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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 786/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 786 RGAC, anno 2025, avente ad oggetto: citazione in riassunzione ex art. 392 CPC, passata in decisone all'udienza del 1° dicembre 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.Diego Parte_1
Ruggiero, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Airola, alla Via Murata n. 11, giusta procura in atti.
Attrice
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. ex rappresentata e Controparte_2
difesa dall' avv. Stefano Del Vecchio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento al Viale Atlantici
n°6, giusta mandato in atti.
Convenuta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 1° dicembre 2025, da intendersi qui interamente trascritto pagina 1 di 9 Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 CPC, Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1
per sentir dichiarare il rigetto dell'appello avanzato
[...]
dalla società fornitrice e di conseguenza confermare la sentenza n° 609/19, emessa dal Giudice di Pace di Airola, con la quale la società era stata condannata a corrispondere all' attrice la somma di € 760,00, a titolo di indennizzo contrattualmente previsto, oltre al pagamento delle spese legali.
A sostegno della domanda deduceva che la menzionata sentenza veniva appellata dalla società convenuta, dinanzi al Tribunale di
Benevento; il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1432/23, la quale, in accoglimento dell'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda avanzata dalla
, condannandola al pagamento delle spese di lite (del Pt_1
doppio grado) in favore dell'appellante società.
La precisava che, avverso la sentenza 1432/23, Pt_1
ricorreva in Cassazione ed il giudizio si concludeva con l'ordinanza n° 34122/2024, con la quale la Suprema Corte cassava con rinvio la sentenza n. 1432/23.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, con condanna dell'istante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nonché quelle di primo grado e di appello;
chiedeva, in caso di rigetto dell'appello, la riforma del capo della decisione inerente le spese processuali liquidate dal giudice di prime cure, poiché
pagina 2 di 9 determinate senza tener conto dei parametri previsti dal D.M.
2014.
In assenza di istruttoria, la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
La sentenza 609/19, resa dal Giudice di Pace di Airola, in accoglimento della domanda avanzata dalla , aveva Pt_1
condannato la società allora denominata Controparte_2
alla corresponsione degli indennizzi automatici previsti dalla normativa di settore (art. 11 e 14 della delibera ARG 126/2004
s.m.i.), come modificati dalla delibera 104/10, per l'importo di €
760,00 (di cui € 520,00 per le mancate fatturazioni, ed € 240,00 per le mancate letture periodiche).
In quella sede, l'istante, dopo aver dedotto di aver diritto alla fatturazione bimestrale e ad almeno due letture all'anno del contatore, precisava di non aver più ricevuto nè fatturazioni da maggio 2010 ad agosto 2014, né alcuna fattura di chiusura riportante le letture periodiche dei misuratori.
La menzionata sentenza veniva appellata, e il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Benevento si concludeva con la sentenza n. 1432/2023, con la quale, in accoglimento dell'impugnazione di veniva negato il Controparte_2
diritto all' indennizzo, in quanto, secondo l' interpretazione del giudice del gravame, la delibera ARERA n.126/2004 prevedeva la corresponsione di un indennizzo automatico per mancata lettura del contatore solo in favore dei clienti titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile;
nel corso del giudizio, mentre la società appellante aveva dimostrato, tramite una schermata del sistema informatico del distributore, che il pagina 3 di 9 contatore dell'utente non era accessibile, l'utente Parte_1
non aveva allegato né provato tale circostanza;
il
[...]
Tribunale, dunque, aveva negato il diritto all'indennizzo.
L' utente ha avanzato ricorso per cassazione e la Suprema
Corte, con l'ordinanza n° 34122/2024, ha precisato che la normativa di settore, (Delibera ARERA n. 126/2004), nell' individuare precisi obblighi in capo al fornitore, prevede anche due diversi tipi di indennizzo: per mancata lettura periodica e per mancata fatturazione periodica.
“L'art. 11 della delibera 126/04 prescrive, per quanto di interesse, la necessità di indicare nel contratto, alla lett. e), <>, alla lett. f), <<le garanzie riconosciute ai clienti per la verifica della correttezza misurazione dei consumi, alla lett. g), le modalità di fatturazione e pagamento del servizio da parte cliente, specificando periodicità emissione delle fatture e, qualora sia prevista l'emissione basate sulla stima il criterio adottato i),
l'indennizzo automatico per la violazione delle clausole contrattuali definite dal precedente art. 11 con la lett. e) limitatamente ai casi di mancata lettura di gruppi di misura accessibili, e per la violazione delle clausole di cui alla lettera g) punto i)”.
Il primo indennizzo (mancata lettura periodica) è strettamente correlato al fatto che il contatore sia accessibile. Se la società fornitrice non può fisicamente leggere i consumi perché il contatore si trova all'interno della proprietà privata e richiede la pagina 4 di 9 presenza dell'utente, non scatta l'obbligo di indennizzo per la sola mancata lettura.
L' indennizzo per mancata fatturazione periodica, invece è un obbligo distinto e non legato all'accessibilità del misuratore.
Il fornitore, infatti, è obbligato ad emettere le bollette a intervalli regolari, anche se non ha potuto effettuare una lettura effettiva.
Infatti, come ha chiarito la Suprema Corte con la menzionata ordinanza, “non può non rilevarsi che la fatturazione può essere anche emessa a conguaglio, sulla base di valori di stima, in assenza quindi di una lettura effettiva dell'unità di misura, e che ove il contatore non sia accessibile non si configurerebbe
l'impossibilità di leggerne le rilevazioni, ma implicherebbe solo che la lettura dei consumi dovrebbe avvenire con la collaborazione dell'utente o secondo le modalità previste dalle condizioni generali di contratto. Il che significa che l'indennizzo automatico previsto per la mancata lettura dei consumi è subordinata al fatto che l'unità di misura sia accessibile nel senso anzidetto, e che la violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica può essere indipendente dalla impossibilità di lettura dell'unità di misura in via autonoma, data la sua inaccessibilità”.
Dunque, l'inaccessibilità del contatore non rende impossibile la fatturazione. E se la società non emette le fatture, viola un obbligo contrattuale distinto da quello della lettura, facendo sorgere il diritto dell'utente all'indennizzo automatico delle bollette.
La Corte ha evidenziato, riferendosi alla domanda avanzata dall' utente in primo grado, che “La domanda riguardava principalmente proprio il mancato rispetto dell'obbligo di pagina 5 di 9 fatturazione periodica, la cui conseguenza è stata anche il mancato rispetto delle modalità e della periodicità della rilevazione dei consumi”.
Invero, “l'indennizzo automatico di cui all'art. 14 è previsto non solo con riferimento alla violazione delle clausole recanti le modalità e la periodicità della rilevazione dei consumi, ma anche per la violazione delle clausole relative all'obbligo di fatturazione periodica.
È vero anche che, stando al tenore letterale dell'art. 14,
l'inaccessibilità dell'unità di misurazione fa venir meno solo
l'indennizzo per il mancato rispetto dell'obbligo di rilevazione periodica dei consumi.
Di qui l'errore del tribunale che invece ha esteso detto limite anche alla periodicità della fatturazione”.
Pertanto, l'indennizzo automatico spettava alla ricorrente per il fatto che la somministrante non aveva provveduto a inviare le fatture con la periodicità contrattualmente prevista e non anche come ha correttamente rilevato il tribunale e non perché EL GA
e UC non aveva provveduto a leggere i consumi periodicamente, essendo detta richiesta subordinata alla prova, gravante sulla ricorrente, rappresentando un fatto costitutivo della pretesa, che il contatore fosse <>. Va pertanto accolto il motivo p.q.r., cioè limitatamente alla richiesta dell'indennizzo automatico per il mancato adempimento dell'obbligo di fatturare i consumi con la periodicità prevista.
Pertanto, per i suesposti motivi, ed in particolare alla luce della interpretazione della normativa di settore da parte della
Suprema Corte, va accolto l'appello proposto da CP_1 pagina 6 di 9 nei limiti di cui all'indennizzo richiesto Controparte_1
per la mancata rilevazione dei consumi, con condanna della resistente al pagamento del solo indennizzo dovuto per la mancata fatturazione. Deve peraltro evidenziarsi che appaiono condivisibili le argomentazioni rese dal Tribunale relativamente alla rilevazione dei consumi.
Tutte le altre questioni sollevate dalle parti appaiono non valutabili, avendo la S.C. chiaramente cassato la sentenza impugnata unicamente con riferimento alla esclusione dell'indennizzo dovuto per la mancata fatturazione, ritenendo che lo stesso fosse dovuto, con l'applicabilità delle richiamate delibere;
esse appaiono coperte da giudicato, avendo la S.C. chiaramente ritenuto applicabili le delibere e dovuto l'indennizzo per la mancata fatturazione, nell'importo richiesto in primo grado (non specificamente contestato).
Il parziale accoglimento dell'appello comporta una nuova statuizione sulle spese (tenendo presente, peraltro, che la società appellante, tra i motivi di gravame, aveva impugnato la sentenza per violazione del D.M. 2014, poiché il giudice di prime cure, nella liquidazione dei compensi, non si era attenuto ai parametri normativamente previsti (motivo che rimane assorbito).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M.
n. 55/14, così come modificati dal D.M. 147/22, per ciascun grado di giudizio.
Si dispone altresì la condanna della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. alla
[...] pagina 7 di 9 restituzione di quanto già versato dall' attrice a titolo di spese di lite (Cassazione n. 9287/12).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla citazione in riassunzione ex art. 392 CPC proposta da , Parte_1
con atto di citazione notificato l'11.3.25, nei confronti di
[...]
ex in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da Controparte_1
e, per l'effetto, in riforma della impugnata
[...]
sentenza, condanna al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 520,00 a titolo di indennizzo per mancata fatturazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento dell'altra metà, che liquida, per il primo grado, in € 173,00, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa secondo legge e, per il secondo grado di giudizio in € 331,00, oltre rimborso forfettario, spese generali,
Iva e Cpa secondo legge
3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio davanti alla Suprema Corte in € 678,00, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa secondo legge e a quelle di questa fase, liquidate in € 450,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa.
4) condanna, altresì, in Controparte_1
persona del legale rapp.te, alla ripetizione delle somme versate a pagina 8 di 9 titolo di spese di lite del doppio grado di giudizio, pari ad €
796,5, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa, in favore di . Parte_1
Benevento 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Angelamaria Fuccio, funzionario addetto all' Ufficio per il Processo.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 786 RGAC, anno 2025, avente ad oggetto: citazione in riassunzione ex art. 392 CPC, passata in decisone all'udienza del 1° dicembre 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.Diego Parte_1
Ruggiero, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Airola, alla Via Murata n. 11, giusta procura in atti.
Attrice
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. ex rappresentata e Controparte_2
difesa dall' avv. Stefano Del Vecchio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento al Viale Atlantici
n°6, giusta mandato in atti.
Convenuta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 1° dicembre 2025, da intendersi qui interamente trascritto pagina 1 di 9 Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 CPC, Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1
per sentir dichiarare il rigetto dell'appello avanzato
[...]
dalla società fornitrice e di conseguenza confermare la sentenza n° 609/19, emessa dal Giudice di Pace di Airola, con la quale la società era stata condannata a corrispondere all' attrice la somma di € 760,00, a titolo di indennizzo contrattualmente previsto, oltre al pagamento delle spese legali.
A sostegno della domanda deduceva che la menzionata sentenza veniva appellata dalla società convenuta, dinanzi al Tribunale di
Benevento; il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1432/23, la quale, in accoglimento dell'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda avanzata dalla
, condannandola al pagamento delle spese di lite (del Pt_1
doppio grado) in favore dell'appellante società.
La precisava che, avverso la sentenza 1432/23, Pt_1
ricorreva in Cassazione ed il giudizio si concludeva con l'ordinanza n° 34122/2024, con la quale la Suprema Corte cassava con rinvio la sentenza n. 1432/23.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, con condanna dell'istante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nonché quelle di primo grado e di appello;
chiedeva, in caso di rigetto dell'appello, la riforma del capo della decisione inerente le spese processuali liquidate dal giudice di prime cure, poiché
pagina 2 di 9 determinate senza tener conto dei parametri previsti dal D.M.
2014.
In assenza di istruttoria, la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
La sentenza 609/19, resa dal Giudice di Pace di Airola, in accoglimento della domanda avanzata dalla , aveva Pt_1
condannato la società allora denominata Controparte_2
alla corresponsione degli indennizzi automatici previsti dalla normativa di settore (art. 11 e 14 della delibera ARG 126/2004
s.m.i.), come modificati dalla delibera 104/10, per l'importo di €
760,00 (di cui € 520,00 per le mancate fatturazioni, ed € 240,00 per le mancate letture periodiche).
In quella sede, l'istante, dopo aver dedotto di aver diritto alla fatturazione bimestrale e ad almeno due letture all'anno del contatore, precisava di non aver più ricevuto nè fatturazioni da maggio 2010 ad agosto 2014, né alcuna fattura di chiusura riportante le letture periodiche dei misuratori.
La menzionata sentenza veniva appellata, e il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Benevento si concludeva con la sentenza n. 1432/2023, con la quale, in accoglimento dell'impugnazione di veniva negato il Controparte_2
diritto all' indennizzo, in quanto, secondo l' interpretazione del giudice del gravame, la delibera ARERA n.126/2004 prevedeva la corresponsione di un indennizzo automatico per mancata lettura del contatore solo in favore dei clienti titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile;
nel corso del giudizio, mentre la società appellante aveva dimostrato, tramite una schermata del sistema informatico del distributore, che il pagina 3 di 9 contatore dell'utente non era accessibile, l'utente Parte_1
non aveva allegato né provato tale circostanza;
il
[...]
Tribunale, dunque, aveva negato il diritto all'indennizzo.
L' utente ha avanzato ricorso per cassazione e la Suprema
Corte, con l'ordinanza n° 34122/2024, ha precisato che la normativa di settore, (Delibera ARERA n. 126/2004), nell' individuare precisi obblighi in capo al fornitore, prevede anche due diversi tipi di indennizzo: per mancata lettura periodica e per mancata fatturazione periodica.
“L'art. 11 della delibera 126/04 prescrive, per quanto di interesse, la necessità di indicare nel contratto, alla lett. e), <>, alla lett. f), <<le garanzie riconosciute ai clienti per la verifica della correttezza misurazione dei consumi, alla lett. g), le modalità di fatturazione e pagamento del servizio da parte cliente, specificando periodicità emissione delle fatture e, qualora sia prevista l'emissione basate sulla stima il criterio adottato i),
N. R.G. 786/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 786 RGAC, anno 2025, avente ad oggetto: citazione in riassunzione ex art. 392 CPC, passata in decisone all'udienza del 1° dicembre 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.Diego Parte_1
Ruggiero, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Airola, alla Via Murata n. 11, giusta procura in atti.
Attrice
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. ex rappresentata e Controparte_2
difesa dall' avv. Stefano Del Vecchio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento al Viale Atlantici
n°6, giusta mandato in atti.
Convenuta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 1° dicembre 2025, da intendersi qui interamente trascritto pagina 1 di 9 Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 CPC, Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1
per sentir dichiarare il rigetto dell'appello avanzato
[...]
dalla società fornitrice e di conseguenza confermare la sentenza n° 609/19, emessa dal Giudice di Pace di Airola, con la quale la società era stata condannata a corrispondere all' attrice la somma di € 760,00, a titolo di indennizzo contrattualmente previsto, oltre al pagamento delle spese legali.
