Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1219
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza del beneficio e onere della prova

    La Corte ritiene applicabile l'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui l'onere della prova spetta all'amministrazione. Il Consorzio non ha assolto tale onere dimostrando la concreta effettuazione di opere che abbiano apportato vantaggio al bene del consorziato, nonostante la presenza del piano di classifica. Le decisioni di legittimità richiamate dal Consorzio non sono pertinenti al caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1219
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1219
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo