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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6731 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6731/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. LAURA CARUNA Parte_1 C.F._1
e
ACETI CRISTIAN (c.f. ), con l'avv. LAURA CARUNA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido condiviso Per_1
con residenza presso il domicilio materno;
le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di le decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il figlio. Tenuto conto dell'età di quest'ultimo concorderà direttamente con il padre gli incontri Per_1
infrasettimanali, nel rispetto degli impegni, anche scolastici e sociali, di e della libertà di Per_1
movimento e di organizzazione dei genitori e del minore. In ogni caso, durante le
-vacanze estive: il minore potrà trascorrere con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre, fatti salvi impegni scolastici;
i periodi di vacanza estiva saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
-vacanze natalizie e pasquali: il figlio trascorrerà con il padre, alternando di anno in anno con la madre, otto giorni per le vacanze natalizie a partire dalla sera del 23 Dicembre fino al 30
Dicembre oppure otto giorni includendo Capodanno fino all'Epifania nel turno annuale che non prevede di trascorrere il Natale con il padre;
tre giorni per le vacanze pasquali a partire, in via alternata di anno in anno, dal giovedì sera alla domenica di Pasqua in serata, oppure tre giorni a partire dalla sera di Pasqua al mercoledì sera seguente, alternando i periodi festivi così suddivisi con l'altro genitore.
I coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, sempre compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali del figlio e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
2) La casa coniugale, sita in Comezzano Cizzago (BS), Piazza della Concordia n.5, in esclusiva titolarità al sig. AC TI, rimarrà nella disponibilità del medesimo, con tutti gli arredi, elettrodomestici e suppellettili che la compongono, che sono da intendersi di proprietà del sig. AC medesimo, ad eccezione di quanto qui di seguito elencato, che deve invece intendersi di proprietà della sig.ra seppur ancora presente nella casa coniugale (tendaggio ricamato camera Pt_1 matrimoniale;
quadro paesaggio in sala;
vaso blu e giallo;
vetrinetta ad un'anta; porta-ghiaccio con pinza e bicchieri;
orologio da polso grigio marca Gala).
Il sig. AC si impegna a consegnare alla moglie i beni suindicati entro e non oltre il 31 maggio 2025.
3) Considerate le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche delle parti, la maggiore permanenza di presso Per_1
la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla sig.ra il Pt_1
sig. AC, corrisponderà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 500,00# (cinquecento/00); il contributo al mantenimento sarà dovuto dal padre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e l'importo sarà rivalutato ex lege annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza un anno dalla data di pronuncia della separazione.
Le spese straordinarie, non comprese nell'assegno predetto, verranno sostenute al 50% tra i genitori, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia. L'assegno unico per il figlio verrà ripartito in pari quota tra i genitori.
Le parti convengono che l'indennità di frequenza, percepita da verrà utilizzata nell'interesse Per_1
del minore e per spese relative al medesimo, in ogni caso previo accordo tra i genitori.
4) I coniugi rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile.
5) Il sig. AC TI, qualora addivenga alla vendita della casa coniugale, verserà, entro 10 (dieci) giorni dal rogito notarile di compravendita, un importo pari alla metà del prezzo di vendita in favore del figlio Persona_2
6) La sig.ra si impegna a rimborsare al marito le rate -che andranno a scadere Pt_1
successivamente alla data di liberazione della casa coniugale- del prestito contratto dal sig. AC con
Deutsche Bank per l'acquisto della vettura intestata alla sig.ra e ciò sino allo scadere di tutte Pt_1
le rate predette.
7) Le parti si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente anche per il figlio Per_1
8) Con l'esatto adempimento di quanto convenuto in sede di separazione e divorzio, le parti dichiarano di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere.
9) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, se emessa alle condizioni sopra riportate.
Le spese legali delle procedure di separazione e divorzio sono a carico della sig.ra . Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/09/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di COMEZZANO-CIZZAGO, BS (atto n. 10, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 472/2024 del 25/09/2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione. Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico di . Parte_1
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_1
cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6731/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. LAURA CARUNA Parte_1 C.F._1
e
ACETI CRISTIAN (c.f. ), con l'avv. LAURA CARUNA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido condiviso Per_1
con residenza presso il domicilio materno;
le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di le decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il figlio. Tenuto conto dell'età di quest'ultimo concorderà direttamente con il padre gli incontri Per_1
infrasettimanali, nel rispetto degli impegni, anche scolastici e sociali, di e della libertà di Per_1
movimento e di organizzazione dei genitori e del minore. In ogni caso, durante le
-vacanze estive: il minore potrà trascorrere con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre, fatti salvi impegni scolastici;
i periodi di vacanza estiva saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
-vacanze natalizie e pasquali: il figlio trascorrerà con il padre, alternando di anno in anno con la madre, otto giorni per le vacanze natalizie a partire dalla sera del 23 Dicembre fino al 30
Dicembre oppure otto giorni includendo Capodanno fino all'Epifania nel turno annuale che non prevede di trascorrere il Natale con il padre;
tre giorni per le vacanze pasquali a partire, in via alternata di anno in anno, dal giovedì sera alla domenica di Pasqua in serata, oppure tre giorni a partire dalla sera di Pasqua al mercoledì sera seguente, alternando i periodi festivi così suddivisi con l'altro genitore.
I coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, sempre compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali del figlio e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
2) La casa coniugale, sita in Comezzano Cizzago (BS), Piazza della Concordia n.5, in esclusiva titolarità al sig. AC TI, rimarrà nella disponibilità del medesimo, con tutti gli arredi, elettrodomestici e suppellettili che la compongono, che sono da intendersi di proprietà del sig. AC medesimo, ad eccezione di quanto qui di seguito elencato, che deve invece intendersi di proprietà della sig.ra seppur ancora presente nella casa coniugale (tendaggio ricamato camera Pt_1 matrimoniale;
quadro paesaggio in sala;
vaso blu e giallo;
vetrinetta ad un'anta; porta-ghiaccio con pinza e bicchieri;
orologio da polso grigio marca Gala).
Il sig. AC si impegna a consegnare alla moglie i beni suindicati entro e non oltre il 31 maggio 2025.
3) Considerate le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche delle parti, la maggiore permanenza di presso Per_1
la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla sig.ra il Pt_1
sig. AC, corrisponderà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 500,00# (cinquecento/00); il contributo al mantenimento sarà dovuto dal padre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e l'importo sarà rivalutato ex lege annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza un anno dalla data di pronuncia della separazione.
Le spese straordinarie, non comprese nell'assegno predetto, verranno sostenute al 50% tra i genitori, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia. L'assegno unico per il figlio verrà ripartito in pari quota tra i genitori.
Le parti convengono che l'indennità di frequenza, percepita da verrà utilizzata nell'interesse Per_1
del minore e per spese relative al medesimo, in ogni caso previo accordo tra i genitori.
4) I coniugi rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile.
5) Il sig. AC TI, qualora addivenga alla vendita della casa coniugale, verserà, entro 10 (dieci) giorni dal rogito notarile di compravendita, un importo pari alla metà del prezzo di vendita in favore del figlio Persona_2
6) La sig.ra si impegna a rimborsare al marito le rate -che andranno a scadere Pt_1
successivamente alla data di liberazione della casa coniugale- del prestito contratto dal sig. AC con
Deutsche Bank per l'acquisto della vettura intestata alla sig.ra e ciò sino allo scadere di tutte Pt_1
le rate predette.
7) Le parti si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente anche per il figlio Per_1
8) Con l'esatto adempimento di quanto convenuto in sede di separazione e divorzio, le parti dichiarano di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere.
9) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, se emessa alle condizioni sopra riportate.
Le spese legali delle procedure di separazione e divorzio sono a carico della sig.ra . Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/09/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di COMEZZANO-CIZZAGO, BS (atto n. 10, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 472/2024 del 25/09/2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione. Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico di . Parte_1
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_1
cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio