cui questo giudice intende – alla luce dei fatti di causa – aderire, vanno “[…] valorizzate sia l'interpretazione del dato letterale dell'art. 126-bis, comma 2,
c.d.s., sia la “ratio” della violazione da detta norma prevista (che si pone, peraltro, in linea anche con la circolare – in materia - del n. 3971 del 29 aprile 2011, Controparte_2 opportunamente richiamata dal ricorrente) […]. Va osservato che - pur se la natura di illecito istantaneo della violazione contemplata da detta norma e la tutela pubblicistica dalla stessa perseguita sono indiscutibili - la sola valorizzazione degli stessi comporta un'elisione del dato letterale della norma in questione ed un'obliterazione del suo fondamento logico-razionale, oltre a trascurare la necessaria correlazione, di cui bisogna tener conto, tra il procedimento di opposizione avverso il verbale riferito alla violazione presupposta e l'insorgenza della effettiva cogenza dell'obbligo di comunicazione imposto dallo stesso art. 126-bis, comma 2, c.d.s”.
Prosegue inoltre la Suprema Corte affermando che“Questo approccio ermeneutico si pone in sintonia anche con il portato della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, secondo la quale «in nessun caso ... il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per
pagina 8 di 12 l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione»” (cit. Cass. n. 24012/2022, v. anche da ultimo Cass. n. 26553/2024).
4.2. Si dà atto che sul tema non esiste una posizione univoca della Suprema Corte. Secondo altro indirizzo giurisprudenziale la qualifica di illecito istantaneo della mancata comunicazione prevista all'articolo 126 bis comma 2 c.d.s. – del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito – comporta che il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all'organo di polizia non decorra dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, bensì dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità (cfr. in tal senso Cass. n. 18027/2018, n.
15542/2015, n. 22881/2010). Di avviso contrario invece il contrapposto orientamento per cui l'obbligo di comunicare alla P.A. i dati del conducente rimane sospeso e condizionato in pendenza dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi proposti avverso ai verbali prodromici, riattivandosi in caso di esito sfavorevole di questi, con nuova decorrenza dei termini (v. le già menzionate Cass. n. 2401/2022 conforme a Cass. n. 20974/2014).
Un tanto premesso risulta dirimente nel caso di specie la circostanza, già evidenziata, per cui nella relazione di notifica allegata ai verbali redatti per la violazione di cui all'art. 176, comma
21 c.d.s. lo stesso organo di polizia fornisce indicazione attinenti alla decorrenza dei termini per la comunicazione dei dati del conducente, indicando quale dies a quo la definizione dei ricorsi eventualmente proposti. Posto che è in via generale tutelata l'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà riposta dal privato nel comportamento della Pubblica Amministrazione
(fondata sui doveri di correttezza e buona fede), si può ritenere che tale circostanza rilevi ai fini dell'integrazione a favore di dell'esimente della buona fede. L'articolo 3 della legge Pt_1
1981 numero 689 dispone che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. La giurisprudenza di legittimità oramai consolidata ravvisa in tale disposizione di legge una presunzione semplice di colpevolezza a carico del destinatario della sanzione, superabile nei seguenti termini:
“l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al
pagina 9 di 12 precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. nn. 4927/1998,
1873/1995, 10508/1995, 10893/1996).
Nel presente caso, anche a fronte del particolare grado di affidabilità che la relazione di notifica ai sensi dal 148 c.p.c. può ingenerare nel destinatario essendo un atto coperto da pubblica fede, si può ritenere che l'appallante – consapevole di aver proposto ricorso giudiziario Pt_1 avverso ai verbali di accertamento della violazione dell'art. 176 comma 21 – non abbia adempiuto all'obbligo di comunicazione dei dati del conducente poiché ritenuto senza colpa sospeso il termine per adempiere sino alla definizione dei giudizi di opposizione;
sicché si può ritenere che abbia ritenuto di aver tenuto una condotta conforme al precetto di legge e, Pt_1 dunque, che non sia in ogni caso responsabile per la violazione dell'articolo 126 bis comma 2
c.d.s.
5. In conclusione, è errato – nel caso di specie – l'assunto per cui “è irrilevante la circostanza che siano ancora in corso i procedimenti in opposizione avverso i verbali prodromici sottesi alla violazione di cui all'art. 126 bis c.d. relativa ai verbali qui impugnati” espresso nella sentenza n.
99/2024 emessa dal Giudice di Pace di con cui è stato rigettato il ricorso in opposizione ai CP_1
verbali impugnati;
a fronte della proposizione dei ricorsi e della loro pendenza risulta piuttosto sospeso – come sopra argomentato –, sino alla definizione dei procedimenti pendenti, l'obbligo in capo al proprietario, ovvero ad altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 c.d.s., di fornire all'organo di polizia competente i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Si precisa, tra l'altro, che con la recente sentenza del Tribunale di Bolzano n. 164/2025 – prodotta da parte ricorrente con le note autorizzate depositate in data 15/04/2024 in quanto la detta sentenza
è stata pubblicata solamente in data 13/02/2025 – sono stati in parte annullati i verbali di contestazione prodromici a quelli impugnati nel presente procedimento (in particolare sono stati annullati i verbali identificati con i numeri: 176/0391886 - 176/0391887 - 176/0391842 -
176/0391884 - 176/0387859 - 176/0391860 - 176/0397640 - 176/0397645 - 176/0397646), potendosi così applicare, in riferimento a detti verbali, il principio espresso dalla citata sentenza n.
24012/2022 della Corte Suprema di Cassazione secondo cui “ove l'esito dei citati rimedi sia favorevole al ricorrente (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista all'art. 126-bis c.d.s. a carico dell'obbligato in esso individuato (proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 c.d.s.)”. Non muta in ogni caso l'esito della presente vertenza – anche in merito ai pagina 10 di 12 verbali qui impugnati ma collegati a verbali prodromici la cui opposizione risulta tutt'ora pendente innanzi agli organi competenti – per le ragioni esposte nei punti precedenti della presente sentenza.
6. Spese di lite
Alla luce del mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (cfr. art. 92 c.p.c.) si giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Simon Tschager definitivamente pronunciando sull'appello promosso da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 99/2024 depositata in data 10/04/2924 (n. R.G. n. 4407/2022), ogni CP_1
diversa domanda ed eccezione reietta o assorbita,
così dispone:
1. Accoglie l'appello e, in riforma integrale dell'appellata sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
99/2024 dd. 10/04/2024, annulla i seguenti verbali della Polizia Stradale di : CP_1
- Verbale n. 1260001017457 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017458 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017463 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017493 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017491 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017492 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017444 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017440 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017461 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017460 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017441 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017459 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017442 del 12.07.2022
- Verbale n. 1260001017443 del 12.07.2022
pagina 11 di 12 2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in , lì 17/04/2025 CP_1
Il Giudice
Simon Tschager
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