Sentenza 27 settembre 2016
Massime • 1
Il termine di tre mesi, entro cui il datore di lavoro può provvedere alla regolarizzazione dell'omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma1-bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con modd. in legge 11 novembre 1983, n. 638), decorre, in mancanza della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell'ente previdenziale, dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio, a condizione che quest'ultimo contenga tutti gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non abnorme il provvedimento con il quale il giudice, rilevate la mancata notificazione dell'avviso di accertamento e contestazione e la incompleta indicazione degli elementi di detto avviso nel decreto di citazione, ha assegnato all'imputato un termine di tre mesi per consentirgli il versamento del dovuto, disponendo il rinvio della trattazione del procedimento penale).
Commentario • 1
- 1. Omesso versamento contributi: assolto l'imprenditoreRedazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2016, n. 6045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6045 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2016 |
Testo completo
06045-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n.1992 Composta da - Presidente - Domenico Carcano cc 27 settembre 2016 Andrea Gentili R.G. n. 20329/2015 Emanuela Gai Motivazione semplificata - Relatore - Alessandro M. Andronio Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AS NT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara del 26 maggio 2014 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 maggio 2014, il Tribunale di Ferrara ha rilevato il difetto di notificazione all'imputato dell'accertamento dell'Inps, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti. Conseguentemente, ha assegnato all'imputato il termine di tre mesi previsto da detta disposizione per consentire il versamento del dovuto. -2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendone l'abnormità, sul rilievo che la stessa si porrebbe al di fuori di qualunque schema processuale e, comunque, sarebbe inidonea a consentire all'imputato di fruire della causa di non punibilità rappresentata dal pagamento entro il termine assegnato, perché avrebbe un contenuto incompleto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché proposto nei confronti di un provvedimento 3.- non impugnabile.
3.1. Deve premettersi che secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sez. 3, 27 gennaio 2012, n. 19640; sez. 3, 20 novembre 2012, n. 1448; sez. un., 24 novembre 2011, n. 1855/2012, Rv. 251268) ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, - del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in forza del quale il datore di lavoro, che abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni del lavoratore dipendente, non è punibile se provvede al loro pagamento «entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione», deve ritenersi che, per il decorso di tale termine, la notifica del decreto di citazione a giudizio sia equivalente alla notifica, da parte dell'Inps, dell'avviso di accertamento della violazione, a condizione che il decreto di citazione contenga tutti gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento: indicazione del periodo cui si riferisce l'omesso versamento delle ritenute con specificazione del relativo importo;
indicazione della sede dell'ente presso la quale deve essere effettuato il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge;
avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità. Da ciò consegue che, quando risulti indimostrata la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Inps e il decreto di citazione a giudizio non contenga o contenga una indicazione solo parziale degli elementi propri di detto avviso, deve essere ritenuto tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall'imputato nel corso del giudizio. Q Come ulteriormente chiarito da questa Corte, qualora il giudice rilevi la mancata notificazione dell'avviso di accertamento e contestazione al datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dell'Inps, è tenuto a informare o fare informare lo stesso della possibilità del adempimento tardivo e delle relative conseguenze, disponendo un opportuno rinvio della trattazione del procedimento penale, in modo da consentire la fruizione del termine dilatorio di tre mesi previsto dalla legge, per poi procedere al giudizio, con successiva eventuale dichiarazione di non punibilità in caso di tempestivo pagamento. E ciò, proprio perché la notificazione dell'accertamento da parte dell'Inps non costituisce condizione di procedibilità, non essendo costruita come tale dalla disposizione che la prevede (ex plurimis, e con ampia motivazione sul punto, sez. un., n. 1855 del 2012). ―Deve poi richiamarsi il principio, costantemente affermato da questa Corte, 3.2. secondo cui l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo penale e l'impossibilità di proseguirlo (ex plurimis, sez. 6, 20 gennaio 2011, n. 7912; sez. un., 26 marzo 2009, n. 25957, Rv. 243590; sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307; sez. un., 24 novembre 1999, n. 26/2000).
3.3. Alla luce di tale principio, non emergono, nel caso in esame, profili di - abnormità del provvedimento, perché esso è pacificamente espressione dei poteri ordinatori riconosciuti al giudice del dibattimento in ordine alla informazione all'imputato della possibilità dell'adempimento tardivo e delle relative conseguenze, con rinvio della trattazione del procedimento penale, in modo da consentire la fruizione del termine dilatorio di tre mesi previsto dalla legge. Deve escludersi, dunque, ai sensi dell'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., l'impugnabilità del provvedimento oggetto di ricorso, non essendo esso affetto da abnormità né sul piano strutturale, né su quello funzionale. Eventuali vizi del provvedimento in questione potranno essere fatti valere, con i rimedi consentiti, nel corso dell'ulteriore sviluppo del processo.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Ал Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016. Presidente Il Consigliere estensore Domenico Carcano Alessandro M. Andronio DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 FEB 2017 CANCELLIERE Luana Moriani 4