TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 456
TAR
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
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Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2, 5, 95, c. 1, lett. e) e 98, c. 3, lett. b), D. Lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui al disciplinare, relativamente ai requisiti di merito tecnico dei componenti del RTP. Difetto assoluto di istruttoria. Erroneità delle valutazioni. Invalidità del modulo partecipativo prescelto. Difetto di motivazione.

    Il Collegio ritiene che la documentazione prodotta dall'aggiudicatario sia corretta e non abbia tratto in errore la Commissione. Per il Servizio n.1, l'offerta tecnica indica chiaramente che LI SO ha eseguito la progettazione relativamente a specifiche categorie di opere (E.04, S.03, V.03) per un importo di € 30.150.000,00, pari al 100% di tali categorie, e non dell'intera opera. Questo dato è confermato dal Certificato di Regolare Esecuzione. La Commissione ha valutato il servizio considerando l'importo, la tipologia, la dimensione e la complessità, in linea con il bando. Per il Servizio n.2, F&M Ingegneria ha dichiarato l'importo di € 31.522.218,77 per la direzione lavori, specificando che tale importo si riferisce alle categorie indicate e che il 100% si intende per tali specifiche prestazioni. La Commissione ha valutato il servizio nella sua interezza, riscontrando affinità per tipologia, entità e complessità. Non sussistono dichiarazioni fuorvianti o vizi genetici dell'offerta.

  • Rigettato
    Richiesta in via principale, di subentro dell’odierno ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il R.T.P. controinteressato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex art. 121 e/o 122 c.p.a.; in subordine, ove l’interesse primario all’esecuzione dell’appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto.

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato, anche le domande accessorie di subentro o risarcimento sono respinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 456
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 456
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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