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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17541 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30613/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30613/2025 promossa da:
rappresentato e difeso come in atti Parte_1
ATTORE contro
, rappresentato e difenso come in atti Controparte_1
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Il ricorrente, titolare di protezione internazionale, lamenta il rifiuto del permesso di soggiorno per soggiornanti Ue di lungo periodo da parte della Questura che ha ritenuto che non godesse di redditi sufficienti al rilascio, allegando di avere un reddito sufficiente e stabile, con crescita significativa nell'anno 2024.
Nel caso di specie il ricorrente a sostegno della giurisdizione del giudice ordinario sostiene di essere titolare di protezione internazionale e che la lesione lamentata dal diniego impugnato avrebbe la consistenza di diritto soggettivo, che in forza della allegata titolarità si estenderebbe a tutti atti amministrativi adottati successivamente al riconoscimento dello status.
Siffatta prospettazione difensiva non è condivisibile, tenuto conto che la giurisprudenza allegata a sostegno della prospettazione difensiva attiene al pacifico diritto soggettivo dello straniero a godere della protezione internazionale e nazionale riconosciuta dall'ordinamento.
pagina 1 di 2 Pacificamente e neppure è messo in discussione che sussiste in generale, in assenza di lesione del diritto all'unità familiare, la giurisdizione amministrativa in merito al rifiuto/ revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti Ue di lungo periodo ( tra le ultimo pronunce: T.A.R. Emilia-Romagna
Bologna, Sez. I, Sent., (data ud. 09/07/2025) 10/07/2025, n. 812; Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud.
22/05/2025) 16/06/2025, n. 5255; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, Sent., (data ud.
11/06/2025) 12/06/2025, n. 681; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, Sent., (data ud. 06/06/2025)
10/06/2025, n. 11300 ).
Non può che riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo anche alle controversie relative al rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 comma 1 bis del
D.Lgs. n. 286 del 1998 , tenuto conto che, nonostante le condizioni più favorevoli per il rilascio al titolare di protezione internazionale, il permesso di soggiorno in esame comunque costituisce il riconoscimento di una condizione di integrazione "avanzata" dello straniero all'interno della collettività nazionale .
Peraltro numerose sono le pronunce del giudice amministrativo in tema di rifiuto del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al titolare di protezione internazionale che hanno ritenuto, anche implicitamente, la propria giurisdizione: Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud.
19/06/2025) 04/09/2025, n. 7204 si è pronunciato in merito al diniego del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo richiesto dal titolare della protezione internazionale e negato in ragione del mancato possesso di risorse sufficienti stabili e regolari;
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter,
Sent., (data ud. 16/01/2024) 30/01/2024, n. 1839 , T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, Sent., (data ud.
09/03/2022) 15/03/2022, n. 438 e T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, Sent., (data ud.
28/09/2022) 25/10/2022, n. 834 che si sono pronunciati in merito al diniego del permesso di soggiorno di lungo periodo richiesto dal titolare di protezione internazionale .
Spese di lite compensate perché la resistente non ha affrontato la specifica questione pregiudiziale sollevata sin dal ricorso introduttivo.
p.q.m.
Il tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 12.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30613/2025 promossa da:
rappresentato e difeso come in atti Parte_1
ATTORE contro
, rappresentato e difenso come in atti Controparte_1
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Il ricorrente, titolare di protezione internazionale, lamenta il rifiuto del permesso di soggiorno per soggiornanti Ue di lungo periodo da parte della Questura che ha ritenuto che non godesse di redditi sufficienti al rilascio, allegando di avere un reddito sufficiente e stabile, con crescita significativa nell'anno 2024.
Nel caso di specie il ricorrente a sostegno della giurisdizione del giudice ordinario sostiene di essere titolare di protezione internazionale e che la lesione lamentata dal diniego impugnato avrebbe la consistenza di diritto soggettivo, che in forza della allegata titolarità si estenderebbe a tutti atti amministrativi adottati successivamente al riconoscimento dello status.
Siffatta prospettazione difensiva non è condivisibile, tenuto conto che la giurisprudenza allegata a sostegno della prospettazione difensiva attiene al pacifico diritto soggettivo dello straniero a godere della protezione internazionale e nazionale riconosciuta dall'ordinamento.
pagina 1 di 2 Pacificamente e neppure è messo in discussione che sussiste in generale, in assenza di lesione del diritto all'unità familiare, la giurisdizione amministrativa in merito al rifiuto/ revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti Ue di lungo periodo ( tra le ultimo pronunce: T.A.R. Emilia-Romagna
Bologna, Sez. I, Sent., (data ud. 09/07/2025) 10/07/2025, n. 812; Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud.
22/05/2025) 16/06/2025, n. 5255; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, Sent., (data ud.
11/06/2025) 12/06/2025, n. 681; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, Sent., (data ud. 06/06/2025)
10/06/2025, n. 11300 ).
Non può che riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo anche alle controversie relative al rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 comma 1 bis del
D.Lgs. n. 286 del 1998 , tenuto conto che, nonostante le condizioni più favorevoli per il rilascio al titolare di protezione internazionale, il permesso di soggiorno in esame comunque costituisce il riconoscimento di una condizione di integrazione "avanzata" dello straniero all'interno della collettività nazionale .
Peraltro numerose sono le pronunce del giudice amministrativo in tema di rifiuto del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al titolare di protezione internazionale che hanno ritenuto, anche implicitamente, la propria giurisdizione: Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud.
19/06/2025) 04/09/2025, n. 7204 si è pronunciato in merito al diniego del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo richiesto dal titolare della protezione internazionale e negato in ragione del mancato possesso di risorse sufficienti stabili e regolari;
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter,
Sent., (data ud. 16/01/2024) 30/01/2024, n. 1839 , T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, Sent., (data ud.
09/03/2022) 15/03/2022, n. 438 e T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, Sent., (data ud.
28/09/2022) 25/10/2022, n. 834 che si sono pronunciati in merito al diniego del permesso di soggiorno di lungo periodo richiesto dal titolare di protezione internazionale .
Spese di lite compensate perché la resistente non ha affrontato la specifica questione pregiudiziale sollevata sin dal ricorso introduttivo.
p.q.m.
Il tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 12.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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