CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1219/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2328/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Arcadi Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Consorzio_2 Jonio Reggino - 90021490801
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031339685000 QUOTA CONSORTIL 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031339685000 QUOTA CONSORTIL 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 395/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240031339685000, notificata in data 10/01/2025 da Agenzia delle Entrate – IS (€ 87,88), riferita a contributi consortili 2019 e 2020 del Consorzio_2, per terreni ricadenti nel Comune di Camini.
Censura l'atto in ragione della mancanza del beneficio, anche con riferimento alla sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale;
inoltre deduce doversi fare applicazione, in relazione all'onere della prova, all'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/1992, per cui non è più presunta la vantaggiosità in dipendenza dell'approvazione del piano di classifica.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – IS, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittima motivazione della cartella.
Ha presentato controdeduzioni il Consorzio di Bonifica, eccependo l'esistenza del piano di classifica e, quindi, la sussistenza dei vantaggi e dei benefici concreti, anche con riferimento alla novella normativa richiamata da parte ricorrente (citato art. 7 – comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/1992).
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, peraltro pertinentemente richiamato da parte ricorrente: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non può dirsi sia stato assolto dal Consorzio, pur con la documentazione prodotta e con i richiami giurisprudenziali di merito e di legittimità evidenziati.
In ordine all'applicazione del citato art. 7 – comma 5 bis, che viene richiamato, per come prima detto, anche dal resistente Consorzio, innanzi tutto non si condivide l'assunto di più decisioni di merito richiamate dal Consorzio in relazione alla distribuzione dell'onere della prova, laddove è stato ritenuto che la prova del beneficio “ … se pur negativa avrebbe comunque dovuto essere articolata attraverso la contestazione dell'esecuzione di opere specifiche da parte del Consorzio, e non già attraverso deduzioni assolutamente generiche … “.
Ora, in termini logici, se un contribuente censura l'atto perché il Consorzio non ha eseguito opere specifiche comportanti il beneficio, non si ravvisa quale dovrebbe essere la contestazione proprio dell'esecuzione di opere specifiche che, in radice, si sia contestato non essere state eseguite;
si tratta, a ben vedere, di un onere probatorio effettivamente non assolvibile in compresenza della censura sull'assenza di opere, onere che, al limite, si potrebbe ribaltare in capo al contribuente ove controparte indicasse, per l'appunto, la concreta effettuazione di opere specifiche (il che non è nella fattispecie in trattazione).
A conclusioni non diverse si perviene anche con riferimento alle ulteriori deduzioni del resistente
Consorzio sul ridetto comma 5 bis in correlazione ad alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità
(decisioni nn. 31878 e 31880/2022, nonché decisione n. 2746/2024).
Le decisioni testè citate, infatti, afferiscono ad avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (a seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza per le decisioni nn. 31778 e 31880/2022; in via sintetica, con l'utilizzo del c.d. redditometro, per la decisione n. 2746/2024), fattispecie che mal si attagliano al più semplice rapporto tra Consorzi e consorziati, caratterizzato dal rapporto sinallagmatico tra opere realizzate e beneficio ricevuto, nel qual caso, alla luce della novella normativa, va invece ritenuto che l'onere probatorio in capo al Consorzio abbia effettivamente assunto un connotato più specifico in presenza della doglianza sulla mancanza del beneficio e pur in compresenza del piano di classifica.
Diversamente ragionando si correrebbe il rischio, infatti, di svuotare sostanzialmente la novella normativa di un effettivo “nuovo” onere probatorio in capo alle amministrazioni, per cui non appare condivisibile la considerazione del resistente Consorzio laddove rappresenta che la “ … novella, invero, non ha avuto alcun impatto sull'onere della prova in materia tributaria “.
In conclusione, quindi, la Corte permane dell'idea, già manifestata in precedenti decisioni, del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ente impositore, che avrebbe dovuto essere declinato, a fronte della censura sul beneficio, con l'indicazione delle concrete opere che, in dipendenza del piano di classifica (quindi non solo per la semplice esistenza dello stesso), abbiano apportato vantaggio al bene del consorziato.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2328/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Arcadi Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Consorzio_2 Jonio Reggino - 90021490801
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031339685000 QUOTA CONSORTIL 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031339685000 QUOTA CONSORTIL 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 395/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240031339685000, notificata in data 10/01/2025 da Agenzia delle Entrate – IS (€ 87,88), riferita a contributi consortili 2019 e 2020 del Consorzio_2, per terreni ricadenti nel Comune di Camini.
Censura l'atto in ragione della mancanza del beneficio, anche con riferimento alla sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale;
inoltre deduce doversi fare applicazione, in relazione all'onere della prova, all'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/1992, per cui non è più presunta la vantaggiosità in dipendenza dell'approvazione del piano di classifica.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – IS, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittima motivazione della cartella.
Ha presentato controdeduzioni il Consorzio di Bonifica, eccependo l'esistenza del piano di classifica e, quindi, la sussistenza dei vantaggi e dei benefici concreti, anche con riferimento alla novella normativa richiamata da parte ricorrente (citato art. 7 – comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/1992).
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, peraltro pertinentemente richiamato da parte ricorrente: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non può dirsi sia stato assolto dal Consorzio, pur con la documentazione prodotta e con i richiami giurisprudenziali di merito e di legittimità evidenziati.
In ordine all'applicazione del citato art. 7 – comma 5 bis, che viene richiamato, per come prima detto, anche dal resistente Consorzio, innanzi tutto non si condivide l'assunto di più decisioni di merito richiamate dal Consorzio in relazione alla distribuzione dell'onere della prova, laddove è stato ritenuto che la prova del beneficio “ … se pur negativa avrebbe comunque dovuto essere articolata attraverso la contestazione dell'esecuzione di opere specifiche da parte del Consorzio, e non già attraverso deduzioni assolutamente generiche … “.
Ora, in termini logici, se un contribuente censura l'atto perché il Consorzio non ha eseguito opere specifiche comportanti il beneficio, non si ravvisa quale dovrebbe essere la contestazione proprio dell'esecuzione di opere specifiche che, in radice, si sia contestato non essere state eseguite;
si tratta, a ben vedere, di un onere probatorio effettivamente non assolvibile in compresenza della censura sull'assenza di opere, onere che, al limite, si potrebbe ribaltare in capo al contribuente ove controparte indicasse, per l'appunto, la concreta effettuazione di opere specifiche (il che non è nella fattispecie in trattazione).
A conclusioni non diverse si perviene anche con riferimento alle ulteriori deduzioni del resistente
Consorzio sul ridetto comma 5 bis in correlazione ad alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità
(decisioni nn. 31878 e 31880/2022, nonché decisione n. 2746/2024).
Le decisioni testè citate, infatti, afferiscono ad avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (a seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza per le decisioni nn. 31778 e 31880/2022; in via sintetica, con l'utilizzo del c.d. redditometro, per la decisione n. 2746/2024), fattispecie che mal si attagliano al più semplice rapporto tra Consorzi e consorziati, caratterizzato dal rapporto sinallagmatico tra opere realizzate e beneficio ricevuto, nel qual caso, alla luce della novella normativa, va invece ritenuto che l'onere probatorio in capo al Consorzio abbia effettivamente assunto un connotato più specifico in presenza della doglianza sulla mancanza del beneficio e pur in compresenza del piano di classifica.
Diversamente ragionando si correrebbe il rischio, infatti, di svuotare sostanzialmente la novella normativa di un effettivo “nuovo” onere probatorio in capo alle amministrazioni, per cui non appare condivisibile la considerazione del resistente Consorzio laddove rappresenta che la “ … novella, invero, non ha avuto alcun impatto sull'onere della prova in materia tributaria “.
In conclusione, quindi, la Corte permane dell'idea, già manifestata in precedenti decisioni, del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ente impositore, che avrebbe dovuto essere declinato, a fronte della censura sul beneficio, con l'indicazione delle concrete opere che, in dipendenza del piano di classifica (quindi non solo per la semplice esistenza dello stesso), abbiano apportato vantaggio al bene del consorziato.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.