Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RE PU BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso all'udienza di discussione del giorno 7 gennaio 2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6572 / 2024 R.G.
promossa da rappresentata e difesa dall' avv. Pietro Vasta per procura come in atti;
Parte 1
-ricorrente-
contro in persona del CP_2 pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c dal funzionario delegato Alessio Mario
Riccobene come in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 08/07/2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere docente di Sostegno Psicofisico nella Scuola dell'Infanzia presso l'Istituto Comprensivo Don Milani
28.09.2023 al 30.06.2024, ha adito il Tribunale del lavoro di Catania lamentando di non aver percepito a fronte dell'attività svolta, il bonus di 500 euro annui denominato "carta elettronica del docente".
Ha dedotto che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente - sia a tempo indeterminato che a tempo determinato - e ha dedotto l'illegittimità della mancata erogazione della Carta elettronica del docente in favore del personale assunto a tempo determinato per violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella direttiva 1999/70/CE.
Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi e l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/21 con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurocomunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione.
Ha, altresì, dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994, degli artt.
29, 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, 3, 35 e 97 Cost., 14, 20 e 21 CDFUE nonché dell'art. 10 della
Carta sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE.
In ragione di tutto quanto argomentato in ricorso parte ricorrente ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni : ritenere e dichiarare che la ricorrente, per le ragioni sopra esposte, ha diritto 66
all'assegnazione della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2023/2024; per l'effetto,
condannare il in persona del Controparte_3 ad Controparte_1 و
attribuire alla ricorrente la "carta elettronica" del docente per l'importo nominale complessivo di €
500,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 30.12.1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; - condannare il Controparte 1
al pagamento di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c".
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il CP 1 convenuto richiamando la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha inteso “valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500”. Ne è conseguita l'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) ai docenti con incarico di supplenza annuale
(31/08), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103. Ha, quindi, rimarcato come la Corte di Cassazione avesse inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie. 66Pertanto, l'amministrazione resistente ha formulato le seguenti conclusioni: In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia".
La causa è stata istruita documentalmente.
All'odierna udienza, previa discussione orale, viene pronunciata la presente sentenza con lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dall' amministrazione scolastica resistente.
Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio il ricorrente, docente attualmente in servizio presso una istituzione scolastica di Catania, sul presupposto dell'espletamento del servizio di insegnamento a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche per l'a.s.
2023/2024 ha chiesto condannarsi il CP 1 convenuto al riconoscimento del beneficio rappresentato dalla Carta elettronica del docente.
Con la recente sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e con riguardo alla decorrenza del termine ha precisato che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio". La invocata fattispecie estintiva non si è, all'evidenza, perfezionata, discutendosi della misura relativa al solo anno scolastico 2023/2024.
2. Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Reputa, infatti, il Tribunale di dover dare continuità all'orientamento, già espresso da questo Ufficio
(cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. - est. dott.ssa L. Renda - e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. - est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc.
n. 10462/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda) le cui motivazioni in questa sede vanno integralmente condivise e che vengono richiamate quasi testualmente attesa la chiarezza e la completezza espositiva anche ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
"Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP 1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza", con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui "spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) "era alle dipendenze del CP 1 con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)" (Corte giustizia UE sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450). Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
"Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)".
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)".
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
"35- Nel caso di specie, risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere
...
considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP 1 e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge و dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di
CP 1 , dei loro connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il compiti professionali a distanza....».
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, Persona 1 C-556/11, punto
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, Per_2 C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Persona 3
C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona 4 C-315/17, punto 45.)".
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosce alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e "ultra-partes", di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
"erga omnes" nell'ambito dell'Unione" (Cass., sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo recepito dalla direttiva 1999/70/CE, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Ed invero, "Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203" (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)..."
(cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania cit.).
Non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dai docenti a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione.
Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
3. Venendo al caso di specie, la comparabilità del servizio del ricorrente a quello proprio di un docente a tempo indeterminato trova conferma, in concreto, nelle produzioni documentali (v. doc. 1), ritualmente depositate, le quali comprovano, con riferimento alla annualità oggetto del giudizio l'attribuzione e lo svolgimento di incarichi per docenza fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma
2, legge n. 124/1999, e segnatamente, nell'a.s. 2023/2024 dal 28/09/2023 al 30/06/2024.
La prestazione lavorativa resa in forza del suddetto contratto a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui "La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1 ".
4. Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato, in conclusione, va accertato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell'a.s. 2023/2024 oltre interessi nei termini indicati in dispositivo attesa la natura pubblica del rapporto.
Conseguentemente il CP_1 va condannato agli adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
5. Stante il consolidamento della giurisprudenza di merito sulla questione di diritto oggetto della presente controversia, le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta il diritto di Parte 1 di fruire della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l'a.s. 2023/2024;
per l'effetto, condanna il Controparte 1
,in persona del Controparte_3
alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di euro 500,00 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il Controparte 1 al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 257,5 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Catania, 07/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso