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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2024, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, nella persona del dott. Emanuele Rocco ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte di trattazione entro il termine del 13/12/2023, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2984/2023 del Ruolo Generale a.c., vertente
TRA Parte 1 , nata il [...] in [...], ivi residente a[...], C.F. C.F. 1 و
Gennaro Cioffi, e digitalmente domiciliata presso il medesimo difensore all'indirizzo
рес Email 1
Ricorrente
CONTRO
,p. iva P.IVA 1 in persona del Controparte_1
,con sede legale in Casoria alla via Piave legale rappresentante p.t., sig.ra CP_2
n. 57, rappresentata e difesa dall'Avv. Tozzi Luca, ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Napoli alla Via Toledo n. 323, nonché digitalmente presso l'indirizzo
PEC Email 2
Resistente
Oggetto: Accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e della nulla/illegittimità del licenziamento orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto depositato il 16.05.2023 la ricorrente in epigrafe indicata asseriva di aver lavorato dapprima per la e successivamente, per effetto delOrganizzazione_1 passaggio di cantiere del 31.03.2023, alle dipendenze della Controparte_1
[...] fino al 30.04.2023. Deduceva, inoltre, di essere stata assunta il giorno 17/09/2021 dalla [...]
Organizzazione_1 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part time, con orario di lavoro pari a 25 ore settimanali.
La Pt 1 esponeva altresì che, a seguito del repentino passaggio di cantiere, la società aveva apposto un termine al contratto di Organizzazione_2
lavoro, ma la suddetta trasformazione contrattuale non aveva acquisito la forma scritta né tanto meno ad essa ricorrente ne era stata consegnata una copia del contratto.
La ricorrente deduceva che in data 27.04.2023 la coordinatrice dell'asilo
[...]
Org_3 sig.ra Persona 1
, le aveva comunicato oralmente che il giorno
30.04.2023 sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro a causa del mancato rinnovo del contratto.
La predetta coordinatrice, pertanto, intimava il recesso oralmente e all'offerta delle prestazioni avanzate in data 02.05.2023, opponeva un rifiuto .
Nella stessa data, a mezzo del proprio difensore la ricorrente, offerta nuovamente la propria prestazione, impugnava il licenziamento orale comminato dalla resistente.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, la ricorrente concludeva per l'accertamento e la dichiarazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la cooperativa Org_4 nonché pe la declaratoria della illegittimità del licenziamento intimato in forma orale dalla predetta coordinatrice, con conseguente condanna della società convenuta alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità prevista e disciplinata dall'art. 2 L. 23 del 2015, e quindi, al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate e non percepite dalla data del licenziamento e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La Società Organizzazione_2 si costituiva e resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto con varie argomentazioni.
Ciò detto, si osserva in primo luogo che la causa può essere decisa in punto di diritto, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta. Rileva preliminarmente il Giudicante che in tema di contratto di lavoro a tempo determinato la regola fondamentale ai fini della validità del contratto è la forma scritta, ed infatti l'art. 19 comma 4 dispone in tal senso, con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione ..
L'onere della prova circa il rispetto di tale disciplina grava sulla parte interessata a far valere il termine.
Nel caso di specie, la parte resistente si è limitata a produrre la comunicazione. obbligatoria Uni LAV ma non ha né dedotto né dimostrato la sottoscrizione di un contratto a termine, e non ha neppure provato di avere consegnato una copia del contratto alla lavoratrice entro i cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione
(cfr. documentazione in atti).
Osserva il Giudicante che, alla luce della incontestata mancanza della prova scritta, le ragioni di urgenza relative ai servizi in appalto e la riserva in ordine alla verifica dei titoli di studio, addotte dalla resistente, non sono idonee a giustificare l'assunzione a tempo determinato della ricorrente, in assenza della forma scritta.
Nel rapporto contrattuale in oggetto è infatti assente la forma scritta, che in questo caso
è richiesta dalla legge come elemento essenziale, ad substantiam.
