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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 178/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 178/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. SOLIGNANI Parte_1 C.F._1
TIZIANO,
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. SILINGARDI ELENA e CP_1 C.F._2
dell'Avv. GIOVANNINI MARCO
pagina 1 di 9
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 21/01/2025;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 22/11/2013; Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 07/04/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) Il figlio minore (di anni 11) è affidato congiuntamente alla madre ed al padre i quali Per_1
eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé eserciterà separatamente ed in via esclusiva la Per_1
responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in buoni e significativi rapporti con l'altro genitore e con i parenti di entrambi i rami genitoriali. Per_1
Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita del figlio, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e la sua vita sociale, ciò avverrà anche direttamente a mezzo dell'applicazione scolastica a cui ognuno dei genitori ha liberamente accesso.
pagina 2 di 9 2) Il figlio minore sarà prevalentemente collocato ed avrà la residenza, anche anagrafica, Per_1
presso la casa materna sita in Sassuolo (MO), via San Lorenzo n. 9, di proprietà dei nonni materni.
3) Il padre avrà il diritto di vedere e salutare il figlio ogni volta che lo vorrà previo cenno Per_1
telefonico e, in ogni caso, con i seguenti tempi e modalità (salvo diversi accordi da prendersi con adeguato anticipo tra i genitori preferibilmente tramite whatsapp o email):
- nella Ia settimana (ossia nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con il padre): due giorni infrasettimanali con pernotto e, precisamente, dal lunedì al martedì
mattina (quando lo riaccompagnerà a scuola) e dal mercoledì al giovedì mattina (quando lo riaccompagnerà a scuola) nonché dal venerdì al lunedì mattina (quando lo riaccompagnerà
a scuola);
- nella IIa settimana (ossia nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con la madre): due giorni infrasettimanali con pernotto e, precisamente, dal martedì al mercoledì
mattina (quando lo riaccompagnerà a scuola) e dal giovedì al venerdì mattina (quando lo riaccompagnerà a scuola).
Le parti concordano sin da ora che, nei giorni di spettanza del padre, sarà la madre a prelevarlo da scuola e a farlo pranzare, mentre il padre, o uno dei nonni, potrà prelevarlo nel corso del pomeriggio. Nei
giorni in cui avrà l'allenamento del calcio (attualmente, il martedì ed il venerdì pomeriggio) il Per_1
padre lo andrà a prendere terminato di lavorare direttamente alla fine dell'allenamento e/o presso la casa materna, riconoscendo che l'interesse superiore del minore è quello di conservare un rapporto significativo e continuativo sia con entrambi i genitori sia con parenti di entrambi i rami genitoriali. Nei
periodi extra-scolastici, il padre potrà prelevare in anticipo rispetto a quanto necessariamente Per_1
previsto per i periodi scolastici.
Le parti concordano altresì che, in occasione delle trasferite di lavoro all'estero del padre, starà Per_1
preferibilmente con la madre ferma restando la massima disponibilità e collaborazione della nonna pagina 3 di 9 paterna ad aiutare, previo accordo, la sig.ra nella gestione di Il padre avrà in ogni caso Pt_1 Per_1
diritto di recuperare gli eventuali turni saltati nei giorni appositamente concordati tra i genitori di volta in volta, in ragione di un giorno in più a settimana rispetto a quelli concordati, salvi sempre i diversi accordi dei genitori.
Vacanze scolastiche natalizie trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni Per_1
alterni, il giorno della Viglia di Natale e dal 25 al 31 dicembre compreso con un genitore e il giorno di
Natale e dal 01.01 al 06.01 compresi con l'altro genitore;
e così di seguito alternati.
Per l'anno 2024 il figlio starà con la madre il giorno della Vigilia di Natale e dal 26 al 31 dicembre compreso e con il padre il giorno di Natale e dal 01 al 06 gennaio compreso.
Vacanze scolastiche pasquali trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti, ad anni Per_1
alterni, il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo ed in modo tale che il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Natale.
Per l'anno 2025 il minore starà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo.
Vacanze scolastiche estive. I genitori si obbligano a collaborare maggiormente l'uno con l'altro durante la chiusura della scuola in virtù del maggior numero di ore da trascorrere con il figlio, appunto non impegnato a scuola.
trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. Per_1
In caso di mancato accordo entro la data del 15 maggio di ciascun anno, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni di vacanza spetterà, ad anni alterni, alla madre ed al padre. Per la prossima estate 2025, la madre trascorrerà con il figlio l'ultima settimana di luglio e la prima di agosto, mentre il padre la seconda e la terza di agosto. Per l'anno 2026, in caso di mancato accordo il diritto di scelta spetterà al padre.
Nel corso delle altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi eventuali ponti scolastici e festività, il figlio starà alternativamente presso ciascun genitore secondo l'alternanza.
pagina 4 di 9 Per tutto quanto qui non espressamente previsto gli accordi dei genitori relativi alla frequentazione del figlio dovranno essere dai medesimi raggiunti nel pieno rispetto sia dei diritti del minore alla bigenitorialità e ad una vita serena ed equilibrata sia dei suoi impegni scolastici, educativi, sportivi e relazionali, sia dei suoi ritmi ed abitudini esistenziali.
4) Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano reciprocamente, nell'esclusivo interesse del figlio sia a collaborare tra di loro affinché l'istruzione e la crescita del medesimo avvenga nel Per_1
miglior modo possibile sia a prestarsi la massima disponibilità e collaborazione nella gestione e nell'ordinaria conduzione di vita del minore stesso riconoscendo che l'interesse superiore del minore è quello di conservare un rapporto significativo e continuativo con entrambi i genitori. Le
parti si rendono pertanto disponibili ad aiutarsi e venirsi incontro qualora ne avessero bisogno per ragioni di lavoro e/o di salute e/o per ogni altra necessità del figlio.
5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, il signor a decorrere dal CP_1
mese di deposito del presente ricorso, verserà alla signora la somma mensile di €270,00 Pt_1
(duecentosettanta/00), da versare per dodici mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, con valuta fissa di accredito il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
Nel caso in cui il padre si trasferisse in una nuova abitazione all'interno del comune di Sassuolo o limitrofi, e venisse prelevato all'uscita da scuola dalla nonna paterna che gli Per_1
somministrerebbe il pranzo nella casa del padre, il contributo al mantenimento si ridurrebbe a
250€ (duecentocinquanta). Le parti convengono che il padre verserà alla madre, a titolo di arretrati ad oggi non corrisposti, che le parti convengono di determinare in 925€, che verranno pagati in quattro rate dell'importo di 231,25€ a partire dal prossimo mese di gennaio 2025.
Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo di vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di deposito del presente ricorso.
pagina 5 di 9 6) Le parti danno atto che nella quantificazione del contributo paterno mensile al mantenimento ordinario di cui sopra sono state espressamente escluse le spese di abbigliamento e calzature del minore;
conseguentemente, ciascun genitore acquisterà ognuno il proprio guardaroba per
Per_1
7) Le spese straordinarie relative al figlio minor saranno a carico dei genitori nella misura Per_1
del 50% ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Modena;
più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 6 di 9 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro i 15 giorni successivi all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata al figlio al fine di consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% ciascuno.
8) Le parti espressamente pattuiscono che l'assegno unico universale a favore della prole verrà
diviso al 50% tra i genitori.
9) Le parti prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per sé e per il figlio minor Per_1
10)Le parti danno atto e dichiarano di avere con quanto sopra definito fra loro, in via transattiva e novativa, ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza uxoriale e di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione,
fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente accordo, ogni azione, eccezione,
pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
11)Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
12)Le spese vive della presente procedura saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna mentre quelle legali saranno tra le stesse integralmente compensate.
pagina 7 di 9 13)I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
rilevato che nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 CP_1
SASSUOLO (MO) il 16/01/1991
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
pagina 8 di 9 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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