CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 633/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
NO AP presidente
ED DE componente
IL SS relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 633 del Reg. Gen. dell'anno 2021,
vertente tra e (rispettivi CC. FF: Parte_1 Pt_1 Parte_2 [...]
– , entrambi rappresentati e difesi – anche C.F._1 CodiceFiscale_2 disgiuntamente – dagli avvocati Domenico Maria Lupis e ZO Romeo, del Foro di Locri),
in persona del rappresentante legale pro tempore (P. IVA.: – CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria), nonché
in persona del rappresentante legale pro tempore, e in Controparte_2 CP_3 persona del rappresentante legale pro tempore (rispettive PP. IVA.: – P.IVA_2
, entrambe rappresentate e difese – anche disgiuntamente – dagli avvocati P.IVA_1
ES e ZO SO, del Foro di Locri);
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
1 a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 365/2021 del 10 maggio 2021, Il Tribunale di Locri ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
e nei confronti di e in Parte_3 CP_1 CP_4 CP_3
relazione ai danni lamentati dai primi a seguito della realizzazione della variante alla Strada
Statale n. 106, su un fondo agricolo espropriato agli appellanti.
2.1. Dopo aver escluso la legittimazione passiva di il Tribunale ha riconosciuto CP_3
la responsabilità di e per la realizzazione non conforme delle opere di CP_1 CP_4
canalizzazione delle acque, e per la mancata rimozione della recinzione di cantiere, condannando le società al risarcimento dei relativi danni.
2.2. Il Tribunale ha – tuttavia – rigettato le pretese ulteriori (patrimoniali e non) per difetto d'allegazione e prova, e in quanto ritenute già rifuse in sede d'indennizzo espropriativo.
2.3. e impugnano la sentenza, e in Parte_1 Parte_2 particolare: I) contestano l'estromissione dalla causa di sostenendone la CP_3 responsabilità solidale, II) rilevano come – contrariamente a quanto ritenuto in sentenza – il giudizio non fosse limitato ai profili risarcitori, investendo anche l'esecuzione delle opere – indicate dal consulente tecnico d'ufficio, in sede d'accertamento tecnico preventivo e nel procedimento per danno temuto – ritenute necessarie per la messa in sicurezza del fondo,
III) censurano il rigetto della domanda risarcitoria relativa alla mancata redditività del terreno dalla data di restituzione, sostenendo come tale voce sia distinta dall'indennizzo espropriativo, e documentata da perizia giurata, IV) chiedono il riconoscimento delle spese sostenute per la progettazione e l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, funzionali alla realizzazione degli interventi richiesti, e V) Insistono per il risarcimento del danno non patrimoniale (derivante dalla frustrazione del godimento del fondo e dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, non riconducibile alla procedura espropriativa).
3. resiste all'iniziativa avversaria, rilevando preliminarmente l'inammissibilità del CP_1 primo motivo d'appello (per difetto d'interesse), e concludendo per il rigetto del gravame.
2 3.1. Nel merito – in particolare – la società appellata sostiene la correttezza della decisione impugnata, evidenziando come a) l'affermazione oggetto di censura sia meramente ricognitiva, e non incida sull'effettivo contenuto decisorio della sentenza, desumibile chiaramente dalla motivazione e dal dispositivo, b) il gravame sia infondato anche sotto il profilo sostanziale, non sussistendo identità tra il petitum cautelare e quello di merito, e c) la sentenza di primo grado abbia dato atto dell'attivazione dei convenuti per l'esecuzione dei provvedimenti cautelari, risultata – però – ostacolata da fattori esterni (quali il mancato consenso altrui e la proprietà di terzi).
3.2. La società – ancora – sottolinea come i motivi d'appello relativi al mancato riconoscimento del risarcimento per la ridotta redditività del terreno (e per le spese di progettazione e d'autorizzazione amministrativa) siano da ritenersi infondati, la presunzione derivante dalla liquidazione dei danni (come già effettuata in sede di stima del 2009) non essendo stata superata da alcuna prova rigorosa.
3.3. La stessa compagine assume – inoltre – come sia parimenti infondato l'ulteriore motivo sul danno non patrimoniale, non risultando lesioni a diritti fondamentali della persona, né danni alla salute o alla personalità, con correlata pretestuosità dei richiami a interessi costituzionali e alla personalità relazionale.
3.4. La società rileva – infine – l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta di riapertura dell'istruttoria, atteso come l'appello non possa sanare carenze probatorie del primo grado, e non vi sono censure realisticamente articolabili in ordine alle scelte istruttorie del Tribunale.
3.5. Anche ritiene valide le argomentazioni del primo giudice, Controparte_5 svolge difese in linea con quelle appena esaminate, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, e – nel merito – ribadisce l'infondatezza delle doglianze avversarie, sia in relazione ai profili risarcitori, sia con riferimento alla richiesta di riapertura dell'istruttoria, ritenuta inammissibile.
3.6. resiste all'appello avversario, insistendo per il rigetto del motivo Controparte_6
relativo alla propria legittimazione passiva.
3.6.1. Nel merito, quest'ultima società evidenzia – in conformità a quanto già chiarito in sentenza – d'aver rivestito il ruolo di impresa capogruppo dell' aggiudicataria CP_7 dell'appalto senza aver svolto attività esecutiva: donde la propria estraneità a ogni CP_1 responsabilità, essendo titolare esclusivamente di rapporti con l'amministrazione pubblica.
4. All'esito della camera di consiglio del 7 ottobre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
3 6. Agendo nei confronti da proprietaria dell'opera pubblica, della contraente CP_1
generale e di capofila del consorzio di imprese, gli appellanti Controparte_2 CP_3
(attori in primo grado) hanno invocato la rifusione del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente provocato dalle convenute, nelle attività di realizzazione della variante alla
Strada statale 106 ionica, e precisamente consistiti a) nell'interramento indebito d'utenze idriche ed elettriche (poste a servizio del fondo di proprietà degli attori, parzialmente espropriato per le anzidette ragioni di pubblica utilità), b) nella mancata rimozione (a lavori ultimati) di recinzioni interne, e nel mancato ripristino d'una altra recinzione (esterna all'agro interessato dall'esproprio), e c) nella realizzazione difettosa di opere di canalizzazione d'acque reflue (tradottasi in continui e copiosi sversamenti idrici a carico delle porzioni di fondo attoree non espropriate: quanto sopra, con correlata impossibilità – per gli istanti – di prosecuzione nell'attività di coltivazione del fondo, storicamente condotto a oliveto).
7. Gli esponenti – più partitamente – precisano d'aver esercitato l'attività di olivicoltori sui fondi controversi, fino all'intervento dell'esproprio.
8. Quest'ultimo veniva deliberato al fine di consentire la realizzazione della sopraddetta arteria stradale.
9. La realizzazione della variante si risolveva (per quanto di interesse) nella separazione del terreno – storicamente unitario – in due porzioni (quella lato mare e quella lato monte), inframmezzate dal sedime della nuova Strada 106 jonica, realizzato in rilievo rispetto all'andamento altimetrico del fondo disputato (e dunque non complanare al fondo medesimo), attraverso opere di sbancamento e realizzazione di terrapieni.
10. Le opere succitate – quindi – precludevano il passaggio da un settore all'altro della proprietà degli appellanti, se non mediante l'utilizzo d'una strada interpoderale accessoria, parimenti realizzata dall'impresa appaltatrice (a margine del fondo), ma priva – ad avviso degli attori – d'una sezione sufficiente al transito contestuale di più veicoli.
11. Lamentando un pregiudizio per la residua redditività e utilizzabilità del fondo, gli attori avrebbero – dunque – dapprima intrapreso un procedimento per accertamento tecnico preventivo e poi esercitato un'azione di danno temuto, infine domandando il risarcimento
(accordato parzialmente dalla sentenza qui gravata).
12. Così ricostruita la vicenda, va – innanzitutto – respinta la censura relativa al capo della sentenza dichiarativo del difetto di legittimazione passiva della capofila del raggruppamento d'imprese.
13. Come correttamente rilevato dal primo giudice – infatti – la capofila riveste la qualità di mandataria a titolo gratuito, ma solo nei rapporti con la pubblica amministrazione
4 committente, giacché – nel resto – le singole partecipanti (al raggruppamento) mantengono la propria autonomia (giuridica e organizzativa), rispondendo delle specifiche inadempienze o condotte cagionate direttamente (senza estensione – pertanto – della relativa responsabilità alla compagine mandataria).
14. Come – al riguardo – chiarito da Cass., Sez. II Civ., sent. n. 8407/2016, «Il quarto comma dell'articolo 11 D. Lgs. 157/95 così recita: "Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura
è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. La semplice lettura del testo in esame consente di rilevare che la legge, nell'evidente intento di semplificare la gestione dei rapporti tra l'amministrazione committente e le imprese raggruppate, prescrive che tutti tali rapporti vengano concentrati in capo a quella che le stesse imprese raggruppate designino come capogruppo: a tal fine si prevede il conferimento di un mandato speciale con rappresentanza (rapporto gestorio) ed il conferimento di una procura attributiva di poteri rappresentativi;
per quanto riguarda il rapporto gestorio, la legge prevede che il mandato venga conferito all'impresa capogruppo (sia essa una impresa individuale o una società, dotata o meno di personalità giuridica)».
15. La sentenza è esplicita nel rinvenire il fondamento del mandato nella semplificazione dei rapporti tra stazione appaltante e raggruppamento, con il precipitato della perimetrazione dell'efficacia del mandato stesso alla sola gestione dei rapporti fra il raggruppamento e l'amministrazione: l'avvenuta declaratoria di difetto di legittimazione passiva della capofila
è – perciò – corretta, mentre è infondato l'apposito motivo di gravame. CP_3
16. Con un secondo motivo d'appello – poi – i deducenti contestano il mancato ottenimento
– a titolo d'asserito risarcimento – di una voce economica corrispondente all'importo sostenuto per lo svolgimento (da parte loro) del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
17. Orbene, questo esborso è pacificamente correlato a un procedimento giudiziario, e risente dell'epilogo della relativa lite, alla quale – per espressa precisazione degli appellanti – è seguita esattamente la proposizione delle domande (ordinarie), qui delibata in appello.
18. L'impegno economico affrontato (nel procedimento di istruzione sommaria) dagli appellanti – tuttavia – si è tradotto in una causa da cui – e sulla base delle motivazioni illustrate
5 in questa sentenza – gli appellanti non hanno potuto ritrarre alcuna utilità, dato il rigetto integrale delle rispettive pretese.
19. La sentenza di primo grado è – perciò – condivisibile, nella parte in cui ha negato la risarcibilità delle competenze processuali versate dagli appellanti per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo.
20. Con altro motivo di doglianza, gli appellanti affermano la doverosità del risarcimento del danno (non ristorato – a loro avviso – dall'avvenuta corresponsione dell'indennità d'esproprio) patito dal fondo a loro restituito (dopo l'occupazione funzionale all'espletamento dei lavori), per effetto degli sversamenti d'acqua provocati dalla (denunciata) esecuzione maldestra – da parte dell'impresa appaltatrice – della regimentazione delle acque pluviali, e in forza dei quali sversamenti il fondo (come restituito) non sarebbe comunque stato in grado d'ospitare degli ulivi: donde il detrimento economico lamentato dagli attori (e appellanti).
21. A siffatto titolo, nulla può ascriversi ai deducenti (come – ancora – correttamente statuito dal Tribunale).
22. I fratelli – sul punto – hanno avanzato (anche in prima cura) contestazioni generiche, Pt_1
indistinte ed esplorative, senza dettagliare la consistenza e frequenza degli allagamenti,
l'ampiezza del terreno interessato dal fenomeno, i fattori assolutamente preclusivi dell'impianto degli olivi medesimi: ancora, essi hanno solo ventilato (senza puntualizzarlo) il danno economico sofferto, ma non lo hanno quantificato nemmeno approssimativamente.
23. Anche a voler colmare il difetto d'allegazione e prova appena rilevato, attingendo direttamente al contenuto della relazione di parte (comunque insuscettibile di costituire autosufficiente supporto probatorio della specifica rivendicazione qui scrutinata), la perizia giurata del 9 maggio 2018 (versata al fascicolo degli attori) è silente, circa il danno da mancato impianto d'olivi.
24. Essa – infatti – si occupa espressamente dei danni a) da improduttività del fondo, compreso fra la restituzione di esso agli aventi causa (occorsa il 7 ottobre 2015) e l'installazione dei nuovi alberi d'olivo, e b) da mancata redditività delle piante messe a dimora, per tutto il tempo racchiuso fra il loro impianto e il raggiungimento dello standard produttivo corrispondente al loro quindicesimo anno di vita.
25. Nulla è detto – in perizia di parte – circa il lamentato danno da mancato, radicale, definitivo impianto d'olivi, a cagione delle denunziate tracimazioni del canale artificiale di scolo delle acque pluvie.
26. Questa Corte non dispone – pertanto – d'apporti probatori idonei a corroborare la domanda di risarcimento in disamina: né il (pure reiteratamente invocato) espletamento d'una
6 consulenza officiosa potrebbe rimediare alla carenza dimostrativa, giacché imputabile – sul punto – ai richiedenti.
27. A sorte analoga si espone – infine – il terzo e ultimo motivo d'appello, concernente la negazione – in primo grado – del risarcimento del danno non patrimoniale da frustrazione del godimento del terreno in proprietà degli esponenti.
28. Il danno non patrimoniale da violazione del diritto di proprietà non è in re ipsa, di talché esso va provato (quantomeno presuntivamente) attraverso l'esposizione e la dimostrazione dei pregiudizi (seri e intollerabili) concretamente sperimentati dal danneggiato, poiché la mera lesione del diritto dominicale non integra gli estremi del danno-conseguenza.
28.1. Tale prova non è intervenuta nella causa, dimodoché l'intero gravame si avvia a reiezione.
29. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono solidalmente poste a carico di
[...]
e , vengono attribuite – da un lato – ad Parte_1 Parte_3
e – dall'altro – ad e (per queste ultime con CP_1 CP_4 CP_3 attribuzione d'un unico importo, in ragione dell'identità della loro posizione processuale e dell'affidamento della rispettiva difesa a un identico procuratore), sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti (contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di complessità bassa), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
30. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre – da ultimo – dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e nei confronti di in Parte_1 Parte_3 CP_1
persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del Controparte_2
7 rappresentante legale pro tempore, e in persona del rappresentante legale pro CP_3
tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna solidalmente e alla Parte_1 Parte_3 rifusione delle spese processuali sostenute rispettivamente – da un lato – da e CP_1
– dall'altro – da e e liquidate in 7.160,00 euro, a titolo di Controparte_2 CP_3
compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il relatore
IL SS
Il presidente
NO AP
8
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
NO AP presidente
ED DE componente
IL SS relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 633 del Reg. Gen. dell'anno 2021,
vertente tra e (rispettivi CC. FF: Parte_1 Pt_1 Parte_2 [...]
– , entrambi rappresentati e difesi – anche C.F._1 CodiceFiscale_2 disgiuntamente – dagli avvocati Domenico Maria Lupis e ZO Romeo, del Foro di Locri),
in persona del rappresentante legale pro tempore (P. IVA.: – CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria), nonché
in persona del rappresentante legale pro tempore, e in Controparte_2 CP_3 persona del rappresentante legale pro tempore (rispettive PP. IVA.: – P.IVA_2
, entrambe rappresentate e difese – anche disgiuntamente – dagli avvocati P.IVA_1
ES e ZO SO, del Foro di Locri);
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
1 a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 365/2021 del 10 maggio 2021, Il Tribunale di Locri ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
e nei confronti di e in Parte_3 CP_1 CP_4 CP_3
relazione ai danni lamentati dai primi a seguito della realizzazione della variante alla Strada
Statale n. 106, su un fondo agricolo espropriato agli appellanti.
2.1. Dopo aver escluso la legittimazione passiva di il Tribunale ha riconosciuto CP_3
la responsabilità di e per la realizzazione non conforme delle opere di CP_1 CP_4
canalizzazione delle acque, e per la mancata rimozione della recinzione di cantiere, condannando le società al risarcimento dei relativi danni.
2.2. Il Tribunale ha – tuttavia – rigettato le pretese ulteriori (patrimoniali e non) per difetto d'allegazione e prova, e in quanto ritenute già rifuse in sede d'indennizzo espropriativo.
2.3. e impugnano la sentenza, e in Parte_1 Parte_2 particolare: I) contestano l'estromissione dalla causa di sostenendone la CP_3 responsabilità solidale, II) rilevano come – contrariamente a quanto ritenuto in sentenza – il giudizio non fosse limitato ai profili risarcitori, investendo anche l'esecuzione delle opere – indicate dal consulente tecnico d'ufficio, in sede d'accertamento tecnico preventivo e nel procedimento per danno temuto – ritenute necessarie per la messa in sicurezza del fondo,
III) censurano il rigetto della domanda risarcitoria relativa alla mancata redditività del terreno dalla data di restituzione, sostenendo come tale voce sia distinta dall'indennizzo espropriativo, e documentata da perizia giurata, IV) chiedono il riconoscimento delle spese sostenute per la progettazione e l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, funzionali alla realizzazione degli interventi richiesti, e V) Insistono per il risarcimento del danno non patrimoniale (derivante dalla frustrazione del godimento del fondo e dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, non riconducibile alla procedura espropriativa).
3. resiste all'iniziativa avversaria, rilevando preliminarmente l'inammissibilità del CP_1 primo motivo d'appello (per difetto d'interesse), e concludendo per il rigetto del gravame.
2 3.1. Nel merito – in particolare – la società appellata sostiene la correttezza della decisione impugnata, evidenziando come a) l'affermazione oggetto di censura sia meramente ricognitiva, e non incida sull'effettivo contenuto decisorio della sentenza, desumibile chiaramente dalla motivazione e dal dispositivo, b) il gravame sia infondato anche sotto il profilo sostanziale, non sussistendo identità tra il petitum cautelare e quello di merito, e c) la sentenza di primo grado abbia dato atto dell'attivazione dei convenuti per l'esecuzione dei provvedimenti cautelari, risultata – però – ostacolata da fattori esterni (quali il mancato consenso altrui e la proprietà di terzi).
3.2. La società – ancora – sottolinea come i motivi d'appello relativi al mancato riconoscimento del risarcimento per la ridotta redditività del terreno (e per le spese di progettazione e d'autorizzazione amministrativa) siano da ritenersi infondati, la presunzione derivante dalla liquidazione dei danni (come già effettuata in sede di stima del 2009) non essendo stata superata da alcuna prova rigorosa.
3.3. La stessa compagine assume – inoltre – come sia parimenti infondato l'ulteriore motivo sul danno non patrimoniale, non risultando lesioni a diritti fondamentali della persona, né danni alla salute o alla personalità, con correlata pretestuosità dei richiami a interessi costituzionali e alla personalità relazionale.
3.4. La società rileva – infine – l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta di riapertura dell'istruttoria, atteso come l'appello non possa sanare carenze probatorie del primo grado, e non vi sono censure realisticamente articolabili in ordine alle scelte istruttorie del Tribunale.
3.5. Anche ritiene valide le argomentazioni del primo giudice, Controparte_5 svolge difese in linea con quelle appena esaminate, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, e – nel merito – ribadisce l'infondatezza delle doglianze avversarie, sia in relazione ai profili risarcitori, sia con riferimento alla richiesta di riapertura dell'istruttoria, ritenuta inammissibile.
3.6. resiste all'appello avversario, insistendo per il rigetto del motivo Controparte_6
relativo alla propria legittimazione passiva.
3.6.1. Nel merito, quest'ultima società evidenzia – in conformità a quanto già chiarito in sentenza – d'aver rivestito il ruolo di impresa capogruppo dell' aggiudicataria CP_7 dell'appalto senza aver svolto attività esecutiva: donde la propria estraneità a ogni CP_1 responsabilità, essendo titolare esclusivamente di rapporti con l'amministrazione pubblica.
4. All'esito della camera di consiglio del 7 ottobre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
3 6. Agendo nei confronti da proprietaria dell'opera pubblica, della contraente CP_1
generale e di capofila del consorzio di imprese, gli appellanti Controparte_2 CP_3
(attori in primo grado) hanno invocato la rifusione del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente provocato dalle convenute, nelle attività di realizzazione della variante alla
Strada statale 106 ionica, e precisamente consistiti a) nell'interramento indebito d'utenze idriche ed elettriche (poste a servizio del fondo di proprietà degli attori, parzialmente espropriato per le anzidette ragioni di pubblica utilità), b) nella mancata rimozione (a lavori ultimati) di recinzioni interne, e nel mancato ripristino d'una altra recinzione (esterna all'agro interessato dall'esproprio), e c) nella realizzazione difettosa di opere di canalizzazione d'acque reflue (tradottasi in continui e copiosi sversamenti idrici a carico delle porzioni di fondo attoree non espropriate: quanto sopra, con correlata impossibilità – per gli istanti – di prosecuzione nell'attività di coltivazione del fondo, storicamente condotto a oliveto).
7. Gli esponenti – più partitamente – precisano d'aver esercitato l'attività di olivicoltori sui fondi controversi, fino all'intervento dell'esproprio.
8. Quest'ultimo veniva deliberato al fine di consentire la realizzazione della sopraddetta arteria stradale.
9. La realizzazione della variante si risolveva (per quanto di interesse) nella separazione del terreno – storicamente unitario – in due porzioni (quella lato mare e quella lato monte), inframmezzate dal sedime della nuova Strada 106 jonica, realizzato in rilievo rispetto all'andamento altimetrico del fondo disputato (e dunque non complanare al fondo medesimo), attraverso opere di sbancamento e realizzazione di terrapieni.
10. Le opere succitate – quindi – precludevano il passaggio da un settore all'altro della proprietà degli appellanti, se non mediante l'utilizzo d'una strada interpoderale accessoria, parimenti realizzata dall'impresa appaltatrice (a margine del fondo), ma priva – ad avviso degli attori – d'una sezione sufficiente al transito contestuale di più veicoli.
11. Lamentando un pregiudizio per la residua redditività e utilizzabilità del fondo, gli attori avrebbero – dunque – dapprima intrapreso un procedimento per accertamento tecnico preventivo e poi esercitato un'azione di danno temuto, infine domandando il risarcimento
(accordato parzialmente dalla sentenza qui gravata).
12. Così ricostruita la vicenda, va – innanzitutto – respinta la censura relativa al capo della sentenza dichiarativo del difetto di legittimazione passiva della capofila del raggruppamento d'imprese.
13. Come correttamente rilevato dal primo giudice – infatti – la capofila riveste la qualità di mandataria a titolo gratuito, ma solo nei rapporti con la pubblica amministrazione
4 committente, giacché – nel resto – le singole partecipanti (al raggruppamento) mantengono la propria autonomia (giuridica e organizzativa), rispondendo delle specifiche inadempienze o condotte cagionate direttamente (senza estensione – pertanto – della relativa responsabilità alla compagine mandataria).
14. Come – al riguardo – chiarito da Cass., Sez. II Civ., sent. n. 8407/2016, «Il quarto comma dell'articolo 11 D. Lgs. 157/95 così recita: "Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura
è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. La semplice lettura del testo in esame consente di rilevare che la legge, nell'evidente intento di semplificare la gestione dei rapporti tra l'amministrazione committente e le imprese raggruppate, prescrive che tutti tali rapporti vengano concentrati in capo a quella che le stesse imprese raggruppate designino come capogruppo: a tal fine si prevede il conferimento di un mandato speciale con rappresentanza (rapporto gestorio) ed il conferimento di una procura attributiva di poteri rappresentativi;
per quanto riguarda il rapporto gestorio, la legge prevede che il mandato venga conferito all'impresa capogruppo (sia essa una impresa individuale o una società, dotata o meno di personalità giuridica)».
15. La sentenza è esplicita nel rinvenire il fondamento del mandato nella semplificazione dei rapporti tra stazione appaltante e raggruppamento, con il precipitato della perimetrazione dell'efficacia del mandato stesso alla sola gestione dei rapporti fra il raggruppamento e l'amministrazione: l'avvenuta declaratoria di difetto di legittimazione passiva della capofila
è – perciò – corretta, mentre è infondato l'apposito motivo di gravame. CP_3
16. Con un secondo motivo d'appello – poi – i deducenti contestano il mancato ottenimento
– a titolo d'asserito risarcimento – di una voce economica corrispondente all'importo sostenuto per lo svolgimento (da parte loro) del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
17. Orbene, questo esborso è pacificamente correlato a un procedimento giudiziario, e risente dell'epilogo della relativa lite, alla quale – per espressa precisazione degli appellanti – è seguita esattamente la proposizione delle domande (ordinarie), qui delibata in appello.
18. L'impegno economico affrontato (nel procedimento di istruzione sommaria) dagli appellanti – tuttavia – si è tradotto in una causa da cui – e sulla base delle motivazioni illustrate
5 in questa sentenza – gli appellanti non hanno potuto ritrarre alcuna utilità, dato il rigetto integrale delle rispettive pretese.
19. La sentenza di primo grado è – perciò – condivisibile, nella parte in cui ha negato la risarcibilità delle competenze processuali versate dagli appellanti per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo.
20. Con altro motivo di doglianza, gli appellanti affermano la doverosità del risarcimento del danno (non ristorato – a loro avviso – dall'avvenuta corresponsione dell'indennità d'esproprio) patito dal fondo a loro restituito (dopo l'occupazione funzionale all'espletamento dei lavori), per effetto degli sversamenti d'acqua provocati dalla (denunciata) esecuzione maldestra – da parte dell'impresa appaltatrice – della regimentazione delle acque pluviali, e in forza dei quali sversamenti il fondo (come restituito) non sarebbe comunque stato in grado d'ospitare degli ulivi: donde il detrimento economico lamentato dagli attori (e appellanti).
21. A siffatto titolo, nulla può ascriversi ai deducenti (come – ancora – correttamente statuito dal Tribunale).
22. I fratelli – sul punto – hanno avanzato (anche in prima cura) contestazioni generiche, Pt_1
indistinte ed esplorative, senza dettagliare la consistenza e frequenza degli allagamenti,
l'ampiezza del terreno interessato dal fenomeno, i fattori assolutamente preclusivi dell'impianto degli olivi medesimi: ancora, essi hanno solo ventilato (senza puntualizzarlo) il danno economico sofferto, ma non lo hanno quantificato nemmeno approssimativamente.
23. Anche a voler colmare il difetto d'allegazione e prova appena rilevato, attingendo direttamente al contenuto della relazione di parte (comunque insuscettibile di costituire autosufficiente supporto probatorio della specifica rivendicazione qui scrutinata), la perizia giurata del 9 maggio 2018 (versata al fascicolo degli attori) è silente, circa il danno da mancato impianto d'olivi.
24. Essa – infatti – si occupa espressamente dei danni a) da improduttività del fondo, compreso fra la restituzione di esso agli aventi causa (occorsa il 7 ottobre 2015) e l'installazione dei nuovi alberi d'olivo, e b) da mancata redditività delle piante messe a dimora, per tutto il tempo racchiuso fra il loro impianto e il raggiungimento dello standard produttivo corrispondente al loro quindicesimo anno di vita.
25. Nulla è detto – in perizia di parte – circa il lamentato danno da mancato, radicale, definitivo impianto d'olivi, a cagione delle denunziate tracimazioni del canale artificiale di scolo delle acque pluvie.
26. Questa Corte non dispone – pertanto – d'apporti probatori idonei a corroborare la domanda di risarcimento in disamina: né il (pure reiteratamente invocato) espletamento d'una
6 consulenza officiosa potrebbe rimediare alla carenza dimostrativa, giacché imputabile – sul punto – ai richiedenti.
27. A sorte analoga si espone – infine – il terzo e ultimo motivo d'appello, concernente la negazione – in primo grado – del risarcimento del danno non patrimoniale da frustrazione del godimento del terreno in proprietà degli esponenti.
28. Il danno non patrimoniale da violazione del diritto di proprietà non è in re ipsa, di talché esso va provato (quantomeno presuntivamente) attraverso l'esposizione e la dimostrazione dei pregiudizi (seri e intollerabili) concretamente sperimentati dal danneggiato, poiché la mera lesione del diritto dominicale non integra gli estremi del danno-conseguenza.
28.1. Tale prova non è intervenuta nella causa, dimodoché l'intero gravame si avvia a reiezione.
29. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono solidalmente poste a carico di
[...]
e , vengono attribuite – da un lato – ad Parte_1 Parte_3
e – dall'altro – ad e (per queste ultime con CP_1 CP_4 CP_3 attribuzione d'un unico importo, in ragione dell'identità della loro posizione processuale e dell'affidamento della rispettiva difesa a un identico procuratore), sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti (contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di complessità bassa), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
30. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre – da ultimo – dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e nei confronti di in Parte_1 Parte_3 CP_1
persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del Controparte_2
7 rappresentante legale pro tempore, e in persona del rappresentante legale pro CP_3
tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna solidalmente e alla Parte_1 Parte_3 rifusione delle spese processuali sostenute rispettivamente – da un lato – da e CP_1
– dall'altro – da e e liquidate in 7.160,00 euro, a titolo di Controparte_2 CP_3
compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il relatore
IL SS
Il presidente
NO AP
8