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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 4551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4551 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10549/2024 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario DI STEFANO, presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
1 CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
; C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Disposta la trasmissione degli atti al P.M., senza che ne risulti pervenuta l'opposizione.
Posta in decisione in esito a discussione orale all'udienza del giorno 07/07/2025, sulle conclusioni precisate come da verbale di pari data in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 14/10/2024, , premettendo che, Parte_1
con sentenza n. 2077/2023, resa nell'ambito del procedimento civile n. 6002/2020 R.G., il
Tribunale di Catania aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio da egli contratto con
, ha adito questo Tribunale per chiedere la revisione delle condizioni di Controparte_1
divorzio relativamente al contributo mensile corrisposto, in forza della predetta sentenza,
alla ex coniuge (in misura pari ad € 300,00 mensili) per il mantenimento della figlia maggiorenne , disponendone, per l'effetto, la “revoca” con decorrenza dal Controparte_2
mese di luglio 2021.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto il mutamento delle condizioni economiche della predetta figlia che, nata il [...] ed ormai ventiduenne, avrebbe da tempo raggiunto la propria autonomia e indipendenza economica, essendosi trasferita nella cittadina di IM CO (in provincia di Como), dove attualmente lavora e convive stabilmente con il compagno;
il ha altresì allegato che la figlia non figura più nello Parte_1
stato di famiglia della madre (come da relativa certificazione anagrafica prodotta in atti),
precisando che l'autosufficienza economica della giovane si evincerebbe anche dall'acquisto, da parte della stessa, in data 22.07.2021, di un immobile in Adrano.
2 Con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del 23/10/2024 il giudice delegato alla trattazione ed istruzione del procedimento ha, tra l'altro, ritenuto opportuno e necessario, alla luce della prospettazione fornita in ricorso, estendere il contraddittorio alla figlia.
Nonostante la regolarità delle notifiche, e non si sono Controparte_1 Controparte_2
costituite in giudizio e la causa è stata rinviata per la discussione e decisione, sulla base della documentazione in atti, data la superfluità - alla luce dei principi che governano l'onere probatorio in materia di mantenimento dei figli maggiorenni da parte dei genitori - dei mezzi di prova richiesti dal ricorrente.
Tanto premesso e preliminarmente dichiarata la contumacia delle resistenti CP_1
e , il Tribunale ritiene che la domanda di revisione della specifica
[...] Controparte_2
condizione, di carattere patrimoniale, in questione, come stabilita in seno alla sentenza di divorzio, prodotta in atti, debba trovare accoglimento.
Ed invero, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, (cfr Cass.,
08.05.2025 n. 12121; Cassazione civile sez. I, 22/06/2023, n.17947) “In tema di
mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce
in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti
della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano
sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e,
in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha
cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere il contributo di mantenimento a carico
del padre separato, si era limitata a rilevare che la giovane, appena ventenne, non aveva
proseguito gli studi, senza valutare la sua capacità lavorativa, in relazione alla sua
formazione professionale, alle possibilità concrete del mercato del lavoro in quel territorio
e all'occupazione femminile)”
3 Tale orientamento risulta coerente sia con la configurazione della condizione di non autosufficienza economica quale fatto costitutivo della domanda che con il principio di prossimità o vicinanza della prova, in base al quale la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova.
Muovendo dalla disamina dell'art. 337-septies c.c. - assunta a norma centrale nel regolamento dei rapporti economici tra genitori e figli maggiorenni e rivedendo il proprio precedente orientamento - la Suprema Corte ha statuito che l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies c.c., che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto.
In buona sostanza, raggiunta la maggiore età si presume l'idoneità al conseguimento del reddito, che, per essere vinta, necessita della prova del diritto al mantenimento ulteriore.
Nella specie, la figlia ha da tempo raggiunto la maggiore età e, dunque, deve CP_2
presumersi, in assenza di alcuna allegazione contraria (non fornita dalle convenute, che,
come detto, non hanno inteso costituirsi in giudizio) e sulla scorta della certificazione anagrafica prodotta dal ricorrente - da cui si desume che la giovane non convive più con la madre - che stessa sia oggi in grado di provvedere in via autonoma alle proprie esigenze di vita.
Va quindi dichiarato cessato l'obbligo, posto a carico del con la sentenza di Parte_1
divorzio, di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia con CP_2
4 decorrenza dalla data della domanda.
Al riguardo, deve precisarsi che, seppur sia ammissibile la retroattività della riforma richiesta per la modifica in diminuzione o per l'esclusione dell'assegno precedentemente versato dal coniuge debitore (cfr, sul punto, SS.UU. n. 32914 dell'08.11.2022), nella specie non risulta prova - neppure in via presuntiva – dello stato soggettivo di “mala fede” del coniuge percipiente (evidenziandosi l'inconducenza, a tal fine, della prova per testi articolata dal ricorrente).
Avuto riguardo alla natura della controversia e alla contumacia delle resistenti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10549/2024 R.G.,
nella contumacia di e di : Controparte_1 Controparte_2
ACCOGLIE la domanda di modifica delle condizioni di divorzio e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 2077/2023 resa il 05/05/2023 e pubblicata il 12/05/2023 nel procedimento recante n. 6002/2020 R.G., dichiara cessato, con decorrenza dalla data della domanda
(14.10.2024), l'obbligo di mantenimento (sia ordinario che straordinario) per la figlia posto a carico di con la predetta sentenza. Parte_1
DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12/09/2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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