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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 761 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
( C.F. ) rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Parte_1 CodiceFiscale_1
Tanza e Salvatore De Gaetanis ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Lecce
Appellante in riassunzione
e
incorporante per fusione Controparte_1 Controparte_2
) ( p.i. ) in persona del l.r., rappresentato e difeso dagli
[...] P.IVA_1 avvocati Marcello Urso e Pierpaolo Ingrosso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Lecce
Appellata in riassunzione
*******
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del
24.9.2024 ex art. 127 ter cpc.
1 **********
MOTIVAZIONE
1. Con atto ritualmente notificato il 14 febbraio 2011, citò l'allora Parte_1 Controparte_2
poi divenuta oggi incorporata, per fusione, da (d'ora in
[...] Controparte_3 Controparte_1 avanti, semplicemente , innanzi al Tribunale di Lecce al fine di ottenerne, previa declaratoria di CP_2 nullità delle corrispondenti clausole contrattuali, la condanna alla restituzione di quanto illegittimamente addebitatogli, a titolo di interessi passivi ultralegali illegittimamente capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto, valute e spese, in relazione ai rapporti di conto corrente, asseritamente assistiti da aperture di credito, indicati in citazione e da lui intrattenuti con il menzionato istituto di credito presso la sua filiale di Martano.
Costituitasi la convenuta, che contestò l'avversa pretesa, eccependone, tra l'altro, la prescrizione in relazione ad eventuali addebiti accertati precedenti il febbraio 2001, l'adito tribunale, all'esito della svolta istruttoria, nel corso della quale fu disposta ed espletata una c.t.u. contabile, con sentenza del 17 maggio
2016 n. 2437, accolse, per quanto di ragione, la domanda dell'attore e, previa rideterminazione del dare/avere tra le parti, condannò la convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di €
1.442.255,67, oltre interessi.
2. La Corte di appello di Lecce, investita dei gravami, principale ed incidentale, proposti, rispettivamente, dalla e dal , contro quella decisione, con sentenza del 5/19 settembre 2018, n. 901, accolse CP_2 Pt_1 parzialmente quello principale e, per l'effetto, ridusse la condanna emessa dal primo Giudice, a carico della ed in favore del , da € 1.442.255,67 ad € 164.242,49, oltre interessi, altresì rigettando la CP_2 Pt_1 richiesta di rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte di quest'ultimo ed il suo appello incidentale volto ad ottenere la condanna dell'istituto credito al pagamento della maggior somma di €
2.269.644,26.
2.1. Per quanto qui di interesse, ed in estrema sintesi, la Corte: a) recepì l'eccezione di prescrizione, ivi ribadita dalla circa la natura solutoria delle rimesse affluite sui conti predetti in mancanza di CP_2 qualsivoglia prova, da fornirsi dal , circa l'esistenza di contratti di apertura di credito ad essi collegati;
Pt_1
b) ritenne che la mancata produzione, ad opera dall'attore/appellante incidentale, dei contratti di conto corrente e di tutti gli estratti conto non era ostativa ad una corretta ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, potendosi addivenire comunque alla determinazione dei saldi finali dei vari conti correnti utilizzando - anziché il loro saldo zero o criteri approssimativi e di raccordo - i relativi saldi a debito effettivamente documentati sulla base di quanto ritualmente prodotto in atti;
c) ricalcolò, dunque, il dare/avere tra le parti e ridusse l'entità della condanna della nei termini in precedenza indicati in CP_2 base alle risultanze del supplemento di c.t.u. disposto in sede di gravame, tenendo conto dell'eccezione di prescrizione suddetta e della sola documentazione prodotta.
2 3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso , affidandosi a cinque motivi: Parte_1
I) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alle norme di cui agli artt. 2697, 2938 e 727 c.c., per avere la Corte erroneamente attribuito l'onus probandi in capo ad una parte diversa da quella che ne era onerata sulla base della differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni».
Si contestava alla corte distrettuale di aver ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione ivi ribadita dalla avvalendosi di una “isolata” sentenza della Suprema Corte (la n. 4732 del 2018) e di non aver CP_2 considerato che spettasse alla stessa «provare integralmente la legittimità e la giustezza del proprio CP_2 saldo a fronte delle contestazioni sollevate dal correntista circa l'applicazione di condizioni economiche illegittime, essendo la banca chiamata a dimostrare, non solo la validità di queste ultime sul piano giuridico/contrattuale, ma anche a fornire la prova dell'andamento e dello sviluppo del rapporto dalla sua origine fino alla chiusura, allegando la documentazione negoziale». Si sosteneva, quindi, che doveva essere la «in quanto ha sollevato l'eccezione, peraltro in senso stretto, della presunta prescrizione CP_2 del credito» a dover «allegare e provare l'avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza del rapporto», indicandole specificamente fin dal momento della proposizione della menzionata eccezione.
Nemmeno era condivisibile, infine, l'affermazione della corte territoriale di non poter «aderire all'interpretazione secondo cui, in ragione del principio di prossimità o vicinanza della prova, doveva essere la a fornire la dimostrazione che la cliente non aveva cura di conservare. Infatti, la deroga CP_2 al normale principio in tema di onere della prova non è consentita, sia per ragioni generali, sia perché, essendo trascorso un decennio prima della instaurazione del giudizio, la non era obbligata a CP_2 conservare la documentazione»;
II) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alle norme di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.».
Si censurava la decisione impugnata nella parte in cui, «partendo dalla errata premessa della carenza probatoria di parte attrice, sostiene che non può affermarsi che i versamenti abbiano funzione normalmente ripristinatoria della provvista, in quanto, nel caso di specie, manca la prova dell'apertura di credito, per cui non può applicarsi il principio secondo cui, qualora non sia contestata l'esistenza di un contratto di apertura di credito, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta». Si rappresentava che la mai ha «contestato tempestivamente, nella prima difesa utile, quanto affermato dall'attore in CP_2 ordine all'esistenza di aperture di credito affidate, anzi ha accettato il contraddittorio perfino sulle CMS
(elemento dal quale si presume l'esistenza di un conto affidato). Tale atteggiamento processuale assunto dalla Banca deve essere preso in considerazione in virtù del principio, espresso dall'art. 115 c.p.c., per cui la non contestazione di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi per il deducente […]». Si deduceva, infine, che «anche a non voler ricorrere al principio della non contestazione espresso dall'art. 115 c.p.c.[…], il risultato non muterebbe per la circostanza che, trattandosi di contratto
3 di apertura di credito ante '92, il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta e può risultare anche da fatti concludenti» e che, nella specie, «l'esistenza di un affidamento di fatto concesso dalla banca per facta concludentia […] è dimostrato sulla base: a) della stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito;
b) dell'assenza di richieste di rientro o di iniziative di revoca;
c) dell'applicazione di una commissione di massimo scoperto;
d) dell'applicazione di distinti tassi debitori;
e) della mancanza di una segnalazione a sofferenza alla centrale rischi».
III) «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 2697 e
2033 c.c.»,
Si contestava alla Corte di appello di non aver riconosciuto, ai fini del calcolo integrativo demandato al c.t.u. in sede di gravame, il criterio del cd. saldo zero;
IV) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 1224 c.c.»,
Si ascriveva alla Corte di appello di non aver riconosciuto all'odierno ricorrente il maggior danno da svalutazione monetaria. Si assume che «il maggior danno ex art. 1224 cod. civ.,
V) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 26 del d.P.R. n. 600/1973 ed all'art. 2041 c.c.»,
Si lamentava che erroneamente è stato escluso che il calcolo della capitalizzazione degli interessi possa avvenire al lordo della ritenuta fiscale.
Ha resistito, con controricorso, la Controparte_3
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4. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 3254/2023 in data 17.7.2023, dopo aver scrutinato congiuntamente i motivi in quanto connessi, accoglieva il primo ed il secondo motivo, perché fondati nei limiti precisati dai giudici di legittimità.
Affermava la Corte che il principio secondo cui < nella specie, essendosi al cospetto di un contratto di conto corrente stipulato anteriormente all'entrata in vigore - dall'1 gennaio 1994 - del T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993), per il quale, quindi, non vi era obbligo di forma scritta, deve trovare applicazione il principio secondo cui, perché vi sia apertura di credito in conto corrente, rileva la pattuizione ‒ generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per "facta concludentia"
- di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive. Poiché, peraltro, tale obbligo può emergere dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, ne discende che la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile nemmeno costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr.
Cass. n. 3842 del 1996; Cass. n. 2752 del 1995; Cass. n. 2915 del 1992).>>
Con specifico riferimento alla eccezione afferente la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, la stessa può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto
4 semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare. L'eccezione va intesa come eccezione in senso lato;
le eccezioni in senso lato condividono con le eccezioni in senso stretto la necessità che i fatti modificativi, impeditivi o estintivi su cui si fondano risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (cfr. Cass. n. 20317 del 2019; Cass.
n. 27405 del 2018). Pertanto, occorre conferire rilievo all'intervenuta conclusione del contratto di apertura di credito (incidente, come si è visto, sulla decorrenza della prescrizione) basandosi su elementi documentali che non siano stati acquisiti nei termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ.
Conseguentemente, dichiarati assorbiti i restanti motivi, la Corte disponeva la cassazione dell'impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti , con rinvio della causa a questa Corte di appello per provvedere ad una nuovo conteggio del dare/ applicando il suddetto principio di diritto, relativo alla circostanza che il rapporto di c/c fosse affidato, al fine di valutare il dovuto al netto della prescrizione maturata, oltre che per regolare le spese del giudizio di legittimità.
La causa, quindi, con citazione del 29.9.2023 è stata riassunta da innanzi a questa Corte Parte_1 affinché, in applicazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione, ed in riforma della sentenza di appello, nel senso indicato dalla S.C., fosse rideterminato il reale saldo del c/c con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente incassate, in eccesso rispetto al dovuto. ritualmente evocata in giudizio, si costituiva anche in questa fase insistendo affinché il Controparte_2 conteggio fosse effettuato previa espunzione dal dovuto delle somme quelle per le quali era maturata la prescrizione.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione alla udienza del 24.9.2024 ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
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2. Il presente giudizio è stato rimesso a questa Corte, in sede di rinvio, dopo la pronuncia della Suprema
Corte che, con ordinanza n. 3254 in data 17.7.2023, ha ritenuto errata la precedente pronuncia della Corte di Appello di Lecce.
La Cassazione, infatti, nel valutare le ragioni di doglianza della ricorrente, ha evidenziato come la decisione impugnata fosse censurabile nella valutazione della entità della somma conteggiata a titolo di indebito, perché il conteggio in punto di prescrizione era stato effettuato erroneamente, posto che la
Corte di appello, pur avendo ammesso come dato pacifico che il rapporto di c/c fosse affidato, perché tanto era emerso alla luce della documentazione prodotta in atti, non aveva tenuto conto di tale dato. A pag. 10 della sentenza la Corte di Appello afferma che “l'affidamento del conto non era stato tempestivamente allegato” sicché non aveva tenuto conto di tale circostanza ai fini della individuazione della poste prescritte, perché eccezione inerente la esistenza di un fido non era stata proposta tempestivamente dal correntista. L'esistenza, o meno, di una apertura di credito spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano
5 qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o invece solutorie;
ciò comporta che il dies a quo per il computo del termine decennale prescrizione debba fissarsi alla data del versamento ove solutorio ovvero alla data della chiusura del conto, ove meramente ripristinatorio, con evidenti ripercussioni sull'importo finale accertato come indebito per la banca.
Il conteggio utilizzato dalla Corte ha pertanto considerato il conto come non affidato, sicché tutte le rimesse avrebbero avuto natura solutoria e non già ripristinatoria, ai fini della prescrizione. Tale conteggio
è censurabile. La Cassazione, infatti, nella ordinanza di rimessione chiarisce che l'eccezione sulla apertura di un affidamento è da considerare come eccezione in senso lato, sicché è proponibile anche in appello e non è soggetta ai termini di decadenza ex art. 183 cpc delle allegazioni probatorie.
Conseguentemente il conteggio operato ai fini dell'indebito doveva tener conto che alcuni versamenti erano di natura ripristinatoria della provvista, perché nel ridurre le esposizione debitoria, ampliavano la diponibilità intra-fido, sicché la prescrizione del diritto alla restituzione di tali rimesse sarebbe maturata solo dopo un decennio dalla chiusura del conto.
Afferma la Corte che < per cui i versamenti eseguiti sul conto corrente affidato hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, è certo che se il conto non è collegato ad un'apertura di credito, le rimesse eseguite in presenza di un passivo del conto sono da riferirsi ad un conto scoperto e risultano, per ciò solo, solutorie. Ora, se il correntista agisca in giudizio senza allegare l'esistenza di una apertura di credito, oppure non specificando l'effettiva entità dell'affidamento concessogli, la banca che eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse non è tenuta a dedurre e dimostrare
l'esistenza del detto contratto (cfr. Cass. n. 31927 del 2019, e, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 19812 del
2022 e Cass. n. 10026 del 2023).
Infatti - a parte i casi in cui il giudice del merito possa addirittura ritenere, sulla scorta della domanda proposta, che
l'inesistenza del detto contratto sia stata oggetto di (implicito) riconoscimento da parte del correntista - occorre osservare che non compete alla banca che eccepisca la prescrizione dare prova dell'insussistenza dell'atto giuridico che ne precluda la decorrenza. Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, e proprio nella materia che qui interessa, l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il «fatto principale» della fattispecie cui la legge ricollega l'effetto estintivo (cfr. Cass., SU, n. 15895 del 2019. In senso analogo, vedasi pure
Cass. n. 7013 del 2020). In conseguenza, la banca potrà limitarsi ad allegare quella inerzia, deducendo che il correntista abbia mancato di pretendere in restituzione alcunché per l'intero arco del termine prescrizionale. È colui che agisce in ripetizione a dover provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione (cfr. Cass. n. 31927 del 2019; Cass. n. 10026 del 2023).
Come è evidente, difatti, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani
l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando, quindi, su di un conto «passivo», e non «scoperto». Il contratto di apertura di credito, pertanto, si mostra idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma
6 oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: e, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., sarà il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (cfr. Cass. n. 31927 del 2019; Cass. n. 10026 del 2023). È, questo, un approdo già guadagnato, negli ultimi anni, dalla giurisprudenza di questa Corte: e, a fronte di esso, la qualificazione del contratto di apertura di credito come fatto impeditivo o modificativo dell'invocata prescrizione riveste, in fondo, un valore meramente classificatorio, di cui in questa sede ci si può disinteressare (nel senso che il contratto di apertura di credito costituisca un fatto impeditivo della prescrizione che il correntista è onerato di provare, cfr. Cass. n. 2650 del
2019; nel senso che esso integri, invece, un fatto modificativo, si veda Cass. n. 27704 del 2018).
La prova dell'apertura di credito che sia stata tempestivamente acquisita al processo, tuttavia, è utilizzabile dal giudice, ai fini dell'accertamento della prescrizione, ove pure sia mancata una precisa allegazione, da parte del correntista, circa
l'intervenuta conclusione del contratto in questione (cfr. Cass. n. 31927 del 2019; Cass. n. 10026 del 2023).>>
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3. Entro l'ambito perimetrato da tale pronuncia va riportato, quindi, il dovere di questa Corte di pronunciare nel merito della controversia, dopo l'annullamento della precedente pronuncia di appello, per entità delle somme indebitamente percepite dalla banca, al netto degli importi per cui il diritto alla ripetizione è prescritto.
Va precisato che la disamina affidata a questo Collegio deve limitarsi quindi, soltanto alla rivalutazione delle censure oggetto di appello. Conseguentemente tutte le altre questioni, sia che fossero già dibattute e definite nei precedenti gradi, sia che siano nuove e diverse, sollevate per la prima volta in questa sede
- ed in particolare le indicazioni contenute nell'atto di riassunzione con riferimento alla inammissibilità della eccezione di prescrizione formulata dalla banca perché effettuata senza individuare le rimesse solutorie e/o ripristinatorie ovvero sulla nullità della c.t.u di primo grado sollevata dalla banca nelle sue difese - esulano dall'ambito perimetrato dal dictum della Corte di cassazione, definito dai motivi di gravame, e devono ritenersi, vuoi perché coperte da giudicato, vuoi perché nuove, in ogni caso inammissibili, con esonero per il Collegio da ogni disamina.
Va, sempre preliminarmente, rilevato che a mente dell'art. 394 cpc nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento,
e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa (Cass. n.
327/2010).
Parimenti del tutto ultroneo è il rilievo della sulla difformità di decisione assunta dalla Cassazione CP_2 in riferimento ad un giudizio “parallelo” fra le stesse parti e avente il medesimo oggetto, ove la soluzione
7 adottata dai giudici di legittimità sarebbe differente, affermando in quella sede la Corte un principio del tutto opposto a quello affermato in questa sede. I limiti del giudizio di rinvio rendono del tutto irrilevante tale dato, posto che il giudice del rinvio deve limitarsi a definire la controversia applicando il decisum della
Corte senza alcuna possibilità di derogare da detta indicazione.
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4. Ciò posto, passando alla disamina nel merito della controversa questione, la Cassazione, in definitiva, precisa che il giudice di merito abbia errato nel ritenere che in mancanza della prova del contratto di affidamento, perché l'eccezione sarebbe stata tardiva, i cc/cc oggetto di lite non fossero affidati. Laddove invece nel conteggio dovevano essere inclusi i versamenti operati a fronte di precedenti sconfinamenti (e per la parte eccedente il limite massimo dell'affidamento) nonché i pagamenti, con cui sia stata definitivamente ripianata l'esposizione debitoria nascente dall'accordato finanziamento ed escludendo, invece, dal computo i versamenti in conto, che fungano unicamente da atti “ripristinatori della provvista” nonché i versamenti operati nel corso del rapporto di apertura di credito, in situazioni di indebitamento, che rientrino nei limiti dell'accreditamento.
Occorre quindi rideterminare il rapporto di dare/avere fra le parti, considerando che è provato in atti che il conto sia affidato e che i criteri seguiti dalla Corte di appello ( e cioè la capitalizzazione semplice al posto di quella tramestale, il computo degli interessi legali al posto di quelli uso piazza secondo il criterio della CRIC 2000, il conteggio delle cms, e non il computo della valuta, la ricostruzione del conto corrente effettuata non applicando il cd. “saldo zero” ma le rimesse effettive come risultanti dalla documentazione prodotta) restano invariati, perché non sono stati censurati e quindi sono ormai coperti da giudicato. Va aggiunto che, con riferimento ai motivi del ricorso per cassazione dichiarati assorbiti, la Corte di legittimità fornisce i criteri per la loro definizione, ai fini della controversia in scrutinio, posto che attengono alla ricostruzione del dovuto al correntista e presuppongono la esatta ricostruzione temporale del rapporto cui il giudice di rinvio dovrà procedere tenendo conto, doverosamente:
i) Del consolidato orientamento di legittimità formatosi in relazione a controversie analoghe
(cfr., ex aliis, Cass. n. 37800 del 2022, - ribadita, poi, in motivazione dalla successiva Cass. n.
7731 del 2023 ) che al fine di rideterminare il saldo del conto questo debba essere effettuato in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1° giugno
2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; v. altresì Cass. 2 maggio 2019, n. 11543) tale che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
oppure, ove lo deduca la stessa banca si potrà partire dal cd. “saldo zero”. Tale situazione, non verificatasi, però, nella concreta fattispecie per cui è causa posta ad escludere
8 l'applicazione del criterio del “saldo zero” e si dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore;
ii) della pacifica natura di debito di valuta da attribuirsi a quello di cui si discute (derivando, sostanzialmente, dalla restituzione di somme indebitamente corrisposte alla , il credito CP_2 come tale non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 cod. civ., che, peraltro, va provato dal richiedente (cfr. Cass. n. 14289 del 2018);
iii) dell'assoluta irrilevanza, nell'odierna controversia, dell'eventuale rapporto tra la e lo CP_2
Stato in relazione a ritenute dalla prima eventualmente non versate al secondo in rapporto agli interessi passivi - costituenti, dunque, prestazioni in favore della stessa - CP_2 capitalizzati in corso di quei medesimi contratti.
Alla luce di tanto, utilizzando le indicazioni della c.t.u. in secondo grado, essendo stato affidato al c.t.u. il compito di verificare il rapporto di dare/avere con due distinti conteggi, considerando la prescrizione nelle due ipotesi, con o senza fido, invariato tutto il resto, al lordo delle ritenute d'acconto, risulta a credito del correntista la somma di € 164.344,10 in luogo di quella di 164.242,49 indicata dalla Corte di appello nella sentenza n. 901/2018, in riforma dell'importo di € 1.442,255,67 liquidato in primo grado , e tanto applicando i medesimi criteri seguiti dalla Corte di appello, ma considerando ai fini della prescrizione il conto come affidato.
In tal senso quindi la sentenza di primo grado va riformata.
Su detta somma decorrono gli interessi nella stessa misura già liquidata e non spetta alcuna rivalutazione monetaria, trattosi di debito di valuta, in difetto di prova del maggior danno ex art. 1224 cc.
Tali considerazioni portano, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Controparte_2 sentenza n. 2437/2016 del Tribunale di Lecce, ad una diversa determinazione dell'importo spettante al
, in riforma di quanto già disposto dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza 901/2018. Pt_1
Tutte le altre questioni, ove non già coperte dal giudicato, restano assorbite.
Resta ferma la regolamentazione delle spese di lite di primo grado e di appello, come già disposto dalla
Corte di appello, posto che dalla diversa statuizione sulla entità del dare/avere non discende una modifica dell'esito complessivo della lite già valutato in quella sede, la presente sentenza non modifica infatti né la soccombenza né intacca in alcun modo l'esito complessivo di quella lite né, in base al decisum in questo grado, si modifica il valore della controversia ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento.
Al Collegio residua quindi l'obbligo di provvedere ad una nuova regolamentazione delle spese solo per la fase innanzi alla Suprema Corte e per questa fase di rinvio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite, che vede parte soccombente;
le stesse sono liquidate in dispositivo. Controparte_2
9
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di
Cassazione, con ordinanza, n. 20455 del 17.7.2022, a seguito di riassunzione, operata da Parte_1 con atto di citazione del 29.9.2023 nei confronti di incorporante Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 2437/2016 del Tribunale di Lecce, così come già riformata dalla sentenza
[...] della Corte di Appello di Lecce n. 901/2018 del 19.9.2018, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale proposto da incorporante Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 2437/2016 del Tribunale di Lecce, e per l'effetto, ridetermina
[...] da € 1.442.255,67 ad € 164.344,10, oltre accessori come già indicati in sentenza, la somma cui la è stata condannata a pagare al;
CP_2 Pt_1
2. Conferma nel resto la gravata sentenza, come già riformata dalla sentenza della Corte di appello di Lecce n. 901/2018;
3. Condanna al pagamento in favore di appellante in Controparte_1 Parte_1 riassunzione delle spese di lite che liquida: in € 12.000,00 per compensi per il giudizio di cassazione ed in € 10.000,00 per compensi per il presente giudizio di rinvio, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 761 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
( C.F. ) rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Parte_1 CodiceFiscale_1
Tanza e Salvatore De Gaetanis ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Lecce
Appellante in riassunzione
e
incorporante per fusione Controparte_1 Controparte_2
) ( p.i. ) in persona del l.r., rappresentato e difeso dagli
[...] P.IVA_1 avvocati Marcello Urso e Pierpaolo Ingrosso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Lecce
Appellata in riassunzione
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CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del
24.9.2024 ex art. 127 ter cpc.
