TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/07/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.07.25 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 1157 del 2025 TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Salvatore Mascolo come in atti Parte_1 ricorrente E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Cortese, come in atti resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.07. 2022, ha agito in giudizio al Parte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1. Dichiari il diritto della ricorrente ad ottenere ulteriori punti 20,00 per titoli di carriera ed ulteriori punti 6,170 per curriculum formativo e professionale, sia relativamente alla posizione organizzativa relativa al Dipartimento Assistenza Territoriale- Distretto 58 Assistenza Territoriale e Servizi;
sia per la posizione organizzativa Strutture Centrali - Assistenza Consultoriale e Medicina di Genere.
2. Per l'effetto dichiari il diritto della ricorrente ad essere riconosciuta vincitrice della posizione organizzativa relativa al Parte_2
Con condanna al pagamento delle somme per la
[...] posizione organizzativa dalla pubblicazione della graduatoria. In via subordinata, ordini all di procedere al rinnovo della valutazione della ricorrente alla Parte_3 luce di motivi di ricorso e conferire i punteggi erroneamente pretermessi e rettificare la graduatoria finale.
3. Dichiari il diritto della ricorrente alla revisione dei punteggi attribuiti e della posizione assegnata in graduatoria relativamente alla posizione organizzativa Strutture Centrali - Assistenza Consultoriale e Medicina di Genere. Con Parte l'attribuzione degli ulteriori punti 26.170. Con conseguente obbligo per l di rivedere e modificare la graduatoria finale per effetto del maggiore punteggio riconosciuto. In via subordinata, ordini all' di procedere al rinnovo della Parte_3 valutazione della ricorrente alla luce di motivi di ricorso e conferire i punteggi erroneamente pretermessi e rettificare la graduatoria finale.
4. In via subordinata, ordini all di procedere al rinnovo della valutazione della ricorrente alla Parte_3 luce di motivi di ricorso e conferire i punteggi erroneamente pretermessi. In particolare dichiari illegittima la mancata valutazione delle esperienze lavorative presso il servizio Parte cui ha concorso come illustrato nel ricorso ed ordini alla resistente di provvedere all'esame e valutazione degli stessi. Con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio....”. Nello specifico, ha dedotto: di essere in possesso del Diploma di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, iscritta all'Ordine Professioni Infermieristiche di Napoli, dipendente a tempo indeterminato e pieno della dal Controparte_2
1988, con inquadramento nell'APSF come professionista della salute, nel profilo di Infermiere Pediatrico CAT D;
con deliberazione n. 601 del 18.04.2024 l' Parte_3 aveva indetto un avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 24-28-30-31 del CCNL 2019/2021 del Comparto Sanità, ruolo Sanitario, Tecnico, Amministrativo e Professionale, della durata quinquennale;
con la medesima delibera era stato approvato anche il relativo bando;
quest'ultimo aveva previsto la possibilità di concorrere per due delle diverse posizioni organizzative messe a concorso;
la ricorrente, in possesso dei requisiti, aveva presentato domanda sia per l'incarico presso il Dipartimento Assistenza Territoriale, Distretto n. 58 Assistenza Territoriale e Servizi, sia presso le Strutture Centrali – Attività Territoriali ed Integrazione socio-sanitaria -Assistenza Consultoriale e Medicina di genere;
secondo il bando la domanda era unica e valevole per entrambe le posizioni prescelte;
nella domanda aveva dichiarato di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato dell' con il Profilo di Infermiere pediatrico, con Parte_3 esperienza ed inquadramento nel profilo dall'anno 1988; aveva dichiarato i titoli accademici e di studio di cui era in possesso tra cui, oltre la laurea specialistica in Scienze Infermieristiche, quelli dettagliatamente indicati in ricorso;
aveva inoltre indicato gli incarichi ricoperti ed in particolare l'attività di docente a vari corsi;
con la Parte deliberazione oggetto di impugnazione, l' nell'approvare i verbali della Commissione, aveva fatto propria la graduatoria predisposta, in cui la ricorrente con riferimento alla posizione organizzativa per il Distretto Assistenza Controparte_3
Territoriale era stata collocata al 11° posto con il punteggio finale CP_4 complessivo di 40,555 di cui 13,555 per titoli e 27,00 per la prova colloquio;
per la posizione Strutture Centrali-Assistenza Consultoriale e Medicina di Genere era stata collocata al 5° posto, sempre con il punteggio di 40,555 di cui 13,555 per titoli e 27,00 per prova colloquio;
con istanza di accesso agli atti aveva chiesto di visionare ed estrarre copia dei verbali della Commissione esaminatrice, nonchè della propria scheda valutazione dei titoli;
dall'esame dei verbali era emerso che con il verbale n. 1 del 11.12.2024 la Commissione aveva preventivamente fissato la griglia di valutazione dei titoli;
in particolare, era stato previsto per i titoli di carriera un punteggio massimo di 20,00, di cui 1,200 per ogni anno prestato nello stesso profilo presso Aziende o enti del SSN o equiparati, 0,600 per servizi prestati nel profilo immediatamente inferiore, 0,400 per servizi prestati presso enti equiparati e 0,300 per servizi nel profilo prestati presso enti privati convenzionati accreditati;
per i titoli accademici e di studio era stato fissato un punteggio massimo di 10,00; 3,00 punti per le pubblicazioni ed infine 17,00 punti per il curriculum formativo e professionale;
relativamente a quest'ultimo era stato previsto un punteggio di 0,200 per attività di docenza o relatore presso corsi attinenti al profilo e per ogni singolo corso, nonché 5,00 punti per esperienza lavorativa presso il servizio UOC/UOSD dove era stato scelto l'incarico; dall'esame della scheda di valutazione titoli della ricorrente risultavano attribuiti i seguenti punteggi: 0,000 per titoli di carriera;
3,80 per titoli accademici e di studio;
1,410 per pubblicazioni e punti 8,345 per curriculum formativo e professionale, per un totale di punti 13,555 che, sommati ai 27,00 punti della prova colloquio, davano un totale di 40,555; la valutazione dei titoli ed in particolare la “mancata” valutazione dei titoli di carriera e la non corretta valutazione dei titoli per curriculum formativo e professionale, in uno alla delibera di approvazione della graduatoria nonché i verbali della Commissione esaminatrice, erano illegittimi. In punto di diritto, ha quindi eccepito: la violazione del bando e dei criteri fissati dalla commissione;
il difetto di motivazione;
la violazione e mancata applicazione dell'art. 6 l. 241/1990; la violazione del principio del c.d. soccorso istruttorio;
l'eccesso di potere per difetto di istruttoria;
la violazione e mancata applicazione dell'art. 18, comma 2, l. 241/1990; la violazione del bando e dei criteri fissati dalla commissione;
la violazione dell'art.
3-bis l. 241/1990; l' eccesso di potere per difetto di istruttoria. L si è costituita regolarmente ed ha eccepito, con varie Parte_3 argomentazioni, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto della stessa. Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata e decisa.
La domanda non merita accoglimento, per le dirimenti argomentazioni di seguito in sintesi esposte. La ricorrente agisce in giudizio per ottenere l'annullamento e o la disapplicazione della deliberazione del Direttore Generale della SUD n. 61 del 21/01/2025 di CP_2 approvazione degli atti e graduatoria dell' avviso di selezione interna per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento degli incarichi di funzione organizzativa ai sensi degli artt. 24-28-30-31 del CCNL 2019/2021 del Comparto Sanità – Ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, della durata quinquennale e di nomina dei vincitori;
degli atti e verbali della Commissione esaminatrice ed in particolare della scheda di valutazione della ricorrente nella parte in cui non erano correttamente valutati i titoli di carriera ed il curriculum formativo e professionale della ricorrente, assegnandole il punteggio complessivo di 40,555 per la posizione organizzativa Distretto 58 Assistenza Territoriale e Servizi e per la posizione organizzativa Struttura Centrale – Assistenza Consultoriale e Medicina di Genere. In particolare, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, e per essa della Commissione esaminatrice, per non aver valutato i titoli di carriera e segnatamente l'anzianità di servizio, sia per violazione dell'art. 6 L. 241/1990 (violazione del principio/dovere del c.d. soccorso istruttorio); sia dell'art. 18 L. 241/1990 che stabilisce che “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”. In via subordinata, ha richiesto di voler considerare la non corretta valutazione dei titoli per il curriculum formativo e professionale e la conseguente erronea attribuzione del punteggio spettante. Le censure concernono, dunque, la mancata attribuzione di 20,00 punti per titoli di carriera ed ulteriori 6,170 punti per il curriculum formativo e professionale, a cui conseguirebbe la rideterminazione per 26,170 punti. Ciò posto, occorre innanzitutto evidenziare, come il bando abbia previsto che i candidati per poter partecipare ai concorsi dovessero esclusivamente utilizzare, previa registrazione sul sito aziendale della la piattaforma ISON Controparte_2
CONCORSI. Nella specie, è pacifico che la all'atto della compilazione della domanda sulla Pt_1 piattaforma ISON non ha inserito alcun dato nella sezione dedicata ai titoli di carriera. Ebbene, come questo giudicante ha già ritenuto, in fattispecie analoga (Ordinanza nr. 925/25, resa nel giudizio RG. Nr. 1869/25 tra c/ e Controparte_2 CP_5 pubblicata in data 19.05.2025), è indubbio che con specifico riferimento agli anni di Parte servizio prestati alle dipendenze della si versa in un'ipotesi di omessa allegazione/dichiarazione dei titoli di carriera. Difatti, sui candidati alla selezione incombeva l'onere di indicare gli anni di servizio nella specifica sezione “Servizi presso ASL/PA”. Trattasi di regole cristallizzate nel bando, lex specialis, che per espressa previsione precludeva che le dichiarazioni non corrette o incomplete sarebbero state oggetto di valutazione, escludendo altresì esplicitamente che sarebbero state prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diverse da quelle previste dal bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). Pertanto, diversamente da quanto dedotto, l'amministrazione non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, dovendosi piuttosto applicare, nella fattispecie, la regola di diritto, secondo cui nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum . Come è noto, i principi generali in materia amministrativa prevedono che il soccorso istruttorio non è attivabile allorchè il privato abbia commesso un evidente errore di compilazione della domanda di partecipazione ovvero abbia del tutto omesso di dichiarare i titoli posseduti. Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide, difatti, con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale che inciderebbe sulle posizioni di terzi (Consiglio di Stato , sez. VII., N. 4951/2024) . Secondo la prospettazione della difesa dell'istante, l'Azienda convenuta poteva
“rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante”, anche in ragione della considerazione di carattere generale secondo cui
“la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi è finalizzata al conseguimento di una maggiore efficienza e, quindi, presenta carattere strumentale e servente rispetto all'azione pubblica, mentre non può sortire l'opposto effetto di rendere più gravoso l'accesso alle funzioni ed ai servizi pubblici, soprattutto in materie attinenti a diritti fondamentali, qual è il diritto al lavoro...”. Viene richiamata, in particolare, la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato (sez IV, sentenza n.2474/25) ove è evidenziato che “la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo effettivamente sussistente e comprovato”. Ebbene, ritiene questo giudicante, che tali principi non siano calzanti nella fattispecie in esame dove manca del tutto, nella sezione apposita, l'indicazione del titolo da valutare ed il bando ha escluso la possibilità di sanare le domanda incomplete. Non si è in presenza, allora, di una mera imprecisione o della erronea indicazione di una casella, per mera svista o errore materiale, ma piuttosto dell'omessa indicazione di un titolo oggetto di autonoma e specifica valutazione da parte della CP_6
Si ribadisce, sul tema, che il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6 della L. 241/1990, ha lo scopo di regolarizzare o integrare documentazioni carenti, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza amministrativa. È attivabile solo quando il candidato abbia presentato i titoli da valutare con la necessaria diligenza e vi siano margini di incertezza facilmente superabili. Tale attivazione risponde a un'esigenza di trasparenza e correttezza nell'azione amministrativa e mira a evitare che errori formali compromettano la partecipazione dei candidati più meritevoli, ma non può essere usato per sanare errori sostanziali che potrebbero compromettere la parità di trattamento tra i partecipanti, come avverrebbe nel caso in esame, con la rivalutazione di un titolo del tutto mancante nella apposita sezione, dovendosi ribadire che non si verte in un'ipotesi di mancata certificazione/documentazione, ma di omessa allegazione del titolo. Non si giunge a diverse conclusioni invocando l'art. 18 l. 41/90, secondo cui, anche in tema di concorsi pubblici, l'amministrazione deve acquisire di ufficio le notizie di cui sia già in possesso e comunque non può far derivare conseguenze pregiudizievoli dalla mancata certificazione di notizie siffatte in capo ai partecipanti a una procedura concorsuale (v. TAR Campania sentenza. 5172/24 , indicata da parte ricorrente). Anche in tale ipotesi, in effetti, il principio si applica alla certificazione/documentazione e non all'omessa indicazione del titolo.
Passando al secondo motivo di doglianza, concernente la valutazione del punteggio da attribuire per curriculum formativo e professionale, la ricostruzione di parte ricorrente moltiplica per i giorni di durata del corso il punteggio fissato nella griglia dei criteri di valutazione Ritiene la difesa della ricorrente che, avendo la stessa indicato di aver tenuto vari corsi di docenza analiticamente riportati nel ricorso e risultanti dalla domanda di partecipazione alla selezione interna, i corsi relativi non dovevano essere raggruppati insieme, anche se relativi a più anni di corso e di docenza e/o come relatore, ma, per ogni anno di corso dovevano essere riconosciuti 0,200 punti e non solo 0,200 come se si fosse trattato di un solo corso.
A solo titolo esemplificativo -con l'indicazione di docenza al corso di laurea in infermieristica med 45 dal 01.11.2016 al 28.02.2024 , per otto diverse annualità, per ognuna delle quali dovevano essere riconosciuti punti 0,200 per un totale di 1,600 (8 corsi X 0,200). Invece, la le riconosceva solo 0,200 come se si trattasse di CP_6 un'attività di docenza relativa ad un solo anno/corso. La Commissione avrebbe quindi errato perché non aveva tenuto conto che nella domanda era stato espressamente indicato che si trattava di attività relativa ad un arco di anni dal 01.11.2016 al 28.02.24. Si sostiene, pertanto, che l'Amministrazione, e per essa la Commissione, aveva l'obbligo di esaminare direttamente ed anche manualmente e di partecipare alla correzione delle domande attentamente, verificando che non vi fossero discrasie tra il punteggio assegnato dal sistema automatizzato e quello dovuto all'esito della correzione manuale con ciò affiancando e validando con la propria attività gli esiti della procedura di correzione automatizzata. Analoghe considerazioni vengono effettuate per la partecipazione come uditore ai corsi di cui alla domanda. Tali assunti non sono condivisibili. Le regole di valutazione allegate al verbale nr. 1 del 11.12.2024, alla voce 440 prevedono la determinazione del punteggio con assegnazione unitaria, a prescindere dai giorni e dagli anni impiegati. Analizzando la voce 440 si leggono sette colonne. Nella prima colonna viene indicato il punteggio per ogni evento, nella seconda colonna si indica un moltiplicatore per mesi e nel caso della voce 440 equivale a 0. Nella terza colonna si indica il tipo di calcolo che può essere per mesi o nel caso della voce 440 il codice EVE, che vuole indicare che il punteggio viene valutato per singolo evento. Analoghe argomentazioni vanno svolte per la partecipazione a corsi in qualità di uditore le cui regole di valutazione sono indicate alla voce 460. Le regole di valutazione prevedono per tali attività un punteggio di 0,005 per ogni singolo evento. Difatti, anche in tal caso, nella apposita colonna l'evento è considerato una sola volta. Infine, per quanto concerne la sezione “esperienza lavorativa presso il servizio uoc – uosd”, per cui la Commissione ha previsto un punteggio massimo di 5 punti, la Dott.ssa asserisce che, nonostante nella domanda avesse indicato 24 incarichi, non le è Pt_1 stato riconosciuto alcun punteggio. La motivazione a sostegno di quanto disposto dalla Commissione risiede nel fatto che i 24 incarichi indicati non sono stati ritenuti attinenti alle funzioni organizzative degli avvisi interni per i quali la ricorrente ha scelto di concorrere, non avendo la svolto Pt_1 alcuna attività pregressa presso il Distretto nr. 58 o le Strutture Centrali. Occorre per completezza osservare che, per giurisprudenza consolidata, la rivalutazione dei titoli nei concorsi pubblici è inammissibile in assenza di vizi specifici e gravi che attengano alla violazione dei criteri di valutazione prestabiliti o alla manifesta illogicità delle valutazioni espresse. La discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici costituisce un ambito riservato che il giudice può sindacare solo nei casi tassativamente previsti, dovendo il ricorrente dimostrare specifici travisamenti dei fatti, palesi contraddittorietà o violazioni del principio di parità di trattamento attraverso elementi concreti e circostanziati La novità ed obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 17.07.25 Il Giudice Dr. Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.07.25 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 1157 del 2025 TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Salvatore Mascolo come in atti Parte_1 ricorrente E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Cortese, come in atti resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.07. 2022, ha agito in giudizio al Parte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1. Dichiari il diritto della ricorrente ad ottenere ulteriori punti 20,00 per titoli di carriera ed ulteriori punti 6,170 per curriculum formativo e professionale, sia relativamente alla posizione organizzativa relativa al Dipartimento Assistenza Territoriale- Distretto 58 Assistenza Territoriale e Servizi;
sia per la posizione organizzativa Strutture Centrali - Assistenza Consultoriale e Medicina di Genere.
2. Per l'effetto dichiari il diritto della ricorrente ad essere riconosciuta vincitrice della posizione organizzativa relativa al Parte_2
Con condanna al pagamento delle somme per la
[...] posizione organizzativa dalla pubblicazione della graduatoria. In via subordinata, ordini all di procedere al rinnovo della valutazione della ricorrente alla Parte_3 luce di motivi di ricorso e conferire i punteggi erroneamente pretermessi e rettificare la graduatoria finale.
3. Dichiari il diritto della ricorrente alla revisione dei punteggi attribuiti e della posizione assegnata in graduatoria relativamente alla posizione organizzativa Strutture Centrali - Assistenza Consultoriale e Medicina di Genere. Con Parte l'attribuzione degli ulteriori punti 26.170. Con conseguente obbligo per l di rivedere e modificare la graduatoria finale per effetto del maggiore punteggio riconosciuto. In via subordinata, ordini all' di procedere al rinnovo della Parte_3 valutazione della ricorrente alla luce di motivi di ricorso e conferire i punteggi erroneamente pretermessi e rettificare la graduatoria finale.
4. In via subordinata, ordini all di procedere al rinnovo della valutazione della ricorrente alla Parte_3 luce di motivi di ricorso e conferire i punteggi erroneamente pretermessi. In particolare dichiari illegittima la mancata valutazione delle esperienze lavorative presso il servizio Parte cui ha concorso come illustrato nel ricorso ed ordini alla resistente di provvedere all'esame e valutazione degli stessi. Con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio....”. Nello specifico, ha dedotto: di essere in possesso del Diploma di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, iscritta all'Ordine Professioni Infermieristiche di Napoli, dipendente a tempo indeterminato e pieno della dal Controparte_2
1988, con inquadramento nell'APSF come professionista della salute, nel profilo di Infermiere Pediatrico CAT D;
con deliberazione n. 601 del 18.04.2024 l' Parte_3 aveva indetto un avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 24-28-30-31 del CCNL 2019/2021 del Comparto Sanità, ruolo Sanitario, Tecnico, Amministrativo e Professionale, della durata quinquennale;
con la medesima delibera era stato approvato anche il relativo bando;
quest'ultimo aveva previsto la possibilità di concorrere per due delle diverse posizioni organizzative messe a concorso;
la ricorrente, in possesso dei requisiti, aveva presentato domanda sia per l'incarico presso il Dipartimento Assistenza Territoriale, Distretto n. 58 Assistenza Territoriale e Servizi, sia presso le Strutture Centrali – Attività Territoriali ed Integrazione socio-sanitaria -Assistenza Consultoriale e Medicina di genere;
secondo il bando la domanda era unica e valevole per entrambe le posizioni prescelte;
nella domanda aveva dichiarato di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato dell' con il Profilo di Infermiere pediatrico, con Parte_3 esperienza ed inquadramento nel profilo dall'anno 1988; aveva dichiarato i titoli accademici e di studio di cui era in possesso tra cui, oltre la laurea specialistica in Scienze Infermieristiche, quelli dettagliatamente indicati in ricorso;
aveva inoltre indicato gli incarichi ricoperti ed in particolare l'attività di docente a vari corsi;
con la Parte deliberazione oggetto di impugnazione, l' nell'approvare i verbali della Commissione, aveva fatto propria la graduatoria predisposta, in cui la ricorrente con riferimento alla posizione organizzativa per il Distretto Assistenza Controparte_3
Territoriale era stata collocata al 11° posto con il punteggio finale CP_4 complessivo di 40,555 di cui 13,555 per titoli e 27,00 per la prova colloquio;
per la posizione Strutture Centrali-Assistenza Consultoriale e Medicina di Genere era stata collocata al 5° posto, sempre con il punteggio di 40,555 di cui 13,555 per titoli e 27,00 per prova colloquio;
con istanza di accesso agli atti aveva chiesto di visionare ed estrarre copia dei verbali della Commissione esaminatrice, nonchè della propria scheda valutazione dei titoli;
dall'esame dei verbali era emerso che con il verbale n. 1 del 11.12.2024 la Commissione aveva preventivamente fissato la griglia di valutazione dei titoli;
in particolare, era stato previsto per i titoli di carriera un punteggio massimo di 20,00, di cui 1,200 per ogni anno prestato nello stesso profilo presso Aziende o enti del SSN o equiparati, 0,600 per servizi prestati nel profilo immediatamente inferiore, 0,400 per servizi prestati presso enti equiparati e 0,300 per servizi nel profilo prestati presso enti privati convenzionati accreditati;
per i titoli accademici e di studio era stato fissato un punteggio massimo di 10,00; 3,00 punti per le pubblicazioni ed infine 17,00 punti per il curriculum formativo e professionale;
relativamente a quest'ultimo era stato previsto un punteggio di 0,200 per attività di docenza o relatore presso corsi attinenti al profilo e per ogni singolo corso, nonché 5,00 punti per esperienza lavorativa presso il servizio UOC/UOSD dove era stato scelto l'incarico; dall'esame della scheda di valutazione titoli della ricorrente risultavano attribuiti i seguenti punteggi: 0,000 per titoli di carriera;
3,80 per titoli accademici e di studio;
1,410 per pubblicazioni e punti 8,345 per curriculum formativo e professionale, per un totale di punti 13,555 che, sommati ai 27,00 punti della prova colloquio, davano un totale di 40,555; la valutazione dei titoli ed in particolare la “mancata” valutazione dei titoli di carriera e la non corretta valutazione dei titoli per curriculum formativo e professionale, in uno alla delibera di approvazione della graduatoria nonché i verbali della Commissione esaminatrice, erano illegittimi. In punto di diritto, ha quindi eccepito: la violazione del bando e dei criteri fissati dalla commissione;
il difetto di motivazione;
la violazione e mancata applicazione dell'art. 6 l. 241/1990; la violazione del principio del c.d. soccorso istruttorio;
l'eccesso di potere per difetto di istruttoria;
la violazione e mancata applicazione dell'art. 18, comma 2, l. 241/1990; la violazione del bando e dei criteri fissati dalla commissione;
la violazione dell'art.
3-bis l. 241/1990; l' eccesso di potere per difetto di istruttoria. L si è costituita regolarmente ed ha eccepito, con varie Parte_3 argomentazioni, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto della stessa. Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata e decisa.
La domanda non merita accoglimento, per le dirimenti argomentazioni di seguito in sintesi esposte. La ricorrente agisce in giudizio per ottenere l'annullamento e o la disapplicazione della deliberazione del Direttore Generale della SUD n. 61 del 21/01/2025 di CP_2 approvazione degli atti e graduatoria dell' avviso di selezione interna per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento degli incarichi di funzione organizzativa ai sensi degli artt. 24-28-30-31 del CCNL 2019/2021 del Comparto Sanità – Ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, della durata quinquennale e di nomina dei vincitori;
degli atti e verbali della Commissione esaminatrice ed in particolare della scheda di valutazione della ricorrente nella parte in cui non erano correttamente valutati i titoli di carriera ed il curriculum formativo e professionale della ricorrente, assegnandole il punteggio complessivo di 40,555 per la posizione organizzativa Distretto 58 Assistenza Territoriale e Servizi e per la posizione organizzativa Struttura Centrale – Assistenza Consultoriale e Medicina di Genere. In particolare, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, e per essa della Commissione esaminatrice, per non aver valutato i titoli di carriera e segnatamente l'anzianità di servizio, sia per violazione dell'art. 6 L. 241/1990 (violazione del principio/dovere del c.d. soccorso istruttorio); sia dell'art. 18 L. 241/1990 che stabilisce che “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”. In via subordinata, ha richiesto di voler considerare la non corretta valutazione dei titoli per il curriculum formativo e professionale e la conseguente erronea attribuzione del punteggio spettante. Le censure concernono, dunque, la mancata attribuzione di 20,00 punti per titoli di carriera ed ulteriori 6,170 punti per il curriculum formativo e professionale, a cui conseguirebbe la rideterminazione per 26,170 punti. Ciò posto, occorre innanzitutto evidenziare, come il bando abbia previsto che i candidati per poter partecipare ai concorsi dovessero esclusivamente utilizzare, previa registrazione sul sito aziendale della la piattaforma ISON Controparte_2
CONCORSI. Nella specie, è pacifico che la all'atto della compilazione della domanda sulla Pt_1 piattaforma ISON non ha inserito alcun dato nella sezione dedicata ai titoli di carriera. Ebbene, come questo giudicante ha già ritenuto, in fattispecie analoga (Ordinanza nr. 925/25, resa nel giudizio RG. Nr. 1869/25 tra c/ e Controparte_2 CP_5 pubblicata in data 19.05.2025), è indubbio che con specifico riferimento agli anni di Parte servizio prestati alle dipendenze della si versa in un'ipotesi di omessa allegazione/dichiarazione dei titoli di carriera. Difatti, sui candidati alla selezione incombeva l'onere di indicare gli anni di servizio nella specifica sezione “Servizi presso ASL/PA”. Trattasi di regole cristallizzate nel bando, lex specialis, che per espressa previsione precludeva che le dichiarazioni non corrette o incomplete sarebbero state oggetto di valutazione, escludendo altresì esplicitamente che sarebbero state prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diverse da quelle previste dal bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). Pertanto, diversamente da quanto dedotto, l'amministrazione non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, dovendosi piuttosto applicare, nella fattispecie, la regola di diritto, secondo cui nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum . Come è noto, i principi generali in materia amministrativa prevedono che il soccorso istruttorio non è attivabile allorchè il privato abbia commesso un evidente errore di compilazione della domanda di partecipazione ovvero abbia del tutto omesso di dichiarare i titoli posseduti. Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide, difatti, con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale che inciderebbe sulle posizioni di terzi (Consiglio di Stato , sez. VII., N. 4951/2024) . Secondo la prospettazione della difesa dell'istante, l'Azienda convenuta poteva
“rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante”, anche in ragione della considerazione di carattere generale secondo cui
“la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi è finalizzata al conseguimento di una maggiore efficienza e, quindi, presenta carattere strumentale e servente rispetto all'azione pubblica, mentre non può sortire l'opposto effetto di rendere più gravoso l'accesso alle funzioni ed ai servizi pubblici, soprattutto in materie attinenti a diritti fondamentali, qual è il diritto al lavoro...”. Viene richiamata, in particolare, la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato (sez IV, sentenza n.2474/25) ove è evidenziato che “la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo effettivamente sussistente e comprovato”. Ebbene, ritiene questo giudicante, che tali principi non siano calzanti nella fattispecie in esame dove manca del tutto, nella sezione apposita, l'indicazione del titolo da valutare ed il bando ha escluso la possibilità di sanare le domanda incomplete. Non si è in presenza, allora, di una mera imprecisione o della erronea indicazione di una casella, per mera svista o errore materiale, ma piuttosto dell'omessa indicazione di un titolo oggetto di autonoma e specifica valutazione da parte della CP_6
Si ribadisce, sul tema, che il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6 della L. 241/1990, ha lo scopo di regolarizzare o integrare documentazioni carenti, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza amministrativa. È attivabile solo quando il candidato abbia presentato i titoli da valutare con la necessaria diligenza e vi siano margini di incertezza facilmente superabili. Tale attivazione risponde a un'esigenza di trasparenza e correttezza nell'azione amministrativa e mira a evitare che errori formali compromettano la partecipazione dei candidati più meritevoli, ma non può essere usato per sanare errori sostanziali che potrebbero compromettere la parità di trattamento tra i partecipanti, come avverrebbe nel caso in esame, con la rivalutazione di un titolo del tutto mancante nella apposita sezione, dovendosi ribadire che non si verte in un'ipotesi di mancata certificazione/documentazione, ma di omessa allegazione del titolo. Non si giunge a diverse conclusioni invocando l'art. 18 l. 41/90, secondo cui, anche in tema di concorsi pubblici, l'amministrazione deve acquisire di ufficio le notizie di cui sia già in possesso e comunque non può far derivare conseguenze pregiudizievoli dalla mancata certificazione di notizie siffatte in capo ai partecipanti a una procedura concorsuale (v. TAR Campania sentenza. 5172/24 , indicata da parte ricorrente). Anche in tale ipotesi, in effetti, il principio si applica alla certificazione/documentazione e non all'omessa indicazione del titolo.
Passando al secondo motivo di doglianza, concernente la valutazione del punteggio da attribuire per curriculum formativo e professionale, la ricostruzione di parte ricorrente moltiplica per i giorni di durata del corso il punteggio fissato nella griglia dei criteri di valutazione Ritiene la difesa della ricorrente che, avendo la stessa indicato di aver tenuto vari corsi di docenza analiticamente riportati nel ricorso e risultanti dalla domanda di partecipazione alla selezione interna, i corsi relativi non dovevano essere raggruppati insieme, anche se relativi a più anni di corso e di docenza e/o come relatore, ma, per ogni anno di corso dovevano essere riconosciuti 0,200 punti e non solo 0,200 come se si fosse trattato di un solo corso.
A solo titolo esemplificativo -con l'indicazione di docenza al corso di laurea in infermieristica med 45 dal 01.11.2016 al 28.02.2024 , per otto diverse annualità, per ognuna delle quali dovevano essere riconosciuti punti 0,200 per un totale di 1,600 (8 corsi X 0,200). Invece, la le riconosceva solo 0,200 come se si trattasse di CP_6 un'attività di docenza relativa ad un solo anno/corso. La Commissione avrebbe quindi errato perché non aveva tenuto conto che nella domanda era stato espressamente indicato che si trattava di attività relativa ad un arco di anni dal 01.11.2016 al 28.02.24. Si sostiene, pertanto, che l'Amministrazione, e per essa la Commissione, aveva l'obbligo di esaminare direttamente ed anche manualmente e di partecipare alla correzione delle domande attentamente, verificando che non vi fossero discrasie tra il punteggio assegnato dal sistema automatizzato e quello dovuto all'esito della correzione manuale con ciò affiancando e validando con la propria attività gli esiti della procedura di correzione automatizzata. Analoghe considerazioni vengono effettuate per la partecipazione come uditore ai corsi di cui alla domanda. Tali assunti non sono condivisibili. Le regole di valutazione allegate al verbale nr. 1 del 11.12.2024, alla voce 440 prevedono la determinazione del punteggio con assegnazione unitaria, a prescindere dai giorni e dagli anni impiegati. Analizzando la voce 440 si leggono sette colonne. Nella prima colonna viene indicato il punteggio per ogni evento, nella seconda colonna si indica un moltiplicatore per mesi e nel caso della voce 440 equivale a 0. Nella terza colonna si indica il tipo di calcolo che può essere per mesi o nel caso della voce 440 il codice EVE, che vuole indicare che il punteggio viene valutato per singolo evento. Analoghe argomentazioni vanno svolte per la partecipazione a corsi in qualità di uditore le cui regole di valutazione sono indicate alla voce 460. Le regole di valutazione prevedono per tali attività un punteggio di 0,005 per ogni singolo evento. Difatti, anche in tal caso, nella apposita colonna l'evento è considerato una sola volta. Infine, per quanto concerne la sezione “esperienza lavorativa presso il servizio uoc – uosd”, per cui la Commissione ha previsto un punteggio massimo di 5 punti, la Dott.ssa asserisce che, nonostante nella domanda avesse indicato 24 incarichi, non le è Pt_1 stato riconosciuto alcun punteggio. La motivazione a sostegno di quanto disposto dalla Commissione risiede nel fatto che i 24 incarichi indicati non sono stati ritenuti attinenti alle funzioni organizzative degli avvisi interni per i quali la ricorrente ha scelto di concorrere, non avendo la svolto Pt_1 alcuna attività pregressa presso il Distretto nr. 58 o le Strutture Centrali. Occorre per completezza osservare che, per giurisprudenza consolidata, la rivalutazione dei titoli nei concorsi pubblici è inammissibile in assenza di vizi specifici e gravi che attengano alla violazione dei criteri di valutazione prestabiliti o alla manifesta illogicità delle valutazioni espresse. La discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici costituisce un ambito riservato che il giudice può sindacare solo nei casi tassativamente previsti, dovendo il ricorrente dimostrare specifici travisamenti dei fatti, palesi contraddittorietà o violazioni del principio di parità di trattamento attraverso elementi concreti e circostanziati La novità ed obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 17.07.25 Il Giudice Dr. Rosa Molè