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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 29/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA A VERBALE
n.° / 2025
Cron. ______
R.G. n. 1628.2024
TRIBUNALE DI SAVONA
VERBALE DI UDIENZA
nella causa civile promossa da
Parte_1
difeso dall'avv. CHIARA RABELLINO;
ATTORE OPPONENTE=
contro
Controparte_1
difeso dall'avv. PAOLO DOGLIOTTI;
CONVENUTO OPPOSTO=
********
All'udienza del 29.1.2025 sono comparsi l'avv.
TARANTINO per avv. RABELLINO e l'avv. DOGLIOTTI che procedono alla discussione.
L'Avv. TARANTINO richiama la intervenuta rinuncia agli atti e il relativo deposito della procura effettuata in via telematica in data odierna dall'avv. RABELLINO e l'avv. DOGLIOTTI pur accettando la rinuncia nel merito, chiede che il Giudice voglia decidere sulle spese processuali;
i legali indicano che non saranno presenti alla lettura della sentenza per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione e alle ore 12.00 da lettura della decisione
IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1628.2024 R.C. CIV. decisa all'udienza del 29.1.2025 ex art. 281 sexies C.P.C. per le seguenti ragioni di fatto e di diritto tra
, residente in [...], Parte_1
difeso dall'avv. Chiara Rabellino;
ATTORE OPPONENTE=
contro
, residente in [...]; Controparte_1
difeso dall'avv. Paolo Dogliotti;
CONVENUTO OPPOSTO=
***** rilevato in fatto: con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato 29.7.2024,
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona Parte_1
, chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
374.2024 emesso dal Tribunale di Savona in data 31.5.2024, con il quale gli
2 era stato ordinato di corrispondere allo stesso l'importo di € 8.765,00=, oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura liquidate in € 145,50= per esborsi e € 567,00= per compensi oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, indicando quanto segue;
l' aveva posto a fondamento della richiesta monitoria un CP_1
proprio credito derivato dal contratto di locazione, relativo all'appartamento sito in Altare, via Restagno n. 13/A int. 3; tra le parti erano stati stipulati n. 3 diversi contratti di natura transitoria: il primo in data 14.3.2019 (durata 12 mesi), il secondo in data 1.4.2020 (durata 18 mesi) ed il terzo in data 1.12.2021 (durata 7 mesi); nonostante l'originaria natura transitoria, al primo contratto era stata ritenuta applicabile la disciplina propria di quelli di durata di 4 anni (+4) di cui all'art. 2 comma 1 della L. n. 431.1998, con conseguente scadenza al 31.3.2023; il canone era stato previsto in € 450,00= mensili, poi ridotti a € 350,00= mensili dal
1.12.2021 ed aveva versato la cauzione di € 900,00=, mai restituita;
l' gli aveva notificato nel marzo 2023, sfratto per morosità e il CP_1
Tribunale di Savona, all'udienza del 10.5.2023, lo aveva convalidato con fissazione della data del 31.7.2023 per il rilascio dell'immobile; detto rilascio era poi avvenuto il 24.1.2024, ma l' gli aveva anche CP_1
richiesto il pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2024; inoltre nel dicembre 2022, a causa del blocco della caldaia, era stato costretto ad effettuare intervento sulla stessa (da considerarsi di manutenzione straordinaria) con esborso di € 415,00= di cui aveva diritto alla restituzione;
concludeva, pertanto, chiedendo annullarsi il decreto ingiuntivo opposto;
si costituiva in giudizio che eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della citazione in opposizione per decorrenza del termine
3 di cui all'art. 641 C.P.C, con conseguente definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
evidenziava, in tal senso, che il provvedimento monitorio era stato notificato al in data 12.6.2024, mentre l'atto di Pt_1
opposizione al decreto ingiuntivo era stato notificato solo il 30.7.2024, oltre il termine di 40 giorni previsto per l'opposizione; nel merito evidenziava che l'opponente non aveva corrisposto (ad eccezione delle mensilità di luglio ed agosto 2023) neppure i canoni maturati fino al rilascio avvenuto il 24.1.2024, nè aveva provveduto al pagamento delle spese per il consumo dell'acqua da lui anticipate;
rilevava, quanto all'intervento di manutenzione sulla caldaia, che dal momento della consegna dell'immobile (2019), il conduttore aveva omesso i periodici controlli di sua spettanza, il blocco della stessa doveva essere ricondotto a tale circostanza;
chiedeva, pertanto, previa eventuale concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, dichiararsi la tardività dell'opposizione e/o nel merito respingersi la stessa;
concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 171 ter C.P.C (l'opponente non depositava alcuna memoria), all'udienza del 13.12.2024, il legale del dichiarava di rinunciare Pt_1
all'opposizione ed il legale di parte opposta dichiarava di accettare la rinuncia con richiesta peraltro al Giudicante di condanna dell'opponente alle spese processuali e la causa veniva rinviata per la discussione orale in punto accollo sulle spese di lite;
all'udienza del 29.1.2025, i legali procedevano alla discussione e la causa veniva decisa con immediata lettura della motivazione ex art. 281 sexies
C.P.C;
4 *****
rilevato in diritto:
parte opponente ha rinunciato all'opposizione e parte Parte_1
opposta ha accettato la rinuncia limitatamente alle Controparte_1
questioni di merito, con conseguente cessazione della materia del contendere e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
la causa è stata rinviata per la discussione solo sulla questione dell'accollo delle spese processuali: esse vanno poste a carico del rinunciante e liquidate come in dispositivo con applicazione del D.M. n. 147.2022, cause di valore da € 5.200,00= a € 26.000,00=, valori medi di tabella per la fase di studio e di introduzione del giudizio e minimi per la fase istruttoria
(nessuna specifica attività istruttoria espletata) e di decisone (causa decisa a seguito di discussione orale);
sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo;
DICHIARA
la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia di
all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
374.2024 emesso dal Tribunale di Savona in data 31.5.2024, con il quale gli era stato ordinato di corrispondere allo stesso l'importo di €
8.765,00=, oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura liquidate in € 145,50= per esborsi e € 567,00= per compensi oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende e per l'effetto
5 CONFERMA
integralmente detto decreto ingiuntivo;
CONDANNA
al pagamento a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite della presente fase processuale, spese che liquida in €
3.387,00= per compensi oltre spese generali 15%, sui compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 29.1.2025
IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
6
n.° / 2025
Cron. ______
R.G. n. 1628.2024
TRIBUNALE DI SAVONA
VERBALE DI UDIENZA
nella causa civile promossa da
Parte_1
difeso dall'avv. CHIARA RABELLINO;
ATTORE OPPONENTE=
contro
Controparte_1
difeso dall'avv. PAOLO DOGLIOTTI;
CONVENUTO OPPOSTO=
********
All'udienza del 29.1.2025 sono comparsi l'avv.
TARANTINO per avv. RABELLINO e l'avv. DOGLIOTTI che procedono alla discussione.
L'Avv. TARANTINO richiama la intervenuta rinuncia agli atti e il relativo deposito della procura effettuata in via telematica in data odierna dall'avv. RABELLINO e l'avv. DOGLIOTTI pur accettando la rinuncia nel merito, chiede che il Giudice voglia decidere sulle spese processuali;
i legali indicano che non saranno presenti alla lettura della sentenza per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione e alle ore 12.00 da lettura della decisione
IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1628.2024 R.C. CIV. decisa all'udienza del 29.1.2025 ex art. 281 sexies C.P.C. per le seguenti ragioni di fatto e di diritto tra
, residente in [...], Parte_1
difeso dall'avv. Chiara Rabellino;
ATTORE OPPONENTE=
contro
, residente in [...]; Controparte_1
difeso dall'avv. Paolo Dogliotti;
CONVENUTO OPPOSTO=
***** rilevato in fatto: con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato 29.7.2024,
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona Parte_1
, chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
374.2024 emesso dal Tribunale di Savona in data 31.5.2024, con il quale gli
2 era stato ordinato di corrispondere allo stesso l'importo di € 8.765,00=, oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura liquidate in € 145,50= per esborsi e € 567,00= per compensi oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, indicando quanto segue;
l' aveva posto a fondamento della richiesta monitoria un CP_1
proprio credito derivato dal contratto di locazione, relativo all'appartamento sito in Altare, via Restagno n. 13/A int. 3; tra le parti erano stati stipulati n. 3 diversi contratti di natura transitoria: il primo in data 14.3.2019 (durata 12 mesi), il secondo in data 1.4.2020 (durata 18 mesi) ed il terzo in data 1.12.2021 (durata 7 mesi); nonostante l'originaria natura transitoria, al primo contratto era stata ritenuta applicabile la disciplina propria di quelli di durata di 4 anni (+4) di cui all'art. 2 comma 1 della L. n. 431.1998, con conseguente scadenza al 31.3.2023; il canone era stato previsto in € 450,00= mensili, poi ridotti a € 350,00= mensili dal
1.12.2021 ed aveva versato la cauzione di € 900,00=, mai restituita;
l' gli aveva notificato nel marzo 2023, sfratto per morosità e il CP_1
Tribunale di Savona, all'udienza del 10.5.2023, lo aveva convalidato con fissazione della data del 31.7.2023 per il rilascio dell'immobile; detto rilascio era poi avvenuto il 24.1.2024, ma l' gli aveva anche CP_1
richiesto il pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2024; inoltre nel dicembre 2022, a causa del blocco della caldaia, era stato costretto ad effettuare intervento sulla stessa (da considerarsi di manutenzione straordinaria) con esborso di € 415,00= di cui aveva diritto alla restituzione;
concludeva, pertanto, chiedendo annullarsi il decreto ingiuntivo opposto;
si costituiva in giudizio che eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della citazione in opposizione per decorrenza del termine
3 di cui all'art. 641 C.P.C, con conseguente definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
evidenziava, in tal senso, che il provvedimento monitorio era stato notificato al in data 12.6.2024, mentre l'atto di Pt_1
opposizione al decreto ingiuntivo era stato notificato solo il 30.7.2024, oltre il termine di 40 giorni previsto per l'opposizione; nel merito evidenziava che l'opponente non aveva corrisposto (ad eccezione delle mensilità di luglio ed agosto 2023) neppure i canoni maturati fino al rilascio avvenuto il 24.1.2024, nè aveva provveduto al pagamento delle spese per il consumo dell'acqua da lui anticipate;
rilevava, quanto all'intervento di manutenzione sulla caldaia, che dal momento della consegna dell'immobile (2019), il conduttore aveva omesso i periodici controlli di sua spettanza, il blocco della stessa doveva essere ricondotto a tale circostanza;
chiedeva, pertanto, previa eventuale concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, dichiararsi la tardività dell'opposizione e/o nel merito respingersi la stessa;
concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 171 ter C.P.C (l'opponente non depositava alcuna memoria), all'udienza del 13.12.2024, il legale del dichiarava di rinunciare Pt_1
all'opposizione ed il legale di parte opposta dichiarava di accettare la rinuncia con richiesta peraltro al Giudicante di condanna dell'opponente alle spese processuali e la causa veniva rinviata per la discussione orale in punto accollo sulle spese di lite;
all'udienza del 29.1.2025, i legali procedevano alla discussione e la causa veniva decisa con immediata lettura della motivazione ex art. 281 sexies
C.P.C;
4 *****
rilevato in diritto:
parte opponente ha rinunciato all'opposizione e parte Parte_1
opposta ha accettato la rinuncia limitatamente alle Controparte_1
questioni di merito, con conseguente cessazione della materia del contendere e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
la causa è stata rinviata per la discussione solo sulla questione dell'accollo delle spese processuali: esse vanno poste a carico del rinunciante e liquidate come in dispositivo con applicazione del D.M. n. 147.2022, cause di valore da € 5.200,00= a € 26.000,00=, valori medi di tabella per la fase di studio e di introduzione del giudizio e minimi per la fase istruttoria
(nessuna specifica attività istruttoria espletata) e di decisone (causa decisa a seguito di discussione orale);
sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo;
DICHIARA
la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia di
all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
374.2024 emesso dal Tribunale di Savona in data 31.5.2024, con il quale gli era stato ordinato di corrispondere allo stesso l'importo di €
8.765,00=, oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura liquidate in € 145,50= per esborsi e € 567,00= per compensi oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende e per l'effetto
5 CONFERMA
integralmente detto decreto ingiuntivo;
CONDANNA
al pagamento a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite della presente fase processuale, spese che liquida in €
3.387,00= per compensi oltre spese generali 15%, sui compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 29.1.2025
IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
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