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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/09/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 494/2025 V.G.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Ilaria PEPE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 494/2025 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 25.06.2025 da:
, (c.f. ) nata in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in via Alafrano n. 6 di Aielli (AQ), e , (c.f. Parte_2
), nato il [...] ad [...] e residente in [...]
6 di Aielli (AQ), entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano (AQ), Via M. Febonio
n.36, presso lo Studio dell'Avv. Pietro Chichiarelli, che li rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, cumulativamente al divorzio tra gli stessi, alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 25.06.2025.
1 In particolare, i coniugi hanno domandato l'omologa delle condizioni di separazione di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) La moglie continuerà a vivere, insieme ai figli, nella casa coniugale attualmente di proprietà del marito, sita in Largo Alafrano di Aielli, mentre il marito troverà altrove la sua sistemazione nello stesso comune di Aielli;
3) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con collocazione presso la madre nella casa coniugale;
4) Il papà potrà vedere e tenere con sé i figli dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 22.00. I figli a week end alterni resteranno ininterrottamente con l'uno o l'altro genitore dal sabato mattina fino alle 22:00 della domenica. Essi trascorreranno con ciascun genitore 15 gg. continuativi per le vacanze estive previo congruo preavviso all'altro coniuge. Essi trascorreranno le festività di
Natale dal 24 al 26/12, Capodanno dal 31 dicembre al 1 gennaio e di Pasqua dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasquetta, con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni ad iniziare dal Natale 2025 con la mamma;
5) Il marito verserà alla moglie l'assegno mensile per contributo al mantenimento dei figli pari ad € 300,00 a figlio e così al totale di € 600,00, somma rivalutabile in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come qualificate dall'apposito protocollo adottato dal
Tribunale di Avezzano. I coniugi convengono che l'importo così determinato comprende in ogni caso l'assegno familiare percepito dal padre il quale, quindi, lo continuerà a percepire e lo farà proprio senza girarlo neppure in parte alla moglie.
6) I coniugi si dichiarano tra essi economicamente indipendenti ed autosufficiente;
7) Il marito si impegna a lasciare la casa coniugale e trasferire altrove la propria residenza entro il 31/7/2025; mentre la moglie entro lo stesso termine di impegna trasferire a sé stessa l'intestazione di tutte le utenze della casa coniugale di cui provvederà a farsi carico per il futuro.
8) Con il presente accordo i coniugi provvedono, inoltre, a regolare anche i reciproci crediti e debiti, nonché a disporre del patrimonio comune formatosi in esito al regime di comunione patrimoniale adottato e composto dai beni indicati in premessa. E così a tal fine concordano quanto segue:
a) Il marito riconosce alla moglie un credito di € 5.000,00 (cinquemila/00) quale residuo della compensazione dei rispettivi crediti derivanti dall'utilizzo per spese personali di somme
2 appartenenti alla comunione e consensualmente così quantificate: € 3.500,00
(tremilacinquecento/00) a favore del marito le spese sostenute dalla moglie per l'apertura di un bar e di € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) a favore della moglie a seguito di un contributo economico dato per la ristrutturazione della casa coniugale di proprietà del marito al netto dell'utilità diretta che la stessa ne ha tratto;
b) La moglie si farà carico del pagamento della metà dell'importo mensile delle rate residue del mutuo contratto dal marito per la ristrutturazione della casa coniugale, pari di € 579,00 ciascuna e contribuendo quindi per € 289,50. Tale obbligo partirà dalla rata immediatamente successiva alla data di pubblicazione della omologa delle presenti condizioni da parte del
Tribunale di Avezzano e verrà adempiuto inizialmente mediante compensazione dei € 5.000,00
(cinquemila/00) euro del credito di cui alla lettera che precede e successivamente mediante bonifico a favore del marito da disporre entro il giorno 14 di ciascun mese, ovvero in tempo utile rispetto all'addebito che la banca mutuante opera ogni 15 del mese;
c) I coniugi convengono il trasferimento dal marito alla moglie del 50% della proprietà della casa coniugale, con atto di donazione da stipularsi entro 30 gg. dalla data di pubblicazione della omologa da parte del Tribunale. Convengono altresì, obbligandosi vicendevolmente l'un l'altro, di trasferire l'intera proprietà della medesima casa coniugale in favore di entrambi i figli, con riserva per entrambi dell'usufrutto vita natural durante sulla stessa, con atto di donazione stipularsi entro il termine di 30 gg. dal raggiungimento della maggiore età del figlio minore.
