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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/07/2024, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2967/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2967/2022 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Pintus;
Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vigliotta Nolita e CP_1 C.F._2
Veronica Rossi;
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da conclusioni congiunte depositate in data 24.05.2024
OGGETTO: Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 09.08.2022, la IG.ra chiedeva, alle condizioni meglio Parte_1 specificate in ricorso, fosse pronunciata la separazione personale con addebito nei confronti del IG. . Il matrimonio concordatario era stato celebrato in data 27 giugno 1981 in Pisa, il 27 giugno CP_1
1981 (iscritto al n. 158 –Parte II – Serie A – Anno 1981), dalla loro unione non nascevano figli.
Con atto di costituzione depositato in data 26.10.2022, parte resistente si costituiva in giudizio,
contestando integralmente quanto riferito dalla ricorrente.
Il Giudice, tentata la conciliazione, emetteva, in data 23.03.2023, ex art 708 c.p.c. provvedimenti provvisori, con i quali, autorizzati i coniugi a vivere separati, poneva a carico del sig. CP_1
l'obbligo di versare alla sig.ra l'assegno mensile di euro 400,00 quale contributo al suo Parte_1 mantenimento.
Con sentenza parziale del 28.02.2024, il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, ordinando la trascrizione all'Ufficio di Stato civile del Comune di Pisa.
Con istanza del 24.05.2024 le parti, dando atto dell'intervenuto accordo, depositavano conclusioni congiunte, la Presidente rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il PM, a cui venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in tema di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza ampiamente dimostrata nel corso del giudizio.
Le condizioni della separazione concordate tra le parti regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative;
quindi devono essere recepite dal Tribunale come da dispositivo.
P.M.Q.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede accogliendo le conclusioni congiunte delle parti:
a. il IG. verserà a titolo di mantenimento alla moglie la somma mensile CP_1 Parte_1 di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
b. il IG. si accollerà (verserà alla IG.ra ) la somma mensile di € 200,00 CP_1 Parte_1
per rimborso delle spese per la manutenzione ordinaria della casa coniugale di comune proprietà
al 50% fra i coniugi ed ubicata in Cascina (Pi), Via Pesciule 115;
c. la casa coniugale, sita in Cascina (PI), Via Pesciule n° 115 verrà messa in vendita al miglior prezzo di mercato che verrà reperito dalle parti ed il ricavo verrà diviso in ragione del 60% in favore della
IG.ra ed il 40% in favore del IG. ; Parte_1 CP_1 d. le spese legali per il giudizio di separazione rimarranno integralmente compensate fra le parti, ferma restando l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della ricorrente.
Così deciso in camera di consiglio del 30.07.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2967/2022 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Pintus;
Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vigliotta Nolita e CP_1 C.F._2
Veronica Rossi;
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da conclusioni congiunte depositate in data 24.05.2024
OGGETTO: Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 09.08.2022, la IG.ra chiedeva, alle condizioni meglio Parte_1 specificate in ricorso, fosse pronunciata la separazione personale con addebito nei confronti del IG. . Il matrimonio concordatario era stato celebrato in data 27 giugno 1981 in Pisa, il 27 giugno CP_1
1981 (iscritto al n. 158 –Parte II – Serie A – Anno 1981), dalla loro unione non nascevano figli.
Con atto di costituzione depositato in data 26.10.2022, parte resistente si costituiva in giudizio,
contestando integralmente quanto riferito dalla ricorrente.
Il Giudice, tentata la conciliazione, emetteva, in data 23.03.2023, ex art 708 c.p.c. provvedimenti provvisori, con i quali, autorizzati i coniugi a vivere separati, poneva a carico del sig. CP_1
l'obbligo di versare alla sig.ra l'assegno mensile di euro 400,00 quale contributo al suo Parte_1 mantenimento.
Con sentenza parziale del 28.02.2024, il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, ordinando la trascrizione all'Ufficio di Stato civile del Comune di Pisa.
Con istanza del 24.05.2024 le parti, dando atto dell'intervenuto accordo, depositavano conclusioni congiunte, la Presidente rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il PM, a cui venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in tema di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza ampiamente dimostrata nel corso del giudizio.
Le condizioni della separazione concordate tra le parti regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative;
quindi devono essere recepite dal Tribunale come da dispositivo.
P.M.Q.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede accogliendo le conclusioni congiunte delle parti:
a. il IG. verserà a titolo di mantenimento alla moglie la somma mensile CP_1 Parte_1 di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
b. il IG. si accollerà (verserà alla IG.ra ) la somma mensile di € 200,00 CP_1 Parte_1
per rimborso delle spese per la manutenzione ordinaria della casa coniugale di comune proprietà
al 50% fra i coniugi ed ubicata in Cascina (Pi), Via Pesciule 115;
c. la casa coniugale, sita in Cascina (PI), Via Pesciule n° 115 verrà messa in vendita al miglior prezzo di mercato che verrà reperito dalle parti ed il ricavo verrà diviso in ragione del 60% in favore della
IG.ra ed il 40% in favore del IG. ; Parte_1 CP_1 d. le spese legali per il giudizio di separazione rimarranno integralmente compensate fra le parti, ferma restando l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della ricorrente.
Così deciso in camera di consiglio del 30.07.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Polidori