Ordinanza cautelare 13 dicembre 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 13/12/2010, n. 5629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5629 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09398/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9398 del 2010, proposto da:
Societa' Gial S.a.s. di RO GH & C., rappresentato e difeso dagli avv. Monica Sardo, Sergio Caracciolo, Francesca Mancini, con domicilio eletto presso & Associati Studio Cogiatti in Roma, via Lazio 20/C;
contro
CE NI RE in proprio e Nella Qualità Omonima Ditta Individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiana Dore, con domicilio eletto presso Sebastiana Dore in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
nei confronti di
Comune di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Rosalda Rocchi, Sergio Siracusa, domiciliata per legge in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 03738/2010, resa tra le parti, concernente CESSAZIONE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CE NI RE in proprio e Nella Qualità Omonima Ditta Individuale e di Comune di Roma;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Mancini e Dore;
Considerato che, nella specie, stante la complessità della questione, si rinviene l’opportunità, ai sensi dell’art. 55, comma 11, del decreto legislativo n. 104 del 2010, che il Tribunale amministrativo regionale fissi il merito per la discussione della causa con priorità, confermando, nel frattempo, l’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
Respinge l'appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm.
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: nulla per le spese, per non esservi costituzione dei soggetti intimati.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere, Estensore
Adolfo Metro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2010
IL SEGRETARIO