CASS
Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2026, n. 17599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17599 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DE IO SA, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa il 16/12/2025 dal Tribunale del riesame di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
letta la memoria dei difensori di fiducia, avv. Marco Barone e Avv. Daniele SU detto BE, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. SA DE IO ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze in epigrafe indicata, con cui veniva dichiarato inammissibile per Penale Sent. Sez. 6 Num. 17599 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 10/02/2026 sopravvenuta carenza di interesse, con condanna alle spese della procedura, il ricorso proposto dall'indagata avverso l'ordinanza pronunciata il 10 novembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze, applicativa nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari - successivamente aggravata in quella della custodia cautelare in carcere - in ordine a due distinte ipotesi di favoreggiamento personale,. 2. Il ricorso è affidato a due motivi, di seguito sintetizzati. 2.1 Con il primo, i difensori deducono violazione di legge con riferimento agli artt. 568, comma 4, e 309 cod. proc. pen. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad impugnare, a seguito dell'avvenuto decorso, in data 15 dicembre 2025, del termine di efficacia della misura degli arresti domiciliari di venti giorni, disposta per il rischio di inquinamento probatorio ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza considerare che, con provvedimento del precedente 12 dicembre, il Giudice per le indagini preliminari: a) aveva disposto in aggravamento la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, a seguito della reiterata violazione da parte dell'indagata delle prescrizioni aggiuntive (divieti di comunicazione) ex art. 284, comma 2, cod. proc. pen.; b) aveva concesso, a richiesta del Pubblico Ministero, una proroga di trenta giorni dei termini di custodia per l'espletamento di ulteriori indagini, ai sensi dell'art. 305, comma 2, cod. proc pen. Sussisteva, dunque, l'interesse ad ottenere una pronuncia sul proposto riesame: a) per essere l'ordinanza genetica il presupposto logico dell'aggravamento della misura;
b) in vista di un'eventuale richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.; c) per essere l'indagata, che esercita la professione di avvocato, sottoposta a procedimento disciplinare, nel cui ambito avrebbe potuto essere disposta la sospensione nei suoi confronti, perché attinta da misura cautelare detentiva in sede penale, se non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello. 2.2. Con il secondo motivo, i difensori lamentano erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 305, comma 2, e 309 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, sul rilievo che se, in linea di principio, l'ordinanza di proroga della misura deve essere impugnata con l'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., nondimeno il riconoscimento dell'insussistenza delle esigenze cautelari ravvisate nell'ordinanza genetica avrebbe precluso la possibilità di adottare detto provvedimento, per il quale è necessaria la ricorrenza di esigenze cautelari di rilevanza e intensità maggiori di quelle necessarie e sufficienti ad 2 emettere l'ordinanza genetica (Sez. 1, n. 1532/2019; Sez. U n. 33541 dell'11/07/2001). 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sopravvenuta, rappresentando che, in data 12 gennaio 2026, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la revoca della misura cautelare in esecuzione, ritenendo cessate le esigenze cautelari. In ogni caso, con riguardo ai motivi di ricorso - dei quali riteneva astrattamente fondato il secondo - ha evidenziato che l'interesse ad impugnare, nell'ottica di una successiva richiesta riparativa ex art. 314 cod. pen., avrebbe dovuto essere formalizzato dalla ricorrente nella memoria difensiva depositata prima dell'udienza di riesame, ovvero alla stessa udienza, sicché ogni deduzione al riguardo doveva ritenersi preclusa perché intempestiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i motivi in cui si articola. 2. La prima doglianza attiene alla tematica dell'interesse ad impugnare, che il Tribunale ha ritenuto essere carente in capo alla indagata con riferimento al proposto riesame. 3. Va premesso che l'interesse previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, deve essere caratterizzato da concretezza e attualità, requisiti da verificare in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [...], Rv. 244110 - 01; richiamata anche da Corte cost. n. 111 del 2022, in parte motiva), sicché l'impugnazione deve ritenersi sostenuta da interesse ogni qualvolta l'impugnante tenda a conseguire una utilità concreta, e non meramente virtuale o teorica, ossia la rimozione di una situazione di svantaggio derivante dal provvedimento impugnato. Quanto alla carenza d'interesse sopravvenuta, il MO CO nomofilattico ha precisato che essa va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia 3 perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 - 01). 4. Nella vicenda in esame il Tribunale ha ritenuto essere venuto meno l'interesse al gravame anzitutto in ragione della perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari - applicata per le esigenze di acquisizione e genuinità della prova ex art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - per effetto del decorso del termine di durata, di modo che essa non avrebbe più "alcun titolo fondativo"; e comunque per essere stata sostituita, tale misura, dalla custodia cautelare in carcere, in forza di provvedimento di aggravamento, il quale esula dal perimetro cognitivo del riesame proposto avverso l'ordinanza genetica. Tali argomentazioni sono inficiate da una erronea premessa in fatto e da una ancor più erronea e poco coerente interpretazione del dato normativo. Quanto al primo profilo, risulta che, alla data in cui era celebrata l'udienza di riesame, il termine di efficacia della misura era ancora pendente in quanto, prima della scadenza, ne era stata disposta la proroga per consentire l'espletamento di ulteriori indagini ai sensi dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen. In diritto, la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere non può - anche sul piano logico - essere equiparata alla perdita di efficacia del presidio cautelare. Il titolo non era stato revocato alla data del proposto riesame, ma, al contrario, era stato modificato in peius, sicché permaneva - e risultava anzi accresciuto - l'interesse ad una decisione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze, come individuati nella ordinanza genetica, la cui esistenza costituisce il presupposto logico-giuridico anche della ordinanza di aggravamento. Fuori fuoco è, dunque, il rilievo del Tribunale, secondo cui le ragioni dell'aggravamento sono naturalmente estranee all'ambito della ordinanza genetica, in quanto legate ad un diverso apprezzamento delle esigenze cautelari, per il verificarsi di fatti sopravvenuti. Se ciò, in linea astratta, è vero, tant'è che la decisione di aggravamento in sé è suscettibile di essere autonomamente censurata con l'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. - come affermato, tra le altre, da Sez. 6, n. 4939 del 16/01/2025, C., Rv. 287587-01 - nondimeno la verifica delle condizioni di ammissibilità della cautela, in assenza di un giudicato ostativo, costituisce un prius logico e risponde all'interesse del soggetto in vinculis vedere deciso il riesame, senza che sia necessario addurre alcun ulteriore e specifico interesse. 4 DE resto, ad accedere alla diversa impostazione del Tribunale - che ha enfatizzato una pretesa radicale autonomia tra misura originaria, asseritamente divenuta "priva di titolo fondativo", e misura disposta in sede di aggravamento - si perverrebbe alla paradossale conclusione che, ove l'aggravamento venisse disposto ancor prima dell'udienza di riesame - come avvenuto nella specie -, l'indagato sarebbe deprivato di un mezzo di impugnazione pieno, per fruire di un rimedio a carattere devolutivo e parziale, come l'appello. Deve dunque affermarsi il principio di diritto secondo cui, in caso di aggravamento della misura cautelare disposto nelle more del giudizio di riesame, sussiste l'interesse dell'indagato alla decisione del gravame con cui si contesti l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero delle esigenze cautelari. Ed invero, secondo la prospettiva utilitaristica accolta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite a proposito della nozione di interesse ad impugnare, la misura cautelare, ancorché aggravata, è destinata ad essere caducata - ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen. - per effetto dell'annullamento della ordinanza genetica, vuoi per mancanza di gravi indizi, vuoi per mancanza delle esigenze. È appena il caso di aggiungere che, nel caso concreto, il nesso di interdipendenza tra i due titoli cautelari succedutisi nel tempo - l'ordinanza genetica e il provvedimento "derivato" di aggravamento - era del tutto esplicito, avuto riguardo ai motivi dedotti con l'istanza di riesame, avendo il difensore contestato non solo la gravità indiziaria, ma anche la legittimità delle prescrizioni aggiuntive del divieto di comunicazione di cui all'art. 284, comma 2, cod. proc. pen., per l'assenza di specifica domanda cautelare sul punto, sicché l'accoglimento del motivo avrebbe determinato la caducazione tout court della ordinanza di aggravamento disposta per la violazione del predetto divieto. 5. Alla luce di quanto precede, l'indagata non aveva, dunque, alcuna necessità di allegare, all'udienza di riesame, un interesse ulteriore a supporto della propria impugnazione - come invece sarebbe stato necessario se la misura fosse stata revocata o attenuata in conformità della richiesta della parte - quale quello di voler coltivare una richiesta riparativa ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. o di voler scongiurare, essendo sottoposta a procedimento disciplinare innanzi al Consiglio distrettuale di disciplina forense del distretto di Corte d'appello fiorentino, l'applicazione di una eventuale sospensione ai sensi dell'art. 60 comma 1, legge 31 dicembre 2012. Dunque, non hanno rilevanza le deduzioni sulla tardiva allegazione di un tale interesse a supportare il proposto riesame. 5 6. Il secondo motivo riguarda l'interesse ad impugnare con riguardo alla proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare, ex art. 305, comma 2, cod. proc. pen., disposta contestualmente all'aggravamento. L'istituto ha carattere eccezionale, potendo essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, della indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti possano essere espletati, dovendo il giudice espressamente motivare in relazione a tale ultimo profilo (Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, dep. 2020, Rv. 278214 - 02). È previsto al riguardo che il rimedio esperibile sia l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. e tuttavia, anche sotto tale profilo, è configurabile un interesse ad una pronuncia nel merito sul riesame, proprio perché i sopra indicati presupposti di proroga non potevano essere accertati prescindendo dall'esame dell'ordinanza genetica. 7. Il Procuratore generale ha sollecitato, da ultimo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto vi sarebbe carenza sopravvenuta di interesse, a seguito della intervenuta definitiva revoca della misura cautelare, disposta dal Giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 12 gennaio 2026 per la ritenuta cessazione delle esigenze cautelari. Viene evocato, in relazione a tale fatto sopravvenuto, il principio di cui a Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 dep. 2011, Testini, Rv. 249002 - 01, in forza del quale, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato. Nello stesso senso Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, [...], Rv. 277567 - 01, tra le molte conformi, ha affermato che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto 6 Il Consigliere ensore ente Stefan a Ri tefano \J i riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. Nella specie, invero, risultano soddisfatti i detti requisiti formali, posto che il ricorso è espressamente inteso ad ottenere un titolo per la riparazione per ingiusta detenzione, in linea con la procura speciale rilasciata dall'indagata ai difensori per la presente impugnazione, a sua volta finalizzata a tale scopo. 3. Si impone conclusivamente l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze in sede di riesame per il giudizio di riesame, da operare nel rispetto delle indicate coordinate interpretative.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso, il 10 febbraio 2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
letta la memoria dei difensori di fiducia, avv. Marco Barone e Avv. Daniele SU detto BE, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. SA DE IO ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze in epigrafe indicata, con cui veniva dichiarato inammissibile per Penale Sent. Sez. 6 Num. 17599 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 10/02/2026 sopravvenuta carenza di interesse, con condanna alle spese della procedura, il ricorso proposto dall'indagata avverso l'ordinanza pronunciata il 10 novembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze, applicativa nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari - successivamente aggravata in quella della custodia cautelare in carcere - in ordine a due distinte ipotesi di favoreggiamento personale,. 2. Il ricorso è affidato a due motivi, di seguito sintetizzati. 2.1 Con il primo, i difensori deducono violazione di legge con riferimento agli artt. 568, comma 4, e 309 cod. proc. pen. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad impugnare, a seguito dell'avvenuto decorso, in data 15 dicembre 2025, del termine di efficacia della misura degli arresti domiciliari di venti giorni, disposta per il rischio di inquinamento probatorio ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza considerare che, con provvedimento del precedente 12 dicembre, il Giudice per le indagini preliminari: a) aveva disposto in aggravamento la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, a seguito della reiterata violazione da parte dell'indagata delle prescrizioni aggiuntive (divieti di comunicazione) ex art. 284, comma 2, cod. proc. pen.; b) aveva concesso, a richiesta del Pubblico Ministero, una proroga di trenta giorni dei termini di custodia per l'espletamento di ulteriori indagini, ai sensi dell'art. 305, comma 2, cod. proc pen. Sussisteva, dunque, l'interesse ad ottenere una pronuncia sul proposto riesame: a) per essere l'ordinanza genetica il presupposto logico dell'aggravamento della misura;
