Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1949, n. 85
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13 aprile 1949
Art. 1. Articolo unico.

L' art. 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802 , convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2148 , e' sostituito dal seguente:
"Gli autoveicoli adibiti ad usi speciali, quelli destinati al trasporto di merci aventi peso complessivo - costituito dal peso del veicolo e da quello del suo carico - inferiore ai settanta quintali, nonche' gli autoveicoli destinati al trasporto di persone, ad uso privato o pubblico, di qualsiasi numero di posti, possono avere la posizione di guida indifferentemente sul lato destro o sul lato sinistro.
"Invece gli autoveicoli di nuova costruzione destinati al trasporto di cose, aventi peso complessivo di settanta quintali o superiore, debbono avere la posizione di guida sul lato destro, salvo deroga che il Ministro per i trasporti ha facolta' di accordare per motivi di pubblico interesse".

Entrata in vigore il 13 aprile 1949