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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N° 10115/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 10115/2025 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data
06.10.2025 da
, con l'avv. BARISON LEONE, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. NARDO FEDERICA, come da mandato in atti;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“CHIEDONO CONGIUNTAMENTE
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi,
ordinando la trascrizione dell'emanando provvedimento nei Registri di Stato Civile, alle seguenti:
CONDIZIONI 2
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare ciascuno ove meglio creda la propria residenza;
2. la casa coniugale è assegnata al sig. con tutti gli arredi e corredi in Parte_2
essa esistenti ad eccezione dei beni ed effetti personali della moglie che viene autorizzata al ritiro, come concordato dalle parti;
3. la moglie ha rilasciato la casa coniugale e trasferito la propria residenza a Cantarana
di Cona (VE) e ritirerà gli oggetti di sua proprietà e della figlia ancora presenti nella casa coniugale;
4. il marito si obbliga a corrispondere alla moglie la seconda rata pari ad €.16.000,00
(€.sedicimila/00) dell'intero importo convenuto in €.32.000,00, quale una tantum, prima dell'udienza presidenziale. La moglie si ritiene pertanto soddisfatta di ogni pretesa economica nei confronti del sig. ; Parte_2
5. la figlia , maggiorenne ma non ancora indipendente Persona_1
economicamente, vivrà con la madre;
6. le tasse universitarie per la figlia e il costo dei libri universitari sono a Per_1
carico della madre. Il costo della locazione di NO (escluso spese condominiali)
ove frequenta i corsi universitari e il costo trasporti pubblici da Ora a Per_1
NO sono a carico del padre. Ogni altro costo ordinario o straordinario sarà a carico della madre.
7. la figlia maggiorenne, ma non ancora indipendente Persona_2
economicamente perché studentessa universitaria, vivrà con il padre, e le spese di mantenimento – ordinarie e straordinarie - sono a carico esclusivamente del padre, così
come le tasse universitarie;
8. l'assegno unico familiare, se spettante, per la figlia spetterà alla madre Per_1 3
mentre per la figlia spetterà al padre;
Per_2
9. ciascun genitore si adopererà affinché i figli, anche se maggiorenni, conservino rapporti affettivi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
10. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto contributo al mantenimento;
11. i coniugi daranno, altresì, atto di avere già regolato i rapporti patrimoniali fra loro esistenti prima dell'udienza e di non avere, pertanto, null'altro a pretendere, l'uno dall'altro eccetto quanto indicato al punto 3).
***
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
a) Accertare la sussistenza dei presupposti ex artt.li 2 e 3, comma 1 n. 2 lett. b) legge n.
898/1970, e successive modifiche, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile e per l'effetto dichiarare e/o pronunciare, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio civile tra il Sig. e la sig.ra Parte_2 [...]
, celebrato in data 05.09.1998 nel Comune di GO (PD) al n.40, Parte 2, Pt_1
Serie A, anno 1998.
b) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di scioglimento del matrimonio civile, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di GO (PD) affinché proceda alla trascrizione dell'emananda 4
sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza e ulteriori incombenze di legge.
c) Accertare e dichiarare che le parti non hanno diritto all'assegno di divorzio ex art. 5,
comma 6, legge n. 898/1970 e che, per l'effetto, nulla è dovuto, allo stato, da un coniuge in favore dell'altro avendo il marito già corrisposto alla moglie una somma una tantum di € 32.000,00. La moglie si ritiene pertanto soddisfatta di ogni pretesa economica nei confronti del sig. . Parte_2
d) La sig.ra sosterrà il pagamento delle tasse universitarie e il costo dei Parte_1
libri universitari per la figlia , oltre ogni altro costo ordinario e straordinario. Per_1
Il sig. si farà invece carico della locazione di NO (escluso spese Parte_2
condominiali) ove frequenta i corsi universitari e il costo trasporti pubblici Per_1
da Ora a NO. Il sig. si farà altresì carico delle tasse universitarie per Parte_2
la figlia . Per_2
e) Disporsi l'assegnazione della casa coniugale al sig. . Parte_2
f) Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “Visto, il P.M. esprime parere favorevole”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, in data 05.09.1998 a
GO (PD) e trascritto nel relativo Registro, parte II, atto n. 40, Serie A, anno 1998.
Dall'unione coniugale sono nate due figlie gemelle: e Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. 5
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti 1) e 3), dal 5) al 7) e dal 9) all' 11) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt, 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate conclusioni con riferimento ai punti suindicati.
Con riferimento, invece al punto 2) delle conclusioni congiunte relative alla separazione, si evidenzia che trattasi di clausola di autonomia privata che non necessita di essere recepita dal Tribunale ai fini della relativa validità ed efficacia in considerazione dell'assenza dei requisiti per procedere all'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.
Con riferimento, infine, ai punti 4) e 8) delle conclusioni congiunte relative alla separazione, si evidenzia che, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire,
come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria, riservata, dunque, all'esito 6
dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario contratto il 05.09.1998 a VIGONZA (PD) e trascritto nel
Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 40, parte II, serie A, anno 1998.
2. ordina agli Ufficiali di Stato Civile del suddetto comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. omologa le conclusioni rassegnate relative alla separazione personale con riferimento ai punti 1) e 3), dal 5) al 7) e dal 9) all' 11) delle rassegnate conclusioni;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 12.11.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 10115/2025 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data
06.10.2025 da
, con l'avv. BARISON LEONE, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. NARDO FEDERICA, come da mandato in atti;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“CHIEDONO CONGIUNTAMENTE
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi,
ordinando la trascrizione dell'emanando provvedimento nei Registri di Stato Civile, alle seguenti:
CONDIZIONI 2
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare ciascuno ove meglio creda la propria residenza;
2. la casa coniugale è assegnata al sig. con tutti gli arredi e corredi in Parte_2
essa esistenti ad eccezione dei beni ed effetti personali della moglie che viene autorizzata al ritiro, come concordato dalle parti;
3. la moglie ha rilasciato la casa coniugale e trasferito la propria residenza a Cantarana
di Cona (VE) e ritirerà gli oggetti di sua proprietà e della figlia ancora presenti nella casa coniugale;
4. il marito si obbliga a corrispondere alla moglie la seconda rata pari ad €.16.000,00
(€.sedicimila/00) dell'intero importo convenuto in €.32.000,00, quale una tantum, prima dell'udienza presidenziale. La moglie si ritiene pertanto soddisfatta di ogni pretesa economica nei confronti del sig. ; Parte_2
5. la figlia , maggiorenne ma non ancora indipendente Persona_1
economicamente, vivrà con la madre;
6. le tasse universitarie per la figlia e il costo dei libri universitari sono a Per_1
carico della madre. Il costo della locazione di NO (escluso spese condominiali)
ove frequenta i corsi universitari e il costo trasporti pubblici da Ora a Per_1
NO sono a carico del padre. Ogni altro costo ordinario o straordinario sarà a carico della madre.
7. la figlia maggiorenne, ma non ancora indipendente Persona_2
economicamente perché studentessa universitaria, vivrà con il padre, e le spese di mantenimento – ordinarie e straordinarie - sono a carico esclusivamente del padre, così
come le tasse universitarie;
8. l'assegno unico familiare, se spettante, per la figlia spetterà alla madre Per_1 3
mentre per la figlia spetterà al padre;
Per_2
9. ciascun genitore si adopererà affinché i figli, anche se maggiorenni, conservino rapporti affettivi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
10. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto contributo al mantenimento;
11. i coniugi daranno, altresì, atto di avere già regolato i rapporti patrimoniali fra loro esistenti prima dell'udienza e di non avere, pertanto, null'altro a pretendere, l'uno dall'altro eccetto quanto indicato al punto 3).
***
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
a) Accertare la sussistenza dei presupposti ex artt.li 2 e 3, comma 1 n. 2 lett. b) legge n.
898/1970, e successive modifiche, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile e per l'effetto dichiarare e/o pronunciare, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio civile tra il Sig. e la sig.ra Parte_2 [...]
, celebrato in data 05.09.1998 nel Comune di GO (PD) al n.40, Parte 2, Pt_1
Serie A, anno 1998.
b) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di scioglimento del matrimonio civile, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di GO (PD) affinché proceda alla trascrizione dell'emananda 4
sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza e ulteriori incombenze di legge.
c) Accertare e dichiarare che le parti non hanno diritto all'assegno di divorzio ex art. 5,
comma 6, legge n. 898/1970 e che, per l'effetto, nulla è dovuto, allo stato, da un coniuge in favore dell'altro avendo il marito già corrisposto alla moglie una somma una tantum di € 32.000,00. La moglie si ritiene pertanto soddisfatta di ogni pretesa economica nei confronti del sig. . Parte_2
d) La sig.ra sosterrà il pagamento delle tasse universitarie e il costo dei Parte_1
libri universitari per la figlia , oltre ogni altro costo ordinario e straordinario. Per_1
Il sig. si farà invece carico della locazione di NO (escluso spese Parte_2
condominiali) ove frequenta i corsi universitari e il costo trasporti pubblici Per_1
da Ora a NO. Il sig. si farà altresì carico delle tasse universitarie per Parte_2
la figlia . Per_2
e) Disporsi l'assegnazione della casa coniugale al sig. . Parte_2
f) Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “Visto, il P.M. esprime parere favorevole”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, in data 05.09.1998 a
GO (PD) e trascritto nel relativo Registro, parte II, atto n. 40, Serie A, anno 1998.
Dall'unione coniugale sono nate due figlie gemelle: e Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. 5
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti 1) e 3), dal 5) al 7) e dal 9) all' 11) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt, 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate conclusioni con riferimento ai punti suindicati.
Con riferimento, invece al punto 2) delle conclusioni congiunte relative alla separazione, si evidenzia che trattasi di clausola di autonomia privata che non necessita di essere recepita dal Tribunale ai fini della relativa validità ed efficacia in considerazione dell'assenza dei requisiti per procedere all'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.
Con riferimento, infine, ai punti 4) e 8) delle conclusioni congiunte relative alla separazione, si evidenzia che, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire,
come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria, riservata, dunque, all'esito 6
dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario contratto il 05.09.1998 a VIGONZA (PD) e trascritto nel
Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 40, parte II, serie A, anno 1998.
2. ordina agli Ufficiali di Stato Civile del suddetto comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. omologa le conclusioni rassegnate relative alla separazione personale con riferimento ai punti 1) e 3), dal 5) al 7) e dal 9) all' 11) delle rassegnate conclusioni;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 12.11.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari