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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4195/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Mauro Cramis;
e
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 da avv. Luigi Carrozzini;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce R.G.V.G. 4195/2024
pubblicato in data 15/07/2011, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione è nato (04/10/1994), oggi economicamente Per_1 autosufficiente.
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato di:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Lecce l'11.9.1991 tra ed , Parte_1 Controparte_1 ordinando le dovute trascrizioni ed annotazioni con esonero dell'Ufficiale dello Stato Civile da ogni responsabilità;
2) Dichiarare tenuto il Sig. a corrispondere l'assegno Parte_1 divorzile in favore della Sig.ra Controparte_1 determinandolo in euro 500,00 mensili, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo l'indice accertato dall'ISTAT;
3) Dichiarare che le parti null'altro hanno a che pretendere reciprocamente avendo acclarato ogni loro pregresso rapporto.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 08/10/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
2 R.G.V.G. 4195/2024
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4195/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 08/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 09/09/1991 tra (LE), Parte_2
05/09/1961) e (Lecce (LE), 16/06/1965) e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 361, parte II, serie A, anno 1991;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 26/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4195/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Mauro Cramis;
e
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 da avv. Luigi Carrozzini;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce R.G.V.G. 4195/2024
pubblicato in data 15/07/2011, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione è nato (04/10/1994), oggi economicamente Per_1 autosufficiente.
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato di:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Lecce l'11.9.1991 tra ed , Parte_1 Controparte_1 ordinando le dovute trascrizioni ed annotazioni con esonero dell'Ufficiale dello Stato Civile da ogni responsabilità;
2) Dichiarare tenuto il Sig. a corrispondere l'assegno Parte_1 divorzile in favore della Sig.ra Controparte_1 determinandolo in euro 500,00 mensili, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo l'indice accertato dall'ISTAT;
3) Dichiarare che le parti null'altro hanno a che pretendere reciprocamente avendo acclarato ogni loro pregresso rapporto.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 08/10/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
2 R.G.V.G. 4195/2024
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4195/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 08/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 09/09/1991 tra (LE), Parte_2
05/09/1961) e (Lecce (LE), 16/06/1965) e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 361, parte II, serie A, anno 1991;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 26/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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