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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 7318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7318 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA - 1^ SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 23/6/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta sotto il numero 46027 R.G. dell'anno 2024, e vertente
Tra
Parte_1
(Avv.to S. Di Fonso ) ricorrente e
Controparte_1 resistente (Avv. C. Giordano)
CP_2 resistente
( Avv. M. Moretti ) nonchè
Controparte_3
resistente contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13/12/2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe premetteva : in data 03.12.2024 gli era stata notificata dall' Controparte_3
NOTIFICA RIMBORSO E PROPOSTA DI COMPENSAZIONE EX ART. 28
[...]
TER- DPR 602/73 N. 097 28 2024 00002529 000 che si allega in atti, in forza della quale è stato negato, al medesimo, il rimborso di Euro 334,63 e minacciata, allo scadere del termine di 60 gg, la ripresa dall'azione esecutiva ai suoi danni per il complessivo credito di Euro 1.880.100,63 ; esso ricorrente intendeva proporre formale opposizione e/o giudizio di accertamento negativo del credito (per un totale di Euro 344.901,47) avverso le cartelle di pagamento numero :
- cartella n. 097 2000 0360854008 000 presuntivamente notificata il 19.10.2001; CP_1
- cartella n. 097 2002 0029704422 000 presuntivamente notificata il 16.07.2004; CP_2
- cartella n. 097 2003 0070845375 000-limitatamente al credito presuntivamente CP_1 notificata il 15.01.2004;
- cartella n. 097 2003 0318013806 000 presuntivamente notificata, il 15.01.2004 . CP_2
Argomentava in ordine all'intervenuta prescrizione successiva alla notifica ( presunta) delle cartelle essendo stato notificato l'atto di rimborso e proposta compensazione il 13/12/2024 ; in ogni caso eccepiva “ la nullità degli atti in contestazione ” per difetto di indicazione di titolo esecutivo , data di esecutività del ruolo e difetto di motivazione . In subordine eccepiva la mancata rituale notifica delle cartelle sottese . Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse “ In via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento per cui si procede;
In via principale, nel merito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ex adverso azionato con conseguente estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme ingiunte. In via subordinata , solo qualora l'eccezione di prescrizione dovesse risultare infondata, si chiede nel merito dichiarare, altresì, per tutti i motivi di cui al presente atto, la nullità-inesistenza della notifica delle cartelle in contestazione e da qui, l'inesistenza del credito, per cui si vuole procedere.” – il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario . Si costituiva deducendo la tardività dell'opposizione , il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva per essere onerata l' della prova Controparte_3 della notifica delle cartelle e successivi atti interruttivi e richiamando la normativa di sospensione dei termini prescrizionali in periodo di emergenza OV . Rilevava, infine, la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente sostenendo che la stessa aveva impugnato le cartelle solo a seguito di atto amministrativo non avente natura esecutiva ma meramente ricognitiva e dovendosi , pertanto , l'impugnazione equipararsi ad impugnazione di estratto di ruolo . Si opponeva alla sospensiva e chiedeva in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione , in subordine il difetto di legittimazione passiva dell' ; nel merito rigettarsi il ricorso e in subordine “dichiarare la legittimità dell'atto CP_1 opposto e dell'attività dell' in relazione alla minor somma Controparte_3 accertata come dovuta dal ricorrente in corso di causa, oltre oneri accessori per legge sino al saldo “ , il tutto con vittoria di spese di lite . Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva , essendo l'attività CP_2 di riscossione demandata al Concessionario , l'inammissibilità dell'opposizione per tardività . Evidenziava che parte ricorrente non aveva formulato contestazioni nel merito delle pretese e concludeva chiedendo in via preliminare, dichiararsi il difetto di CP_2 legittimazione passiva dell sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D. L.vo n. 46/99; nel merito, respingere ogni domanda avversaria, relativamente al credito di cui alle 2 cartelle CP_2 esattoriali sottese;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, tenere indenne l' dalle spese di lite. CP_2
Autorizzato il deposito di note disposta la trattazione scritta ,la causa viene decisa . L'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dall' è infondata : l' CP_1 [...]
nell'atto de quo è espressamente prevista in caso di mancata risposta Controparte_3 entro 60 giorni alla proposta compensazione l'immediata ripresa dell'azione di recupero ( cfr pag 2 dell'atto) e pertanto , a differenza che nella impugnativa ad estratto di ruolo , non può disconoscersi la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente . Deve poi rilevarsi che l'opponente ha dedotto in via principale l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito opposti .Tale censura è pienamente ammissibile integrando un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., la quale non soggiace al rispetto di un termine perentorio . In subordine poi parte ricorrente ha contestato la rituale notifica delle cartelle sottese . Come noto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato il principio che: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1 crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_1 modif., dalla l n. 122 del 2010)” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397 del 17/11/2016). Nella fattispecie l' rimasta contumace Controparte_3 non ha documentato, come era suo onere , né la rituale notifica della cartelle sottese , né la sussistenza di atti interruttivi .
Pertanto non resta che accogliere il ricorso accertando che nulla è dovuto dal ricorrente in forza delle cartelle cartella n. 097 2000 0360854008 000 ; cartella n. 097 2002 CP_1 CP_2
0029704422 000; cartella n. 097 2003 0070845375 000 limitatamente al credito;
CP_1 cartella n. 097 2003 0318013806 000.L' deve CP_2 Controparte_3 essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario della ricorrente;
sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di litre tra parte ricorrente e , . CP_2 CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede:
- accerta e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in forza delle cartelle cartella INPS n. 097 2000 0360854008 000 ; cartella n. 097 2002 0029704422 000; CP_2 cartella n. 097 2003 0070845375 000 limitatamente al credito;
cartella CP_1 CP_2
n. 097 2003 0318013806 000 ;
- condanna l' al pagamento in favore del Controparte_4 procuratore antistatario del ricorrente di € 8794,00 oltre accessori di legge;
- compensa le spese tra ricorrente ed . CP_1 CP_2
Roma 23/6/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli
Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 23/6/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta sotto il numero 46027 R.G. dell'anno 2024, e vertente
Tra
Parte_1
(Avv.to S. Di Fonso ) ricorrente e
Controparte_1 resistente (Avv. C. Giordano)
CP_2 resistente
( Avv. M. Moretti ) nonchè
Controparte_3
resistente contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13/12/2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe premetteva : in data 03.12.2024 gli era stata notificata dall' Controparte_3
NOTIFICA RIMBORSO E PROPOSTA DI COMPENSAZIONE EX ART. 28
[...]
TER- DPR 602/73 N. 097 28 2024 00002529 000 che si allega in atti, in forza della quale è stato negato, al medesimo, il rimborso di Euro 334,63 e minacciata, allo scadere del termine di 60 gg, la ripresa dall'azione esecutiva ai suoi danni per il complessivo credito di Euro 1.880.100,63 ; esso ricorrente intendeva proporre formale opposizione e/o giudizio di accertamento negativo del credito (per un totale di Euro 344.901,47) avverso le cartelle di pagamento numero :
- cartella n. 097 2000 0360854008 000 presuntivamente notificata il 19.10.2001; CP_1
- cartella n. 097 2002 0029704422 000 presuntivamente notificata il 16.07.2004; CP_2
- cartella n. 097 2003 0070845375 000-limitatamente al credito presuntivamente CP_1 notificata il 15.01.2004;
- cartella n. 097 2003 0318013806 000 presuntivamente notificata, il 15.01.2004 . CP_2
Argomentava in ordine all'intervenuta prescrizione successiva alla notifica ( presunta) delle cartelle essendo stato notificato l'atto di rimborso e proposta compensazione il 13/12/2024 ; in ogni caso eccepiva “ la nullità degli atti in contestazione ” per difetto di indicazione di titolo esecutivo , data di esecutività del ruolo e difetto di motivazione . In subordine eccepiva la mancata rituale notifica delle cartelle sottese . Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse “ In via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento per cui si procede;
In via principale, nel merito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ex adverso azionato con conseguente estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme ingiunte. In via subordinata , solo qualora l'eccezione di prescrizione dovesse risultare infondata, si chiede nel merito dichiarare, altresì, per tutti i motivi di cui al presente atto, la nullità-inesistenza della notifica delle cartelle in contestazione e da qui, l'inesistenza del credito, per cui si vuole procedere.” – il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario . Si costituiva deducendo la tardività dell'opposizione , il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva per essere onerata l' della prova Controparte_3 della notifica delle cartelle e successivi atti interruttivi e richiamando la normativa di sospensione dei termini prescrizionali in periodo di emergenza OV . Rilevava, infine, la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente sostenendo che la stessa aveva impugnato le cartelle solo a seguito di atto amministrativo non avente natura esecutiva ma meramente ricognitiva e dovendosi , pertanto , l'impugnazione equipararsi ad impugnazione di estratto di ruolo . Si opponeva alla sospensiva e chiedeva in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione , in subordine il difetto di legittimazione passiva dell' ; nel merito rigettarsi il ricorso e in subordine “dichiarare la legittimità dell'atto CP_1 opposto e dell'attività dell' in relazione alla minor somma Controparte_3 accertata come dovuta dal ricorrente in corso di causa, oltre oneri accessori per legge sino al saldo “ , il tutto con vittoria di spese di lite . Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva , essendo l'attività CP_2 di riscossione demandata al Concessionario , l'inammissibilità dell'opposizione per tardività . Evidenziava che parte ricorrente non aveva formulato contestazioni nel merito delle pretese e concludeva chiedendo in via preliminare, dichiararsi il difetto di CP_2 legittimazione passiva dell sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D. L.vo n. 46/99; nel merito, respingere ogni domanda avversaria, relativamente al credito di cui alle 2 cartelle CP_2 esattoriali sottese;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, tenere indenne l' dalle spese di lite. CP_2
Autorizzato il deposito di note disposta la trattazione scritta ,la causa viene decisa . L'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dall' è infondata : l' CP_1 [...]
nell'atto de quo è espressamente prevista in caso di mancata risposta Controparte_3 entro 60 giorni alla proposta compensazione l'immediata ripresa dell'azione di recupero ( cfr pag 2 dell'atto) e pertanto , a differenza che nella impugnativa ad estratto di ruolo , non può disconoscersi la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente . Deve poi rilevarsi che l'opponente ha dedotto in via principale l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito opposti .Tale censura è pienamente ammissibile integrando un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., la quale non soggiace al rispetto di un termine perentorio . In subordine poi parte ricorrente ha contestato la rituale notifica delle cartelle sottese . Come noto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato il principio che: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1 crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_1 modif., dalla l n. 122 del 2010)” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397 del 17/11/2016). Nella fattispecie l' rimasta contumace Controparte_3 non ha documentato, come era suo onere , né la rituale notifica della cartelle sottese , né la sussistenza di atti interruttivi .
Pertanto non resta che accogliere il ricorso accertando che nulla è dovuto dal ricorrente in forza delle cartelle cartella n. 097 2000 0360854008 000 ; cartella n. 097 2002 CP_1 CP_2
0029704422 000; cartella n. 097 2003 0070845375 000 limitatamente al credito;
CP_1 cartella n. 097 2003 0318013806 000.L' deve CP_2 Controparte_3 essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario della ricorrente;
sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di litre tra parte ricorrente e , . CP_2 CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede:
- accerta e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in forza delle cartelle cartella INPS n. 097 2000 0360854008 000 ; cartella n. 097 2002 0029704422 000; CP_2 cartella n. 097 2003 0070845375 000 limitatamente al credito;
cartella CP_1 CP_2
n. 097 2003 0318013806 000 ;
- condanna l' al pagamento in favore del Controparte_4 procuratore antistatario del ricorrente di € 8794,00 oltre accessori di legge;
- compensa le spese tra ricorrente ed . CP_1 CP_2
Roma 23/6/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli