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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/07/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2586/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2586/2022 promossa da:
(C.F. ), corrente in Cremona (CR), via Controparte_1 P.IVA_1
Ghisleri, 91, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ZONI
SIMONE (c.f. del Foro di Brescia, elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1
studio sito in Nave (BS), via Carbonini, 1/A;
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del procuratore alle liti pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA GENESI (c.f. ), presso il cui C.F._2
studio in Cremona alla Via Brescia n. 81 ha eletto domicilio;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/03/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio chiedendo Controparte_2 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta e/o disattesa: In via principale e nel merito: accertato e dichiarato che il sinistro di cui in narrativa rientra nel novero degli eventi oggetto di espressa copertura assicurativa da parte della polizza n. 718918254, condannare la società , in persona del legale rappresentante CP_2
pagina 1 di 6 pro-tempore, al risarcimento in favore della società di tutti i danni Controparte_1
diretti e indiretti derivanti dal sinistro per cui è causa, quantificabili in euro 38.291,42, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata. In ogni caso: condannare parte convenuta all'integrale rifusione delle spese, compensi del presente giudizio oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Si è costituita in giudizio la convenuta in persona del procuratore alle liti Controparte_2 pro tempore, chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata da ai sensi delle condizioni di polizza, per le ragioni esposte al CP_2 capitolo 1) della premessa del presente atto. Per l'effetto respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. IN VIA
SUBORDINATA, respingere comunque la domanda attorea così come introdotta nei confronti dalla
Compagnia perchè infondata in fatto ed in diritto per i motivi rappresentati ai punti 2) e 3) di narrativa. Spese e compensi di causa rifusi alla Convenuta. IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, nella remota e denegata ipotesi in cui l'eccezione formulata in via principale e le difese formulate in subordine non trovassero accoglimento e la garanzia venga ritenuta operante, dirsi tenuta CP_2
a garantire e/o manlevare l'attrice per i soli danni e per le sole perdite patrimoniali subite dai
[...] danneggiati che saranno provati nel corso del giudizio, secondo l'effettivo e l'esigibile, come specificamente previsto dal contratto (doc. n. 2) e dalle condizioni di polizza (doc. n. 3), nei limiti dei massimali e detratta la franchigia per ogni sinistro prevista dal contratto, pari al 10% del danno con il minimo di euro € 500,00 sempre a carico dell'Assicurata, respingendo ogni ulteriore domanda perchè infondata in fatto ed in diritto, per quanto dedotto al cap. n. 4) della premessa.Spese ed onorari di lite rifusi o comunque interamente compensati tra le parti, anche laddove le richieste di parte attrice risultino considerevolmente ridimensionate al termine del presente giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice ha poi fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 13/3/2025, fatte precisare le conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le domande proposte da non possono essere accolte, per le ragioni Controparte_1
che seguono.
pagina 2 di 6 quale società operante quale CAA (Centro Assistenza Agricola) per la Controparte_1
redazione di pratiche contributive Nazionali e Comunitarie inerenti il settore agricolo (doc. 1 parte attrice) ha convenuto – in virtù della polizza assicurativa n. 718918524 valida sino al CP_2
5/6/2017 (doc. 1-2-3 convenuta) – per richiedere alla stessa assicurazione di tenere indenne l'assicurata in relazione a quanto pagato alle terze danneggiate (
[...]
a seguito dell'errato inserimento dei dati che Controparte_3 ha comportato per queste ultime la perdita del contributo PAC per l'anno 2015.
L'assicurazione ha, tra le altre cose, eccepito l'inoperatività della garanzia in virtù della clausola di cui all'art 6, comma 1, delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione” (doc. n. 2 convenuta) secondo cui “L'assicurazione di cui alla sezione A, vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali Parte_1
richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell'assicurazione”: nel caso di specie infatti, la prima e unica richiesta di risarcimento proveniente dalle terze danneggiate e comunicate all'assicurazione risale al novembre 2020.
Parte attrice, per converso: a) ha dedotto che la denuncia del sinistro all'assicurazione sia intervenuta tempestivamente in data 5/6/2017 (doc. 6); b) ha eccepito la nullità della suddetta clausola “claims made”.
Le tesi di parte attrice non sono fondate.
Da un lato, infatti, parte attrice non ha dimostrato che la richiesta del terzo danneggiato sia pervenuta
(in applicazione della clausola n. 6 anzidetta) entro il termine di validità della polizza assicurativa (fatto certamente contestato dalla convenuta, che ha proprio basato su tale contestazione il primo capo della comparsa di risposta). Né può equipararsi alla denuncia del sinistro susseguente alla ricezione della richiesta risarcitoria la mera comunicazione del 5/6/2017 (doc. 6 parte attrice), all'epoca della quale altrettanto pacificamente non era ancora intervenuta alcuna richiesta di risarcimento da parte delle società danneggiate.
Invero, la semplice comunicazione all'assicurazione del suddetto errore professionale non può essere in alcun modo equiparata ad una comunicazione di intervenuta richiesta di risarcimento per i danni derivanti da tale condotta: la comunicazione ha infatti solo funzione cautelativa e viene effettuata in una fase ancora preliminare dello sviluppo dell'accertamento dell'accaduto, per cui essa non può dirsi già univocamente in grado di configurare il dispiegamento di una pretesa risarcitoria nei confronti dell'assicurato.
pagina 3 di 6 Peraltro, la comunicazione suddetta (evidentemente non preceduta o accompagnata da una effettiva richiesta di risarcimento del terzo) non è conforme a quanto statuito dalle parti all'art. 6 della polizza.
Infine, sul punto, è irrilevante la circostanza per cui la posizione delle società danneggiate avrebbe trovato definizione solamente nel febbraio 2020, in quanto – come si evince proprio dalla missiva del
5/6/2017 – nel 2017 le aziende erano ben consapevoli di non aver percepito la liquidazione totale del premio PAC, per cui erano perfettamente in grado già allora di intimare la richiesta di risarcimento dei danni (seppure con riserva di integrare eventuali pretese superiori).
Dall'altro lato, e per l'appunto, la giurisprudenza più recente ha a più riprese chiarito la validità e la conformità al tipo contrattuale di clausole claims made, ossia di clausole che, come nel caso di specie, subordinano il diritto dell'assicurato alla ricezione, nel periodo di validità della polizza, della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato.
In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte, alla luce degli arresti delle Sezioni Unite n.
22437 del 2018, è giunta alla conclusione per cui il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all'art. 1917, primo comma, cod. civ., consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, stesso codice, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (v. ex multis, Cass. 29437/2024 e Cass. 31811/2024).
In altre parole, l'autonomia negoziale delle parti, nel dare vita alla clausola “claims made”, può elevare al rango di sinistro, e dunque correlare l'insorgenza dell'indennizzo, e specularmente dell'obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante (la vicenda storica determinativa delle conseguenze patrimoniali di cui l'assicurato intende traslare il rischio: cioè, del danno) e della richiesta del danneggiato;
sicché, per l'appunto, è proprio in tali termini che clausole come quella in esame consentano ad una deroga convenzionale, abilitata dall'art. 1932 cod. civ., alla disciplina del modello di assicurazione della responsabilità civile (o sotto-tipo) di cui al primo comma dell'art. 1917 cod. civ., senza che ciò comporti una deviazione strutturale della fattispecie negoziale.
Si deve dunque escludere che in astratto la clausola claims made sia violativa degli artt. 1917, 2965 e
1341 c.c.: “non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 cod. civ, la clausola claims made “perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo”, giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale
pagina 4 di 6 evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito … è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato” (Cass. 22/04/2022, n.
12908: v. Cass. 29437/2024).
L'indagine, devoluta al giudice del merito, riguarda, dunque, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico (ad esempio la relazione tra premio pattuito e rischio, senza poter tuttavia sindacare l'equilibrio economico delle prestazioni, che è profilo rimesso esclusivamente all'autonomia contrattuale) rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; successivamente, in senso conforme, v. Cass.
26/04/2022, n. 12981; Cass. 12/03/2024, n. 6490; Cass. 08/05/2024, n. 12462; Cass. 30/05/2024, n.
15216; Cass.26/07/2024, n. 21036).
E' peraltro indubbio che tale controllo non possa prescindere dalle deduzioni e dalle allegazioni della parte che intenda attivare i rimedi suddetti.
Nel caso di specie, tuttavia, nulla sul concreto (e non meramente astratto) equilibrio contrattuale e sulla informazione precontrattuale è stato dedotto né dimostrato dall'assicurato.
In ogni caso – osservando il contratto prodotto e pacificamente sottoscritto nel 2010 tra l'assicurazione e la società (cui pacificamente è subentrata la società attrice e Controparte_4
che altrettanto pacificamente è stato prorogato sino al giugno 2017) – non si rinviene alcuno squilibrio dell'assetto sinallagmatico delle prestazioni, essendo peraltro il premio di assicurazione parametrato all'ammontare degli introiti annui dell'assicurato ed al massimale di polizza. Inoltre, quanto all'informativa precontrattuale, l'assicurato: a) ha dichiarato di aver ricevuto la nota informativa al contraente prevista dalla legge al tempo vigente.; b) ha dichiarato di aver ricevuto la copia delle condizioni di assicurazione;
c) ha sottoscritto ai sensi dell'artt. 1341 c.c. alcune clausole, tra cui proprio quella di cui all'art. 6 delle condizioni di assicurazione. Non si rinviene dunque neppure l'inserimento di altre clausole abusive non espressamente approvate per iscritto che influiscano, unitamente alla clausola claims made, sul rapporto sinallagmatico.
pagina 5 di 6 Pertanto, le domande attoree non possono essere accolte, in assorbimento delle ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 2586/2022 R.G., così dispone:
RIGETTA le domande proposte da . Controparte_1
CONDANNA parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cremona, il 15 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2586/2022 promossa da:
(C.F. ), corrente in Cremona (CR), via Controparte_1 P.IVA_1
Ghisleri, 91, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ZONI
SIMONE (c.f. del Foro di Brescia, elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1
studio sito in Nave (BS), via Carbonini, 1/A;
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del procuratore alle liti pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA GENESI (c.f. ), presso il cui C.F._2
studio in Cremona alla Via Brescia n. 81 ha eletto domicilio;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/03/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio chiedendo Controparte_2 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta e/o disattesa: In via principale e nel merito: accertato e dichiarato che il sinistro di cui in narrativa rientra nel novero degli eventi oggetto di espressa copertura assicurativa da parte della polizza n. 718918254, condannare la società , in persona del legale rappresentante CP_2
pagina 1 di 6 pro-tempore, al risarcimento in favore della società di tutti i danni Controparte_1
diretti e indiretti derivanti dal sinistro per cui è causa, quantificabili in euro 38.291,42, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata. In ogni caso: condannare parte convenuta all'integrale rifusione delle spese, compensi del presente giudizio oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Si è costituita in giudizio la convenuta in persona del procuratore alle liti Controparte_2 pro tempore, chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata da ai sensi delle condizioni di polizza, per le ragioni esposte al CP_2 capitolo 1) della premessa del presente atto. Per l'effetto respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. IN VIA
SUBORDINATA, respingere comunque la domanda attorea così come introdotta nei confronti dalla
Compagnia perchè infondata in fatto ed in diritto per i motivi rappresentati ai punti 2) e 3) di narrativa. Spese e compensi di causa rifusi alla Convenuta. IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, nella remota e denegata ipotesi in cui l'eccezione formulata in via principale e le difese formulate in subordine non trovassero accoglimento e la garanzia venga ritenuta operante, dirsi tenuta CP_2
a garantire e/o manlevare l'attrice per i soli danni e per le sole perdite patrimoniali subite dai
[...] danneggiati che saranno provati nel corso del giudizio, secondo l'effettivo e l'esigibile, come specificamente previsto dal contratto (doc. n. 2) e dalle condizioni di polizza (doc. n. 3), nei limiti dei massimali e detratta la franchigia per ogni sinistro prevista dal contratto, pari al 10% del danno con il minimo di euro € 500,00 sempre a carico dell'Assicurata, respingendo ogni ulteriore domanda perchè infondata in fatto ed in diritto, per quanto dedotto al cap. n. 4) della premessa.Spese ed onorari di lite rifusi o comunque interamente compensati tra le parti, anche laddove le richieste di parte attrice risultino considerevolmente ridimensionate al termine del presente giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice ha poi fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 13/3/2025, fatte precisare le conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le domande proposte da non possono essere accolte, per le ragioni Controparte_1
che seguono.
pagina 2 di 6 quale società operante quale CAA (Centro Assistenza Agricola) per la Controparte_1
redazione di pratiche contributive Nazionali e Comunitarie inerenti il settore agricolo (doc. 1 parte attrice) ha convenuto – in virtù della polizza assicurativa n. 718918524 valida sino al CP_2
5/6/2017 (doc. 1-2-3 convenuta) – per richiedere alla stessa assicurazione di tenere indenne l'assicurata in relazione a quanto pagato alle terze danneggiate (
[...]
a seguito dell'errato inserimento dei dati che Controparte_3 ha comportato per queste ultime la perdita del contributo PAC per l'anno 2015.
L'assicurazione ha, tra le altre cose, eccepito l'inoperatività della garanzia in virtù della clausola di cui all'art 6, comma 1, delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione” (doc. n. 2 convenuta) secondo cui “L'assicurazione di cui alla sezione A, vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali Parte_1
richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell'assicurazione”: nel caso di specie infatti, la prima e unica richiesta di risarcimento proveniente dalle terze danneggiate e comunicate all'assicurazione risale al novembre 2020.
Parte attrice, per converso: a) ha dedotto che la denuncia del sinistro all'assicurazione sia intervenuta tempestivamente in data 5/6/2017 (doc. 6); b) ha eccepito la nullità della suddetta clausola “claims made”.
Le tesi di parte attrice non sono fondate.
Da un lato, infatti, parte attrice non ha dimostrato che la richiesta del terzo danneggiato sia pervenuta
(in applicazione della clausola n. 6 anzidetta) entro il termine di validità della polizza assicurativa (fatto certamente contestato dalla convenuta, che ha proprio basato su tale contestazione il primo capo della comparsa di risposta). Né può equipararsi alla denuncia del sinistro susseguente alla ricezione della richiesta risarcitoria la mera comunicazione del 5/6/2017 (doc. 6 parte attrice), all'epoca della quale altrettanto pacificamente non era ancora intervenuta alcuna richiesta di risarcimento da parte delle società danneggiate.
Invero, la semplice comunicazione all'assicurazione del suddetto errore professionale non può essere in alcun modo equiparata ad una comunicazione di intervenuta richiesta di risarcimento per i danni derivanti da tale condotta: la comunicazione ha infatti solo funzione cautelativa e viene effettuata in una fase ancora preliminare dello sviluppo dell'accertamento dell'accaduto, per cui essa non può dirsi già univocamente in grado di configurare il dispiegamento di una pretesa risarcitoria nei confronti dell'assicurato.
pagina 3 di 6 Peraltro, la comunicazione suddetta (evidentemente non preceduta o accompagnata da una effettiva richiesta di risarcimento del terzo) non è conforme a quanto statuito dalle parti all'art. 6 della polizza.
Infine, sul punto, è irrilevante la circostanza per cui la posizione delle società danneggiate avrebbe trovato definizione solamente nel febbraio 2020, in quanto – come si evince proprio dalla missiva del
5/6/2017 – nel 2017 le aziende erano ben consapevoli di non aver percepito la liquidazione totale del premio PAC, per cui erano perfettamente in grado già allora di intimare la richiesta di risarcimento dei danni (seppure con riserva di integrare eventuali pretese superiori).
Dall'altro lato, e per l'appunto, la giurisprudenza più recente ha a più riprese chiarito la validità e la conformità al tipo contrattuale di clausole claims made, ossia di clausole che, come nel caso di specie, subordinano il diritto dell'assicurato alla ricezione, nel periodo di validità della polizza, della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato.
In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte, alla luce degli arresti delle Sezioni Unite n.
22437 del 2018, è giunta alla conclusione per cui il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all'art. 1917, primo comma, cod. civ., consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, stesso codice, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (v. ex multis, Cass. 29437/2024 e Cass. 31811/2024).
In altre parole, l'autonomia negoziale delle parti, nel dare vita alla clausola “claims made”, può elevare al rango di sinistro, e dunque correlare l'insorgenza dell'indennizzo, e specularmente dell'obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante (la vicenda storica determinativa delle conseguenze patrimoniali di cui l'assicurato intende traslare il rischio: cioè, del danno) e della richiesta del danneggiato;
sicché, per l'appunto, è proprio in tali termini che clausole come quella in esame consentano ad una deroga convenzionale, abilitata dall'art. 1932 cod. civ., alla disciplina del modello di assicurazione della responsabilità civile (o sotto-tipo) di cui al primo comma dell'art. 1917 cod. civ., senza che ciò comporti una deviazione strutturale della fattispecie negoziale.
Si deve dunque escludere che in astratto la clausola claims made sia violativa degli artt. 1917, 2965 e
1341 c.c.: “non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 cod. civ, la clausola claims made “perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo”, giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale
pagina 4 di 6 evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito … è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato” (Cass. 22/04/2022, n.
12908: v. Cass. 29437/2024).
L'indagine, devoluta al giudice del merito, riguarda, dunque, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico (ad esempio la relazione tra premio pattuito e rischio, senza poter tuttavia sindacare l'equilibrio economico delle prestazioni, che è profilo rimesso esclusivamente all'autonomia contrattuale) rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; successivamente, in senso conforme, v. Cass.
26/04/2022, n. 12981; Cass. 12/03/2024, n. 6490; Cass. 08/05/2024, n. 12462; Cass. 30/05/2024, n.
15216; Cass.26/07/2024, n. 21036).
E' peraltro indubbio che tale controllo non possa prescindere dalle deduzioni e dalle allegazioni della parte che intenda attivare i rimedi suddetti.
Nel caso di specie, tuttavia, nulla sul concreto (e non meramente astratto) equilibrio contrattuale e sulla informazione precontrattuale è stato dedotto né dimostrato dall'assicurato.
In ogni caso – osservando il contratto prodotto e pacificamente sottoscritto nel 2010 tra l'assicurazione e la società (cui pacificamente è subentrata la società attrice e Controparte_4
che altrettanto pacificamente è stato prorogato sino al giugno 2017) – non si rinviene alcuno squilibrio dell'assetto sinallagmatico delle prestazioni, essendo peraltro il premio di assicurazione parametrato all'ammontare degli introiti annui dell'assicurato ed al massimale di polizza. Inoltre, quanto all'informativa precontrattuale, l'assicurato: a) ha dichiarato di aver ricevuto la nota informativa al contraente prevista dalla legge al tempo vigente.; b) ha dichiarato di aver ricevuto la copia delle condizioni di assicurazione;
c) ha sottoscritto ai sensi dell'artt. 1341 c.c. alcune clausole, tra cui proprio quella di cui all'art. 6 delle condizioni di assicurazione. Non si rinviene dunque neppure l'inserimento di altre clausole abusive non espressamente approvate per iscritto che influiscano, unitamente alla clausola claims made, sul rapporto sinallagmatico.
pagina 5 di 6 Pertanto, le domande attoree non possono essere accolte, in assorbimento delle ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 2586/2022 R.G., così dispone:
RIGETTA le domande proposte da . Controparte_1
CONDANNA parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cremona, il 15 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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