Tutte le spese di entrambi i predetti atti di donazione saranno affrontate da entrambi i coniugi in egual misura;
d) I coniugi convengono, inoltre, di mantenere la proprietà comune sul mobilio della casa coniugale, impegnandosi a non chiederne la divisione e a mantenerne la destinazione a servizio e ornamento di questa ai sensi degli artt. 816 e 817 c.c..
e) Il marito si impegna a intestare a sé stesso la Peugeot 2008 tg. ES 716 DR entro il trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, divenendone così unico proprietario, così come la moglie sarà unica proprietaria della DR6 tg. GR513ZB già intestata alla stessa, senza che l'uno possa così rivendicare diritti sulla vettura intestata all'altro.
Le parti hanno altresì richiesto, decorsi i termini di legge, di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato in data 25.06.2025 i coniugi, E , deducendo di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio in Aielli (AQ) in data 29.01.2011e che da tale unione sono nati due figli oggi ancora minorenni: (Avezzano 1/5/2011) e Parte_3 Parte_4
(Avezzano 31/5/2013), hanno adìto congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 24 settembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. In tal sede, inoltre, le parti hanno precisato che l'assegno unico percepito dal marito corrisponde ad euro 470,00 mensili.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, non essendo contrarie al superiore interesse dei figli della coppia e alle condizioni economiche delle parti, le recepisce così come concordate dalle parti.
3. Quanto alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett.
b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4 4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra E Parte_1 Parte_2
come sopra meglio generalizzati.
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido ed al collocamento dei figli:
“3) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con collocazione presso la madre nella casa coniugale;
”
-alla casa coniugale:
“2) La moglie continuerà a vivere, insieme ai figli, nella casa coniugale attualmente di proprietà del marito, sita in Largo Alafrano di Aielli, mentre il marito troverà altrove la sua sistemazione nello stesso comune di Aielli;
”
-al diritto di visita paterno:
“4) Il papà potrà vedere e tenere con sé i figli dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 22.00. I figli a week end alterni resteranno ininterrottamente con l'uno o l'altro genitore dal sabato mattina fino alle 22:00 della domenica. Essi trascorreranno con ciascun genitore 15 gg. continuativi per le vacanze estive previo congruo preavviso all'altro coniuge. Essi trascorreranno le festività di
Natale dal 24 al 26/12, Capodanno dal 31 dicembre al 1 gennaio e di Pasqua dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasquetta, con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni ad iniziare dal Natale 2025 con la mamma;
”
-al contributo di mantenimento a favore dei figli minori:
“5) Il marito verserà alla moglie l'assegno mensile per contributo al mantenimento dei figli pari ad € 300,00 a figlio e così al totale di € 600,00, somma rivalutabile in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come qualificate dall'apposito protocollo adottato dal
Tribunale di Avezzano. I coniugi convengono che l'importo così determinato comprende in ogni caso l'assegno familiare percepito dal padre il quale, quindi, lo continuerà a percepire e lo farà proprio senza girarlo neppure in parte alla moglie.”
-al contributo di mantenimento tra i coniugi:
5 “6) I coniugi si dichiarano tra essi economicamente indipendenti ed autosufficiente;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso introduttivo, integralmente richiamato in questa sede.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Aielli (AQ) atto n. 00001, parte II, serie A, dell'anno 2011.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del
Presidente relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
6
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Ilaria PEPE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 494/2025 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 25.06.2025 da:
, (c.f. ) nata in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in via Alafrano n. 6 di Aielli (AQ), e , (c.f. Parte_2
), nato il [...] ad [...] e residente in [...]
6 di Aielli (AQ), entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano (AQ), Via M. Febonio
n.36, presso lo Studio dell'Avv. Pietro Chichiarelli, che li rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, cumulativamente al divorzio tra gli stessi, alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 25.06.2025.
1 In particolare, i coniugi hanno domandato l'omologa delle condizioni di separazione di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) La moglie continuerà a vivere, insieme ai figli, nella casa coniugale attualmente di proprietà del marito, sita in Largo Alafrano di Aielli, mentre il marito troverà altrove la sua sistemazione nello stesso comune di Aielli;
3) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con collocazione presso la madre nella casa coniugale;
4) Il papà potrà vedere e tenere con sé i figli dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 22.00. I figli a week end alterni resteranno ininterrottamente con l'uno o l'altro genitore dal sabato mattina fino alle 22:00 della domenica. Essi trascorreranno con ciascun genitore 15 gg. continuativi per le vacanze estive previo congruo preavviso all'altro coniuge. Essi trascorreranno le festività di
Natale dal 24 al 26/12, Capodanno dal 31 dicembre al 1 gennaio e di Pasqua dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasquetta, con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni ad iniziare dal Natale 2025 con la mamma;
5) Il marito verserà alla moglie l'assegno mensile per contributo al mantenimento dei figli pari ad € 300,00 a figlio e così al totale di € 600,00, somma rivalutabile in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come qualificate dall'apposito protocollo adottato dal
Tribunale di Avezzano. I coniugi convengono che l'importo così determinato comprende in ogni caso l'assegno familiare percepito dal padre il quale, quindi, lo continuerà a percepire e lo farà proprio senza girarlo neppure in parte alla moglie.
6) I coniugi si dichiarano tra essi economicamente indipendenti ed autosufficiente;
7) Il marito si impegna a lasciare la casa coniugale e trasferire altrove la propria residenza entro il 31/7/2025; mentre la moglie entro lo stesso termine di impegna trasferire a sé stessa l'intestazione di tutte le utenze della casa coniugale di cui provvederà a farsi carico per il futuro.
8) Con il presente accordo i coniugi provvedono, inoltre, a regolare anche i reciproci crediti e debiti, nonché a disporre del patrimonio comune formatosi in esito al regime di comunione patrimoniale adottato e composto dai beni indicati in premessa. E così a tal fine concordano quanto segue:
a) Il marito riconosce alla moglie un credito di € 5.000,00 (cinquemila/00) quale residuo della compensazione dei rispettivi crediti derivanti dall'utilizzo per spese personali di somme
2 appartenenti alla comunione e consensualmente così quantificate: € 3.500,00
(tremilacinquecento/00) a favore del marito le spese sostenute dalla moglie per l'apertura di un bar e di € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) a favore della moglie a seguito di un contributo economico dato per la ristrutturazione della casa coniugale di proprietà del marito al netto dell'utilità diretta che la stessa ne ha tratto;
b) La moglie si farà carico del pagamento della metà dell'importo mensile delle rate residue del mutuo contratto dal marito per la ristrutturazione della casa coniugale, pari di € 579,00 ciascuna e contribuendo quindi per € 289,50. Tale obbligo partirà dalla rata immediatamente successiva alla data di pubblicazione della omologa delle presenti condizioni da parte del
Tribunale di Avezzano e verrà adempiuto inizialmente mediante compensazione dei € 5.000,00
(cinquemila/00) euro del credito di cui alla lettera che precede e successivamente mediante bonifico a favore del marito da disporre entro il giorno 14 di ciascun mese, ovvero in tempo utile rispetto all'addebito che la banca mutuante opera ogni 15 del mese;
c) I coniugi convengono il trasferimento dal marito alla moglie del 50% della proprietà della casa coniugale, con atto di donazione da stipularsi entro 30 gg. dalla data di pubblicazione della omologa da parte del Tribunale. Convengono altresì, obbligandosi vicendevolmente l'un l'altro, di trasferire l'intera proprietà della medesima casa coniugale in favore di entrambi i figli, con riserva per entrambi dell'usufrutto vita natural durante sulla stessa, con atto di donazione stipularsi entro il termine di 30 gg. dal raggiungimento della maggiore età del figlio minore.
Tutte le spese di entrambi i predetti atti di donazione saranno affrontate da entrambi i coniugi in egual misura;
d) I coniugi convengono, inoltre, di mantenere la proprietà comune sul mobilio della casa coniugale, impegnandosi a non chiederne la divisione e a mantenerne la destinazione a servizio e ornamento di questa ai sensi degli artt. 816 e 817 c.c..
e) Il marito si impegna a intestare a sé stesso la Peugeot 2008 tg. ES 716 DR entro il trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, divenendone così unico proprietario, così come la moglie sarà unica proprietaria della DR6 tg. GR513ZB già intestata alla stessa, senza che l'uno possa così rivendicare diritti sulla vettura intestata all'altro.
Le parti hanno altresì richiesto, decorsi i termini di legge, di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato in data 25.06.2025 i coniugi, E , deducendo di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio in Aielli (AQ) in data 29.01.2011e che da tale unione sono nati due figli oggi ancora minorenni: (Avezzano 1/5/2011) e Parte_3 Parte_4
(Avezzano 31/5/2013), hanno adìto congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 24 settembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. In tal sede, inoltre, le parti hanno precisato che l'assegno unico percepito dal marito corrisponde ad euro 470,00 mensili.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, non essendo contrarie al superiore interesse dei figli della coppia e alle condizioni economiche delle parti, le recepisce così come concordate dalle parti.
3. Quanto alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett.
b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4 4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra E Parte_1 Parte_2
come sopra meglio generalizzati.
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido ed al collocamento dei figli:
“3) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con collocazione presso la madre nella casa coniugale;
”
-alla casa coniugale:
“2) La moglie continuerà a vivere, insieme ai figli, nella casa coniugale attualmente di proprietà del marito, sita in Largo Alafrano di Aielli, mentre il marito troverà altrove la sua sistemazione nello stesso comune di Aielli;
”
-al diritto di visita paterno:
“4) Il papà potrà vedere e tenere con sé i figli dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 22.00. I figli a week end alterni resteranno ininterrottamente con l'uno o l'altro genitore dal sabato mattina fino alle 22:00 della domenica. Essi trascorreranno con ciascun genitore 15 gg. continuativi per le vacanze estive previo congruo preavviso all'altro coniuge. Essi trascorreranno le festività di
Natale dal 24 al 26/12, Capodanno dal 31 dicembre al 1 gennaio e di Pasqua dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasquetta, con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni ad iniziare dal Natale 2025 con la mamma;
”
-al contributo di mantenimento a favore dei figli minori:
“5) Il marito verserà alla moglie l'assegno mensile per contributo al mantenimento dei figli pari ad € 300,00 a figlio e così al totale di € 600,00, somma rivalutabile in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come qualificate dall'apposito protocollo adottato dal
Tribunale di Avezzano. I coniugi convengono che l'importo così determinato comprende in ogni caso l'assegno familiare percepito dal padre il quale, quindi, lo continuerà a percepire e lo farà proprio senza girarlo neppure in parte alla moglie.”
-al contributo di mantenimento tra i coniugi:
5 “6) I coniugi si dichiarano tra essi economicamente indipendenti ed autosufficiente;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso introduttivo, integralmente richiamato in questa sede.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Aielli (AQ) atto n. 00001, parte II, serie A, dell'anno 2011.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del
Presidente relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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