Sul punto la giurisprudenza di merito ha più volte affermato che "nel caso di un contratto di lavoro a tempo determinato, la mancata sottoscrizione del contratto anche da parte del lavoratore prima o contestualmente all'inizio del rapporto, non comportando alcuna accettazione della durata limitata del rapporto, determina la configurabilita' di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La mancata stipulazione in forma scritta di un contratto di lavoro a tempo determinato, difatti, comporta che la clausola appositiva del termine deve considerarsi tamquat non esset, con la conseguenza che deve essere dichiarato sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" (Cfr., tra le altre, Corte di
Appello di Bari sentenza n. 576/2020).
Nel caso di specie, pertanto, vi è una diretta violazione dell'art. 19 comma 4 del d.lgs.
n.81 del 2015, e pertanto, data l'assenza di una forma scritta e della relativa sottoscrizione per l'apposizione del termine, il contratto a tempo determinato de quo non solo è invalido ma anche inesistente, pe cui il rapporto non può che considerarsi di tipo subordinato, a tempo indeterminato e parziale.
Vanno, a questo punto, analizzare le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione del succitato art. 19, con riferimento alla validità del licenziamento intimato.
L'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato implica che la risoluzione dello stesso debba avvenire nel rispetto delle regole previste dalla legge, e pertanto a nulla può valere l'invocazione della scadenza del termine ai fini della risoluzione del rapporto in essere, giacche tale termine è tamquam non esset, né tanto meno, le ragioni di urgenza e verifica dei titoli che hanno spinto la società alla interruzione del rapporto possono giustificare un licenziamento intimato in assenza di forma scritta.
Secondo la recente e consolidata giurisprudenza "il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti" (cfr. Cass. n. 3822 del 2019)
Dagli atti di causa emerge che la ricorrente in data 27.04.2023 veniva informata del mancato rinnovo del contratto, senza tuttavia ricevere alcuna comunicazione scritta circa la soluzione del rapporto di lavoro, tant'è che la stessa, in data 02.05.2023 a fronte del rifiuto della coordinatrice PO di ricevere le prestazioni lavorative, a mezzo del proprio difensore, impugnava il licenziamento orale e continuava ad offrire la propria prestazione lavorativa.
Il licenziamento intimato in assenza di forma scritta, dunque, è qualificato dall' art. 2 comma 3 della L. 604/1966 come inefficace. Pertanto, si tratta di una ipotesi di licenziamento particolarmente grave, tant' è che il licenziamento viene ritenuto inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, e dunque è da considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. e pertanto improduttivo di qualsiasi effetto.
La fattispecie concreta ivi descritta si inquadra nel panorama dell'art.2 del d.lgs. n. 23 del 2015 "Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del 66
licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale
Pertanto, la norma sanziona il licenziamento orale con la nullità prevedendo una forma di tutela reale piena.
Per tutte le suesposte argomentazioni, la domanda della ricorrente va accolta.
Per l'effetto, va accertata e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti sin dall'origine, a tempo parziale ed orizzontale pari a 25
(venticinque) ore settimanali, e va dichiarata la nullità del licenziamento intimato in forma orale alla ricorrente.
Di conseguenza, la società Controparte_3 deve essere condannata alla reintegrazione della ricorrente, Parte 1 nel posto di lavoro presso l'asilo Org_3 Org_3 sito in Castellammare di Stabia e al pagamento, in 66
favore della ricorrente medesima, di una indennità commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo che decorre dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e interessi legali dalla maturazione al soddisfo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
[...] con ricorso del 16/5/2023 nei confronti di Organizzazione_2
[...] così provvede:
a) accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'origine a tempo parziale ed orizzontale pari a 25 (venticinque) ore settimanali.
b) accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato in forma orale alla
Controparte_3 allaricorrente, e per l'effetto condanna la resistente Parte 1 nel posto di lavoro presso l' Org_5 'reintegra della ricorrente,
Org_3 sito in Castellammare di Stabia;
6
c) condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente di una indennità commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo che decorre dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e interessi legali dalla maturazione al soddisfo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
d)condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2000,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, li 16/1/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, nella persona del dott. Emanuele Rocco ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte di trattazione entro il termine del 13/12/2023, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2984/2023 del Ruolo Generale a.c., vertente
TRA Parte 1 , nata il [...] in [...], ivi residente a[...], C.F. C.F. 1 و
Gennaro Cioffi, e digitalmente domiciliata presso il medesimo difensore all'indirizzo
рес Email 1
Ricorrente
CONTRO
,p. iva P.IVA 1 in persona del Controparte_1
,con sede legale in Casoria alla via Piave legale rappresentante p.t., sig.ra CP_2
n. 57, rappresentata e difesa dall'Avv. Tozzi Luca, ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Napoli alla Via Toledo n. 323, nonché digitalmente presso l'indirizzo
PEC Email 2
Resistente
Oggetto: Accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e della nulla/illegittimità del licenziamento orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto depositato il 16.05.2023 la ricorrente in epigrafe indicata asseriva di aver lavorato dapprima per la e successivamente, per effetto delOrganizzazione_1 passaggio di cantiere del 31.03.2023, alle dipendenze della Controparte_1
[...] fino al 30.04.2023. Deduceva, inoltre, di essere stata assunta il giorno 17/09/2021 dalla [...]
Organizzazione_1 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part time, con orario di lavoro pari a 25 ore settimanali.
La Pt 1 esponeva altresì che, a seguito del repentino passaggio di cantiere, la società aveva apposto un termine al contratto di Organizzazione_2
lavoro, ma la suddetta trasformazione contrattuale non aveva acquisito la forma scritta né tanto meno ad essa ricorrente ne era stata consegnata una copia del contratto.
La ricorrente deduceva che in data 27.04.2023 la coordinatrice dell'asilo
[...]
Org_3 sig.ra Persona 1
, le aveva comunicato oralmente che il giorno
30.04.2023 sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro a causa del mancato rinnovo del contratto.
La predetta coordinatrice, pertanto, intimava il recesso oralmente e all'offerta delle prestazioni avanzate in data 02.05.2023, opponeva un rifiuto .
Nella stessa data, a mezzo del proprio difensore la ricorrente, offerta nuovamente la propria prestazione, impugnava il licenziamento orale comminato dalla resistente.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, la ricorrente concludeva per l'accertamento e la dichiarazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la cooperativa Org_4 nonché pe la declaratoria della illegittimità del licenziamento intimato in forma orale dalla predetta coordinatrice, con conseguente condanna della società convenuta alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità prevista e disciplinata dall'art. 2 L. 23 del 2015, e quindi, al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate e non percepite dalla data del licenziamento e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La Società Organizzazione_2 si costituiva e resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto con varie argomentazioni.
Ciò detto, si osserva in primo luogo che la causa può essere decisa in punto di diritto, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta. Rileva preliminarmente il Giudicante che in tema di contratto di lavoro a tempo determinato la regola fondamentale ai fini della validità del contratto è la forma scritta, ed infatti l'art. 19 comma 4 dispone in tal senso, con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione ..
L'onere della prova circa il rispetto di tale disciplina grava sulla parte interessata a far valere il termine.
Nel caso di specie, la parte resistente si è limitata a produrre la comunicazione. obbligatoria Uni LAV ma non ha né dedotto né dimostrato la sottoscrizione di un contratto a termine, e non ha neppure provato di avere consegnato una copia del contratto alla lavoratrice entro i cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione
(cfr. documentazione in atti).
Osserva il Giudicante che, alla luce della incontestata mancanza della prova scritta, le ragioni di urgenza relative ai servizi in appalto e la riserva in ordine alla verifica dei titoli di studio, addotte dalla resistente, non sono idonee a giustificare l'assunzione a tempo determinato della ricorrente, in assenza della forma scritta.
Nel rapporto contrattuale in oggetto è infatti assente la forma scritta, che in questo caso
è richiesta dalla legge come elemento essenziale, ad substantiam.
