Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2016, n. 6045
CASS
Sentenza 27 settembre 2016

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Il termine di tre mesi, entro cui il datore di lavoro può provvedere alla regolarizzazione dell'omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma1-bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con modd. in legge 11 novembre 1983, n. 638), decorre, in mancanza della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell'ente previdenziale, dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio, a condizione che quest'ultimo contenga tutti gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non abnorme il provvedimento con il quale il giudice, rilevate la mancata notificazione dell'avviso di accertamento e contestazione e la incompleta indicazione degli elementi di detto avviso nel decreto di citazione, ha assegnato all'imputato un termine di tre mesi per consentirgli il versamento del dovuto, disponendo il rinvio della trattazione del procedimento penale).

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  • 1Omesso versamento contributi: assolto l'imprenditore
    Redazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2016, n. 6045
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6045
Data del deposito : 27 settembre 2016

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