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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. solvendo: il creditore cedente deve verificare costantemente la diligenza e correttezza del debitore cedutoEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 7 marzo 2025
“Il regime del factoring pro-solvendo non esonera il creditore cedente dal verificare costantemente la diligenza e correttezza del debitore ceduto; peraltro, siffatto controllo non dovrebbe limitarsi solo all'andamento dei pagamenti del ceduto nei riguardi del factor, in quanto può anche capitare che – a fronte di ritardi contenuti verso il factor – il debitore si trovi lo stesso in una situazione di grave sofferenza finanziaria desumibile – ad esempio – dai bilanci e conti economici societari, dai pignoramenti e protesti subiti. L'attenzione del cedente dovrebbe essere direttamente proporzionata all'entità degli “affari” che vedono coinvolto il debitore ceduto; tanto più elevato è il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado [Appello avverso la Sentenza N° 1985/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 01.12.2022] iscritta al n. r.g. 82/2023 CC da:
(C.F. ), di seguito solo , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP
ANTONINO MAZZEI del Foro di Messina e dell'avv. ALVISE BISCONTIN del Foro di Venezia, giusta procura in atti;
contro
CP_ (C.F. ), di seguito solo , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO CASELLATI e dell'avv. MARCO GIORGIO del Foro di Venezia, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Per : CP
1 “annullare la sentenza impugnata in accoglimento dell'appello e delle domande di cui all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e quindi:
Revocare il Decreto ingiuntivo e dire che nulla deve a né in ordine al CP CP_2
proprio rapporto di factoring, né in ordine al – preteso – obbligo di garanzia della solvenza.
- Subordinatamente, accogliere la domanda riconvenzionale, compensare sino ai corrispondenti importi i reciproci crediti delle parti (restituzione e risarcitorio) e condannare , al CP_2
pagamento della differenza.
- Condannare alle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”; CP_2
CP per :
“Dichiarare inammissibile e infondato l'appello e conseguentemente confermarsi l'impugnata sentenza.
Spese e competenze rifusi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 27.11.2019, conveniva in giudizio CP
al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 2420/2019, emesso in data CP_2
08.10.2019, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla la somma di € 605.877,26, oltre CP_2
interessi e spese di procedura, ciò in virtù del contratto di factoring stipulato fra le parti ed avente ad oggetto la cessione dei crediti vantati da nei confronti di (di seguito solo CP CP_3
). CP_3
CP L'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa di , stanti l'assimilabilità del factoring al mandato e la conseguente inesistenza di una garanzia sulla solvenza del debitore ceduto nonché
CP l'inopponibilità alla cedente dell'accordo sottoscritto da con (doc. 7). CP_3
CP Formulava domanda riconvenzionale - in via subordinata - chiedendo la condanna di al risarcimento del danno patito a causa della scorrettezza tenuta dalla cessionaria in termini di mancata informazione sullo “stato” del rapporto con . CP_3
CP 2. Si costituiva in giudizio insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, alla luce della mancata contestazione specifica - ad opera di - degli estratti conto depositati in atti e della CP
sottoscrizione da parte della medesima della c.d. convenzione Maturity, ai sensi della quale CP la cessione doveva essere intesa “salvo buon fine”.
2 L'opposta difendeva la correttezza della sua condotta per avere garantito ad l'accesso al CP
portale online per la verifica tempestiva dei pagamenti da parte di . CP_3
3. Il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed assegnava i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
4. La causa veniva istruita mediante escussione dei testi ammessi e poi rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine per note conclusive.
5. Con Sentenza monocratica N° 1985/2022, pubblicata il 01.12.2022, il Tribunale di Venezia ha statuito:
“- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2420/2019 dell'8.10.2019 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 25.187,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
6. Il Giudicante ha valorizzato che, in sede di note conclusive, ha riconosciuto di avere CP
CP sottoscritto il doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di;
pertanto, ha CP
CP autorizzato previamente alla dilazione dei pagamenti di , sulla base del tenore letterale CP_3 dell'art. 4 della convenzione in parola. CP Il documento ha escluso la non opponibilità ad di un accordo intervenuto solo tra e CP
CP ; anzi, l'autorizzazione rilasciata da ha consentito ad di procedere alla dilazione CP_3 CP
dei pagamenti, con tempistiche monitorate e/o monitorabili dalla stessa tramite accesso al CP
portale online della CP_2
La cedente ha espressamente assunto l'obbligazione di restituire le “anticipazioni” ottenute che risultano dagli estratti conto in atti;
inoltre, le parti hanno pattuito l'accredito delle somme “salvo buon fine”; di qui l'assunzione da parte di dell'obbligazione di garanzia della solvenza di . CP CP_3
L'opponente non ha contestato la documentazione depositata dalla a riprova dell'effettiva CP_2
sussistenza del credito vantato da questa a fronte delle anticipazioni rese.
