Sentenza 30 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/04/2018, n. 10330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10330 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2018 |
Testo completo
unciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 26079-2016 proposto da: MP LB, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE
95, presso lo studio dell'avvocato RITA BRUNO, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO CILIENTO giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CO UV SR in persona del rappresentante legale RI TI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI ANTONELLI
49, presso lo studio dell'avvocato SERGIO COMO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
NI ON, MP EL, MP AR ER, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GAETANO DONIZETTI
7 presso lo studio LEGALE FRISINA, rappresentate e difese dall'avvocato MARIO DE GUIDO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
sul ricorso 27781-2016 proposto da: MP EL, MP AN, MP TT in proprio e nella loro espressa qualità di redi di TA AR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOVENIO BUCCHI, 7, presso lo studio dell'avvocato VALERIO CANNIZZARO, rappresentati e difesi dall'avvocato CESARE ATTOLINI giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
CO UV SR in persona del rappresentante legale RI TI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI ANTONELLI
49, presso lo studio dell'avvocato SERGIO COMO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonchè da MP AL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
CANCELLO
20, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ANTONIO PEDONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO FRASSANITO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CO UV SR in persona del rappresentante legale RI TI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI ANTONELLI
49, presso lo studio dell'avvocato SERGIO COMO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
NI ON, MP EL, MP AR ER, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GAETANO DONIZETTI
7 presso lo studio LEGALE FRISINA, rappresentate e difese dall'avvocato MARIO DE GUIDO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 524/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 11/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso per l'R.G. 26079/2016 e per l'estinzione del ricorso di AL MP e rigetto dell'altro ricorso per l'R.G. 27781/2016; udito l'Avvocato LORENZO CILIENTO;
udito l'Avvocato SERGIO COMO;
udito l'Avvocato CESARE ATTOLINI;
cc
RILEVATO IN FATTO
1.La Corte di appello di Lecce, Sezione Specializzata Agraria, previa riunione dei giudizi di appello e rinnovo della ctu espletata in primo grado, con sentenza n. 524 del 11/7/2016: -in riforma della sentenza n. 55/2011 emessa dal Tribunale di Brindisi - Sezione specializzata agraria, ha accolto le domande proposte in primo grado dalla società CO IO RL (precisamente: la domanda per l'equivalente pecuniario delle quote di prodotto non versate dai coloni, nonché la domanda di risarcimento del danno per ritardata consegna dei fondi di cui era stato ordinato ai coloni il rilascio con le sentenze nn. 69/2003, 13/2004 e 15/2004 della medesima Sezione del Tribunale di Brindisi); e, per l'effetto, ha condannato EL, fu OS, AD e CE CA al pagamento in solido in favore della CO IO RL della somma complessiva di E.140.976,32, oltre interessi legali dal 1/5/2014 al saldo;
- in riforma della sentenza n. 56/2011 emessa dallo stesso Tribunale, in accoglimento di analoghe domande della società CO IO, ha condannato gli eredi di EL CA, fu A. Carmelo, al pagamento in solido, in favore della CO IO RL della somma complessiva di E. 20.663,22, oltre interessi legali dal 1/5/2014 al saldo;
-in riforma della sentenza n. 57/2011 emessa dallo stesso Tribunale, in accoglimento di analoghe domande della società CO IO, ha condannato ER e LB CA, nonché eredi di EL CA, fu A. Carmelo, al pagamento in solido in favore della società CO IO RL della somma complessiva di E.104.997,73 oltre interessi legali dal 1/5/2014 al saldo.
2.Avverso la sentenza della Corte di appello sono stati incardinati due distinti giudizi di legittimità: -il presente giudizio di legittimità, recante n. 26079/2016, introdotto da LB CA, che ha denunciato 2 vizi nella sentenza impugnata;
-l'altro, recante numero n. 27781/2016, nel quale sono stati riuniti: il ricorso proposto da ER CA, che ha denunciato 8 vizi nella sentenza impugnata;
ed il ricorso proposto da AD CA, CE CA e EL CA, in proprio e quali eredi di ST MA (deceduta il 26/2/2011), che hanno denunciato 4 vizi nella sentenza impugnata. In entrambi i giudizi ha resistito con controricorso la società CO IO RL, che ha chiesto dichiararsi inammissibili e comunque infondati i ricorsi. Inoltre, FO NI, nonché LA e MA SA CA, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva ed hanno quindi chiesto la condanna dei ricorrenti LB e ER CA al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario. In vista dell'odierna udienza pubblica, LB CA ha depositato memoria conclusiva, mentre ER CA ha depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuale accettazione della società CO IO a spese processuali compensate. All'odierna udienza pubblica è stato trattato: dapprima, il procedimento recante numero 26079; e, poi, quello recante numero 27781. In entrambi, il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
mentre i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, che hanno illustrato. Il difensore di LB CA, in via preliminare, ha anche chiesto autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In primo luogo va disposta la riunione del procedimento, introdotto con ricorso RG n. 27781/2016, al procedimento, introdotto con ricorso RG n. 26079/2016, in quanto entrambi relativi alla medesima sentenza n. 524, emessa dalla Corte di appello di Lecce - Sezione Specializzata Agraria - in data 18 maggio 2016 (e depositata il successivo 11 luglio 2016).
2. Il processo va quindi dichiarato estinto nei confronti di ER CA. Invero, a norma dell'art. 390 c.p.c., la parte può rinunciare al ricorso principale, finché non sia cominciata la relazione dell'udienza. Tanto si è verificato nel caso di specie, nel quale in data 2 febbraio 2018 è stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte atto di rinuncia al ricorso da parte di ER CA. Detto atto risulta sottoscritto non soltanto dal ricorrente e dal relativo difensore, ma anche per accettazione, dalla società CO IO e dal relativo difensore. Non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., avendo le parti concordato l'integrale compensazione delle spese.
3. Inammissibili sono il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di LB CA ed il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di AD, CE ed EL CA, motivi che qui si trattano congiuntamente in quanto strettamente connessi.
3.1. I ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 primo comma, numero 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.100-111 c.p.c. e violazione del giudicato, nella parte in cui la Corte t territoriale ha ritenuto la legittimazione attiva della società CO IO, in difetto della produzione dei relativi contratti colonici e senza considerare quanto riferito dagli stessi coloni in sede di giudizio di primo grado. Al riguardo viene osservato che la titolarità in capo a detta società del diritto controverso era stata affermata dal Tribunale di Brindisi con sentenze nn. 69/2003, 13/2004 e 15/2004, ma era stata successivamente negata dallo stesso Tribunale con sentenze nn. 9/2005, 75-76-111/2006, 180/2007 nelle more passate in giudicato.
3.2. I motivi sono inammissibili, in quanto: a) la censura involge questione di fatto nuova, che non risulta essere stata prospettata nel giudizio di appello;
mentre, per consolidata giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso in cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito;
b) sulla titolarità attiva della società CO IO RL in relazione ai diritti azionati, deve intendersi formato giudicato interno, per effetto dell'accertamento positivo compiuto dalla Sezione Agraria del Tribunale di Brindisi, quale giudice di primo grado, accertamento che non aveva formato oggetto di appello incidentale da parte dell'odierna ricorrente;
c) i ricorrenti, nel corpo del motivo, non indicano in quale sede le sentenze menzionate, poste a fondamento della doglianza, sono state prodotte, così violando il disposto di cui all'art. 366 comma 1 numero 6 c.p.c. I motivi sono comunque infondati, in quanto dall'atto di appello proposto dalla società CO IO nei confronti della sentenza del Giudice di primo grado, al quale questa Corte accede in ragione della natura processuale della doglianza sollevata, risulta affermazione ("Il Collegio - pur riconoscendo la legittimazione della ricorrente dopo aver esaminato la sentenza n. 69/2003 del Tribunale di Brindisi, passata in giudicato e prodotta dalla ricorrente, attestante l'esistenza tra le parti in causa del contratto colonico cessato in data 10/11/1993 ...3, che non ha formato oggetto di contestazione nel giudizio di appello. Alla considerazione che precede si aggiunge il rilievo che: a) la sentenza n. 81/1987 del TO di ME (confermata in ultima istanza da questa Corte con sentenza n. 20836/2004), emessa nel giudizio pendente tra MA PI ed NN CH (precedenti proprietari e concedenti) e vari coloni, non è opponibile alla società CO IO RL (succeduta nel rapporto colonico a far data dal 31/10/1987 quale nuova proprietaria); e non mette in alcun modo in dubbio la titolarità attiva di detta società nei diritti, vantati nei confronti dei coloni e riconosciuti nella sentenza impugnata (con il ricorso introduttivo del presente giudizio); b) questa Sezione Terza con sentenza n. 19458/2008 ha respinto il ricorso proposto da ER CA, LB CA ed EL CA avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, sezione specializzata agraria, in data 1 marzo 2004, nel contraddittorio con la CO IO s.r.l. E in quel giudizio non era stata posta in dubbio la legittimazione attiva della società ricorrente.
3.3. A fronte delle argomentazioni che precedono, non ha rilievo la ricostruzione del fascicolo, ragion per cui la relativa richiesta, formulata in sede di odierna udienza dal difensore di LB CA, non può essere accolta.
4. Nel secondo motivo del ricorso, LB CA denuncia, in relazione all'art. 360 comma 1 numero 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 194 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché per omesso esame, nella parte in cui la Corte territoriale: a) ha omesso di considerare che i "pochi conti colonici" prodotti in giudizio dalla società CO IO risultavano sottoscritti sì dai soli coloni, ma erano stati compilati dal UR (marito di una delle due concedenti: CH MA PI e CH NN); b) ha ritenuto che era onere dei coloni produrre in giudizio i conti colonici e provare il versamento della quota percentuale dei prodotti di spettanza della concedente;
c) in difetto di tale produzione, ha determinato il reddito a mezzo di ctu;
d) ha violato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 69/2003 del Tribunale di Brindisi. Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente in tale motivo: deduce per la prima volta l'esistenza di conti colonici nell'esclusivo possesso della CO IO e comunque non indica in quale specifico atto detta questione sarebbe stata in precedenza dedotta;
non precisa se detti conti siano relativi alle annate agrarie oggetto di causa;
critica le risultanze della consulenza tecnica, deducendo situazioni fattuali (quale, ad es., la modifica della ripartizione della quota di prodotti tra le parti contraenti con maggiorazione della stessa fino all'80% a beneficio del colono), che non risultano nella impugnata sentenza;
lamenta omesso esame di fatti decisivi e controversi senza indicare quali essi siano;
prospetta una pluralità di questioni, facendole precedere dall'elencazione delle norme che si assumono violate, senza indicare in che cosa consentirebbe ciascuna delle pretese violazioni e comunque sollecitando di fatto un inammissibile intervento integrativo di questa Corte nell'individuazione dello specifico vizio di violazione di legge;
non si confronta con le affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata. Il motivo è comunque infondato, in quanto: da un lato, la Corte ha fatto buon governo del principio della vicinanza della prova nella parte in cui ha affermato che erano i coloni a dover fornire la prova del reddito ricavato (o ricavabile) nelle annate agrarie, oggetto di causa, avendo gli stessi la materiale disponibilità dei terreni ed essendo tenuti alla presentazione dei conti colonici;
e, dall'altro, la consulenza tecnica, per consolidata giurisprudenza (Sez. 3, Sentenza n. 88 del 08/01/2004, Rv. 569316 - 01), può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche. Tanto si verifica per l'appunto nelle cause agrarie, quali la presente, ogniqualvolta occorre accertare il reddito agrario di un determinato fondo.
5. Infondato è anche il secondo motivo del ricorso proposto da AD CA, CE CA e EL CA, in proprio e quali eredi di MA ST.
5.1. Nel suddetto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. (nella formulazione vigente prima della riforma del 2012), nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto assolto da parte della società CO IO l'onere di indicazione precisa dei motivi di impugnazione. Ciò in quanto nell'atto di appello della società non era dato individuare alcuna precisa censura in punto di revoca della disposta ctu. Con la conseguenza che la sentenza di primo grado dovrebbe ritenersi passata in giudicato.
5.2. Il motivo è infondato, in quanto i ricorrenti prospettano che la revoca della ctu da parte del giudice di primo grado non era stata oggetto di impugnazione da parte della Società CO IO, ma dimenticano che nella sentenza impugnata viene espressamente riferito (p.6) che nell'atto di appello era stata contestata anche la predetta revoca ed era stata richiesta determinazione delle somme dovute sulla base della ctu espletata in primo grado. D'altronde i ricorrenti si lamentano che la Corte di appello ha ritenuto assolto da parte della società appellante l'onere di indicazione precisa dei motivi di impugnazione ed osservano che nell'atto di appello non era dato individuare alcuna precisa censura, ma dimenticano di riportarne il contenuto al fine di evidenziare la pretesa aspecificità (contestata dalla controricorrente che non soltanto richiama le pagine 9-11 del proprio atto di appello, ma allega quest'ultimo al controricorso).
6.Infondati sono ancora il terzo ed il quarto motivo del ricorso proposto da AD CA, CE CA e EL CA, in proprio e quali eredi di MA ST.
6.1. Nei motivi in esame i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c., in relazione all'art. 2697 e all'art. 1224 c.c., nonché degli stessi art. 61 e 191 e dell'art. 196 c.p.c., con riferimento all'art. 101 c.p.c. ed agli art. 111 comma 2 e 24 comma 2 Cost., nella parte in cui la Corte territoriale (cfr. in particolare, p. 6), nonostante l'opposizione dei loro difensori, ha disposto la rinnovazione della ctu, pur in mancanza di prova della esistenza del presunto danno lamentato;
ed ha utilizzato risultanze contenute nella relazione di ctu di primo grado (affidata al dott. Miglietta, prima, e, poi, al dott. Milone) che erano state acriticamente riprese nella relazione di ctu espletata in secondo grado (affidata al dott. Basco).
6.2. I motivi sono infondati, in quanto la questione della nullità della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in secondo grado, avrebbe dovuto essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata. Ed i ricorrenti non hanno allegato di aver tempestivamente eccepito la nullità della consulenza tecnica effettuata in secondo grado. Inoltre non hanno assolto all'onere che su di essi gravava di specificare quale sia il contenuto della documentazione di cui lamentano l'irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico d'ufficio siano fondati su tale documentazione. D'altra parte, i ricorrenti non hanno censurato la sentenza della Corte di appello nella parte in cui la stessa, in applicazione del principio della vicinanza della prova, ha affermato che la prova del reddito ricavato (o ricavabile) nelle annate agrarie oggetto di causa durante la vigenza contrattuale andava fornita dai coloni. Ragion per cui sul punto, nei loro confronti, si è già formato il giudicato.
7. Ne consegue che sia il ricorso di LB CA che quello di AD, CE ed EL CA devono essere rigettati ed i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla società resistente per il presente giudizio di legittimità, spese che vengono liquidate come da dispositivo.
8. Infine, fondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva - sollevata da FO NI, LA e MA SA CA nei confronti di LB CA e di ER CA. Invero: a) FO NI è la moglie, mentre LA CA e MA SA CA sono le figlie di EL CA;
b) quest'ultimo, come sopra rilevato, è deceduto il 10 agosto 2011; c) la sentenza impugnata ha statuito anche nei confronti degli eredi di EL CA;
d) la NI, nonché LA e MA SA CA risultano aver rinunciato all'eredità del loro congiunto (come risulta dall'allegato verbale redatto dal Cancelliere del Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di ME, in data 28/12/2011); e) pur tuttavia, le predette sono state evocate nel presente giudizio da LB CA con ricorso notificato il 1 dicembre 2016 e da ER CA con ricorso notificato il 2 dicembre 2016. L'eccezione in esame è stata sollevata dalle suddette parti soltanto nel presente giudizio di legittimità, ma tanto è avvenuto in conformità della giurisprudenza di questa Corte (si cfr., in particolare, la sentenza n. 2951/2016 delle Sezioni Unite Civili;
nonché la sent. n. 12729/2016 di questa Sezione Terza), secondo la quale il difetto di legittimazione passiva costituisce una mera difesa (e non una eccezione in senso stretto), con la conseguenza che può essere eccepito in ogni stato e grado, senza limiti di decadenza. Ed è stato altresì precisato (cfr, ordinanza n.9225/2017 della Sezione Sesta) che l'atto di impugnazione, notificato al solo chiamato all'eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di legittimatio ad causam, attesa l'efficacia retroattiva della rinuncia all'eredità ai sensi dell'art. 521 c.c. Ne consegue che LB ed ER CA devono essere entrambi condannati al pagamento delle spese processuali, sostenute dalle predette resistenti per il presente giudizio di legittimità, spese che vengono liquidate come da dispositivo e che vengono distratte a favore del difensore antistatario.
9. Trattandosi di causa agraria, nonostante il rigetto dei ricorsi, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi principali a norma del comma 1 -bis del citato art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte: Riunisce al procedimento, introdotto con ricorso RG n. 26079/2016, il procedimento, introdotto con ricorso RG n. 27781/2016. Dichiara estinto il processo tra ER CA e la società CO IO a spese compensate per espressa volontà delle parti. Dichiara inammissibile il ricorso, proposto da ER CA e notificato in data 2/12/2016 a FO NI, LA CA e MA CA, rispettivamente quali coniuge (la prima) e figlie (la seconda e la terza) di EL CA, deceduto a ME il 10/8/2011; e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, sostenute dalle predette, spese che liquida in euro 3200, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
e che distrae a favore del difensore antistatario. Rigetta il ricorso proposto da LB CA nei confronti della società CO IO e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, sostenute dalla controparte, spese che liquida in euro 6200, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Dichiara inammissibile il ricorso, proposto da LB CA e notificato in data 1/12/2016 a FO NI, LA CA e MA CA, rispettivamente quali coniuge (la prima) e figlie (la seconda e la terza) di EL CA, deceduto a ME il 10/8/2011; e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, sostenute dalle predette, spese che liquida in euro 3200, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge e che distrae a favore del difensore antistatario. Rigetta il ricorso proposto da AD CA, CE CA e EL CA nei confronti della società CO IO e condanna i ricorrenti, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, sostenute dalla controparte, spese che liquida in euro