Articolo 116 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 115Articolo 117
Versione
14 aprile 1979
Art. 116.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1979 le somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1979 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979