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MOTIVAZIONE
1. Con atto ritualmente notificato il 14 febbraio 2011, citò l'allora Parte_1 Controparte_2
poi divenuta oggi incorporata, per fusione, da (d'ora in
[...] Controparte_3 Controparte_1 avanti, semplicemente , innanzi al Tribunale di Lecce al fine di ottenerne, previa declaratoria di CP_2 nullità delle corrispondenti clausole contrattuali, la condanna alla restituzione di quanto illegittimamente addebitatogli, a titolo di interessi passivi ultralegali illegittimamente capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto, valute e spese, in relazione ai rapporti di conto corrente, asseritamente assistiti da aperture di credito, indicati in citazione e da lui intrattenuti con il menzionato istituto di credito presso la sua filiale di Martano.
Costituitasi la convenuta, che contestò l'avversa pretesa, eccependone, tra l'altro, la prescrizione in relazione ad eventuali addebiti accertati precedenti il febbraio 2001, l'adito tribunale, all'esito della svolta istruttoria, nel corso della quale fu disposta ed espletata una c.t.u. contabile, con sentenza del 17 maggio
2016 n. 2437, accolse, per quanto di ragione, la domanda dell'attore e, previa rideterminazione del dare/avere tra le parti, condannò la convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di €
1.442.255,67, oltre interessi.
2. La Corte di appello di Lecce, investita dei gravami, principale ed incidentale, proposti, rispettivamente, dalla e dal , contro quella decisione, con sentenza del 5/19 settembre 2018, n. 901, accolse CP_2 Pt_1 parzialmente quello principale e, per l'effetto, ridusse la condanna emessa dal primo Giudice, a carico della ed in favore del , da € 1.442.255,67 ad € 164.242,49, oltre interessi, altresì rigettando la CP_2 Pt_1 richiesta di rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte di quest'ultimo ed il suo appello incidentale volto ad ottenere la condanna dell'istituto credito al pagamento della maggior somma di €
2.269.644,26.
2.1. Per quanto qui di interesse, ed in estrema sintesi, la Corte: a) recepì l'eccezione di prescrizione, ivi ribadita dalla circa la natura solutoria delle rimesse affluite sui conti predetti in mancanza di CP_2 qualsivoglia prova, da fornirsi dal , circa l'esistenza di contratti di apertura di credito ad essi collegati;
Pt_1
b) ritenne che la mancata produzione, ad opera dall'attore/appellante incidentale, dei contratti di conto corrente e di tutti gli estratti conto non era ostativa ad una corretta ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, potendosi addivenire comunque alla determinazione dei saldi finali dei vari conti correnti utilizzando - anziché il loro saldo zero o criteri approssimativi e di raccordo - i relativi saldi a debito effettivamente documentati sulla base di quanto ritualmente prodotto in atti;
c) ricalcolò, dunque, il dare/avere tra le parti e ridusse l'entità della condanna della nei termini in precedenza indicati in CP_2 base alle risultanze del supplemento di c.t.u. disposto in sede di gravame, tenendo conto dell'eccezione di prescrizione suddetta e della sola documentazione prodotta.
2 3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso , affidandosi a cinque motivi: Parte_1
I) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alle norme di cui agli artt. 2697, 2938 e 727 c.c., per avere la Corte erroneamente attribuito l'onus probandi in capo ad una parte diversa da quella che ne era onerata sulla base della differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni».
Si contestava alla corte distrettuale di aver ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione ivi ribadita dalla avvalendosi di una “isolata” sentenza della Suprema Corte (la n. 4732 del 2018) e di non aver CP_2 considerato che spettasse alla stessa «provare integralmente la legittimità e la giustezza del proprio CP_2 saldo a fronte delle contestazioni sollevate dal correntista circa l'applicazione di condizioni economiche illegittime, essendo la banca chiamata a dimostrare, non solo la validità di queste ultime sul piano giuridico/contrattuale, ma anche a fornire la prova dell'andamento e dello sviluppo del rapporto dalla sua origine fino alla chiusura, allegando la documentazione negoziale». Si sosteneva, quindi, che doveva essere la «in quanto ha sollevato l'eccezione, peraltro in senso stretto, della presunta prescrizione CP_2 del credito» a dover «allegare e provare l'avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza del rapporto», indicandole specificamente fin dal momento della proposizione della menzionata eccezione.
Nemmeno era condivisibile, infine, l'affermazione della corte territoriale di non poter «aderire all'interpretazione secondo cui, in ragione del principio di prossimità o vicinanza della prova, doveva essere la a fornire la dimostrazione che la cliente non aveva cura di conservare. Infatti, la deroga CP_2 al normale principio in tema di onere della prova non è consentita, sia per ragioni generali, sia perché, essendo trascorso un decennio prima della instaurazione del giudizio, la non era obbligata a CP_2 conservare la documentazione»;
II) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alle norme di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.».
Si censurava la decisione impugnata nella parte in cui, «partendo dalla errata premessa della carenza probatoria di parte attrice, sostiene che non può affermarsi che i versamenti abbiano funzione normalmente ripristinatoria della provvista, in quanto, nel caso di specie, manca la prova dell'apertura di credito, per cui non può applicarsi il principio secondo cui, qualora non sia contestata l'esistenza di un contratto di apertura di credito, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta». Si rappresentava che la mai ha «contestato tempestivamente, nella prima difesa utile, quanto affermato dall'attore in CP_2 ordine all'esistenza di aperture di credito affidate, anzi ha accettato il contraddittorio perfino sulle CMS
(elemento dal quale si presume l'esistenza di un conto affidato). Tale atteggiamento processuale assunto dalla Banca deve essere preso in considerazione in virtù del principio, espresso dall'art. 115 c.p.c., per cui la non contestazione di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi per il deducente […]». Si deduceva, infine, che «anche a non voler ricorrere al principio della non contestazione espresso dall'art. 115 c.p.c.[…], il risultato non muterebbe per la circostanza che, trattandosi di contratto
3 di apertura di credito ante '92, il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta e può risultare anche da fatti concludenti» e che, nella specie, «l'esistenza di un affidamento di fatto concesso dalla banca per facta concludentia […] è dimostrato sulla base: a) della stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito;
b) dell'assenza di richieste di rientro o di iniziative di revoca;
c) dell'applicazione di una commissione di massimo scoperto;
d) dell'applicazione di distinti tassi debitori;
e) della mancanza di una segnalazione a sofferenza alla centrale rischi».
III) «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 2697 e
2033 c.c.»,
Si contestava alla Corte di appello di non aver riconosciuto, ai fini del calcolo integrativo demandato al c.t.u. in sede di gravame, il criterio del cd. saldo zero;
IV) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 1224 c.c.»,
Si ascriveva alla Corte di appello di non aver riconosciuto all'odierno ricorrente il maggior danno da svalutazione monetaria. Si assume che «il maggior danno ex art. 1224 cod. civ.,
V) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 26 del d.P.R. n. 600/1973 ed all'art. 2041 c.c.»,
Si lamentava che erroneamente è stato escluso che il calcolo della capitalizzazione degli interessi possa avvenire al lordo della ritenuta fiscale.
Ha resistito, con controricorso, la Controparte_3
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4. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 3254/2023 in data 17.7.2023, dopo aver scrutinato congiuntamente i motivi in quanto connessi, accoglieva il primo ed il secondo motivo, perché fondati nei limiti precisati dai giudici di legittimità.
Affermava la Corte che il principio secondo cui < nella specie, essendosi al cospetto di un contratto di conto corrente stipulato anteriormente all'entrata in vigore - dall'1 gennaio 1994 - del T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993), per il quale, quindi, non vi era obbligo di forma scritta, deve trovare applicazione il principio secondo cui, perché vi sia apertura di credito in conto corrente, rileva la pattuizione ‒ generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per "facta concludentia"
- di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive. Poiché, peraltro, tale obbligo può emergere dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, ne discende che la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile nemmeno costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr.
Cass. n. 3842 del 1996; Cass. n. 2752 del 1995; Cass. n. 2915 del 1992).>>
Con specifico riferimento alla eccezione afferente la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, la stessa può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto
4 semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare. L'eccezione va intesa come eccezione in senso lato;
le eccezioni in senso lato condividono con le eccezioni in senso stretto la necessità che i fatti modificativi, impeditivi o estintivi su cui si fondano risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (cfr. Cass. n. 20317 del 2019; Cass.
n. 27405 del 2018). Pertanto, occorre conferire rilievo all'intervenuta conclusione del contratto di apertura di credito (incidente, come si è visto, sulla decorrenza della prescrizione) basandosi su elementi documentali che non siano stati acquisiti nei termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ.
Conseguentemente, dichiarati assorbiti i restanti motivi, la Corte disponeva la cassazione dell'impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti , con rinvio della causa a questa Corte di appello per provvedere ad una nuovo conteggio del dare/ applicando il suddetto principio di diritto, relativo alla circostanza che il rapporto di c/c fosse affidato, al fine di valutare il dovuto al netto della prescrizione maturata, oltre che per regolare le spese del giudizio di legittimità.
La causa, quindi, con citazione del 29.9.2023 è stata riassunta da innanzi a questa Corte Parte_1 affinché, in applicazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione, ed in riforma della sentenza di appello, nel senso indicato dalla S.C., fosse rideterminato il reale saldo del c/c con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente incassate, in eccesso rispetto al dovuto. ritualmente evocata in giudizio, si costituiva anche in questa fase insistendo affinché il Controparte_2 conteggio fosse effettuato previa espunzione dal dovuto delle somme quelle per le quali era maturata la prescrizione.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione alla udienza del 24.9.2024 ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
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2. Il presente giudizio è stato rimesso a questa Corte, in sede di rinvio, dopo la pronuncia della Suprema
Corte che, con ordinanza n. 3254 in data 17.7.2023, ha ritenuto errata la precedente pronuncia della Corte di Appello di Lecce.
La Cassazione, infatti, nel valutare le ragioni di doglianza della ricorrente, ha evidenziato come la decisione impugnata fosse censurabile nella valutazione della entità della somma conteggiata a titolo di indebito, perché il conteggio in punto di prescrizione era stato effettuato erroneamente, posto che la
Corte di appello, pur avendo ammesso come dato pacifico che il rapporto di c/c fosse affidato, perché tanto era emerso alla luce della documentazione prodotta in atti, non aveva tenuto conto di tale dato. A pag. 10 della sentenza la Corte di Appello afferma che “l'affidamento del conto non era stato tempestivamente allegato” sicché non aveva tenuto conto di tale circostanza ai fini della individuazione della poste prescritte, perché eccezione inerente la esistenza di un fido non era stata proposta tempestivamente dal correntista. L'esistenza, o meno, di una apertura di credito spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano
5 qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o invece solutorie;
ciò comporta che il dies a quo per il computo del termine decennale prescrizione debba fissarsi alla data del versamento ove solutorio ovvero alla data della chiusura del conto, ove meramente ripristinatorio, con evidenti ripercussioni sull'importo finale accertato come indebito per la banca.
Il conteggio utilizzato dalla Corte ha pertanto considerato il conto come non affidato, sicché tutte le rimesse avrebbero avuto natura solutoria e non già ripristinatoria, ai fini della prescrizione. Tale conteggio
è censurabile. La Cassazione, infatti, nella ordinanza di rimessione chiarisce che l'eccezione sulla apertura di un affidamento è da considerare come eccezione in senso lato, sicché è proponibile anche in appello e non è soggetta ai termini di decadenza ex art. 183 cpc delle allegazioni probatorie.
Conseguentemente il conteggio operato ai fini dell'indebito doveva tener conto che alcuni versamenti erano di natura ripristinatoria della provvista, perché nel ridurre le esposizione debitoria, ampliavano la diponibilità intra-fido, sicché la prescrizione del diritto alla restituzione di tali rimesse sarebbe maturata solo dopo un decennio dalla chiusura del conto.
Afferma la Corte che < per cui i versamenti eseguiti sul conto corrente affidato hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, è certo che se il conto non è collegato ad un'apertura di credito, le rimesse eseguite in presenza di un passivo del conto sono da riferirsi ad un conto scoperto e risultano, per ciò solo, solutorie. Ora, se il correntista agisca in giudizio senza allegare l'esistenza di una apertura di credito, oppure non specificando l'effettiva entità dell'affidamento concessogli, la banca che eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse non è tenuta a dedurre e dimostrare
l'esistenza del detto contratto (cfr. Cass. n. 31927 del 2019, e, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 19812 del
2022 e Cass. n. 10026 del 2023).
Infatti - a parte i casi in cui il giudice del merito possa addirittura ritenere, sulla scorta della domanda proposta, che
l'inesistenza del detto contratto sia stata oggetto di (implicito) riconoscimento da parte del correntista - occorre osservare che non compete alla banca che eccepisca la prescrizione dare prova dell'insussistenza dell'atto giuridico che ne precluda la decorrenza. Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, e proprio nella materia che qui interessa, l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il «fatto principale» della fattispecie cui la legge ricollega l'effetto estintivo (cfr. Cass., SU, n. 15895 del 2019. In senso analogo, vedasi pure
Cass. n. 7013 del 2020). In conseguenza, la banca potrà limitarsi ad allegare quella inerzia, deducendo che il correntista abbia mancato di pretendere in restituzione alcunché per l'intero arco del termine prescrizionale. È colui che agisce in ripetizione a dover provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione (cfr. Cass. n. 31927 del 2019; Cass. n. 10026 del 2023).
Come è evidente, difatti, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani
l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando, quindi, su di un conto «passivo», e non «scoperto». Il contratto di apertura di credito, pertanto, si mostra idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma
6 oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: e, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., sarà il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (cfr. Cass. n. 31927 del 2019; Cass. n. 10026 del 2023). È, questo, un approdo già guadagnato, negli ultimi anni, dalla giurisprudenza di questa Corte: e, a fronte di esso, la qualificazione del contratto di apertura di credito come fatto impeditivo o modificativo dell'invocata prescrizione riveste, in fondo, un valore meramente classificatorio, di cui in questa sede ci si può disinteressare (nel senso che il contratto di apertura di credito costituisca un fatto impeditivo della prescrizione che il correntista è onerato di provare, cfr. Cass. n. 2650 del
2019; nel senso che esso integri, invece, un fatto modificativo, si veda Cass. n. 27704 del 2018).
La prova dell'apertura di credito che sia stata tempestivamente acquisita al processo, tuttavia, è utilizzabile dal giudice, ai fini dell'accertamento della prescrizione, ove pure sia mancata una precisa allegazione, da parte del correntista, circa
l'intervenuta conclusione del contratto in questione (cfr. Cass. n. 31927 del 2019; Cass. n. 10026 del 2023).>>
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3. Entro l'ambito perimetrato da tale pronuncia va riportato, quindi, il dovere di questa Corte di pronunciare nel merito della controversia, dopo l'annullamento della precedente pronuncia di appello, per entità delle somme indebitamente percepite dalla banca, al netto degli importi per cui il diritto alla ripetizione è prescritto.
Va precisato che la disamina affidata a questo Collegio deve limitarsi quindi, soltanto alla rivalutazione delle censure oggetto di appello. Conseguentemente tutte le altre questioni, sia che fossero già dibattute e definite nei precedenti gradi, sia che siano nuove e diverse, sollevate per la prima volta in questa sede
- ed in particolare le indicazioni contenute nell'atto di riassunzione con riferimento alla inammissibilità della eccezione di prescrizione formulata dalla banca perché effettuata senza individuare le rimesse solutorie e/o ripristinatorie ovvero sulla nullità della c.t.u di primo grado sollevata dalla banca nelle sue difese - esulano dall'ambito perimetrato dal dictum della Corte di cassazione, definito dai motivi di gravame, e devono ritenersi, vuoi perché coperte da giudicato, vuoi perché nuove, in ogni caso inammissibili, con esonero per il Collegio da ogni disamina.
Va, sempre preliminarmente, rilevato che a mente dell'art. 394 cpc nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento,
e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa (Cass. n.
327/2010).
Parimenti del tutto ultroneo è il rilievo della sulla difformità di decisione assunta dalla Cassazione CP_2 in riferimento ad un giudizio “parallelo” fra le stesse parti e avente il medesimo oggetto, ove la soluzione
7 adottata dai giudici di legittimità sarebbe differente, affermando in quella sede la Corte un principio del tutto opposto a quello affermato in questa sede. I limiti del giudizio di rinvio rendono del tutto irrilevante tale dato, posto che il giudice del rinvio deve limitarsi a definire la controversia applicando il decisum della
Corte senza alcuna possibilità di derogare da detta indicazione.