b) in vista di un'eventuale richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.; c) per essere l'indagata, che esercita la professione di avvocato, sottoposta a procedimento disciplinare, nel cui ambito avrebbe potuto essere disposta la sospensione nei suoi confronti, perché attinta da misura cautelare detentiva in sede penale, se non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello. 2.2. Con il secondo motivo, i difensori lamentano erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 305, comma 2, e 309 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, sul rilievo che se, in linea di principio, l'ordinanza di proroga della misura deve essere impugnata con l'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., nondimeno il riconoscimento dell'insussistenza delle esigenze cautelari ravvisate nell'ordinanza genetica avrebbe precluso la possibilità di adottare detto provvedimento, per il quale è necessaria la ricorrenza di esigenze cautelari di rilevanza e intensità maggiori di quelle necessarie e sufficienti ad 2 emettere l'ordinanza genetica (Sez. 1, n. 1532/2019; Sez. U n. 33541 dell'11/07/2001). 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sopravvenuta, rappresentando che, in data 12 gennaio 2026, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la revoca della misura cautelare in esecuzione, ritenendo cessate le esigenze cautelari. In ogni caso, con riguardo ai motivi di ricorso - dei quali riteneva astrattamente fondato il secondo - ha evidenziato che l'interesse ad impugnare, nell'ottica di una successiva richiesta riparativa ex art. 314 cod. pen., avrebbe dovuto essere formalizzato dalla ricorrente nella memoria difensiva depositata prima dell'udienza di riesame, ovvero alla stessa udienza, sicché ogni deduzione al riguardo doveva ritenersi preclusa perché intempestiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i motivi in cui si articola. 2. La prima doglianza attiene alla tematica dell'interesse ad impugnare, che il Tribunale ha ritenuto essere carente in capo alla indagata con riferimento al proposto riesame. 3. Va premesso che l'interesse previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, deve essere caratterizzato da concretezza e attualità, requisiti da verificare in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [...], Rv. 244110 - 01; richiamata anche da Corte cost. n. 111 del 2022, in parte motiva), sicché l'impugnazione deve ritenersi sostenuta da interesse ogni qualvolta l'impugnante tenda a conseguire una utilità concreta, e non meramente virtuale o teorica, ossia la rimozione di una situazione di svantaggio derivante dal provvedimento impugnato. Quanto alla carenza d'interesse sopravvenuta, il MO CO nomofilattico ha precisato che essa va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia 3 perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 - 01). 4. Nella vicenda in esame il Tribunale ha ritenuto essere venuto meno l'interesse al gravame anzitutto in ragione della perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari - applicata per le esigenze di acquisizione e genuinità della prova ex art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - per effetto del decorso del termine di durata, di modo che essa non avrebbe più "alcun titolo fondativo"; e comunque per essere stata sostituita, tale misura, dalla custodia cautelare in carcere, in forza di provvedimento di aggravamento, il quale esula dal perimetro cognitivo del riesame proposto avverso l'ordinanza genetica. Tali argomentazioni sono inficiate da una erronea premessa in fatto e da una ancor più erronea e poco coerente interpretazione del dato normativo. Quanto al primo profilo, risulta che, alla data in cui era celebrata l'udienza di riesame, il termine di efficacia della misura era ancora pendente in quanto, prima della scadenza, ne era stata disposta la proroga per consentire l'espletamento di ulteriori indagini ai sensi dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen. In diritto, la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere non può - anche sul piano logico - essere equiparata alla perdita di efficacia del presidio cautelare. Il titolo non era stato revocato alla data del proposto riesame, ma, al contrario, era stato modificato in peius, sicché permaneva - e risultava anzi accresciuto - l'interesse ad una decisione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze, come individuati nella ordinanza genetica, la cui esistenza costituisce il presupposto logico-giuridico anche della ordinanza di aggravamento. Fuori fuoco è, dunque, il rilievo del Tribunale, secondo cui le ragioni dell'aggravamento sono naturalmente estranee all'ambito della ordinanza genetica, in quanto legate ad un diverso apprezzamento delle esigenze cautelari, per il verificarsi di fatti sopravvenuti. Se ciò, in linea astratta, è vero, tant'è che la decisione di aggravamento in sé è suscettibile di essere autonomamente censurata con l'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. - come affermato, tra le altre, da Sez. 6, n. 4939 del 16/01/2025, C., Rv. 287587-01 - nondimeno la verifica delle condizioni di ammissibilità della cautela, in assenza di un giudicato ostativo, costituisce un prius logico e risponde all'interesse del soggetto in vinculis vedere deciso il riesame, senza che sia necessario addurre alcun ulteriore e specifico interesse. 4 DE resto, ad accedere alla diversa impostazione del Tribunale - che ha enfatizzato una pretesa radicale autonomia tra misura originaria, asseritamente divenuta "priva di titolo fondativo", e misura disposta in sede di aggravamento - si perverrebbe alla paradossale conclusione che, ove l'aggravamento venisse disposto ancor prima dell'udienza di riesame - come avvenuto nella specie -, l'indagato sarebbe deprivato di un mezzo di impugnazione pieno, per fruire di un rimedio a carattere devolutivo e parziale, come l'appello. Deve dunque affermarsi il principio di diritto secondo cui, in caso di aggravamento della misura cautelare disposto nelle more del giudizio di riesame, sussiste l'interesse dell'indagato alla decisione del gravame con cui si contesti l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero delle esigenze cautelari. Ed invero, secondo la prospettiva utilitaristica accolta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite a proposito della nozione di interesse ad impugnare, la misura cautelare, ancorché aggravata, è destinata ad essere caducata - ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen. - per effetto dell'annullamento della ordinanza genetica, vuoi per mancanza di gravi indizi, vuoi per mancanza delle esigenze. È appena il caso di aggiungere che, nel caso concreto, il nesso di interdipendenza tra i due titoli cautelari succedutisi nel tempo - l'ordinanza genetica e il provvedimento "derivato" di aggravamento - era del tutto esplicito, avuto riguardo ai motivi dedotti con l'istanza di riesame, avendo il difensore contestato non solo la gravità indiziaria, ma anche la legittimità delle prescrizioni aggiuntive del divieto di comunicazione di cui all'art. 284, comma 2, cod. proc. pen., per l'assenza di specifica domanda cautelare sul punto, sicché l'accoglimento del motivo avrebbe determinato la caducazione tout court della ordinanza di aggravamento disposta per la violazione del predetto divieto. 5. Alla luce di quanto precede, l'indagata non aveva, dunque, alcuna necessità di allegare, all'udienza di riesame, un interesse ulteriore a supporto della propria impugnazione - come invece sarebbe stato necessario se la misura fosse stata revocata o attenuata in conformità della richiesta della parte - quale quello di voler coltivare una richiesta riparativa ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. o di voler scongiurare, essendo sottoposta a procedimento disciplinare innanzi al Consiglio distrettuale di disciplina forense del distretto di Corte d'appello fiorentino, l'applicazione di una eventuale sospensione ai sensi dell'art. 60 comma 1, legge 31 dicembre 2012. Dunque, non hanno rilevanza le deduzioni sulla tardiva allegazione di un tale interesse a supportare il proposto riesame. 5 6. Il secondo motivo riguarda l'interesse ad impugnare con riguardo alla proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare, ex art. 305, comma 2, cod. proc. pen., disposta contestualmente all'aggravamento. L'istituto ha carattere eccezionale, potendo essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, della indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti possano essere espletati, dovendo il giudice espressamente motivare in relazione a tale ultimo profilo (Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, dep. 2020, Rv. 278214 - 02). È previsto al riguardo che il rimedio esperibile sia l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. e tuttavia, anche sotto tale profilo, è configurabile un interesse ad una pronuncia nel merito sul riesame, proprio perché i sopra indicati presupposti di proroga non potevano essere accertati prescindendo dall'esame dell'ordinanza genetica. 7. Il Procuratore generale ha sollecitato, da ultimo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto vi sarebbe carenza sopravvenuta di interesse, a seguito della intervenuta definitiva revoca della misura cautelare, disposta dal Giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 12 gennaio 2026 per la ritenuta cessazione delle esigenze cautelari. Viene evocato, in relazione a tale fatto sopravvenuto, il principio di cui a Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 dep. 2011, Testini, Rv. 249002 - 01, in forza del quale, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato. Nello stesso senso Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, [...], Rv. 277567 - 01, tra le molte conformi, ha affermato che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto 6 Il Consigliere ensore ente Stefan a Ri tefano \J i riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. Nella specie, invero, risultano soddisfatti i detti requisiti formali, posto che il ricorso è espressamente inteso ad ottenere un titolo per la riparazione per ingiusta detenzione, in linea con la procura speciale rilasciata dall'indagata ai difensori per la presente impugnazione, a sua volta finalizzata a tale scopo. 3. Si impone conclusivamente l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze in sede di riesame per il giudizio di riesame, da operare nel rispetto delle indicate coordinate interpretative.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso, il 10 febbraio 2026