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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/12/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 816/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa LA Di BE Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. CO TI EZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale instaurato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Walter Fuser ricorrente contro
(C.F. nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 gli Avv.ti Dario Romeo e Paolo Mattevi resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso congiuntamente, riportandosi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte depositate in data 22/07/2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della
Repubblica dd. 14.3.2023. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2024 la ricorrente adiva questo Tribunale, Parte_1 chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, successivamente, decorsi i termini
1 ex art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con Controparte_1 il 30.10.1999, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Canal
San Bovo (TN) al N.2, P.1, anno 1999, dal quale era nata la figlia in data Persona_1
03.10.2006.
La ricorrente esponeva che verso la fine del 2017 il rapporto sentimentale ed affettivo tra i coniugi aveva iniziato ad incrinarsi, a causa del comportamento assunto dal sig. , le cui CP_1 vessazioni avevano reso la convivenza intollerabile;
in particolare, il aveva CP_1 improvvisamente smesso di interessarsi della gestione della comune azienda agricola, scaricando sulla moglie l'intera gestione. Ciò aveva determinato l'insorgere di gravi e ripetuti contrasti tra i coniugi, in cui aveva agito con prepotenza. In occasione di due episodi occorsi in data CP_1
12 e 13 dicembre del 2023, la ricorrente aveva anche richiesto l'intervento dei Carabinieri di
Fiera di Primiero.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente rassegnava, in particolare, le seguenti conclusioni:
“CONCLUSIONI dichiarare la separazione personale tra la sig.ra ed il sig. Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti Controparte_1 condizioni:
- disporre l'obbligo in capo al sig. del pagamento del canone di locazione Controparte_1 per l'immobile ove attualmente risiede la sig.ra con la figlia per tutte le Pt_1 Per_1 ragioni espresse in narrativa;
- affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre Per_1 con diritto di visita del padre di vedere la figlia minore nei giorni ed orari da determinarsi a cura
e discrezione del Tribunale adito e secondo le esigenze della figlia di ormai diciassette anni;
- disporre l'obbligo in capo al sig. di versare un contributo al mantenimento Controparte_1 della figlia minore pari ad €.400,00, oltre rivalutazione ISTAT, oltre spese straordinarie nella misura del 50%, fintanto che la figlia diventerà economicamente autosufficiente. Per_1
Assegno unico interamente a favore dell'odierna ricorrente;
- disporre l'obbligo in capo al sig. di versare, a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento, alla sig.ra un assegno mensile pari ad €.1.000,00, oltre Parte_1 rivalutazione ISTAT, fino al momento della liquidazione dell'azienda agricola e/o della quota di partecipazione della ricorrente.
-decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio.”
2 Il convenuto si costituiva regolarmente in giudizio in data 10.05.2024 con comparsa di costituzione e risposta, aderendo alla domanda di separazione ma contestando le motivazioni addotte dalla moglie, negando di averla maltrattata. In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via provvisoria ed urgente: - autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
stabilire le modalità di affido più rispondenti all'interesse della figlia minore Per_1
; prevedere che il padre possa vedere la figlia minore secondo le modalità e le
[...] tempistiche che l'Ill.mo Giudice vorrà indicare;
Nel merito
In via principale: Rigettare il ricorso di controparte;
Pronunciare la separazione personale dei coniugi senza addebito al sig. ; Assegnare la casa coniugale in ossequio all'interesse CP_1 preminente della figlia, in base a dove la predetta verrà collocata;
Stabilire l'affido condiviso della figlia minore con la collocazione della stessa più rispondente ai suoi interessi e alle proprie inclinazioni;
In caso di collocamento presso la madre, stabilire che il padre possa vedere la figlia, in ossequio alle tempistiche e alle modalità che il Tribunale vorrà indicare;
Nel caso di collocamento della minore presso la madre, porre a carico del sig.
l'obbligo di corrispondere sul conto corrente intestato alla figlia CP_1 Persona_1
a titolo di contributo nel mantenimento della figlia un assegno mensile pari ad euro 300,00 con rivalutazione annuale Istat, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%;
Nel caso di collocamento della figlia presso il padre, porre a carico della sig.ra
[...]
l'obbligo di corrispondere sul conto corrente intestato alla figlia Pt_1 Persona_1
a titolo di contributo nel mantenimento della figlia un assegno mensile pari ad euro 300,00 con rivalutazione annuale Istat, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%; decorso il termine previsto dall'art. 3 della l. n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, che si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio;
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a CNPA in misura di legge.”
