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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2428/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Giampaolo, con cui elettivamente domicilia in Bovalino (RC), al vico I Crotone n. 25, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
e
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Polimeni, con cui elettivamente domicilia in Catanzaro, loc. Germaneto, Cittadella Regionale, giusta procura in atti;
-resistenti-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24 maggio 2023, parte ricorrente in epigrafe deduceva quanto segue:
- di essere titolare di omonima ditta individuale esercente attività agricola con titolarità di fondo agricolo, ricadente in agro del Comune di Careri;
- che, ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla legge, con domanda unica di pagamento n. 20264066414, chiedeva la liquidazione, per l'anno 2022, dei benefici comunitari previsti dal Regolamento CEE n. 1782/03;
- che l'ARCEA, tuttavia, in sede di liquidazione del beneficio economico richiesto, disponeva per la compensazione delle somme dovute a titolo di aiuto comunitario con le somme asseritamente dovute all' a titolo di contributi CP_1 previdenziali;
- che, in particolare, venivano poste in compensazione, le somme asseritamente dovute all' a titolo di contributi previdenziali non versati CP_1
(IVS – operai a tempo determinato) per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, per un ammontare pari ad euro 16812,33. Tutto ciò premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di:
“accertare e dichiarare, stante la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 del credito oggetto di compensazione e relativo agli anni 2006, CP_1
2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, la nullità / illegittimità / illiceità della compensazione effettuata ai sensi dell'art 4 bis della legge 6 aprile 2007 in danno del sig. e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p. t., alla ripetizione in favore dello stesso sig. della somma Parte_1 di euro 16.812,33 ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la nullità del CP_1 ricorso per genericità ed indeterminatezza. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi la resistente , deduceva, in particolare, il CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . CP_2
Sul punto, l'art. 1, comma 66, L. 247/2007 statuisce che “[…] in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti all'impresa agricola, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”. Dal dato normativo emerge chiaramente il difetto di legittimazione dell , che, pertanto, va estromesso dal presente giudizio. CP_3
2. Va in secondo luogo respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio formulata dall' CP_1
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr. Cass. 3126/2011; in senso conforme tra le più recenti Cass. 19009/2018). Nel caso di specie il ricorso, benché abbastanza sintetico e al quanto carente di dettagli, consente di individuare in modo sufficientemente chiaro l'oggetto della domanda e le ragioni in fatto e in diritto sulle quali essa si fonda, tanto che la resistente ha potuto svolgere adeguate difese anche nel CP_1 merito.
3. Tanto premesso, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti. Parte ricorrente propone una azione di accertamento negativo del debito, volta a dichiarare l'inesistenza del debito contributivo per intervenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione della pretesa, al fine di ottenere la ripetizione da parte dell' delle somme, erogate da CP_1 CP_2 nell'anno 2022 a titolo contributo comunitario, trattenute illegittimamente per compensazione. Orbene, da una analisi dei documenti depositati dallo stesso ricorrente, si rileva che i contributi previdenziali non versati (anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) asseritamente ad oggi prescritti, sono stati già oggetto di compensazione attraverso le domande uniche di pagamento, per ottenere i benefici comunitari, presentate dal ricorrente negli anni passati e non attraverso la domanda unica di pagamento (v. all. 1), Reg. (EU) n. 1307/2013 campagna 2022, n. 20264066414, per come sostenuto in ricorso. Inoltre, non si riscontra, da alcun atto allegato, neanche l'attuale erogazione di tali somme a titolo di aiuti comunitari 2022, né tantomeno l'importo asseritamente oggetto di compensazione. Infatti, dalla schermata allegata agli atti dal ricorrente (cfr. all. 2), del sistema informatico agricolo nazionale, relativa alla consultazione dei pagamenti e dei recuperi effettuati negli anni risulta chiaramente che la compensazione sia avvenuta automaticamente per i contributi non versati, anno per anno, per ogni domanda e liquidazione effettuata (prima da AGEA e poi da ) dal 2007 CP_2
e fino al 2021. Gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, come avvenuto nel caso di specie. Pertanto, per come dedotto dall' si evince come le varie CP_1 compensazioni siano tutte avvenute in ogni caso anche entro i termini prescrizionali quinquennali. Per tali motivi, il ricorso non può trovare accoglimento.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_2
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dei resistenti e , in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., CP_1 CP_2 liquidate per ogni parte nella complessiva somma di € 1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge. Reggio Calabria, 12 dicembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano