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Articolo 4 della Legge 5 luglio 1965, n. 890
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Articolo 3
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Legge 5 luglio 1965, n. 890
Articolo 4 della Legge 5 luglio 1965, n. 890
Versione
14 agosto 1965
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 agosto 1965
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