A sostegno della domanda deduceva che la menzionata sentenza veniva appellata dalla società convenuta, dinanzi al Tribunale di
Benevento; il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1432/23, la quale, in accoglimento dell'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda avanzata dalla
, condannandola al pagamento delle spese di lite (del Pt_1
doppio grado) in favore dell'appellante società.
La precisava che, avverso la sentenza 1432/23, Pt_1
ricorreva in Cassazione ed il giudizio si concludeva con l'ordinanza n° 34122/2024, con la quale la Suprema Corte cassava con rinvio la sentenza n. 1432/23.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, con condanna dell'istante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nonché quelle di primo grado e di appello;
chiedeva, in caso di rigetto dell'appello, la riforma del capo della decisione inerente le spese processuali liquidate dal giudice di prime cure, poiché
pagina 2 di 9 determinate senza tener conto dei parametri previsti dal D.M.
2014.
In assenza di istruttoria, la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
La sentenza 609/19, resa dal Giudice di Pace di Airola, in accoglimento della domanda avanzata dalla , aveva Pt_1
condannato la società allora denominata Controparte_2
alla corresponsione degli indennizzi automatici previsti dalla normativa di settore (art. 11 e 14 della delibera ARG 126/2004
s.m.i.), come modificati dalla delibera 104/10, per l'importo di €
760,00 (di cui € 520,00 per le mancate fatturazioni, ed € 240,00 per le mancate letture periodiche).
In quella sede, l'istante, dopo aver dedotto di aver diritto alla fatturazione bimestrale e ad almeno due letture all'anno del contatore, precisava di non aver più ricevuto nè fatturazioni da maggio 2010 ad agosto 2014, né alcuna fattura di chiusura riportante le letture periodiche dei misuratori.
La menzionata sentenza veniva appellata, e il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Benevento si concludeva con la sentenza n. 1432/2023, con la quale, in accoglimento dell'impugnazione di veniva negato il Controparte_2
diritto all' indennizzo, in quanto, secondo l' interpretazione del giudice del gravame, la delibera ARERA n.126/2004 prevedeva la corresponsione di un indennizzo automatico per mancata lettura del contatore solo in favore dei clienti titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile;
nel corso del giudizio, mentre la società appellante aveva dimostrato, tramite una schermata del sistema informatico del distributore, che il pagina 3 di 9 contatore dell'utente non era accessibile, l'utente Parte_1
non aveva allegato né provato tale circostanza;
il
[...]
Tribunale, dunque, aveva negato il diritto all'indennizzo.
L' utente ha avanzato ricorso per cassazione e la Suprema
Corte, con l'ordinanza n° 34122/2024, ha precisato che la normativa di settore, (Delibera ARERA n. 126/2004), nell' individuare precisi obblighi in capo al fornitore, prevede anche due diversi tipi di indennizzo: per mancata lettura periodica e per mancata fatturazione periodica.
“L'art. 11 della delibera 126/04 prescrive, per quanto di interesse, la necessità di indicare nel contratto, alla lett. e), <>, alla lett. f), <; il successivo art. 14 comma 1° stabilisce
l'indennizzo automatico per la violazione delle clausole contrattuali definite dal precedente art. 11 con la lett. e) limitatamente ai casi di mancata lettura di gruppi di misura accessibili, e per la violazione delle clausole di cui alla lettera g) punto i)”.
Il primo indennizzo (mancata lettura periodica) è strettamente correlato al fatto che il contatore sia accessibile. Se la società fornitrice non può fisicamente leggere i consumi perché il contatore si trova all'interno della proprietà privata e richiede la pagina 4 di 9 presenza dell'utente, non scatta l'obbligo di indennizzo per la sola mancata lettura.
L' indennizzo per mancata fatturazione periodica, invece è un obbligo distinto e non legato all'accessibilità del misuratore.
Il fornitore, infatti, è obbligato ad emettere le bollette a intervalli regolari, anche se non ha potuto effettuare una lettura effettiva.
Infatti, come ha chiarito la Suprema Corte con la menzionata ordinanza, “non può non rilevarsi che la fatturazione può essere anche emessa a conguaglio, sulla base di valori di stima, in assenza quindi di una lettura effettiva dell'unità di misura, e che ove il contatore non sia accessibile non si configurerebbe
l'impossibilità di leggerne le rilevazioni, ma implicherebbe solo che la lettura dei consumi dovrebbe avvenire con la collaborazione dell'utente o secondo le modalità previste dalle condizioni generali di contratto. Il che significa che l'indennizzo automatico previsto per la mancata lettura dei consumi è subordinata al fatto che l'unità di misura sia accessibile nel senso anzidetto, e che la violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica può essere indipendente dalla impossibilità di lettura dell'unità di misura in via autonoma, data la sua inaccessibilità”.
Dunque, l'inaccessibilità del contatore non rende impossibile la fatturazione. E se la società non emette le fatture, viola un obbligo contrattuale distinto da quello della lettura, facendo sorgere il diritto dell'utente all'indennizzo automatico delle bollette.
La Corte ha evidenziato, riferendosi alla domanda avanzata dall' utente in primo grado, che “La domanda riguardava principalmente proprio il mancato rispetto dell'obbligo di pagina 5 di 9 fatturazione periodica, la cui conseguenza è stata anche il mancato rispetto delle modalità e della periodicità della rilevazione dei consumi”.
Invero, “l'indennizzo automatico di cui all'art. 14 è previsto non solo con riferimento alla violazione delle clausole recanti le modalità e la periodicità della rilevazione dei consumi, ma anche per la violazione delle clausole relative all'obbligo di fatturazione periodica.
È vero anche che, stando al tenore letterale dell'art. 14,
l'inaccessibilità dell'unità di misurazione fa venir meno solo
l'indennizzo per il mancato rispetto dell'obbligo di rilevazione periodica dei consumi.
Di qui l'errore del tribunale che invece ha esteso detto limite anche alla periodicità della fatturazione”.
Pertanto, l'indennizzo automatico spettava alla ricorrente per il fatto che la somministrante non aveva provveduto a inviare le fatture con la periodicità contrattualmente prevista e non anche come ha correttamente rilevato il tribunale e non perché EL GA
e UC non aveva provveduto a leggere i consumi periodicamente, essendo detta richiesta subordinata alla prova, gravante sulla ricorrente, rappresentando un fatto costitutivo della pretesa, che il contatore fosse <>. Va pertanto accolto il motivo p.q.r., cioè limitatamente alla richiesta dell'indennizzo automatico per il mancato adempimento dell'obbligo di fatturare i consumi con la periodicità prevista.
Pertanto, per i suesposti motivi, ed in particolare alla luce della interpretazione della normativa di settore da parte della
Suprema Corte, va accolto l'appello proposto da CP_1 pagina 6 di 9 nei limiti di cui all'indennizzo richiesto Controparte_1
per la mancata rilevazione dei consumi, con condanna della resistente al pagamento del solo indennizzo dovuto per la mancata fatturazione. Deve peraltro evidenziarsi che appaiono condivisibili le argomentazioni rese dal Tribunale relativamente alla rilevazione dei consumi.
Tutte le altre questioni sollevate dalle parti appaiono non valutabili, avendo la S.C. chiaramente cassato la sentenza impugnata unicamente con riferimento alla esclusione dell'indennizzo dovuto per la mancata fatturazione, ritenendo che lo stesso fosse dovuto, con l'applicabilità delle richiamate delibere;
esse appaiono coperte da giudicato, avendo la S.C. chiaramente ritenuto applicabili le delibere e dovuto l'indennizzo per la mancata fatturazione, nell'importo richiesto in primo grado (non specificamente contestato).
Il parziale accoglimento dell'appello comporta una nuova statuizione sulle spese (tenendo presente, peraltro, che la società appellante, tra i motivi di gravame, aveva impugnato la sentenza per violazione del D.M. 2014, poiché il giudice di prime cure, nella liquidazione dei compensi, non si era attenuto ai parametri normativamente previsti (motivo che rimane assorbito).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M.
n. 55/14, così come modificati dal D.M. 147/22, per ciascun grado di giudizio.
Si dispone altresì la condanna della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. alla
[...] pagina 7 di 9 restituzione di quanto già versato dall' attrice a titolo di spese di lite (Cassazione n. 9287/12).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla citazione in riassunzione ex art. 392 CPC proposta da , Parte_1
con atto di citazione notificato l'11.3.25, nei confronti di
[...]
ex in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da Controparte_1
e, per l'effetto, in riforma della impugnata
[...]
sentenza, condanna al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 520,00 a titolo di indennizzo per mancata fatturazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento dell'altra metà, che liquida, per il primo grado, in € 173,00, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa secondo legge e, per il secondo grado di giudizio in € 331,00, oltre rimborso forfettario, spese generali,
Iva e Cpa secondo legge
3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio davanti alla Suprema Corte in € 678,00, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa secondo legge e a quelle di questa fase, liquidate in € 450,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa.
4) condanna, altresì, in Controparte_1
persona del legale rapp.te, alla ripetizione delle somme versate a pagina 8 di 9 titolo di spese di lite del doppio grado di giudizio, pari ad €
796,5, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa, in favore di . Parte_1
Benevento 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Angelamaria Fuccio, funzionario addetto all' Ufficio per il Processo.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 786 RGAC, anno 2025, avente ad oggetto: citazione in riassunzione ex art. 392 CPC, passata in decisone all'udienza del 1° dicembre 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.Diego Parte_1
Ruggiero, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Airola, alla Via Murata n. 11, giusta procura in atti.
Attrice
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. ex rappresentata e Controparte_2
difesa dall' avv. Stefano Del Vecchio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento al Viale Atlantici
n°6, giusta mandato in atti.
Convenuta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 1° dicembre 2025, da intendersi qui interamente trascritto pagina 1 di 9 Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 CPC, Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1
per sentir dichiarare il rigetto dell'appello avanzato
[...]
dalla società fornitrice e di conseguenza confermare la sentenza n° 609/19, emessa dal Giudice di Pace di Airola, con la quale la società era stata condannata a corrispondere all' attrice la somma di € 760,00, a titolo di indennizzo contrattualmente previsto, oltre al pagamento delle spese legali.
