Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00456/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01044/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2025, proposto da IN CO S.p.A., in proprio e quale mandataria del R.T.P. costituendo IN CO S.p.A. con Leonardo Consorzio Europeo per l’ingegneria e l’architettura e dalla SO Leonardo Consorzio Europeo per l’ingegneria e l’architettura, quale mandante di costituendo R.T.P. IN CO S.p.A. con Leonardo Consorzio Europeo per l’ingegneria e l’architettura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Luciano Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Matteo Renato Imbriani, 30;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto ed Elisabetta Ciulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AT SO CO in proprio e in qualità di Capogruppo mandataria del costituito Raggruppamento con - IO SI - (mandante) - F&M Ingegneria S.p.A. - (mandante) - Ing. LI SO /IO Tecnico Ass.Ti - (mandante) - Arch. Enrico MP- (mandante) -Archeol. Fabrizio Ghio- (mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Botteon, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
- degli atti e dei provvedimenti assunti dalla Committenza Comune di Lecce nell’ambito della procedura aperta di affidamento dell’appalto di servizi di architettura ed ingegneria concernenti “contratto istituzionale di sviluppo (cis) Lecce -Brindisi - Costa Adriatica - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Delibera cipess n.31/2022 - codice cis: a1_14 “hub dell’intermodalita” nell’area denominata ex Foro Boario di Lecce. importo del finanziamento € 29.000.000,00. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria: progetto di fattibilità tecnico economica (pfte), direzione di lavori (dl) ai sensi D. Lgs. 31 marzo 2023 n.36 e relativi allegati. cup: c81b22002140005- cui: l80008510754202200013 -cig: b2bc563bea - obiettivo 134,)” nella parte in cui la Committenza ha illegittimamente disposto l’aggiudicazione in favore del R.T.P. capitanato da AT SO CO (capogruppo), anziché in favore del R.T.P. capitanato da IN CO S.p.A. (secondo graduato) e, in particolare:
- del provvedimento di aggiudicazione della procedura di cui alla determinazione n. 2341 del 5 settembre 2025, successivamente comunicato;
- della comunicazione di intervenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione;
- del “Verbale di verifica requisiti speciali” del 24 luglio 2025 e del “Verbale n.2 di verifica requisiti speciali” del 30 luglio 2025, successivamente conosciuti;
- della proposta di aggiudicazione e della graduatoria concorsuale;
- di tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali di gara (ivi inclusi i verbali delle sedute del 16 dicembre 2024, del 13 gennaio 2025, del 20 gennaio 2025, del 6 febbraio 2025, del 18 febbraio 2025, del 26 febbraio 2025 e del 10 marzo 2025, ed in particolar modo quelli contraddisti dai nn. 6 e 7), ancorché non conosciuti o relativi ad attività istruttorie, nella misura in cui a mezzo degli stessi si è disposta l’ammissione del R.T.P. AT soc. Coop.va alla procedura, anziché la sua esclusione, e si è dato corso alla valutazione della relativa offerta;
- del provvedimento di ammissione alla procedura del R.T.P. AT soc.Coop.va;
- del provvedimento implicito di diniego del riesame degli esiti concorsuali richiesto dal R.T.P. IN CO S.p.A.;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale;
- con richiesta in via principale, di subentro dell’odierno ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il R.T.P. controinteressato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex art. 121 e/o 122 c.p.a.;
- in subordine, ove l’interesse primario all’esecuzione dell’appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Vista l’ordinanza cautelare n. 495 del 22.10.2025, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa MA AS e uditi per le parti i difensori l’Avv. G. Capozza, in sostituzione dell'Avv. L. Ancora, per le parti ricorrenti, l’Avv. L. Astuto per l'Amministrazione Comunale resistente l’Avv.to L. Maruotti e l’Avv.to F. Romano per la società controinteressata AT SO CO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 30 settembre 2025 e depositato in giudizio il 7 ottobre 2025, IN CO S.p.A., in qualità di mandataria di Costituendo R.T.P. IN CO S.p.A. e la SO Leonardo Consorzio Europeo per l’ingegneria e l’architettura, quale mandante del costituendo R.T.P. IN CO S.p.A., hanno impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. Espongono gli odierni ricorrenti, in punto di fatto quanto segue.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2453 del 5 agosto 2024, l’Amministrazione Comunale di Lecce ha determinato l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), Direzione di Lavori, ai sensi D. Lgs. 31 marzo 2023 n.36 e relativi allegati, (inerenti i lavori di Contratto Istituzionale Di Sviluppo (Cis) Lecce -Brindisi - Costa Adriatica - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Delibera CIPESS n.31/2022 - Codice CIS: Al 14 "HUB DELL'INTERMODALITA" nell'area denominata ex Foro Boario di Lecce - Importo del finanziamento € 29.000.000,00) e di contrattare "a corpo" indicendo una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ex artt. 71 e 108 del D. Lgs 36/2023, con l'applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
- Nelle sedute pubbliche del 24 ottobre 2024 e del 31 ottobre 2024 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici/RUP della procedura ha esaminato, nella fase di ammissione, la documentazione amministrativa dei n. 8 operatori economici partecipanti, disponendo l’esclusione del Costituendo R.T.P. S.I.B. IO di Ingegneria Bello S.r.l. (capogruppo) ed altri e soccorso istruttorio, a norma dell’art.101 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n.36/2023, nei confronti del Costituendo R.T.P. Oneworks S.p.A. (capogruppo) ed altri e del Costituendo R.T.P. Siips. R.L. Servizi ingegneria innovativa Personalizzati (capogruppo) ed altri, poi ammessi nella seduta pubblica dell’11 dicembre 2024.
- Nella seduta pubblica dell’8 aprile 2025 (come da verbale n.11 di pari data) la Commissione Tecnica ha ritenuto migliore l’offerta del raggruppamento composto da AT SO CO (Capogruppo Mandataria) e LI SO (Mandante), IO SI S.r.l. (Mandante), F&M Ingegneria S.p.A.(Mandante), Arch. Enrico MP (Mandante) ed Archeologo Fabrizio Ghio (Mandante), pertanto con Determina n. 2341 del 5 agosto 2025 il Comune di Lecce ha disposto l’aggiudicazione del suddetto Appalto in favore del Costituendo R.T.P.: AT SO CO - 03419611201 (capogruppo) - IO SI - 02780350365(mandante) - F&M Ingegneria S.p.A.- 02916640275 (mandante) - Ing. LI SO - IO Tecnico Ass.Ti – 01530910361 (mandante) - Arch. Enrico MP - 02421900750 (mandante) - Archeol. Fabrizio Ghio (mandante) per aver ottenuto il punteggio complessivo di punti 98,166 (punti 78,166 per offerta tecnica e punti 20 per offerta economica) mentre secondo graduato è risultato il raggruppamento IN ricorrente (con il punteggio di 93,00 su 100).
- A seguito della richiesta di accesso agli atti di gara, il R.T.P. IN CO S.p.A. ha inoltrato (il 23 settembre 2025) alla Stazione Appaltante un’istanza di riesame degli esiti concorsuali rappresentando gravi carenze e vizi nel possesso dei requisiti di capacità tecnica in capo al R.T.P. aggiudicatario, ma detta istanza sarebbe rimasta priva di riscontro.
3. A sostegno del ricorso è stata rassegnata l’articolata censura di seguito rubricata:
Violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2, 5, 95, c. 1, lett. e) e 98, c. 3, lett. b), D. Lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui al disciplinare, relativamente ai requisiti di merito tecnico dei componenti del RTP. Difetto assoluto di istruttoria. Erroneità delle valutazioni. Invalidità del modulo partecipativo prescelto. Difetto di motivazione.
4. L’8 ottobre 2025 si è costituto il Comune di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il 14 ottobre 2025 si è costituita in giudizio AT SO CO in proprio e in qualità di Capogruppo mandataria del costituito Raggruppamento con - IO SI - (mandante) - F&M Ingegneria S.p.A. - (mandante) - Ing. LI SO /IO Tecnico Ass.Ti - (mandante)- Arch. Enrico MP- (mandante) -Archeol. Fabrizio Ghio- (mandante), eccependo l’infondatezza del ricorso.
6. Con memoria depositata il 17 ottobre 2025, il Comune di Lecce ha insistito per il rigetto del ricorso.
7. Con memoria depositata il 18 ottobre 2025, AT SO CO ha insistito per il rigetto del ricorso.
8. Con ordinanza cautelare n. 495 del 22.10.2025, questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del processo, il ricorso appare infondato, in quanto - dalla documentazione esibita in giudizio - non risulta asseverato l’assunto di parte ricorrente secondo cui il R.T.P. aggiudicatario ed, in particolare, le mandanti IO Tecnico LI SO ed F&M Ingegneria S.p.A. avrebbero reso dichiarazioni false e fuorvianti in relazione allo svolgimento di servizi tecnici affini pregressi (Servizio “1” e Servizio” 2”) valutabili per l’assegnazione del punteggio per merito tecnico, perché le predette mandanti del R.T.P. facente capo alla MATE SO CO hanno specificato nell’offerta tecnica (scheda) di aver svolto i pregressi servizi tecnici affini al 100%, ma solo in relazione alle specifiche categoria di opere esplicitamente indicate (come, peraltro, confermato dai certificati di regolare esecuzione dei medesimi servizi, fidefacenti sino a querela di falso) ”.
9. Con memoria depositata il 20.02.2026 il R.T.P. ricorrente ha chiesto che sia ordinato alla Park San Giusto un incombente istruttorio teso a chiarire ovvero integrare la certificazione in ragione dei rilievi suesposti, in particolare “specificando: 1. il Raggruppamento dei progettisti che ha svolto la progettazione esecutiva dell’intervento, con l’indicazione delle attività specialistiche svolte dai vari progettisti e in alternativa copia del contratto e della testata del progetto con l’indicazione dei firmatari del progetto stesso; 2. il Raggruppamento dei professionisti che ha svolto la Direzione dei lavori, con l’indicazione dei rispettivi ruoli; 3. il soggetto incaricato del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione” ed, in subordine, l’accoglimento del ricorso.
10. Con memoria depositata il 27 febbraio 2026, AT SO CO ha insistito per il rigetto del ricorso.
11. Nella pubblica udienza del 10.03.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
12. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito indicati.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 495 del 22.10.2025, con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris , con la motivazione sopra riportata.
12.1. E’ privo di giuridico fondamento il pluriarticolato motivo di ricorso formulato dalla difesa della ricorrente.
Con l’unico ed articolato motivo di ricorso, il R.T.P. ricorrente MATE SOC. COOP.VA (cui è stato assegnato il punteggio di 98.166 di cui 78.166 offerta tecnica – 20 offerta economica a fronte dell’assegnazione al RTP RINA CONSULTING SPA LEONARDO CONSORZIO EUROPEO PER L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA del punteggio di 93 - di cui 74 offerta tecnica - 19 offerta economica) lamenta la mancata esclusione del RTP AT soc. Coop.va in quanto avrebbe presentato una relazione tecnica fuorviante, resa in merito allo svolgimento di servizi valutabili ai fini dell’assegnazione del punteggio per il merito tecnico, che avrebbe, a sua volta, indotto in errore la Commissione. In particolare, con riguardo a due servizi dichiarati dall’aggiudicataria nell’offerta tecnica (ovvero SERVIZIO n.1: Nuovo parcheggio multipiano interrato e Autostazione BUS nel Principato di Monaco Monte Carlo. – Committente: FINE PROPERTIES MONTE CARLO S.A.M – Société Anonyme Monégasque e SERVIZIO n.2: Nuovo parcheggio multipiano interrato sotto al colle di San Giusto a Trieste - Committente: Park San Giusto S.p.A.) la Commissione avrebbe espresso il suo giudizio sul dichiarato presupposto (poi verificatosi non conforme) che l’attività progettuale e/o di direzione lavori fosse stata realmente effettuata al cento per cento dal dichiarante aggiudicatario, mentre, al contrario, un diverso giudizio sarebbe stato riservato al raggruppamento deducente, che aveva correttamente dichiarato un apporto percentuale minore e non totalitario rispetto al servizio che era stato dal medesimo prodotto.
Osserva il Collegio che, con riferimento al Servizio n.1 (PARCHEGGIO MULTIPIANO e Autostazione BUS MONACO MONTE CARLO), nell’offerta tecnica presentata dalla aggiudicatrice è espressamente riportato, alla voce “Classi e categorie delle opere e grado di complessità” la dicitura “Importo totale delle opere 75.000.000,00€ di cui realizzate da LI SO: E.04 (1,20) 13.150.000,00€ S.03 (0,95) 14.150.000,00€ V.03 (0,75) 2.850.000,00€” ed alla voce “Soggetto che ha svolto il servizio” è precisato “LI ASSOCIATI al 100% delle categorie indicate”.
Inoltre, il R.T.P. AT Soc. Coop.va nella domanda di ammissione, inviata al Comune di Lecce, nel dichiarare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale (richiesto dal bando e disciplinare di gara al punto 6.2 lett. a) con riferimento al servizio n.1, ha espressamente indicato le Categorie e ID Opere E.04, S.03, V.02, precisando, con apposita tabella allegata alla predetta domanda di ammissione, che il presente requisito di capacità tecnica e professionale è posseduto cumulativamente dal costituendo RTP di cui LI ASSOCIATI è mandante (“I requisiti relativi ai servizi espletati negli ultimi 10 anni nelle diverse categorie e ID opere sono posseduti cumulativamente dal R.T.P.”).
Pertanto, l’aggiudicatario, nella scheda, non ha indicato di aver eseguito i servizi tecnici per l’intera opera, bensì di aver eseguito il servizio di progettazione relativamente ad alcune specifiche categorie di opere del parcheggio per il valore complessivo indicato delle stesse di € 30.150.000,00. Infatti LI SO ha indicato espressamente di non aver eseguito la progettazione dell’intera opera, ma di aver eseguito il servizio di progettazione del parcheggio con riferimento alle categorie “E.04 € 13.150.000,00, S.03 € 14.150.000,00, V.03 € 2.850.000,00”, per “un importo delle opere di € 30.150.000,00”, e, quindi, di aver progettato il 100% delle predette categorie, per i singoli importi indicati delle stesse e l’importo complessivo di € 30.150.000,00. È quindi inequivocabile la dichiarazione che il 100% di esecuzione riguarda unicamente dette prestazioni (su un totale di “75.000.000,00€”) e non già l’intera opera (il cui importo è indicato a parte).
È dunque evidente che il servizio non viene presentato in termini “totalitari”, con spendita del “100%”, come, erroneamente, sostenuto dalla difesa della ricorrente nella memoria depositata il 20.02.2026.
Tale dato è confermato, inoltre, dal Certificato di Regolare Esecuzione di servizi professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria svolti da LI ASSOCIATI, del 30.08.2024, rilasciato dal Direttore Tecnico della SO FPMC S.A.M. ove sono specificate le classi, opere e le categorie di attività svolte dall’aggiudicataria (ovvero E.04 (edilizia); S.03 (opere strutturali), V03 viabilità e strade € Totale 30.150.000) ed i servizi tecnico professionali.
Pertanto, la documentazione in atti, in quanto corretta, non avrebbe potuto trarre in errore la Commissione in ordine alla valutazione del relativo servizio, anzi quest’ultima ha attribuito il punteggio tecnico facendo riferimento al predetto dato quantitativo (rappresentato dall’aggiudicataria correttamente fin dall’inizio) unitamente ad altri aspetti di natura qualitativa, come espressamente risulta dal Verbale n. 6 della Commissione stessa dove si cita espressamente e unicamente l’importo di € 30.150.000,00 come base della propria valutazione e valore delle opere oggetto di progettazione al 100% da parte di LI ASSOCIATI, con la precisazione che “attiene ad E.04 ed S.03 in misura rilevante rispetto all'entità dell'intervento”.
Infatti, con riguardo all’offerta tecnica, il bando di gara al punto 16 lettera A.1.1. con riferimento al MERITO TECNICO (MAX 30 PUNTI) richiede non solo la “Descrizione dettagliata dei servizi realizzati: tipo di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione delle opere sulla base di reali ed effettivi incarichi professionali specifici con l'indicazione degli importi dei servizi svolti, dell'ammontare complessivo dei lavori, precisando la composizione degli stessi per le varie classi e categorie con i relativi importi” ma anche “Dati caratteristici progettuali: indicazione dei principali elementi caratterizzanti le opere in termini urbanistici, ambientali, architettonici, strutturali e impiantistici, oltre che in termine di importo economico.” Precisando che “Ciascun intervento dovrà essere illustrato nella sua interezza con evidenza delle caratteristiche tecnologiche e dimensionali, degli aspetti particolari e qualificanti dei lavori, riportando i dettagli che ne permettano una corretta valutazione per l'attribuzione dei punteggi.”.
L’art. 18 del bando, a sua volta, specifica che il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati in apposita tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Con riferimento alla valutazione del merito tecnico (Max 30 punti), nella predetta tabella il bando impone di considerare “Professionalità e adeguatezza desunta da n. 3 servizi svolti ed affini per dimensione, tipologia e complessità, particolarmente in relazione all’ambito in cui sono stati realizzati, privilegiando l’ambito urbano con forti interazioni con le opere di urbanizzazione.”.
In sintonia con tali precisazioni del bando, la Commissione, nel valutare il servizio n.1 non si è limitata a considerare l’importo delle opere o il grado di partecipazione ma ha considerato anche le caratteristiche del servizio (tipologia, dimensione, complessità) esprimendo un giudizio globale e complessivo sulla professionalità ed adeguatezza del servizio.
Con riferimento al servizio n. 2, avente ad oggetto “Nuovo parcheggio multipiano interrato sotto al colle di San Giusto a Trieste”, nell’offerta tecnica il R.T.P. AT ha dichiarato l’importo del servizio svolto da F&M Ingegneria pari a 31.522.218,77, (precisando alla voce “Periodo di esecuzione gennaio 2011 - luglio 2015 opera realizzata” “Importo delle opere 31.522.218,77€”) la tipologia dell’incarico ovvero direzione dei lavori; indicando in maniera puntuale le classi e categorie con il relativo importo e specificando che F&M Ingegneria ha svolto il servizio al 100% inteso solo con riferimento alle opere indicate (euro 31.522.218,77) e alle categorie attinenti l’appalto. A conferma di ciò, il “Certificato attestante l’esecuzione di servizi e forniture, rilasciato ad uso partecipazione gare d’appalto” del 18.02.2018, oltre a precisare le categorie di lavorazione, indica quale importo totale delle opere eseguite la somma di € 31.522.218,77.
Inoltre, al pari della valutazione del servizio n.1, anche per il servizio n.2 la Commissione non si è limitata a valutare l’importo o il grado di partecipazione all’esecuzione del servizio, ma, in piena sintonia con quanto stabilito dalla lex specialis di gara, ha valutato il servizio nella sua interezza esprimendo un giudizio di elevata coerenza tecnica e funzionale ed attestando che il predetto servizio presenta una notevole affinità per tipologia, entità e complessità con la progettazione in appalto (trattandosi di un parcheggio con 5 livelli interrati) per cui ne è derivata una valutazione. Pertanto alcuna “rappresentazione oggettivamente fuorviante su elementi rilevanti dell’offerta tecnica” o vizio genetico dell’offerta - per violazione della lex specialis e per dichiarazione fuorviante su elementi rilevanti possono essere ritenuti sussistenti nel caso de quo .
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente con memoria del 20.02.2026, il R.T.P. AT indica espressamente gli importi dei due servizi svolti, non può ritenersi sussistente alcuna contraddittorietà con riguardo all’indicazione, per il servizio n.1, dell’importo complessivo dell’opera pari a Euro 75.000.000,00 e di un importo “realizzato” per le sole categorie E.04, S.03 e V.03 pari a Euro 30.150.000,00, essendo chiaro che si tratta di una quota parte dell’intervento.
Non convince la tesi sostenuta dalla difesa del R.T.P. ricorrente con memoria del 20.02.2026 nella parte in cui censura che la lex specialis , per i servizi svolti in pregresso raggruppamento, imporrebbe l’indicazione della “percentuale effettivamente svolta nel raggruppamento” e prescriverebbe che “solo tale percentuale” possa essere considerata ai fini del conteggio mentre, nel caso di specie, AT avrebbe indicato di avere svolto il “100%” delle prestazioni, riportando i relativi importi, ma senza indicare - come imposto dal Disciplinare - la percentuale/quota di effettivo apporto nel pregresso R.T.P. rapportata al complessivo valore dell’appalto/servizio.
Rileva, infatti il Tribunale che non risulta dagli atti che LI SO abbia eseguito detto servizio quale componente di un raggruppamento temporaneo e tale circostanza, seppur sostenuta dal R.T.P. ricorrente, non è dallo stesso provata.
Né può essere sostenuto, quanto affermato dalla difesa del R.T.P. ricorrente nella parte in cui lamenta che la Commissione avrebbe valutato alcune voci “senza alcuna indicazione di attività afferenti alle categorie impiantistiche IA.01–IA.03, né alle opere a verde P.02, né alle opere in sotterraneo e fondazioni speciali S.05”.
Osserva il Tribunale che alcuna fuorviante ambiguità è rinvenibile nella relazione tecnica in ordine alla circostanza che LI SO abbia progettato opere per complessivi € 30.150.000,00 relativi alle “sole” categorie E.04, S.03 e V.03, essendo queste le informazioni espressamente dichiarate e contenute nel prospetto “DATI GENERALI DEL SERVIZIO” posto all’inizio della scheda tecnica relativa al Servizio n. 1. Né il Professionista, nella scheda tecnica relativa al Servizio n. 1, ha dichiarato di aver eseguito prestazioni diverse da quelle relative alle categorie E.04, S.03 e V.03, nel mentre la descrizione delle caratteristiche di altre categorie di opere ha il solo scopo di evidenziare il complessivo contesto progettuale in cui si inseriscono le prestazioni direttamente svolte da LI SO, come sostenuto dalla difesa di AT SO CO.
La difesa del R.T.P. ricorrente lamenta inoltre, con riguardo al Servizio n.2 che il servizio è stato presentato in termini “totalitari”, con spendita del “100%”, pur a fronte di un assetto organizzativo nel quale progettazione e direzione lavori risultano attribuite anche ad altri soggetti, dalla stessa descrizione delle figure coinvolte, con conseguente vizio della valutazione della Commissione giudicatrice.
Nella memoria del 27 febbraio 2026, AT SO CO ha ribadito che le attività indicate nella scheda del servizio presentato sono state svolte al 100% da F&M Ingegneria e che nella descrizione dei servizi svolti da F&M Ingegneria per il parcheggio in oggetto non sono state inserite le seguenti prestazioni professionali: progettazione strutturale, progettazione impiantistica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzioni operative e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione che sono state svolte da altri professionisti, come indicato nell’articolo della rivista tecnica “Quarry and Construction”. La difesa di AT SO CO ha inoltre specificato che “F&M Ingegneria è stata incaricata anche di ulteriori prestazioni professionali, non specificate nella presentazione del servizio in oggetto in quanto non ritenute qualificanti rispetto alle richieste del disciplinare, che riguardano: pratica antincendio, co-direzione lavori impiantistica e aggiornamento del progetto impianti elettrici ed antincendio per adeguamento normativo in corso d’opera”.
Con riferimento a quanto contestato, il Tribunale ritiene condivisibile l’orientamento giurisprudenziale che ha precisato che: “ La presentazione di dichiarazioni false o fuorvianti da parte degli operatori che partecipano a gare d’appalto non comporta automaticamente la loro esclusione, ma questa va disposta solo se la stazione appaltante ritenga motivatamente che siano tali da compromettere l'integrità e l'affidabilità dei dichiaranti .” (Consiglio di Stato, sez. V, 1/02/2021, n. 937). Pertanto anche nel remoto caso in cui fosse dimostrata tale falsità (non ritenuta dal Collegio sussistente nel caso de quo ), ciò non sarebbe sufficiente a disporre l’esclusione del concorrente aggiudicatario dalla gara.
13. Con riguardo all’istanza istruttoria, il Collegio non ritiene necessario disporre alcuna istruttoria tesa a chiarire ovvero integrare la certificazione prodotta, infatti, il certificato di regolare esecuzione del 16.2.2018 rilasciato da Park San Giusto S.p.A. è fidefacente fino a querela di falso e non risulta affetto da “genericità ed equivocità” indicando precisamente la tipologia/ il Titolo dell’opera, il “Tipo di prestazione resa” (Coordinamento Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori), l’importo totale delle opere (€ 31.522.218,77) e le Categorie di lavorazioni che hanno costituito l’oggetto delle attività professionali.
14. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere respinto.
15. Le spese seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del Comune di Lecce e della controinteressata AT SO CO delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 da dividersi tra le predette parti costituite, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA MO, Presidente
MA AS, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AS | IA MO |
IL SEGRETARIO