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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2705 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriella Curreli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/06/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi e i corredi ivi presenti, esclusi quelli di proprietà esclusiva della signora sita in Cagliari, alla via Pt_1
Quasimodo n. 25, al signor CP_1
3) Disporre che la figlia sarà collocata presso il padre che provvederà al Per_1 suo mantenimento sia con riguardo alle spese ordinarie che straordinarie, fino all'indipendenza economica della stessa e percepirà per intero l'assegno unico.
4) Prevedere che nessun assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto da ciascun coniuge a favore dell'altro.
5) Prevedere che il paghi mensilmente le rate del mutuo n. M5E9819971401 CP_1 contratto dai coniugi per l'acquisto dell'abitazione con Banca Sella, fino alla scadenza dello stesso o alla vendita a terzi dell'immobile mutuato, nel quale ultimo caso la parte residua del finanziamento verrà estinta con il prezzo della vendita e la somma restante divisa al 50% tra i coniugi.
Si precisa che l'importo finanziato, pari ad Euro 89.566,83 comporta il pagamento di rate mensili di € 566,65 sino al mese di marzo dell'anno 2043.
Pag. 2 di 3 6) Disporre che i coniugi chiudano il conto corrente bancario n. 052819971400, loro cointestato, entro 20 giorni dall'omologa della separazione, compatibilmente con i tempi necessari imposti dalla Banca interessata.
7) Con riferimento all'autovettura modello Kia Pikanto targata FL692LH, che rimarrà nella disponibilità esclusiva della disporre che il che è Pt_1 CP_1 proprietario della stessa, la intesti alla entro un mese dalla data di Pt_1 omologa della separazione.
8) Prevedere che i ricorrenti percepiscano nella misura del 50% ciascuno la somma dovuta annualmente dalla società per la servitù costituita sulla CP_2 terrazza di loro proprietà.
9) I ricorrenti dichiarano quindi di aver definito, alla luce di quanto sopra, i loro rapporti di natura economica e dichiarano di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo diversa da quanto disposto nel presente atto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2705 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriella Curreli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/06/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi e i corredi ivi presenti, esclusi quelli di proprietà esclusiva della signora sita in Cagliari, alla via Pt_1
Quasimodo n. 25, al signor CP_1
3) Disporre che la figlia sarà collocata presso il padre che provvederà al Per_1 suo mantenimento sia con riguardo alle spese ordinarie che straordinarie, fino all'indipendenza economica della stessa e percepirà per intero l'assegno unico.
4) Prevedere che nessun assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto da ciascun coniuge a favore dell'altro.
5) Prevedere che il paghi mensilmente le rate del mutuo n. M5E9819971401 CP_1 contratto dai coniugi per l'acquisto dell'abitazione con Banca Sella, fino alla scadenza dello stesso o alla vendita a terzi dell'immobile mutuato, nel quale ultimo caso la parte residua del finanziamento verrà estinta con il prezzo della vendita e la somma restante divisa al 50% tra i coniugi.
Si precisa che l'importo finanziato, pari ad Euro 89.566,83 comporta il pagamento di rate mensili di € 566,65 sino al mese di marzo dell'anno 2043.
Pag. 2 di 3 6) Disporre che i coniugi chiudano il conto corrente bancario n. 052819971400, loro cointestato, entro 20 giorni dall'omologa della separazione, compatibilmente con i tempi necessari imposti dalla Banca interessata.
7) Con riferimento all'autovettura modello Kia Pikanto targata FL692LH, che rimarrà nella disponibilità esclusiva della disporre che il che è Pt_1 CP_1 proprietario della stessa, la intesti alla entro un mese dalla data di Pt_1 omologa della separazione.
8) Prevedere che i ricorrenti percepiscano nella misura del 50% ciascuno la somma dovuta annualmente dalla società per la servitù costituita sulla CP_2 terrazza di loro proprietà.
9) I ricorrenti dichiarano quindi di aver definito, alla luce di quanto sopra, i loro rapporti di natura economica e dichiarano di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo diversa da quanto disposto nel presente atto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3