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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 01/10/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1322/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1322/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PRESENZA LUISA
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. PRESENZA LUISA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 21/09/1997 avevano contratto matrimonio con CP_1 rito concordatario, in CHIETI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
08/06/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in CHIETI il
21/09/1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di CHIETI, nell'anno 1997 atto numero 63 parte II, serie A, alle seguenti pagina 2 di 5 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
23.09.2025:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nelle rispettive ed attuali abitazioni di residenza per la precisione il sig. in Cepagatti (Pe) alla via Parte_1
Lago Maggiore, nr.28/G, mentre la sig.ra in Chieti alla via Papa CP_1
Giovanni XXIII, nr.136;
2) di esclusiva proprietà del sig. rimarranno ogni mobile, arredo e Parte_1 suppellettile contenuti nella precedente casa coniugale ad oggi di sua esclusiva proprietà, avendo i coniugi provveduto ad ogni divisione nell'atto di separazione ed avendo la sig.ra attribuito nella medesima sede al sig. l'immobile CP_1 Parte_1 sito in Cepagatti alla via Lago Maggiore, nr. 28/G, nella misura del 50% di sua proprietà per l'importo di €. 59.400,00, da versarsi in rate da €. 450 cadauna, con inizio da ottobre 2020, fino all'estinzione dell'intero importo, essendone pertanto lo stesso divenuto, in seguito alla separazione, proprietario esclusivo;
3) La sig.ra provvederà al ritiro presso la ex casa coniugale dei beni personali CP_1 ancora lì presenti;
4) Il continuerà a versare a favore della sig.ra l'importo di Parte_1 CP_1
€. 450,00 mensili e fino all'estinzione dell'importo di €. 59.400,00;
5) Ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente al relativo assegno;
Pers
6) I figli minori, e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso il padre.
In linea di massima, e salvo diverso accordo fra le parti, la madre trascorrerà con i figli almeno due pomeriggi infrasettimanali e i fine-settimana in modo alternato, concordando con il padre di volta in volta e con congruo anticipo i giorni e gli orari a seconda dei turni lavorativi di entrami i genitori.
pagina 3 di 5 Durante le vacanze di Natale i genitori concorderanno in base ai turni di lavoro del padre quali giorni i minori trascorreranno con l'uno o l'altro genitore, avendo cura, per quanto possibile, di alternare le festività.
Salvo diverso accordo fra i genitori, anche in considerazione degli impegni di lavoro di entrambi, i minori trascorreranno alternativamente con i genitori il giorno della vigilia di Pasqua e della Pasqua, l'8 dicembre, il 1° maggio, la festa patronale ed il
Ferragosto.
Il tutto da stabilire preventivamente e concordemente negli orari e nelle modalità con anticipo di almeno 15 giorni.
Nel periodo estivo (da intendersi quello compreso tra la chiusura e la riapertura della scuola), entrambi i genitori trascorreranno con i figli almeno 14 giorni (da suddividere o continuativi), che dovranno essere concordati tra i genitori compatibilmente con i loro impegni lavorativi, con conseguente sospensione, per tale periodo, del diritto di visita dell'altro genitore. A tal fine, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, con un anticipo di almeno trenta giorni, se possibile,
i piani di ferie relativi all'anno in corso, di modo che entrambi possono organizzarsi adeguatamente in rapporto ai bisogni dei figli. Resta inteso che ciascun genitore potrà assumere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di permanenza del figlio presso di sé, mentre per le decisioni di straordinaria amministrazione sarà necessario il previo accordo dei genitori.
Entrambi i genitori si impegnano, da ultimo, a tenere alto il valore ed il rispetto dell'altro genitore nel rapporto con i figli, nell'ottica di una costruttiva collaborazione per la salvaguardia dell'ambiente di crescita e di sviluppo della prole.
Fermo restando il rispetto degli impegni e delle necessità di studio, svago e cura dei ragazzi, i genitori si impegnano alla massima disponibilità reciproca affinché i minori possano trascorrere con entrambi i genitori più tempo possibile.
pagina 4 di 5 7) La madre verserà al padre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €. 450,00 Pers (€.150,00 a figlio), sia per i minori figli e ma anche per la figlia ad Per_1 Per_3 oggi maggiorenne, ma non ancora indipendente economicamente.
La somma relativa alla contribuzione al mantenimento della prole sarà aggiornata annualmente in base alla variazione degli indici Istat, in maniera automatica e senza la necessità di richiesta scritta del coniuge percepente.
La detta somma verrà corrisposta fino a quando non raggiungerà la sua Per_3 autonomia economica.
I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la cura ed educazione dei figli, previamente concordate, che saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione relativa attestante la spesa. Ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie ci riporta alle indicazioni contenute nelle linee guida del C.N.F. del 29/11/2017, che qui vengono integralmente richiamate.
8) I coniugi si danno reciproco assenso fin da ora per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, sui quali entrambi potranno scrivere i nomi dei figli minori.