CP Circa l'asserita scorrettezza di per non avere prontamente informato dei ritardi nei CP pagamenti di e del pericolo d'insolvenza di quest'ultima, assumono rilievo le dichiarazioni rese CP_3
dai testi escussi per entrambe le parti, i quali hanno confermato come ad sia stata fornita la CP possibilità di monitorare quotidianamente l'andamento dei pagamenti di tramite accesso al CP_3 portale IS (v. teste che ha dichiarato “si assolutamente. Mi occupo Tes_1 dell'applicazione gestione clienti e teniamo tutta la manutenzione e l'assistenza a questi applicativi tra cui il fisso online dell'area riservata dei clienti. ADR ci sono delle procedure informatiche che
3 inseriscono i dati e io, insieme ad altri dipendenti, verifico l'inserimento quotidianamente”; v. teste che ha precisato “dal momento in cui arriva il pagamento sul conto generale di Testimone_2
ci vogliono i tempi tecnici per imputarlo sulle singole fatture, si tratta di poche ore se nel CP_2 bonifico era indicata la fattura a cui si fa riferimento altrimenti all'incirca di 1 o 2 giorni […]non ci vuole una settimana per l'inserimento del pagamento, di solito 1 o 2 giorni;
quanto ad eventuali patologie mi viene in mente solo che i pagamenti potevano essere effettuati in ritardo ma tale informazione è a portata del cliente che può verificare lo stato dei pagamenti sul portale che viene aggiornato quotidianamente […]sul portale appaiono in rosso le fatture scadute e non pagate. Quanto al resto mi riporto a quanto detto con riferimento al capitolo che precede. Non chiamiamo i clienti per fatture scadute anche da un giorno, anche perché il portale e l'aggiornamento quotidiano sono pensati proprio per consentire un monitoraggio costante dell'andamento del rapporto”; v. teste TE
, la quale ha precisato, pur evidenziando qualche difficoltà nell'immediata comprensibilità del
[...] sistema, che “per capire a quale fattura corrispondesse il pagamento passavano giorni, anche 5/6 giorni per visualizzare il pagamento sul portale. Il bonifico poteva essere arrivato ma il pagamento rimaneva in rosso e non veniva aggiornato per giorni. Con un unico bonifico venivano saldate anche più fatture, non era chiaro a cosa corrispondessero i pagamenti”). CP Per il Tribunale è provato che ha apprestato un sistema al fine di garantire l'effettiva consultabilità
CP da parte di dei dati relativi ai pagamenti operati da e che la medesima mai si è CP CP_3
sottratta alle richieste di chiarimenti e/o informazioni pervenute da , secondo la diligenza CP dovuta dall'Istituto creditizio. CP Dalla produzione di , risulta anche che ha utilizzato il portale per procedere ai bonifici CP
relativi alle sue disposizioni di pagamento (doc. nn. da 129 a 163 di parte opposta).
Quanto ai ritardi nell'aggiornamento del portale, tutti i testimoni hanno dichiarato che esso è potuto avvenire al più dopo 5/6 giorni (il solo teste ha riferito di ritardi di 10/15 giorni e - Testimone_4
quindi - comunque contenuti). CP
, a dimostrazione non solo della conoscibilità ma altresì della conoscenza in capo ad CP della situazione patrimoniale di , ha depositato documenti idonei ad attestare l'interruzione CP_3 dell'emissione delle fatture da parte di sin dal 26.02.2019, ossia due mesi prima della CP
richiesta di di ammissione al concordato preventivo in bianco (doc. 188 di parte opposta). CP_3
7. Avverso detta pronuncia, ha proposto Appello formulando le seguenti ragioni di CP
doglianza.
CP A. Improvvisa comunicazione di revoca del da parte di del 21.03.2019, trasmessa con Pt_1
pec del 28.03.2019.
4 L'appellante ha sostenuto che non avrebbe continuato ad operare con se fosse stata debitamente CP_3
informata circa le sue reali condizioni economiche.
In quel momento (28.03.2019), non aveva evidenze di nessuna “patologia” della condotta di . CP_3
CP
avrebbe dovuto dare comunicazione di che cosa avesse determinato la decisione di revoca del e non lo ha fatto. Pt_1
CP Il motivo della revoca non può che essere legato a condotte relative all' “autonomo rapporto” che e avevano concluso fra di loro e che non aveva mai saputo come si fosse sviluppato e CP_3 CP
CP come fosse stato gestito da .
La cessionaria avrebbe dovuto comunicare formalmente alla cedente che si era resa CP_3
inadempiente rispetto alle scadenze prorogate e che la avesse concesso maggiori dilazioni CP_2
rimaste inosservate. CP Le somme che ha accreditato ad al 60° giorno dalla data della fattura sono state il frutto CP
CP di un “finanziamento” che ha concesso a;
quindi, è illecito addossare le conseguenze CP_3
CP negative di questo accordo tra e a carico di . CP_3 CP
CP
della condotta tenuta da . Controparte_4
CP
non ha provveduto ad avvisare la mandante/cedente circa le condotte di ed in CP CP_3
ordine alle circostanze che hanno potuto determinare la repentina interruzione del rapporto, in un momento nel quale non vi erano inadempimenti di che potesse apprezzare. CP_3 CP
CP
è responsabile per non avere correttamente interpretato i dati del Bilancio disponibile. CP_3
L'aspetto fondamentale non è quello della “scadenza originaria”, bensì quello della “scadenza- debitore”; è solo quest'ultimo il dato che avrebbe dovuto costituire elemento di “attenzione” da parte di
, la quale - però - non ha avuto possibilità alcuna di conoscerlo da IS o direttamente CP
dalla Banca.
OR ha proseguito le forniture a ed ha emesso tutte le fatture dal 01.03.2019 sino al CP_3
15.03.2019 perché nulla presagiva sulla situazione di;
tali forniture sono state complessivamente CP_3 di € 91.300,00, a conferma che nulla sapeva della situazione di . CP CP_3
CP La fattura del 26.02.2019 è stata solo l'ultima di quelle cedute ad , come risulta dal documento n.
171 della Banca;
essa è stata ceduta il 05.03.2019 ed aveva una scadenza “originaria” al 26.04.2019.
Le forniture dal 01.03.2019 sono proseguite e la cessione delle fatture sarebbe avvenuta senza alcuna
CP perplessità in capo ad , visto che il 27.02.2019 aveva “accreditato” le fatture del 28 e del CP
5 - in data 09.01.2023, ha impugnato la Sentenza per due ordini di ragioni che attengono CP
esclusivamente alla sua domanda riconvenzionale, rinunciando ad ogni contestazione in merito alle ragioni di credito della CP_2
- la parte della decisione che ha confermato il decreto ingiuntivo n. 2420/19 è passata in giudicato ed il
CP credito di nei confronti di è di € 605.877,26, oltre interessi e spese;
CP
CP
- la convenzione Maturity è intercorsa esclusivamente fra ed (doc.3) e la sottoscrizione CP delle “condizioni di adesione al servizio di dilazione di pagamento di crediti commerciali” da parte di
(doc. 218) non è stata altro che lo strumento che ne ha permesso l'attuazione; CP_3
- la Sentenza ha escluso l'esistenza di un distinto rapporto che avrebbe dovuto essere CP_5
stipulato per iscritto ex art. 117 TUB;
sul punto è intervenuto il giudicato;
- il plafond ha riguardato l'individuazione di quanto l' era disponibile ad anticipare al cliente, in CP_6 attesa dell'adempimento del terzo (“si intende concessa con validità a revoca, ferma restando la facoltà della banca di modificare e/o revocare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e senza preavviso, il Plafond accordato” doc. 4 ); CP
CP
- IS è un servizio gratuito che si traduce nella possibilità che mette a disposizione di alcuni clienti di accedere ad un “gestionale telematico” per consentire loro di monitorare la situazione dei crediti ceduti (doc.2);
CP
- sostenere che era onerata di compiti di vigilanza circa la solvibilità di sovverte la naturale CP_3 funzione del factoring che ripone in capo alla cedente ( ) l'obbligo di garantire la solvibilità CP
del debitore ceduto;
- la domanda riconvenzionale di presuppone l'accertamento del suo credito nei confronti di CP
, il che non è possibile in quanto detta società non partecipa al giudizio;
