CASS
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA ZI AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/04/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare cessata l'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2606 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 28/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Questore di Lodi con provvedimento in data 26/04/2024, notificato in data 29/04/2024, alle ore 11:00, imponeva a ZI AL le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ,--1- ~z-con provvedimento depositato in data 30/04/2024 alle ore 14:00 convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ZI AL, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 6, comma 3, I 401/1989 e dell'art. 178 lett c) cod.proc.pen. Lamenta l'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per esplicare il proprio diritto di difesa, esponendo che il provvedimento questorile era stato notificato in data 18.3.2024 ad ore 17:45 e che la convalida del Giudice per le indagini preliminari era stata depositata in data 20.03.2024, con trasmissione per la notifica a Pm e Questura alle ore 15:52 e, quindi, prima del decorrere delle 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile all'interessato. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 6, comma 2, I 401/1989 e vizio di motivazione. Lamenta che il Questore aveva imposto la doppia presentazione n al 20' del primo tempo e 20 minuti prima della fine di ogni partita casalinga ed esterna del NTAN NO e della EM, in termini dì punizione aggiuntiva ed in modo irragionevole. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente dell'ulteriore doglianza proposta. 2. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione di cui della L. 13 dicembre 1989, n. 401 art. 6, comma 2 e succ. modif., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall'art. 13 Cost. Essa può essere imposta, quindi, solo con atto motivato dell'A.G. e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2); in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere 2 comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto (comma 3). Con un'interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza della Corte Cost., quindi, specifica che la misura di prevenzione di cui dell'art. 6 cit., comma 2 (il testo meramente letterale farebbe pensare ad un provvedimento restrittivo della libertà personale attribuito in via esclusiva e non solo provvisoria all'autorità di P.S.) è riconducibile alla previsione dell'art. 13 Cost., comma 3, ribadendo quanto già sostenuto in precedenza (cfr. sent. n. 144 del 1997) e cioè la necessità che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia "una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio". 3. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 44273/2004), dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale sopraindicate, hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, vale a dire: a) la pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l'adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice;
c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Quanto al diritto di difesa, hanno ribadito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore ("Diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire- già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti- sarebbe sostanzialmente elusa). Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario, invero, che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine. E poiché il P.M. ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l'interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa (ex plurimis, sez. 3, 11 dicembre 2007 - 17 gennaio 2008, nn. 2471 e 2472). Questa Corte ha, inoltre, affermato che il termine a difesa in favore del destinatario del provvedimento del questore è soltanto quello di quarantotto ore dalla notifica dell'atto stesso, entro il quale possono essere esercitati il diritto di accesso alla documentazione e la facoltà di presentazione di una memoria 3 difensiva, essendo irrilevante, ai fini del contraddittorio cartolare, che la convalida del giudice intervenga prima di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del P.M. presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari (Sez.3,n.29760 del 1/04/2013, Rv.255962,Sez.3, n.32824_del 11/06/2013,Rv.256379). Il soggetto interessato, infatti, può accedere agli atti non solo presso l'ufficio del giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubblica prima dell'udienza di convalida (Sez.3, n.7033 del 18/01/2012, 252035). Aderendo a questa lettura costituzionalmente orientata della legge n. 401 del 1989, art. 6, questa Corte non può che confermare la necessità di una garanzia minima per l'esercizio del diritto di difesa: "le memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione, nell'adottare l'ordinanza (motivata) di convalida, dal gip il quale non può provvedere prima della scadenza di tale termine;
ed ove il GIP, investito della richiesta del P.M., ciò non faccia rendendo la sua decisione prima che scada tate termine di 48 ore, l'ordinanza di convalida è affetta da vizio di violazione di legge" (cfr. Sez. 3 n. 1239 dell'11/12/2007). Il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causativo di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) rispetto a provvedimento che incide sulla libertà della persona e comporta l'annullamento dell'ordinanza giudiziale senza rinvio con conseguente perdita di efficacia della misura imposta dal Questore (Sez. 3, n. 18530 del 10/3/2010, Resca, Rv 247041, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez.3,n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223; Sez.3, n.20366 del 02/12/2020, dep.24/05/2021, Rv.281341 - 01). 4.Tanto premesso, risulta dagli atti che il decreto del Questore è stato notificato a ZI AL in data 29.4.2024 alle ore 11:00; la richiesta di convalida è stata presentata in data 30.04.2024 alle ore 12.30 ed il provvedimento di convalida, infine, è stato emesso in data 30.04.2024 alle ore 14:00, prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato. Risulta, pertanto, evidente che è stato limitato temporalmente il diritto del ricorrente di accedere agli atti enunciato dall'art. 6 comma 2 bis della legge n. 401/89 e, conseguentemente, di esercitare in maniera piena il diritto di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni. 5. Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio cfr. Sez.3 n.18244 del 29/01/2013, Rv.255425;Sez. 3 n. 16405 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 18530 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 21344 del 4 15.4.2010), con la conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Lodi del 26/4/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Lodi. Così deciso il 28/11/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare cessata l'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2606 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 28/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Questore di Lodi con provvedimento in data 26/04/2024, notificato in data 29/04/2024, alle ore 11:00, imponeva a ZI AL le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ,--1- ~z-con provvedimento depositato in data 30/04/2024 alle ore 14:00 convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ZI AL, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 6, comma 3, I 401/1989 e dell'art. 178 lett c) cod.proc.pen. Lamenta l'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per esplicare il proprio diritto di difesa, esponendo che il provvedimento questorile era stato notificato in data 18.3.2024 ad ore 17:45 e che la convalida del Giudice per le indagini preliminari era stata depositata in data 20.03.2024, con trasmissione per la notifica a Pm e Questura alle ore 15:52 e, quindi, prima del decorrere delle 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile all'interessato. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 6, comma 2, I 401/1989 e vizio di motivazione. Lamenta che il Questore aveva imposto la doppia presentazione n al 20' del primo tempo e 20 minuti prima della fine di ogni partita casalinga ed esterna del NTAN NO e della EM, in termini dì punizione aggiuntiva ed in modo irragionevole. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente dell'ulteriore doglianza proposta. 2. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione di cui della L. 13 dicembre 1989, n. 401 art. 6, comma 2 e succ. modif., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall'art. 13 Cost. Essa può essere imposta, quindi, solo con atto motivato dell'A.G. e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2); in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere 2 comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto (comma 3). Con un'interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza della Corte Cost., quindi, specifica che la misura di prevenzione di cui dell'art. 6 cit., comma 2 (il testo meramente letterale farebbe pensare ad un provvedimento restrittivo della libertà personale attribuito in via esclusiva e non solo provvisoria all'autorità di P.S.) è riconducibile alla previsione dell'art. 13 Cost., comma 3, ribadendo quanto già sostenuto in precedenza (cfr. sent. n. 144 del 1997) e cioè la necessità che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia "una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio". 3. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 44273/2004), dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale sopraindicate, hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, vale a dire: a) la pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l'adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice;
c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Quanto al diritto di difesa, hanno ribadito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore ("Diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire- già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti- sarebbe sostanzialmente elusa). Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario, invero, che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine. E poiché il P.M. ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l'interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa (ex plurimis, sez. 3, 11 dicembre 2007 - 17 gennaio 2008, nn. 2471 e 2472). Questa Corte ha, inoltre, affermato che il termine a difesa in favore del destinatario del provvedimento del questore è soltanto quello di quarantotto ore dalla notifica dell'atto stesso, entro il quale possono essere esercitati il diritto di accesso alla documentazione e la facoltà di presentazione di una memoria 3 difensiva, essendo irrilevante, ai fini del contraddittorio cartolare, che la convalida del giudice intervenga prima di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del P.M. presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari (Sez.3,n.29760 del 1/04/2013, Rv.255962,Sez.3, n.32824_del 11/06/2013,Rv.256379). Il soggetto interessato, infatti, può accedere agli atti non solo presso l'ufficio del giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubblica prima dell'udienza di convalida (Sez.3, n.7033 del 18/01/2012, 252035). Aderendo a questa lettura costituzionalmente orientata della legge n. 401 del 1989, art. 6, questa Corte non può che confermare la necessità di una garanzia minima per l'esercizio del diritto di difesa: "le memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione, nell'adottare l'ordinanza (motivata) di convalida, dal gip il quale non può provvedere prima della scadenza di tale termine;
ed ove il GIP, investito della richiesta del P.M., ciò non faccia rendendo la sua decisione prima che scada tate termine di 48 ore, l'ordinanza di convalida è affetta da vizio di violazione di legge" (cfr. Sez. 3 n. 1239 dell'11/12/2007). Il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causativo di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) rispetto a provvedimento che incide sulla libertà della persona e comporta l'annullamento dell'ordinanza giudiziale senza rinvio con conseguente perdita di efficacia della misura imposta dal Questore (Sez. 3, n. 18530 del 10/3/2010, Resca, Rv 247041, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez.3,n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223; Sez.3, n.20366 del 02/12/2020, dep.24/05/2021, Rv.281341 - 01). 4.Tanto premesso, risulta dagli atti che il decreto del Questore è stato notificato a ZI AL in data 29.4.2024 alle ore 11:00; la richiesta di convalida è stata presentata in data 30.04.2024 alle ore 12.30 ed il provvedimento di convalida, infine, è stato emesso in data 30.04.2024 alle ore 14:00, prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato. Risulta, pertanto, evidente che è stato limitato temporalmente il diritto del ricorrente di accedere agli atti enunciato dall'art. 6 comma 2 bis della legge n. 401/89 e, conseguentemente, di esercitare in maniera piena il diritto di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni. 5. Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio cfr. Sez.3 n.18244 del 29/01/2013, Rv.255425;Sez. 3 n. 16405 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 18530 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 21344 del 4 15.4.2010), con la conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Lodi del 26/4/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Lodi. Così deciso il 28/11/2024