9) I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIETI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 30/09/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1322/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PRESENZA LUISA
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. PRESENZA LUISA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 21/09/1997 avevano contratto matrimonio con CP_1 rito concordatario, in CHIETI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
08/06/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in CHIETI il
21/09/1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di CHIETI, nell'anno 1997 atto numero 63 parte II, serie A, alle seguenti pagina 2 di 5 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
23.09.2025:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nelle rispettive ed attuali abitazioni di residenza per la precisione il sig. in Cepagatti (Pe) alla via Parte_1
Lago Maggiore, nr.28/G, mentre la sig.ra in Chieti alla via Papa CP_1
Giovanni XXIII, nr.136;
2) di esclusiva proprietà del sig. rimarranno ogni mobile, arredo e Parte_1 suppellettile contenuti nella precedente casa coniugale ad oggi di sua esclusiva proprietà, avendo i coniugi provveduto ad ogni divisione nell'atto di separazione ed avendo la sig.ra attribuito nella medesima sede al sig. l'immobile CP_1 Parte_1 sito in Cepagatti alla via Lago Maggiore, nr. 28/G, nella misura del 50% di sua proprietà per l'importo di €. 59.400,00, da versarsi in rate da €. 450 cadauna, con inizio da ottobre 2020, fino all'estinzione dell'intero importo, essendone pertanto lo stesso divenuto, in seguito alla separazione, proprietario esclusivo;
3) La sig.ra provvederà al ritiro presso la ex casa coniugale dei beni personali CP_1 ancora lì presenti;
4) Il continuerà a versare a favore della sig.ra l'importo di Parte_1 CP_1
€. 450,00 mensili e fino all'estinzione dell'importo di €. 59.400,00;
5) Ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente al relativo assegno;
Pers
6) I figli minori, e sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso il padre.
In linea di massima, e salvo diverso accordo fra le parti, la madre trascorrerà con i figli almeno due pomeriggi infrasettimanali e i fine-settimana in modo alternato, concordando con il padre di volta in volta e con congruo anticipo i giorni e gli orari a seconda dei turni lavorativi di entrami i genitori.
pagina 3 di 5 Durante le vacanze di Natale i genitori concorderanno in base ai turni di lavoro del padre quali giorni i minori trascorreranno con l'uno o l'altro genitore, avendo cura, per quanto possibile, di alternare le festività.
Salvo diverso accordo fra i genitori, anche in considerazione degli impegni di lavoro di entrambi, i minori trascorreranno alternativamente con i genitori il giorno della vigilia di Pasqua e della Pasqua, l'8 dicembre, il 1° maggio, la festa patronale ed il
Ferragosto.
Il tutto da stabilire preventivamente e concordemente negli orari e nelle modalità con anticipo di almeno 15 giorni.
Nel periodo estivo (da intendersi quello compreso tra la chiusura e la riapertura della scuola), entrambi i genitori trascorreranno con i figli almeno 14 giorni (da suddividere o continuativi), che dovranno essere concordati tra i genitori compatibilmente con i loro impegni lavorativi, con conseguente sospensione, per tale periodo, del diritto di visita dell'altro genitore. A tal fine, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, con un anticipo di almeno trenta giorni, se possibile,
i piani di ferie relativi all'anno in corso, di modo che entrambi possono organizzarsi adeguatamente in rapporto ai bisogni dei figli. Resta inteso che ciascun genitore potrà assumere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di permanenza del figlio presso di sé, mentre per le decisioni di straordinaria amministrazione sarà necessario il previo accordo dei genitori.
Entrambi i genitori si impegnano, da ultimo, a tenere alto il valore ed il rispetto dell'altro genitore nel rapporto con i figli, nell'ottica di una costruttiva collaborazione per la salvaguardia dell'ambiente di crescita e di sviluppo della prole.
Fermo restando il rispetto degli impegni e delle necessità di studio, svago e cura dei ragazzi, i genitori si impegnano alla massima disponibilità reciproca affinché i minori possano trascorrere con entrambi i genitori più tempo possibile.
pagina 4 di 5 7) La madre verserà al padre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €. 450,00 Pers (€.150,00 a figlio), sia per i minori figli e ma anche per la figlia ad Per_1 Per_3 oggi maggiorenne, ma non ancora indipendente economicamente.
La somma relativa alla contribuzione al mantenimento della prole sarà aggiornata annualmente in base alla variazione degli indici Istat, in maniera automatica e senza la necessità di richiesta scritta del coniuge percepente.
La detta somma verrà corrisposta fino a quando non raggiungerà la sua Per_3 autonomia economica.
I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la cura ed educazione dei figli, previamente concordate, che saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione relativa attestante la spesa. Ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie ci riporta alle indicazioni contenute nelle linee guida del C.N.F. del 29/11/2017, che qui vengono integralmente richiamate.
8) I coniugi si danno reciproco assenso fin da ora per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, sui quali entrambi potranno scrivere i nomi dei figli minori.
9) I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIETI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 30/09/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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