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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3328/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 3328/2024, promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SC EN, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE, 79
NOCERA INFERIORE presso il difensore avv. SC EN,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni per Parte_1
pagina 1 di 11 “voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in riforma della sentenza impugnata, ridurre l'importo cui l'appellante è stata condannata dalla sentenza di primo grado, in accoglimento dei motivi di gravame proposti con il presente appello;
2) condannare l'appellato alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, e rideterminare quelle del primo grado in conseguenza dell'invocata riforma della sentenza.
Ai sensi dell'art. 9 comma 5° della L. 23.12.99 n. 488 e ss. modifiche - si dichiara che il valore della presente causa è di € 4.355,00.
Si allegherà al momento della costituzione in giudizio: 1) copia autentica sentenza impugnata;
2) fascicolo di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. ha convenuto in giudizio la sig.ra Controparte_1 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Monza al fine di ottenere il pagamento della somma di €
11.651,07 a titolo di compenso per l'attività professionale giudiziale e stragiudiziale svolta in favore della convenuta in relazione al sinistro stradale del 19.03.2018, ove era deceduto il figlio.
Deduceva l'attore:
- di avere trasmesso la richiesta risarcitoria del 05.04.2018 alla al Controparte_2
sig. , a e all'INAIL; Parte_2 CP_3
- di avere intrattenuto diversi colloqui con la sua assistita e un fitto scambio di corrispondenza con la in relazione al suddetto sinistro;
Controparte_4
- di avere ricevuto e restituito (come richiesto dalla convenuta), l'assegno del valore di 120.000,00 euro, trasmesso da a titolo di risarcimento del Controparte_4
danno subito;
- di aver ricevuto il mandato difensivo dalla sig.ra per essere assistita anche Pt_1
nel procedimento penale instaurato a carico del responsabile del sinistro;
- di avere presenziato ai due accertamenti tecnici preventivi svolti nell'ambito del suddetto procedimento penale e di avere successivamente depositato la nomina pagina 2 di 11 del consulente tecnico di parte, p.i. rendendosi parte attiva Persona_1
nell'intrattenere i contatti con il medesimo;
- di aver redatto in nome e per conto della convenuta formale invito alla stipula della negoziazione assistita.
- di essere stato – sorprendentemente - revocato dall'incarico dalla Sig.ra Pt_1
- di aver trasmesso alla Sig.ra – successivamente alla sua richiesta – una Pt_1
missiva riepilogativa dell'attività professionale svolta in suo favore dal 2018 sino al momento della revoca dell'incarico, “unitamente alla nota pro forma n.
83/2021 del 13.09.2021 di importo complessivo pari a euro 11.651,07, calcolato sulla base dei parametri ministeriali (D.M. n. 55 del 2004)” (cfr. fascicolo di primo grado parte attrice, atto di citazione, pag. 3);
- di non aver ricevuto alcunché dalla Sig.ra nonostante i solleciti trasmessi Pt_1
alla convenuta medesima.
Si costituiva in giudizio deducendo di aver incontrato l'avv. Parte_1
solo due volte presso il suo studio e che la sua attività difensiva si era CP_1
limitata all'invio della lettera del 05/04/2018, integrata da una successiva pec del
06.12.2018, nonché all'invio della comunicazione con cui provvedeva alla restituzione della somma offerta dall'assicurazione di € 120.000,00, in quanto non accettata dalla sig.ra Eccepiva quindi l'abnormità della somma richiesta e contestava la debenza Pt_1
del pagamento per il procedimento di negoziazione assistita.
Osservava, poi, che la scelta del consulente di parte si era rivelata deleteria, avendo questi preteso di essere pagato anticipatamente senza svolgere alcuna attività nell'interesse della convenuta, tanto che ometteva persino di depositare una relazione diretta a contestare la tesi del concorso di colpa sostenuta dal CTU nominato dal
Giudice. La sig.ra pertanto, aveva conferito nuovo incarico ad altro perito di Pt_1
parte, arch. ma l'intervento di quest'ultimo nel processo era stato precluso Persona_2
proprio dal mancato svolgimento di un'attività difensiva da parte del primo perito pagina 3 di 11 Per tale motivo, ella aveva subìto un grave pregiudizio economico, avendo il Per_1
Giudice penale accolto, in assenza di controdeduzioni, le conclusioni del CTU ed accertato il concorso di colpa del figlio nella causazione del danno.
Alla prima udienza del 4.10.2022, la convenuta eccepiva, altresì, che l'avv. aveva originariamente inviato alla convenuta una parcella contenente un CP_1
importo pari ad € 2.500,00 (oltre accessori di legge), di gran lunga inferiore a quello richiesto in giudizio, senza formulare la riserva prevista dall'art. 29, 5° co. cod. deont. di richiesta di un maggiore compenso per l'ipotesi di mancato spontaneo pagamento
(eccezione reiterata nella memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata dalla convenuta).
A fronte di tale eccezione, la difesa di parte attrice ne deduceva la tardività e nel merito sosteneva tra l'altro che la parcella in questione si sarebbe inserita nell'ambito di un accordo intercorso con il suo procuratore (avv. Carlo Di Martino), non perfezionatosi a causa dell'esito negativo della trattativa (cfr. fascicolo di primo grado parte attrice, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, pag. 2).
In assenza di richieste istruttorie, la causa veniva decisa con sentenza n. 2562/2024, pubblicata il 4.11.2024, con cui il Tribunale di Monza, in parziale accoglimento della domanda, condannava al pagamento di € 4.355,00 oltre spese Parte_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge, il tutto oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, nonché alla refusione delle spese processuali in favore dell'attore.
In particolare, il primo Giudice riteneva provata l'assistenza stragiudiziale svolta dall'attore in favore della convenuta e determinava il compenso per detta attività in €
3.000,00. Detto importo veniva calcolato sulla base del valore compreso tra quello minimo e quello medio dello scaglione fino ad euro 260.000,00, tenuto conto che la convenuta aveva rifiutato l'offerta risarcitoria di € 120.000,00 e che l'attività del legale si era limitata al solo scambio epistolare, senza approfondire la possibilità di un bonario pagina 4 di 11 componimento della lite. Riteneva, inoltre, il Tribunale di Monza di riconoscere all'attore un compenso di € 504,00, corrispondente al valore minimo previsto dal medesimo scaglione sopra citato, per la redazione dell'atto di invito alla procedura negoziazione assistita, considerato che la sig.ra non aveva negato di aver Pt_1
inizialmente richiesto al legale l'espletamento di detta attività, salvo poi optare di costituirsi parte civile nel processo penale.
Infine, il primo Giudice riconosceva all'attore la somma di € 851,00 per l'attività svolta dallo stesso nell'ambito delle indagini preliminari relative al procedimento penale, durante le quali si era adoperato, quale difensore della persona offesa, per la nomina del consulente tecnico di parte.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello , lamentando Parte_1
i due motivi di impugnazione di cui meglio in motivazione.
L'appellato è rimasto contumace.
La causa è giunta in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 25 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 29, 5° comma, del codice deontologico forense. Sostiene, infatti, che la somma richiesta in giudizio sia pari a circa il quadruplo di quella richiesta con la parcella del 21.03.2021, sebbene quest'ultima non contenesse la riserva prevista dalla norma innanzi citata, avente lo scopo di far conoscere immediatamente ai destinatari della richiesta le conseguenze del mancato spontaneo pagamento del compenso professionale. Il primo Giudice avrebbe, pertanto, erroneamente liquidato un importo
(ben) maggiore di quello indicato dall'attore nella parcella del 21.03.2021.
pagina 5 di 11 Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere liquidato la somma di € 4.355,00, oltre accessori, e dunque un importo maggiore rispetto a quello di € 2.500,00, oltre accessori, richiesto in un primo tempo dall'attore per la prestazione svolta in favore dell'appellante medesimo.
In subordine, ritiene eccessiva la liquidazione di € 3.000 per lo scambio epistolare con l'assicurazione. Osserva che l'avv. ha predisposto la richiesta risarcitoria CP_1
anche nei confronti della sig.ra convivente della vittima, laddove il Parte_3
primo Giudice ha posto la suddetta somma esclusivamente a carico dell'appellante.
Ritiene che il Giudice di prime cure abbia, altresì, erroneamente liquidato la somma di €
504,00 per la redazione dell'atto di invito alla procedura di negoziazione assistita, avendo lo stesso appellato riconosciuto di non avere inviato l'atto, in quanto l'appellante aveva espressamente manifestato, sin dall'inizio, la sua intenzione di costituirsi parte civile, senza dar corso al separato giudizio civile. Osserva che eccessivo sarebbe anche il riconoscimento all'avv. del compenso di € 851,00 (pari al valore medio) CP_1
per avere proposto la nomina del consulente tecnico di parte durante la fase delle indagini preliminari.
L'appello risulta parzialmente fondato solo nel secondo motivo.
Occorre premettere che è pacifico che l'attore abbia effettivamente svolto diverse attività professionali in favore dell'odierna appellante.
In particolare, l'attore ha dimostrato di avere svolto attività stragiudiziale, in quanto ha prodotto la corrispondenza intercorsa con l'assicurazione (doc. 1, fascicolo di primo grado patre attrice). La circostanza che l'assicurazione abbia formulato un'offerta risarcitoria di euro 120.000,00 – poi rifiutata dalla sig.ra – attesta che una Pt_1
trattativa vi è stata e che l'attività del legale ha contribuito al tentativo di definizione stragiudiziale. Per tale attività va, dunque, riconosciuto il relativo compenso.
pagina 6 di 11 Risulta, altresì, esserci stata la proposta di nomina del consulente di parte nell'ambito della difesa nelle indagini preliminari nel processo penale, per la quale al legale era stato conferito dalla apposito mandato (doc. 2, fascicolo di primo grado parte attrice). Pt_1
La circostanza che il tecnico si sia reso inadempiente (secondo l'allegazione dell'appellante) non pregiudica il diritto dell'avvocato a vedersi riconosciuto il compenso per l'attività da lui svolta, così come anche l'esito del giudizio penale (seguito poi, peraltro, esclusivamente da diverso avvocato, essendo nel mentre intervenuta la revoca del mandato), con particolare riguardo al riconoscimento di un concorso di colpa della vittima. Le deduzioni in punto dell'odierna appellante – oltre a concernere direttamente la sola condotta di soggetto autonomo, non evocato in giudizio – risultano, infatti, completamente generiche e non si appuntano su alcuno specifico profilo di responsabilità professionale dell'avvocato (la cui obbligazione di incarico è notoriamente di mezzi e non di risultato), tale da configurare fatto rilevante ai sensi dell'art. 1176 secondo comma c.c.
Quanto alla redazione dell'atto di invito alla negoziazione assistita (doc. 4 fascicolo di primo grado parte attrice), come correttamente ha riconosciuto il primo giudice,
l'appellante non ha negato di avere inizialmente richiesto detta attività al legale odierno appellato, salvo poi decidere di volersi costituire parte civile e di non voler intraprendere un autonomo e separato giudizio civile. Pertanto, anche la redazione di tale atto deve essere retribuita, rappresentando pur sempre un'attività svolta dal difensore di fiducia, munito di regolare mandato.
In merito poi al quantum, va rilevata l'infondatezza del primo motivo di appello.
Volendosi ritenere tempestiva l'allegazione della parcella di importo pari ad € 2.500,00, senza la riserva prevista dall'art. 29, 5° co. cod. deont. (fonte, ad ogni modo, solo paranormativa e di non diretta rilevanza sull'obbligazione civile) di richiesta di un maggiore compenso per l'ipotesi di mancato spontaneo pagamento (allegazione avvenuta non nella comparsa di costituzione e risposta – con cui l'allora convenuta si pagina 7 di 11 limitava a chiedere il rigetto tout court dell'avversa domanda di pagamento per mancanza quasi integrale di attività difensiva – ma alla prima udienza e con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.), coglie nel segno la controeccezione illo tempore svolta dall'avvocato attore, secondo cui tale compenso onnicomprensivo – che, nella versione dell'avvocato (supportata dalla produzione di alcune generiche email), si inseriva effettivamente nel tentativo di recuperare bonariamente il credito – sarebbe effettivamente inferiore ai minimi tariffari e, pertanto, in assenza di prova di specifico accordo di deroga in tal senso, non opponibile. Infatti, “La rinuncia dell'avvocato al diritto al compenso non inferiore ai minimi tariffari inderogabili ex art. 24 I. n. 794 del
1942 postula la piena consapevolezza, da parte del rinunciante, dell'oggetto della rinuncia medesima e si risolve in una volizione ulteriore e distinta rispetto a quella espressa nella pattuizione che fissa il compenso in misura inferiore ai minimi;
cosicché detta rinuncia, pur potendo manifestarsi per fatti concludenti, non può ravvisarsi "in re ipsa" nel fatto stesso della conclusione della convenzione che direttamente o indirettamente deroga a tali minimi” (Cass. sez. II, sent. n. 25830 del 14/10/2019; cfr. anche, ex multis, Cass. ord., sez. V, n. 21500 del 26/07/2025; Cass., Sez. 2, sent. n.
10466 del 19/04/2023 e Cass., Sez. 2, sent. n. 9815 del 13/04/2023).
Nel caso di specie, al di là delle email prodotte dallo stesso avvocato (che non specificano alcun contenuto transattivo, né – così come la stessa nota proforma – contengono riferimento alcuno alle tariffe professionali, non potendosi neppure dare per certo – alla luce delle genericità stessa della nota – che il pagamento di questa venisse inteso come tombale da parte del professionista), un simile accordo derogatorio non risulta provato e, pertanto, occorre necessariamente assumere, quali parametri di riferimento, i minimi tariffari inderogabili rispetto all'attività svolta.
È invece parzialmente fondato il secondo motivo di appello, relativo all'eccessività delle somme liquidate.
pagina 8 di 11 La decisione di primo grado risulta in larga parte corretta, laddove ha sostanzialmente riconosciuto tre distinte attività (per fasi e settori, come partitamente riconosciute anche dalle tabelle ministeriali) il cui svolgimento fonda le pretese dell'odierno appellato, e delle quali si è già dato atto: la corrispondenza con l'assicurazione in fase stragiudiziale;
la predisposizione della richiesta di negoziazione assistita;
l'assistenza nella fase delle indagini preliminari.
Il Tribunale ha però errato nell'applicare la tariffa attualmente vigente (a seguito dell'aggiornamento di cui al DM 147/2022), laddove l'attività del professionista in questione si è esaurita ampiamente prima della sua entrata in vigore, collocandosi nel
2018-2019. In secondo luogo, la Corte reputa che la limitata attività rispettivamente prestata – per come documentata – non giustifichi se non in minima parte uno scostamento dai minimi tariffari (potendosi d'altronde nello stesso senso – ad abundantiam – valorizzare anche la stessa nota proforma onnicomprensiva di euro
2.500,00, che l'avvocato riteneva comunque evidentemente almeno non del tutto irragionevole).
Per quanto riguarda la fase dell'assistenza stragiudiziale civile, sostanziatasi nella corrispondenza scritta (ma anche – più che verosimilmente – telefonica) con l'assicurazione, pare maggiormente equo l'importo – leggermente superiore al minimo tariffario allora vigente, pari ed euro 2.160,00, per la delicatezza ed importanza del caso, relativo al tragico decesso di persona giovane) – di euro 2.500,00 (in luogo di quello liquidato di euro 3.000,00).
Per la fase di avvio della negoziazione assistita – confermandosi la valutazione di minima rilevanza del Tribunale – risulta spettare il compenso minimo di euro 480,00, in luogo di quello di euro 504,00 (proprio della tariffa entrata in vigore successivamente).
Per la fase delle indagini preliminari, considerato che sulla tariffa allora determinata in euro 810,00 (non euro 851,00, come ritenuto dalla sentenza) era possibile la riduzione fino al 50% (e considerata anche qui la limitata attività documentata – nomina del perito pagina 9 di 11 di parte – oltre, va da sé, all'ineludibile minimo studio del caso che l'attività ha comportato), risulta equo riconoscere un compenso di euro 500,00.
Il compenso totale dovuto come rideterminato ammonta, pertanto, ad euro 3.480,00
(oltre oneri fiscali e previdenziali, nonché rimborso forfettario delle spese come da tariffa forense), su cui decorreranno gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Il parziale accoglimento dell'appello esclude la debenza del pagamento del doppio contributo da parte dell'appellante e determina la necessità di statuire sulle spese processuali in relazione al primo grado di giudizio (nulla dovuto per l'appello, essendo l'appellato rimasto contumace).
L'esito sostanziale del giudizio (parte appellante è soccombente, ma ha ottenuto che le avverse pretese venissero pesantemente ridimensionate) giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite del primo grado – liquidate secondo lo scaglione di riferimento dell'importo liquidato, con valori tra minimi e medi, come già in primo grado, in relazione all'attività svolta ed alla modesta complessità delle questioni, per l'importo complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori –, con condanna di Parte_1
alla refusione della restante metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così dispone, in parziale riforma della sentenza impugnata:
I. ridetermina in euro 3.480,00 l'importo dovuto da a Parte_1 [...]
a titolo di compenso e, per l'effetto, condanna la prima al pagamento CP_1
al secondo dello stesso importo, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
II. condanna alla refusione della metà delle spese di lite del Parte_1
primo grado di giudizio, quantificata in euro 1.000,00 per compenso, oltre iva, cpa,
pagina 10 di 11 15% per rimborso spese forfettarie, dichiarando le spese compensate tra le parti per la restante metà.
Così deciso in Milano, il 25 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al n. r.g. 3328/2024, promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SC EN, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE, 79
NOCERA INFERIORE presso il difensore avv. SC EN,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni per Parte_1
pagina 1 di 11 “voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in riforma della sentenza impugnata, ridurre l'importo cui l'appellante è stata condannata dalla sentenza di primo grado, in accoglimento dei motivi di gravame proposti con il presente appello;
2) condannare l'appellato alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, e rideterminare quelle del primo grado in conseguenza dell'invocata riforma della sentenza.
Ai sensi dell'art. 9 comma 5° della L. 23.12.99 n. 488 e ss. modifiche - si dichiara che il valore della presente causa è di € 4.355,00.
Si allegherà al momento della costituzione in giudizio: 1) copia autentica sentenza impugnata;
2) fascicolo di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. ha convenuto in giudizio la sig.ra Controparte_1 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Monza al fine di ottenere il pagamento della somma di €
11.651,07 a titolo di compenso per l'attività professionale giudiziale e stragiudiziale svolta in favore della convenuta in relazione al sinistro stradale del 19.03.2018, ove era deceduto il figlio.
Deduceva l'attore:
- di avere trasmesso la richiesta risarcitoria del 05.04.2018 alla al Controparte_2
sig. , a e all'INAIL; Parte_2 CP_3
- di avere intrattenuto diversi colloqui con la sua assistita e un fitto scambio di corrispondenza con la in relazione al suddetto sinistro;
Controparte_4
- di avere ricevuto e restituito (come richiesto dalla convenuta), l'assegno del valore di 120.000,00 euro, trasmesso da a titolo di risarcimento del Controparte_4
danno subito;
- di aver ricevuto il mandato difensivo dalla sig.ra per essere assistita anche Pt_1
nel procedimento penale instaurato a carico del responsabile del sinistro;
- di avere presenziato ai due accertamenti tecnici preventivi svolti nell'ambito del suddetto procedimento penale e di avere successivamente depositato la nomina pagina 2 di 11 del consulente tecnico di parte, p.i. rendendosi parte attiva Persona_1
nell'intrattenere i contatti con il medesimo;
- di aver redatto in nome e per conto della convenuta formale invito alla stipula della negoziazione assistita.
- di essere stato – sorprendentemente - revocato dall'incarico dalla Sig.ra Pt_1
- di aver trasmesso alla Sig.ra – successivamente alla sua richiesta – una Pt_1
missiva riepilogativa dell'attività professionale svolta in suo favore dal 2018 sino al momento della revoca dell'incarico, “unitamente alla nota pro forma n.
83/2021 del 13.09.2021 di importo complessivo pari a euro 11.651,07, calcolato sulla base dei parametri ministeriali (D.M. n. 55 del 2004)” (cfr. fascicolo di primo grado parte attrice, atto di citazione, pag. 3);
- di non aver ricevuto alcunché dalla Sig.ra nonostante i solleciti trasmessi Pt_1
alla convenuta medesima.
Si costituiva in giudizio deducendo di aver incontrato l'avv. Parte_1
solo due volte presso il suo studio e che la sua attività difensiva si era CP_1
limitata all'invio della lettera del 05/04/2018, integrata da una successiva pec del
06.12.2018, nonché all'invio della comunicazione con cui provvedeva alla restituzione della somma offerta dall'assicurazione di € 120.000,00, in quanto non accettata dalla sig.ra Eccepiva quindi l'abnormità della somma richiesta e contestava la debenza Pt_1
del pagamento per il procedimento di negoziazione assistita.
Osservava, poi, che la scelta del consulente di parte si era rivelata deleteria, avendo questi preteso di essere pagato anticipatamente senza svolgere alcuna attività nell'interesse della convenuta, tanto che ometteva persino di depositare una relazione diretta a contestare la tesi del concorso di colpa sostenuta dal CTU nominato dal
Giudice. La sig.ra pertanto, aveva conferito nuovo incarico ad altro perito di Pt_1
parte, arch. ma l'intervento di quest'ultimo nel processo era stato precluso Persona_2
proprio dal mancato svolgimento di un'attività difensiva da parte del primo perito pagina 3 di 11 Per tale motivo, ella aveva subìto un grave pregiudizio economico, avendo il Per_1
Giudice penale accolto, in assenza di controdeduzioni, le conclusioni del CTU ed accertato il concorso di colpa del figlio nella causazione del danno.
Alla prima udienza del 4.10.2022, la convenuta eccepiva, altresì, che l'avv. aveva originariamente inviato alla convenuta una parcella contenente un CP_1
importo pari ad € 2.500,00 (oltre accessori di legge), di gran lunga inferiore a quello richiesto in giudizio, senza formulare la riserva prevista dall'art. 29, 5° co. cod. deont. di richiesta di un maggiore compenso per l'ipotesi di mancato spontaneo pagamento
(eccezione reiterata nella memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata dalla convenuta).
A fronte di tale eccezione, la difesa di parte attrice ne deduceva la tardività e nel merito sosteneva tra l'altro che la parcella in questione si sarebbe inserita nell'ambito di un accordo intercorso con il suo procuratore (avv. Carlo Di Martino), non perfezionatosi a causa dell'esito negativo della trattativa (cfr. fascicolo di primo grado parte attrice, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, pag. 2).
In assenza di richieste istruttorie, la causa veniva decisa con sentenza n. 2562/2024, pubblicata il 4.11.2024, con cui il Tribunale di Monza, in parziale accoglimento della domanda, condannava al pagamento di € 4.355,00 oltre spese Parte_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge, il tutto oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, nonché alla refusione delle spese processuali in favore dell'attore.
In particolare, il primo Giudice riteneva provata l'assistenza stragiudiziale svolta dall'attore in favore della convenuta e determinava il compenso per detta attività in €
3.000,00. Detto importo veniva calcolato sulla base del valore compreso tra quello minimo e quello medio dello scaglione fino ad euro 260.000,00, tenuto conto che la convenuta aveva rifiutato l'offerta risarcitoria di € 120.000,00 e che l'attività del legale si era limitata al solo scambio epistolare, senza approfondire la possibilità di un bonario pagina 4 di 11 componimento della lite. Riteneva, inoltre, il Tribunale di Monza di riconoscere all'attore un compenso di € 504,00, corrispondente al valore minimo previsto dal medesimo scaglione sopra citato, per la redazione dell'atto di invito alla procedura negoziazione assistita, considerato che la sig.ra non aveva negato di aver Pt_1
inizialmente richiesto al legale l'espletamento di detta attività, salvo poi optare di costituirsi parte civile nel processo penale.
Infine, il primo Giudice riconosceva all'attore la somma di € 851,00 per l'attività svolta dallo stesso nell'ambito delle indagini preliminari relative al procedimento penale, durante le quali si era adoperato, quale difensore della persona offesa, per la nomina del consulente tecnico di parte.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello , lamentando Parte_1
i due motivi di impugnazione di cui meglio in motivazione.
L'appellato è rimasto contumace.
La causa è giunta in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 25 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 29, 5° comma, del codice deontologico forense. Sostiene, infatti, che la somma richiesta in giudizio sia pari a circa il quadruplo di quella richiesta con la parcella del 21.03.2021, sebbene quest'ultima non contenesse la riserva prevista dalla norma innanzi citata, avente lo scopo di far conoscere immediatamente ai destinatari della richiesta le conseguenze del mancato spontaneo pagamento del compenso professionale. Il primo Giudice avrebbe, pertanto, erroneamente liquidato un importo
(ben) maggiore di quello indicato dall'attore nella parcella del 21.03.2021.
pagina 5 di 11 Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere liquidato la somma di € 4.355,00, oltre accessori, e dunque un importo maggiore rispetto a quello di € 2.500,00, oltre accessori, richiesto in un primo tempo dall'attore per la prestazione svolta in favore dell'appellante medesimo.
In subordine, ritiene eccessiva la liquidazione di € 3.000 per lo scambio epistolare con l'assicurazione. Osserva che l'avv. ha predisposto la richiesta risarcitoria CP_1
anche nei confronti della sig.ra convivente della vittima, laddove il Parte_3
primo Giudice ha posto la suddetta somma esclusivamente a carico dell'appellante.
Ritiene che il Giudice di prime cure abbia, altresì, erroneamente liquidato la somma di €
504,00 per la redazione dell'atto di invito alla procedura di negoziazione assistita, avendo lo stesso appellato riconosciuto di non avere inviato l'atto, in quanto l'appellante aveva espressamente manifestato, sin dall'inizio, la sua intenzione di costituirsi parte civile, senza dar corso al separato giudizio civile. Osserva che eccessivo sarebbe anche il riconoscimento all'avv. del compenso di € 851,00 (pari al valore medio) CP_1
per avere proposto la nomina del consulente tecnico di parte durante la fase delle indagini preliminari.
L'appello risulta parzialmente fondato solo nel secondo motivo.
Occorre premettere che è pacifico che l'attore abbia effettivamente svolto diverse attività professionali in favore dell'odierna appellante.
In particolare, l'attore ha dimostrato di avere svolto attività stragiudiziale, in quanto ha prodotto la corrispondenza intercorsa con l'assicurazione (doc. 1, fascicolo di primo grado patre attrice). La circostanza che l'assicurazione abbia formulato un'offerta risarcitoria di euro 120.000,00 – poi rifiutata dalla sig.ra – attesta che una Pt_1
trattativa vi è stata e che l'attività del legale ha contribuito al tentativo di definizione stragiudiziale. Per tale attività va, dunque, riconosciuto il relativo compenso.
pagina 6 di 11 Risulta, altresì, esserci stata la proposta di nomina del consulente di parte nell'ambito della difesa nelle indagini preliminari nel processo penale, per la quale al legale era stato conferito dalla apposito mandato (doc. 2, fascicolo di primo grado parte attrice). Pt_1
La circostanza che il tecnico si sia reso inadempiente (secondo l'allegazione dell'appellante) non pregiudica il diritto dell'avvocato a vedersi riconosciuto il compenso per l'attività da lui svolta, così come anche l'esito del giudizio penale (seguito poi, peraltro, esclusivamente da diverso avvocato, essendo nel mentre intervenuta la revoca del mandato), con particolare riguardo al riconoscimento di un concorso di colpa della vittima. Le deduzioni in punto dell'odierna appellante – oltre a concernere direttamente la sola condotta di soggetto autonomo, non evocato in giudizio – risultano, infatti, completamente generiche e non si appuntano su alcuno specifico profilo di responsabilità professionale dell'avvocato (la cui obbligazione di incarico è notoriamente di mezzi e non di risultato), tale da configurare fatto rilevante ai sensi dell'art. 1176 secondo comma c.c.
Quanto alla redazione dell'atto di invito alla negoziazione assistita (doc. 4 fascicolo di primo grado parte attrice), come correttamente ha riconosciuto il primo giudice,
l'appellante non ha negato di avere inizialmente richiesto detta attività al legale odierno appellato, salvo poi decidere di volersi costituire parte civile e di non voler intraprendere un autonomo e separato giudizio civile. Pertanto, anche la redazione di tale atto deve essere retribuita, rappresentando pur sempre un'attività svolta dal difensore di fiducia, munito di regolare mandato.
In merito poi al quantum, va rilevata l'infondatezza del primo motivo di appello.
Volendosi ritenere tempestiva l'allegazione della parcella di importo pari ad € 2.500,00, senza la riserva prevista dall'art. 29, 5° co. cod. deont. (fonte, ad ogni modo, solo paranormativa e di non diretta rilevanza sull'obbligazione civile) di richiesta di un maggiore compenso per l'ipotesi di mancato spontaneo pagamento (allegazione avvenuta non nella comparsa di costituzione e risposta – con cui l'allora convenuta si pagina 7 di 11 limitava a chiedere il rigetto tout court dell'avversa domanda di pagamento per mancanza quasi integrale di attività difensiva – ma alla prima udienza e con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.), coglie nel segno la controeccezione illo tempore svolta dall'avvocato attore, secondo cui tale compenso onnicomprensivo – che, nella versione dell'avvocato (supportata dalla produzione di alcune generiche email), si inseriva effettivamente nel tentativo di recuperare bonariamente il credito – sarebbe effettivamente inferiore ai minimi tariffari e, pertanto, in assenza di prova di specifico accordo di deroga in tal senso, non opponibile. Infatti, “La rinuncia dell'avvocato al diritto al compenso non inferiore ai minimi tariffari inderogabili ex art. 24 I. n. 794 del
1942 postula la piena consapevolezza, da parte del rinunciante, dell'oggetto della rinuncia medesima e si risolve in una volizione ulteriore e distinta rispetto a quella espressa nella pattuizione che fissa il compenso in misura inferiore ai minimi;
cosicché detta rinuncia, pur potendo manifestarsi per fatti concludenti, non può ravvisarsi "in re ipsa" nel fatto stesso della conclusione della convenzione che direttamente o indirettamente deroga a tali minimi” (Cass. sez. II, sent. n. 25830 del 14/10/2019; cfr. anche, ex multis, Cass. ord., sez. V, n. 21500 del 26/07/2025; Cass., Sez. 2, sent. n.
10466 del 19/04/2023 e Cass., Sez. 2, sent. n. 9815 del 13/04/2023).
Nel caso di specie, al di là delle email prodotte dallo stesso avvocato (che non specificano alcun contenuto transattivo, né – così come la stessa nota proforma – contengono riferimento alcuno alle tariffe professionali, non potendosi neppure dare per certo – alla luce delle genericità stessa della nota – che il pagamento di questa venisse inteso come tombale da parte del professionista), un simile accordo derogatorio non risulta provato e, pertanto, occorre necessariamente assumere, quali parametri di riferimento, i minimi tariffari inderogabili rispetto all'attività svolta.
È invece parzialmente fondato il secondo motivo di appello, relativo all'eccessività delle somme liquidate.
pagina 8 di 11 La decisione di primo grado risulta in larga parte corretta, laddove ha sostanzialmente riconosciuto tre distinte attività (per fasi e settori, come partitamente riconosciute anche dalle tabelle ministeriali) il cui svolgimento fonda le pretese dell'odierno appellato, e delle quali si è già dato atto: la corrispondenza con l'assicurazione in fase stragiudiziale;
la predisposizione della richiesta di negoziazione assistita;
l'assistenza nella fase delle indagini preliminari.
Il Tribunale ha però errato nell'applicare la tariffa attualmente vigente (a seguito dell'aggiornamento di cui al DM 147/2022), laddove l'attività del professionista in questione si è esaurita ampiamente prima della sua entrata in vigore, collocandosi nel
2018-2019. In secondo luogo, la Corte reputa che la limitata attività rispettivamente prestata – per come documentata – non giustifichi se non in minima parte uno scostamento dai minimi tariffari (potendosi d'altronde nello stesso senso – ad abundantiam – valorizzare anche la stessa nota proforma onnicomprensiva di euro
2.500,00, che l'avvocato riteneva comunque evidentemente almeno non del tutto irragionevole).
Per quanto riguarda la fase dell'assistenza stragiudiziale civile, sostanziatasi nella corrispondenza scritta (ma anche – più che verosimilmente – telefonica) con l'assicurazione, pare maggiormente equo l'importo – leggermente superiore al minimo tariffario allora vigente, pari ed euro 2.160,00, per la delicatezza ed importanza del caso, relativo al tragico decesso di persona giovane) – di euro 2.500,00 (in luogo di quello liquidato di euro 3.000,00).
Per la fase di avvio della negoziazione assistita – confermandosi la valutazione di minima rilevanza del Tribunale – risulta spettare il compenso minimo di euro 480,00, in luogo di quello di euro 504,00 (proprio della tariffa entrata in vigore successivamente).
Per la fase delle indagini preliminari, considerato che sulla tariffa allora determinata in euro 810,00 (non euro 851,00, come ritenuto dalla sentenza) era possibile la riduzione fino al 50% (e considerata anche qui la limitata attività documentata – nomina del perito pagina 9 di 11 di parte – oltre, va da sé, all'ineludibile minimo studio del caso che l'attività ha comportato), risulta equo riconoscere un compenso di euro 500,00.
Il compenso totale dovuto come rideterminato ammonta, pertanto, ad euro 3.480,00
(oltre oneri fiscali e previdenziali, nonché rimborso forfettario delle spese come da tariffa forense), su cui decorreranno gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Il parziale accoglimento dell'appello esclude la debenza del pagamento del doppio contributo da parte dell'appellante e determina la necessità di statuire sulle spese processuali in relazione al primo grado di giudizio (nulla dovuto per l'appello, essendo l'appellato rimasto contumace).
L'esito sostanziale del giudizio (parte appellante è soccombente, ma ha ottenuto che le avverse pretese venissero pesantemente ridimensionate) giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite del primo grado – liquidate secondo lo scaglione di riferimento dell'importo liquidato, con valori tra minimi e medi, come già in primo grado, in relazione all'attività svolta ed alla modesta complessità delle questioni, per l'importo complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori –, con condanna di Parte_1
alla refusione della restante metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così dispone, in parziale riforma della sentenza impugnata:
I. ridetermina in euro 3.480,00 l'importo dovuto da a Parte_1 [...]
a titolo di compenso e, per l'effetto, condanna la prima al pagamento CP_1
al secondo dello stesso importo, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
II. condanna alla refusione della metà delle spese di lite del Parte_1
primo grado di giudizio, quantificata in euro 1.000,00 per compenso, oltre iva, cpa,
pagina 10 di 11 15% per rimborso spese forfettarie, dichiarando le spese compensate tra le parti per la restante metà.
Così deciso in Milano, il 25 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
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