Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. 336/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 336/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...]H professione: pensionata reddito: euro 25.809,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a[...] professione: pensionato reddito: euro 23.752,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Maria Pia Bergamasco presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio ad IA (RO) l'1-9-1973 (anno 1973, Numero 98, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Nulla a titolo di concorso nel mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro, essendo entrambi parimenti autosufficienti.
3. La ricorrente tratterrà in uso esclusivo l'auto Ford Fiesta tg. DX404SG ed il ricorrente la Fiat Punto tg. DX225SE.
4. La sig.ra , nata a [...], il [...] e Parte_1 domiciliata a IA (RO), in strada Retratto, n. 17/H – cod. fisc.
- cede e trasferisce al sig. nato a [...]F._1 Parte_2
OL (RO), il 13.05.1944 e residente a [...] – cod. fisc. – che accetta, la propria quota indivisa, C.F._2 pari a 1/2 della piena proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, costituito da: A) porzione di fabbricato di civile abitazione con area di pertinenza esclusiva sito in Comune di IA (RO) fraz. Bottrighe, via U. Maddalena n. 67, e così di seguito censita:
- Catasto Fabbricati del Comune di IA (RO) sez. Bottrighe: Foglio 18, mapp. 254 sub 5, graffato con il mapp. 721 sub 5 e il mapp. 784 sub 1, PST-T-1, Cat. A/3, CL. 2, vani 11, superficie catastale mq. 288 (totale escluse aree scoperte: mq. 271) rendita € 556,74
- Catasto Terreni del Comune di IA (RO) sez. Bottrighe: partita 1; Foglio 18 mapp. 254 ente urbano di are 02.45; Foglio 18 mapp. 784 ente urbano di are 00.72; Foglio 18 mapp. 721 ente urbano di are 01.07 B) Porzione di vecchio fabbricato adibito a garage con due ripostigli ed area scoperta di pertinenza esclusiva, sita nel Comune di IA (RO), fraz. Bottrighe in Borgata F.lli Rosselli snc e così censita:
- Catasto Fabbricati del Comune di IA (RO) sez. Bottrighe: Foglio 18, mapp. 837 sub 1, PT, Cat. C/6, CL. 4, consistenza mq. 27, superficie catastale mq. 33, rendita € 125,50 - Catasto Terreni del Comune di IA (RO) sez. Bottrighe: partita 1; Foglio 18 mapp. 837 ente urbano di are 00.84
- Catasto Terreni del Comune di IA (RO) sez. Bottrighe: partita 1303; Foglio 18 mapp. 147 AREA FAB DM, superficie are 00.03 C) Piccolo appezzamento di terreno di mq. 106 catastali, confinante a ovest con gli immobili di cui al punto B) e così di seguito censito:
- Catasto Terreni del Comune di IA (RO) sez. Bottrighe: Foglio 18 mapp. 722, seminativo, cl. 1, superficie are 01.06, RD € 1,17, RA € 0,66 Per la precisa identificazione dell'unità immobiliare in oggetto sono allegati al presente ricorso atto di compravendita del 30.12.1985 rep. 70751 Notaio Per_1
di Loreo, con allegato APE (all. 11) e relazione di conformità catastale,
[...] visura e planimetrie catastali, del 31.10.2024 a firma geom. , con la CP_1 quale dichiara ed attesta ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, della legge 52/1985 la conformità allo stato di fatto dei dati catastali indicati nella perizia e della
2 planimetria catastale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e l'inesistenza di difformità ai fini della determinazione della rendita catastale. (all.12). La cessione avverrà ai seguenti patti e condizioni: I. L'immobile viene ceduto e trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni diritto, comproprietà, servitù attiva e passiva, adiacenza, pertinenza, accessioni, accesso e regresso, fisso ed infisso, reciproche limitazioni derivanti dalla comproprietà di parti comuni, nulla riservato per la parte cedente. II. La parte cedente garantisce la piena ed esclusiva proprietà di quanto ceduto e la libertà da pesi, oneri reali in genere, vincoli e gravami, diritti reali, personali, azioni, ragioni di terzi, privilegi anche fiscali e oneri di qualsiasi natura ed ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli. III. Tutti gli effetti attivi e passivi della cessione, ivi compreso il possesso degli immobili, decorreranno dalla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale. IV. L'immobile così ceduto è pervenuto alla parte cedente per atto n. 70751 rep. del 30.12.1985 a firma notaio , registrato a IA (RO), il Persona_1
20.01.1986 al n. 193 e trascritto all'Agenzia del Territorio di Rovigo il 28.01.1986 al n. r.g. 832, e 648 r.p. V. La parte cedente, consapevole della responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi della legge n. 47 del 28.02.1985 e successive modifiche e dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2020 n. 445 dichiara che l'immobile ceduto è stato costruito in forza dei seguenti titoli autorizzativi: a) quanto all'abitazione sito in Comune di IA Fraz. Bottrighe (RO) Via U. Maddalena, 67: - Concessione Edilizia n. 152/77 del 05/07/1977 (relativa a demolizione e rifacimento dei solai); - Concessione Edilizia n. 111/89 del 09/05/1989 (relativa a ristrutturazione e ampliamento); - Concessione Edilizia n. 111/89/1 del 27/11/1879 (relativa a ristrutturazione e ampliamento); - Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) n. 84 prot. n. 1009 del 21/05/2002 (relativa a rifacimento del manto di copertura); - Sanatoria pratica edilizia n. CND/0271 del 07/12/2005;
- Permesso di Costruire a Sanatoria n. PC21/26 del 25/10/2021; - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) del 28/09/2022 - Prot. Gen. n. 44940 (relativa a fusione di n. 2 unità immobiliari) cui è seguito Segnalazione Certificata per Agibilità Prot.N.0028008/2023 in data 28/06/2023, che non sono stati eseguiti ulteriori lavori che richiedessero licenze, concessioni edilizie, permessi a costruire, denunzia di inizio attività, e che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi delle vigenti norme urbanistiche b) Quanto al garage sito in Comune di IA Fraz. Bottrighe (RO) Borgata Fratelli Rosselli, snc, si precisa che il bene sopraindicato risulta edificato ante 1967 e che presso il Comune di IA non risultano reperibili titoli autorizzativi ad essi relativi. VI. La parte cedente dichiara e la parte cessionaria prende atto che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle planimetrie depositate in Catasto ed altresì che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
3 VII. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 del D.Lgs n. 192/2005, come modificato dal D.L. 63/2013 e convertito in legge n. 90/2013 del 03.08.2013, la parte cedente dichiara che l'immobile oggetto del presente atto è dotato di Attestazione di Prestazione Energetica del 30.10.2024 e di essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato. VIII. La parte cessionaria dà atto di aver ricevuto le necessarie informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile ed in particolare l'Attestato di Prestazione Energetica codice identificativo NumeroDi_1 valido sino al 30.10.2034 - redatto in data 30.10.2024 dal tecnico abilitato geom. ordine di iscrizione n. 1266, che viene allegato al presente Controparte_2 atto. IX. Le parti dichiarano di essere a perfetta conoscenza dello stato degli impianti posti a servizio dell'immobile in oggetto, rispetto alla normativa in materia di sicurezza e conformità degli stessi all'epoca nei quali sono stati realizzati. X. Il cessionario dichiara di rinunciare ad ogni diritto di ipoteca legale eventualmente nascente dal presente atto, dispensando il Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. XI. Le parti danno atto che la presente cessione trova la propria causa nella vicenda separatizia e che, per l'effetto, il presente atto viene stipulato in regime di agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74, come previsto dalla circolare 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia dele Entrate e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. XII. Le parti ed il difensore dichiarano espressamente di assumersi l'onere di provvedere alla trascrizione della sentenza di separazione consensuale, entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito della sentenza di separazione, presso l'Agenzia del Territorio di Rovigo, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità e di esonerare, per l'effetto, il Cancelliere dall'obbligo previsto dall'art. 2671 c.c. e di depositare la prova della trascrizione della sentenza mediante successivo deposito in Cancelleria nei trenta giorni. XIII. Le parti danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione. In caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al notaio.
5. Il sig. nato a [...], il [...] e residente Parte_2
a IA (RO), in via Umberto Maddalena, n. 65 – cod. fisc. – C.F._2 cede e trasferisce alla sig.ra , nata a [...], il Parte_1
29.01.1954 e domiciliata a IA (RO), in strada Retratto, n. 17/H – cod. fisc.
- che accetta, la propria quota indivisa, pari a 1/2 della piena C.F._1 proprietà dell'immobile adibito a casa vacanza, costituito da: Appartamento al piano primo con posto auto al piano seminterrato. Il tutto compresa area scoperta e piscine comuni, facente parte del complesso residenziale denominato “Lo Storione”, sito in Comune di Porto Viro (RO), fraz. Porto Levante, in via delle Valli n. 1 e così di seguito censito:
- Catasto Fabbricati del Comune di Porto Viro (RO) sez. DO: Foglio 19, mapp. 99 sub 16, zona cens. 1, categoria A/3, classe 2, P.1, consistenza vani 2,5, superficie
4 catastale mq. 46 (totale escluse arre scoperte mq. 41), rendita € 135,57; Foglio 19, mapp. 99 sub 53, zona cens. 1, categoria C/6, classe 1, PS.1, consistenza mq. 13, superficie catastale mq. 16, rendita € 32,90
- L'area su cui insiste l'intero complesso residenziale risulta attualmente così di seguito censita: Catasto Terreni Comune di Porto Viro sez. Donada, Partita 1, Foglio 19, mapp. 99, Ente Urbano, superficie catastale are 57.23 Per la precisa identificazione dell'unità immobiliare in oggetto sono allegati al presente ricorso atto di compravendita del 09.03.1983 rep. 59414 notaio Per_1
di Loreo, con allegato APE (all. 13) e relazione di conformità catastale,
[...] visura e planimetrie catastali, del 31.10.2024 a firma geom. . con la CP_1 quale si dichiara ed attesta ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, della legge 52/1985 la conformità allo stato di fatto dei dati catastali indicati nella perizia e della planimetria catastale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e l'inesistenza di difformità ai fini della determinazione della rendita catastale (all.14). La cessione avverrà ai seguenti patti e condizioni: I. L'immobile viene ceduto e trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni diritto, comproprietà, servitù attiva e passiva, adiacenza, pertinenza, accessioni, accesso e regresso, fisso ed infisso, reciproche limitazioni derivanti dalla comproprietà di parti comuni, nulla riservato per la parte cedente. II. La parte cedente garantisce la piena ed esclusiva proprietà di quanto ceduto e la libertà da pesi, oneri reali in genere, vincoli e gravami, diritti reali, personali, azioni, ragioni di terzi, privilegi anche fiscali e oneri di qualsiasi natura ed ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli. III. Tutti gli effetti attivi e passivi della cessione, ivi compreso il possesso degli immobili, decorreranno dalla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale. IV. L'immobile così ceduto è pervenuto alla parte cedente per atto n. 59414 rep. del 09.03.1983 a firma notaio di Loreo, registrato ad IA (RO), il Persona_1
24.03.1983 al n. 687 e trascritto all'Agenzia del Territorio di Chioggia (VE) il 05.04.1983 al n. r.g. 1206 e 1012 r.p. V. La parte cedente, consapevole della responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi della legge n. 47 del 28.02.1985 e successive modifiche e dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2020 n. 445 dichiara che l'immobile ceduto è stato costruito in forza dei seguenti titoli autorizzativi: - Concessione per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica n. 16 del 09/06/1977 prot. n. 1503 (per costruzione edificio residenziale turistico); - Concessione per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica n. 66 del 12/12/1982 (per rinnovo concessione relativa al 1° lotto edificio residenziale turistico a Porto Levante); - Autorizzazione di Abitabilità del 14/02/1983 - pratiche n. 16/1977 e n. 66/1982; -
- Codice Pratica: – Controparte_3 CodiceFiscale_3
Protocollo SUAP: REP_PROV_RO/RO-SUPRO/0472866 del 28/08/2024 (per la regolarizzazione dell'immobile) e che non sono stati eseguiti ulteriori lavori che richiedessero licenze, concessioni edilizie, permessi a costruire, denunzia di inizio attività, e che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi delle
5 vigenti norme urbanistiche che non sono stati eseguiti ulteriori lavori che richiedessero licenze, concessioni edilizie, permessi a costruire, denunzia di inizio attività, e che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi delle vigenti norme urbanistiche. VI. La parte cedente dichiara e la parte cessionaria prende atto che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle planimetrie depositate in Catasto ed altresì che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. VII. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 del D.Lgs n. 192/2005, come modificato dal D.L. 63/2013 e convertito in legge n. 90/2013 del 03.08.2013, la parte cedente dichiara che l'immobile oggetto del presente atto è dotato di Attestazione di Prestazione Energetica del 17.10.2024 e di essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato. VIII. La parte cessionaria dà atto di aver ricevuto le necessarie informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile ed in particolare l'Attestato di Prestazione Energetica codice identificativo NumeroDi_2 valido sino al 17.10.2034 redatto in data 17.10.2024 dal tecnico abilitato geom. ordine di iscrizione n. 1266, che viene allegato al presente Controparte_2 atto. IX. Le parti dichiarano di essere a perfetta conoscenza dello stato degli impianti posti a servizio dell'immobile in oggetto, rispetto alla normativa in materia di sicurezza e conformità degli stessi all'epoca nei quali sono stati realizzati. X. Il cessionario dichiara di rinunciare ad ogni diritto di ipoteca legale eventualmente nascente dal presente atto, dispensando il Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. XI. Le parti danno atto che la presente cessione trova la propria causa nella vicenda separatizia e che, per l'effetto, il presente atto viene stipulato in regime di agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74, come previsto dalla circolare 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia dele Entrate e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. XII. Le parti ed il difensore dichiarano espressamente di assumersi l'onere di provvedere alla trascrizione della sentenza di separazione consensuale, entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito della sentenza di separazione, presso l'Agenzia del Territorio di Chioggia, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità e di esonerare, per l'effetto, il Cancelliere dall'obbligo previsto dall'art. 2671 c.c. e di depositare la prova della trascrizione della sentenza mediante successivo deposito in Cancelleria nei trenta giorni. XIII. Le parti danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione. In caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al notaio.
6. Spese legali compensate.
6 Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24-1-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ritenuti gli accordi di contenuto economico conformi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione dei medesimi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 336/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio ad IA (RO) Parte_2
l'1-9-1973, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 2 aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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