Sul punto la giurisprudenza di merito ha più volte affermato che "nel caso di un contratto di lavoro a tempo determinato, la mancata sottoscrizione del contratto anche da parte del lavoratore prima o contestualmente all'inizio del rapporto, non comportando alcuna accettazione della durata limitata del rapporto, determina la configurabilita' di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La mancata stipulazione in forma scritta di un contratto di lavoro a tempo determinato, difatti, comporta che la clausola appositiva del termine deve considerarsi tamquat non esset, con la conseguenza che deve essere dichiarato sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" (Cfr., tra le altre, Corte di
Appello di Bari sentenza n. 576/2020).
Nel caso di specie, pertanto, vi è una diretta violazione dell'art. 19 comma 4 del d.lgs.
n.81 del 2015, e pertanto, data l'assenza di una forma scritta e della relativa sottoscrizione per l'apposizione del termine, il contratto a tempo determinato de quo non solo è invalido ma anche inesistente, pe cui il rapporto non può che considerarsi di tipo subordinato, a tempo indeterminato e parziale.
Vanno, a questo punto, analizzare le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione del succitato art. 19, con riferimento alla validità del licenziamento intimato.
L'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato implica che la risoluzione dello stesso debba avvenire nel rispetto delle regole previste dalla legge, e pertanto a nulla può valere l'invocazione della scadenza del termine ai fini della risoluzione del rapporto in essere, giacche tale termine è tamquam non esset, né tanto meno, le ragioni di urgenza e verifica dei titoli che hanno spinto la società alla interruzione del rapporto possono giustificare un licenziamento intimato in assenza di forma scritta.
Secondo la recente e consolidata giurisprudenza "il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti" (cfr. Cass. n. 3822 del 2019)
Dagli atti di causa emerge che la ricorrente in data 27.04.2023 veniva informata del mancato rinnovo del contratto, senza tuttavia ricevere alcuna comunicazione scritta circa la soluzione del rapporto di lavoro, tant'è che la stessa, in data 02.05.2023 a fronte del rifiuto della coordinatrice PO di ricevere le prestazioni lavorative, a mezzo del proprio difensore, impugnava il licenziamento orale e continuava ad offrire la propria prestazione lavorativa.
Il licenziamento intimato in assenza di forma scritta, dunque, è qualificato dall' art. 2 comma 3 della L. 604/1966 come inefficace. Pertanto, si tratta di una ipotesi di licenziamento particolarmente grave, tant' è che il licenziamento viene ritenuto inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, e dunque è da considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. e pertanto improduttivo di qualsiasi effetto.
La fattispecie concreta ivi descritta si inquadra nel panorama dell'art.2 del d.lgs. n. 23 del 2015 "Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del 66
licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale
Pertanto, la norma sanziona il licenziamento orale con la nullità prevedendo una forma di tutela reale piena.
Per tutte le suesposte argomentazioni, la domanda della ricorrente va accolta.
Per l'effetto, va accertata e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti sin dall'origine, a tempo parziale ed orizzontale pari a 25
(venticinque) ore settimanali, e va dichiarata la nullità del licenziamento intimato in forma orale alla ricorrente.
Di conseguenza, la società Controparte_3 deve essere condannata alla reintegrazione della ricorrente, Parte 1 nel posto di lavoro presso l'asilo Org_3 Org_3 sito in Castellammare di Stabia e al pagamento, in 66
favore della ricorrente medesima, di una indennità commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo che decorre dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e interessi legali dalla maturazione al soddisfo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
[...] con ricorso del 16/5/2023 nei confronti di Organizzazione_2
[...] così provvede:
a) accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'origine a tempo parziale ed orizzontale pari a 25 (venticinque) ore settimanali.
b) accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato in forma orale alla
Controparte_3 allaricorrente, e per l'effetto condanna la resistente Parte 1 nel posto di lavoro presso l' Org_5 'reintegra della ricorrente,
Org_3 sito in Castellammare di Stabia;
6
c) condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente di una indennità commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo che decorre dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e interessi legali dalla maturazione al soddisfo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
d)condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2000,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, li 16/1/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco