CA
Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/07/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 828/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione Civile In persona dei seguenti magistrati: Dr. Francesco S. Filocamo Presidente Dr.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dr. Federico Ria Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.828 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Scicchitano per mandato allegato in
[...] copia informatica all'atto di citazione in appello depositato con modalità telematica, elettivamente domiciliati in Roma, al Viale Parioli 180, presso lo studio del predetto difensore;
-appellanti- CONTRO
, in persona del Direttore Generale pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio Franchi per mandato allegato in copia informatica alla comparsa di costituzione datata 15/03/2023 depositata con modalità telematica, elettivamente domiciliata in in Viale Mazzini N. 6, presso lo studio del CP_1 predetto difensore;
-appellata- OGGETTO: appello avverso la sentenza n.682/2022 del Tribunale di Teramo pubblicata il 24/06/2022 e notificata in data 29/06/2022. CONCLUSIONI Per gli appellanti: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 682/2022, emessa il 15.06.2022 dal Tribunale di Teramo, Sezione Unica, in persona del Giudice dott. Alessandro Chiauzzi – R.G. n. 1725/2005, pubblicata il 24.06.2022, accogliere integralmente la domanda proposta in primo grado dalla parte attrice e, pertanto: accertato e dichiarato che l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore è tenuta a titolo di responsabilità
[...] contrattuale ovvero extracontrattuale, all'integrale risarcimento di tutti i danni derivanti agli attori in dipendenza di tutti i fatti commissivi, omissivi e colposi per come dianzi analiticamente descritti nelle premesse, e comunque riconducibili a negligenza, imperizia, imprudenza, mal practice e malasanità, inadempimento agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della parte attrice, nonché per insufficiente organizzazione ed assistenza nel suo complesso assolutamente deficitaria, ed omissione di valide e preventive informazioni/consensi informati da parte di colui che anche per vincolo contrattuale/da contatto sociale ebbe in cura e ad assistere la gestante- partoriente e il feto-nascituro Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 18 per l'effetto condannare l'appellata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti da parte attrice odierna appellante, per come ridotti e rideterminati nel foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 18.01.2022 e corrispondenti nel loro ammontare nella seguente misura: danno non patrimoniale, Euro 300.000,00, Parte_3 danno patrimoniale, € 210.000,00; , danno non patrimoniale e danno Parte_1 patrimoniale, € 150.000,00; , danno non patrimoniale e danno Parte_2 patrimoniale, € 150.000,00; Il tutto nelle somme maggiori o minori quali verranno ritenute provate e comunque di giustizia, da valutarsi anche secondo equità. Interessi e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo ovvero maggior danno per il mancato uso della somma dovuta a titolo di risarcimento come da recenti orientamenti della Suprema Corte. Vittoria di spese del doppio grado di giudizio, incluse quelle “generali” ex art.14 tariffa avvocati, da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In Via Istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:- disporsi il rinnovo della CTU medica, da affidarsi ad un collegio composto anche da uno specialista medico legale (in ossequio alla c.d. riforma "Gelli") che tenga conto degli atti e documenti di causa nonché dei rilievi mossi nel presente atto di appello;
- si reitera l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. presentata da parte attrice in data 5.11.2021 avente ad oggetto l'autorizzazione al deposito di documentazione sopravvenuta, tra l'altro proveniente dalla stessa parte convenuta odierna appellata, e che risulta rilevante ai fini del decidere poiché attestante l'esistenza del nesso di causalità tra la patologia da cui è affetto e la condotta dei sanitari operanti Parte_3 all'interno dell'Ospedale di . CP_1 Per l'appellata: “ In Via Preliminare, dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure nei confronti dei Sig.ri e originari attori di prime Parte_4 Parte_5 cure, per mancata proposizione del gravame entro i termini perentori ex art.li 325-326-327 C.P.C. (e norme collegate) ; In Via Principale, rigettare integralmente l'appello interposto dai Sig.ri e per le Parte_3 Parte_2 Parte_3 motivazioni in fatto e in diritto enunciate nei capitoli di riferimento;
e per l'effetto, confermare in ogni suo capo la Sentenza n. 682/2022 pubblicata in data 24/06/2022 dall'On. Tribunale di Teramo;
condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e competenze relative al secondo grado di giudizio. In via istruttoria, rigettare le richieste ex adverso formulate di rinnovo della CTU medica e/o di costituzione di un ulteriore Collegio peritale (nonché rigettare qualsiasi altra istanza eventualmente riproposta e/o collegata), poiché inammissibile e irrilevante in accoglimento delle Difese spiegate nei paragrafi di riferimento;
rigettare l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 comma 2 C.P.C. formulata in data 05/11/2021 avente a oggetto l'autorizzazione al deposito di documentazione asseritamente sopravvenuta, in quanto già contestata dalla concludente in prime cure, oltre che rigettata e comunque assorbita dalla declaratoria di totale reiezione emanata con la Sentenza N. 682/22, nonché in accoglimento delle difese spiegate nel paragrafo di riferimento”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.La sentenza qui impugnata ha deciso la controversia introdotta dagli odierni appellanti nei confronti della , al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni, CP_2 diretti ed indiretti, fisici, morali, esistenziali e patrimoniali dagli stessi subiti, derivanti dalle gravissime omissioni, negligenze ed imperizie di tutti coloro che ebbero ad operare all'interno della Struttura Ospedaliera G. Mazzini di in data 25.09.2001, in occasione della nascita CP_1 del piccolo a seguito di parto cesareo. Parte_3
pagina 2 di 18 I sanitari, in particolare, avrebbero omesso di riportare nelle cartelle cliniche ogni accertamento sulle terapie ed analisi effettivamente praticate per il periodo di ricovero ( nella scheda ospedaliera relativa al parto, così come nelle pagine del cartogramma e della sezione neonati mancherebbe l'indice APGAR alla nascita dopo il primo ed il quinto minuto di vita) così determinando l'impossibilità di giungere ad una valutazione del benessere neonatale a causa di tale non veridica descrizione dei fatti. Il bambino, infatti, pur definito dopo la nascita, “vivo e vitale”, veniva trasferito presso il Reparto di Patologia Neonatale a seguito di accertata “sindrome di adattamento post-natale. Polmone umido” con successive dimissioni in data 4.10.2001; a causa di riscontrati ipotonia e ritardo psicomotorio, subiva dal mese di Novembre 2022, numerosi ricoveri ed accertamenti (anche presso l'Ospedale Gaslini di Genova) che ne determinavano nel Marzo 2003 da parte di una Commissione Sanitaria, la definitiva diagnosi di “persona handicappata in situazione di gravità, con totale e permanente inabilità lavorativa del 100% con necessità di assistenza continua”.
1.1 Le suddette domande sono state rigettate, con compensazione delle spese di lite, dalla sentenza qui impugnata, sulla scorta di un iter motivazionale sintetizzabile come segue.
1.2 In via preliminare, il Tribunale ha svolto alcune osservazioni in ordine alla costituzione della avvenuta a mezzo di due distinti procuratori i quali, nel corso del processo, hanno CP_2 depositato non solo due autonome comparse di costituzione ma, di volta in volta, distinti atti processuali. Ha osservato, in particolare, il Giudice che, pur nella possibilità per la convenuta di costituirsi a mezzo di più procuratori, la contemporanea presenza in giudizio non autorizzava i medesimi a moltiplicare gli atti difensivi, alla luce della legittima aspettativa della controparte (nell'estrinsecazione del proprio diritto di difesa) che il primo degli atti depositati avesse esaurito le difese dell'avversario e che su di esso occorresse prendere posizione (cfr Cass n. 21472/12). Pertanto, il diritto di deposito doveva ritenersi consumato con il deposito del primo dei due atti, non potendo essere preso in considerazione l'atto depositato successivamente.
1.3 Nel merito ( al netto delle non brevi rassegne dei principi giurisprudenziali concernenti la natura giuridica della responsabilità professionale - contrattuale o aquiliana- dei sanitari e delle strutture nelle quali essi operino, la distribuzione degli oneri probatori nelle fattispecie di responsabilità medica ed i criteri che, in materia di responsabilità civile, presiedono all'accertamento del nesso causale tra la condotta e l' evento dannoso), il Giudice di prime cure ha concluso per l'infondatezza delle domande, osservando che le diverse consulenze tecniche specialistiche espletate, nel fornire esiti sostanzialmente concordanti, hanno consentito di escludere la sussistenza del nesso causale tra la malattia sofferta da e la Parte_3 condotta dei medici al momento del parto, escludendo, pertanto, la ravvisabilità di ipotesi di colpa professionale.
pagina 3 di 18 Il Consulente nominato, Prof. specialista in ginecologia ed ostetricia, difatti, ha escluso Per_1 la riconducibilità delle condizioni cliniche di ad una sofferenza ipossica Parte_3 intrapartum, “potendo il neonato essere affetto da una patologia dismorfica con associato ritardo psicomotorio di natura genetica, condizione non imputabile alla condotta dei medici del Reparto di Pediatria… i cui trattamenti scelti sono da considerarsi adeguati al caso in esame ed eseguiti in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica”. Le suddette argomentazioni e conclusioni sono state sostanzialmente ribadite dal Dott. Per_2
nominato in ausilio del Ctu, in qualità di specialista pediatra-neonatologo, il quale ha
[...] individuato la patologia cui era affetto nella “leucomalacia Parte_3 periventricolare” osservando che “ con alta probabilità, la stessa era insorta durante le ultime settimane di gravidanza… non, quindi, causata da una lesione ipossico-scheletrica intrapartale ovvero nel corso del periodo in cui i sanitari dell'Ospedale civile di avrebbero potuto CP_1 intervenire con diversi comportamenti professionali. La patologia manifestata da Parte_3 è, quindi, da considerarsi ascrivibile a cause naturali, non prevedibili e non emendabili,
[...] del tutto indipendenti dall'operato dei sanitari dell'Ospedale civile di Non sono CP_1 rilevabili comportamenti da parte dei medici stessi, in ambito pediatrico/neonatologico, che abbiano potuto influire sul decorso clinico né sullo sviluppo dei disturbi legati alla leucomalacia periventricolare del paziente.”
1.4 Riconosciuta l'assenza di responsabilità in capo ai sanitari, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la querela di falso presentata dagli attori in ordine ai dati inseriti nelle cartelle cliniche, per irrilevanza della documentazione.
2. La sentenza è stata appellata solo dai Sigg.ri , e Parte_3 Parte_2
i quali ne hanno chiesto la riforma nei termini di cui alle conclusioni in Parte_3 epigrafe riportate, censurandola sulla base dei seguenti motivi. a) A parere degli appellanti le Ctu espletate sono nulle, avendo i consulenti “esorbitato dal perimetro del thema decidendum delineato dalle parti in violazione del principio dispositivo”, in quanto la , nelle proprie difese, non ha ricondotto la patologia di CP_2 Parte_3
ad eventi prenatali ( cause preesistenti di tipo genetico o sindromico) estranei a
[...] condotte dei sanitari dell'Azienda né ha contestato l'esistenza del nesso causale tra il ricovero e la patologia nel neonato, incentrando, entrambi i procuratori costituiti, le proprie allegazioni difensive sugli eventi successivi al parto e sulle conseguenti condotte adottate dai sanitari teramani. Di conseguenza, gli elaborati peritali, avendo concluso nel ritenere preesistente al parto la condizione patologica del neonato, hanno violato il principio dispositivo e le regole sulle acquisizioni documentali, così come richiamate dagli articoli 112 e 115 cpc e sono, pertanto, affetti da nullità assoluta.
pagina 4 di 18 b) La sentenza è stata fondata unicamente sulle risultanze errate del Dott. ausiliario del Per_2 Ctu Prof. con il quale, quest'ultimo non avrebbe condiviso le proprie conclusioni, di Per_1 fatto distinte e contraddittorie le une dalle altre difettando, pertanto, il requisito della collegialità che avrebbe dovuto, invece, indurre il Tribunale a disporre la rinnovazione della Ctu, anche alla luce della circostanza che nessuno dei due consulenti era specialista medico-legale. si è Per_2 espresso, peraltro, in termini meramente probabilistici laddove, in tema di danni ipossico- ischemici, la Giurisprudenza esige un giudizio di certezza in ordine a ipotetici fattori causali alternativi rispetto ad una lesione ipossico- perinatale, gravando sull' l'onere Controparte_1 della prova del monitoraggio continuo senza tracce di sofferenza del feto/neonato e dell'emogasanalisi sul cordone alla nascita;
in assenza di questi due esami, la sofferenza da mancanza di ossigeno si ritiene presunta, cioè dimostrata senza necessità di ulteriori riscontri. non ha, invece, neppure considerato, le osservazioni, sia dello stesso Collega Per_2 Per_1 che non aveva potuto esprimersi in merito all'evidenza di acidosi metabolica sul sangue dell'arteria ombelicale alla nascita, non essendo stato eseguito il relativo prelievo, sia del proprio ausiliario- neuroradiologo Prof. che nella relazione aveva fatto espresso riferimento ad Per_3 un danno ipossico ischemico perinatale, escludendo, quindi, una possibile diagnosi alternativa di encefalopatia realizzatasi nel corso della gestazione e, in spregio al suindicato criterio di riparto di onere probatorio, ha ritenuto, erroneamente, di mandare esenti da responsabilità i sanitari. c) Il Tribunale, in modo illogico e contraddittorio ha aderito fedelmente alle conclusioni del consulente da considerarsi, invece, del tutto erronee anche in quanto fondate su dati parziali ed incompleti, attesa la presenza di un vuoto temporale (dal 30.09.2001 al giorno delle dimissioni avvenuto il 4.10.2001) nella registrazione in cartella clinica delle condizioni del neonato
[...] e del relativo operato dei sanitari sul piccolo paziente. Alla luce di ciò, l'ausiliario Parte_3 non avrebbe potuto rispondere al quesito posto dal Giudice in ordine alla patologia da cui era affetto il bambino, in assenza di una storia clinica certificata da accertamenti e monitoraggi quotidiani che avrebbero potuto dimostrare la presenza o meno di ipossie intrapartali di gravità e durata tali da aver determinato lesioni cerebrali. d) La sentenza è stata impugnata anche alla luce della illegittima inversione dell'onus probandi da parte del Tribunale, che ha erroneamente omesso di valutare come assolto, l'onere probatorio in capo a parte attrice ( la quale aveva individuato la condotta astrattamente idonea a cagionare l'evento ipossico- ossia il mancato tempestivo trattamento della sofferenza fetale) e non ha considerato che, di converso, era parte convenuta ad essere rimasta inadempiente nella dimostrazione del benessere del feto durante il travaglio, determinandone tale circostanza un addebito di responsabilità.
pagina 5 di 18 e) Il Giudice di prima istanza, inoltre, in modo illogico, disattendendo i dettami della Giurisprudenza di legittimità in punto di obbligo di corretta tenuta della cartella clinica da parte del medico, al fine di evitare la presunzione della sussistenza del nesso causale in suo sfavore, ha rigettato la domanda degli attori, imputandone l'incertezza della causa dell'evento e non considerando che tale situazione di dubbio era dipesa non da una carenza probatoria di parte attrice ma da una grave insufficienza documentale incombente proprio su parte convenuta. Tutti i consulenti, ad eccezione dell'ausiliario hanno, infatti, stigmatizzato Per_2 l'incompletezza della cartella clinica, ritenuta lacunosa e non idonea a documentare gli eventi clinici ma tale aspetto non è stato per nulla valutato dal Giudice, nonostante parte della cartella ( tracciati CTG) fosse stata ritenuta inutilizzabile dal medesimo Tribunale (ordinanza del 24.5.2013 Dott.ssa . Il Magistrato, infatti, invece di valutare tale carenza probatoria, Per_4 (unitamente all'assenza dell'indicazione degli indici APGAR al momento della nascita, alla mancanza di accertamenti necessari quali il monitoraggio continuo e l'emogasanalisi sul cordone Cont ombelicale), quali argomenti di prova di responsabilità in capo alla convenuta – anche in via presuntiva secondo un riportato orientamento della Giurisprudenza di Legittimità - ha, inspiegabilmente, rigettato le domande degli attori, escludendo il nesso di causalità tra il quadro patologico di e la condotta tenuta dai sanitari del Nosocomio di Parte_3 CP_1 f) La sentenza si presenta, infine, viziata avendo il Tribunale errato, durante il corso del giudizio, anche sotto ulteriori molteplici aspetti procedurali, atteso che:
- non ha accolto la richiesta di querela di falso avanzata dagli attori per l'irrilevanza della relativa documentazione ad oggetto (tracciati cardiotocografici e i pretesi indici Apgar) sulla quale, in modo contraddittorio, ha poi fondato il proprio convincimento in ordine alla causa naturale preesistente della patologia di Parte_3
- ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di rinnovazione della Ctu da affidarsi ad un collegio composto anche da uno specialista medico-legale, in ossequio alla c.d. riforma "Gelli";
- non ha disposto nulla in ordine alla rimessione in termini ex art 153 2c cpc formulata dagli attori, finalizzata al deposito di documentazione recente e rilevante ai fini del decidere, costituita da n.2 certificazioni, rilasciate nelle date del 27.08.2020 e 8.3.2021 dal Reparto di Neurologia del P.O. di ed attestanti la sussistenza in capo a di una CP_1 Parte_3
“insufficienza mentale in esito di cerebropatia perinatale”; tale carteggio essendo di provenienza della stessa convenuta aveva valore di confessione stragiudiziale ai fini probatori sulla Cont responsabilità della predetta e avrebbe dovuto determinare i Ctu a concludere in maniera diversa i propri elaborati.
pagina 6 di 18 3. Si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello la chiedendo, in via CP_2 preliminare la dichiarazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata nei confronti dei Sigg.ri e per mancata proposizione del gravame entro Parte_4 Parte_5 i termini perentori ex artt.325-326-327 cpc e norme collegate e, nel merito, insistendo per il rigetto integrale dell'appello con conferma della sentenza e condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e competenze relative al secondo grado di giudizio. Secondo l'appellata, il Tribunale ha correttamente concluso per l'assenza di responsabilità in capo ai sanitari, a seguito di valutazioni logiche e corrette delle Ctu (aventi tra loro una consonanza sostanziale e giuridica) espletate a seguito di ampie ed attendibili indagini. Il Dott. il cui operato è stato Per_2 fortemente contestato dagli appellanti, secondo l' ha, invece, indagato ogni fase Controparte_1 del parto e, richiamando autorevole letteratura scientifica, è pervenuto sia ad individuare la patologia da cui è affetto ( leucomalacia periventricolare PVL) che ad Parte_3 escludere la verificazione di asfissia intrapartum e di conseguenza, ogni addebito di responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura Ha insistito, infine, per Parte_3 il rigetto delle richieste reiterate dalle parti appellanti, di rinnovazione della Ctu, di rimessione in termini ex art 153 2 comma cpc e di autorizzazione alla proposizione di querela di falso perché inammissibili, irrilevanti oltre che già rigettate e, comunque, assorbite dalla declaratoria di totale reiezione con la sentenza impugnata.
4. L'appello è infondato 4.1 PRIMO MOTIVO DI GRAVAME Nullità della CTU per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
– asserita violazione del principio dispositivo. Presunta conseguente nullità/annullabilità e infondatezza della sentenza. Assume la parte appellante che la CTU redatta dal Dott. sarebbe invalida, in quanto Per_5 nel giungere alle conclusioni assolutoria in favore dei sanitari dell' , avrebbe Parte_6 presuntivamente violato il principio dispositivo, avendo: “...concluso che la patologia della quale è affetto deriva da cause naturali preesistenti (...) ed abbia di conseguenza Parte_3 violato il principio dispositivo...” (cfr. Atto di appello, pagg. 3-5). L'assunto è manifestamente infondato. La circostanza infatti che oggetto diretto del vaglio tecnico della domanda fosse costituito dalla verifica dell'eventuale sussistenza del nesso di causalità tra la patologia di e Parte_3 le condotte poste in essere dai sanitari dell'Ospedale di ..” (cfr. Sentenza di primo grado, CP_1 Cont pag. 6), recisamente e da sempre contestato dalla difesa , non precludeva affatto né ai consulenti né al giudice, che quelle conclusioni tecniche ha recepito in sentenza, di individuare positivamente, nell'escludere recisamente la sussistenza di quel nesso, la sussistenza invece di un rapporto eziologico certo tra quella stessa patologia e le cause naturali preesistenti riscontrate nel corso della consulenza, costituendo tale accertamento ontologica porzione dell'oggetto del più ampio accertamento volto alla verifica della sussistenza del nesso tra evento e condotta dei sanitari e ontologica parte, almeno implicita ma logicamente contenuta nella relativa allegazione, Cont della contestazione inizialmente e tempestivamente opposta dalla stessa. Per Come assai efficacemente riassunto dal CT l'oggetto dell'accertamento era il seguente “si è verificata nel corso della fase di travaglio di parto della signora un Parte_2 insulto ipossico-ischemico che ha provocato, con meccanismo di nesso causale, un danno cerebrale a e che attualmente alla base della sua sintomatologia neurologica Parte_3
?” ed in compiuta e diligente risposta a tale quesito il CTU ha solo positivamente proceduto alla individuazione del fatto posto in rapporto di esclusivo antecedente con quell'evento (danno cerebrale), purtroppo verificatosi.
pagina 7 di 18 Laddove pertanto l'appellante assume che controparte sia in comparsa di risposta che nella memoria istruttoria non avesse contestato la esistenza del nesso causale tra il ricovero e la insorta patologia di cui è portatore afferma un dato veritiero ma inconferente Parte_3 Cont rispetto all'oggetto della contestazione della e quindi dell'accertamento del perito d'ufficio. Cont Laddove poi ancora la difesa dell'appellante assume che la “incentra le proprie allegazioni difensive sugli eventi successivi al parto (“forti difficoltà di adattamento alla vita extrauterina”) ed alle conseguenti condotte adottate al riguardo dai sanitari teramani, e non già su cause naturali preesistenti di tipo genetico o sindromico”, mostra di non comprendere come, all'esito della disposta CTU, si è data proprio una risposta alla causa della insorgenza di quella mera sofferenza riscontrata a due ore dal parto mentre si sia altrettanto con adeguata probabilità indicata pure la genesi della patologia da cui è purtroppo affetto il minore, escludendo positivamente, in entrambi i casi, qualsiasi responsabilità degli operatori. Tale affermazione appare tanto più convincente laddove si consideri che tale parte dell'accertamento ha costituito oggetto di approfondimento laddove i consulenti hanno dovuto procedere ad individuare l'eventuale ricorrenza, come si vedrà, di uno dei quattro (il quarto) criteri ritenuti essenziali nella formulazione della diagnosi invocata dagli appellanti.
4.2. Si denuncia poi “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 c.p.c., 153, comma 2 c.p.c. e dell'art. 221 c.c., nonché degli 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost, per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi anche in sentenza sulla istanza di rimessione in termini presentata da parte attrice in data 5.11.2021 avente ad oggetto l'autorizzazione al deposito di documentazione sopravvenuta, tra l'altro proveniente dalla stessa parte convenuta e determinante ai fini del decidere, e per avere dichiarato in sentenza immotivatamente ed ingiustamente inammissibile la querela di falso depositata da parte attrice a pct in data 2.10.2019, sebbene la stessa fosse ammissibile e rilevante ai fini del decidere, vertendo la querela sull'impugnazione di documenti quali i tracciati cardiotocografici e i pretesi indici Apgar alla nascita, su cui il CTU dott. ha basato le conclusioni del proprio elaborato.” Persona_2
“Illegittima inversione dell'onus probandi con conseguente violazione degli artt. 1218 e 1228 c.c. nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al 2697, 2727 c.c. ed agli artt .1176, comma 2 c.c. e 1256 c.c., nonché degli artt. 40 e 41 c.p. allorquando il Tribunale, aderendo pedissequamente alla relazione tecnica del CTU dott. fondata su una mai allegata e comunque errata, alterata e non documentata Per_2 ricostruzione della vicenda sanitaria della gestante e del nascituro Parte_2
giunge ad escludere il nesso causale tra la condotta dei sanitari operanti Parte_3 all'interno dell' e la patologia di cui è portatore Controparte_3 Parte_3 riconducendo quest'ultima ad una fase prenatale non collegata all'attività dei medici.”.
“Pretesa nullità da mancata nomina di un Medico Legale.” Nel caso di specie, non possono trovare applicazione le disposizioni contenute nella L. n. 24/2017. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, le norme sostanziali ivi contenute, al pari di quelle di cui alla L. 189/2012, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti, come quelli qui oggetto di scrutinio, avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore (cfr. Cass. n. 28994/2019). La CTU risulta redatta dal Dott. (Specialista dell'Unità Operativa di Persona_2 Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell' di Bologna) coadiuvato dal Controparte_4 neuroradiologo Prof. (Direttore della Neuroradiologia del Dipartimento Persona_6 Imaging dell'Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” di Roma) su sollecitazione proveniente proprio dal difensore degli appellante che aveva insistito affinchè le immagini RM fossero lette dallo specialista in Neuroradiologia), e dal Prof. - Direttore del Dipartimento di Per_1 Ginecologia ed Ostetricia dell'Istituto SANTA FAMIGLIA di Roma, nonché Professore Ordinario presso l'Università di Tor Vergata. pagina 8 di 18 Confermata allora la sicura inapplicabilità ratione temporis della normativa ex legge Gelli, sulla necessaria composizione della CTU in forma collegiale e sulla necessaria presenza nel collegio del medico legale, non resta che rilevare come i professionisti legittimamente non abbiano operato appunto in formazione collegiale, ma abbiano fornito, per quanto di rispettiva competenza, le loro valutazioni, oggetto poi di specifica valutazione da parte del giudice di prime cure. A prescindere allora dalle concrete modalità di nomina dei due professionisti, opportunamente, e secondo una valutazione ex ante, si è in sostanza deciso di indagare analiticamente le diverse fasi Cont nell'ambito delle quali si è di fatto dipanato il rapporto tra la paziente e la convenuta, riassuntivamente distinguibili nella fase pre-parto, il cui esame è stato compiuto dall' CP_5
e la fase post-parto, il cui vaglio è stato meglio approfondito dal neonatologo, poi
[...] coadiuvato dal NE (come detto, su sollecitazione della stessa difesa delle parti appellanti), al fine appunto di accertare se si fosse verificato un insulto asfittico durante la fase di travaglio di parto e se diversi comportamenti sanitari rispetto a quelli attuati nell'occasione dal Cont personale dell' appellata avrebbero potuto evitare, in tutto o in parte, tale supposto danno cerebrale. Peraltro, come si andrà ad evidenziare, già poi l'accertamento compiuto dal neonatologo ha ex post escluso, all'esito della verifica dei cd criteri essenziali (si veda infra) che si fosse verificato un evento ipossico-ischemico intrapartum sulla scorta di quanto acquisibile e valutabile in base alle proprie competenze;
sicchè la relazione dell'ostetrico-ginecologo, nonché le criticità della documentazione sanitaria, relativamente alla fase antecedente il parto (e che come si vedrà è poi risultato involgere solo criteri accessori o ancillari) restano di fatto del tutto irrilevanti, non avendo assunto alcuna valenza dirimente nella risposta complessiva al quesito che i tecnici hanno reso. Laddove pertanto quella difesa ancora in questa sede si ostina tra l'altro a sostenere che “i tracciati cardiotocografici assieme all'emogasanalisi sul cordone ombelicale rappresentano per la struttura sanitaria gli elementi probatori del benessere fetale, in assenza dei quali non si può ritenere superata la presunzione di responsabilità (contrattuale) una volta indicata la condotta astrattamente idonea a determinare il danno ipossico, in questo caso l'ingiustificato ritardo del parto pur in presenza di malessere fetale”, mostra di non voler tenere conto, tentando di spostare sempre l'attenzione sulla fase pre-parto, che, dall'accertamento peritale del CTU neonatologo, è proprio risultato positivamente escluso che si sia verificato un evento ipossico-ischemico intrapartum. Dopo ampia esposizione della letteratura scientifica in materia, richiamata a conferma del proprio assunto, il CTU DE ha ben spigato allora che vengono individuati quattro criteri fondamentali tutti egualmente necessari per poter effettuare una diagnosi scientificamente valida di evento ipossico-ischemico intrapartum. In assenza anche di uno solo di questi quattro criteri – ha chiarito il perito - non è proprio possibile effettuare tale diagnosi. Tale affermazione ha trovato peraltro conferma anche nel (mero) parere sul punto espresso dal CTU Ostetrico Ginecologo. Vengono poi individuati dalla consulenza DE ulteriori cinque criteri, considerati però solo accessori o ancillari nella prospettiva che qui rileva, che cioè, se presenti, rafforzano solo la diagnosi, necessariamente formulata in presenza dei quattro essenziali;
se assenti, la mettono in dubbio. I criteri definiti essenziali, la cui concomitante presenza è necessaria per la formulazione della diagnosi de qua, sono i seguenti.
1. criterio “Evidenza di acidosi metabolica: pH <7 e deficit di basi ≥12 mmol/l in arteria ombelicale dimostrata alla nascita”
Per mera prudenza, il perito ha ritenuto tale criterio non valutabile (si richiama sul punto quanto motivato in relazione) e tuttavia non ne ha potuto affermare la presenza. pagina 9 di 18 2. “Esordio precoce di encefalopatia moderata o severa in neonati ≥ 34 settimane di età gestazionale” Il piccolo non ha presentato l'esordio precoce di una encefalopatia Parte_3 neonatale. Sul punto il CTU è stato netto e convincente: tralasciando l'encefalopatia severa, caratterizzata sostanzialmente da uno stato gravissimo di coma e assenza di respiro spontaneo, è possibile affermare con certezza anche che il bambino non ha presentato una encefalopatia neonatale moderata, secondo la classificazione di Sarnat e Sarnat5, internazionalmente adottata per tale valutazione. La sintomatologia di tale patologia è caratterizzata da: letargia, ipotonia, disturbi della suzione, miosi, convulsioni. Tale quadro è del tutto assente nel caso in esame. Mai la difesa della parte attrice ha potuto assumere e documentare, nonostante la sua a tratti convulsa attività di aggiornamento delle proprie produzioni e di presentazione e reiterazione di istanze, l'insorgenza di tale stato nel periodo ≥ 34 settimane di età gestazionale. Tale criterio non è quindi presente e tale conclusione è stata pure condivisa anche dal CTU
Per_1
3. “Paralisi cerebrale discinetica o tetraplegia” Anche in relazione alla valutazione di ricorrenza di tale requisito, il CTU ha affermato senza incertezze che il bambino non presenta, senza alcun dubbio, tale tipo di patologia neurologica. Ancora: mai la difesa della parte attrice ha potuto assumere e documentare l'insorgenza di tale stato. Anche tale criterio non è quindi presente. Pure tale affermazione è stata condivisa dal CTU Ostetrico Ginecologo Per_1
4. “Esclusione di altre eziologie identificabili come traumi, patologie della coagulazione, infezioni o malattie genetiche” In relazione a tale requisito, esaminando tutta la refertazione messa a disposizione dalla parti, il perito ha onestamente concluso che non si è mai arrivati alla definizione precisa di una patologia Parte_ che sia causa dei disturbi neurologici di cui è portatore anche se molti dati clinici farebbero propendere per una diagnosi di una sindrome dismorfico-malformativa su base genetica, come ipotizzato presso la Clinica Universitaria di Padova. In risposta alle osservazioni del ctp Parte_
il CTU DE ha da ultimo affermato la possibilità che sia affetto da una sindrome Per_7 genetica, causa delle patologie di cui è portatore. Non essendo però possibile effettuare una diagnosi certa di tale malattia, sulla base della documentazione agli atti, tale elemento non può assumere un valore fondante sul giudizio rispetto alla vicenda clinica. D'altra parte, ciò che è essenziale accertare in questa sede è solo la sussistenza o meno della diagnosi di ipossia intrapartum e a tale quesito il CTU ha dato compiuta e convincente risposta nella CTU rispetto agli aspetti di valutazione dei dati clinici certi e documentati. Anche tale considerazione è stata condivisa dal CTU come si evidenzierà meglio oltre. Per_1 L'assenza certa allora di due dei criteri considerati indispensabili per la diagnosi (cui occorre aggiungere addirittura l'assenza di certezza in ordine alla presenza degli altri due) permette già di escludere, con criterio tecnico certo, che la causa della patologia neurologica attualmente presentata da sia stata una asfissia intrapartum. Parte_3 L'accertamento tecnico avrebbe pertanto potuto concludersi qui. Per
4.3Con assoluti scrupolo e professionalità allora il è sceso a valutare anche l'eventuale sussistenza dei criteri, come detto, considerati accessori o ancillari, che, se presenti, rafforzano solo la diagnosi, ove formulata esclusivamente sulla scorta della rilevata presenza contestuale dei quattro essenziali;
se assenti, la mettono in dubbio, anche ove sussistenti i quattro essenziali per la formulazione di una diagnosi di ipossia intrapartum.
5. “Segno sentinella di un evento ipossico immediatamente prima o durante il parto”
pagina 10 di 18 6. “Improvvisa e prolungata bradicardia o assenza di variabilità della frequenza cardiaca fetale in presenza di decelerazioni persistenti, tardive o variabili, di solito dopo un evento ipossico sentinella, in un tracciato cardiotocografico precedentemente normale” Per la valutazione di tali criteri, di competenza ostetrica, il CTU neonatologo ha rimandato alla relazione del Prof. Per_1 E' vero che in relazioni a tali profili la consulenza ha allora riscontrato che la Per_1 descrizione della qualità del liquido amniotico, ad opera del medico che esegue il taglio cesareo, (e che quindi ne prende visione diretta), rappresenta un importante elemento di giudizio clinico che consente, unitamente ad altri parametri (CTG, condizioni del neonato immediatamente dopo l'estrazione, etc) di poter avallare ovvero escludere una sofferenza fetale ipossica intrauterina: il rilievo di liquido amniotico limpido consente di escludere che vi sia stata una sofferenza fetale, viceversa, il rilievo di liquido amniotico tinto di meconio suggerisce un quadro sofferenza fetale. Nella fattispecie il CTU ha allora presunto tale elemento, dato per non negativo Per_1 (limpido), dal fatto che spesso, nella pratica clinica, si provvede a segnalare solo il riscontro di alterazioni patologiche (ad es. liquido tinto), mentre non vengono riportati i rilievi normali (ad es. liquido limpido). In assenza allora di contrarie allegazioni, peraltro presenti nella documentazione oggetto di cumulativa impugnativa per querela, può già presumersi che non fossero state riscontrate anomalie nel liquido. La consulenza del prof ha comunque riguardato aspetti che non attenevano alla verifica Per_1 dei criteri cd essenziali per la diagnosi di asfissia intrapartum;
diagnosi che già poteva essere esclusa sulla scorta degli approfondimenti autonomamente eseguiti dal neonatologo DE. Il prof pur avendo espresso un parere sul punto, ha infatti correttamente premesso che Per_1
“In merito alla correttezza della diagnosi posta dai medici del reparto di Pediatria, occorre innanzitutto rilevare che le patologie di cui si discute sono di peculiare competenza specialistica neonatologica e/o pediatrica” (e dunque non propria, ma del CTU DE). 7. “Apgar 0-3 per più di 5 minuti” Per Sul punto il CTU pur avendo confermato l'assunto attoreo secondo cui tale dato non risulta riportato nelle usuali sedi della documentazione clinica (cartella ostetrica e cartella neonatale), ha tuttavia per altra altrettanto convincente via escluso che potesse ricorrere. L'apgar inferiore a 4 infatti corrisponde ad uno stato del neonato di grave depressione, come tale, necessitante di rianimazione primaria immediata. Dalla documentazione sanitaria acquisita si riscontra invece il seguente accertamento all'esito della visita pediatrica effettuata a cinque minuti di vita (ore 11.05 del 26/09/01): era stata riscontrata e refertata: “cond. buone, cute eritrosica. Obiettività cardiorespiratoria nella norma.”. Tali condizioni erano incompatibili con la presenza del criterio, peraltro, come detto, meramente accessorio, qui al vaglio (Apgar 0-3 per più di 5 minuti).
pagina 11 di 18 Tale valutazione è stata confermata anche dal CTU Ostetrico Ginecologo il quale ha Per_1 inequivocabilmente affermato che “sebbene non sia stato esplicitato l'indice di APGAR, il pediatra analizzò specificatamente alcuni dei parametri previsti dall'indice stesso e risultati nella norma (battito cardiaco, respirazione, colore della pelle), mentre non risultano indagati tono e riflessi. Cute eritrosica è un esplicito ed inequivocabile riferimento alle condizioni oggettive della cute del neonato, contrariamente da quanto prospettato dall'Avv. Scicchitano a pagg. 7 e 18. Il pediatra non fece, invece, esplicito riferimento a tono muscolare e riflessi, indicando genericamente "cond buone”. In merito a tale aspetto ritengo di poter avanzare tre ipotesi: a) il medico ha sinteticamente descritto condizioni buone riferendosi al quadro clinico generale (compresa l'assenza di turbe del tono o dei riflessi); b) il medico non ha fatto riferimento al tono muscolare ed ai riflessi poiché non rilevò nulla di patologico, che altrimenti avrebbe segnalato;
c) il medico omise di indagare tono e riflessi.” Di seguito il prof ha opportunamente precisato che “Sulle ipotesi a) e b) pienamente Per_1 concorda il Prof. , consulente dell'Avv. Scicchitano, all'interno della propria consulenza Per_8 (pag. 3) allegata all'Atto di citazione;
infatti sostiene che la visita pediatrica eseguita alle ore 11.05 restituisce "valutazioni equivalgono ad un Apgar di 10”. “ E' pertanto lo stesso ctp della parte attrice ad ammettere che alle ore 11.05 si riscontravano "valutazioni (che) equivalgono ad un Apgar di 10”. Difficile immaginare che fino ad un minuto prima fossero Apgar 0-3 per più di 5 minuti.
4.3.1.Appare opportuno a questo punto soffermarsi sulle numerose istanze di querela di falso presentate dalle parti attrici, qui appellanti, prendendo spunto appunto dalla querela di falso relativa alla acquisizione/alterazione/mancata acquisizione di tale dato Apgar e quindi poi di altri, svariati documenti. La proposizione della querela di falso e la sua reiterazione apparivano allora del tutto inconferenti. La querela di falso costituisce in effetti il rimedio estremo, la cui precipua finalità è quella di superare la fede privilegiata, che l'ordinamento attribuisce, oltre che agli atti pubblici (art. 2700 c.c.), anche alle scritture private, limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni in esse contenute da chi figuri averle sottoscritte, nei casi in cui la sottoscrizione sia stata riconosciuta, ovvero debba considerarsi legalmente riconosciuta (art. 2701 c.c.). In tema di querela di falso infatti, l'art. 225, comma 1, c.p.c., nell'imporre la pronuncia del collegio, non detta una regola di trattazione collegiale del procedimento ma esprime solo una riserva al tribunale in composizione collegiale limitatamente ai poteri decisori, sicché, ove la querela venga proposta davanti ad esempio a sezione di tribunale, in composizione monocratica, non si verifica alcuna nullità o vizio di costituzione del giudice se l'attività in concreto svolta dal giudice monocratico, prima di rimettere l'affare alla sezione centrale del tribunale per la decisione sul falso, abbia rilievo meramente ordinatorio, oppure sostanzialmente istruttorio (Cassazione civile, sez. II, 03/05/2016, n. 8705). La querela di falso può poi proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela tuttavia a norma degli artt. 221 e ss cpc deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
pagina 12 di 18 La querela di falso poi, come detto, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., deve contenere a pena di nullità l'indicazione degli elementi specifici e delle prove della asserita falsità. Costituisce, infatti, presupposto imprescindibile dell'ammissibilità della procedura, in ragione della rilevanza pubblica degli interessi connessi alla genuinità del documento e in considerazione della necessità di individuare i dati costitutivi della domanda relativa, l'indicazione e l'enunciazione specifica delle ragioni addotte dal querelante a sostenere la falsità del documento. La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 c.p.c., è d'altra parte devoluta, ai fini della decisione di merito, al giudice della causa principale e non a quello della querela, il cui unico compito consiste nell'affermare o negare la falsità dell'atto (Cassazione civile, sez. I, 13/03/2015, n. 5102). In base cioè agli artt. 222 e 355 c.p.c., la proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall'avversario a base della domanda o della eccezione, esige la rilevanza del documento stesso, ossia la sua potenziale attitudine a incidere sulla statuizione nel merito, mentre, ai fini della querela di falso un documento è da ritenersi irrilevante quando, indipendentemente dalla sua contestata autenticità o veridicità, esso si presenti ininfluente o inutile ai fini della decisione della controversia (Cassazione Civile, Prima Sezione, Sentenza n. 26149 del 6 dicembre 2006). Non risulta allora oggetto di specifica querela di falso quella certificazione della visita pediatrica effettuata a 5 minuti dal parto. All'esito infatti della Visita pediatrica (ore 11.05 del 26/09/01) risulta, come visto, refertato:
“cond. buone, cute eritrosica. Obiettività cardiorespiratoria nella norma. Da ricontrollare.” Sul punto la stessa difesa del querelante anzi mostra di volersi avvalere del contenuto di quel documento nella parte in cui afferma, già nelle 45 pagine di osservazioni opposte dal difensore Per degli attori alla CTU ed al fine di rimuovere l'efficacia del dato Apgar risultante dal foglio di dimissioni e su cui infra “la prima visita al piccolo per come emerge dalla dichiarazione Pt_3 del Dott. e dall'annotazione in cartella, è stata effettuata da quest'ultimo alle ore 11:05, e Per_9 cioè dopo cinque minuti dalla nascita con conseguente eccedenza di ben 4 minuti rispetto al primo minuto dalla nascita in cui si sarebbe dovuto rilevare l'indice Apgar.” Stando al relativo motivo di appello l'impugnativa della querela di falso aveva riguardato i seguenti documenti “vertendo la querela sull'impugnazione di documenti quali i tracciati cardiotocografici e i pretesi indici Apgar alla nascita”. I primi documenti erano stati dichiarati inutilizzabili dal giudice di prime cure e non vengono utilizzati neanche in questa sede a supporto della presente decisione. Nella fattispecie al vaglio allora, la valutazione della rilevanza dei documenti oggetto di querela è stata correttamente compiuta dal giudice monocratico ed ha condotto altrettanto correttamente alla decisione di dichiarare l'inammissibilità dell'iniziativa, posto che, per altra via, il CTU, e quindi successivamente il giudice, è pervenuto ad un giudizio probatorio certo senza che l'assenza o la diversa formazione di quel documento potessero condurre ad una diversa conclusione. I documenti impugnati, per come indicati nel motivo di appello (e comunque anche gli altri già oggetto in primo grado di analoga e convulsa richiesta, tra cui l'attestazione della nascita del feto maschile “vivo e vitale” che non sembra riprodotta nel motivo di appello), non erano infatti per nulla decisivi, in quanto: tendevano ad accertare l'eventuale sussistenza non di un elemento essenziale ma di elementi meramente accessori e dunque non decisivi ex se;
il dato relativo comunque alle condizioni del minore a 5 minuti dal parto risultavano in ogni caso attestate da certificazione pediatrica inequivoca, addirittura confermata nella sua valenza probatoria ai fini de quibus dal riconoscimento contenuto nella stessa consulenza di parte allegata alla citazione a firma del prof. . Per_8
pagina 13 di 18 In relazione invece al documento costituito da lettera di dimissione del ricovero del piccolo presso il Reparto di Pediatria dell'Ospedale Civile di dal 26/09/01 Parte_3 CP_1 Per al 04/10/01 (che riporta il dato relativo ad Agpar), lo stesso CTU ha solo dato atto di avere rinvenuto tale documento nelle produzioni effettuate dallo stesso difensore della parte attrice, che poi ne ha contraddittoriamente eccepito l'inutilizabilità. Anche con riferimento a tale documento tuttavia, se ne conferma la valutazione di irrilevanza, essendosi raggiunta la prova per altra via della insussistenza di tale requisito, oltretutto, come più volte detto, meramente accessorio, che cioè se presente potrebbe solo rafforzare la diagnosi raggiunta tuttavia mediante riscontro dei quattro criteri essenziali (nella fattispecie non certamente presenti). Quanto invece all'istanza di rimessione in termini presentata da parte attrice in data 5.11.2021 ed avente ad oggetto l'autorizzazione al deposito di documentazione sopravvenuta, tra l'altro proveniente dalla stessa parte convenuta e asseritamente determinante ai fini del decidere, può limitarsi questa Corte a rilevare come ancora in questa sede la stessa non sembri adeguatamente motivata in punto di necessaria decisività della stessa. Nella prospettiva qui assunta infatti, quella documentazione, per essere ritenuta tale, avrebbe dovuto allora solo eventualmente supportare una prova di superamento di quelle criticità già rilevate dal CTU DE in punto di assenza dei quattro requisiti essenziali. Nulla risulta addotto e comprovato invece sul punto da parte dell'istante ed anzi, il percorso successivo alle dimissioni, e su cui infra, conferma l'assenza di elementi sul punto.
8. “Precoce evidenza (entro 72 ore dalla nascita) di coinvolgimento multisistemico” Ha sul punto ancora una volta ben chiarito il DE che non vi è alcuna evidenza, nei dati della documentazione clinica, di un coinvolgimento multisistemico, ovvero di un danno asfittico multiorgano, a carico di cuore (ipotensione, ischemia miocardica), rene (anuria, oliguria, insufficienza renale), polmone (necessità di supporto ventilatorio con richiesta di ossigeno >40% per almeno le prime quattro ore dopo la nascita) e fegato (epatopatia precoce). Anche tale criterio pertanto non è affatto presente.
9. “Immagini neuroradiologiche precoci indicative di danno acuto non focale” Dopo avere dato ampiamento conto della professionalità acquisita anche in materia di esame delle ecografie cerebrali (conseguimento tra l'altro di due master universitari in ambito ecografico neonatale e copertura del ruolo di responsabile della attività ecografica all'interno della Terapia Intensiva Neonatale dell' di Bologna nonché dell'incarico Controparte_4 professionale di “Alta Specializzazione in Ecografia Neonatale” presso tale reparto), il CTU ha evidenziato che nel caso in esame le neuroimmagini precoci a disposizione sono quelle di una ecografia cerebrale refertata come segue (30/09/01): “non si notano alterazioni ecostrutturali a carico dei tessuti cerebrali. Sistema ventricolare non significativamente ectasico.” Il CTU ha anche valutato l'ecografia messa a disposizione dalla difesa attorea nel corso delle operazioni peritali in data 30/06/15 ed effettuata in data 01/10/01. Il perito dopo avere esposto i
“limiti tecnici” propri di tale tecnica ai fini de quibus, citando anche le fonti del proprio giudizio, ha comunque riscontrato la sussistenza di un quadro caratterizzato da: linea mediana in asse, strutture mediane regolari, sistema ventricolare in sede e nei limiti, assenza di lesioni parenchimali, modesta iperecogenicità periventricolare;
quadro ritenuto nei limiti della norma per l'età. Una modesta iperecogenicità periventricolare è infatti di frequente riscontro nel neonato e di nessun significato patologico, considerata in un unico esame e come fattore isolato e in particolare non può, in nessun modo, essere considerata come segno diagnostico di asfissia perinatale.
pagina 14 di 18 5.Anche avvalendosi della consultazione del Prof. Direttore della Persona_6 Neuroradiologia del Dipartimento Imaging dell' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, il Per CTU ha concluso che, con elevata probabilità, il danno cerebrale presentato da MDS consiste in una leucomalacia periventricolare (PVL). Caratteristica del neonato prematuro, ma anche del neonato a termine, questa si verifica quando situazioni patologiche di vario tipo (infezioni intrauterine, corionamnioniti, ipossia intrauterina, disturbi emodinamici feto-placentari, pre-eclampsia/eclampsia materna) causano nel feto fenomeni di ischemia/riperfusione e/o variazioni del flusso sanguigno, anche di piccola entità, che portano a vari gradi di danno tissutale cerebrale, fino ad un danno anatomico permanente causa di patologia neurologica. Tali fenomeni patologici possono intervenire in vari momenti della gravidanza, che nella maggior parte dei casi non è possibile individuare. La PVL non è in particolare causata da asfissia intrapartum e non è causata da un danno acuto ipossico-ischemico nell'ultima fase della gravidanza, prima del parto. Per quanto riguarda poi il decorso clinico della piccolo MDS dopo la nascita, è possibile rilevare che il bambino ha effettivamente presentato un distress respiratorio;
allegazione sin da subito dedotta dalla difesa dell' nelle comparse a supporto della decisione di ricovero presso il CP_1 reparto di pediatria/neonatologia. Tale patologia è più frequente nel neonato pretermine ma è possibile anche in quello nato a [...] gravidanza. Il disturbo respiratorio del bambino è stato tuttavia di lieve entità. La sintomatologia è stata modesta, caratterizzata soprattutto da cianosi e gemito espiratorio. Le radiografie del torace hanno dimostrato un quadro sostanzialmente normale. Non sono minimamente rilevabili dalla storia clinica, dai monitoraggi e dagli accertamenti effettuati elementi che possono fare ipotizzare ipossie di gravità e durata tale da potere avere causato lesioni cerebrali. In risposta poi alle 48 pg di osservazioni rivolte al CTU DE dallo stesso difensore della parte oggi appellante, il perito ha molto sinteticamente esposto quanto questa stessa Corte può altrettanto convintamente esporre in risposta anche al correlativo, ed altrettanto prolisso, motivo di appello: i criteri per valutare se in fase intrapartale (ovvero nel periodo in cui diversi comportamenti ostetrici avrebbero eventualmente evitarla, in “toto” o in parte) si sia verificata una sofferenza ipossico-ischemica che abbia causato un danno neurologico sono noti, come documentato, dal 1999 ad oggi e sempre confermati ed affinati dalla letteratura scientifica internazionali, secondo i principi della medicina basata sulle evidenze, criteri definiti essenziali dal CTU, in quanto tutti egualmente necessari per poter effettuare una diagnosi scientificamente valida di evento ipossico- ischemico intrapartum;
il CTU DE ha compiutamente illustrato le fonti da cui ha assunto tale dato (pgg. 23 e ss della relazione) e mai la difesa della parte attrice/appellante ne ha efficacemente contestato i contenuti, citando ed esibendo, a sua volta, altre linee guida o altri lavori di pari prestigio;
secondo una valutazione eseguita a rigore di quelle linee guida internazionali, universalmente accettate, nella fattispecie è possibile escludere con certezza la presenza di una sofferenza ipossico-ischemica intrapartum per la mancanza accertata di due dei criteri considerati fondamentali ed indispensabili (“sine qua non”) per tale diagnosi, ovvero l' “esordio precoce di encefalopatia moderata o severa in neonati ≥ 34 settimane di età gestazionale” e l' esito in
“paralisi cerebrale discinetica o tetraplegia”, mentre degli altri e due non si è acquisita comunque la certezza di presenza;
pagina 15 di 18 la difesa dell'appellante, sia nelle 48 pg di osservazioni alle CTU e poi ancora nelle conclusionali e quindi nell'atto di appello e difese successive, pone in discussione aspetti (Apgar, ecografie cerebrali, risonanze magnetiche, acidosi ed altri aspetti clinici, formazione della documentazione) che suggeriscono l'eventuale presenza esclusivamente di quei criteri cd accessori o ancillari e pertanto non incide sulla valenza delle conclusioni raggiunte in forza del preliminare esame relativo ai quattro criteri cd essenziali;
la CTU che nel suo parere ha confermato le conclusioni esposte dal CTU neonatologo, Per_1 ha ancora meglio illustrato il percorso del minore successivo alle dimissioni, ricostruendolo sulla scorta della documentazione allegata dalla parte. Si legge infatti in tale relazione: Fu dimesso il 04 ottobre con diagnosi di distress respiratorio. Non risulta presente altra documentazione medica per circa un anno, ad eccezione di un EEG del luglio 2002. Una RMN del 06.09.02 (ad un anno di vita, circa) documentò la presenza di una iperintensità della sostanza bianca periventricolare Dal 25 al 28 novembre 2002 fu Pt_3 ricoverato presso l'Unità Operativa Malattie Muscolari dell'Istituto G. Gaslini di Genova ove furono evidenziate alcune alterazioni somatiche a carico del volto (rima buccale a triangolo, semiaperta, radice del naso a sella, padiglioni auricolari a basso impianto,filtro corto, plagiocefalia), un ritardo psicomotorio che i medici ipotizzano sia riferibile al quadro RMN encefalo "compatibile" per leucomalacia periventricolare. Nel ricovero successivo (27-28 maggio 2003) si segnalò un'evoluzione migliorativa del quadro clinico neuromotorio, sebbene persistesse ancora una lieve ipotonia diffusa. Una RMN successiva confermò la presenza di iperintensità di segnale a carico della sostanza bianca, con mielinizzazione complessivamente progredita. Ai ricoveri successivi (03-09 novembre 2003, 24 -26 marzo 2004, 3-7 maggio 2004) fu segnalata evoluzione migliorativa del quadro clinico neuromotorio, completa autonomia motoria e lieve ipotonia globale, miglioramento sul piano linguistico comunicativo, con ritardo del linguaggio sul versante espressivo. Nel corso del ricovero dal 18 al 22 febbraio 2005 fu sottoposto a diversi accertamenti e visite Pt_3 specialistiche (valutazione neuromotoria, RM rachide -filum terminale lipomatoso-, consulenza neuropsichiatrica e ortopedica) che tuttavia non permisero un inquadramento eziologico della sintomatologia presentata. Il prof. della Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova sottopose a visita Per_10 documentando la presenza di diversi dimorfismi facciali e alle mani, con discromie Pt_3 cutanee. Descrisse una marcia spedita, buoni passaggi posturali, ritardo del linguaggio, concludendo per una "probabile sindrome genetica, da definire -(omissis) Probabilmente Pt_3 è affetto da una sindrome dismorfico-malformativa con deficit intellettivo". Fu quindi sottoposto a biopsia muscolare che documentò la presenza di ipotonia congenita benigna, orientando verso un quadro dismorfico. L'analisi del cariotipo risultò normale. Anche nel corso dei ricoveri presso l'Ospedale Gaslini di Genova – fa notare il prof. non Per_1 fu mai fatto riferimento ad encefalopatia ipossica (solo ad un quadro RMN compatibile con leucomalacia periventricolare); i ricoveri furono eseguiti esclusivamente per l'ipotonia (lieve- marcata) e il ritardo psicomotorio.
Anche dal vaglio di tale percorso non emerge alcun elemento che consenta di rinvenire la presenza di quei quattro criteri qualificati dal CTU DE come essenziali per la formulazione della diagnosi de qua.
pagina 16 di 18 Anche la CTU che ha concordato sulla individuazione delle linee guida e della Per_1 letteratura internazionali in materia, ha, come detto limitandosi ad esprimere un mero parere, a sua volta confermato che “manca la contemporanea presenza di tutti i criteri essenziali tracciati dalla Task Force per definire con certezza un evento acuto intrapartum sufficiente a causare una encefalopatia: non ha mai presentato un quadro di severa o moderata encefalopatia Pt_3 neonatale né un quadro di paralisi cerebrale di tipo tetraplegia o discinetica.” In ragione delle rispettive professionalità, si ritiene dover convenire con le conclusioni raggiunte dal neonatologo sul punto relative alla formulazione di un giudizio certo in ordine alla mancata verificazione di un evento acuto intrapartum.
6.L'appello deve essere pertanto respinto.
6.1.Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della domanda e del numero delle questioni sollevate, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi, non ravvisandosi motivi per derogare all'ordinario principio della soccombenza. Non può esservi spazio invece, in assenza della proposizione di uno specifico motivo di gravame incidentale, per una revisione della statuizione delle spese del primo grado, non potendo in tal senso neanche procedere d'ufficio questa Corte, non procedendosi ad alcuna anche solo parziale riforma della decisione qui appellata. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che per compensi professionali liquida in euro 18.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Francesco S. Filocamo
pagina 17 di 18
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione Civile In persona dei seguenti magistrati: Dr. Francesco S. Filocamo Presidente Dr.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dr. Federico Ria Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.828 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Scicchitano per mandato allegato in
[...] copia informatica all'atto di citazione in appello depositato con modalità telematica, elettivamente domiciliati in Roma, al Viale Parioli 180, presso lo studio del predetto difensore;
-appellanti- CONTRO
, in persona del Direttore Generale pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio Franchi per mandato allegato in copia informatica alla comparsa di costituzione datata 15/03/2023 depositata con modalità telematica, elettivamente domiciliata in in Viale Mazzini N. 6, presso lo studio del CP_1 predetto difensore;
-appellata- OGGETTO: appello avverso la sentenza n.682/2022 del Tribunale di Teramo pubblicata il 24/06/2022 e notificata in data 29/06/2022. CONCLUSIONI Per gli appellanti: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 682/2022, emessa il 15.06.2022 dal Tribunale di Teramo, Sezione Unica, in persona del Giudice dott. Alessandro Chiauzzi – R.G. n. 1725/2005, pubblicata il 24.06.2022, accogliere integralmente la domanda proposta in primo grado dalla parte attrice e, pertanto: accertato e dichiarato che l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore è tenuta a titolo di responsabilità
[...] contrattuale ovvero extracontrattuale, all'integrale risarcimento di tutti i danni derivanti agli attori in dipendenza di tutti i fatti commissivi, omissivi e colposi per come dianzi analiticamente descritti nelle premesse, e comunque riconducibili a negligenza, imperizia, imprudenza, mal practice e malasanità, inadempimento agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della parte attrice, nonché per insufficiente organizzazione ed assistenza nel suo complesso assolutamente deficitaria, ed omissione di valide e preventive informazioni/consensi informati da parte di colui che anche per vincolo contrattuale/da contatto sociale ebbe in cura e ad assistere la gestante- partoriente e il feto-nascituro Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 18 per l'effetto condannare l'appellata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti da parte attrice odierna appellante, per come ridotti e rideterminati nel foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 18.01.2022 e corrispondenti nel loro ammontare nella seguente misura: danno non patrimoniale, Euro 300.000,00, Parte_3 danno patrimoniale, € 210.000,00; , danno non patrimoniale e danno Parte_1 patrimoniale, € 150.000,00; , danno non patrimoniale e danno Parte_2 patrimoniale, € 150.000,00; Il tutto nelle somme maggiori o minori quali verranno ritenute provate e comunque di giustizia, da valutarsi anche secondo equità. Interessi e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo ovvero maggior danno per il mancato uso della somma dovuta a titolo di risarcimento come da recenti orientamenti della Suprema Corte. Vittoria di spese del doppio grado di giudizio, incluse quelle “generali” ex art.14 tariffa avvocati, da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In Via Istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:- disporsi il rinnovo della CTU medica, da affidarsi ad un collegio composto anche da uno specialista medico legale (in ossequio alla c.d. riforma "Gelli") che tenga conto degli atti e documenti di causa nonché dei rilievi mossi nel presente atto di appello;
- si reitera l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. presentata da parte attrice in data 5.11.2021 avente ad oggetto l'autorizzazione al deposito di documentazione sopravvenuta, tra l'altro proveniente dalla stessa parte convenuta odierna appellata, e che risulta rilevante ai fini del decidere poiché attestante l'esistenza del nesso di causalità tra la patologia da cui è affetto e la condotta dei sanitari operanti Parte_3 all'interno dell'Ospedale di . CP_1 Per l'appellata: “ In Via Preliminare, dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure nei confronti dei Sig.ri e originari attori di prime Parte_4 Parte_5 cure, per mancata proposizione del gravame entro i termini perentori ex art.li 325-326-327 C.P.C. (e norme collegate) ; In Via Principale, rigettare integralmente l'appello interposto dai Sig.ri e per le Parte_3 Parte_2 Parte_3 motivazioni in fatto e in diritto enunciate nei capitoli di riferimento;
e per l'effetto, confermare in ogni suo capo la Sentenza n. 682/2022 pubblicata in data 24/06/2022 dall'On. Tribunale di Teramo;
condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e competenze relative al secondo grado di giudizio. In via istruttoria, rigettare le richieste ex adverso formulate di rinnovo della CTU medica e/o di costituzione di un ulteriore Collegio peritale (nonché rigettare qualsiasi altra istanza eventualmente riproposta e/o collegata), poiché inammissibile e irrilevante in accoglimento delle Difese spiegate nei paragrafi di riferimento;
rigettare l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 comma 2 C.P.C. formulata in data 05/11/2021 avente a oggetto l'autorizzazione al deposito di documentazione asseritamente sopravvenuta, in quanto già contestata dalla concludente in prime cure, oltre che rigettata e comunque assorbita dalla declaratoria di totale reiezione emanata con la Sentenza N. 682/22, nonché in accoglimento delle difese spiegate nel paragrafo di riferimento”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.La sentenza qui impugnata ha deciso la controversia introdotta dagli odierni appellanti nei confronti della , al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni, CP_2 diretti ed indiretti, fisici, morali, esistenziali e patrimoniali dagli stessi subiti, derivanti dalle gravissime omissioni, negligenze ed imperizie di tutti coloro che ebbero ad operare all'interno della Struttura Ospedaliera G. Mazzini di in data 25.09.2001, in occasione della nascita CP_1 del piccolo a seguito di parto cesareo. Parte_3
pagina 2 di 18 I sanitari, in particolare, avrebbero omesso di riportare nelle cartelle cliniche ogni accertamento sulle terapie ed analisi effettivamente praticate per il periodo di ricovero ( nella scheda ospedaliera relativa al parto, così come nelle pagine del cartogramma e della sezione neonati mancherebbe l'indice APGAR alla nascita dopo il primo ed il quinto minuto di vita) così determinando l'impossibilità di giungere ad una valutazione del benessere neonatale a causa di tale non veridica descrizione dei fatti. Il bambino, infatti, pur definito dopo la nascita, “vivo e vitale”, veniva trasferito presso il Reparto di Patologia Neonatale a seguito di accertata “sindrome di adattamento post-natale. Polmone umido” con successive dimissioni in data 4.10.2001; a causa di riscontrati ipotonia e ritardo psicomotorio, subiva dal mese di Novembre 2022, numerosi ricoveri ed accertamenti (anche presso l'Ospedale Gaslini di Genova) che ne determinavano nel Marzo 2003 da parte di una Commissione Sanitaria, la definitiva diagnosi di “persona handicappata in situazione di gravità, con totale e permanente inabilità lavorativa del 100% con necessità di assistenza continua”.
1.1 Le suddette domande sono state rigettate, con compensazione delle spese di lite, dalla sentenza qui impugnata, sulla scorta di un iter motivazionale sintetizzabile come segue.
1.2 In via preliminare, il Tribunale ha svolto alcune osservazioni in ordine alla costituzione della avvenuta a mezzo di due distinti procuratori i quali, nel corso del processo, hanno CP_2 depositato non solo due autonome comparse di costituzione ma, di volta in volta, distinti atti processuali. Ha osservato, in particolare, il Giudice che, pur nella possibilità per la convenuta di costituirsi a mezzo di più procuratori, la contemporanea presenza in giudizio non autorizzava i medesimi a moltiplicare gli atti difensivi, alla luce della legittima aspettativa della controparte (nell'estrinsecazione del proprio diritto di difesa) che il primo degli atti depositati avesse esaurito le difese dell'avversario e che su di esso occorresse prendere posizione (cfr Cass n. 21472/12). Pertanto, il diritto di deposito doveva ritenersi consumato con il deposito del primo dei due atti, non potendo essere preso in considerazione l'atto depositato successivamente.
1.3 Nel merito ( al netto delle non brevi rassegne dei principi giurisprudenziali concernenti la natura giuridica della responsabilità professionale - contrattuale o aquiliana- dei sanitari e delle strutture nelle quali essi operino, la distribuzione degli oneri probatori nelle fattispecie di responsabilità medica ed i criteri che, in materia di responsabilità civile, presiedono all'accertamento del nesso causale tra la condotta e l' evento dannoso), il Giudice di prime cure ha concluso per l'infondatezza delle domande, osservando che le diverse consulenze tecniche specialistiche espletate, nel fornire esiti sostanzialmente concordanti, hanno consentito di escludere la sussistenza del nesso causale tra la malattia sofferta da e la Parte_3 condotta dei medici al momento del parto, escludendo, pertanto, la ravvisabilità di ipotesi di colpa professionale.
pagina 3 di 18 Il Consulente nominato, Prof. specialista in ginecologia ed ostetricia, difatti, ha escluso Per_1 la riconducibilità delle condizioni cliniche di ad una sofferenza ipossica Parte_3 intrapartum, “potendo il neonato essere affetto da una patologia dismorfica con associato ritardo psicomotorio di natura genetica, condizione non imputabile alla condotta dei medici del Reparto di Pediatria… i cui trattamenti scelti sono da considerarsi adeguati al caso in esame ed eseguiti in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica”. Le suddette argomentazioni e conclusioni sono state sostanzialmente ribadite dal Dott. Per_2
nominato in ausilio del Ctu, in qualità di specialista pediatra-neonatologo, il quale ha
[...] individuato la patologia cui era affetto nella “leucomalacia Parte_3 periventricolare” osservando che “ con alta probabilità, la stessa era insorta durante le ultime settimane di gravidanza… non, quindi, causata da una lesione ipossico-scheletrica intrapartale ovvero nel corso del periodo in cui i sanitari dell'Ospedale civile di avrebbero potuto CP_1 intervenire con diversi comportamenti professionali. La patologia manifestata da Parte_3 è, quindi, da considerarsi ascrivibile a cause naturali, non prevedibili e non emendabili,
[...] del tutto indipendenti dall'operato dei sanitari dell'Ospedale civile di Non sono CP_1 rilevabili comportamenti da parte dei medici stessi, in ambito pediatrico/neonatologico, che abbiano potuto influire sul decorso clinico né sullo sviluppo dei disturbi legati alla leucomalacia periventricolare del paziente.”
1.4 Riconosciuta l'assenza di responsabilità in capo ai sanitari, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la querela di falso presentata dagli attori in ordine ai dati inseriti nelle cartelle cliniche, per irrilevanza della documentazione.
2. La sentenza è stata appellata solo dai Sigg.ri , e Parte_3 Parte_2
i quali ne hanno chiesto la riforma nei termini di cui alle conclusioni in Parte_3 epigrafe riportate, censurandola sulla base dei seguenti motivi. a) A parere degli appellanti le Ctu espletate sono nulle, avendo i consulenti “esorbitato dal perimetro del thema decidendum delineato dalle parti in violazione del principio dispositivo”, in quanto la , nelle proprie difese, non ha ricondotto la patologia di CP_2 Parte_3
ad eventi prenatali ( cause preesistenti di tipo genetico o sindromico) estranei a
[...] condotte dei sanitari dell'Azienda né ha contestato l'esistenza del nesso causale tra il ricovero e la patologia nel neonato, incentrando, entrambi i procuratori costituiti, le proprie allegazioni difensive sugli eventi successivi al parto e sulle conseguenti condotte adottate dai sanitari teramani. Di conseguenza, gli elaborati peritali, avendo concluso nel ritenere preesistente al parto la condizione patologica del neonato, hanno violato il principio dispositivo e le regole sulle acquisizioni documentali, così come richiamate dagli articoli 112 e 115 cpc e sono, pertanto, affetti da nullità assoluta.
pagina 4 di 18 b) La sentenza è stata fondata unicamente sulle risultanze errate del Dott. ausiliario del Per_2 Ctu Prof. con il quale, quest'ultimo non avrebbe condiviso le proprie conclusioni, di Per_1 fatto distinte e contraddittorie le une dalle altre difettando, pertanto, il requisito della collegialità che avrebbe dovuto, invece, indurre il Tribunale a disporre la rinnovazione della Ctu, anche alla luce della circostanza che nessuno dei due consulenti era specialista medico-legale. si è Per_2 espresso, peraltro, in termini meramente probabilistici laddove, in tema di danni ipossico- ischemici, la Giurisprudenza esige un giudizio di certezza in ordine a ipotetici fattori causali alternativi rispetto ad una lesione ipossico- perinatale, gravando sull' l'onere Controparte_1 della prova del monitoraggio continuo senza tracce di sofferenza del feto/neonato e dell'emogasanalisi sul cordone alla nascita;
in assenza di questi due esami, la sofferenza da mancanza di ossigeno si ritiene presunta, cioè dimostrata senza necessità di ulteriori riscontri. non ha, invece, neppure considerato, le osservazioni, sia dello stesso Collega Per_2 Per_1 che non aveva potuto esprimersi in merito all'evidenza di acidosi metabolica sul sangue dell'arteria ombelicale alla nascita, non essendo stato eseguito il relativo prelievo, sia del proprio ausiliario- neuroradiologo Prof. che nella relazione aveva fatto espresso riferimento ad Per_3 un danno ipossico ischemico perinatale, escludendo, quindi, una possibile diagnosi alternativa di encefalopatia realizzatasi nel corso della gestazione e, in spregio al suindicato criterio di riparto di onere probatorio, ha ritenuto, erroneamente, di mandare esenti da responsabilità i sanitari. c) Il Tribunale, in modo illogico e contraddittorio ha aderito fedelmente alle conclusioni del consulente da considerarsi, invece, del tutto erronee anche in quanto fondate su dati parziali ed incompleti, attesa la presenza di un vuoto temporale (dal 30.09.2001 al giorno delle dimissioni avvenuto il 4.10.2001) nella registrazione in cartella clinica delle condizioni del neonato
[...] e del relativo operato dei sanitari sul piccolo paziente. Alla luce di ciò, l'ausiliario Parte_3 non avrebbe potuto rispondere al quesito posto dal Giudice in ordine alla patologia da cui era affetto il bambino, in assenza di una storia clinica certificata da accertamenti e monitoraggi quotidiani che avrebbero potuto dimostrare la presenza o meno di ipossie intrapartali di gravità e durata tali da aver determinato lesioni cerebrali. d) La sentenza è stata impugnata anche alla luce della illegittima inversione dell'onus probandi da parte del Tribunale, che ha erroneamente omesso di valutare come assolto, l'onere probatorio in capo a parte attrice ( la quale aveva individuato la condotta astrattamente idonea a cagionare l'evento ipossico- ossia il mancato tempestivo trattamento della sofferenza fetale) e non ha considerato che, di converso, era parte convenuta ad essere rimasta inadempiente nella dimostrazione del benessere del feto durante il travaglio, determinandone tale circostanza un addebito di responsabilità.
pagina 5 di 18 e) Il Giudice di prima istanza, inoltre, in modo illogico, disattendendo i dettami della Giurisprudenza di legittimità in punto di obbligo di corretta tenuta della cartella clinica da parte del medico, al fine di evitare la presunzione della sussistenza del nesso causale in suo sfavore, ha rigettato la domanda degli attori, imputandone l'incertezza della causa dell'evento e non considerando che tale situazione di dubbio era dipesa non da una carenza probatoria di parte attrice ma da una grave insufficienza documentale incombente proprio su parte convenuta. Tutti i consulenti, ad eccezione dell'ausiliario hanno, infatti, stigmatizzato Per_2 l'incompletezza della cartella clinica, ritenuta lacunosa e non idonea a documentare gli eventi clinici ma tale aspetto non è stato per nulla valutato dal Giudice, nonostante parte della cartella ( tracciati CTG) fosse stata ritenuta inutilizzabile dal medesimo Tribunale (ordinanza del 24.5.2013 Dott.ssa . Il Magistrato, infatti, invece di valutare tale carenza probatoria, Per_4 (unitamente all'assenza dell'indicazione degli indici APGAR al momento della nascita, alla mancanza di accertamenti necessari quali il monitoraggio continuo e l'emogasanalisi sul cordone Cont ombelicale), quali argomenti di prova di responsabilità in capo alla convenuta – anche in via presuntiva secondo un riportato orientamento della Giurisprudenza di Legittimità - ha, inspiegabilmente, rigettato le domande degli attori, escludendo il nesso di causalità tra il quadro patologico di e la condotta tenuta dai sanitari del Nosocomio di Parte_3 CP_1 f) La sentenza si presenta, infine, viziata avendo il Tribunale errato, durante il corso del giudizio, anche sotto ulteriori molteplici aspetti procedurali, atteso che:
- non ha accolto la richiesta di querela di falso avanzata dagli attori per l'irrilevanza della relativa documentazione ad oggetto (tracciati cardiotocografici e i pretesi indici Apgar) sulla quale, in modo contraddittorio, ha poi fondato il proprio convincimento in ordine alla causa naturale preesistente della patologia di Parte_3
- ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di rinnovazione della Ctu da affidarsi ad un collegio composto anche da uno specialista medico-legale, in ossequio alla c.d. riforma "Gelli";
- non ha disposto nulla in ordine alla rimessione in termini ex art 153 2c cpc formulata dagli attori, finalizzata al deposito di documentazione recente e rilevante ai fini del decidere, costituita da n.2 certificazioni, rilasciate nelle date del 27.08.2020 e 8.3.2021 dal Reparto di Neurologia del P.O. di ed attestanti la sussistenza in capo a di una CP_1 Parte_3
“insufficienza mentale in esito di cerebropatia perinatale”; tale carteggio essendo di provenienza della stessa convenuta aveva valore di confessione stragiudiziale ai fini probatori sulla Cont responsabilità della predetta e avrebbe dovuto determinare i Ctu a concludere in maniera diversa i propri elaborati.
pagina 6 di 18 3. Si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello la chiedendo, in via CP_2 preliminare la dichiarazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata nei confronti dei Sigg.ri e per mancata proposizione del gravame entro Parte_4 Parte_5 i termini perentori ex artt.325-326-327 cpc e norme collegate e, nel merito, insistendo per il rigetto integrale dell'appello con conferma della sentenza e condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e competenze relative al secondo grado di giudizio. Secondo l'appellata, il Tribunale ha correttamente concluso per l'assenza di responsabilità in capo ai sanitari, a seguito di valutazioni logiche e corrette delle Ctu (aventi tra loro una consonanza sostanziale e giuridica) espletate a seguito di ampie ed attendibili indagini. Il Dott. il cui operato è stato Per_2 fortemente contestato dagli appellanti, secondo l' ha, invece, indagato ogni fase Controparte_1 del parto e, richiamando autorevole letteratura scientifica, è pervenuto sia ad individuare la patologia da cui è affetto ( leucomalacia periventricolare PVL) che ad Parte_3 escludere la verificazione di asfissia intrapartum e di conseguenza, ogni addebito di responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura Ha insistito, infine, per Parte_3 il rigetto delle richieste reiterate dalle parti appellanti, di rinnovazione della Ctu, di rimessione in termini ex art 153 2 comma cpc e di autorizzazione alla proposizione di querela di falso perché inammissibili, irrilevanti oltre che già rigettate e, comunque, assorbite dalla declaratoria di totale reiezione con la sentenza impugnata.
4. L'appello è infondato 4.1 PRIMO MOTIVO DI GRAVAME Nullità della CTU per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
– asserita violazione del principio dispositivo. Presunta conseguente nullità/annullabilità e infondatezza della sentenza. Assume la parte appellante che la CTU redatta dal Dott. sarebbe invalida, in quanto Per_5 nel giungere alle conclusioni assolutoria in favore dei sanitari dell' , avrebbe Parte_6 presuntivamente violato il principio dispositivo, avendo: “...concluso che la patologia della quale è affetto deriva da cause naturali preesistenti (...) ed abbia di conseguenza Parte_3 violato il principio dispositivo...” (cfr. Atto di appello, pagg. 3-5). L'assunto è manifestamente infondato. La circostanza infatti che oggetto diretto del vaglio tecnico della domanda fosse costituito dalla verifica dell'eventuale sussistenza del nesso di causalità tra la patologia di e Parte_3 le condotte poste in essere dai sanitari dell'Ospedale di ..” (cfr. Sentenza di primo grado, CP_1 Cont pag. 6), recisamente e da sempre contestato dalla difesa , non precludeva affatto né ai consulenti né al giudice, che quelle conclusioni tecniche ha recepito in sentenza, di individuare positivamente, nell'escludere recisamente la sussistenza di quel nesso, la sussistenza invece di un rapporto eziologico certo tra quella stessa patologia e le cause naturali preesistenti riscontrate nel corso della consulenza, costituendo tale accertamento ontologica porzione dell'oggetto del più ampio accertamento volto alla verifica della sussistenza del nesso tra evento e condotta dei sanitari e ontologica parte, almeno implicita ma logicamente contenuta nella relativa allegazione, Cont della contestazione inizialmente e tempestivamente opposta dalla stessa. Per Come assai efficacemente riassunto dal CT l'oggetto dell'accertamento era il seguente “si è verificata nel corso della fase di travaglio di parto della signora un Parte_2 insulto ipossico-ischemico che ha provocato, con meccanismo di nesso causale, un danno cerebrale a e che attualmente alla base della sua sintomatologia neurologica Parte_3
?” ed in compiuta e diligente risposta a tale quesito il CTU ha solo positivamente proceduto alla individuazione del fatto posto in rapporto di esclusivo antecedente con quell'evento (danno cerebrale), purtroppo verificatosi.
pagina 7 di 18 Laddove pertanto l'appellante assume che controparte sia in comparsa di risposta che nella memoria istruttoria non avesse contestato la esistenza del nesso causale tra il ricovero e la insorta patologia di cui è portatore afferma un dato veritiero ma inconferente Parte_3 Cont rispetto all'oggetto della contestazione della e quindi dell'accertamento del perito d'ufficio. Cont Laddove poi ancora la difesa dell'appellante assume che la “incentra le proprie allegazioni difensive sugli eventi successivi al parto (“forti difficoltà di adattamento alla vita extrauterina”) ed alle conseguenti condotte adottate al riguardo dai sanitari teramani, e non già su cause naturali preesistenti di tipo genetico o sindromico”, mostra di non comprendere come, all'esito della disposta CTU, si è data proprio una risposta alla causa della insorgenza di quella mera sofferenza riscontrata a due ore dal parto mentre si sia altrettanto con adeguata probabilità indicata pure la genesi della patologia da cui è purtroppo affetto il minore, escludendo positivamente, in entrambi i casi, qualsiasi responsabilità degli operatori. Tale affermazione appare tanto più convincente laddove si consideri che tale parte dell'accertamento ha costituito oggetto di approfondimento laddove i consulenti hanno dovuto procedere ad individuare l'eventuale ricorrenza, come si vedrà, di uno dei quattro (il quarto) criteri ritenuti essenziali nella formulazione della diagnosi invocata dagli appellanti.
4.2. Si denuncia poi “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 c.p.c., 153, comma 2 c.p.c. e dell'art. 221 c.c., nonché degli 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost, per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi anche in sentenza sulla istanza di rimessione in termini presentata da parte attrice in data 5.11.2021 avente ad oggetto l'autorizzazione al deposito di documentazione sopravvenuta, tra l'altro proveniente dalla stessa parte convenuta e determinante ai fini del decidere, e per avere dichiarato in sentenza immotivatamente ed ingiustamente inammissibile la querela di falso depositata da parte attrice a pct in data 2.10.2019, sebbene la stessa fosse ammissibile e rilevante ai fini del decidere, vertendo la querela sull'impugnazione di documenti quali i tracciati cardiotocografici e i pretesi indici Apgar alla nascita, su cui il CTU dott. ha basato le conclusioni del proprio elaborato.” Persona_2
“Illegittima inversione dell'onus probandi con conseguente violazione degli artt. 1218 e 1228 c.c. nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al 2697, 2727 c.c. ed agli artt .1176, comma 2 c.c. e 1256 c.c., nonché degli artt. 40 e 41 c.p. allorquando il Tribunale, aderendo pedissequamente alla relazione tecnica del CTU dott. fondata su una mai allegata e comunque errata, alterata e non documentata Per_2 ricostruzione della vicenda sanitaria della gestante e del nascituro Parte_2
giunge ad escludere il nesso causale tra la condotta dei sanitari operanti Parte_3 all'interno dell' e la patologia di cui è portatore Controparte_3 Parte_3 riconducendo quest'ultima ad una fase prenatale non collegata all'attività dei medici.”.
“Pretesa nullità da mancata nomina di un Medico Legale.” Nel caso di specie, non possono trovare applicazione le disposizioni contenute nella L. n. 24/2017. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, le norme sostanziali ivi contenute, al pari di quelle di cui alla L. 189/2012, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti, come quelli qui oggetto di scrutinio, avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore (cfr. Cass. n. 28994/2019). La CTU risulta redatta dal Dott. (Specialista dell'Unità Operativa di Persona_2 Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell' di Bologna) coadiuvato dal Controparte_4 neuroradiologo Prof. (Direttore della Neuroradiologia del Dipartimento Persona_6 Imaging dell'Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” di Roma) su sollecitazione proveniente proprio dal difensore degli appellante che aveva insistito affinchè le immagini RM fossero lette dallo specialista in Neuroradiologia), e dal Prof. - Direttore del Dipartimento di Per_1 Ginecologia ed Ostetricia dell'Istituto SANTA FAMIGLIA di Roma, nonché Professore Ordinario presso l'Università di Tor Vergata. pagina 8 di 18 Confermata allora la sicura inapplicabilità ratione temporis della normativa ex legge Gelli, sulla necessaria composizione della CTU in forma collegiale e sulla necessaria presenza nel collegio del medico legale, non resta che rilevare come i professionisti legittimamente non abbiano operato appunto in formazione collegiale, ma abbiano fornito, per quanto di rispettiva competenza, le loro valutazioni, oggetto poi di specifica valutazione da parte del giudice di prime cure. A prescindere allora dalle concrete modalità di nomina dei due professionisti, opportunamente, e secondo una valutazione ex ante, si è in sostanza deciso di indagare analiticamente le diverse fasi Cont nell'ambito delle quali si è di fatto dipanato il rapporto tra la paziente e la convenuta, riassuntivamente distinguibili nella fase pre-parto, il cui esame è stato compiuto dall' CP_5
e la fase post-parto, il cui vaglio è stato meglio approfondito dal neonatologo, poi
[...] coadiuvato dal NE (come detto, su sollecitazione della stessa difesa delle parti appellanti), al fine appunto di accertare se si fosse verificato un insulto asfittico durante la fase di travaglio di parto e se diversi comportamenti sanitari rispetto a quelli attuati nell'occasione dal Cont personale dell' appellata avrebbero potuto evitare, in tutto o in parte, tale supposto danno cerebrale. Peraltro, come si andrà ad evidenziare, già poi l'accertamento compiuto dal neonatologo ha ex post escluso, all'esito della verifica dei cd criteri essenziali (si veda infra) che si fosse verificato un evento ipossico-ischemico intrapartum sulla scorta di quanto acquisibile e valutabile in base alle proprie competenze;
sicchè la relazione dell'ostetrico-ginecologo, nonché le criticità della documentazione sanitaria, relativamente alla fase antecedente il parto (e che come si vedrà è poi risultato involgere solo criteri accessori o ancillari) restano di fatto del tutto irrilevanti, non avendo assunto alcuna valenza dirimente nella risposta complessiva al quesito che i tecnici hanno reso. Laddove pertanto quella difesa ancora in questa sede si ostina tra l'altro a sostenere che “i tracciati cardiotocografici assieme all'emogasanalisi sul cordone ombelicale rappresentano per la struttura sanitaria gli elementi probatori del benessere fetale, in assenza dei quali non si può ritenere superata la presunzione di responsabilità (contrattuale) una volta indicata la condotta astrattamente idonea a determinare il danno ipossico, in questo caso l'ingiustificato ritardo del parto pur in presenza di malessere fetale”, mostra di non voler tenere conto, tentando di spostare sempre l'attenzione sulla fase pre-parto, che, dall'accertamento peritale del CTU neonatologo, è proprio risultato positivamente escluso che si sia verificato un evento ipossico-ischemico intrapartum. Dopo ampia esposizione della letteratura scientifica in materia, richiamata a conferma del proprio assunto, il CTU DE ha ben spigato allora che vengono individuati quattro criteri fondamentali tutti egualmente necessari per poter effettuare una diagnosi scientificamente valida di evento ipossico-ischemico intrapartum. In assenza anche di uno solo di questi quattro criteri – ha chiarito il perito - non è proprio possibile effettuare tale diagnosi. Tale affermazione ha trovato peraltro conferma anche nel (mero) parere sul punto espresso dal CTU Ostetrico Ginecologo. Vengono poi individuati dalla consulenza DE ulteriori cinque criteri, considerati però solo accessori o ancillari nella prospettiva che qui rileva, che cioè, se presenti, rafforzano solo la diagnosi, necessariamente formulata in presenza dei quattro essenziali;
se assenti, la mettono in dubbio. I criteri definiti essenziali, la cui concomitante presenza è necessaria per la formulazione della diagnosi de qua, sono i seguenti.
1. criterio “Evidenza di acidosi metabolica: pH <7 e deficit di basi ≥12 mmol/l in arteria ombelicale dimostrata alla nascita”
Per mera prudenza, il perito ha ritenuto tale criterio non valutabile (si richiama sul punto quanto motivato in relazione) e tuttavia non ne ha potuto affermare la presenza. pagina 9 di 18 2. “Esordio precoce di encefalopatia moderata o severa in neonati ≥ 34 settimane di età gestazionale” Il piccolo non ha presentato l'esordio precoce di una encefalopatia Parte_3 neonatale. Sul punto il CTU è stato netto e convincente: tralasciando l'encefalopatia severa, caratterizzata sostanzialmente da uno stato gravissimo di coma e assenza di respiro spontaneo, è possibile affermare con certezza anche che il bambino non ha presentato una encefalopatia neonatale moderata, secondo la classificazione di Sarnat e Sarnat5, internazionalmente adottata per tale valutazione. La sintomatologia di tale patologia è caratterizzata da: letargia, ipotonia, disturbi della suzione, miosi, convulsioni. Tale quadro è del tutto assente nel caso in esame. Mai la difesa della parte attrice ha potuto assumere e documentare, nonostante la sua a tratti convulsa attività di aggiornamento delle proprie produzioni e di presentazione e reiterazione di istanze, l'insorgenza di tale stato nel periodo ≥ 34 settimane di età gestazionale. Tale criterio non è quindi presente e tale conclusione è stata pure condivisa anche dal CTU
Per_1
3. “Paralisi cerebrale discinetica o tetraplegia” Anche in relazione alla valutazione di ricorrenza di tale requisito, il CTU ha affermato senza incertezze che il bambino non presenta, senza alcun dubbio, tale tipo di patologia neurologica. Ancora: mai la difesa della parte attrice ha potuto assumere e documentare l'insorgenza di tale stato. Anche tale criterio non è quindi presente. Pure tale affermazione è stata condivisa dal CTU Ostetrico Ginecologo Per_1
4. “Esclusione di altre eziologie identificabili come traumi, patologie della coagulazione, infezioni o malattie genetiche” In relazione a tale requisito, esaminando tutta la refertazione messa a disposizione dalla parti, il perito ha onestamente concluso che non si è mai arrivati alla definizione precisa di una patologia Parte_ che sia causa dei disturbi neurologici di cui è portatore anche se molti dati clinici farebbero propendere per una diagnosi di una sindrome dismorfico-malformativa su base genetica, come ipotizzato presso la Clinica Universitaria di Padova. In risposta alle osservazioni del ctp Parte_
il CTU DE ha da ultimo affermato la possibilità che sia affetto da una sindrome Per_7 genetica, causa delle patologie di cui è portatore. Non essendo però possibile effettuare una diagnosi certa di tale malattia, sulla base della documentazione agli atti, tale elemento non può assumere un valore fondante sul giudizio rispetto alla vicenda clinica. D'altra parte, ciò che è essenziale accertare in questa sede è solo la sussistenza o meno della diagnosi di ipossia intrapartum e a tale quesito il CTU ha dato compiuta e convincente risposta nella CTU rispetto agli aspetti di valutazione dei dati clinici certi e documentati. Anche tale considerazione è stata condivisa dal CTU come si evidenzierà meglio oltre. Per_1 L'assenza certa allora di due dei criteri considerati indispensabili per la diagnosi (cui occorre aggiungere addirittura l'assenza di certezza in ordine alla presenza degli altri due) permette già di escludere, con criterio tecnico certo, che la causa della patologia neurologica attualmente presentata da sia stata una asfissia intrapartum. Parte_3 L'accertamento tecnico avrebbe pertanto potuto concludersi qui. Per
4.3Con assoluti scrupolo e professionalità allora il è sceso a valutare anche l'eventuale sussistenza dei criteri, come detto, considerati accessori o ancillari, che, se presenti, rafforzano solo la diagnosi, ove formulata esclusivamente sulla scorta della rilevata presenza contestuale dei quattro essenziali;
se assenti, la mettono in dubbio, anche ove sussistenti i quattro essenziali per la formulazione di una diagnosi di ipossia intrapartum.
5. “Segno sentinella di un evento ipossico immediatamente prima o durante il parto”
pagina 10 di 18 6. “Improvvisa e prolungata bradicardia o assenza di variabilità della frequenza cardiaca fetale in presenza di decelerazioni persistenti, tardive o variabili, di solito dopo un evento ipossico sentinella, in un tracciato cardiotocografico precedentemente normale” Per la valutazione di tali criteri, di competenza ostetrica, il CTU neonatologo ha rimandato alla relazione del Prof. Per_1 E' vero che in relazioni a tali profili la consulenza ha allora riscontrato che la Per_1 descrizione della qualità del liquido amniotico, ad opera del medico che esegue il taglio cesareo, (e che quindi ne prende visione diretta), rappresenta un importante elemento di giudizio clinico che consente, unitamente ad altri parametri (CTG, condizioni del neonato immediatamente dopo l'estrazione, etc) di poter avallare ovvero escludere una sofferenza fetale ipossica intrauterina: il rilievo di liquido amniotico limpido consente di escludere che vi sia stata una sofferenza fetale, viceversa, il rilievo di liquido amniotico tinto di meconio suggerisce un quadro sofferenza fetale. Nella fattispecie il CTU ha allora presunto tale elemento, dato per non negativo Per_1 (limpido), dal fatto che spesso, nella pratica clinica, si provvede a segnalare solo il riscontro di alterazioni patologiche (ad es. liquido tinto), mentre non vengono riportati i rilievi normali (ad es. liquido limpido). In assenza allora di contrarie allegazioni, peraltro presenti nella documentazione oggetto di cumulativa impugnativa per querela, può già presumersi che non fossero state riscontrate anomalie nel liquido. La consulenza del prof ha comunque riguardato aspetti che non attenevano alla verifica Per_1 dei criteri cd essenziali per la diagnosi di asfissia intrapartum;
diagnosi che già poteva essere esclusa sulla scorta degli approfondimenti autonomamente eseguiti dal neonatologo DE. Il prof pur avendo espresso un parere sul punto, ha infatti correttamente premesso che Per_1
“In merito alla correttezza della diagnosi posta dai medici del reparto di Pediatria, occorre innanzitutto rilevare che le patologie di cui si discute sono di peculiare competenza specialistica neonatologica e/o pediatrica” (e dunque non propria, ma del CTU DE). 7. “Apgar 0-3 per più di 5 minuti” Per Sul punto il CTU pur avendo confermato l'assunto attoreo secondo cui tale dato non risulta riportato nelle usuali sedi della documentazione clinica (cartella ostetrica e cartella neonatale), ha tuttavia per altra altrettanto convincente via escluso che potesse ricorrere. L'apgar inferiore a 4 infatti corrisponde ad uno stato del neonato di grave depressione, come tale, necessitante di rianimazione primaria immediata. Dalla documentazione sanitaria acquisita si riscontra invece il seguente accertamento all'esito della visita pediatrica effettuata a cinque minuti di vita (ore 11.05 del 26/09/01): era stata riscontrata e refertata: “cond. buone, cute eritrosica. Obiettività cardiorespiratoria nella norma.”. Tali condizioni erano incompatibili con la presenza del criterio, peraltro, come detto, meramente accessorio, qui al vaglio (Apgar 0-3 per più di 5 minuti).
pagina 11 di 18 Tale valutazione è stata confermata anche dal CTU Ostetrico Ginecologo il quale ha Per_1 inequivocabilmente affermato che “sebbene non sia stato esplicitato l'indice di APGAR, il pediatra analizzò specificatamente alcuni dei parametri previsti dall'indice stesso e risultati nella norma (battito cardiaco, respirazione, colore della pelle), mentre non risultano indagati tono e riflessi. Cute eritrosica è un esplicito ed inequivocabile riferimento alle condizioni oggettive della cute del neonato, contrariamente da quanto prospettato dall'Avv. Scicchitano a pagg. 7 e 18. Il pediatra non fece, invece, esplicito riferimento a tono muscolare e riflessi, indicando genericamente "cond buone”. In merito a tale aspetto ritengo di poter avanzare tre ipotesi: a) il medico ha sinteticamente descritto condizioni buone riferendosi al quadro clinico generale (compresa l'assenza di turbe del tono o dei riflessi); b) il medico non ha fatto riferimento al tono muscolare ed ai riflessi poiché non rilevò nulla di patologico, che altrimenti avrebbe segnalato;
c) il medico omise di indagare tono e riflessi.” Di seguito il prof ha opportunamente precisato che “Sulle ipotesi a) e b) pienamente Per_1 concorda il Prof. , consulente dell'Avv. Scicchitano, all'interno della propria consulenza Per_8 (pag. 3) allegata all'Atto di citazione;
infatti sostiene che la visita pediatrica eseguita alle ore 11.05 restituisce "valutazioni equivalgono ad un Apgar di 10”. “ E' pertanto lo stesso ctp della parte attrice ad ammettere che alle ore 11.05 si riscontravano "valutazioni (che) equivalgono ad un Apgar di 10”. Difficile immaginare che fino ad un minuto prima fossero Apgar 0-3 per più di 5 minuti.
4.3.1.Appare opportuno a questo punto soffermarsi sulle numerose istanze di querela di falso presentate dalle parti attrici, qui appellanti, prendendo spunto appunto dalla querela di falso relativa alla acquisizione/alterazione/mancata acquisizione di tale dato Apgar e quindi poi di altri, svariati documenti. La proposizione della querela di falso e la sua reiterazione apparivano allora del tutto inconferenti. La querela di falso costituisce in effetti il rimedio estremo, la cui precipua finalità è quella di superare la fede privilegiata, che l'ordinamento attribuisce, oltre che agli atti pubblici (art. 2700 c.c.), anche alle scritture private, limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni in esse contenute da chi figuri averle sottoscritte, nei casi in cui la sottoscrizione sia stata riconosciuta, ovvero debba considerarsi legalmente riconosciuta (art. 2701 c.c.). In tema di querela di falso infatti, l'art. 225, comma 1, c.p.c., nell'imporre la pronuncia del collegio, non detta una regola di trattazione collegiale del procedimento ma esprime solo una riserva al tribunale in composizione collegiale limitatamente ai poteri decisori, sicché, ove la querela venga proposta davanti ad esempio a sezione di tribunale, in composizione monocratica, non si verifica alcuna nullità o vizio di costituzione del giudice se l'attività in concreto svolta dal giudice monocratico, prima di rimettere l'affare alla sezione centrale del tribunale per la decisione sul falso, abbia rilievo meramente ordinatorio, oppure sostanzialmente istruttorio (Cassazione civile, sez. II, 03/05/2016, n. 8705). La querela di falso può poi proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela tuttavia a norma degli artt. 221 e ss cpc deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
pagina 12 di 18 La querela di falso poi, come detto, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., deve contenere a pena di nullità l'indicazione degli elementi specifici e delle prove della asserita falsità. Costituisce, infatti, presupposto imprescindibile dell'ammissibilità della procedura, in ragione della rilevanza pubblica degli interessi connessi alla genuinità del documento e in considerazione della necessità di individuare i dati costitutivi della domanda relativa, l'indicazione e l'enunciazione specifica delle ragioni addotte dal querelante a sostenere la falsità del documento. La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 c.p.c., è d'altra parte devoluta, ai fini della decisione di merito, al giudice della causa principale e non a quello della querela, il cui unico compito consiste nell'affermare o negare la falsità dell'atto (Cassazione civile, sez. I, 13/03/2015, n. 5102). In base cioè agli artt. 222 e 355 c.p.c., la proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall'avversario a base della domanda o della eccezione, esige la rilevanza del documento stesso, ossia la sua potenziale attitudine a incidere sulla statuizione nel merito, mentre, ai fini della querela di falso un documento è da ritenersi irrilevante quando, indipendentemente dalla sua contestata autenticità o veridicità, esso si presenti ininfluente o inutile ai fini della decisione della controversia (Cassazione Civile, Prima Sezione, Sentenza n. 26149 del 6 dicembre 2006). Non risulta allora oggetto di specifica querela di falso quella certificazione della visita pediatrica effettuata a 5 minuti dal parto. All'esito infatti della Visita pediatrica (ore 11.05 del 26/09/01) risulta, come visto, refertato:
“cond. buone, cute eritrosica. Obiettività cardiorespiratoria nella norma. Da ricontrollare.” Sul punto la stessa difesa del querelante anzi mostra di volersi avvalere del contenuto di quel documento nella parte in cui afferma, già nelle 45 pagine di osservazioni opposte dal difensore Per degli attori alla CTU ed al fine di rimuovere l'efficacia del dato Apgar risultante dal foglio di dimissioni e su cui infra “la prima visita al piccolo per come emerge dalla dichiarazione Pt_3 del Dott. e dall'annotazione in cartella, è stata effettuata da quest'ultimo alle ore 11:05, e Per_9 cioè dopo cinque minuti dalla nascita con conseguente eccedenza di ben 4 minuti rispetto al primo minuto dalla nascita in cui si sarebbe dovuto rilevare l'indice Apgar.” Stando al relativo motivo di appello l'impugnativa della querela di falso aveva riguardato i seguenti documenti “vertendo la querela sull'impugnazione di documenti quali i tracciati cardiotocografici e i pretesi indici Apgar alla nascita”. I primi documenti erano stati dichiarati inutilizzabili dal giudice di prime cure e non vengono utilizzati neanche in questa sede a supporto della presente decisione. Nella fattispecie al vaglio allora, la valutazione della rilevanza dei documenti oggetto di querela è stata correttamente compiuta dal giudice monocratico ed ha condotto altrettanto correttamente alla decisione di dichiarare l'inammissibilità dell'iniziativa, posto che, per altra via, il CTU, e quindi successivamente il giudice, è pervenuto ad un giudizio probatorio certo senza che l'assenza o la diversa formazione di quel documento potessero condurre ad una diversa conclusione. I documenti impugnati, per come indicati nel motivo di appello (e comunque anche gli altri già oggetto in primo grado di analoga e convulsa richiesta, tra cui l'attestazione della nascita del feto maschile “vivo e vitale” che non sembra riprodotta nel motivo di appello), non erano infatti per nulla decisivi, in quanto: tendevano ad accertare l'eventuale sussistenza non di un elemento essenziale ma di elementi meramente accessori e dunque non decisivi ex se;
il dato relativo comunque alle condizioni del minore a 5 minuti dal parto risultavano in ogni caso attestate da certificazione pediatrica inequivoca, addirittura confermata nella sua valenza probatoria ai fini de quibus dal riconoscimento contenuto nella stessa consulenza di parte allegata alla citazione a firma del prof. . Per_8
pagina 13 di 18 In relazione invece al documento costituito da lettera di dimissione del ricovero del piccolo presso il Reparto di Pediatria dell'Ospedale Civile di dal 26/09/01 Parte_3 CP_1 Per al 04/10/01 (che riporta il dato relativo ad Agpar), lo stesso CTU ha solo dato atto di avere rinvenuto tale documento nelle produzioni effettuate dallo stesso difensore della parte attrice, che poi ne ha contraddittoriamente eccepito l'inutilizabilità. Anche con riferimento a tale documento tuttavia, se ne conferma la valutazione di irrilevanza, essendosi raggiunta la prova per altra via della insussistenza di tale requisito, oltretutto, come più volte detto, meramente accessorio, che cioè se presente potrebbe solo rafforzare la diagnosi raggiunta tuttavia mediante riscontro dei quattro criteri essenziali (nella fattispecie non certamente presenti). Quanto invece all'istanza di rimessione in termini presentata da parte attrice in data 5.11.2021 ed avente ad oggetto l'autorizzazione al deposito di documentazione sopravvenuta, tra l'altro proveniente dalla stessa parte convenuta e asseritamente determinante ai fini del decidere, può limitarsi questa Corte a rilevare come ancora in questa sede la stessa non sembri adeguatamente motivata in punto di necessaria decisività della stessa. Nella prospettiva qui assunta infatti, quella documentazione, per essere ritenuta tale, avrebbe dovuto allora solo eventualmente supportare una prova di superamento di quelle criticità già rilevate dal CTU DE in punto di assenza dei quattro requisiti essenziali. Nulla risulta addotto e comprovato invece sul punto da parte dell'istante ed anzi, il percorso successivo alle dimissioni, e su cui infra, conferma l'assenza di elementi sul punto.
8. “Precoce evidenza (entro 72 ore dalla nascita) di coinvolgimento multisistemico” Ha sul punto ancora una volta ben chiarito il DE che non vi è alcuna evidenza, nei dati della documentazione clinica, di un coinvolgimento multisistemico, ovvero di un danno asfittico multiorgano, a carico di cuore (ipotensione, ischemia miocardica), rene (anuria, oliguria, insufficienza renale), polmone (necessità di supporto ventilatorio con richiesta di ossigeno >40% per almeno le prime quattro ore dopo la nascita) e fegato (epatopatia precoce). Anche tale criterio pertanto non è affatto presente.
9. “Immagini neuroradiologiche precoci indicative di danno acuto non focale” Dopo avere dato ampiamento conto della professionalità acquisita anche in materia di esame delle ecografie cerebrali (conseguimento tra l'altro di due master universitari in ambito ecografico neonatale e copertura del ruolo di responsabile della attività ecografica all'interno della Terapia Intensiva Neonatale dell' di Bologna nonché dell'incarico Controparte_4 professionale di “Alta Specializzazione in Ecografia Neonatale” presso tale reparto), il CTU ha evidenziato che nel caso in esame le neuroimmagini precoci a disposizione sono quelle di una ecografia cerebrale refertata come segue (30/09/01): “non si notano alterazioni ecostrutturali a carico dei tessuti cerebrali. Sistema ventricolare non significativamente ectasico.” Il CTU ha anche valutato l'ecografia messa a disposizione dalla difesa attorea nel corso delle operazioni peritali in data 30/06/15 ed effettuata in data 01/10/01. Il perito dopo avere esposto i
“limiti tecnici” propri di tale tecnica ai fini de quibus, citando anche le fonti del proprio giudizio, ha comunque riscontrato la sussistenza di un quadro caratterizzato da: linea mediana in asse, strutture mediane regolari, sistema ventricolare in sede e nei limiti, assenza di lesioni parenchimali, modesta iperecogenicità periventricolare;
quadro ritenuto nei limiti della norma per l'età. Una modesta iperecogenicità periventricolare è infatti di frequente riscontro nel neonato e di nessun significato patologico, considerata in un unico esame e come fattore isolato e in particolare non può, in nessun modo, essere considerata come segno diagnostico di asfissia perinatale.
pagina 14 di 18 5.Anche avvalendosi della consultazione del Prof. Direttore della Persona_6 Neuroradiologia del Dipartimento Imaging dell' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, il Per CTU ha concluso che, con elevata probabilità, il danno cerebrale presentato da MDS consiste in una leucomalacia periventricolare (PVL). Caratteristica del neonato prematuro, ma anche del neonato a termine, questa si verifica quando situazioni patologiche di vario tipo (infezioni intrauterine, corionamnioniti, ipossia intrauterina, disturbi emodinamici feto-placentari, pre-eclampsia/eclampsia materna) causano nel feto fenomeni di ischemia/riperfusione e/o variazioni del flusso sanguigno, anche di piccola entità, che portano a vari gradi di danno tissutale cerebrale, fino ad un danno anatomico permanente causa di patologia neurologica. Tali fenomeni patologici possono intervenire in vari momenti della gravidanza, che nella maggior parte dei casi non è possibile individuare. La PVL non è in particolare causata da asfissia intrapartum e non è causata da un danno acuto ipossico-ischemico nell'ultima fase della gravidanza, prima del parto. Per quanto riguarda poi il decorso clinico della piccolo MDS dopo la nascita, è possibile rilevare che il bambino ha effettivamente presentato un distress respiratorio;
allegazione sin da subito dedotta dalla difesa dell' nelle comparse a supporto della decisione di ricovero presso il CP_1 reparto di pediatria/neonatologia. Tale patologia è più frequente nel neonato pretermine ma è possibile anche in quello nato a [...] gravidanza. Il disturbo respiratorio del bambino è stato tuttavia di lieve entità. La sintomatologia è stata modesta, caratterizzata soprattutto da cianosi e gemito espiratorio. Le radiografie del torace hanno dimostrato un quadro sostanzialmente normale. Non sono minimamente rilevabili dalla storia clinica, dai monitoraggi e dagli accertamenti effettuati elementi che possono fare ipotizzare ipossie di gravità e durata tale da potere avere causato lesioni cerebrali. In risposta poi alle 48 pg di osservazioni rivolte al CTU DE dallo stesso difensore della parte oggi appellante, il perito ha molto sinteticamente esposto quanto questa stessa Corte può altrettanto convintamente esporre in risposta anche al correlativo, ed altrettanto prolisso, motivo di appello: i criteri per valutare se in fase intrapartale (ovvero nel periodo in cui diversi comportamenti ostetrici avrebbero eventualmente evitarla, in “toto” o in parte) si sia verificata una sofferenza ipossico-ischemica che abbia causato un danno neurologico sono noti, come documentato, dal 1999 ad oggi e sempre confermati ed affinati dalla letteratura scientifica internazionali, secondo i principi della medicina basata sulle evidenze, criteri definiti essenziali dal CTU, in quanto tutti egualmente necessari per poter effettuare una diagnosi scientificamente valida di evento ipossico- ischemico intrapartum;
il CTU DE ha compiutamente illustrato le fonti da cui ha assunto tale dato (pgg. 23 e ss della relazione) e mai la difesa della parte attrice/appellante ne ha efficacemente contestato i contenuti, citando ed esibendo, a sua volta, altre linee guida o altri lavori di pari prestigio;
secondo una valutazione eseguita a rigore di quelle linee guida internazionali, universalmente accettate, nella fattispecie è possibile escludere con certezza la presenza di una sofferenza ipossico-ischemica intrapartum per la mancanza accertata di due dei criteri considerati fondamentali ed indispensabili (“sine qua non”) per tale diagnosi, ovvero l' “esordio precoce di encefalopatia moderata o severa in neonati ≥ 34 settimane di età gestazionale” e l' esito in
“paralisi cerebrale discinetica o tetraplegia”, mentre degli altri e due non si è acquisita comunque la certezza di presenza;
pagina 15 di 18 la difesa dell'appellante, sia nelle 48 pg di osservazioni alle CTU e poi ancora nelle conclusionali e quindi nell'atto di appello e difese successive, pone in discussione aspetti (Apgar, ecografie cerebrali, risonanze magnetiche, acidosi ed altri aspetti clinici, formazione della documentazione) che suggeriscono l'eventuale presenza esclusivamente di quei criteri cd accessori o ancillari e pertanto non incide sulla valenza delle conclusioni raggiunte in forza del preliminare esame relativo ai quattro criteri cd essenziali;
la CTU che nel suo parere ha confermato le conclusioni esposte dal CTU neonatologo, Per_1 ha ancora meglio illustrato il percorso del minore successivo alle dimissioni, ricostruendolo sulla scorta della documentazione allegata dalla parte. Si legge infatti in tale relazione: Fu dimesso il 04 ottobre con diagnosi di distress respiratorio. Non risulta presente altra documentazione medica per circa un anno, ad eccezione di un EEG del luglio 2002. Una RMN del 06.09.02 (ad un anno di vita, circa) documentò la presenza di una iperintensità della sostanza bianca periventricolare Dal 25 al 28 novembre 2002 fu Pt_3 ricoverato presso l'Unità Operativa Malattie Muscolari dell'Istituto G. Gaslini di Genova ove furono evidenziate alcune alterazioni somatiche a carico del volto (rima buccale a triangolo, semiaperta, radice del naso a sella, padiglioni auricolari a basso impianto,filtro corto, plagiocefalia), un ritardo psicomotorio che i medici ipotizzano sia riferibile al quadro RMN encefalo "compatibile" per leucomalacia periventricolare. Nel ricovero successivo (27-28 maggio 2003) si segnalò un'evoluzione migliorativa del quadro clinico neuromotorio, sebbene persistesse ancora una lieve ipotonia diffusa. Una RMN successiva confermò la presenza di iperintensità di segnale a carico della sostanza bianca, con mielinizzazione complessivamente progredita. Ai ricoveri successivi (03-09 novembre 2003, 24 -26 marzo 2004, 3-7 maggio 2004) fu segnalata evoluzione migliorativa del quadro clinico neuromotorio, completa autonomia motoria e lieve ipotonia globale, miglioramento sul piano linguistico comunicativo, con ritardo del linguaggio sul versante espressivo. Nel corso del ricovero dal 18 al 22 febbraio 2005 fu sottoposto a diversi accertamenti e visite Pt_3 specialistiche (valutazione neuromotoria, RM rachide -filum terminale lipomatoso-, consulenza neuropsichiatrica e ortopedica) che tuttavia non permisero un inquadramento eziologico della sintomatologia presentata. Il prof. della Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova sottopose a visita Per_10 documentando la presenza di diversi dimorfismi facciali e alle mani, con discromie Pt_3 cutanee. Descrisse una marcia spedita, buoni passaggi posturali, ritardo del linguaggio, concludendo per una "probabile sindrome genetica, da definire -(omissis) Probabilmente Pt_3 è affetto da una sindrome dismorfico-malformativa con deficit intellettivo". Fu quindi sottoposto a biopsia muscolare che documentò la presenza di ipotonia congenita benigna, orientando verso un quadro dismorfico. L'analisi del cariotipo risultò normale. Anche nel corso dei ricoveri presso l'Ospedale Gaslini di Genova – fa notare il prof. non Per_1 fu mai fatto riferimento ad encefalopatia ipossica (solo ad un quadro RMN compatibile con leucomalacia periventricolare); i ricoveri furono eseguiti esclusivamente per l'ipotonia (lieve- marcata) e il ritardo psicomotorio.
Anche dal vaglio di tale percorso non emerge alcun elemento che consenta di rinvenire la presenza di quei quattro criteri qualificati dal CTU DE come essenziali per la formulazione della diagnosi de qua.
pagina 16 di 18 Anche la CTU che ha concordato sulla individuazione delle linee guida e della Per_1 letteratura internazionali in materia, ha, come detto limitandosi ad esprimere un mero parere, a sua volta confermato che “manca la contemporanea presenza di tutti i criteri essenziali tracciati dalla Task Force per definire con certezza un evento acuto intrapartum sufficiente a causare una encefalopatia: non ha mai presentato un quadro di severa o moderata encefalopatia Pt_3 neonatale né un quadro di paralisi cerebrale di tipo tetraplegia o discinetica.” In ragione delle rispettive professionalità, si ritiene dover convenire con le conclusioni raggiunte dal neonatologo sul punto relative alla formulazione di un giudizio certo in ordine alla mancata verificazione di un evento acuto intrapartum.
6.L'appello deve essere pertanto respinto.
6.1.Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della domanda e del numero delle questioni sollevate, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi, non ravvisandosi motivi per derogare all'ordinario principio della soccombenza. Non può esservi spazio invece, in assenza della proposizione di uno specifico motivo di gravame incidentale, per una revisione della statuizione delle spese del primo grado, non potendo in tal senso neanche procedere d'ufficio questa Corte, non procedendosi ad alcuna anche solo parziale riforma della decisione qui appellata. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che per compensi professionali liquida in euro 18.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Francesco S. Filocamo
pagina 17 di 18
pagina 18 di 18