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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2024, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 10741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 10741/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con gli avv.ti GIRELLI SARA e Parte_1 C.F._1
GIRELLI LAURA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Brescia, via Lattanzio
Gambara, n. 42
e
(c.f. ), con l'avv. RUZZENENTI FAUSTA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Solferino, n. 20C
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 11.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Affido del minore Persona_1
I genitori avranno in affidamento congiunto il figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre nella residenza dello stesso, presso l'immobile di proprietà dei nonni paterni, sito in Brescia,
Via Rotonda Montiglio n.5.
I genitori terranno alternativamente secondo quanto stabilito nel piano genitoriale Persona_1
allegato al presente atto, collaborando fra loro nelle funzioni genitoriali ed assumendo di comune accordo le principali decisioni attenenti il minore, impegnandosi a confrontarsi con la massima serenità, nell'interesse esclusivo del minore. Durante la settimana, la gestione del minore sarà operata in accordo fra i genitori, che gestiranno i tempi di frequentazione e permanenza di volta in volta, e che si avvarranno principalmente degli ascendenti paterni.
Per quanto concerne le vacanze estive, i genitori avranno diritto di trascorrere con il minore due settimane, anche non consecutive (con località da comunicare entro il giorno 15 del mese di aprile di ogni anno all'altro genitore).
Nel restante periodo estivo si applicherà il diritto di visita previsto per il resto dell'anno.
I genitori terranno, ad anni alterni, il minore il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno (entrambi i coniugi comunicheranno entro il primo di Novembre di ogni anno le eventuali mete di vacanza).
I genitori alterneranno, di anno in anno, le festività di Pasqua e QU con il minore (entrambi i coniugi comunicheranno, entro la fine del mese precedente la festività, le eventuali mete di vacanza).
Nei giorni di vacanza di Natale e di Pasqua i genitori di divideranno i giorni, in parti uguali nel pieno rispetto delle esigenze del minore.
Tutte le principali festività infrannuali verranno gestite, in linea di massima, secondo il principio dell'alternanza.
Il IG. si farà aiutare dai propri genitori, ove possibile e necessario Parte_1
nella gestione del figlio, in accordo con la sig.ra . Il tutto, come meglio spiegato nel Parte_2
piano genitoriale allegato al presente ricorso (Doc. n. 7).
Quanto sopra, fatto salvo diverso accordo tra le parti.
Contributo al mantenimento del minore versato dal IG. alla IG.ra Parte_1 Parte_2
Il IG. si rende disponibile, nonostante attualmente il figlio minore sia Parte_1
prevalentemente presso la sua residenza, a versare, come contributo per il mantenimento di
[...]
, un importo di € 250,00 mensili - da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT - con Per_1
bonifico da accreditarsi, entro il giorno 10 del mese, presso il conto corrente intestato alla IG.ra alle seguenti COORDINATE: IBAN [...]. Parte_2
Il tutto, oltre al 100% dell'Assegno Unico Universale INPS, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia che si produce (Doc. n. 8) e che di seguito si anticipa:
“le stesse sono da: a) documentare, b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta. Le spese straordinarie sono:
Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte da medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte da medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
ticket sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari. Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato;
pre-scuola e dopo- scuola. Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze”.
Residenza del minore
Il minore manterrà la propria residenza presso la casa materna, in Brescia, Via Rotonda Montiglio
n. 5.
Autonomia economica
Entrambi gli ex conviventi sono economicamente autosufficienti e dichiarano di aver definito ogni precedente vertenza economica.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 5.6.2024 e Parte_1 Parte_2
, premesso di essere genitori di nato il [...], domandavano la
[...] Persona_1
regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti il figlio in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 21.11.2024 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 12/12/2024
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 10741/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con gli avv.ti GIRELLI SARA e Parte_1 C.F._1
GIRELLI LAURA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Brescia, via Lattanzio
Gambara, n. 42
e
(c.f. ), con l'avv. RUZZENENTI FAUSTA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Solferino, n. 20C
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 11.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Affido del minore Persona_1
I genitori avranno in affidamento congiunto il figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre nella residenza dello stesso, presso l'immobile di proprietà dei nonni paterni, sito in Brescia,
Via Rotonda Montiglio n.5.
I genitori terranno alternativamente secondo quanto stabilito nel piano genitoriale Persona_1
allegato al presente atto, collaborando fra loro nelle funzioni genitoriali ed assumendo di comune accordo le principali decisioni attenenti il minore, impegnandosi a confrontarsi con la massima serenità, nell'interesse esclusivo del minore. Durante la settimana, la gestione del minore sarà operata in accordo fra i genitori, che gestiranno i tempi di frequentazione e permanenza di volta in volta, e che si avvarranno principalmente degli ascendenti paterni.
Per quanto concerne le vacanze estive, i genitori avranno diritto di trascorrere con il minore due settimane, anche non consecutive (con località da comunicare entro il giorno 15 del mese di aprile di ogni anno all'altro genitore).
Nel restante periodo estivo si applicherà il diritto di visita previsto per il resto dell'anno.
I genitori terranno, ad anni alterni, il minore il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno (entrambi i coniugi comunicheranno entro il primo di Novembre di ogni anno le eventuali mete di vacanza).
I genitori alterneranno, di anno in anno, le festività di Pasqua e QU con il minore (entrambi i coniugi comunicheranno, entro la fine del mese precedente la festività, le eventuali mete di vacanza).
Nei giorni di vacanza di Natale e di Pasqua i genitori di divideranno i giorni, in parti uguali nel pieno rispetto delle esigenze del minore.
Tutte le principali festività infrannuali verranno gestite, in linea di massima, secondo il principio dell'alternanza.
Il IG. si farà aiutare dai propri genitori, ove possibile e necessario Parte_1
nella gestione del figlio, in accordo con la sig.ra . Il tutto, come meglio spiegato nel Parte_2
piano genitoriale allegato al presente ricorso (Doc. n. 7).
Quanto sopra, fatto salvo diverso accordo tra le parti.
Contributo al mantenimento del minore versato dal IG. alla IG.ra Parte_1 Parte_2
Il IG. si rende disponibile, nonostante attualmente il figlio minore sia Parte_1
prevalentemente presso la sua residenza, a versare, come contributo per il mantenimento di
[...]
, un importo di € 250,00 mensili - da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT - con Per_1
bonifico da accreditarsi, entro il giorno 10 del mese, presso il conto corrente intestato alla IG.ra alle seguenti COORDINATE: IBAN [...]. Parte_2
Il tutto, oltre al 100% dell'Assegno Unico Universale INPS, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia che si produce (Doc. n. 8) e che di seguito si anticipa:
“le stesse sono da: a) documentare, b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta. Le spese straordinarie sono:
Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte da medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte da medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
ticket sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari. Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato;
pre-scuola e dopo- scuola. Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze”.
Residenza del minore
Il minore manterrà la propria residenza presso la casa materna, in Brescia, Via Rotonda Montiglio
n. 5.
Autonomia economica
Entrambi gli ex conviventi sono economicamente autosufficienti e dichiarano di aver definito ogni precedente vertenza economica.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 5.6.2024 e Parte_1 Parte_2
, premesso di essere genitori di nato il [...], domandavano la
[...] Persona_1
regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti il figlio in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 21.11.2024 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 12/12/2024
Il Presidente est.
Costanza Teti