All'udienza di comparizione personale dei coniugi del 12.09.2024, le parti chiedevano la pronuncia sullo status e il Tribunale provvedeva in conformità, pronunciando la separazione dei coniugi con sentenza non definitiva n. 861/2024 dd. 13.09.2024, pubblicata in data 19.09.2024.
Con ordinanza del 15.09.2024, il Giudice adottava provvedimenti provvisori ed urgenti con cui disponeva a carico di ed a favore di un assegno di mantenimento CP_1 Pt_1 nell'importo di € 700,00, e un contributo per il mantenimento della figlia determinato Per_1 in € 250,00 al mese, da versare rispettivamente a e alla figlia entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, rinviando per il prosieguo all'udienza dell'11.12.2024.
3 All'udienza dell'11.12.2024 il Giudice ordinava ad ambo le parti di depositare gli estratti dei conti completi degli ultimi tre anni e fissava, contestualmente, udienza di rimessione in decisione del 30.04.2025, poi differita al 12.09.2025 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nelle more dell'udienza di rimessione in decisione, il resistente depositava istanza ex art. 473bis.23 c.p.c., chiedendo la modifica del provvedimento adottato dal Giudice in punto di contribuzioni economiche, deducendo un mutamento delle condizioni economiche dello stesso.
Il ricorso era rigettato con ordinanza del 09/04/2025.
Con note congiunte, depositate dalla ricorrente e dal resistente rispettivamente in data 21/07/2025
e 22/07/2025, le parti rappresentavano di aver sottoscritto in data 04/07/2025 un accordo transattivo, con il quale avevano regolato tutti i loro rapporti di natura economica e, quindi, presentavano conclusioni congiunte, alle quali si richiamavano in sede di udienza di rimessione in decisione, nei termini di seguito trascritti:
“In via principale:
- Dichiarare che il sig. nulla deve alla sig.ra a titolo di mantenimento del CP_1 Pt_1 coniuge, salvo quanto versato fino al mese di maggio 2025 compreso che rimane a favore della sig.ra Pt_1
- Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere sul conto corrente intestato alla CP_1 figlia a titolo di contributo nel mantenimento della figlia un assegno mensile Persona_1 pari ad euro 250,00 con rivalutazione annuale Istat, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 60%, fin tanto che la figlia non sarà economicamente indipendente;
- La casa coniugale, ove le parti sono residenti, viene affidata alla sig.ra con Parte_1 quanto nello stessa contenuta, arredi e suppellettili. Il sig. provvederà a trasferire la CP_1 residenza;
Il sig. e la sig.ra ut supra rappresentati e domiciliati, ai Controparte_1 Parte_1 sensi dell'art. 473 bis e 49 c.p.c. chiedono all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Trento che decorso il termine previsto dall'art. 3 della l. n.
898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, che si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio con le medesime condizioni.
In ogni caso:
Con le spese del giudizio compensate”.
***
4 Orbene, la separazione personale è stata già pronunciata con sentenza non definitiva n. 861/2024 dd. 13.09.2024, pubblicata in data 19.09.2024. La causa è proseguita per la definizione delle questioni accessorie, in ordine alle quali le parti hanno raggiunto un accordo, come sopra trascritto. Il Tribunale, preso atto delle condizioni congiunte depositate dalle parti, ritenuto che le stesse non trovino ostacolo nella legge, provvede in conformità.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza, per la definizione dell'ulteriore domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
- prende atto delle condizioni di separazione concordate tra le parti nella memoria conclusiva contenente le condizioni congiunte, datata 14 luglio 2025, depositata in data 22 luglio 2025 dalla ricorrente e in data 21 luglio 2025 dal resistente, riportate in parte motiva della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
- riserva alla pronuncia sul divorzio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
CO TI EZ LA Di BE
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 816/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa LA Di BE Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. CO TI EZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale instaurato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Walter Fuser ricorrente contro
(C.F. nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 gli Avv.ti Dario Romeo e Paolo Mattevi resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso congiuntamente, riportandosi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte depositate in data 22/07/2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della
Repubblica dd. 14.3.2023. per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2024 la ricorrente adiva questo Tribunale, Parte_1 chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, successivamente, decorsi i termini
1 ex art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con Controparte_1 il 30.10.1999, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Canal
San Bovo (TN) al N.2, P.1, anno 1999, dal quale era nata la figlia in data Persona_1
03.10.2006.
La ricorrente esponeva che verso la fine del 2017 il rapporto sentimentale ed affettivo tra i coniugi aveva iniziato ad incrinarsi, a causa del comportamento assunto dal sig. , le cui CP_1 vessazioni avevano reso la convivenza intollerabile;
in particolare, il aveva CP_1 improvvisamente smesso di interessarsi della gestione della comune azienda agricola, scaricando sulla moglie l'intera gestione. Ciò aveva determinato l'insorgere di gravi e ripetuti contrasti tra i coniugi, in cui aveva agito con prepotenza. In occasione di due episodi occorsi in data CP_1
12 e 13 dicembre del 2023, la ricorrente aveva anche richiesto l'intervento dei Carabinieri di
Fiera di Primiero.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente rassegnava, in particolare, le seguenti conclusioni:
“CONCLUSIONI dichiarare la separazione personale tra la sig.ra ed il sig. Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti Controparte_1 condizioni:
- disporre l'obbligo in capo al sig. del pagamento del canone di locazione Controparte_1 per l'immobile ove attualmente risiede la sig.ra con la figlia per tutte le Pt_1 Per_1 ragioni espresse in narrativa;
- affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre Per_1 con diritto di visita del padre di vedere la figlia minore nei giorni ed orari da determinarsi a cura
e discrezione del Tribunale adito e secondo le esigenze della figlia di ormai diciassette anni;
- disporre l'obbligo in capo al sig. di versare un contributo al mantenimento Controparte_1 della figlia minore pari ad €.400,00, oltre rivalutazione ISTAT, oltre spese straordinarie nella misura del 50%, fintanto che la figlia diventerà economicamente autosufficiente. Per_1
Assegno unico interamente a favore dell'odierna ricorrente;
- disporre l'obbligo in capo al sig. di versare, a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento, alla sig.ra un assegno mensile pari ad €.1.000,00, oltre Parte_1 rivalutazione ISTAT, fino al momento della liquidazione dell'azienda agricola e/o della quota di partecipazione della ricorrente.
-decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio.”
2 Il convenuto si costituiva regolarmente in giudizio in data 10.05.2024 con comparsa di costituzione e risposta, aderendo alla domanda di separazione ma contestando le motivazioni addotte dalla moglie, negando di averla maltrattata. In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via provvisoria ed urgente: - autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
stabilire le modalità di affido più rispondenti all'interesse della figlia minore Per_1
; prevedere che il padre possa vedere la figlia minore secondo le modalità e le
[...] tempistiche che l'Ill.mo Giudice vorrà indicare;
Nel merito
In via principale: Rigettare il ricorso di controparte;
Pronunciare la separazione personale dei coniugi senza addebito al sig. ; Assegnare la casa coniugale in ossequio all'interesse CP_1 preminente della figlia, in base a dove la predetta verrà collocata;
Stabilire l'affido condiviso della figlia minore con la collocazione della stessa più rispondente ai suoi interessi e alle proprie inclinazioni;
In caso di collocamento presso la madre, stabilire che il padre possa vedere la figlia, in ossequio alle tempistiche e alle modalità che il Tribunale vorrà indicare;
Nel caso di collocamento della minore presso la madre, porre a carico del sig.
l'obbligo di corrispondere sul conto corrente intestato alla figlia CP_1 Persona_1
a titolo di contributo nel mantenimento della figlia un assegno mensile pari ad euro 300,00 con rivalutazione annuale Istat, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%;
Nel caso di collocamento della figlia presso il padre, porre a carico della sig.ra
[...]
l'obbligo di corrispondere sul conto corrente intestato alla figlia Pt_1 Persona_1
a titolo di contributo nel mantenimento della figlia un assegno mensile pari ad euro 300,00 con rivalutazione annuale Istat, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%; decorso il termine previsto dall'art. 3 della l. n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, che si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio;
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a CNPA in misura di legge.”
All'udienza di comparizione personale dei coniugi del 12.09.2024, le parti chiedevano la pronuncia sullo status e il Tribunale provvedeva in conformità, pronunciando la separazione dei coniugi con sentenza non definitiva n. 861/2024 dd. 13.09.2024, pubblicata in data 19.09.2024.
Con ordinanza del 15.09.2024, il Giudice adottava provvedimenti provvisori ed urgenti con cui disponeva a carico di ed a favore di un assegno di mantenimento CP_1 Pt_1 nell'importo di € 700,00, e un contributo per il mantenimento della figlia determinato Per_1 in € 250,00 al mese, da versare rispettivamente a e alla figlia entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, rinviando per il prosieguo all'udienza dell'11.12.2024.
3 All'udienza dell'11.12.2024 il Giudice ordinava ad ambo le parti di depositare gli estratti dei conti completi degli ultimi tre anni e fissava, contestualmente, udienza di rimessione in decisione del 30.04.2025, poi differita al 12.09.2025 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nelle more dell'udienza di rimessione in decisione, il resistente depositava istanza ex art. 473bis.23 c.p.c., chiedendo la modifica del provvedimento adottato dal Giudice in punto di contribuzioni economiche, deducendo un mutamento delle condizioni economiche dello stesso.
Il ricorso era rigettato con ordinanza del 09/04/2025.
Con note congiunte, depositate dalla ricorrente e dal resistente rispettivamente in data 21/07/2025
e 22/07/2025, le parti rappresentavano di aver sottoscritto in data 04/07/2025 un accordo transattivo, con il quale avevano regolato tutti i loro rapporti di natura economica e, quindi, presentavano conclusioni congiunte, alle quali si richiamavano in sede di udienza di rimessione in decisione, nei termini di seguito trascritti:
“In via principale:
- Dichiarare che il sig. nulla deve alla sig.ra a titolo di mantenimento del CP_1 Pt_1 coniuge, salvo quanto versato fino al mese di maggio 2025 compreso che rimane a favore della sig.ra Pt_1
- Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere sul conto corrente intestato alla CP_1 figlia a titolo di contributo nel mantenimento della figlia un assegno mensile Persona_1 pari ad euro 250,00 con rivalutazione annuale Istat, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 60%, fin tanto che la figlia non sarà economicamente indipendente;
- La casa coniugale, ove le parti sono residenti, viene affidata alla sig.ra con Parte_1 quanto nello stessa contenuta, arredi e suppellettili. Il sig. provvederà a trasferire la CP_1 residenza;
Il sig. e la sig.ra ut supra rappresentati e domiciliati, ai Controparte_1 Parte_1 sensi dell'art. 473 bis e 49 c.p.c. chiedono all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Trento che decorso il termine previsto dall'art. 3 della l. n.
898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, che si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio con le medesime condizioni.
In ogni caso:
Con le spese del giudizio compensate”.
***
4 Orbene, la separazione personale è stata già pronunciata con sentenza non definitiva n. 861/2024 dd. 13.09.2024, pubblicata in data 19.09.2024. La causa è proseguita per la definizione delle questioni accessorie, in ordine alle quali le parti hanno raggiunto un accordo, come sopra trascritto. Il Tribunale, preso atto delle condizioni congiunte depositate dalle parti, ritenuto che le stesse non trovino ostacolo nella legge, provvede in conformità.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza, per la definizione dell'ulteriore domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
- prende atto delle condizioni di separazione concordate tra le parti nella memoria conclusiva contenente le condizioni congiunte, datata 14 luglio 2025, depositata in data 22 luglio 2025 dalla ricorrente e in data 21 luglio 2025 dal resistente, riportate in parte motiva della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
- riserva alla pronuncia sul divorzio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
CO TI EZ LA Di BE
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