CP_3
CP
- circa il doc. 171, la voce “elenco crediti in essere” indica i crediti di al 31.03.2019 nei confronti di e le “spunte” sotto la voce “Accredito Maturity” indicano, con riferimento alle singole fatture, CP_3
CP quelle che aveva anticipato ad prima che la provvedesse al loro pagamento;
CP CP_3
- per mezzo del servizio IS, era nella condizione d'accertare: CP
a) l'ammontare complessivo dell'esposizione di al 31.03.2019; CP_3
b) le fatture che avevano determinato l'esposizione; CP c) quante di queste le erano già state anticipate da ;
- ha esposto di avere eseguito forniture sino al 15.01.2019, senza considerare che la revoca CP
del plafond è del successivo 28.03.2019, il che sarebbe la riprova che aveva percepito prima CP
CP e meglio di la difficoltà economica di;
CP_3
CP
- la questione circa l'errata lettura del Bilancio di ad opera di non è stata sollevata in I Grado CP_3
6 e - pertanto - è inammissibile;
in ogni caso, doveva essere a farsi carico dell'esame del CP
Bilancio, posto che anche dopo il suo deposito ha fornito merce a per complessive € CP_3
3.920.661,51.
9. Con Ordinanza del 27.04.2023, questa Corte ha osservato:
“La sentenza impugnata ha respinto l'opposizione di ed ha confermato il Controparte_1 decreto ingiuntivo da € 605.877,26 N° 2420/2019 dell'8.10.2019 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
ha rigettato altresì la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in € 25.187,00, oltre spese Controparte_2
generali al 15%, iva e cpa come per legge.
La società odierna appellante ha domandato, preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo;
in via principale, di revocare il provvedimento monitorio e di accertare che nulla deve in Controparte_1 Controparte_2
subordine, di compensare fino ai corrispondenti importi i reciproci crediti delle parti [v. credito restitutorio in capo a e credito risarcitorio di , Controparte_2 Controparte_1
condannando al pagamento della differenza. Controparte_2
Dall'esame sommario riservato al Giudice del gravame in sede di c.d. inibitoria, la pronuncia del
Tribunale di Venezia oggetto d'appello non presenta palesi vizi di motivazione, tali da consigliare la sospensione della sua esecutività in ragione della valutazione prognostica - in termini di fumus boni iuris apprezzato sulla base di una delibazione di massima - della fondatezza dell'impugnazione proposta, pur essendo riservata ogni più ampia ed approfondita analisi dei motivi di censura spiegati dall'appellante al momento della decisione conclusiva.
Inoltre, nulla di specifico ha dedotto, allegato e provato circa il periculum in Controparte_1 mora, requisito necessario che non può essere certo presunto alla luce della sola entità dell'importo dovuto pari a € 605.877,26 (oltre alle spese legali di € 25.187,00 più accessori), di cui al decreto ingiuntivo confermato in I Grado.
PQM
RIGETTA la sospensione chiesta ex art. 283 c.p.c. dalla società appellante”.
10. Una volta precisate le conclusioni e concessi i termini per conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione il 03.02.2025.
11. L'appello proposto è infondato e va respinto.
A. Nella presente vertenza viene pacificamente in rilievo la fattispecie del factoring pro-solvendo che consiste nella cessione “continuativa” dei crediti commerciali, dei quali prevede l'eventuale anticipazione finanziaria e la gestione amministrativa;
può contemplare o meno la notifica della
7 cessione al debitore ceduto (una particolare modalità operativa del rapporto è proprio quella che non prevede la notifica della cessione al debitore ceduto); il rischio del mancato pagamento da parte del debitore rimane in capo al cedente.
Nella sostanza, l'azienda riceve un'anticipazione finanziaria del corrispettivo dei crediti prima della loro scadenza, beneficia dell'esternalizzazione della gestione dei crediti e della terziarizzazione dell'emissione dei mezzi di pagamento.
Il factor deve valutare preventivamente il c.d. merito creditizio dei debitori offerti in cessione;
anticipa il corrispettivo del valore nominale dei crediti (in tutto o in parte); provvede al costante monitoraggio dei rischi;
si occupa dell'incasso dei pagamenti e - in caso di ritardo - delle iniziative di sollecito.