A sostegno della domanda deduceva che la menzionata sentenza veniva appellata dalla società convenuta, dinanzi al Tribunale di
Benevento; il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1432/23, la quale, in accoglimento dell'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda avanzata dalla
, condannandola al pagamento delle spese di lite (del Pt_1
doppio grado) in favore dell'appellante società.
La precisava che, avverso la sentenza 1432/23, Pt_1
ricorreva in Cassazione ed il giudizio si concludeva con l'ordinanza n° 34122/2024, con la quale la Suprema Corte cassava con rinvio la sentenza n. 1432/23.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, con condanna dell'istante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nonché quelle di primo grado e di appello;
chiedeva, in caso di rigetto dell'appello, la riforma del capo della decisione inerente le spese processuali liquidate dal giudice di prime cure, poiché
pagina 2 di 9 determinate senza tener conto dei parametri previsti dal D.M.
2014.
In assenza di istruttoria, la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
La sentenza 609/19, resa dal Giudice di Pace di Airola, in accoglimento della domanda avanzata dalla , aveva Pt_1
condannato la società allora denominata Controparte_2
alla corresponsione degli indennizzi automatici previsti dalla normativa di settore (art. 11 e 14 della delibera ARG 126/2004
s.m.i.), come modificati dalla delibera 104/10, per l'importo di €
760,00 (di cui € 520,00 per le mancate fatturazioni, ed € 240,00 per le mancate letture periodiche).
In quella sede, l'istante, dopo aver dedotto di aver diritto alla fatturazione bimestrale e ad almeno due letture all'anno del contatore, precisava di non aver più ricevuto nè fatturazioni da maggio 2010 ad agosto 2014, né alcuna fattura di chiusura riportante le letture periodiche dei misuratori.
La menzionata sentenza veniva appellata, e il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Benevento si concludeva con la sentenza n. 1432/2023, con la quale, in accoglimento dell'impugnazione di veniva negato il Controparte_2
diritto all' indennizzo, in quanto, secondo l' interpretazione del giudice del gravame, la delibera ARERA n.126/2004 prevedeva la corresponsione di un indennizzo automatico per mancata lettura del contatore solo in favore dei clienti titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile;
nel corso del giudizio, mentre la società appellante aveva dimostrato, tramite una schermata del sistema informatico del distributore, che il pagina 3 di 9 contatore dell'utente non era accessibile, l'utente Parte_1
non aveva allegato né provato tale circostanza;
il
[...]
Tribunale, dunque, aveva negato il diritto all'indennizzo.
L' utente ha avanzato ricorso per cassazione e la Suprema
Corte, con l'ordinanza n° 34122/2024, ha precisato che la normativa di settore, (Delibera ARERA n. 126/2004), nell' individuare precisi obblighi in capo al fornitore, prevede anche due diversi tipi di indennizzo: per mancata lettura periodica e per mancata fatturazione periodica.
“L'art. 11 della delibera 126/04 prescrive, per quanto di interesse, la necessità di indicare nel contratto, alla lett. e), <>, alla lett. f), <
l'indennizzo automatico per la violazione delle clausole contrattuali definite dal precedente art. 11 con la lett. e) limitatamente ai casi di mancata lettura di gruppi di misura accessibili, e per la violazione delle clausole di cui alla lettera g) punto i)”.
Il primo indennizzo (mancata lettura periodica) è strettamente correlato al fatto che il contatore sia accessibile. Se la società fornitrice non può fisicamente leggere i consumi perché il contatore si trova all'interno della proprietà privata e richiede la pagina 4 di 9 presenza dell'utente, non scatta l'obbligo di indennizzo per la sola mancata lettura.
L' indennizzo per mancata fatturazione periodica, invece è un obbligo distinto e non legato all'accessibilità del misuratore.
Il fornitore, infatti, è obbligato ad emettere le bollette a intervalli regolari, anche se non ha potuto effettuare una lettura effettiva.
Infatti, come ha chiarito la Suprema Corte con la menzionata ordinanza, “non può non rilevarsi che la fatturazione può essere anche emessa a conguaglio, sulla base di valori di stima, in assenza quindi di una lettura effettiva dell'unità di misura, e che ove il contatore non sia accessibile non si configurerebbe
l'impossibilità di leggerne le rilevazioni, ma implicherebbe solo che la lettura dei consumi dovrebbe avvenire con la collaborazione dell'utente o secondo le modalità previste dalle condizioni generali di contratto. Il che significa che l'indennizzo automatico previsto per la mancata lettura dei consumi è subordinata al fatto che l'unità di misura sia accessibile nel senso anzidetto, e che la violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica può essere indipendente dalla impossibilità di lettura dell'unità di misura in via autonoma, data la sua inaccessibilità”.
Dunque, l'inaccessibilità del contatore non rende impossibile la fatturazione. E se la società non emette le fatture, viola un obbligo contrattuale distinto da quello della lettura, facendo sorgere il diritto dell'utente all'indennizzo automatico delle bollette.
La Corte ha evidenziato, riferendosi alla domanda avanzata dall' utente in primo grado, che “La domanda riguardava principalmente proprio il mancato rispetto dell'obbligo di pagina 5 di 9 fatturazione periodica, la cui conseguenza è stata anche il mancato rispetto delle modalità e della periodicità della rilevazione dei consumi”.
Invero, “l'indennizzo automatico di cui all'art. 14 è previsto non solo con riferimento alla violazione delle clausole recanti le modalità e la periodicità della rilevazione dei consumi, ma anche per la violazione delle clausole relative all'obbligo di fatturazione periodica.
È vero anche che, stando al tenore letterale dell'art. 14,
l'inaccessibilità dell'unità di misurazione fa venir meno solo
l'indennizzo per il mancato rispetto dell'obbligo di rilevazione periodica dei consumi.
Di qui l'errore del tribunale che invece ha esteso detto limite anche alla periodicità della fatturazione”.
Pertanto, l'indennizzo automatico spettava alla ricorrente per il fatto che la somministrante non aveva provveduto a inviare le fatture con la periodicità contrattualmente prevista e non anche come ha correttamente rilevato il tribunale e non perché EL GA
e UC non aveva provveduto a leggere i consumi periodicamente, essendo detta richiesta subordinata alla prova, gravante sulla ricorrente, rappresentando un fatto costitutivo della pretesa, che il contatore fosse <>. Va pertanto accolto il motivo p.q.r., cioè limitatamente alla richiesta dell'indennizzo automatico per il mancato adempimento dell'obbligo di fatturare i consumi con la periodicità prevista.
Pertanto, per i suesposti motivi, ed in particolare alla luce della interpretazione della normativa di settore da parte della
Suprema Corte, va accolto l'appello proposto da CP_1 pagina 6 di 9 nei limiti di cui all'indennizzo richiesto Controparte_1
per la mancata rilevazione dei consumi, con condanna della resistente al pagamento del solo indennizzo dovuto per la mancata fatturazione. Deve peraltro evidenziarsi che appaiono condivisibili le argomentazioni rese dal Tribunale relativamente alla rilevazione dei consumi.
Tutte le altre questioni sollevate dalle parti appaiono non valutabili, avendo la S.C. chiaramente cassato la sentenza impugnata unicamente con riferimento alla esclusione dell'indennizzo dovuto per la mancata fatturazione, ritenendo che lo stesso fosse dovuto, con l'applicabilità delle richiamate delibere;
esse appaiono coperte da giudicato, avendo la S.C. chiaramente ritenuto applicabili le delibere e dovuto l'indennizzo per la mancata fatturazione, nell'importo richiesto in primo grado (non specificamente contestato).
Il parziale accoglimento dell'appello comporta una nuova statuizione sulle spese (tenendo presente, peraltro, che la società appellante, tra i motivi di gravame, aveva impugnato la sentenza per violazione del D.M. 2014, poiché il giudice di prime cure, nella liquidazione dei compensi, non si era attenuto ai parametri normativamente previsti (motivo che rimane assorbito).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M.
n. 55/14, così come modificati dal D.M. 147/22, per ciascun grado di giudizio.
Si dispone altresì la condanna della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. alla
[...] pagina 7 di 9 restituzione di quanto già versato dall' attrice a titolo di spese di lite (Cassazione n. 9287/12).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla citazione in riassunzione ex art. 392 CPC proposta da , Parte_1
con atto di citazione notificato l'11.3.25, nei confronti di
[...]
ex in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da Controparte_1
e, per l'effetto, in riforma della impugnata
[...]
sentenza, condanna al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 520,00 a titolo di indennizzo per mancata fatturazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento dell'altra metà, che liquida, per il primo grado, in € 173,00, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa secondo legge e, per il secondo grado di giudizio in € 331,00, oltre rimborso forfettario, spese generali,
Iva e Cpa secondo legge
3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio davanti alla Suprema Corte in € 678,00, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa secondo legge e a quelle di questa fase, liquidate in € 450,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa.
4) condanna, altresì, in Controparte_1
persona del legale rapp.te, alla ripetizione delle somme versate a pagina 8 di 9 titolo di spese di lite del doppio grado di giudizio, pari ad €
796,5, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa, in favore di . Parte_1
Benevento 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Angelamaria Fuccio, funzionario addetto all' Ufficio per il Processo.
pagina 9 di 9
l'indennizzo automatico per la violazione delle clausole contrattuali definite dal precedente art. 11 con la lett. e) limitatamente ai casi di mancata lettura di gruppi di misura accessibili, e per la violazione delle clausole di cui alla lettera g) punto i)”.
Il primo indennizzo (mancata lettura periodica) è strettamente correlato al fatto che il contatore sia accessibile. Se la società fornitrice non può fisicamente leggere i consumi perché il contatore si trova all'interno della proprietà privata e richiede la pagina 4 di 9 presenza dell'utente, non scatta l'obbligo di indennizzo per la sola mancata lettura.
L' indennizzo per mancata fatturazione periodica, invece è un obbligo distinto e non legato all'accessibilità del misuratore.
Il fornitore, infatti, è obbligato ad emettere le bollette a intervalli regolari, anche se non ha potuto effettuare una lettura effettiva.
Infatti, come ha chiarito la Suprema Corte con la menzionata ordinanza, “non può non rilevarsi che la fatturazione può essere anche emessa a conguaglio, sulla base di valori di stima, in assenza quindi di una lettura effettiva dell'unità di misura, e che ove il contatore non sia accessibile non si configurerebbe
l'impossibilità di leggerne le rilevazioni, ma implicherebbe solo che la lettura dei consumi dovrebbe avvenire con la collaborazione dell'utente o secondo le modalità previste dalle condizioni generali di contratto. Il che significa che l'indennizzo automatico previsto per la mancata lettura dei consumi è subordinata al fatto che l'unità di misura sia accessibile nel senso anzidetto, e che la violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica può essere indipendente dalla impossibilità di lettura dell'unità di misura in via autonoma, data la sua inaccessibilità”.
Dunque, l'inaccessibilità del contatore non rende impossibile la fatturazione. E se la società non emette le fatture, viola un obbligo contrattuale distinto da quello della lettura, facendo sorgere il diritto dell'utente all'indennizzo automatico delle bollette.
La Corte ha evidenziato, riferendosi alla domanda avanzata dall' utente in primo grado, che “La domanda riguardava principalmente proprio il mancato rispetto dell'obbligo di pagina 5 di 9 fatturazione periodica, la cui conseguenza è stata anche il mancato rispetto delle modalità e della periodicità della rilevazione dei consumi”.
Invero, “l'indennizzo automatico di cui all'art. 14 è previsto non solo con riferimento alla violazione delle clausole recanti le modalità e la periodicità della rilevazione dei consumi, ma anche per la violazione delle clausole relative all'obbligo di fatturazione periodica.
È vero anche che, stando al tenore letterale dell'art. 14,
l'inaccessibilità dell'unità di misurazione fa venir meno solo
l'indennizzo per il mancato rispetto dell'obbligo di rilevazione periodica dei consumi.
Di qui l'errore del tribunale che invece ha esteso detto limite anche alla periodicità della fatturazione”.
Pertanto, l'indennizzo automatico spettava alla ricorrente per il fatto che la somministrante non aveva provveduto a inviare le fatture con la periodicità contrattualmente prevista e non anche come ha correttamente rilevato il tribunale e non perché EL GA
e UC non aveva provveduto a leggere i consumi periodicamente, essendo detta richiesta subordinata alla prova, gravante sulla ricorrente, rappresentando un fatto costitutivo della pretesa, che il contatore fosse <>. Va pertanto accolto il motivo p.q.r., cioè limitatamente alla richiesta dell'indennizzo automatico per il mancato adempimento dell'obbligo di fatturare i consumi con la periodicità prevista.
Pertanto, per i suesposti motivi, ed in particolare alla luce della interpretazione della normativa di settore da parte della
Suprema Corte, va accolto l'appello proposto da CP_1 pagina 6 di 9 nei limiti di cui all'indennizzo richiesto Controparte_1
per la mancata rilevazione dei consumi, con condanna della resistente al pagamento del solo indennizzo dovuto per la mancata fatturazione. Deve peraltro evidenziarsi che appaiono condivisibili le argomentazioni rese dal Tribunale relativamente alla rilevazione dei consumi.
Tutte le altre questioni sollevate dalle parti appaiono non valutabili, avendo la S.C. chiaramente cassato la sentenza impugnata unicamente con riferimento alla esclusione dell'indennizzo dovuto per la mancata fatturazione, ritenendo che lo stesso fosse dovuto, con l'applicabilità delle richiamate delibere;
esse appaiono coperte da giudicato, avendo la S.C. chiaramente ritenuto applicabili le delibere e dovuto l'indennizzo per la mancata fatturazione, nell'importo richiesto in primo grado (non specificamente contestato).
Il parziale accoglimento dell'appello comporta una nuova statuizione sulle spese (tenendo presente, peraltro, che la società appellante, tra i motivi di gravame, aveva impugnato la sentenza per violazione del D.M. 2014, poiché il giudice di prime cure, nella liquidazione dei compensi, non si era attenuto ai parametri normativamente previsti (motivo che rimane assorbito).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M.
n. 55/14, così come modificati dal D.M. 147/22, per ciascun grado di giudizio.
Si dispone altresì la condanna della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. alla
[...] pagina 7 di 9 restituzione di quanto già versato dall' attrice a titolo di spese di lite (Cassazione n. 9287/12).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla citazione in riassunzione ex art. 392 CPC proposta da , Parte_1
con atto di citazione notificato l'11.3.25, nei confronti di
[...]
ex in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da Controparte_1
e, per l'effetto, in riforma della impugnata
[...]
sentenza, condanna al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 520,00 a titolo di indennizzo per mancata fatturazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento dell'altra metà, che liquida, per il primo grado, in € 173,00, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa secondo legge e, per il secondo grado di giudizio in € 331,00, oltre rimborso forfettario, spese generali,
Iva e Cpa secondo legge
3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio davanti alla Suprema Corte in € 678,00, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa secondo legge e a quelle di questa fase, liquidate in € 450,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa.
4) condanna, altresì, in Controparte_1
persona del legale rapp.te, alla ripetizione delle somme versate a pagina 8 di 9 titolo di spese di lite del doppio grado di giudizio, pari ad €
796,5, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa, in favore di . Parte_1
Benevento 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Angelamaria Fuccio, funzionario addetto all' Ufficio per il Processo.
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