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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8137 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21600 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
(C.F. ), difeso e rappresentato, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione, dagli Avv. Filippo Alaia, (C.F. ), e Giuseppe Scarpato C.F._2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Napoli, al C.F._3
Viale Margherita n. 21;
ricorrente
CONTRO
, (C.F. ), con sede legale in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'Avv. Debora
Maria Pettinato (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._4 medesima, sito in Catania, al Viale della Libertà n. 185;
resistente
NONCHE' (C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar Dott. dall'Avv. Anna di Stefano (C.F. ), ed Persona_1 C.F._5 elettivamente domiciliato in Napoli, presso l'Ufficio Legale , sito in Napoli, alla Via Alcide CP_3
De Gasperi n. 55;
resistente
NONCHE'
(C.F. , in persona Controparte_4 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di costituzione, dagli Avv. Luciano Scafidi e Rossella Santoro;
resistente
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.22, il Sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 07120219006692315000, della somma di € 24.009,38, avente ad oggetto:
- la cartella di pagamento n. 07120150088978326000, relativa a sanzioni per omissioni in materia di lavoro;
emesse dalla , della somma di € 28.991,46; Parte_2
-avvisi di addebito n. 37120120001449091000 e n. 371201200073790557000, relativi a sanzioni per l'omesso versamento dei contributi previdenziali degli anni 2010, 2011 e 2012, emessi dall' , della somma, rispettivamente, di € 3.105,97 ed € 3.735,54. CP_3
Deducendo la nullità per mancata notifica della cartella e degli avvisi, ed il decorso della prescrizione quinquennale, l'opponente ne ha domandato l'annullamento con vittoria di spese, previa sospensione dell'efficacia esecutiva. Resistendo alla spiegata domanda, le parti resistenti ne hanno domandato il rigetto, eccependo: in via preliminare, l'incompetenza per materia dell'adìto Tribunale;
l'inammissibilità della domanda per sussistente giudicato su identica domanda giudiziale, la carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.; nel merito, l'infondatezza della stessa, atteso il mancato decorso del termine di prescrizione.
Come da provvedimento reso il giorno 02.09.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.09.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte tra le parti sino al giorno dell'udienza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
Va anzitutto chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti convenute, sussiste l'interesse ad agire del ricorrente. Invero, oggetto della presente opposizione non è, come da esse prospettato, l'estratto di ruolo, ma bensì l'intimazione di pagamento che, com'è noto, è un atto attraverso il quale il debitore viene informato di somme da lui dovute e non ancora adempiute. Essa consente, nel caso di reiterato inadempimento, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore precettato.
Sussiste, altresì, la legittimazione passiva sia degli enti creditori che del concessionario. Invero, i
Giudici di legittimità hanno ripetutamente affermato che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, nonché degli atti ad essa collegati quali, come in questo caso, l'intimazione di pagamento, gli enti impositori e l'agente della riscossione hanno una legittimazione passiva concorrente, sicché il contribuente può agire indifferentemente nei confronti di uno dei due soggetti,
o di entrambi (sul punto, Cass. Sez. VI, Ord. n. 8186/2017).
In via preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori doglianze prospettate, occorre rilevare che, dall'analisi della documentazione prodotta agli atti, risulta già sussistente un giudicato avente ad oggetto la medesima domanda in questa sede prospettata dal ricorrente.
Questa circostanza concretizza una violazione del c.d. principio del ne bis in idem, istituto cardine del sistema processuale, sia in ambito civile che penale. Tale assioma, non consentendo la duplicazione di procedimenti vertenti il medesimo fatto, è finalizzato ad impedire che, nei confronti della medesima situazione giuridica prospettata dalle parti, vengano a coesistere due distinte pronunce che creino conflitto di giudicati.
Esso è desumibile dall'art. 39, comma 1, c.p.c., secondo il quale: “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”.
Questa disposizione, sancendo il criterio della prevenzione, in base al quale la competenza spetta al giudice adìto per primo, consente di fornire un rimedio nell'anomala ipotesi in cui venga data origine, per la stessa causa, a due distinti procedimenti.
Al riguardo, i Giudici di legittimità, fornendo un orientamento consolidato ed omogeneo, hanno più volte chiarito la portata di tale principio: “(…) qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune ad entrambe le causa, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass. S.U. 17 dicembre 2007, n. 26482; in senso conforme, tra le tante: Cass. 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass. 19 novembre 2009, n. 24434; Cass., 10 novembre
2008, n. 26927)” (Cass., Sez. I Civ., Sent. n. 28/2017).
Nel caso di specie, risulta evidente che tra le medesime parti vi sia già stato un giudizio dinnanzi l'intestato Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, recante R.G. 152/22, definito con sentenza n. 1909/22, emessa in data 21.09.2022, avente ad oggetto la medesima intimazione di pagamento di cui al presente giudizio.
Non può, pertanto, procedersi alla definizione nel merito dell'azionata pretesa, atteso che essa ha già ottenuto definizione giudiziale attraverso antecedente e distinto procedimento, conclusosi con pronuncia passata in giudicato.
In definitiva, dunque, il ricorso va rigettato in quanto inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - a) dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1
- b) condanna il ricorrente alla refusione, in favore delle parti resistenti, delle spese del giudizio, liquidate, ex D.M. 55/14 (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00), in un totale di € 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19.09.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21600 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
(C.F. ), difeso e rappresentato, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione, dagli Avv. Filippo Alaia, (C.F. ), e Giuseppe Scarpato C.F._2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Napoli, al C.F._3
Viale Margherita n. 21;
ricorrente
CONTRO
, (C.F. ), con sede legale in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'Avv. Debora
Maria Pettinato (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._4 medesima, sito in Catania, al Viale della Libertà n. 185;
resistente
NONCHE' (C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar Dott. dall'Avv. Anna di Stefano (C.F. ), ed Persona_1 C.F._5 elettivamente domiciliato in Napoli, presso l'Ufficio Legale , sito in Napoli, alla Via Alcide CP_3
De Gasperi n. 55;
resistente
NONCHE'
(C.F. , in persona Controparte_4 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di costituzione, dagli Avv. Luciano Scafidi e Rossella Santoro;
resistente
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.22, il Sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 07120219006692315000, della somma di € 24.009,38, avente ad oggetto:
- la cartella di pagamento n. 07120150088978326000, relativa a sanzioni per omissioni in materia di lavoro;
emesse dalla , della somma di € 28.991,46; Parte_2
-avvisi di addebito n. 37120120001449091000 e n. 371201200073790557000, relativi a sanzioni per l'omesso versamento dei contributi previdenziali degli anni 2010, 2011 e 2012, emessi dall' , della somma, rispettivamente, di € 3.105,97 ed € 3.735,54. CP_3
Deducendo la nullità per mancata notifica della cartella e degli avvisi, ed il decorso della prescrizione quinquennale, l'opponente ne ha domandato l'annullamento con vittoria di spese, previa sospensione dell'efficacia esecutiva. Resistendo alla spiegata domanda, le parti resistenti ne hanno domandato il rigetto, eccependo: in via preliminare, l'incompetenza per materia dell'adìto Tribunale;
l'inammissibilità della domanda per sussistente giudicato su identica domanda giudiziale, la carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.; nel merito, l'infondatezza della stessa, atteso il mancato decorso del termine di prescrizione.
Come da provvedimento reso il giorno 02.09.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.09.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte tra le parti sino al giorno dell'udienza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
Va anzitutto chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti convenute, sussiste l'interesse ad agire del ricorrente. Invero, oggetto della presente opposizione non è, come da esse prospettato, l'estratto di ruolo, ma bensì l'intimazione di pagamento che, com'è noto, è un atto attraverso il quale il debitore viene informato di somme da lui dovute e non ancora adempiute. Essa consente, nel caso di reiterato inadempimento, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore precettato.
Sussiste, altresì, la legittimazione passiva sia degli enti creditori che del concessionario. Invero, i
Giudici di legittimità hanno ripetutamente affermato che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, nonché degli atti ad essa collegati quali, come in questo caso, l'intimazione di pagamento, gli enti impositori e l'agente della riscossione hanno una legittimazione passiva concorrente, sicché il contribuente può agire indifferentemente nei confronti di uno dei due soggetti,
o di entrambi (sul punto, Cass. Sez. VI, Ord. n. 8186/2017).
In via preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori doglianze prospettate, occorre rilevare che, dall'analisi della documentazione prodotta agli atti, risulta già sussistente un giudicato avente ad oggetto la medesima domanda in questa sede prospettata dal ricorrente.
Questa circostanza concretizza una violazione del c.d. principio del ne bis in idem, istituto cardine del sistema processuale, sia in ambito civile che penale. Tale assioma, non consentendo la duplicazione di procedimenti vertenti il medesimo fatto, è finalizzato ad impedire che, nei confronti della medesima situazione giuridica prospettata dalle parti, vengano a coesistere due distinte pronunce che creino conflitto di giudicati.
Esso è desumibile dall'art. 39, comma 1, c.p.c., secondo il quale: “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”.
Questa disposizione, sancendo il criterio della prevenzione, in base al quale la competenza spetta al giudice adìto per primo, consente di fornire un rimedio nell'anomala ipotesi in cui venga data origine, per la stessa causa, a due distinti procedimenti.
Al riguardo, i Giudici di legittimità, fornendo un orientamento consolidato ed omogeneo, hanno più volte chiarito la portata di tale principio: “(…) qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune ad entrambe le causa, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass. S.U. 17 dicembre 2007, n. 26482; in senso conforme, tra le tante: Cass. 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass. 19 novembre 2009, n. 24434; Cass., 10 novembre
2008, n. 26927)” (Cass., Sez. I Civ., Sent. n. 28/2017).
Nel caso di specie, risulta evidente che tra le medesime parti vi sia già stato un giudizio dinnanzi l'intestato Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, recante R.G. 152/22, definito con sentenza n. 1909/22, emessa in data 21.09.2022, avente ad oggetto la medesima intimazione di pagamento di cui al presente giudizio.
Non può, pertanto, procedersi alla definizione nel merito dell'azionata pretesa, atteso che essa ha già ottenuto definizione giudiziale attraverso antecedente e distinto procedimento, conclusosi con pronuncia passata in giudicato.
In definitiva, dunque, il ricorso va rigettato in quanto inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - a) dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1
- b) condanna il ricorrente alla refusione, in favore delle parti resistenti, delle spese del giudizio, liquidate, ex D.M. 55/14 (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00), in un totale di € 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 19.09.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone