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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 186/2023 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv PIETRO . CAPURSO, giusta procura Pt_1
in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. SERAFINA CP_1
CERAVOLO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, , convenendo in giudizio l' CP_1 Pt_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “ voglia accertare e dichiarare dovuti i contributi disconosciuti nei due separati provvedimenti oggi impugnati pertanto dichiarare riconosciuto il rapporto di Part lavoro subordinato intrattenuto con la it Srl tra il 16.05.2006 e il 13.07.2011; nonché quello disconosciuto con la dal 01.08.2015 al 31.08.2015; … In via subordinata, nella CP_2 denegata ipotesi di mancato riconoscimento voglia condannare l' alla restituzione dei Pt_1 contributi a carico dipendente: pari ad € 34.230,42 per il periodo disconosciuto dal 16.05.2006 al 13.07.2011, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
pari ad € 26.317,37 per il periodo disconosciuto dal 01.08.2015 al 31.08.2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
Condannare L' alla Pt_1 refusione delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore costituito poiché antistatario”
A tal fine esponeva che, con due distinti provvedimenti, l' aveva disconosciuto il Pt_1
Pa rapporto di lavoro subordinato dal 15.06.2006 al 13.07.2011 tra il ricorrente e la Bit Srl e dal
01.08.2015 al 31.08.2015 con la Srl sul presupposto che il fosse socio unico della CP_2 CP_1
Pa e detentore della totalità delle quote sociali della bit s.r.l.. Controparte_2
Eccepiva la prescrizione dell'intervenuto accertamento e nel merito la validità del rapporto subordinato che il Gallo aveva instaurato con le predette società. In subordine invocava il diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi a carico del dipendente.
Si costituiva l' eccependo che nessuna prescrizione poteva essere maturata per Pt_1
l'accertamento del disconoscimento del rapporto di lavoro e nel merito chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto.
Il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso.
Dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto dell' a procedere al Pt_1
disconoscimento del rapporto di lavoro, il Giudice di prime cure: 1) rigettava la domanda del CP_1 volta al riconoscimento dei rapporti di lavoro disconosciuti dall' ritenendo che la qualità del Pt_1
socio unico della unipersonale, società che detiene la totalità delle quote sociali CP_1 Controparte_2
Pa della .BIT s.r.l., fosse incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato 2) accoglieva la domanda avente ad oggetto la restituzione dei contributi versati dalla società quantificati tramite ctu in € 57.515,11.
Ha interposto appello censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto il lavoratore Pt_1
dipendente legittimato a chiedere la restituzione dei contributi versati in suo favore dai datori di lavoro. In subordine l'Ente ha impugnato il capo della sentenza che non ha riconosciuto la prescrizione del diritto alla restituzione della contribuzione indebita versata.
L' inoltre ha denunciato la violazione della regola che stabilisce la corrispondenza tra il Pt_1
chiesto e il pronunciato, in quanto la decisione esorbitava dal petitum richiesto, essendo stato riconosciuto al il diritto alla restituzione non solo della quota a carico del lavoratore così CP_1
come richiesto in da ricorso ma addirittura anche della quota a carico del datore di lavoro.
Infine censurava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione dei contributi indebitamente versati.
Si è costituito il che ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità dell'appello per CP_1 assenza di specificità; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, rappresentando anche che il datore di lavoro non aveva mai richiesto la restituzione dei contributi;
ha, inoltre, proposto appello incidentale avverso il rigetto della domanda volta al riconoscimento dei rapporti lavoro disconosciuti.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dal
, atteso che seppur il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore, si CP_1
tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma, sia le diverse ricostruzioni in diritto proposte.
L'appello proposto da è fondato. Pt_1
In primis, si rileva che in effetti il Giudice ha pronunciato extra petita , atteso che il ricorrente nel ricorso introduttivo aveva richiesto solo la “restituzione dei contributi a carico dipendente”.
Ciò posto, e' monolitica la giurisprudenza in tema di legittimazione all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alla quota a carico del lavoratore.
Da ultimo Cass. n. 31508/22 che ha ribadito: “ in tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro - che, ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 19, è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi - è direttamente obbligato verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante ex lege. Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alla quota predetta, mentre il lavoratore che abbia subito l'indebita trattenuta può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa. In merito a tale ultima eventualità, il credito azionato dal lavoratore ha natura retributiva sicché, da un lato, ad esso si applicano la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n.
4, e l'art. 429 c.p.c., in materia di interessi e rivalutazione e, dall'altro, esso può essere fatto valere indipendentemente dall'avvenuto rimborso in favore del datore di lavoro dei contributi indebitamente versati (così Cass. civ., sez. lav. 16.6.2001, n. 8175; e in termini id., sez. lav.,
25.9.2002, 13936, la quale ha specificato che il rapporto retributivo si instaura solo tra datore e prestatore di lavoro, ed all'interno di esso hanno natura retributiva anche le somme trattenute dal datore di lavoro e relative alla quota di contributi a carico del lavoratore;
ne consegue che legittimato passivo nell'azione di adempimento proposta dal lavoratore al quale siano state indebitamente trattenute sulla retribuzione è solo il datore di lavoro, al quale il lavoratore può richiedere direttamente il pagamento della percentuale di retribuzione non corrisposta perché indebitamente trattenuta, in quanto il diritto alla integrità della retribuzione non è decurtabile se non nei rigorosi limiti della reale sussistenza della obbligazione contributiva adempiuta).”
Deve dunque essere rigettata la domanda del volta alla restituzione dei contributi versati CP_1
dai datori di lavoro.
L'appello incidentale è, invece, improcedibile, vista la mancata notifica dello stesso.
Anche in questo caso giurisprudenza consolidata ha chiarito che “il principio -reiteratamente enunciato da questa Corte - per cui nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia affatto avvenuta, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U., Sentenza n. 20604 del 30/07/2008; Cass. Sez. L.
- Sentenza n. 24742 del 19/10/2017; Cass. Sez. L., Sentenza n. 20613 del 09/09/2013; Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011).
Si tratta di un principio che è stato pacificamente ritenuto applicabile anche all'appello incidentale (cfr. Cass. Sez. L. - Sentenza n. 837 del 19/1/2016; Cass. Sez.
3 - Ordinanza
n. 15726 del 17/5/2022)”. (Cass. n. 23159/24)
In definitiva in accoglimento dell'appello proposto da la domanda proposta in via Pt_1
subordinata dal volta alla restituzione dei contributi versati dai datori di lavoro deve essere CP_1
rigettata e lo stesso deve essere condannato, vista la sua totale soccombenza, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22, IV scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
Le spese di lite del presente gado sono poste a carico dell'appellato nella misura liquidata in di spositivo base del D.M. n 147/22, IV scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro ., avverso la Pt_1 CP_1
sentenza n. 249/2023 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 22 marzo 2023, accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda di volta alla restituzione dei contributi CP_1 versati dai datori di lavoro;
Condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che si CP_1 liquidano in € 6.115,00 oltre accessori di legge;
condanna pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che si CP_1 liquidano in € 7.160,00, oltre accessori di legge;
Dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da . CP_1
Dichiara sussitenti, in relazione all'appello incidentale, i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 186/2023 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv PIETRO . CAPURSO, giusta procura Pt_1
in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. SERAFINA CP_1
CERAVOLO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, , convenendo in giudizio l' CP_1 Pt_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “ voglia accertare e dichiarare dovuti i contributi disconosciuti nei due separati provvedimenti oggi impugnati pertanto dichiarare riconosciuto il rapporto di Part lavoro subordinato intrattenuto con la it Srl tra il 16.05.2006 e il 13.07.2011; nonché quello disconosciuto con la dal 01.08.2015 al 31.08.2015; … In via subordinata, nella CP_2 denegata ipotesi di mancato riconoscimento voglia condannare l' alla restituzione dei Pt_1 contributi a carico dipendente: pari ad € 34.230,42 per il periodo disconosciuto dal 16.05.2006 al 13.07.2011, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
pari ad € 26.317,37 per il periodo disconosciuto dal 01.08.2015 al 31.08.2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
Condannare L' alla Pt_1 refusione delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore costituito poiché antistatario”
A tal fine esponeva che, con due distinti provvedimenti, l' aveva disconosciuto il Pt_1
Pa rapporto di lavoro subordinato dal 15.06.2006 al 13.07.2011 tra il ricorrente e la Bit Srl e dal
01.08.2015 al 31.08.2015 con la Srl sul presupposto che il fosse socio unico della CP_2 CP_1
Pa e detentore della totalità delle quote sociali della bit s.r.l.. Controparte_2
Eccepiva la prescrizione dell'intervenuto accertamento e nel merito la validità del rapporto subordinato che il Gallo aveva instaurato con le predette società. In subordine invocava il diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi a carico del dipendente.
Si costituiva l' eccependo che nessuna prescrizione poteva essere maturata per Pt_1
l'accertamento del disconoscimento del rapporto di lavoro e nel merito chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto.
Il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso.
Dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto dell' a procedere al Pt_1
disconoscimento del rapporto di lavoro, il Giudice di prime cure: 1) rigettava la domanda del CP_1 volta al riconoscimento dei rapporti di lavoro disconosciuti dall' ritenendo che la qualità del Pt_1
socio unico della unipersonale, società che detiene la totalità delle quote sociali CP_1 Controparte_2
Pa della .BIT s.r.l., fosse incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato 2) accoglieva la domanda avente ad oggetto la restituzione dei contributi versati dalla società quantificati tramite ctu in € 57.515,11.
Ha interposto appello censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto il lavoratore Pt_1
dipendente legittimato a chiedere la restituzione dei contributi versati in suo favore dai datori di lavoro. In subordine l'Ente ha impugnato il capo della sentenza che non ha riconosciuto la prescrizione del diritto alla restituzione della contribuzione indebita versata.
L' inoltre ha denunciato la violazione della regola che stabilisce la corrispondenza tra il Pt_1
chiesto e il pronunciato, in quanto la decisione esorbitava dal petitum richiesto, essendo stato riconosciuto al il diritto alla restituzione non solo della quota a carico del lavoratore così CP_1
come richiesto in da ricorso ma addirittura anche della quota a carico del datore di lavoro.
Infine censurava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione dei contributi indebitamente versati.
Si è costituito il che ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità dell'appello per CP_1 assenza di specificità; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, rappresentando anche che il datore di lavoro non aveva mai richiesto la restituzione dei contributi;
ha, inoltre, proposto appello incidentale avverso il rigetto della domanda volta al riconoscimento dei rapporti lavoro disconosciuti.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dal
, atteso che seppur il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore, si CP_1
tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma, sia le diverse ricostruzioni in diritto proposte.
L'appello proposto da è fondato. Pt_1
In primis, si rileva che in effetti il Giudice ha pronunciato extra petita , atteso che il ricorrente nel ricorso introduttivo aveva richiesto solo la “restituzione dei contributi a carico dipendente”.
Ciò posto, e' monolitica la giurisprudenza in tema di legittimazione all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alla quota a carico del lavoratore.
Da ultimo Cass. n. 31508/22 che ha ribadito: “ in tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro - che, ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 19, è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi - è direttamente obbligato verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante ex lege. Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alla quota predetta, mentre il lavoratore che abbia subito l'indebita trattenuta può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa. In merito a tale ultima eventualità, il credito azionato dal lavoratore ha natura retributiva sicché, da un lato, ad esso si applicano la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n.
4, e l'art. 429 c.p.c., in materia di interessi e rivalutazione e, dall'altro, esso può essere fatto valere indipendentemente dall'avvenuto rimborso in favore del datore di lavoro dei contributi indebitamente versati (così Cass. civ., sez. lav. 16.6.2001, n. 8175; e in termini id., sez. lav.,
25.9.2002, 13936, la quale ha specificato che il rapporto retributivo si instaura solo tra datore e prestatore di lavoro, ed all'interno di esso hanno natura retributiva anche le somme trattenute dal datore di lavoro e relative alla quota di contributi a carico del lavoratore;
ne consegue che legittimato passivo nell'azione di adempimento proposta dal lavoratore al quale siano state indebitamente trattenute sulla retribuzione è solo il datore di lavoro, al quale il lavoratore può richiedere direttamente il pagamento della percentuale di retribuzione non corrisposta perché indebitamente trattenuta, in quanto il diritto alla integrità della retribuzione non è decurtabile se non nei rigorosi limiti della reale sussistenza della obbligazione contributiva adempiuta).”
Deve dunque essere rigettata la domanda del volta alla restituzione dei contributi versati CP_1
dai datori di lavoro.
L'appello incidentale è, invece, improcedibile, vista la mancata notifica dello stesso.
Anche in questo caso giurisprudenza consolidata ha chiarito che “il principio -reiteratamente enunciato da questa Corte - per cui nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia affatto avvenuta, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U., Sentenza n. 20604 del 30/07/2008; Cass. Sez. L.
- Sentenza n. 24742 del 19/10/2017; Cass. Sez. L., Sentenza n. 20613 del 09/09/2013; Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011).
Si tratta di un principio che è stato pacificamente ritenuto applicabile anche all'appello incidentale (cfr. Cass. Sez. L. - Sentenza n. 837 del 19/1/2016; Cass. Sez.
3 - Ordinanza
n. 15726 del 17/5/2022)”. (Cass. n. 23159/24)
In definitiva in accoglimento dell'appello proposto da la domanda proposta in via Pt_1
subordinata dal volta alla restituzione dei contributi versati dai datori di lavoro deve essere CP_1
rigettata e lo stesso deve essere condannato, vista la sua totale soccombenza, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22, IV scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
Le spese di lite del presente gado sono poste a carico dell'appellato nella misura liquidata in di spositivo base del D.M. n 147/22, IV scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro ., avverso la Pt_1 CP_1
sentenza n. 249/2023 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 22 marzo 2023, accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda di volta alla restituzione dei contributi CP_1 versati dai datori di lavoro;
Condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che si CP_1 liquidano in € 6.115,00 oltre accessori di legge;
condanna pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che si CP_1 liquidano in € 7.160,00, oltre accessori di legge;
Dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da . CP_1
Dichiara sussitenti, in relazione all'appello incidentale, i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)