Sentenza 20 dicembre 2019
Massime • 1
Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2019, n. 4390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4390 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2019 |
Testo completo
04390-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 20/12/2019 Registro generale n. 31689/2019 (n. 30) Sentenza n. 4057/2019 Composta dai Consiglieri: Monica Boni Presidente Francesco Centofanti Raffaello Magi NT Minchella Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) OL NT, nato a [...] il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 21/06/2019 dal Tribunale di sorveglianza di Roma;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mario Pinelli, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ह नौ RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 21/06/2019 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stata presentata da NT OL in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, quantificata in due anni, quattro mesi e ventotto giorni di reclusione. Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'assunto dell'elevata pericolosità sociale di OL, che risultava attestata dai reati per i quali scontava la pena di cui si controverte, ai quali si doveva aggiungere un'ulteriore e successiva condanna, intervenuta il 16/01/2018, all'esito del giudizio di primo grado;
condanne, queste, che riguardavano reati in materia di stupefacenti e che venivano correlate all'esito negativo dei precedenti tentativi di emanciparsi dalla tossicodipendenza da cui il ricorrente era affetto.
2. Avverso tale ordinanza NT OL, a mezzo dell'avv. Alessandro Sforza, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47 Ord. pen., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della personalità dell'istante e del processo rieducativo intrapreso. Si deduceva, in proposito, che le relazioni comportamentali redatte nei confronti di OL dall'U.E.P.E., l'ultima delle quali risalante al settembre del 2018, evidenziavano il percorso di revisione critica del suo vissuto criminale, che veniva correlato alla disponibilità della sua famiglia di origine ad accoglierlo in casa e alle prospettive lavorative poste a fondamento della misura alternativa alla detenzione richiesta. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da NT OL è infondato.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati 2 dal Tribunale di sorveglianza di Roma in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di OL. Si evidenziava, in proposito, l'elevata pericolosità sociale del detenuto, che si riteneva dimostrata dai reati per i quali scontava la pena di cui si controverte, ai quali si doveva aggiungere un'ulteriore condanna, intervenuta il 16/01/2018, all'esito del giudizio di primo grado. Tale condanna assumeva un valore altamente sintomatico, in senso sfavorevole a OL, atteso che riguardava la commissione del reato di cui all'art. 73 T.U. stup., che era analogo a quelli per i quali OL scontava la pena detentiva di cui si controverte. Questi elementi di giudizio, secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, assumevano un rilevo sintomatico ancora maggiore alla luce dell'esito negativo dei precedenti tentativi di OL di emanciparsi dalla condizione di tossicodipendenza da cui era affetto. In tale ambito, si richiamava la relazione del 17/06/2019, con cui il SERD di Roma Via Casilina segnalava l'interruzione unilaterale del programma di recupero della tossicodipendenza che, nel febbraio del 2019, il ricorrente aveva intrapreso e che, secondo quanto originariamente programmato, avrebbe dovuto proseguire fino al maggio del 2019. Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite, il Tribunale di sorveglianza di Roma evidenziava correttamente l'inidoneità della misura alternativa alla detenzione richiesta da OL ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il rigetto. Tali emergenze processuali inducevano lo stesso Tribunale di sorveglianza ad affermare, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 del provvedimento impugnato, che non era possibile «formulare una prognosi favorevole in ordine alla cessata o attenuata pericolosità sociale del soggetto, che per quanto detto, non è allo stato affidabile per gestire la misura extramuraria [...] >>. Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni 3 negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva>> (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto, Rv. 258042-01).
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da NT OL deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/12/2019. Il Presidente Il Consigliere estensore Alessandro Centonze Monica Boni plentime DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 FEB 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4