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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa MA ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa con atto di citazione notificato il 23
dicembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
Parte_1
(P. I.V.A.: ), in persona del titolare, con sede in Mesenzana (VA), P.IVA_1
via Pianazzo e TT, n. 1 ed elettivamente domiciliata in Varese (VA), via
Cavour, n. 2, presso lo studio dell'avv. Damon Zangheri del Foro di Varese, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
pagina1 di 27 (C.F.: ), nata in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Milano il 13 dicembre 2004, residente in [...]N ed elettivamente domiciliata in Varese, via San Francesco, n. 20, presso lo studio dell'avv. Lucia De Giorgi del Foro di Varese, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 984/2024, pubblicata il 20 novembre 2024 dal Tribunale di
Varese nella causa iscritta al n. 2439/2020 r.g.
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis,in riforma della sentenza del Tribunale di Varese n. 984/24 rep. N. 1405/24 pubblicata il 20.11.2024 - R.G. 2439/2020, notificata in data 28.11.24: in via pregiudiziale e cautelare:
- accertata la sussistenza dei “gravi e fondati motivi” di cui all'art. 283 c.p.c. per i motivi esposti in atti sospendere la provvisoria esecutività del provvedimento impugnato. in via principale e nel merito:
- accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto riformare l'appellata sentenza n. 984/24 rep. N. 1405/24, depositata il 19.11.2024, pubblicata il 20.11.2024, emessa dal Tribunale di Varese nella causa iscritta la n. R.G. 2439/2020 e notificata in data 28.11.24, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: in via principale e nel merito - accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria e quindi rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto .In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge. In via istruttoria - Con espressa riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni formulate, produrre documenti e formulare istanze istruttorie nei limiti e termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto. in subordine
pagina2 di 27 - accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto riformare l'appellata sentenza n. 984/24 rep. N. 1405/24, depositata il 19.11.2024, pubblicata il 20.11.2024, emessa dal Tribunale di Varese nella causa iscritta la n. R.G. 2439/2020 e notificata in data 28.11.24, accertando, quantificando e dichiarando il concorso di colpa della convenuta appellata nella causazione del sinistro e, conseguentemente, ridurre in misura proporzionale al rispettivo grado di colpa l'entità del risarcimento stabilito dal Tribunale di Varese con l'impugnata sentenza, conseguentemente adeguando anche i compensi per le spese di lite. In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali ed accessori come per legge, per ciascun grado del giudizio. Si offrono in comunicazione i seguenti documenti: 1) sentenza n. 984/24 rep. N. 1405/24, depositata il 19.11.2024, pubblicata il 20.11.2024, emessa dal Tribunale di Varese nella causa iscritta la n. R.G. 2439/2020 e attestazione di conformità sottoscritta digitalmente;
2) Pec attestante la notifica della sentenza appellata.
3) Fatturato IE SS TT, ultimo triennio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, premesse le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare:
- Accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del danno riportato dalla signora il 10/12/2018 - Controparte_1 ex art. 2052 c.c. o ex art. 2050 c.c. - respingere l'appello proposto dalla
[...]
in quanto infondato in fatto ed in Parte_2 diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente confermare la Sentenza del Tribunale di Varese in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Elisabetta Chiodini n. 984/2024 pubblicata il 20/11/2024.
- Con vittoria di spese e compensi”.
pagina3 di 27 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 984/2024, pubblicata il 20 novembre 2024, il Tribunale di
Varese ha deciso la causa instaurata da e nella loro Controparte_2 CP_3 qualità di genitori titolari della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nei confronti di Controparte_1 Parte_2
(di seguito denominata ).
[...] Parte_2
Gli attori hanno agito per il conseguimento del risarcimento dei danni, quantificati nella comparsa conclusionale in euro 31.936,00 oltre personalizzazione, asseritamente subiti da all'epoca Controparte_1 tredicenne (ora costituita in proprio in quanto maggiorenne), in conseguenza della caduta da cavallo durante la lezione di equitazione del 10 dicembre 2018 presso la predetta Azienda Agricola.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura medico legale ed assunzione di prove testimoniali, con la detta sentenza il
Tribunale di Varese ha disposto nei seguenti termini:
“accertata la responsabilità di parte convenuta per le lesioni riportate da il 10 dicembre 2018, condanna l'azienda Controparte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_2 pagare a le somme di € 34.288,94, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria dal 1° novembre 2024 al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere alle parti attrici le spese della presente procedura che liquida in € 7.616,00, oltre contributo unificato, oltre
15% per spese forfettarie, oltre c.p.a. ed IVA;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come già liquidate da questo giudice”.
Per quanto di interesse nel presente processo, il giudice di prime cure ha accertato – sulla base delle prove testimoniali e dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni ha ritenuto di fare proprie perché frutto di un elaborato “che appare completo e adeguatamente motivato” – la responsabilità dell' ai sensi dell'art. 2052 c.c. Parte_2
In prima battuta, richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di
Varese ha escluso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2050 c.c. A tale proposito, lo stesso giudice di prime cure ha evidenziato che la Corte di pagina4 di 27 Cassazione “ha operato un distinguo tra i casi di responsabilità risarcitoria per lesioni patite a seguito di cadute da cavallo, nel senso di considerare attratti dalla fattispecie extracontrattuale da attività pericolosa ex art. 2050 c.c. quelli in cui
l'allievo cavaliere non è esperto, bensì principiante, mentre attratti dalla fattispecie extracontrattuale di danno cagionato da animale ex art. 2052 c.c. in caso contrario”.
Per quanto concerne l'esperienza equestre di il giudice Controparte_1 di prime cure ha rilevato come al momento del sinistro, sebbene fosse giovanissima, l'allieva avesse già partecipato a circa 50 lezioni presso l' Pt_2
e avesse conseguito il patentino di livello A1. In entrambi i casi si tratta
[...] di fatti non contestati, pertanto, pacificamente posti a fondamento della decisione di primo grado. Sulla base di tali elementi, il giudice di prime cure ha escluso che l'allieva potesse considerarsi una principiante.
Dopo aver inquadrato la fattispecie applicabile al caso concreto nell'ambito dell'art. 2052 c.c., in punto di nesso di causalità il giudice di prime cure ha evidenziato come dall'istruttoria fosse emerso che la caduta da cavallo di era stata diretta conseguenza di “un arresto improvviso del Controparte_1 cavallo e del suo cambio di direzione”. Aveva precisato che “nella comparsa di costituzione parte convenuta ha affermato che la cavalla si è arrestata
“bruscamente”, facendo una girata su di sé stessa di 90 gradi per l'improvviso palesarsi di un piccione nel suo campo visivo e che i piccioni, specie nel periodo invernale, trovano riparo sotto il tetto del maneggio coperto”. Per affermare la sussistenza del nesso causale, il giudice di prime cure ha richiamato quanto riferito dall'istruttrice di equitazione di sentita come CP_1 Testimone_1 teste: “ricordo che il giorno del sinistro aveva fatto una lezione con me CP_1
e si trovava sopra al cavallo. Gli esercizi erano terminati e stava CP_1 facendo prendere fiato al cavallo, facendo una breve camminata nel campo. Ad un certo punto la cavalla si è fermata e girata di circa 90 gradi: il quel momento ho visto cadere”. CP_1
In merito, il Tribunale ha rigettato le eccezioni di parte convenuta relative al concorso di colpa di e al caso fortuito quale prova liberatoria. Controparte_1
Con riguardo all'asserito concorso di colpa di il giudice Controparte_1 di prime cure ha ritenuto che la parte convenuta non avesse fornito la relativa prova. Più nel dettaglio, ha rilevato che l'insegnante di equitazione, sentita come pagina5 di 27 teste, non aveva mai fatto riferimento alla distrazione di “e comunque CP_1 era compito dell'insegnante far sì che l'allieva fosse sempre vigile e concentrata durante la lezione”.
In relazione all'assenza del caso fortuito, il giudice di prime cure ha rilevato che il palesarsi di un piccione nel campo visivo del cavallo non potesse integrare il caso fortuito, poiché le lezioni di equitazione si tenevano presso un'azienda agricola e perché lo stesso convenuto aveva dichiarato che, nel corso del periodo invernale, i piccioni trovano spesso riparo sotto il tetto del maneggio.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23 dicembre 2024, l' Pt_2
ha proposto appello avverso la detta sentenza, di cui ha chiesto
[...]
l'integrale riforma.
Costituitasi il 13 marzo 2025, ha puntualmente replicato Controparte_1 ai motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 14 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di . Parte_2
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame – rubricato “TRAVISAMENTO DELLA
SUSSISTENZA DEL NESSO CAUSALE – VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI
MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI” (p. 7, atto di appello) – l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene provato il nesso di causalità tra la condotta del cavallo e le lesioni riportate da Controparte_1
Sotto un primo profilo l'appellante lamenta il travisamento delle prove
(testimoniali e documentali) e l'illogicità del ragionamento seguito dal giudice di prime cure nella parte in cui, dopo avere accertato che non Controparte_1 potesse ritenersi una principiante, ha comunque ritenuto le lesioni essere derivate esclusivamente dalla condotta del cavallo.
In buona sostanza, l' evidenzia come la descrizione del Parte_2 movimento del cavallo che avrebbe provocato la caduta di Controparte_1
pagina6 di 27 emersa dalle prove testimoniali non coincida con la dinamica del sinistro descritta dagli attori in primo grado;
di conseguenza, i fatti allegati nell'atto di citazione e nella prima memoria non sarebbero stati provati.
In punto di diritto, l'appellante ricorda che la regola di riparto dei carichi probatori sottesa alla fattispecie di cui all'art. 2052 c.c. prevede che al danneggiato spetti la prova del nesso causale tra l'evento e le lesioni subite.
Afferma, pertanto, che “L'attore avrebbe quindi dovuto dimostrare i fatti materiali che hanno prodotto il danno, quindi il comportamento dell'animale descritto nel proprio atto, provando l'imbizzarrimento del cavallo che ha disarcionato la minore, condotta causata dal palesarsi di un pappagallo” (pp. 8 e
9, atto di appello). Ribadisce, in comparsa conclusionale, che “l'attore avrebbe dovuto quindi dimostrare che il cavallo, spaventato da un pappagallo, si fosse imbizzarrito disarcionando la minore”.
L'appellante lamenta, quindi, l'incoerenza della motivazione, poiché
“Durante l'escussione dei testi però nessuno ha confermato tali fatti, anzi, i testi hanno affermato di non avere visto né un pappagallo né tantomeno un cavallo imbizzarrirsi” (p. 8, atto di appello).
A tal proposito, l'appellante richiama la deposizione dell'istruttrice di equitazione di la signora che ha così dichiarato: Controparte_1 Tes_1
“ricordo che il giorno del sinistro aveva fatto una lezione con me e si CP_1 trovata sopra il cavallo. Gli esercizi erano terminati e stava facendo CP_1 prendere fiato al cavallo, facendo una breve camminata nel campo. Ad un certo punto la cavalla si è fermata e girata di 90°: in quel momento ho visto CP_1 cadere”.
Nella prospettiva dell'appellante, quindi, non sarebbe raggiunta la prova che il cavallo abbia tenuto una condotta “anomala ed eccezionale”, come quella descritta nell'atto di citazione e nella prima memoria, mentre sarebbe provato che
“il cavallo si è invece limitato ad un movimento ordinario, ovvero una rotazione di 90° (di un quarto…)”.
Con un secondo profilo di censura, l'appellante lamenta una lesione del diritto di difesa nella misura in cui la ricostruzione del comportamento dell'animale, quale causa della caduta, è mutata nel corso del giudizio di primo grado determinando, quindi, un mutamento della causa petendi.
pagina7 di 27 Nello specifico, gli attori avrebbero originariamente individuato nell'atto di citazione la causa della caduta da cavallo nel volo del pappagallo che avrebbe spaventato il cavallo: quest'ultimo, imbizzarritosi, avrebbe arrestato repentinamente il trotto e determinato il disarcionamento di Controparte_1
L'appellante precisa che: “Solo con la seconda memoria controparte modifica la descrizione dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, formulando un capitolo di prova volto non a dimostrare che il cavallo si fosse imbizzarrito, ma volto a dimostrare che si è girato su se stesso di soli 90°”
(p. 9, atto di appello).
Di conseguenza, l'appellante afferma che “La linea difensiva dell'odierna attrice, in primo grado, si sarebbe sviluppata diversamente qualora, sin dall'atto introduttivo, i fatti materiali posti a fondamento della pretesa risarcitoria fossero stati indicati in un semplice arresto del cavallo, al passeggio, di 90°, invece di un imbizzarrimento del cavallo al trotto che ha disarcionato la ragazza” (pp. 9 e 10, atto di appello). Spiega che non sarebbero cambiate solo le allegazioni della parte convenuta, odierna appellante, ma anche la formulazione dei capitoli di prova si sarebbe concentrata su altro contenuto.
Afferma che la modifica della descrizione dei fatti costitutivi effettuata da parte attrice in primo grado, solo con la seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., ha integrato una inammissibile modifica della causa petendi, poiché ha cambiato radicalmente il comportamento dell'animale che avrebbe causato il danno: mentre nella prima versione si presume un evento eccezionale e difficilmente controllabile, nella seconda si descrive un movimento prevedibile e ordinario.
L'appellante ricorda che, per costante giurisprudenza di legittimità, il mutamento della causa petendi è consentito entro termini ben precisi, che non coincidono certo con la seconda memoria dell'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c.
L'appellante conclude, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda di parte attrice, non essendo stato provato da parte del danneggiato l'evento come descritto.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di gravame – rubricato “OMESSA
CONSIDERAZIONE DEL COMPORTAMENTO COLPOSO
DELL'ODIERNA CONVENUTA EX ART. 1227 C.C.” (p. 10, atto di appello) -
pagina8 di 27 l'appellante si duole del mancato rilevo accordato dalla sentenza di primo grado al principio di autoresponsabilità, letto alla luce del dovere di solidarietà ex art. 2 della Costituzione.
A tal proposito l'appellante richiama il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “quanto più la situazione di pericolo è prevedibile e superabile attraverso l'adozione di cautele normalmente esigibili, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando tale comportamento costituisca un'evenienza del tutto irragionevole e inaccettabile”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, “non ha Controparte_1 provveduto a mantenere l'attenzione, in assoluto spregio a qualsivoglia principio di autoresponsabilità. Ella, quale soggetto che ha intrapreso un'attività sportiva connotata da rischi specifici ed intrinsechi, avrebbe dovuto adottare un comportamento diligente conforme alla natura dell'attività stessa” (p. 10, atto di appello).
In aggiunta, la parte appellante ritiene che logica e naturale conseguenza dell'avere considerato come un'allieva non principiante Controparte_1 avrebbe dovuto essere quella di valutare con maggior rigore il grado di diligenza a lei richiesto nella gestione del cavallo, animale di per sé imprevedibile, durante lo svolgimento di un'attività sportiva intrinsecamente pericolosa. L'appellante afferma, quindi, che, essendo in grado di eseguire lo “spin” Controparte_1
(rotazione di 360° in velocità), avrebbe dovuto saper gestire l'arresto del cavallo al passo e la successiva rotazione di 90°.
Ciò posto, l'appellante deduce che, poiché è stato accertato che il cavallo ha tenuto una condotta ordinaria e non anomala, “avrebbe potuto Controparte_1
e dovuto mantenere il controllo dell'animale, poiché ciò rientra fra la capacità acquisite, e non può seriamente sostenersi il contrario. Risulta, perciò, evidente che la ragazza non ha messo in atto le misure di prevenzione ragionevolmente esigibili in base al primo comma dell'art. 1227 c.c.” (p. 14, atto di appello).
Spiega che la ragazza aveva un livello di esperienza comprovato da 56 lezioni di equitazione svolte dal 2016 al 2018 e dal conseguimento del patentino
A1, che presuppone la conoscenza delle andature e delle manovre base, fra cui passo, galoppo e spin; che, nonostante ciò, la ragazza non è riuscita a mantenere il pagina9 di 27 controllo del cavallo in una situazione assolutamente ordinaria, cioè la rotazione di 90 gradi in passeggiata.
Pertanto, in punto di concorso di cause, la sentenza di primo grado viene ritenuta erronea nella parte in cui richiede all'odierno appellante, convenuto in primo grado, la prova della distrazione della ragazza quale prova liberatoria: tale pretesa consisterebbe in una probatio diabolica.
L'appellante ritiene che sia l'odierna parte appellata a dover dimostrare che la caduta da cavallo è stata causata della condotta dell'animale.
In ogni caso, si duole che il giudice non abbia valutato come mai CP_1 non fosse stata in grado di gestire un giro di soli 90 gradi in passeggiata,
[...] pur avendo svolto 56 lezioni ed essendo in grado di praticare lo spin.
Afferma che la valutazione di tali circostanze avrebbe dovuto indurre a ritenere più probabile che non che la ragazza fosse distratta o non avesse messo in atto quelle regole di cautela esigibili e basilari che la disciplina sportiva impone, anche in considerazione del rischio implicito dello sport praticato.
Nella memoria di replica l'appellante precisa che il danneggiato deve provare che il danno sia stato cagionato dall'animale “in senso causale efficiente e non interrotto. […] L'assenza di un comportamento anomalo dell'animale fa venir meno l'elemento causale (o comunque lo degrada a mera occasione), valorizzando il fattore umano quale causa esclusiva o concorrente”.
Le difese della parte appellata. chiede la conferma della sentenza gravata sulla base Controparte_1 delle seguenti argomentazioni.
Con riferimento al primo motivo di appello, avente ad oggetto la violazione del divieto di mutamento della causa petendi e il travisamento della sussistenza del nesso causale, l'appellata ritiene “evidente” che la condotta dell'animale abbia causato il danno per le seguenti ragioni: tale circostanza non è mai stata contestata dalla controparte, che sin dalla comparsa di risposta ha, invece, riconosciuto il comportamento “irrequieto” della cavalla, che “si è arrestata bruscamente facendo una girata su sé stessa di 90 gradi”; il comportamento del cavallo è stato confermato dalla teste Tes_1
In diritto, circa l'addotta lesione del diritto di difesa dell' Parte_2 la parte appellata ritiene che “nulla rileva – in relazione alla causa petendi – che
pagina10 di 27 il movimento convulso del cavallo sia stato determinato dal volo di un pappagallo
(come si era indicato in citazione) piuttosto che di un piccione (come sembrerebbe dalla testimonianza assunta); che il movimento convulso del cavallo
(l'agitazione nervosa, il comportamento irrequieto) possano o meno classificarsi come “imbizzarrimento” (sul punto necessiterebbe una consulenza linguistica della Accademia della Crusca); che la “girata” del cavallo – dopo il brusco arresto - sia stata di 90 piuttosto che di 180 gradi (p. 4, comparsa di risposta).
In fatto e in diritto l'odierna appellata ritiene di condividere la sentenza gravata nella misura in cui, dovendosi considerare pacifica la caduta da cavallo, sarebbe spettato alla parte convenuta dare la prova del caso fortuito, per liberarsi dalla responsabilità (oggettiva) del sinistro.
In relazione al secondo motivo d'appello, riguardante il concorso colposo di l'appellata adduce come controparte sia incorsa Controparte_1
“evidentemente in un macroscopico errore di diritto” (p. 4, comparsa di risposta).
Afferma che tale errore consiste nella impossibilità di applicare l'art. 1227 c.c. all'art. 2052 c.c., fattispecie di responsabilità oggettiva;
che tale tipo di responsabilità viene meno solo con la dimostrazione del caso fortuito idoneo ad interrompe il nesso di causalità.
Anche in sede di comparsa conclusionale l'appellata ritiene “erroneo il richiamo di controparte all'art. 1227 c.c. che esprime un principio non attinente all'an della responsabilità bensì piuttosto (e al limite) alla determinazione del quantum”.
Sostiene che l'appellante nulla contesta in relazione alla quantificazione dei danni;
in ogni caso, l'appellata adduce l'inammissibilità della domanda di riduzione del risarcimento per l'asserito concorso di colpa della danneggiata “in quanto è svolta per la prima volta in appello”.
Trattandosi di responsabilità oggettiva, la parte appellata ritiene, conformemente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, che l' Pt_2
avrebbe dovuto dimostrare l'interruzione del nesso eziologico, che in
[...] questo caso sarebbe consistita nella distrazione dell'allieva.
Secondo la prospettazione difensiva, al momento del sinistro CP_1 non era né distratta né esperta di equitazione a tal punto da essere in
[...] grado di “affrontare una situazione di emergenza”. A fondamento di ciò,
l'appellata richiama i seguenti elementi:
pagina11 di 27 nella testimonianza dell'istruttrice non emerge alcun cenno ad una condotta colpevole di Controparte_1 le esercitazioni di equitazione di sono sempre state Controparte_1 saltuarie e, anche ritendendo incontestato il calcolo per un totale di 56 lezioni nel corso di tre anni, significherebbe una media di un'ora ogni tre settimane;
pur avendo imparato ad eseguire tutte e tre le andature (passo, trotto e galoppo), non era in grado di gestire il cavallo in autonomia Controparte_1 fuori dal paddock; infatti, non le era consentito montare il cavallo senza il controllo dell'insegnante; il possesso del tesseramento di livello A1 non attesta alcuna determinata abilità, poiché per il tesseramento non si deve superare alcun esame.
La parte appellata ripropone, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda tesa all'accertamento della responsabilità della convenuta, odierna appellante, ai sensi dell'art. 2050 c.c., svolgendo le seguenti argomentazioni:
l' non aveva adottato le misure di sicurezza idonee ad Parte_2 evitare il danno: infatti, era abitudine della gestione dell' Parte_2 lasciare i cani liberi nella zona di svolgimento delle lezioni di equitazione e il pappagallo libero all'interno della scuderia, secondo quanto dichiarato dal teste e dalla teste all'udienza del 10 febbraio 2022; Tes_2 Tes_1 la “superficialità della condotta di controparte nella gestione della scuola di equitazione” si desume, altresì, dal fatto di non possedere alcuna abilitazione all'attività di maneggio;
al riguardo la parte appellata rileva che, a fronte dell'ordine di esibizione della documentazione attestante l'idoneità dell' Pt_2
allo svolgimento di lezioni di equitazione, tale parte ha prodotto soltanto
[...] attestanti e brevetti per l'insegnamento conseguiti dall'istruttrice Tes_1
Il giudicato interno sulla qualificazione giuridica della domanda risarcitoria.
In via preliminare occorre precisare – in ragione della riproposizione, ex art. 346 c.p.c., della domanda di cui all'art. 2050 c.c. da parte di - Controparte_1 che la domanda risarcitoria proposta dall'odierna parte appellata è stata qualificata dal giudice di prime cure come responsabilità extracontrattuale per danno cagionato da animale ai sensi dell'art. 2052 c.c. e non come responsabilità extracontrattuale da attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., pure invocata dalla parte attrice.
pagina12 di 27 E' necessario precisare che, trattandosi di questione controversa tra le parti, il giudice di prime cure ha motivato la propria decisione di esclusione della sussistenza della fattispecie di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2050 c.c.
Poiché sulla qualificazione giuridica della domanda nessuna delle parti, neppure l'odierna appellata, ha proposto impugnazione, sulla qualificazione giuridica del fatto dedotto in giudizio si è formato il giudicato, con la conseguenza che non è consentito alla parte appellata riproporre la domanda ex art. 2050 c.c., poiché il giudice di prime cure ha ritenuto, con accertamento ormai divenuto irrevocabile, che tale disposizione di legge non trovi applicazione nel caso in esame.
Quanto alla necessità dell'impugnazione incidentale e non della mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. della domanda di cui all'art. 2050 c.c., è opportuno ricordare la giurisprudenza di legittimità in materia di giudicato interno sulla qualificazione giuridica della domanda.
Con sentenza del 10 novembre 2023, n. 31330 (Rv. 669467 - 01), la Corte di
Cassazione ha affermato il principio di diritto per cui “Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta”.
In motivazione la Corte ha precisato: “
2.3. La regola secondo cui il giudicato possa formarsi anche sulla qualificazione giuridica non è tuttavia senza eccezioni. Essa ha, in particolare, tre limiti, e il giudicato sulla qualificazione giuridica non si forma quando: a) la qualificazione giuridica data dal giudice di merito alla domanda “non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito” (Sez. U, Sentenza n. 16084 del 9.6.2021, § 46 dei “Motivi della decisione”; Sez. 2, Ordinanza n. 10745 del 17.4.2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 14077 del 01/06/2018, Rv. 649336 - 01); b) l'appellante, pur non censurando la qualificazione giuridica adottata dal primo giudice, abbia formulato motivi di censura incompatibili con essa (Sez. U, Sentenza n. 16084 del 9.6.2021, in motivazione;
Sez. 2, Sentenza n. 2612 del 4.2.2021; Sez. 3, Sentenza n. 9048 del
pagina13 di 27 12.4.2018); c) la qualificazione giuridica d'un rapporto non abbia formato oggetto di contestazione tra le parti (Sez. L, Sentenza n. 4455 del 21.2.2017; Sez. 3
- , Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023, Rv. 667585 - 01, con riferimento proprio ad una fattispecie identica a quella oggi in esame);”
Con l'ordinanza in data 8 maggio 2023, n. 12159 (Rv. 667585 - 01) la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Il giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. si forma, in mancanza di impugnazione incidentale, soltanto se su tale questione sia insorta controversia, potendo altrimenti il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado”. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che sulla qualificazione della responsabilità dell'ente locale per un sinistro provocato da un animale selvatico, che aveva improvvisamente attraversato la strada, si fosse formato il giudicato interno, atteso che il giudice di pace si era limitato a condannare la parte convenuta senza statuire sulla sussumibilità della fattispecie nell'art. 2043 c.c. o nell'art. 2052 c.c.).
In motivazione la Corte ha chiarito che: “E pur vero che si forma il giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. in mancanza della proposizione di appello incidentale sulla qualifica (Cass.
25280/2020), ma è necessario che sulla qualifica sia insorta controversia affinché sulla questione della qualifica medesima si possa formare il giudicato interno in mancanza dell'impugnazione incidentale (cfr. Cass. n. 6716 del 2018). […]
Nella memoria della controricorrente si richiama Cass. n. 30294/2022 per dimostrare la tesi del giudicato interno, ma in tale precedente, diversamente dal presente caso, si dà atto che il giudice di primo grado aveva risolto la controversia sulla qualifica, escludendo quella ex art. 2052 e riconoscendo quella ex art. 2043, per cui, in mancanza di impugnazione sulla qualifica, si era effettivamente formato il giudicato interno.”
Nel chiarire i limiti di applicazione del principio iura novit curia in ordine alla qualificazione giuridica della domanda, con l'ordinanza del 28 dicembre
2023, n. 36272 (Rv. 669782 - 01) la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto massimato nei seguenti termini: “Il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui
pagina14 di 27 sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo. (Nella specie, in cui la domanda volta al recupero delle somme versate quali premi assicurativi di polizze rivelatesi false era stata qualificata dal giudice di primo grado alla stregua di azione di ripetizione dell'indebito, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che l'aveva riqualificata come domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, basandosi sui medesimi fatti oggetto dell'originaria prospettazione dell'attore, che faceva espresso riferimento alla condotta colposa delle promotrici finanziarie)”.
In senso conforme, con la sentenza del 30 giugno 2014, n. 14806 (Rv.
631669 - 01), la Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare che: “La sentenza di primo grado che abbia applicato l'istituto della garanzia per vizi della
"res vendita" contiene l'accertamento implicito dell'avvenuta conclusione del contratto e della natura contrattuale dell'azione esercitata, sicché, ove tale statuizione non sia stata impugnata neppure in via implicita, il giudice d'appello che, ricostruendo i fatti storici di causa, neghi l'avvenuta formazione del consenso contrattuale e qualifichi l'azione come diretta a far valere una responsabilità precontrattuale, altera la "causa petendi" della domanda e perciò viola il giudicato interno”.
Con l'ordinanza del 23 agosto 2018, n. 21018 (Rv. 650186 - 01) la Corte di
Cassazione ha precisato che: “In tema di risarcimento di danni cagionati da animali, l'adduzione indifferenziata, quale titolo di responsabilità del convenuto, sia della qualità di proprietario che di soggetto fruitore dell'animale comporta che l'accoglimento della domanda in primo grado in base alla seconda prospettazione, a meno di una esplicita esclusione della prima, non onera la parte danneggiata vittoriosa della proposizione di appello incidentale per avvalersi validamente, mediante la mera ma univoca riproposizione ai sensi dell'art. 346
c.p.c., di quella non accolta dal primo giudice;
ne consegue che il giudice di appello non può esimersi, ove escluda la sussistenza del secondo titolo di responsabilità (la disponibilità dell'animale), dall'esaminare nel merito la sussistenza dell'altra (la proprietà o comproprietà)”.
Con sentenza delle Sezioni Unite del 12 maggio 2017, n. 11799 (Rv.
644305 - 01) la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui: “In tema di
pagina15 di 27 impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c.
(per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.”
(principio enunciato dalla S.C. ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, non vi è dubbio che, in difetto di impugnazione incidentale, si sia formato il giudicato interno sulla qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio come fattispecie aquiliana di danno ex art. 2052 c.c.
L'esame del gravame.
IL PRIMO MOTIVO DI APPELLO.
Con il motivo in esame la parte appellante lamenta, in sostanza, che il giudice abbia accolto la domanda risarcitoria sulla base di un fatto materiale diverso da quello dedotto nell'atto di citazione e che abbia accertato tale diverso fatto, allegato per la prima volta solo con la seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., senza considerare che la parte attrice aveva operato un inammissibile mutamento della causa petendi oltre i termini delle preclusioni previsti dalla legge.
E' opportuno ricordare, in diritto, che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza di diritti "etero-determinati" - qual è il diritto di credito al pagamento della somma equivalente alla entità del bene od utilità perduta -, la domanda introduttiva di condanna al risarcimento del danno esige che l'attore indichi espressamente i "fatti materiali" che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 4, costituendo tali fatti materiali gli elementi indispensabili ad identificare la "causa
pagina16 di 27 petendi", ossia il titolo o meglio il fatto genetico del diritto di cui si chiede la tutela (cfr. Cass. 12 ottobre 2012, n. 17408; Cass., ord. 15 settembre 2020, n.
19186).
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione la domanda risarcitoria è individuata dal petitum mediato e dalla causa petendi, intesa quale insieme di fatti materiali allegati dall'attore, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica: “La domanda nel suo nucleo immodificabile verrebbe quindi ad identificarsi, non in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della attività qualificatoria rimessa al
Giudice), ma esclusivamente in base al bene della vita (sia esso la "res" o l'utilità ritraibile come effetto della pronuncia giudiziale) ed ai fatti storici-materiali che delineano la genesi e lo svolgimento della fattispecie concreta, così come descritta dalle parti e portata a conoscenza del Giudice. Con la conseguenza che se i "fatti materiali", come ritualmente allegati "hinc et inde", rimangono immutati, è compito del Giudice individuare, quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte (omissis) Seguendo tale impostazione ci si allontana dal momento qualificativo astratto "ex ante" degli elementi giuridici identificativi della domanda, come riferibili ad una determinata fattispecie legale, dovendo invece procedersi progressivamente - secondo la evoluzione della attività allegatoria e deduttiva delle parti - alla esatta configurazione giuridica della pretesa, una volta che risultino compiutamente definiti ed immutati i fatti storici allegati dalla parte a sostegno della richiesta di tutela del bene della vita, elementi che vengono quindi a costituire il nucleo essenziale della domanda (cfr.
Corte Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7540 del 27/03/2009 secondo cui nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, costituisce inammissibile mutamento della domanda la prospettazione, in grado di appello, di una dinamica del fatto diversa da quella allegata in primo grado)”
(Cass., ord. n. 19186 del 2020, cit.).
La Corte di Cassazione ha chiarito che “L'ambito di responsabilità entro cui un soggetto è chiamato a rispondere della sua condotta non può essere riferito a fatti alternativi e tra loro incompatibili, o ancor solo descritti in maniera
pagina17 di 27 evanescente, dovendosi esso circoscrivere a elementi fattuali e comportamenti umani specifici che debbono essere provati nel loro materiale accadere da parte di chi agisce in giudizio, e specificamente descritti nella fase di litis contestatio, posto che il procedimento civile che ne scaturisce presuppone l'attribuzione di un circostanziato accadimento o fatto, fonte di pregiudizio, al soggetto che è chiamato a risponderne, anche in via presuntiva od oggettiva, in modo che possa approntare una propria difesa” (Cass., ord. 8 giugno 2018, n. 14910). Ha ulteriormente precisato che “se si ammettesse la possibilità di imputare a un soggetto un fatto diversamente accaduto sotto lo stesso titolo di responsabilità, una volta provata l'infondatezza di una prima versione, si cadrebbe in un'aperta violazione del principio del giusto contraddittorio e della parità delle armi che anche in sede civile costituisce un caposaldo del diritto al giusto processo, costituzionalmente protetto nell'art. 111 Cost., con riguardo sia all'attore che agisce, che al convenuto che si difende, non potendosi definire la responsabilità per omessa vigilanza di minore in termini astratti e a prescindere dalla riconducibilità dell'evento occorso a uno specifico fatto o comportamento umano.
Ragionando in termini strettamente processuali, in tal modo si determinerebbe un'inammissibile mutatio libelli, in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza” (Cass., ord. n. 14910 del 2018, cit.).
In definitiva, quando viene fatto valere in giudizio un diritto eterodeterminato, la causa petendi si identifica nei fatti materiali che si assumono lesivi del diritto, con la conseguenza che la modifica dei fatti originariamente dedotti in giudizio determina una variazione del diritto fatto valere e, conseguentemente, una inammissibile mutatio libelli.
E' pur vero che, con le pronunce delle Sezioni unite n. 12310/2015 e n.
22404/2018, la Corte di Cassazione ha precisato i limiti dello ius variandi, affermando il principio di diritto per cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Tuttavia, come è stato pagina18 di 27 di recente chiarito dalla Corte di Cassazione, tale potere di modifica della domanda è soggetto al baluardo processuale costituito dagli artt. 183 e 189 c.p.c.
(Cass., ord. 1 agosto 2025, n. 22203).
Venendo ad applicare i richiamati principi al caso in esame, va osservato che i "fatti storici" originariamente allegati a sostegno dell'azione svolta in primo grado da sono stati in parte sostituiti da fatti nuovi e diversi, Controparte_1 dedotti nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. e, quindi, oltre il termine delle c.d. preclusioni assertive di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1),
c.p.c.
Invero, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nella memoria di cui all'art.183, sesto comma, n. 1), c.p.c. aveva Controparte_1 allegato che la caduta dal cavallo era stata determinata da un movimento del pappagallo, che aveva spaventato la cavalla montata dall'allieva e che, in conseguenza di ciò, si era imbizzarrita, disarcionando Controparte_1
In particolare, nell'atto di citazione aveva dedotto che il pomeriggio del 10 dicembre 2018, alle ore 16.30 circa, la minore (all'epoca Controparte_1 tredicenne) stava frequentando una lezione di equitazione nel maneggio presso l' alla presenza dell'istruttrice che “Alla vista Parte_2 Testimone_1 di un pappagallo di proprietà del maneggio sulla staccionata del recinto – il cavallo sul quale si stava esercitando si è imbizzarrito, ha arrestato il CP_1 trotto e ha repentinamente invertito la direzione di marcia. La ragazza è stata quindi disarcionata ed ha violentemente sbattuto al suolo” (pp. 1 e 2, atto di citazione di primo grado).
Nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., in replica a quanto eccepito dalla parte convenuta in comparsa di risposta, la parte attrice aveva ribadito che al momento della caduta il cavallo non era “a passeggio”, ma al trotto.
Nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. la parte attrice aveva capitolato, quale oggetto di prova, circostanze diverse da quelle allegate nei precedenti scritti difensivi.
Infatti, con il capitolo 4) aveva dedotto: “Vero che – a seguito di un movimento “a scatto” del pappagallo – il cavallo sul quale si stava CP_1 esercitando si è arrestato ed ha compiuto una giravolta di 90 gradi”; con il pagina19 di 27 capitolo 5) aveva dedotto: “Vero che – a seguito del comportamento del cavallo –
è stata disarcionata ed è caduta al suolo”. CP_1
Le prove dedotte da non facevano riferimento al trotto e Controparte_1 all'imbizzarrimento del cavallo, ma ad un arresto e a una giravolta di 90 gradi.
Il giudice di prime cure ha ritenuto (con accertamento ormai passato in giudicato poiché non oggetto di impugnazione) provate le circostanze riferite dall'istruttrice di (teste , secondo cui “ stava Controparte_1 Tes_1 CP_1 facendo prendere fiato al cavallo, facendo una breve camminata nel campo. Ad un certo punto la cavalla si è fermata e girata di circa 90 gradi: in quel momento ho visto cadere”. CP_1
Sulla base di tali dichiarazioni ha accertato che “La caduta di è CP_1 quindi conseguenza di un arresto improvviso del cavallo e del suo cambio di direzione” (p. 6, sentenza gravata).
Premesso quanto in precedenza evidenziato in ordine: al carattere eterodeterminato del diritto dedotto in giudizio;
alla valenza fattuale materiale della causa petendi (nel senso che la domanda introduttiva di condanna al risarcimento del danno esige che l'attore indichi espressamente i “fatti materiali” che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c., costituendo tali fatti materiali gli elementi indispensabili ad identificare la “causa petendi”, cioè, il titolo o meglio il fatto genetico del diritto di cui si chiede la tutela); all'ammissibilità e ai limiti del mutamento della causa petendi, secondo i principi affermati dalle richiamate pronunce delle Sezioni Unite del 2015 e del
2024; tutto ciò premesso, va osservato che non ogni modificazione dei fatti materiali originariamente dedotti in giudizio costituisce mutamento della causa petendi, ma solo la modificazione dei fatti principali, che è onere delle parti allegare quale ragione della domanda, come si può desumere dai casi esaminati dalla giurisprudenza.
Si consideri quanto affermato da Cass., ord. 7 luglio 2023, n. 19259, secondo cui “La modificazione della causa petendi, ritualmente dedotta in giudizio, è consentita ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., sempre che ciò non comporti una modificazione della domanda in misura tale che questa, così modificata, non risulti più connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
pagina20 di 27 con la conseguenza che, in ipotesi di domanda risarcitoria la cui causa petendi non sia stata modificata nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, il giudice non può pronunciare su di essa ponendovi a fondamento fatti materiali non allegati, tempestivamente, dalla parte, perché ciò comporterebbe la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e, quindi, dei principi, fondamentali, del contraddittorio e della difesa in giudizio. E ciò vale anche per i fatti che siano stati acquisiti al giudizio in base alle risultanze di una CTU, ove, per l'appunto, si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare quale ragione della domanda, configurandosi, altrimenti, una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio o, in difetto, da farsi valere come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ” (in senso analogo, Cass., sez. U., n. 3086/2022 e Cass. 14 febbraio 2017, n. 3847).
Si aggiunga che “Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori”. (Nella specie, la S.C. ha negato il vizio di ultrapetizione della sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di una domanda risarcitoria per danni da caduta in una doccia di un centro estetico a causa della presenza di materiale viscido su un gradino, ha rilevato la carenza di prova dei fatti, aggiungendo che, se anche dimostrata la caduta nella doccia, il comportamento colposo del danneggiato - consistente nel non aver prestato la dovuta attenzione allo stato dei luoghi - era idoneo a interrompere il nesso causale) (cfr. Cass. 24 settembre 2015, n. 18868).
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, la diversa versione dei fatti prospettata da nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, Controparte_1
n. 2), c.p.c. rispetto alla versione originariamente rappresentata nell'atto introduttivo del giudizio (ribadita anche nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c.) non altera la causa petendi, poiché i fatti diversi sono fatti pagina21 di 27 secondari, che non incidono sulla configurabilità della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità ex art. 2052 c.c., per danni cagionati da animale, poiché si tratta di circostanze che, nel caso in esame, non sono necessarie a circoscrivere il nesso di causalità tra la condotta dell'animale e l'evento di danno.
In definitiva, accertare se il cavallo condotto da si fosse Controparte_1 improvvisamente imbizzarrito alla vista di un pappagallo, così arrestando il trotto e compiendo un repentino giro di 90 gradi oppure se tale cavallo si fosse fermato, durante il passo, e avesse compiuto un giro di 90 gradi è irrilevante al fine dell'affermazione della responsabilità dell' ex art. 2052 c.c., Parte_2 poiché in ambo i casi è certo, per essere stato affermato con efficacia di giudicato nella sentenza gravata, che la caduta di dal cavallo e le Controparte_1 conseguenti lesioni personali sono state causate dal comportamento dell'animale che, secondo quanto accertato dal giudice di prime cure e non fatto oggetto di impugnazione, si è arrestato improvvisamente e ha cambiato direzione.
L'accertamento della specifica modalità di condotta dell'animale subito prima della manovra che ha causato la caduta (accertare, cioè, se l'animale fosse al troppo o al passo quando si è fermato e si è girato di 90 gradi, facendo così cadere l'allieva che lo montava) non esclude la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'animale e l'evento di danno dedotto in giudizio e non vale, quindi, ad incidere sulla configurazione del nesso di causalità, così come accertato dal giudice di prime cure.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, il fatto accertato nella sentenza impugnata non è un fatto diverso da quello per cui è causa, nel senso di fatto integrante una diversa causa petendi; l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure, fondato peraltro sulle prove acquisite nel processo e, in particolare, sulle dichiarazioni testimoniali dell'istruttrice riguarda la Testimone_1 condotta dell'animale che si pone in nesso di causalità materiale con l'evento lesivo dedotto in giudizio e fonte di responsabilità ex art. 2052 c.c. e, quindi, i fatti costitutivi rientranti nell'onere della prova della parte attrice.
Peraltro, le circostanze accertate dal giudice di prime cure sono le stesse dedotte dalla parte convenuta nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, in cui l' affermava che la cavalla “non si è Parte_2
“imbizzarrita” – termine che certamente crea un'immagine distorta del fatto occorso, poiché associato nel senso figurativo all'immagine del cavallo che “si
pagina22 di 27 impenna furioso”, ma si è semplicemente arrestata mentre andava al passo compiendo poi una girata di 90 gradi su se stessa” (pp. 4 e 5).
Nell'accertare le modalità del sinistro oggetto di causa il giudice di prime cure ha richiamato le dichiarazioni testimoniali della teste istruttrice di Tes_1 equitazione di la quale ha dichiarato che: “ricordo che il Controparte_1 giorno del sinistro aveva fatto una lezione con me e si trovava sopra al CP_1 cavallo Gli esercizi erano terminati e stava facendo “prendere fiato al CP_1 cavallo”, facendo una breve camminata all'interno del campo. Ad un certo punto la cavalla si è fermata e girata di circa 90 gradi: in quel momento ho visto
cadere” (p. 6, sentenza gravata). CP_1
Sulla base delle richiamate dichiarazioni testimoniali il giudice ha accertato che “La caduta di è quindi conseguenza di un arresto improvviso del CP_1 cavallo e del suo cambio di direzione” (p. 6, sentenza gravata).
Il giudice di prime cure ha, dunque deciso iuxta alligata et probata partium
e, inoltre, sulla base di allegazioni tempestive.
Va, quindi, confermato l'accertamento della responsabilità dell'odierna parte appellante.
IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO.
Occorre premettere, in ragione delle difese delle parti, che il concorso di colpa della parte danneggiata, eccepito ex art. 1227, primo comma, c.c. da concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione Parte_2 dell'evento, quindi, la sua cooperazione attiva. Si tratta di una norma che disciplina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale della condotta della vittima.
Si tratta, quindi, di previsione che attiene all'accertamento del nesso causale e non alla determinazione del quantum risarcibile.
Ciò premesso, nel caso in esame, la valutazione dell'eccepito concorso di colpa della danneggiata presuppone che siano stati assolti dalla parte eccipiente gli oneri di allegazione e di prova e, quindi, che siano stati, anzitutto, prospettati gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la sussistenza d'una condotta colposa della danneggiata, che abbia concausato il danno.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, la parte convenuta, odierna appellante, aveva allegato quanto segue:
pagina23 di 27 che la ragazza era, “per le conoscenze tecniche acquisite e per il proprio livello di esperienza- assolutamente in grado di gestire tale tipo di condotta anomala assunta dalla cavalla: questa, è bene precisarlo, non si è “imbizzarrita”
– termine che certamente crea un'immagine distorta del fatto occorso, poiché associato nel senso figurativo all'immagine del cavallo che “si impenna furioso”, ma si è semplicemente arrestata mentre andava al passo compiendo poi una girata di 90 gradi su stessa: la ragazza, evidentemente distratta, non ha fatto corretto uso delle competenze acquisite e non è riuscita a mantenersi stabile e ben salda alla cavalla, riportandola alla sua tranquillità” (pp. 4 e 5, comparsa di risposta).
Nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado la parte convenuta aveva ribadito che la condotta del cavallo che, passeggiando
(quindi, non al trotto e non al galoppo), si ferma e compie un giro di soli 90 gradi, era assolutamente nella norma e certamente gestibile da chi avesse acquisito le competenze per partecipare alle primissime competizioni, da chi avesse appreso le tre andature (passo, trotto e galoppo) e avesse iniziato a praticare delle “manovre particolari”, quali il cambio di galoppo e lo spin (cavallo che, da fermo, ruota su se stesso).
Nell'eccepire il concorso di colpa della danneggiata per la distrazione e la mancata adozione delle normali regole di prudenza nella pratica dell'equitazione, aveva, dunque, prospettato, sin dal giudizio primo grado, gli Parte_2 elementi di fatto necessari per valutare se l'allieva danneggiata avesse acquisito le competenze per poter gestire il cavallo e, in particolare, per poter gestire la specifica acondotta che aveva poi causato la sua caduta.
In particolare, la parte convenuta aveva eccepito che era Controparte_1 in grado di gestire una manovra ordinaria, quale la giravolta di 90 gradi del cavallo.
Le circostanze dedotte da sono state confermate dalla Parte_2 teste la quale ha riferito che “ aveva appreso le tre Tes_1 Controparte_1 andature (passo, trotto e galoppo) e aveva iniziato a praticare delle “manovre particolari”, che sono il cambio di galoppo e lo spin che da fermo ruota Per_1 su stesso)” (cfr. verbale di udienza del 10 febbraio 2022).
Alla luce delle richiamate circostanze, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere accertata la negligenza della danneggiata e, quindi, il suo concorso pagina24 di 27 colposo nella causazione dell'evento di danno, posto che risultava accertato che, mentre passeggiava, la cavalla si era fermata e aveva girato di 90 gradi e, quindi, risultava accertata una condotta dell'animale del tutto normale e prevedibile e risultava, altresì, provato che rientrava nelle competenze e abilità acquisite da quella di gestire una manovra di tale tipo (giravolta di 90 Controparte_1 gradi).
Da tali fatti certi il giudice di prime cure avrebbe dovuto desumere, in maniera grave, precisa e concordante, che la circostanza che l'allieva fosse caduta a seguito di una ordinaria condotta del cavallo, che aveva compiuto un giro di 90 gradi mentre era al passo, fosse dovuta, più probabilmente che non, anche alla negligenza dell'allieva, la quale aveva un'esperienza sufficiente a gestire tale movimento del cavallo.
In accoglimento del motivo in esame e in parziale riforma della sentenza gravata, va accertato il concorso di colpa della danneggiata, che deve considerarsi di misura equivalente al concorso causale della condotta del cavallo e, quindi, pari al 50%, posto che, così come l'evento di danno non si sarebbe verificato se il cavallo avesse tenuto una condotta diversa, così lo stesso evento di danno non si sarebbe verificato se l'allieva avesse prestato la dovuta attenzione e gestito con accortezza il cavallo.
Da tale accertamento consegue che il quantum risarcitorio liquidato nella sentenza gravata debba essere dimezzato, con la conseguenza che, in parziale riforma della sentenza, deve essere condannata a corrispondere Parte_2
a la somma di denaro di euro 17.144,47. Tale importo va Controparte_1 maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal 1 novembre 2024 e sino all'effettivo soddisfo (così come disposto nella sentenza gravata con statuizione non fatta oggetto di alcuna censura).
In ordine alla riduzione della somma di denaro oggetto della condanna risarcitoria è opportuno precisare – in ragione delle difese della parte appellata, la quale ha eccepito l'inammissibilità della domanda di riduzione del risarcimento, per l'asserito concorso di colpa della danneggiata, “in quanto è svolta per la prima volta in appello” - che sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado aveva chiesto, in subordine: “nella denegata ipotesi di Parte_2 accoglimento della domanda avversa, accertare e dichiarare il concorso di colpa
pagina25 di 27 di parte attrice con le conseguenti pronunce in relazione al risarcimento del danno” (p. 6, comparsa di risposta).
La riduzione del quantum risarcitorio era, quindi, implicita nelle conclusioni formulate dalla parte convenuta, odierna appellante, nel giudizio di primo grado.
Nulla osta, quindi, alla riforma della sentenza gravata nel senso richiesto con il secondo motivo di gravame.
La regolamentazione delle spese processuali.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, la Corte di
Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d´ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell´esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 130/2017).
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, muta l'esito della lite, poiché si configura una parziale soccombenza reciproca delle parti, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227, primo comma, c.c.
Tale parziale soccombenza giustifica la compensazione, nella misura del
50%, delle spese di ambo i gradi di giudizio, ivi compreso il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio e la condanna dell' a rimborsare a Parte_2 il residuo 50% delle spese del primo e del secondo grado, Controparte_1 nonché il residuo 50% del compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente giudizio), tenuto conto dei valori medi e del valore del credito complessivamente accertato (compreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
In parte l'appello proposto da Parte_2
nei confronti di per la riforma della sentenza n.
[...] Controparte_1
984/2024, pubblicata il 20 novembre 2024 dal Tribunale di Varese nella causa pagina26 di 27 iscritta al n. 2439/2020 r.g. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
DA
a corrispondere a Parte_2
a titolo di risarcimento del danno, la somma di denaro di euro Controparte_1
17.144,47, oltre rivalutazione monetaria e interessi in misura legale a decorrere dal 1 novembre 2024 e sino all'effettivo soddisfo;
CONFERMA per il resto la sentenza impugnata;
previa compensazione della metà delle spese di ambo i gradi di giudizio, ivi compreso il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio,
DA
a rimborsare a Parte_2 CP_1 la residua metà delle spese processuali di ambo i gradi di giudizio,
[...] liquidate, in tale misura, quanto al giudizio di primo grado, in euro 2.538,50 per compensi di avvocato;
quanto al giudizio di secondo grado, in euro 1.983,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre
I.V.A. se dovuta;
oltre alla metà del compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della CP_4 dott.ssa Sofia Mondazzi.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
Il consigliere estensore
Dott.ssa MA ND
pagina27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa MA ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa con atto di citazione notificato il 23
dicembre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
Parte_1
(P. I.V.A.: ), in persona del titolare, con sede in Mesenzana (VA), P.IVA_1
via Pianazzo e TT, n. 1 ed elettivamente domiciliata in Varese (VA), via
Cavour, n. 2, presso lo studio dell'avv. Damon Zangheri del Foro di Varese, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
pagina1 di 27 (C.F.: ), nata in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Milano il 13 dicembre 2004, residente in [...]N ed elettivamente domiciliata in Varese, via San Francesco, n. 20, presso lo studio dell'avv. Lucia De Giorgi del Foro di Varese, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 984/2024, pubblicata il 20 novembre 2024 dal Tribunale di
Varese nella causa iscritta al n. 2439/2020 r.g.
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis,in riforma della sentenza del Tribunale di Varese n. 984/24 rep. N. 1405/24 pubblicata il 20.11.2024 - R.G. 2439/2020, notificata in data 28.11.24: in via pregiudiziale e cautelare:
- accertata la sussistenza dei “gravi e fondati motivi” di cui all'art. 283 c.p.c. per i motivi esposti in atti sospendere la provvisoria esecutività del provvedimento impugnato. in via principale e nel merito:
- accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto riformare l'appellata sentenza n. 984/24 rep. N. 1405/24, depositata il 19.11.2024, pubblicata il 20.11.2024, emessa dal Tribunale di Varese nella causa iscritta la n. R.G. 2439/2020 e notificata in data 28.11.24, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: in via principale e nel merito - accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria e quindi rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto .In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge. In via istruttoria - Con espressa riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni formulate, produrre documenti e formulare istanze istruttorie nei limiti e termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto. in subordine
pagina2 di 27 - accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto riformare l'appellata sentenza n. 984/24 rep. N. 1405/24, depositata il 19.11.2024, pubblicata il 20.11.2024, emessa dal Tribunale di Varese nella causa iscritta la n. R.G. 2439/2020 e notificata in data 28.11.24, accertando, quantificando e dichiarando il concorso di colpa della convenuta appellata nella causazione del sinistro e, conseguentemente, ridurre in misura proporzionale al rispettivo grado di colpa l'entità del risarcimento stabilito dal Tribunale di Varese con l'impugnata sentenza, conseguentemente adeguando anche i compensi per le spese di lite. In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali ed accessori come per legge, per ciascun grado del giudizio. Si offrono in comunicazione i seguenti documenti: 1) sentenza n. 984/24 rep. N. 1405/24, depositata il 19.11.2024, pubblicata il 20.11.2024, emessa dal Tribunale di Varese nella causa iscritta la n. R.G. 2439/2020 e attestazione di conformità sottoscritta digitalmente;
2) Pec attestante la notifica della sentenza appellata.
3) Fatturato IE SS TT, ultimo triennio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, premesse le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare:
- Accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del danno riportato dalla signora il 10/12/2018 - Controparte_1 ex art. 2052 c.c. o ex art. 2050 c.c. - respingere l'appello proposto dalla
[...]
in quanto infondato in fatto ed in Parte_2 diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente confermare la Sentenza del Tribunale di Varese in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Elisabetta Chiodini n. 984/2024 pubblicata il 20/11/2024.
- Con vittoria di spese e compensi”.
pagina3 di 27 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 984/2024, pubblicata il 20 novembre 2024, il Tribunale di
Varese ha deciso la causa instaurata da e nella loro Controparte_2 CP_3 qualità di genitori titolari della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nei confronti di Controparte_1 Parte_2
(di seguito denominata ).
[...] Parte_2
Gli attori hanno agito per il conseguimento del risarcimento dei danni, quantificati nella comparsa conclusionale in euro 31.936,00 oltre personalizzazione, asseritamente subiti da all'epoca Controparte_1 tredicenne (ora costituita in proprio in quanto maggiorenne), in conseguenza della caduta da cavallo durante la lezione di equitazione del 10 dicembre 2018 presso la predetta Azienda Agricola.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura medico legale ed assunzione di prove testimoniali, con la detta sentenza il
Tribunale di Varese ha disposto nei seguenti termini:
“accertata la responsabilità di parte convenuta per le lesioni riportate da il 10 dicembre 2018, condanna l'azienda Controparte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_2 pagare a le somme di € 34.288,94, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria dal 1° novembre 2024 al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere alle parti attrici le spese della presente procedura che liquida in € 7.616,00, oltre contributo unificato, oltre
15% per spese forfettarie, oltre c.p.a. ed IVA;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come già liquidate da questo giudice”.
Per quanto di interesse nel presente processo, il giudice di prime cure ha accertato – sulla base delle prove testimoniali e dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni ha ritenuto di fare proprie perché frutto di un elaborato “che appare completo e adeguatamente motivato” – la responsabilità dell' ai sensi dell'art. 2052 c.c. Parte_2
In prima battuta, richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di
Varese ha escluso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2050 c.c. A tale proposito, lo stesso giudice di prime cure ha evidenziato che la Corte di pagina4 di 27 Cassazione “ha operato un distinguo tra i casi di responsabilità risarcitoria per lesioni patite a seguito di cadute da cavallo, nel senso di considerare attratti dalla fattispecie extracontrattuale da attività pericolosa ex art. 2050 c.c. quelli in cui
l'allievo cavaliere non è esperto, bensì principiante, mentre attratti dalla fattispecie extracontrattuale di danno cagionato da animale ex art. 2052 c.c. in caso contrario”.
Per quanto concerne l'esperienza equestre di il giudice Controparte_1 di prime cure ha rilevato come al momento del sinistro, sebbene fosse giovanissima, l'allieva avesse già partecipato a circa 50 lezioni presso l' Pt_2
e avesse conseguito il patentino di livello A1. In entrambi i casi si tratta
[...] di fatti non contestati, pertanto, pacificamente posti a fondamento della decisione di primo grado. Sulla base di tali elementi, il giudice di prime cure ha escluso che l'allieva potesse considerarsi una principiante.
Dopo aver inquadrato la fattispecie applicabile al caso concreto nell'ambito dell'art. 2052 c.c., in punto di nesso di causalità il giudice di prime cure ha evidenziato come dall'istruttoria fosse emerso che la caduta da cavallo di era stata diretta conseguenza di “un arresto improvviso del Controparte_1 cavallo e del suo cambio di direzione”. Aveva precisato che “nella comparsa di costituzione parte convenuta ha affermato che la cavalla si è arrestata
“bruscamente”, facendo una girata su di sé stessa di 90 gradi per l'improvviso palesarsi di un piccione nel suo campo visivo e che i piccioni, specie nel periodo invernale, trovano riparo sotto il tetto del maneggio coperto”. Per affermare la sussistenza del nesso causale, il giudice di prime cure ha richiamato quanto riferito dall'istruttrice di equitazione di sentita come CP_1 Testimone_1 teste: “ricordo che il giorno del sinistro aveva fatto una lezione con me CP_1
e si trovava sopra al cavallo. Gli esercizi erano terminati e stava CP_1 facendo prendere fiato al cavallo, facendo una breve camminata nel campo. Ad un certo punto la cavalla si è fermata e girata di circa 90 gradi: il quel momento ho visto cadere”. CP_1
In merito, il Tribunale ha rigettato le eccezioni di parte convenuta relative al concorso di colpa di e al caso fortuito quale prova liberatoria. Controparte_1
Con riguardo all'asserito concorso di colpa di il giudice Controparte_1 di prime cure ha ritenuto che la parte convenuta non avesse fornito la relativa prova. Più nel dettaglio, ha rilevato che l'insegnante di equitazione, sentita come pagina5 di 27 teste, non aveva mai fatto riferimento alla distrazione di “e comunque CP_1 era compito dell'insegnante far sì che l'allieva fosse sempre vigile e concentrata durante la lezione”.
In relazione all'assenza del caso fortuito, il giudice di prime cure ha rilevato che il palesarsi di un piccione nel campo visivo del cavallo non potesse integrare il caso fortuito, poiché le lezioni di equitazione si tenevano presso un'azienda agricola e perché lo stesso convenuto aveva dichiarato che, nel corso del periodo invernale, i piccioni trovano spesso riparo sotto il tetto del maneggio.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23 dicembre 2024, l' Pt_2
ha proposto appello avverso la detta sentenza, di cui ha chiesto
[...]
l'integrale riforma.
Costituitasi il 13 marzo 2025, ha puntualmente replicato Controparte_1 ai motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 14 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di . Parte_2
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame – rubricato “TRAVISAMENTO DELLA
SUSSISTENZA DEL NESSO CAUSALE – VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI
MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI” (p. 7, atto di appello) – l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene provato il nesso di causalità tra la condotta del cavallo e le lesioni riportate da Controparte_1
Sotto un primo profilo l'appellante lamenta il travisamento delle prove
(testimoniali e documentali) e l'illogicità del ragionamento seguito dal giudice di prime cure nella parte in cui, dopo avere accertato che non Controparte_1 potesse ritenersi una principiante, ha comunque ritenuto le lesioni essere derivate esclusivamente dalla condotta del cavallo.
In buona sostanza, l' evidenzia come la descrizione del Parte_2 movimento del cavallo che avrebbe provocato la caduta di Controparte_1
pagina6 di 27 emersa dalle prove testimoniali non coincida con la dinamica del sinistro descritta dagli attori in primo grado;
di conseguenza, i fatti allegati nell'atto di citazione e nella prima memoria non sarebbero stati provati.
In punto di diritto, l'appellante ricorda che la regola di riparto dei carichi probatori sottesa alla fattispecie di cui all'art. 2052 c.c. prevede che al danneggiato spetti la prova del nesso causale tra l'evento e le lesioni subite.
Afferma, pertanto, che “L'attore avrebbe quindi dovuto dimostrare i fatti materiali che hanno prodotto il danno, quindi il comportamento dell'animale descritto nel proprio atto, provando l'imbizzarrimento del cavallo che ha disarcionato la minore, condotta causata dal palesarsi di un pappagallo” (pp. 8 e
9, atto di appello). Ribadisce, in comparsa conclusionale, che “l'attore avrebbe dovuto quindi dimostrare che il cavallo, spaventato da un pappagallo, si fosse imbizzarrito disarcionando la minore”.
L'appellante lamenta, quindi, l'incoerenza della motivazione, poiché
“Durante l'escussione dei testi però nessuno ha confermato tali fatti, anzi, i testi hanno affermato di non avere visto né un pappagallo né tantomeno un cavallo imbizzarrirsi” (p. 8, atto di appello).
A tal proposito, l'appellante richiama la deposizione dell'istruttrice di equitazione di la signora che ha così dichiarato: Controparte_1 Tes_1
“ricordo che il giorno del sinistro aveva fatto una lezione con me e si CP_1 trovata sopra il cavallo. Gli esercizi erano terminati e stava facendo CP_1 prendere fiato al cavallo, facendo una breve camminata nel campo. Ad un certo punto la cavalla si è fermata e girata di 90°: in quel momento ho visto CP_1 cadere”.
Nella prospettiva dell'appellante, quindi, non sarebbe raggiunta la prova che il cavallo abbia tenuto una condotta “anomala ed eccezionale”, come quella descritta nell'atto di citazione e nella prima memoria, mentre sarebbe provato che
“il cavallo si è invece limitato ad un movimento ordinario, ovvero una rotazione di 90° (di un quarto…)”.
Con un secondo profilo di censura, l'appellante lamenta una lesione del diritto di difesa nella misura in cui la ricostruzione del comportamento dell'animale, quale causa della caduta, è mutata nel corso del giudizio di primo grado determinando, quindi, un mutamento della causa petendi.
pagina7 di 27 Nello specifico, gli attori avrebbero originariamente individuato nell'atto di citazione la causa della caduta da cavallo nel volo del pappagallo che avrebbe spaventato il cavallo: quest'ultimo, imbizzarritosi, avrebbe arrestato repentinamente il trotto e determinato il disarcionamento di Controparte_1
L'appellante precisa che: “Solo con la seconda memoria controparte modifica la descrizione dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, formulando un capitolo di prova volto non a dimostrare che il cavallo si fosse imbizzarrito, ma volto a dimostrare che si è girato su se stesso di soli 90°”
(p. 9, atto di appello).
Di conseguenza, l'appellante afferma che “La linea difensiva dell'odierna attrice, in primo grado, si sarebbe sviluppata diversamente qualora, sin dall'atto introduttivo, i fatti materiali posti a fondamento della pretesa risarcitoria fossero stati indicati in un semplice arresto del cavallo, al passeggio, di 90°, invece di un imbizzarrimento del cavallo al trotto che ha disarcionato la ragazza” (pp. 9 e 10, atto di appello). Spiega che non sarebbero cambiate solo le allegazioni della parte convenuta, odierna appellante, ma anche la formulazione dei capitoli di prova si sarebbe concentrata su altro contenuto.
Afferma che la modifica della descrizione dei fatti costitutivi effettuata da parte attrice in primo grado, solo con la seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., ha integrato una inammissibile modifica della causa petendi, poiché ha cambiato radicalmente il comportamento dell'animale che avrebbe causato il danno: mentre nella prima versione si presume un evento eccezionale e difficilmente controllabile, nella seconda si descrive un movimento prevedibile e ordinario.
L'appellante ricorda che, per costante giurisprudenza di legittimità, il mutamento della causa petendi è consentito entro termini ben precisi, che non coincidono certo con la seconda memoria dell'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c.
L'appellante conclude, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda di parte attrice, non essendo stato provato da parte del danneggiato l'evento come descritto.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di gravame – rubricato “OMESSA
CONSIDERAZIONE DEL COMPORTAMENTO COLPOSO
DELL'ODIERNA CONVENUTA EX ART. 1227 C.C.” (p. 10, atto di appello) -
pagina8 di 27 l'appellante si duole del mancato rilevo accordato dalla sentenza di primo grado al principio di autoresponsabilità, letto alla luce del dovere di solidarietà ex art. 2 della Costituzione.
A tal proposito l'appellante richiama il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “quanto più la situazione di pericolo è prevedibile e superabile attraverso l'adozione di cautele normalmente esigibili, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando tale comportamento costituisca un'evenienza del tutto irragionevole e inaccettabile”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, “non ha Controparte_1 provveduto a mantenere l'attenzione, in assoluto spregio a qualsivoglia principio di autoresponsabilità. Ella, quale soggetto che ha intrapreso un'attività sportiva connotata da rischi specifici ed intrinsechi, avrebbe dovuto adottare un comportamento diligente conforme alla natura dell'attività stessa” (p. 10, atto di appello).
In aggiunta, la parte appellante ritiene che logica e naturale conseguenza dell'avere considerato come un'allieva non principiante Controparte_1 avrebbe dovuto essere quella di valutare con maggior rigore il grado di diligenza a lei richiesto nella gestione del cavallo, animale di per sé imprevedibile, durante lo svolgimento di un'attività sportiva intrinsecamente pericolosa. L'appellante afferma, quindi, che, essendo in grado di eseguire lo “spin” Controparte_1
(rotazione di 360° in velocità), avrebbe dovuto saper gestire l'arresto del cavallo al passo e la successiva rotazione di 90°.
Ciò posto, l'appellante deduce che, poiché è stato accertato che il cavallo ha tenuto una condotta ordinaria e non anomala, “avrebbe potuto Controparte_1
e dovuto mantenere il controllo dell'animale, poiché ciò rientra fra la capacità acquisite, e non può seriamente sostenersi il contrario. Risulta, perciò, evidente che la ragazza non ha messo in atto le misure di prevenzione ragionevolmente esigibili in base al primo comma dell'art. 1227 c.c.” (p. 14, atto di appello).
Spiega che la ragazza aveva un livello di esperienza comprovato da 56 lezioni di equitazione svolte dal 2016 al 2018 e dal conseguimento del patentino
A1, che presuppone la conoscenza delle andature e delle manovre base, fra cui passo, galoppo e spin; che, nonostante ciò, la ragazza non è riuscita a mantenere il pagina9 di 27 controllo del cavallo in una situazione assolutamente ordinaria, cioè la rotazione di 90 gradi in passeggiata.
Pertanto, in punto di concorso di cause, la sentenza di primo grado viene ritenuta erronea nella parte in cui richiede all'odierno appellante, convenuto in primo grado, la prova della distrazione della ragazza quale prova liberatoria: tale pretesa consisterebbe in una probatio diabolica.
L'appellante ritiene che sia l'odierna parte appellata a dover dimostrare che la caduta da cavallo è stata causata della condotta dell'animale.
In ogni caso, si duole che il giudice non abbia valutato come mai CP_1 non fosse stata in grado di gestire un giro di soli 90 gradi in passeggiata,
[...] pur avendo svolto 56 lezioni ed essendo in grado di praticare lo spin.
Afferma che la valutazione di tali circostanze avrebbe dovuto indurre a ritenere più probabile che non che la ragazza fosse distratta o non avesse messo in atto quelle regole di cautela esigibili e basilari che la disciplina sportiva impone, anche in considerazione del rischio implicito dello sport praticato.
Nella memoria di replica l'appellante precisa che il danneggiato deve provare che il danno sia stato cagionato dall'animale “in senso causale efficiente e non interrotto. […] L'assenza di un comportamento anomalo dell'animale fa venir meno l'elemento causale (o comunque lo degrada a mera occasione), valorizzando il fattore umano quale causa esclusiva o concorrente”.
Le difese della parte appellata. chiede la conferma della sentenza gravata sulla base Controparte_1 delle seguenti argomentazioni.
Con riferimento al primo motivo di appello, avente ad oggetto la violazione del divieto di mutamento della causa petendi e il travisamento della sussistenza del nesso causale, l'appellata ritiene “evidente” che la condotta dell'animale abbia causato il danno per le seguenti ragioni: tale circostanza non è mai stata contestata dalla controparte, che sin dalla comparsa di risposta ha, invece, riconosciuto il comportamento “irrequieto” della cavalla, che “si è arrestata bruscamente facendo una girata su sé stessa di 90 gradi”; il comportamento del cavallo è stato confermato dalla teste Tes_1
In diritto, circa l'addotta lesione del diritto di difesa dell' Parte_2 la parte appellata ritiene che “nulla rileva – in relazione alla causa petendi – che
pagina10 di 27 il movimento convulso del cavallo sia stato determinato dal volo di un pappagallo
(come si era indicato in citazione) piuttosto che di un piccione (come sembrerebbe dalla testimonianza assunta); che il movimento convulso del cavallo
(l'agitazione nervosa, il comportamento irrequieto) possano o meno classificarsi come “imbizzarrimento” (sul punto necessiterebbe una consulenza linguistica della Accademia della Crusca); che la “girata” del cavallo – dopo il brusco arresto - sia stata di 90 piuttosto che di 180 gradi (p. 4, comparsa di risposta).
In fatto e in diritto l'odierna appellata ritiene di condividere la sentenza gravata nella misura in cui, dovendosi considerare pacifica la caduta da cavallo, sarebbe spettato alla parte convenuta dare la prova del caso fortuito, per liberarsi dalla responsabilità (oggettiva) del sinistro.
In relazione al secondo motivo d'appello, riguardante il concorso colposo di l'appellata adduce come controparte sia incorsa Controparte_1
“evidentemente in un macroscopico errore di diritto” (p. 4, comparsa di risposta).
Afferma che tale errore consiste nella impossibilità di applicare l'art. 1227 c.c. all'art. 2052 c.c., fattispecie di responsabilità oggettiva;
che tale tipo di responsabilità viene meno solo con la dimostrazione del caso fortuito idoneo ad interrompe il nesso di causalità.
Anche in sede di comparsa conclusionale l'appellata ritiene “erroneo il richiamo di controparte all'art. 1227 c.c. che esprime un principio non attinente all'an della responsabilità bensì piuttosto (e al limite) alla determinazione del quantum”.
Sostiene che l'appellante nulla contesta in relazione alla quantificazione dei danni;
in ogni caso, l'appellata adduce l'inammissibilità della domanda di riduzione del risarcimento per l'asserito concorso di colpa della danneggiata “in quanto è svolta per la prima volta in appello”.
Trattandosi di responsabilità oggettiva, la parte appellata ritiene, conformemente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, che l' Pt_2
avrebbe dovuto dimostrare l'interruzione del nesso eziologico, che in
[...] questo caso sarebbe consistita nella distrazione dell'allieva.
Secondo la prospettazione difensiva, al momento del sinistro CP_1 non era né distratta né esperta di equitazione a tal punto da essere in
[...] grado di “affrontare una situazione di emergenza”. A fondamento di ciò,
l'appellata richiama i seguenti elementi:
pagina11 di 27 nella testimonianza dell'istruttrice non emerge alcun cenno ad una condotta colpevole di Controparte_1 le esercitazioni di equitazione di sono sempre state Controparte_1 saltuarie e, anche ritendendo incontestato il calcolo per un totale di 56 lezioni nel corso di tre anni, significherebbe una media di un'ora ogni tre settimane;
pur avendo imparato ad eseguire tutte e tre le andature (passo, trotto e galoppo), non era in grado di gestire il cavallo in autonomia Controparte_1 fuori dal paddock; infatti, non le era consentito montare il cavallo senza il controllo dell'insegnante; il possesso del tesseramento di livello A1 non attesta alcuna determinata abilità, poiché per il tesseramento non si deve superare alcun esame.
La parte appellata ripropone, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda tesa all'accertamento della responsabilità della convenuta, odierna appellante, ai sensi dell'art. 2050 c.c., svolgendo le seguenti argomentazioni:
l' non aveva adottato le misure di sicurezza idonee ad Parte_2 evitare il danno: infatti, era abitudine della gestione dell' Parte_2 lasciare i cani liberi nella zona di svolgimento delle lezioni di equitazione e il pappagallo libero all'interno della scuderia, secondo quanto dichiarato dal teste e dalla teste all'udienza del 10 febbraio 2022; Tes_2 Tes_1 la “superficialità della condotta di controparte nella gestione della scuola di equitazione” si desume, altresì, dal fatto di non possedere alcuna abilitazione all'attività di maneggio;
al riguardo la parte appellata rileva che, a fronte dell'ordine di esibizione della documentazione attestante l'idoneità dell' Pt_2
allo svolgimento di lezioni di equitazione, tale parte ha prodotto soltanto
[...] attestanti e brevetti per l'insegnamento conseguiti dall'istruttrice Tes_1
Il giudicato interno sulla qualificazione giuridica della domanda risarcitoria.
In via preliminare occorre precisare – in ragione della riproposizione, ex art. 346 c.p.c., della domanda di cui all'art. 2050 c.c. da parte di - Controparte_1 che la domanda risarcitoria proposta dall'odierna parte appellata è stata qualificata dal giudice di prime cure come responsabilità extracontrattuale per danno cagionato da animale ai sensi dell'art. 2052 c.c. e non come responsabilità extracontrattuale da attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., pure invocata dalla parte attrice.
pagina12 di 27 E' necessario precisare che, trattandosi di questione controversa tra le parti, il giudice di prime cure ha motivato la propria decisione di esclusione della sussistenza della fattispecie di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2050 c.c.
Poiché sulla qualificazione giuridica della domanda nessuna delle parti, neppure l'odierna appellata, ha proposto impugnazione, sulla qualificazione giuridica del fatto dedotto in giudizio si è formato il giudicato, con la conseguenza che non è consentito alla parte appellata riproporre la domanda ex art. 2050 c.c., poiché il giudice di prime cure ha ritenuto, con accertamento ormai divenuto irrevocabile, che tale disposizione di legge non trovi applicazione nel caso in esame.
Quanto alla necessità dell'impugnazione incidentale e non della mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. della domanda di cui all'art. 2050 c.c., è opportuno ricordare la giurisprudenza di legittimità in materia di giudicato interno sulla qualificazione giuridica della domanda.
Con sentenza del 10 novembre 2023, n. 31330 (Rv. 669467 - 01), la Corte di
Cassazione ha affermato il principio di diritto per cui “Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta”.
In motivazione la Corte ha precisato: “
2.3. La regola secondo cui il giudicato possa formarsi anche sulla qualificazione giuridica non è tuttavia senza eccezioni. Essa ha, in particolare, tre limiti, e il giudicato sulla qualificazione giuridica non si forma quando: a) la qualificazione giuridica data dal giudice di merito alla domanda “non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito” (Sez. U, Sentenza n. 16084 del 9.6.2021, § 46 dei “Motivi della decisione”; Sez. 2, Ordinanza n. 10745 del 17.4.2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 14077 del 01/06/2018, Rv. 649336 - 01); b) l'appellante, pur non censurando la qualificazione giuridica adottata dal primo giudice, abbia formulato motivi di censura incompatibili con essa (Sez. U, Sentenza n. 16084 del 9.6.2021, in motivazione;
Sez. 2, Sentenza n. 2612 del 4.2.2021; Sez. 3, Sentenza n. 9048 del
pagina13 di 27 12.4.2018); c) la qualificazione giuridica d'un rapporto non abbia formato oggetto di contestazione tra le parti (Sez. L, Sentenza n. 4455 del 21.2.2017; Sez. 3
- , Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023, Rv. 667585 - 01, con riferimento proprio ad una fattispecie identica a quella oggi in esame);”
Con l'ordinanza in data 8 maggio 2023, n. 12159 (Rv. 667585 - 01) la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Il giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. si forma, in mancanza di impugnazione incidentale, soltanto se su tale questione sia insorta controversia, potendo altrimenti il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado”. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che sulla qualificazione della responsabilità dell'ente locale per un sinistro provocato da un animale selvatico, che aveva improvvisamente attraversato la strada, si fosse formato il giudicato interno, atteso che il giudice di pace si era limitato a condannare la parte convenuta senza statuire sulla sussumibilità della fattispecie nell'art. 2043 c.c. o nell'art. 2052 c.c.).
In motivazione la Corte ha chiarito che: “E pur vero che si forma il giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. in mancanza della proposizione di appello incidentale sulla qualifica (Cass.
25280/2020), ma è necessario che sulla qualifica sia insorta controversia affinché sulla questione della qualifica medesima si possa formare il giudicato interno in mancanza dell'impugnazione incidentale (cfr. Cass. n. 6716 del 2018). […]
Nella memoria della controricorrente si richiama Cass. n. 30294/2022 per dimostrare la tesi del giudicato interno, ma in tale precedente, diversamente dal presente caso, si dà atto che il giudice di primo grado aveva risolto la controversia sulla qualifica, escludendo quella ex art. 2052 e riconoscendo quella ex art. 2043, per cui, in mancanza di impugnazione sulla qualifica, si era effettivamente formato il giudicato interno.”
Nel chiarire i limiti di applicazione del principio iura novit curia in ordine alla qualificazione giuridica della domanda, con l'ordinanza del 28 dicembre
2023, n. 36272 (Rv. 669782 - 01) la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto massimato nei seguenti termini: “Il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui
pagina14 di 27 sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo. (Nella specie, in cui la domanda volta al recupero delle somme versate quali premi assicurativi di polizze rivelatesi false era stata qualificata dal giudice di primo grado alla stregua di azione di ripetizione dell'indebito, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che l'aveva riqualificata come domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, basandosi sui medesimi fatti oggetto dell'originaria prospettazione dell'attore, che faceva espresso riferimento alla condotta colposa delle promotrici finanziarie)”.
In senso conforme, con la sentenza del 30 giugno 2014, n. 14806 (Rv.
631669 - 01), la Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare che: “La sentenza di primo grado che abbia applicato l'istituto della garanzia per vizi della
"res vendita" contiene l'accertamento implicito dell'avvenuta conclusione del contratto e della natura contrattuale dell'azione esercitata, sicché, ove tale statuizione non sia stata impugnata neppure in via implicita, il giudice d'appello che, ricostruendo i fatti storici di causa, neghi l'avvenuta formazione del consenso contrattuale e qualifichi l'azione come diretta a far valere una responsabilità precontrattuale, altera la "causa petendi" della domanda e perciò viola il giudicato interno”.
Con l'ordinanza del 23 agosto 2018, n. 21018 (Rv. 650186 - 01) la Corte di
Cassazione ha precisato che: “In tema di risarcimento di danni cagionati da animali, l'adduzione indifferenziata, quale titolo di responsabilità del convenuto, sia della qualità di proprietario che di soggetto fruitore dell'animale comporta che l'accoglimento della domanda in primo grado in base alla seconda prospettazione, a meno di una esplicita esclusione della prima, non onera la parte danneggiata vittoriosa della proposizione di appello incidentale per avvalersi validamente, mediante la mera ma univoca riproposizione ai sensi dell'art. 346
c.p.c., di quella non accolta dal primo giudice;
ne consegue che il giudice di appello non può esimersi, ove escluda la sussistenza del secondo titolo di responsabilità (la disponibilità dell'animale), dall'esaminare nel merito la sussistenza dell'altra (la proprietà o comproprietà)”.
Con sentenza delle Sezioni Unite del 12 maggio 2017, n. 11799 (Rv.
644305 - 01) la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui: “In tema di
pagina15 di 27 impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c.
(per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.”
(principio enunciato dalla S.C. ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, non vi è dubbio che, in difetto di impugnazione incidentale, si sia formato il giudicato interno sulla qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio come fattispecie aquiliana di danno ex art. 2052 c.c.
L'esame del gravame.
IL PRIMO MOTIVO DI APPELLO.
Con il motivo in esame la parte appellante lamenta, in sostanza, che il giudice abbia accolto la domanda risarcitoria sulla base di un fatto materiale diverso da quello dedotto nell'atto di citazione e che abbia accertato tale diverso fatto, allegato per la prima volta solo con la seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., senza considerare che la parte attrice aveva operato un inammissibile mutamento della causa petendi oltre i termini delle preclusioni previsti dalla legge.
E' opportuno ricordare, in diritto, che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza di diritti "etero-determinati" - qual è il diritto di credito al pagamento della somma equivalente alla entità del bene od utilità perduta -, la domanda introduttiva di condanna al risarcimento del danno esige che l'attore indichi espressamente i "fatti materiali" che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 4, costituendo tali fatti materiali gli elementi indispensabili ad identificare la "causa
pagina16 di 27 petendi", ossia il titolo o meglio il fatto genetico del diritto di cui si chiede la tutela (cfr. Cass. 12 ottobre 2012, n. 17408; Cass., ord. 15 settembre 2020, n.
19186).
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione la domanda risarcitoria è individuata dal petitum mediato e dalla causa petendi, intesa quale insieme di fatti materiali allegati dall'attore, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica: “La domanda nel suo nucleo immodificabile verrebbe quindi ad identificarsi, non in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della attività qualificatoria rimessa al
Giudice), ma esclusivamente in base al bene della vita (sia esso la "res" o l'utilità ritraibile come effetto della pronuncia giudiziale) ed ai fatti storici-materiali che delineano la genesi e lo svolgimento della fattispecie concreta, così come descritta dalle parti e portata a conoscenza del Giudice. Con la conseguenza che se i "fatti materiali", come ritualmente allegati "hinc et inde", rimangono immutati, è compito del Giudice individuare, quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte (omissis) Seguendo tale impostazione ci si allontana dal momento qualificativo astratto "ex ante" degli elementi giuridici identificativi della domanda, come riferibili ad una determinata fattispecie legale, dovendo invece procedersi progressivamente - secondo la evoluzione della attività allegatoria e deduttiva delle parti - alla esatta configurazione giuridica della pretesa, una volta che risultino compiutamente definiti ed immutati i fatti storici allegati dalla parte a sostegno della richiesta di tutela del bene della vita, elementi che vengono quindi a costituire il nucleo essenziale della domanda (cfr.
Corte Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7540 del 27/03/2009 secondo cui nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, costituisce inammissibile mutamento della domanda la prospettazione, in grado di appello, di una dinamica del fatto diversa da quella allegata in primo grado)”
(Cass., ord. n. 19186 del 2020, cit.).
La Corte di Cassazione ha chiarito che “L'ambito di responsabilità entro cui un soggetto è chiamato a rispondere della sua condotta non può essere riferito a fatti alternativi e tra loro incompatibili, o ancor solo descritti in maniera
pagina17 di 27 evanescente, dovendosi esso circoscrivere a elementi fattuali e comportamenti umani specifici che debbono essere provati nel loro materiale accadere da parte di chi agisce in giudizio, e specificamente descritti nella fase di litis contestatio, posto che il procedimento civile che ne scaturisce presuppone l'attribuzione di un circostanziato accadimento o fatto, fonte di pregiudizio, al soggetto che è chiamato a risponderne, anche in via presuntiva od oggettiva, in modo che possa approntare una propria difesa” (Cass., ord. 8 giugno 2018, n. 14910). Ha ulteriormente precisato che “se si ammettesse la possibilità di imputare a un soggetto un fatto diversamente accaduto sotto lo stesso titolo di responsabilità, una volta provata l'infondatezza di una prima versione, si cadrebbe in un'aperta violazione del principio del giusto contraddittorio e della parità delle armi che anche in sede civile costituisce un caposaldo del diritto al giusto processo, costituzionalmente protetto nell'art. 111 Cost., con riguardo sia all'attore che agisce, che al convenuto che si difende, non potendosi definire la responsabilità per omessa vigilanza di minore in termini astratti e a prescindere dalla riconducibilità dell'evento occorso a uno specifico fatto o comportamento umano.
Ragionando in termini strettamente processuali, in tal modo si determinerebbe un'inammissibile mutatio libelli, in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza” (Cass., ord. n. 14910 del 2018, cit.).
In definitiva, quando viene fatto valere in giudizio un diritto eterodeterminato, la causa petendi si identifica nei fatti materiali che si assumono lesivi del diritto, con la conseguenza che la modifica dei fatti originariamente dedotti in giudizio determina una variazione del diritto fatto valere e, conseguentemente, una inammissibile mutatio libelli.
E' pur vero che, con le pronunce delle Sezioni unite n. 12310/2015 e n.
22404/2018, la Corte di Cassazione ha precisato i limiti dello ius variandi, affermando il principio di diritto per cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Tuttavia, come è stato pagina18 di 27 di recente chiarito dalla Corte di Cassazione, tale potere di modifica della domanda è soggetto al baluardo processuale costituito dagli artt. 183 e 189 c.p.c.
(Cass., ord. 1 agosto 2025, n. 22203).
Venendo ad applicare i richiamati principi al caso in esame, va osservato che i "fatti storici" originariamente allegati a sostegno dell'azione svolta in primo grado da sono stati in parte sostituiti da fatti nuovi e diversi, Controparte_1 dedotti nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. e, quindi, oltre il termine delle c.d. preclusioni assertive di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1),
c.p.c.
Invero, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nella memoria di cui all'art.183, sesto comma, n. 1), c.p.c. aveva Controparte_1 allegato che la caduta dal cavallo era stata determinata da un movimento del pappagallo, che aveva spaventato la cavalla montata dall'allieva e che, in conseguenza di ciò, si era imbizzarrita, disarcionando Controparte_1
In particolare, nell'atto di citazione aveva dedotto che il pomeriggio del 10 dicembre 2018, alle ore 16.30 circa, la minore (all'epoca Controparte_1 tredicenne) stava frequentando una lezione di equitazione nel maneggio presso l' alla presenza dell'istruttrice che “Alla vista Parte_2 Testimone_1 di un pappagallo di proprietà del maneggio sulla staccionata del recinto – il cavallo sul quale si stava esercitando si è imbizzarrito, ha arrestato il CP_1 trotto e ha repentinamente invertito la direzione di marcia. La ragazza è stata quindi disarcionata ed ha violentemente sbattuto al suolo” (pp. 1 e 2, atto di citazione di primo grado).
Nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., in replica a quanto eccepito dalla parte convenuta in comparsa di risposta, la parte attrice aveva ribadito che al momento della caduta il cavallo non era “a passeggio”, ma al trotto.
Nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. la parte attrice aveva capitolato, quale oggetto di prova, circostanze diverse da quelle allegate nei precedenti scritti difensivi.
Infatti, con il capitolo 4) aveva dedotto: “Vero che – a seguito di un movimento “a scatto” del pappagallo – il cavallo sul quale si stava CP_1 esercitando si è arrestato ed ha compiuto una giravolta di 90 gradi”; con il pagina19 di 27 capitolo 5) aveva dedotto: “Vero che – a seguito del comportamento del cavallo –
è stata disarcionata ed è caduta al suolo”. CP_1
Le prove dedotte da non facevano riferimento al trotto e Controparte_1 all'imbizzarrimento del cavallo, ma ad un arresto e a una giravolta di 90 gradi.
Il giudice di prime cure ha ritenuto (con accertamento ormai passato in giudicato poiché non oggetto di impugnazione) provate le circostanze riferite dall'istruttrice di (teste , secondo cui “ stava Controparte_1 Tes_1 CP_1 facendo prendere fiato al cavallo, facendo una breve camminata nel campo. Ad un certo punto la cavalla si è fermata e girata di circa 90 gradi: in quel momento ho visto cadere”. CP_1
Sulla base di tali dichiarazioni ha accertato che “La caduta di è CP_1 quindi conseguenza di un arresto improvviso del cavallo e del suo cambio di direzione” (p. 6, sentenza gravata).
Premesso quanto in precedenza evidenziato in ordine: al carattere eterodeterminato del diritto dedotto in giudizio;
alla valenza fattuale materiale della causa petendi (nel senso che la domanda introduttiva di condanna al risarcimento del danno esige che l'attore indichi espressamente i “fatti materiali” che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c., costituendo tali fatti materiali gli elementi indispensabili ad identificare la “causa petendi”, cioè, il titolo o meglio il fatto genetico del diritto di cui si chiede la tutela); all'ammissibilità e ai limiti del mutamento della causa petendi, secondo i principi affermati dalle richiamate pronunce delle Sezioni Unite del 2015 e del
2024; tutto ciò premesso, va osservato che non ogni modificazione dei fatti materiali originariamente dedotti in giudizio costituisce mutamento della causa petendi, ma solo la modificazione dei fatti principali, che è onere delle parti allegare quale ragione della domanda, come si può desumere dai casi esaminati dalla giurisprudenza.
Si consideri quanto affermato da Cass., ord. 7 luglio 2023, n. 19259, secondo cui “La modificazione della causa petendi, ritualmente dedotta in giudizio, è consentita ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., sempre che ciò non comporti una modificazione della domanda in misura tale che questa, così modificata, non risulti più connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
pagina20 di 27 con la conseguenza che, in ipotesi di domanda risarcitoria la cui causa petendi non sia stata modificata nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, il giudice non può pronunciare su di essa ponendovi a fondamento fatti materiali non allegati, tempestivamente, dalla parte, perché ciò comporterebbe la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e, quindi, dei principi, fondamentali, del contraddittorio e della difesa in giudizio. E ciò vale anche per i fatti che siano stati acquisiti al giudizio in base alle risultanze di una CTU, ove, per l'appunto, si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare quale ragione della domanda, configurandosi, altrimenti, una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio o, in difetto, da farsi valere come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ” (in senso analogo, Cass., sez. U., n. 3086/2022 e Cass. 14 febbraio 2017, n. 3847).
Si aggiunga che “Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori”. (Nella specie, la S.C. ha negato il vizio di ultrapetizione della sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di una domanda risarcitoria per danni da caduta in una doccia di un centro estetico a causa della presenza di materiale viscido su un gradino, ha rilevato la carenza di prova dei fatti, aggiungendo che, se anche dimostrata la caduta nella doccia, il comportamento colposo del danneggiato - consistente nel non aver prestato la dovuta attenzione allo stato dei luoghi - era idoneo a interrompere il nesso causale) (cfr. Cass. 24 settembre 2015, n. 18868).
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, la diversa versione dei fatti prospettata da nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, Controparte_1
n. 2), c.p.c. rispetto alla versione originariamente rappresentata nell'atto introduttivo del giudizio (ribadita anche nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c.) non altera la causa petendi, poiché i fatti diversi sono fatti pagina21 di 27 secondari, che non incidono sulla configurabilità della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità ex art. 2052 c.c., per danni cagionati da animale, poiché si tratta di circostanze che, nel caso in esame, non sono necessarie a circoscrivere il nesso di causalità tra la condotta dell'animale e l'evento di danno.
In definitiva, accertare se il cavallo condotto da si fosse Controparte_1 improvvisamente imbizzarrito alla vista di un pappagallo, così arrestando il trotto e compiendo un repentino giro di 90 gradi oppure se tale cavallo si fosse fermato, durante il passo, e avesse compiuto un giro di 90 gradi è irrilevante al fine dell'affermazione della responsabilità dell' ex art. 2052 c.c., Parte_2 poiché in ambo i casi è certo, per essere stato affermato con efficacia di giudicato nella sentenza gravata, che la caduta di dal cavallo e le Controparte_1 conseguenti lesioni personali sono state causate dal comportamento dell'animale che, secondo quanto accertato dal giudice di prime cure e non fatto oggetto di impugnazione, si è arrestato improvvisamente e ha cambiato direzione.
L'accertamento della specifica modalità di condotta dell'animale subito prima della manovra che ha causato la caduta (accertare, cioè, se l'animale fosse al troppo o al passo quando si è fermato e si è girato di 90 gradi, facendo così cadere l'allieva che lo montava) non esclude la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'animale e l'evento di danno dedotto in giudizio e non vale, quindi, ad incidere sulla configurazione del nesso di causalità, così come accertato dal giudice di prime cure.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, il fatto accertato nella sentenza impugnata non è un fatto diverso da quello per cui è causa, nel senso di fatto integrante una diversa causa petendi; l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure, fondato peraltro sulle prove acquisite nel processo e, in particolare, sulle dichiarazioni testimoniali dell'istruttrice riguarda la Testimone_1 condotta dell'animale che si pone in nesso di causalità materiale con l'evento lesivo dedotto in giudizio e fonte di responsabilità ex art. 2052 c.c. e, quindi, i fatti costitutivi rientranti nell'onere della prova della parte attrice.
Peraltro, le circostanze accertate dal giudice di prime cure sono le stesse dedotte dalla parte convenuta nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, in cui l' affermava che la cavalla “non si è Parte_2
“imbizzarrita” – termine che certamente crea un'immagine distorta del fatto occorso, poiché associato nel senso figurativo all'immagine del cavallo che “si
pagina22 di 27 impenna furioso”, ma si è semplicemente arrestata mentre andava al passo compiendo poi una girata di 90 gradi su se stessa” (pp. 4 e 5).
Nell'accertare le modalità del sinistro oggetto di causa il giudice di prime cure ha richiamato le dichiarazioni testimoniali della teste istruttrice di Tes_1 equitazione di la quale ha dichiarato che: “ricordo che il Controparte_1 giorno del sinistro aveva fatto una lezione con me e si trovava sopra al CP_1 cavallo Gli esercizi erano terminati e stava facendo “prendere fiato al CP_1 cavallo”, facendo una breve camminata all'interno del campo. Ad un certo punto la cavalla si è fermata e girata di circa 90 gradi: in quel momento ho visto
cadere” (p. 6, sentenza gravata). CP_1
Sulla base delle richiamate dichiarazioni testimoniali il giudice ha accertato che “La caduta di è quindi conseguenza di un arresto improvviso del CP_1 cavallo e del suo cambio di direzione” (p. 6, sentenza gravata).
Il giudice di prime cure ha, dunque deciso iuxta alligata et probata partium
e, inoltre, sulla base di allegazioni tempestive.
Va, quindi, confermato l'accertamento della responsabilità dell'odierna parte appellante.
IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO.
Occorre premettere, in ragione delle difese delle parti, che il concorso di colpa della parte danneggiata, eccepito ex art. 1227, primo comma, c.c. da concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione Parte_2 dell'evento, quindi, la sua cooperazione attiva. Si tratta di una norma che disciplina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale della condotta della vittima.
Si tratta, quindi, di previsione che attiene all'accertamento del nesso causale e non alla determinazione del quantum risarcibile.
Ciò premesso, nel caso in esame, la valutazione dell'eccepito concorso di colpa della danneggiata presuppone che siano stati assolti dalla parte eccipiente gli oneri di allegazione e di prova e, quindi, che siano stati, anzitutto, prospettati gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la sussistenza d'una condotta colposa della danneggiata, che abbia concausato il danno.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, la parte convenuta, odierna appellante, aveva allegato quanto segue:
pagina23 di 27 che la ragazza era, “per le conoscenze tecniche acquisite e per il proprio livello di esperienza- assolutamente in grado di gestire tale tipo di condotta anomala assunta dalla cavalla: questa, è bene precisarlo, non si è “imbizzarrita”
– termine che certamente crea un'immagine distorta del fatto occorso, poiché associato nel senso figurativo all'immagine del cavallo che “si impenna furioso”, ma si è semplicemente arrestata mentre andava al passo compiendo poi una girata di 90 gradi su stessa: la ragazza, evidentemente distratta, non ha fatto corretto uso delle competenze acquisite e non è riuscita a mantenersi stabile e ben salda alla cavalla, riportandola alla sua tranquillità” (pp. 4 e 5, comparsa di risposta).
Nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado la parte convenuta aveva ribadito che la condotta del cavallo che, passeggiando
(quindi, non al trotto e non al galoppo), si ferma e compie un giro di soli 90 gradi, era assolutamente nella norma e certamente gestibile da chi avesse acquisito le competenze per partecipare alle primissime competizioni, da chi avesse appreso le tre andature (passo, trotto e galoppo) e avesse iniziato a praticare delle “manovre particolari”, quali il cambio di galoppo e lo spin (cavallo che, da fermo, ruota su se stesso).
Nell'eccepire il concorso di colpa della danneggiata per la distrazione e la mancata adozione delle normali regole di prudenza nella pratica dell'equitazione, aveva, dunque, prospettato, sin dal giudizio primo grado, gli Parte_2 elementi di fatto necessari per valutare se l'allieva danneggiata avesse acquisito le competenze per poter gestire il cavallo e, in particolare, per poter gestire la specifica acondotta che aveva poi causato la sua caduta.
In particolare, la parte convenuta aveva eccepito che era Controparte_1 in grado di gestire una manovra ordinaria, quale la giravolta di 90 gradi del cavallo.
Le circostanze dedotte da sono state confermate dalla Parte_2 teste la quale ha riferito che “ aveva appreso le tre Tes_1 Controparte_1 andature (passo, trotto e galoppo) e aveva iniziato a praticare delle “manovre particolari”, che sono il cambio di galoppo e lo spin che da fermo ruota Per_1 su stesso)” (cfr. verbale di udienza del 10 febbraio 2022).
Alla luce delle richiamate circostanze, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere accertata la negligenza della danneggiata e, quindi, il suo concorso pagina24 di 27 colposo nella causazione dell'evento di danno, posto che risultava accertato che, mentre passeggiava, la cavalla si era fermata e aveva girato di 90 gradi e, quindi, risultava accertata una condotta dell'animale del tutto normale e prevedibile e risultava, altresì, provato che rientrava nelle competenze e abilità acquisite da quella di gestire una manovra di tale tipo (giravolta di 90 Controparte_1 gradi).
Da tali fatti certi il giudice di prime cure avrebbe dovuto desumere, in maniera grave, precisa e concordante, che la circostanza che l'allieva fosse caduta a seguito di una ordinaria condotta del cavallo, che aveva compiuto un giro di 90 gradi mentre era al passo, fosse dovuta, più probabilmente che non, anche alla negligenza dell'allieva, la quale aveva un'esperienza sufficiente a gestire tale movimento del cavallo.
In accoglimento del motivo in esame e in parziale riforma della sentenza gravata, va accertato il concorso di colpa della danneggiata, che deve considerarsi di misura equivalente al concorso causale della condotta del cavallo e, quindi, pari al 50%, posto che, così come l'evento di danno non si sarebbe verificato se il cavallo avesse tenuto una condotta diversa, così lo stesso evento di danno non si sarebbe verificato se l'allieva avesse prestato la dovuta attenzione e gestito con accortezza il cavallo.
Da tale accertamento consegue che il quantum risarcitorio liquidato nella sentenza gravata debba essere dimezzato, con la conseguenza che, in parziale riforma della sentenza, deve essere condannata a corrispondere Parte_2
a la somma di denaro di euro 17.144,47. Tale importo va Controparte_1 maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal 1 novembre 2024 e sino all'effettivo soddisfo (così come disposto nella sentenza gravata con statuizione non fatta oggetto di alcuna censura).
In ordine alla riduzione della somma di denaro oggetto della condanna risarcitoria è opportuno precisare – in ragione delle difese della parte appellata, la quale ha eccepito l'inammissibilità della domanda di riduzione del risarcimento, per l'asserito concorso di colpa della danneggiata, “in quanto è svolta per la prima volta in appello” - che sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado aveva chiesto, in subordine: “nella denegata ipotesi di Parte_2 accoglimento della domanda avversa, accertare e dichiarare il concorso di colpa
pagina25 di 27 di parte attrice con le conseguenti pronunce in relazione al risarcimento del danno” (p. 6, comparsa di risposta).
La riduzione del quantum risarcitorio era, quindi, implicita nelle conclusioni formulate dalla parte convenuta, odierna appellante, nel giudizio di primo grado.
Nulla osta, quindi, alla riforma della sentenza gravata nel senso richiesto con il secondo motivo di gravame.
La regolamentazione delle spese processuali.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, la Corte di
Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d´ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell´esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 130/2017).
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, muta l'esito della lite, poiché si configura una parziale soccombenza reciproca delle parti, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227, primo comma, c.c.
Tale parziale soccombenza giustifica la compensazione, nella misura del
50%, delle spese di ambo i gradi di giudizio, ivi compreso il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio e la condanna dell' a rimborsare a Parte_2 il residuo 50% delle spese del primo e del secondo grado, Controparte_1 nonché il residuo 50% del compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente giudizio), tenuto conto dei valori medi e del valore del credito complessivamente accertato (compreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
In parte l'appello proposto da Parte_2
nei confronti di per la riforma della sentenza n.
[...] Controparte_1
984/2024, pubblicata il 20 novembre 2024 dal Tribunale di Varese nella causa pagina26 di 27 iscritta al n. 2439/2020 r.g. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
DA
a corrispondere a Parte_2
a titolo di risarcimento del danno, la somma di denaro di euro Controparte_1
17.144,47, oltre rivalutazione monetaria e interessi in misura legale a decorrere dal 1 novembre 2024 e sino all'effettivo soddisfo;
CONFERMA per il resto la sentenza impugnata;
previa compensazione della metà delle spese di ambo i gradi di giudizio, ivi compreso il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio,
DA
a rimborsare a Parte_2 CP_1 la residua metà delle spese processuali di ambo i gradi di giudizio,
[...] liquidate, in tale misura, quanto al giudizio di primo grado, in euro 2.538,50 per compensi di avvocato;
quanto al giudizio di secondo grado, in euro 1.983,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre
I.V.A. se dovuta;
oltre alla metà del compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della CP_4 dott.ssa Sofia Mondazzi.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
Il consigliere estensore
Dott.ssa MA ND
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