Dunque, in ipotesi di factoring pro-solvendo con anticipazioni da parte del factor, il contratto - quantunque concluso da società di factoring - degrada a comune operazione di finanziamento contro cessione pro-solvendo dei crediti, simile al c.d. sconto bancario di cui all'art. 1858 c.c. (v. Cass. n.
27648/2020).
Tuttavia, il factoring implica ulteriori servizi accessori rispetto al mero sconto bancario, perché il factor
- come già precisato - gestisce i crediti ceduti dal punto di vista “amministrativo”, valuta i rapporti post-fattura con il debitore, realizza un'analisi intensiva dal lato del creditore.
Va detto che la L. n. 52/1991 ha riconosciuto in modo esplicito la facoltà per l'impresa di cedere in massa i crediti futuri a condizione che sia identificato il debitore ceduto e che i crediti ceduti possano derivare soltanto da contratti da stipulare entro e non oltre 24 mesi dalla stipula del factoring.
Il c.d. factoring maturity è noto - invece - come servizio attraverso il quale il factor provvede all'accredito al cedente del valore nominale dei crediti oggetto della cessione alla data della loro scadenza naturale e la sua principale funzione è quella di semplificare la programmazione dei flussi finanziari dei crediti maturati dal cedente verso soggetti di sicura solvibilità, ma non sempre tempestivi nei pagamenti.
In quest'ultima tipologia è il factor a concedere al debitore ceduto una dilazione di pagamento oltre il termine di scadenza naturale dell'obbligazione, applicando direttamente a quest'ultimo eventuali tassi ultralegali ed eventuali interessi di mora in caso di ritardo sull'ulteriore dilazione concessa.
B. Nel caso che ci interessa, ha contestato il corretto adempimento dei c.d. obblighi CP
CP collaterali ad opera di , sostenendo di non avere ricevuto tempestiva ed approfondita notizia dell'andamento dei pagamenti di e di indizi che potevano deporre per un rischio d'insolvenza di CP_3
tale società.
Invero, occorre distinguere gli aspetti contrattuali che afferiscono al funzionamento “trilaterale” del factoring pro-solvendo (v. cedente-cessionario-ceduto) dagli accordi commerciali che - comunque -
8 legano direttamente le (sole) parti di un rapporto di fornitura come quello esistito fra e CP
. CP_3
CP Se si è impegnata con ad anticipare un certo valore delle fatture emesse nei confronti di CP
a cui è stato pattuito di accordare eventuali dilazioni di pagamento (delle quali la debitrice ha CP_3 materialmente usufruito), significa che la Banca ha fornito un “sistema” di finanziamento di cui ha beneficiato - in primo luogo - per avere ottenuto liquidità anzitempo e - in secondo luogo - CP
per avere conseguito tempi di pagamento delle forniture più lunghi dell'ordinario. CP_3
C. Ad un certo momento, i ritardi che ha maturato nei pagamenti alla cessionaria (v. circostanza CP_3
CP non contestata, sebbene non sia parte della causa) hanno fatto sì che le anticipazioni di ad CP_3
non potessero più proseguire perché l'esposizione debitoria della aveva raggiunto il CP CP_2
limite massimo (plafond) previsto a favore del cliente . CP
CP A fronte dell'inadempimento di , si è rivolta ad per la restituzione delle CP_3 CP anticipazioni a causa dell'inerzia del debitore ceduto.
D. Il fatto che abbia continuato a consegnare merce a e ad emettere fatture nei suoi CP CP_3
CP confronti confidando - verosimilmente - nel fatto che ci sarebbero state le anticipazioni di rientra nel rischio che si è personalmente assunta la medesima , perché - a rigore di logica - tale CP azienda avrebbe dovuto sospendere l'invio di altra merce nel momento in cui non le era perfettamente CP chiaro l'andamento dei pagamenti di ad . CP_3
E. ha sostenuto in giudizio delle argomentazioni contraddittorie;
da un lato, ha affermato di CP
CP avere proseguito i rapporti con perché non l'aveva avvisata che quest'ultima aveva CP_3 consistenti arretrati;
dall'altro lato, ha insistito che il sito IS non veniva aggiornato con regolarità e quindi molti pagamenti non risultavano se non a distanza di diverso tempo.
A questo punto, viene spontaneo rilevare che, se - effettivamente - non vi era obiettiva certezza dei
CP pagamenti di ad , avrebbe dovuto adottare per tempo la dovuta prudenza e CP_3 CP
sospendere le forniture in attesa di disporre di dati sicuri circa il proprio (eventuale) debito restitutorio CP verso .
F. Il regime del factoring pro-solvendo non esonera il creditore cedente dal verificare costantemente la diligenza e correttezza del debitore ceduto;
peraltro, siffatto controllo non dovrebbe limitarsi solo all'andamento dei pagamenti del ceduto nei riguardi del factor, in quanto può anche capitare che - a fronte di ritardi contenuti verso il factor - il debitore si trovi lo stesso in una situazione di grave sofferenza finanziaria desumibile - ad esempio - dai bilanci e conti economici societari, dai pignoramenti e protesti subiti.
9 L'attenzione del cedente dovrebbe essere direttamente proporzionata all'entità degli “affari” che vedono coinvolto il debitore ceduto;
tanto più elevato è il valore complessivo delle forniture pregresse ed in essere, tanto maggiore dovrebbe essere la cautela nel considerare la situazione economico- finanziaria del debitore.
In altre parole, l'esistenza del factoring con la non mette al riparo il creditore né dal rischio di CP_2
insoluto rispetto ai crediti oggetto di anticipazione, né - a maggior ragione - dal pericolo di insoluto di ulteriori crediti che potrebbero non diventare neppure oggetto di anticipazione, com'è accaduto nel caso in esame.
G. Posto che non ha inteso impugnare la pronuncia di I Grado laddove ha confermato la CP
debenza della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, relativamente alla pretesa risarcitoria azionata in linea riconvenzionale da detta società, non si può non ribadire che è mancata la deduzione, CP allegazione e prova dell'invocata responsabilità contrattuale imputata ad rispetto alle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate alla stessa dall'avere continuato ad intrattenere i CP
rapporti commerciali con provvedendo alle forniture ed emettendo nuove fatture quando quelle CP_3
pregresse non venivano pagate con regolarità, pur essendo state concesse delle dilazioni alla debitrice.
La Sentenza di I Grado è passata in giudicato a proposito dell'obbligo restitutorio di verso CP
CP CP ; pertanto, non può più discutersi della responsabilità di nei riguardi di per il fatto di CP avere “accumulato” anticipazioni per oltre € 600.000,00 che sono poi “ricadute” sulla stessa
. CP
Quanto al gravame, mancano del tutto i presupposti obiettivi per configurare un qualunque addebito ad
CP
per i crediti insoluti nel frattempo maturati da verso , per i quali - però - non ci CP CP_3
sono state anticipazioni della rispetto a questi crediti (di cui - peraltro - non è documentato CP_2
l'esatto ammontare complessivo) permane l'obbligo di pagamento solo in capo a . CP_3
CP In verità, ha invocato in II Grado la compensazione “integrale” fra il suo debito verso CP
(risultante dal decreto ingiuntivo confermato dal Tribunale) con l'asserito credito riparatorio vantato verso la CP_2
Si tratta di richiesta del tutto priva di fondamento, poiché - a prescindere da ogni altra considerazione - non esistono due poste creditorie raffrontabili che siano parimenti certe, liquide ed esigibili.
Ciò che balza all'occhio è che la domanda riconvenzionale di è assolutamente CP
indeterminata nel quantum (come si evince dalle conclusioni rassegnate) e quindi solo astrattamente diretta a “paralizzare” i diritti creditori coperti da giudicato di Ifis.
10 Ad ogni modo, non si può che rimarcare che ha mancato di delineare e comprovare una CP
CP specifica condotta attiva od omissiva di che abbia violato precisi obblighi contrattuali e che abbia davvero cagionato un distinto danno non riconducibile ad altri.
13. Non resta che confermare la decisione impugnata.
14. Le spese del gravame seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellata applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto alle cause di valore indeterminabile (stante l'indeterminatezza della domanda coltivata in Appello) e di media difficoltà, per le fasi espletate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata. CP
2. CONDANNA e rifondere ad le spese del gravame che liquida nella misura di € CP
8.470,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 10.02.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 dicembre 2018
CP 8. si è costituita in II Grado replicando che: