TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 102/2017 promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. Renata Piga Parte_1 CodiceFiscale_1
ATTORE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ), CP_2 C.F._3 CP_3 CodiceFiscale_4
(C.F. ) in qualità di eredi di (C.F. CP_4 C.F._5 Persona_1
C.F._6
(C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_4
( ) Controparte_5 CodiceFiscale_7 Controparte_6
( in qualità di eredi di (C.F. ) CodiceFiscale_8 Persona_2 C.F._9
( C.F. in qualità di procuratrice speciale di Parte_2 C.F._10
(C.F. ) Parte_3 C.F._11
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._12 CP_7
, (C.F. ) , C.F._13 CP_8 C.F._14 CP_9
(C.F. ) in qualità di eredi di e C.F._15 Persona_3 Per_4
CONVENUTI CONTUMACI
Causa avente ad oggetto: usucapione di beni immobili
Tenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Nell'interesse dell'attore:
1)Accertare e dichiarare che il ricorrente, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni è divenuto proprietario, per maturata usucapione acquisitiva, del terreno sito nel Comune di Villasor distinto al Catasto al Foglio 27 Mappali 161-300-
301-302 di complessive are 92,70.
2) Per l'effetto dichiarare la proprietà esclusiva del Sig. per avvenuta usucapione, del Parte_1 terreno sito nel Comune di Villasor distinto al Catasto al Foglio 27 Mappali 161-300-301-302 di complessive are 92,70.
3) Accertare e dichiarare che il ricorrente, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni è divenuto, per maturata usucapione acquisitiva, proprietario del terreno sito nel Comune di Villasor Località “Pauli Mannu”, distinto in Catasto al
Foglio 53 Mappale 148 di complessive are 61,05 alla Particella n.8120, mappale 50 di are 39,85 alla particella n..3019 nonché terreno seminativo sito nel Comune Villasor Località “Riu Angiargia e
[...]
distinto al Catasto al Foglio 54 mappale 252 di are 0,05,40 e mappale 251 di are 0,53,10 per Per_5 un totale di are 0,58,50
4) Per l'effetto dichiarare la proprietà esclusiva del Sig. per avvenuta usucapione, del Parte_1 terreno sito nel Comune di Villasor Località “Pauli Mannu”, distinto in Catasto al Foglio 53
Mappale 148 di complessive are 61,05 alla Particella n.8120, mappale 50 di are 39,85 alla particella
n..3019 nonché terreno seminativo sito nel Comune Villasor Località “Riu Angiargia e Pou Mannu” distinto al Catasto al Foglio 54 mappale 252 di are 0,05,40 e mappale 251 di are 0,53,10 per un totale di are 0,58,50
5) Conseguentemente ordinare all'Ufficio di competenza le relative trascrizioni e volture della emananda sentenza.
6) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio in caso di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto di accertare e dichiarare Parte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, della piena proprietà dei seguenti appezzamenti di terreno agricolo, tutti siti nel Comune di Villasor e distinti in Catasto al Foglio 27 (Località "Sa
Mandara") Mappali 161, 300, 301 e 302; Foglio 53 (Località "Pauli Mannu") Mappali 148 e 50; Foglio
54 (Località "Riu Angiargia" e "Pauli Mannu") Mappali 252 e 251.
A fondamento della domanda l'attore ha esposto di essere nel possesso dei terreni da oltre 20 anni, uti dominus, pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente, e di aver provveduto alla cura e pagina 2 di 5 manutenzione a spese proprie degli stessi fin da prima degli anni '90 e che detti terreni risultano intestati a terzi a causa dell'omessa stipula degli atti di trasferimento della proprietà.
Nello specifico ha così ricostruito le vicende con riferimento ai singoli terreni:
- quanto ai Terreni in Località "Sa Mandara" (Foglio 27), il Mappale 161 (are 37,90) è stato acquistato con scrittura privata di compravendita dalla Sig.ra (attuale CP_1 intestataria catastale) in data 04.11.1998; il mappale 300 (are 27,40) acquistato con scrittura privata di compravendita dal Sig. (i cui eredi sono gli attuali intestatari) in data Persona_1
31.08.1998, i mappali 301 e 302 (ciascuno are 13,70) acquistati con scrittura privata di compravendita dal Sig. (attuale intestatario catastale) in data 09.12.1997; CP_3
- quanto ai Terreni in Località "Pauli Mannu" (Foglio 53) il Mappale 148 (are 61,05) è stato acquistato con scrittura privata di compravendita dalla Sig.ra (i cui eredi sono Persona_2 gli attuali intestatari) in data 29.10.1998 ed il mappale 50 (are 37,30) acquistato in data
14.10.2004 dai Sigg.ri e a loro volta danti causa di Persona_6 Persona_7 Per_4
e (attuali intestatari catastali e loro eredi);
[...] Persona_3
- quanto ai terreni in Località "Riu Angiargia" e "Pauli Mannu" (Foglio 54) i Mappali 252 e 251
(superficie complessiva are 0,58,50) sono stati acquistati con scrittura privata di compravendita dalla Sig.ra (procuratrice speciale della Sig.ra attuale Parte_2 Parte_3 intestataria catastale) in data 16.01.1999.
Tanto premesso ha ribadito di avere il possesso pacifico dei citati terreni da oltre un ventennio per averli curati e manutenuti a proprie spese (“manutenzione, riparazione, pulizia e custodia), comportandosi quale unico ed esclusivo proprietario.
I convenuti, pur ritualmente citati non si sono costituiti.
La causa, dopo una serie di rinvii richiesti dalla parte attrice per un tentativo di conciliazione, è stata istruita in via documentale e con prova orale.
**
La domanda non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
L'attore, a sostegno della domanda di usucapione, ha allegato di aver acquistato i terreni oggetto della presente causa con scrittura privata dai rispettivi intestatari degli stessi tra il dicembre del 1997 e ottobre 2004 e di averli comunque posseduti per oltre venti anni fin da prima degli anni 90.
In proposito l'attore ha affermato che (cfr. memorie ex art. 183 c.p.c.) essendo le scritture private nulle in quanto prive del certificato di destinazione urbanistica nonché, quanto ai terreni su cui insistono edifici, prive della indicazione degli estremi della licenza o concessione ad edificare, sarebbero state pagina 3 di 5 inidonee a trasferire il diritto di proprietà. Secondo l'assunto attoreo l'invalidità del trasferimento avrebbe determinato l'impossibilità di addivenire alla stipula dell'atto pubblico ed alla conseguente trascrizione sui pubblici registri rendendo necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Le tesi attoree non possono essere condivise.
Occorre chiarire che non si dubita del fatto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini dell'usucapione, il possesso del bene possa essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'"accipiens" può possedere il bene "animo domini", ed anzi proprio la circostanza che la "traditio" sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, era comunque volto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi" ( Cass. 21304 del 2024; 9566/2024;Cass. n.
14115 del 04/06/2013; Cass. 14395/2004). Si concorda sul fatto che anche nell'ipotesi di compravendita di un bene immobile affetta da nullità, alla quale le parti abbiano dato esecuzione mediante la consegna della "res", l'accipiens venga a trovarsi in una situazione di possesso e non di detenzione.
Nel caso in esame, peraltro, ciò che rileva è che dal momento della stipula dei contratti (nulli) al momento della proposizione del giudizio, non fosse maturato il ventennio utile alla usucapione.
Invero, l'atto di acquisto volontario, ancorché invalido, è indice dell'assenza dell'animus possidendi assoluto tipico dell'usucapione in capo all'acquirente o, perlomeno, di un riconoscimento della proprietà altrui in tale momento storico.
E ciò a prescindere dalla validità della scrittura di compravendita, posto che di per sé il fatto che un soggetto si determini ad acquistare un bene, corrispondendo un corrispettivo (come risulta dagli atti), evidenzia come non ritenga di essere proprietario e, quindi, non si comporti come tale.
In tutti i contratti prodotti, infatti, si dà atto del pagamento di un corrispettivo da parte dell'odierno attore e si dà atto che l'immissione in possesso avverrà al momento del pagamento del corrispettivo, con la conseguenza che con la sottoscrizione di tali atti il non solo riconosce l'altruità della Pt_1 cosa, ma corrisponde un prezzo per acquistarla e dichiara di acquistarne il possesso con la stipula dell'atto. Tutte le scritture riportano analoghe diciture e in tutte le scritture vengono indicati gli estremi degli assegni con cui è stato corrisposto il prezzo.
Deve pertanto escludersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore in corso di causa, la stipula delle scritture abbia avuto il mero scopo di convalidare una situazione di fatto già in essere, avuto riguardo all'intervenuto pagamento del prezzo e contestuale immissione in possesso.
pagina 4 di 5 Come si è detto, a poco rileva che le scritture siano valide ed efficaci, posto che attestano che in occasione delle varie stipule il ha riconosciuto l'altruità del bene e pagato per acquistarlo, Pt_1 ragion per cui la domanda di usucapione non può trovare accoglimento non essendo decorso il ventennio dalle date di stipula degli atti di acquisto.
Per completezza va detto che in ogni caso le dichiarazioni testimoniali in forza delle quali il Pt_1 avrebbe dovuto dimostrare un possesso precedente – come si è detto sconfessato dalle dichiarazioni contenute negli atti di acquisto – non avrebbero comunque consentito di ritenere dimostrato dai primi anni '90 un possesso uti dominus.
Come è noto non è sufficiente pertanto, al fine di far emergere il possesso uti dominus, che si alleghi la cura o la manutenzione dell'immobile ovvero l'espletamento di forme minimali di gestione dello stesso quale può essere la coltivazione del terreno (cfr. Cass. Civ. n. 17376/2018). L'esercizio del possesso deve essere tale da manifestarsi nei confronti dei titolari formali del diritto come atto di disconoscimento delle loro prerogative e affermazione dell'esclusiva titolarità del diritto in capo al possessore (cfr. Cass. Civ. citata). Quanto all'attività di mera coltivazione o pulizia del fondo, se non accompagnata da atti evidenti che denotino l'esclusivo animus proprietario (come recinzioni, edificazioni, o modifiche permanenti del fondo non compatibili con un mero rapporto di tolleranza o detenzione), non è di per sé sufficiente a integrare il requisito del possesso ad usucapionem.
Nel presente giudizio i testi hanno riferito solo su parte dei terreni, su episodi saltuari e comunque non univoci, facendo riferimento a parziali coltivazioni o raccolte di olive in terreni peraltro neppure completamente recintati.
Le istanze attoree debbono pertanto essere rigettate.
Nulla sulle spese posto che le parti convenute sono rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta le domande di usucapione;
2) nulla sulle spese
Cagliari, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Murru
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 102/2017 promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. Renata Piga Parte_1 CodiceFiscale_1
ATTORE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ), CP_2 C.F._3 CP_3 CodiceFiscale_4
(C.F. ) in qualità di eredi di (C.F. CP_4 C.F._5 Persona_1
C.F._6
(C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_4
( ) Controparte_5 CodiceFiscale_7 Controparte_6
( in qualità di eredi di (C.F. ) CodiceFiscale_8 Persona_2 C.F._9
( C.F. in qualità di procuratrice speciale di Parte_2 C.F._10
(C.F. ) Parte_3 C.F._11
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._12 CP_7
, (C.F. ) , C.F._13 CP_8 C.F._14 CP_9
(C.F. ) in qualità di eredi di e C.F._15 Persona_3 Per_4
CONVENUTI CONTUMACI
Causa avente ad oggetto: usucapione di beni immobili
Tenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Nell'interesse dell'attore:
1)Accertare e dichiarare che il ricorrente, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni è divenuto proprietario, per maturata usucapione acquisitiva, del terreno sito nel Comune di Villasor distinto al Catasto al Foglio 27 Mappali 161-300-
301-302 di complessive are 92,70.
2) Per l'effetto dichiarare la proprietà esclusiva del Sig. per avvenuta usucapione, del Parte_1 terreno sito nel Comune di Villasor distinto al Catasto al Foglio 27 Mappali 161-300-301-302 di complessive are 92,70.
3) Accertare e dichiarare che il ricorrente, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni è divenuto, per maturata usucapione acquisitiva, proprietario del terreno sito nel Comune di Villasor Località “Pauli Mannu”, distinto in Catasto al
Foglio 53 Mappale 148 di complessive are 61,05 alla Particella n.8120, mappale 50 di are 39,85 alla particella n..3019 nonché terreno seminativo sito nel Comune Villasor Località “Riu Angiargia e
[...]
distinto al Catasto al Foglio 54 mappale 252 di are 0,05,40 e mappale 251 di are 0,53,10 per Per_5 un totale di are 0,58,50
4) Per l'effetto dichiarare la proprietà esclusiva del Sig. per avvenuta usucapione, del Parte_1 terreno sito nel Comune di Villasor Località “Pauli Mannu”, distinto in Catasto al Foglio 53
Mappale 148 di complessive are 61,05 alla Particella n.8120, mappale 50 di are 39,85 alla particella
n..3019 nonché terreno seminativo sito nel Comune Villasor Località “Riu Angiargia e Pou Mannu” distinto al Catasto al Foglio 54 mappale 252 di are 0,05,40 e mappale 251 di are 0,53,10 per un totale di are 0,58,50
5) Conseguentemente ordinare all'Ufficio di competenza le relative trascrizioni e volture della emananda sentenza.
6) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio in caso di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto di accertare e dichiarare Parte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, della piena proprietà dei seguenti appezzamenti di terreno agricolo, tutti siti nel Comune di Villasor e distinti in Catasto al Foglio 27 (Località "Sa
Mandara") Mappali 161, 300, 301 e 302; Foglio 53 (Località "Pauli Mannu") Mappali 148 e 50; Foglio
54 (Località "Riu Angiargia" e "Pauli Mannu") Mappali 252 e 251.
A fondamento della domanda l'attore ha esposto di essere nel possesso dei terreni da oltre 20 anni, uti dominus, pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente, e di aver provveduto alla cura e pagina 2 di 5 manutenzione a spese proprie degli stessi fin da prima degli anni '90 e che detti terreni risultano intestati a terzi a causa dell'omessa stipula degli atti di trasferimento della proprietà.
Nello specifico ha così ricostruito le vicende con riferimento ai singoli terreni:
- quanto ai Terreni in Località "Sa Mandara" (Foglio 27), il Mappale 161 (are 37,90) è stato acquistato con scrittura privata di compravendita dalla Sig.ra (attuale CP_1 intestataria catastale) in data 04.11.1998; il mappale 300 (are 27,40) acquistato con scrittura privata di compravendita dal Sig. (i cui eredi sono gli attuali intestatari) in data Persona_1
31.08.1998, i mappali 301 e 302 (ciascuno are 13,70) acquistati con scrittura privata di compravendita dal Sig. (attuale intestatario catastale) in data 09.12.1997; CP_3
- quanto ai Terreni in Località "Pauli Mannu" (Foglio 53) il Mappale 148 (are 61,05) è stato acquistato con scrittura privata di compravendita dalla Sig.ra (i cui eredi sono Persona_2 gli attuali intestatari) in data 29.10.1998 ed il mappale 50 (are 37,30) acquistato in data
14.10.2004 dai Sigg.ri e a loro volta danti causa di Persona_6 Persona_7 Per_4
e (attuali intestatari catastali e loro eredi);
[...] Persona_3
- quanto ai terreni in Località "Riu Angiargia" e "Pauli Mannu" (Foglio 54) i Mappali 252 e 251
(superficie complessiva are 0,58,50) sono stati acquistati con scrittura privata di compravendita dalla Sig.ra (procuratrice speciale della Sig.ra attuale Parte_2 Parte_3 intestataria catastale) in data 16.01.1999.
Tanto premesso ha ribadito di avere il possesso pacifico dei citati terreni da oltre un ventennio per averli curati e manutenuti a proprie spese (“manutenzione, riparazione, pulizia e custodia), comportandosi quale unico ed esclusivo proprietario.
I convenuti, pur ritualmente citati non si sono costituiti.
La causa, dopo una serie di rinvii richiesti dalla parte attrice per un tentativo di conciliazione, è stata istruita in via documentale e con prova orale.
**
La domanda non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
L'attore, a sostegno della domanda di usucapione, ha allegato di aver acquistato i terreni oggetto della presente causa con scrittura privata dai rispettivi intestatari degli stessi tra il dicembre del 1997 e ottobre 2004 e di averli comunque posseduti per oltre venti anni fin da prima degli anni 90.
In proposito l'attore ha affermato che (cfr. memorie ex art. 183 c.p.c.) essendo le scritture private nulle in quanto prive del certificato di destinazione urbanistica nonché, quanto ai terreni su cui insistono edifici, prive della indicazione degli estremi della licenza o concessione ad edificare, sarebbero state pagina 3 di 5 inidonee a trasferire il diritto di proprietà. Secondo l'assunto attoreo l'invalidità del trasferimento avrebbe determinato l'impossibilità di addivenire alla stipula dell'atto pubblico ed alla conseguente trascrizione sui pubblici registri rendendo necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Le tesi attoree non possono essere condivise.
Occorre chiarire che non si dubita del fatto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “ai fini dell'usucapione, il possesso del bene possa essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'"accipiens" può possedere il bene "animo domini", ed anzi proprio la circostanza che la "traditio" sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, era comunque volto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi" ( Cass. 21304 del 2024; 9566/2024;Cass. n.
14115 del 04/06/2013; Cass. 14395/2004). Si concorda sul fatto che anche nell'ipotesi di compravendita di un bene immobile affetta da nullità, alla quale le parti abbiano dato esecuzione mediante la consegna della "res", l'accipiens venga a trovarsi in una situazione di possesso e non di detenzione.
Nel caso in esame, peraltro, ciò che rileva è che dal momento della stipula dei contratti (nulli) al momento della proposizione del giudizio, non fosse maturato il ventennio utile alla usucapione.
Invero, l'atto di acquisto volontario, ancorché invalido, è indice dell'assenza dell'animus possidendi assoluto tipico dell'usucapione in capo all'acquirente o, perlomeno, di un riconoscimento della proprietà altrui in tale momento storico.
E ciò a prescindere dalla validità della scrittura di compravendita, posto che di per sé il fatto che un soggetto si determini ad acquistare un bene, corrispondendo un corrispettivo (come risulta dagli atti), evidenzia come non ritenga di essere proprietario e, quindi, non si comporti come tale.
In tutti i contratti prodotti, infatti, si dà atto del pagamento di un corrispettivo da parte dell'odierno attore e si dà atto che l'immissione in possesso avverrà al momento del pagamento del corrispettivo, con la conseguenza che con la sottoscrizione di tali atti il non solo riconosce l'altruità della Pt_1 cosa, ma corrisponde un prezzo per acquistarla e dichiara di acquistarne il possesso con la stipula dell'atto. Tutte le scritture riportano analoghe diciture e in tutte le scritture vengono indicati gli estremi degli assegni con cui è stato corrisposto il prezzo.
Deve pertanto escludersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore in corso di causa, la stipula delle scritture abbia avuto il mero scopo di convalidare una situazione di fatto già in essere, avuto riguardo all'intervenuto pagamento del prezzo e contestuale immissione in possesso.
pagina 4 di 5 Come si è detto, a poco rileva che le scritture siano valide ed efficaci, posto che attestano che in occasione delle varie stipule il ha riconosciuto l'altruità del bene e pagato per acquistarlo, Pt_1 ragion per cui la domanda di usucapione non può trovare accoglimento non essendo decorso il ventennio dalle date di stipula degli atti di acquisto.
Per completezza va detto che in ogni caso le dichiarazioni testimoniali in forza delle quali il Pt_1 avrebbe dovuto dimostrare un possesso precedente – come si è detto sconfessato dalle dichiarazioni contenute negli atti di acquisto – non avrebbero comunque consentito di ritenere dimostrato dai primi anni '90 un possesso uti dominus.
Come è noto non è sufficiente pertanto, al fine di far emergere il possesso uti dominus, che si alleghi la cura o la manutenzione dell'immobile ovvero l'espletamento di forme minimali di gestione dello stesso quale può essere la coltivazione del terreno (cfr. Cass. Civ. n. 17376/2018). L'esercizio del possesso deve essere tale da manifestarsi nei confronti dei titolari formali del diritto come atto di disconoscimento delle loro prerogative e affermazione dell'esclusiva titolarità del diritto in capo al possessore (cfr. Cass. Civ. citata). Quanto all'attività di mera coltivazione o pulizia del fondo, se non accompagnata da atti evidenti che denotino l'esclusivo animus proprietario (come recinzioni, edificazioni, o modifiche permanenti del fondo non compatibili con un mero rapporto di tolleranza o detenzione), non è di per sé sufficiente a integrare il requisito del possesso ad usucapionem.
Nel presente giudizio i testi hanno riferito solo su parte dei terreni, su episodi saltuari e comunque non univoci, facendo riferimento a parziali coltivazioni o raccolte di olive in terreni peraltro neppure completamente recintati.
Le istanze attoree debbono pertanto essere rigettate.
Nulla sulle spese posto che le parti convenute sono rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta le domande di usucapione;
2) nulla sulle spese
Cagliari, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Murru
pagina 5 di 5