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4. Ciò posto, passando alla disamina nel merito della controversa questione, la Cassazione, in definitiva, precisa che il giudice di merito abbia errato nel ritenere che in mancanza della prova del contratto di affidamento, perché l'eccezione sarebbe stata tardiva, i cc/cc oggetto di lite non fossero affidati. Laddove invece nel conteggio dovevano essere inclusi i versamenti operati a fronte di precedenti sconfinamenti (e per la parte eccedente il limite massimo dell'affidamento) nonché i pagamenti, con cui sia stata definitivamente ripianata l'esposizione debitoria nascente dall'accordato finanziamento ed escludendo, invece, dal computo i versamenti in conto, che fungano unicamente da atti “ripristinatori della provvista” nonché i versamenti operati nel corso del rapporto di apertura di credito, in situazioni di indebitamento, che rientrino nei limiti dell'accreditamento.
Occorre quindi rideterminare il rapporto di dare/avere fra le parti, considerando che è provato in atti che il conto sia affidato e che i criteri seguiti dalla Corte di appello ( e cioè la capitalizzazione semplice al posto di quella tramestale, il computo degli interessi legali al posto di quelli uso piazza secondo il criterio della CRIC 2000, il conteggio delle cms, e non il computo della valuta, la ricostruzione del conto corrente effettuata non applicando il cd. “saldo zero” ma le rimesse effettive come risultanti dalla documentazione prodotta) restano invariati, perché non sono stati censurati e quindi sono ormai coperti da giudicato. Va aggiunto che, con riferimento ai motivi del ricorso per cassazione dichiarati assorbiti, la Corte di legittimità fornisce i criteri per la loro definizione, ai fini della controversia in scrutinio, posto che attengono alla ricostruzione del dovuto al correntista e presuppongono la esatta ricostruzione temporale del rapporto cui il giudice di rinvio dovrà procedere tenendo conto, doverosamente:
i) Del consolidato orientamento di legittimità formatosi in relazione a controversie analoghe
(cfr., ex aliis, Cass. n. 37800 del 2022, - ribadita, poi, in motivazione dalla successiva Cass. n.
7731 del 2023 ) che al fine di rideterminare il saldo del conto questo debba essere effettuato in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1° giugno
2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; v. altresì Cass. 2 maggio 2019, n. 11543) tale che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
oppure, ove lo deduca la stessa banca si potrà partire dal cd. “saldo zero”. Tale situazione, non verificatasi, però, nella concreta fattispecie per cui è causa posta ad escludere
8 l'applicazione del criterio del “saldo zero” e si dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore;
ii) della pacifica natura di debito di valuta da attribuirsi a quello di cui si discute (derivando, sostanzialmente, dalla restituzione di somme indebitamente corrisposte alla , il credito CP_2 come tale non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 cod. civ., che, peraltro, va provato dal richiedente (cfr. Cass. n. 14289 del 2018);
iii) dell'assoluta irrilevanza, nell'odierna controversia, dell'eventuale rapporto tra la e lo CP_2
Stato in relazione a ritenute dalla prima eventualmente non versate al secondo in rapporto agli interessi passivi - costituenti, dunque, prestazioni in favore della stessa - CP_2 capitalizzati in corso di quei medesimi contratti.
Alla luce di tanto, utilizzando le indicazioni della c.t.u. in secondo grado, essendo stato affidato al c.t.u. il compito di verificare il rapporto di dare/avere con due distinti conteggi, considerando la prescrizione nelle due ipotesi, con o senza fido, invariato tutto il resto, al lordo delle ritenute d'acconto, risulta a credito del correntista la somma di € 164.344,10 in luogo di quella di 164.242,49 indicata dalla Corte di appello nella sentenza n. 901/2018, in riforma dell'importo di € 1.442,255,67 liquidato in primo grado , e tanto applicando i medesimi criteri seguiti dalla Corte di appello, ma considerando ai fini della prescrizione il conto come affidato.
In tal senso quindi la sentenza di primo grado va riformata.
Su detta somma decorrono gli interessi nella stessa misura già liquidata e non spetta alcuna rivalutazione monetaria, trattosi di debito di valuta, in difetto di prova del maggior danno ex art. 1224 cc.
Tali considerazioni portano, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Controparte_2 sentenza n. 2437/2016 del Tribunale di Lecce, ad una diversa determinazione dell'importo spettante al
, in riforma di quanto già disposto dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza 901/2018. Pt_1
Tutte le altre questioni, ove non già coperte dal giudicato, restano assorbite.
Resta ferma la regolamentazione delle spese di lite di primo grado e di appello, come già disposto dalla
Corte di appello, posto che dalla diversa statuizione sulla entità del dare/avere non discende una modifica dell'esito complessivo della lite già valutato in quella sede, la presente sentenza non modifica infatti né la soccombenza né intacca in alcun modo l'esito complessivo di quella lite né, in base al decisum in questo grado, si modifica il valore della controversia ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento.
Al Collegio residua quindi l'obbligo di provvedere ad una nuova regolamentazione delle spese solo per la fase innanzi alla Suprema Corte e per questa fase di rinvio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite, che vede parte soccombente;
le stesse sono liquidate in dispositivo. Controparte_2
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di
Cassazione, con ordinanza, n. 20455 del 17.7.2022, a seguito di riassunzione, operata da Parte_1 con atto di citazione del 29.9.2023 nei confronti di incorporante Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 2437/2016 del Tribunale di Lecce, così come già riformata dalla sentenza
[...] della Corte di Appello di Lecce n. 901/2018 del 19.9.2018, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale proposto da incorporante Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 2437/2016 del Tribunale di Lecce, e per l'effetto, ridetermina
[...] da € 1.442.255,67 ad € 164.344,10, oltre accessori come già indicati in sentenza, la somma cui la è stata condannata a pagare al;
CP_2 Pt_1
2. Conferma nel resto la gravata sentenza, come già riformata dalla sentenza della Corte di appello di Lecce n. 901/2018;
3. Condanna al pagamento in favore di appellante in Controparte_1 Parte_1 riassunzione delle spese di lite che liquida: in € 12.000,00 per compensi per il giudizio di cassazione ed in € 10.000,00 per compensi per il presente giudizio di rinvio, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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